Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 50813 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 50813 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
udito il difensore
Ritenuto in fatto
NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa dalla Corte d’appello di Bologna del 16 giugno 2023, che ha rigettato l’istanza di restituzione in termini lui avanzata al fine di proporre appello contro la sentenza del Tribunale monocratico di Rimi del 19 maggio 2021 che, in sede di rito abbreviato, lo ha condannato alle pene di giustizia p il delitto di cui all’art. 495 cod. pen., commesso il 4 gennaio 2021.
Tramite difensore abilitato, è stato articolato un unico motivo di ricorso, che ha dedotto nu ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., erronea applicazione della legge penale relazione agli artt. 670 e 175 cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà ed illogic della motivazione.
Assume il legale del ricorrente che “l’istanza difensiva era finalizzata alla restituzione de termini per determinare la non esecutività del provvedimento ex art. 670 c.p.p. o quantomeno per essere restituito nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Rimini n. 971/21 emessa in data 19.5.21”, in quanto il condannato non avrebbe avuto alcuna contezza della sentenza di primo grado, che non era stata impugnata ed era divenuta irrevocabile; egli era stato arrestato in flagranza e condotto dinanzi al giudice monocratico la convalida della misura pre-cautelare e la celebrazione del giudizio direttissimo; in qu sede aveva rilasciato procura speciale al difensore d’ufficio ed aveva chiesto la definizione processo con rito abbreviato; il giudice del Tribunale di Rimini aveva così fissato altra udie per la trattazione del giudizio abbreviato, all’esito della quale egli, non comparso pe detenuto e non tradotto dalla casa circondariale, era stato condannato.
Insomma, il ricorrente sarebbe stato bensì a conoscenza del processo ma non del provvedimento di condanna e non sarebbe stato messo in condizioni, senza sua colpa – anche a causa dell’assenza di contatti con il difensore di ufficio – di partecipare all’udi discussione del rito speciale in quanto in istato di detenzione.
La Corte d’appello non avrebbe tenuto in considerazione tali decisive circostanze.
Il Procuratore Generale della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione, AVV_NOTAIO.ssa NOME, ha depositato conclusion scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Il difensore del ricorrente in data 17 ottobre 2023 ha fatto pervenire memoria scritta, con quale ha insistito nelle ragioni di ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile, in quanto generico e manifestamente infondato.
1.11 titolo esecutivo, rappresentato dalla sentenza del Tribunale di Rimini del 19 maggio 2021 irrevocabile dal 16 ottobre 2021, si è correttamente formato, vuoi perché lo stato detenzione sopravvenuto il 14 febbraio 2021 non risulta sia stato portato a conoscenza del giudice procedente (arg. da Sez. U n. 37483 del 26/09/2006, COGNOME, Rv. 234599; sez. U n. 7635 del 30/09/2021, COGNOME, Rv. 282806) – vuoi perché il giudice dell’esecuzione non può attribuire rilievo alle nullità asseritamente verificatesi nel corso del processo di cogni in epoca precedente a quella del passaggio in giudicato della sentenza, le quali possono fars valere solo nell’ambito del processo di cognizione con i normali mezzi di impugnazione previst dalla legge, essendo altrimenti sanate e coperte dalla formazione del giudicato (tra le tan Cass. Sez.1, n.5880 del 11/12/2013, COGNOME, Rv. 258765; sez. 1, n. 16958 del 23/02/2018, COGNOME, Rv.272604).
2.Parimenti inammissibile si rivela la parte del motivo di ricorso che investe il man accoglimento dell’istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la citata sentenza, in quanto il condannato non è stato dichiarato assente nel corso del process di cognizione, avendo personalmente (pag. 3 sentenza del Tribunale) formulato istanza di rito abbreviato subito dopo l’udienza di convalida dell’arresto, ai sensi dell’art. 452 comma 2 c proc. pen. (così considerandosi egli già presente per le udienze successive e, in caso d mancata comparizione, rappresentato dal difensore, ai sensi dell’art. 420 bis comma 3 cod. proc. pen. all’epoca vigente) e in tale contesto, una volta scarcerato per effetto del manc accoglimento della richiesta cautelare del pubblico ministero, non ha partecipato al successiva udienza di celebrazione e discussione del rito speciale, fissata dal giudice alla presenza.
Né, ancora, potrebbe invocarsi il fenomeno del “caso fortuito” o della “forza maggiore” di cui all’art. 175 comma 1 cod. proc. pen. – presupposto della restituzione nel termine p impugnare la sentenza di condanna – perché, con un contegno improntato a normale diligenza (e dunque estraneo al perimetro della legittima deduzione di un evento futuro, imprevedibil od irresistibile) l’attuale ricorrente – come detto, pienamente edotto della data dell’udien discussione del giudizio abbreviato, da lui personalmente richiesto – avrebbe potuto adoperars per prendere contatto con il difensore di ufficio o con la cancelleria del Tribunale attrav l’ufficio matricola della casa Circondariale, manifestando la volontà di presenziare o comunqu di esercitare il proprio diritto di difesa.
3.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ri conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento del somma di euro 3000 a favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Il Presidente
Così deciso in Roma, il 23/11/2023
Il consigliere estensore