Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 4526 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 4526 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara nel procedimento a carico di: COGNOME NOME, nata a Roma il DATA_NASCITA
avverso la sentenza in data 06/05/2025 del Tribunale di Pescara visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, l’avvocato AVV_NOTAIO COGNOME del foro di Roma, in difesa di COGNOME NOME, che ha concluso associandosi alla richiesta di rigetto del ricorso del P.G.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 6 maggio 2025 il Tribunale di Pescara, all’esito del dibattimento, ha assolto COGNOME NOME dal reato ascrittole di cui all’art. 351 cod.
pen. perché il fatto non sussiste. In particolare, riteneva il primo giudice che la COGNOME, in qualità di difensore di COGNOME NOME, presentatasi con quest’ultimo per il ritiro di alcuni reperti dissequestrati, riceveva erroneamente dal funzionario di cancelleria anche il reperto costituito da alcune registrazioni video che, invece, non erano state dissequestrate, senza rendersene conto, in tale modo non poneva in essere alcuna sottrazione penalmente rilevante.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, articolando un unico motivo: erronea applicazione della legge penale (art. 606, lett. b), cod. proc. pen.) in relazione all’art. 351 cod. pen. e vizio di motivazione. Il Tribunale ha ritenuto che a seguito dell’erronea restituzione da parte del funzionario di cancelleria del corpo di reato iscritto al n. 12091 C.R. lo stesso avesse perso la qualifica di ‘cosa mobile particolarmente custodita’, essa sola idonea ad integrare l’elemento materiale del delitto in esame. Così facendo il giudice ha offerto un’esegesi della norma non consentita, incorrendo nel censurato vizio. E’ il giudice a decidere sulla definitiva sorte del reperto, e, in assenza di tale decisione, ogni sottrazione costituisce atto di illecita sottrazione, integrante l’elemento oggettivo del reato. Il Tribunale, poi, avrebbe ritenuto che la COGNOME si fosse limitata a ricevere la consegna dei beni individuati dal Cancelliere, mentre, invece, avrebbe partecipato, assieme al Cancelliere, all’apertura del pacco e, quindi, sarebbe stata in condizione di valutare compiutamente il contenuto del supporto informatico oggetto di restituzione e di verificarne la riconducibilità ai beni indicati nel provvedimento di dissequestro. Il COGNOME riferiva di un errore percettivo proprio, estraneo alla COGNOME, non anche di un’oggettiva difficoltà di individuazione e successiva collazione dei beni da restituire.
Il procedimento si è svolto con trattazione orale e le parti, dopo la discussione, hanno concluso come in epigrafe riportato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, proponendo, in definitiva, censure in fatto, non consentite in questa sede.
Occorre premettere che, nel caso di specie, la sentenza risulta impugnabile da parte del pubblico ministero solo con ricorso per cassazione, essendo stata pronunciata dopo il 25/08/2024, data di entrata in vigore della legge n. 114/2024, che ha modificato l’art. 593, comma 2, cod. proc. pen. stabilendo che il pubblico
ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all’art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen., fra i quali vi rientra anche il delitto di cui all’art. 351 cod. pen. in seguito alle modifiche apportate al comma 2 dell’art. 550 cod. proc. pen. dall’art. 34, comma 1 lett. a), del d. lgs. n. 150 del 2022 (Sez. 5, n. 6984 del 05/02/2025, Rv. 287528-01, che ha chiarito come, in assenza di disciplina transitoria, il principio ‘tempus regit actum’ , comporta l’operatività del regime impugnatorio previsto all’atto della pronuncia della sentenza, essendo quello il momento in cui sorge il diritto all’impugnazione; sul punto, Sez. U., n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236537-01).
Inoltre, in tema di impugnazioni, il pubblico ministero, a seguito della novellazione dell’art. 593, comma 2, cod. proc. pen. ad opera dell’art. 2, comma 1, lett. p), legge 9 agosto 2024, n. 114, può proporre ricorso per cassazione avverso le sentenze di proscioglimento per i reati elencati dall’art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. pronunziate successivamente al 25/08/2024, data di vigenza della legge citata, deducendo tutti i motivi di cui all’art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 17493 del 16/04/2025, Rv. 288029-01).
Ciò precisato, deve osservarsi che non coglie nel segno la denuncia del pubblico ministero ricorrente, che sostiene l’erronea interpretazione della legge penale da parte del primo giudice sulla base di un presupposto non pertinente.
Invero, il Tribunale, con motivazione congrua e non manifestamente illogica, in relazione agli elementi di prova acquisiti, ha escluso che si fosse al cospetto di una sottrazione di cose sottoposte a particolare custodia penalmente rilevante da parte dell’imputata, evidenziando l’errore incolpevole in cui la stessa era incorsa, essendosi limitata a ricevere i reperti che il funzionario di Cancelleria le consegnava, dopo avere aperto e visionato il plico che li conteneva.
Dalla motivazione della sentenza impugnata non emerge che il Tribunale avesse escluso la qualifica di cose sottoposte a particolare custodia del reperto portante il n. NUMERO_DOCUMENTO erroneamente consegnato alla COGNOME dal funzionario COGNOME; emerge, semplicemente, che, essendosi limitata l’imputata a ricevere un plico che le veniva consegnato dall’addetto all’ufficio, nella ritenuta, da parte del Tribunale, con motivazione logica e scevra da vizi, inconsapevolezza dell’errore in cui era incorso il pubblico funzionario, nel caso di specie non si fosse al cospetto di una sottrazione del corpo di reato penalmente rilevante.
A fronte di tale argomentazione, nel ricorso si prospetta una lettura alternativa degli elementi di prova, non consentita in sede di legittimità.
Rileva la Corte che, rispetto alla motivazione resa dal Tribunale per giustificare il proscioglimento dell’imputata, la formula assolutoria non risulta, per
così dire, ‘corretta’.
Come è noto, come ha chiarito la Corte in altre fattispecie, nel caso in cui il giudice abbia pronunciato sentenza di proscioglimento, ad esempio, “perché il fatto non costituisce reato”, ma aderente alla motivazione della sentenza sia invece la formula concernente l’insussistenza del fatto, la Cassazione, innanzi alla quale la sentenza sia stata impugnata, può provvedere direttamente alla rettificazione della formula di proscioglimento in tale ultimo senso, senza pronunciare l’annullamento della sentenza, trattandosi di errore di diritto nella motivazione del proscioglimento, non avente influenza su tale dispositivo (vedi Sez. 1, n. 4899 del 13/12/1991, Rv. 188964-01).
Basandosi l’assoluzione della COGNOME soprattutto sull’errore in cui era incorso il funzionario di Cancelleria nella restituzione del reperto, dalla stessa non percepito e, dunque, sull’acquisizione del reperto sull’erronea convinzione che fosse stato dissequestrato, ritiene la Corte che la formula assolutoria più corretta sia quella ‘perché il fatto non costituisce reato’ e, in tale senso, si rettifica il dispositivo della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e rettifica il dispositivo della sentenza impugnata con la sostituzione delle parole ‘perché il fatto non sussiste’ con quelle ‘perché il fatto non costituisce reato’.
Così deciso il 28 gennaio 2026
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME