Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 43249 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 43249 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2023
SENTENZA
sui ricorso proposto da COGNOME NOME nato Velletri il DATA_NASCITA; avverso la ordinanza del 22/12/2022 del tribunale di Velletri ; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale AVV_NOTAIO che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza, il tribunale di Velletri, adito quale giudice dell’esecuzione cada locaie Procura per ottenere la revoca del provvedimento di sospensione di un ordine di demolizione, di cui alla sentenza del Gip del tribunale di Velletri del 11 marzo 2004, divenuta irrevocabile il 23.4.2004, accoglieva l’istanza.
Avverso ia predetta ordinanza COGNOMENOME ha proposto, tramite il proprio difensore di fiducia, ricorso per cassazione, sollevando tre motivi di lmpugnazione, chiedendo preliminarmente di essere rimesso in termini in ordine a:La proposizione del presente ricorso ai sensi dell’art. 175 comma 1 cod. proc. peri. n ragione di un impedimento a proporre tempestivamente il ricorso stesso,
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cagionato dalla circostanza per cui il giorno successivo alla ricezione della notifica del provvedimento qui impugnato (avvenuta il 6 marzo 2023 alle ore 19.12 ) il ricorrente partì per Miami ( il 7 marzo 2023 ore 10.40) rientrando solo 1’8 aprile dei 2023, non potendo in tal modo, per causa di forza maggiore, conferire al difensore tempestivo incarico per l’impugnazione nel breve lasso tempo, notturno, intercorso tra la notifica del provvedimento e la partenza.
Con riguardo al primo motivo deduce poi il vizio di contraddittorietà per :’insanabile contrasto tra il provvedimento impugnato e il precedente parere con cui li il pubblico Ministero del tribunale di Velletri in data 27.11.2017 si era espresso favorevolmente per la richiesta sospensione dell’ordine di demolizione Ci cui alla sentenza sopra citata, poi “riattivato” a seguito della revoca della sospensione medesima accordata dal giudice dell’esecuzione conformemente al predetto parere, di cui alla decisione impugnata;
Con riguardo al secondo motivo deduce il vizio di contraddittorietà per l’insanabile contrasto tra il provvedimento impugnato e il precedente provvedimento del giudice dell’esecuzione sopra citato, del 24.1.2018, con cui era stato invece sospeso l’ordine di demolizione di cui alla sentenza di condanna indicata in premessa;
Con riguardo al terzo motivo deduce il vizio di contraddittorietà e illogicità ci& provvedimento impugnato laddove prevede il lungo protrarsi del pendente ricorso dinnanzi al tar avverso l’intervenuto diniego di condono dell’immobile da demolire, posto che, trattandosi di pendenza dal 2016, doveva al contrario dedursi ‘imminente decisione, e laddove altresì esclude una decisione del Tar in tempi rapidi, sebbene con il provvedimento di sospensione del 2018 non avesse colto tale aspetto, limitandosi a riservarsi di decidere all’esito della procedura amministrativa giudiziaria suindicata.
6.Preliminare ed assorbente rispetto ai proposti motivi di ricorso, è la inammissibilità della richiesta di restituzione in termini. Sia perché è indinnostrata stessa circostanza fattuale dedotta, in assenza di allegazione della data di notifica del provvedimento di merito e della effettiva partenza e rientro nelle date citate (mancando al riguardo ogni allegazione specifica su tali aspetti, risultando in proposito insufficiente la mera allegazione di biglietti aerei, con assenza poi degli atti di notifica della decisione del giudice dell’esecuzione) sia perché emerge non solo la libera scelta del ricorrente di partire, sia perché nulla impediva di procedere ai conferimento di incarico al difensore subito dopo le 19 e prima RAGIONE_SOCIALE 10.40 del giorno dopo, orario asserito di partenza, contattando e !a
accordandosi adeguatamente con il difensore, sia perchè nulla impediva mediante il ricorso all’autorità consolare di procedere per il conferimento dell’incarico anche dall’estero. In proposito, si deve ribadire quanto già rilevato da questa Suprema Corte, per cui in materia di restituzione nel termine la forza maggiore deve presentarsi come un particolare impedimento allo svolgimento di una certa azione e deve essere tale da rendere vano ogni sforzo dell’agente per il suo superamento ed inoltre non deve essere a lui imputabile in nessuna maniera. Per sua stessa definizione la forza maggiore deve essere assoluta e, cioè, non v i ncibile né superabile in alcuna maniera. E tale non può considerarsi quella situazione che, con intensità di impegno e di diligenza tipico o normale, avrebbe potuto essere altrimenti superata (Sez. 6, n. 26833 del 24/3/2015, COGNOME, Rv. 263841 – 01; Sez. 5, n. 965 del 28/2/1997, COGNOME ed altri, Rv. 207387 – 01). Quanto alla facoltà di impugnare va ribadito che essa può esercitarsi anche mediante deposito dell’atto presso un agente consolare all’estero oppure spedendo l’atto con raccomandata, ai sensi degli artt. 582 e 583 cod. proc. pen. (v. Sez. 6, n. 15739 del 28/2/2018, COGNOME e altri, Rv. 272774 – 01; Sez. 5, n. 21200 del 20/12/2016, dep. 2017, Celhaka, Rv. 269922 – 01), ed ancora, quanto alla residenza all’estero dell’istante egli può presentare la dichiarazione di gravame davanti ad un agente consolare ( v. Sez. 5, n. 1218 del 15/10/1986, dep. 1987, Rv. 174794 – 01). Peraltro è utile osservare che questa Suprema Corte con riguardo al caso di emigrazione all’estero, non dissimile dal dedotto viaggio all’estero del ricorrente, ha osservato che esso non integra un caso di forza maggiore, trattandosi di una situazione ascrivibile ad una libera scelta di vita dell’imputato, non irreversibile e non insuscettibile di essere temporaneamente interrotta.
6. Per completezza, poi, va rilevato come la questione oggetto del ricorso qui dichiarato inammissibile, alla luce degli atti per questa Corte disponibili attiene ad opere abusive di notevole rilevanza e quindi non certo minimali, realizzate in area vincoiata, rispetto alle quali nè con condono né con permesso ci costruire ex art. 36 del DPR 380/01 è possibile ottenere alcun atto abilitativo ,postumo, come nella sostanza già rilevato dall’ufficio comunale di competenza. infatti, in tema di abusi edilizi commessi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, il condono prev isto dall’art. 32 dei D.L. n. 269 del 2003 (convertito, con modificazioni, dalla I. n. 326 del 2003) è applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell’adegato 1 del citato D.L. (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, non emergenti nel caso di specie) e previo parere favorevole dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo, mentre non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai precedenti numeri 1, 2 e
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3 del medesimo allegato, anche se l’area è sottoposta a vincolo di inedificabilità relativa e gli interventi risultano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici. (Sez. 3, n. 40676 del 20/05/2016 Cc. (dep. 29/09/2016 ) Rv. 268079 01). Inoltre II rilascio postumo dell’autorizzazione paesaggistica al di fuori dei limiti di in cui essa è consentita ai sensi dell’art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (ovvero per interventi minimali tipizzati e diversi da quelli del caso concreto) non consentendo ia sanatoria urbanistica ex art. 36 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, non produce alcun effetto estintivo dei reati edilizi né preclude l’emissione dell’ordine di rimessione in pristino dell’immobile abusivo edificato in zona vlricolata.
7. Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi deli’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stat presentati senza “versare in colpa nella determinazione della causa di :nammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE