Restituzione Incompleta: Perché Pagare Solo il Capitale Non Basta per l’Attenuante
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale in materia di attenuanti: la riparazione del danno, per essere efficace, deve essere integrale. Una restituzione incompleta, che non comprende gli interessi maturati, non è sufficiente per ottenere lo sconto di pena previsto dalla legge. Analizziamo questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello. La corte territoriale aveva negato la concessione dell’attenuante comune della riparazione del danno, prevista dall’articolo 61, n. 6, del codice penale. L’imputato, pur avendo restituito all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la somma capitale dovuta, aveva omesso di versare gli interessi che erano maturati nel frattempo. Ritenendo ingiusta tale esclusione, l’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, sostenendo di aver comunque manifestato la volontà di risarcire il danno.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla Restituzione Incompleta
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in toto la decisione dei giudici di secondo grado. Secondo gli Ermellini, il ricorso non faceva altro che riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi efficacemente con la logica e corretta motivazione della sentenza impugnata. Il punto centrale, infatti, era proprio la questione della restituzione incompleta.
L’Attenuante della Riparazione del Danno
L’attenuante in questione richiede che l’imputato abbia, prima del giudizio, riparato interamente il danno mediante il risarcimento e, ove possibile, le restituzioni. Questo comportamento dimostra una resipiscenza e una volontà di elidere le conseguenze dannose del reato, meritando così un trattamento sanzionatorio più mite.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello fosse esente da vizi logici e giuridici. La restituzione del solo capitale, senza gli interessi, non può essere considerata una “integrale” riparazione del danno. Gli interessi, infatti, rappresentano il pregiudizio economico subito dal creditore per il mancato e tardivo godimento della somma dovuta. Ometterli significa lasciare una parte del danno non risarcita.
Di conseguenza, la condotta dell’imputato non soddisfaceva i requisiti richiesti dalla norma. Il ricorso è stato quindi giudicato inammissibile, in quanto non affrontava il nucleo della decisione impugnata, ovvero che una restituzione incompleta non può integrare l’attenuante. Per questo motivo, il ricorrente è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza consolida un principio di estrema importanza pratica: chi intende beneficiare dell’attenuante della riparazione del danno deve assicurarsi che il risarcimento sia totale e onnicomprensivo. Non basta restituire la sorte capitale, ma è necessario coprire anche tutte le voci accessorie, come gli interessi legali o convenzionali, che costituiscono parte integrante del danno subito dalla persona offesa. Una riparazione parziale, come nel caso di specie, è giuridicamente insufficiente e non consentirà di ottenere alcuna riduzione della pena a tale titolo.
È sufficiente restituire solo la somma capitale per ottenere l’attenuante della riparazione del danno?
No, secondo la Corte, la restituzione deve essere integrale. La mancata corresponsione degli interessi maturati rende la restituzione incompleta e, pertanto, non idonea a far riconoscere l’attenuante.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava adeguatamente con le motivazioni della sentenza impugnata e si limitava a reiterare questioni già correttamente decise, in particolare quella relativa all’incompletezza della restituzione del danno.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3093 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3093 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVAZIONE
Ritenuto che il ricorso presentato dal difensore di COGNOME reitera questioni in fatto e diritto già adeguatamente trattate nella sentenza impugnata con motivazione esente da manifeste illogicità e con corretta applicazione dei principi enucleati dalla giurisprudenza della Corte di cassazione:
valutato, in particolare, che il ricorso non si confronta compiutamente con la argomentazione adottata nella sentenza impugnata dove, in relazione al disconoscimento dell’attenuante ex art. 61, primo comma, n. 6, cod. pen. (oggetto del primo dei motivi di ricorso) 1 si evidenzia che l’imputato ha restituito all’RAGIONE_SOCIALE quanto dovuto ma senza integrare la somma con gli interessi nel frattempo maturati;
ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso il 2 GLYPH 1/2025