Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 16353 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 16353 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/03/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME nata a S. Marcellino il 08/08/1957
Avverso l’ordinanza emessa in data 24/06/2024 dal Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procur Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 24/06/2024, il Tribunale di Napoli, in funzione di giud dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza, presentata da COGNOME NOMECOGNOME restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Napoli – Sez. dist. Marano, data 07/12/1999 (irrev. il 21/04/2000), in relazione ai reati urbanistici e a quel di violazione dei sigilli meglio specificati in rubrica, a lei ascritti in co COGNOME NOME. Il Tribunale, con la predetta sentenza, aveva altresì ordi l’abbattimento delle opere abusive.
Ricorre per cassazione la COGNOME a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al riten perfezionamento della notifica dell’estratto contumaciale della sentenza ricorrente. Si censura la sentenza per aver deciso nonostante le ric dell’originario fascicolo processuale avessero dato esito negativo, e l’annot a margine della sentenza facesse indistinto riferimento ad una notifica dell’e contumaciale in data 21/03/2000, senza precisare a quale dei due imputati facesse riferimento. Si richiama inoltre l’elaborazione della giurispruden legittimità, costituzionale e sovranazionale in tema di contumacia, sottoline la necessità che l’imputato sia posto in condizione di esercitare personalmen potere di appellare: aspetti che il Tribunale aveva superato con una motivazi approssimativa e comunque inidonea a sopperire al mancato rinvenimento della prova della notifica.
3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecit rigetto del ricorso, richiamando gli elementi evidenziati dal Tribunale a sos del perfezionamento della notifica, o comunque dell’infondatezza della richiest ricovero anteriore alla data indicata nel frontespizio; il ragionevole buon esi il periodo di riposo in casa successivo al ricovero; la stessa prospettazion COGNOME che non aveva escluso la notifica, ma solo precisato di “non ricordarla” la proposizione nel 2015 di altro incidente di esecuzione, con cui era sollecitata la sola revoca dell’ordine di demolizione, con espressi richia sentenza e alla sua irrevocabilità, del tutto privi di rilievi critici su dell’estratto contumaciale.
Su tali basi, il P.G. ha concluso per l’infondatezza del ricorso, osservand “l’annotazione della notifica dell’estratto contumaciale nel frontespizio sentenza, in difetto di diversa indicazione, deve intendersi riferita a entra imputati, peraltro residenti allo stesso indirizzo. Il ricovero documen precedente alla data della notifica e dunque non ingenera dubbi sulla noti stessa (neppure esclusa dall’istante, che ha solo dedotto di non ricordarla) attestazione della irrevocabilità della sentenza. In ogni caso, la giurisprud chiarito che l’assenza di termini per la proposizione della richiest declaratoria di non esecutività del titolo non significa che non si debba valut siano intervenuti fatti inequivocamente espressivi della accettazione degli e dell’atto (Sez. 1, n. 2727 del 30/11/2005, dep. 2006; Sez. 1, n. 3226 30/10/2020, Rv. 279904 – 01, in tema di ricorso per la dichiarazione di esecutività della sentenza di condanna proposto successivamente all’accogliment della domanda di riabilitazione)”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Al di là dei termini meramente dubitativi con cui la ricorrente prospetta il mancato perfezionamento della notifica (affermando di “non ricordare”), pur in presenza di un’attestazione, a margine della sentenza, dell’avvenuta notifica dell’estratto, quel che assume rilievo dirimente – rendendo ultroneo ogni approfondimento in ordine alle ricerche svolte per il reperimento del fascicolo processuale – è l’avvenuta proposizione nel 2015, da parte della DE SANTIS, di altro incidente di esecuzione volto a sollecitare la revoca dell’ingiunzione a demolire, depositato pochi giorni prima della presentazione, al comune di Giugliano, di un’istanza di sanatoria (cfr. pag. 2 dell’ordinanza impugnata, dalla quale emerge anche che la predetta istanza di revoca dell’ordine di demolizione, fondata unicamente sul decorso del tempo, venne rigettata dal Giudice dell’esecuzione, con provvedimento divenuto irrevocabile dopo la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione).
Ciò che interessa evidenziare, peraltro, è il fatto che in quel procedimento la COGNOME, sul piano formale, aveva indicato con assoluta precisione non solo gli estremi dell’ordine di esecuzione, ma anche la data della sentenza di condanna (07/12/1999) e quella della sua irrevocabilità (21/03/2000). Sul piano sostanziale, l’istanza di revoca era stata motivata dalla COGNOME non certo sulla base di eccezioni relative alla sua tempestiva conoscenza e sulla concreta possibilità di impugnarla, bensì esclusivamente – come già accennato – alla luce del tempo trascorso, osservando in particolare che l’ingiunzione “era la conseguenza di una sentenza irrevocabile da oltre quindici anni” (pag. 2 dell’ordinanza impugnata).
Tali risultanze non hanno formato oggetto di alcuna effettiva e concreta confutazione da parte della difesa.
Risulta pertanto evidente l’assoluta insussistenza degli estremi per accogliere la richiesta della ricorrente di rimessione in termini per proporre appello avverso la sentenza, emessa nei suoi confronti in data 07/12/1999, dalla Sezione distaccata di Marano del Tribunale di Napoli: sentenza che la COGNOME ha dimostrato di ben conoscere al momento della proposizione, nel 2015, di altro incidente di esecuzione.
Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 11 marzo 2025
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