Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 25795 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 4 Num. 25795 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MORBEGNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza emessa il 20/05/2021, la Corte d’appello di Brescia ha parzialmente riformato la sentenza emessa il 08/10/2020 dal Tribunale d Bergamo, con la quale NOME COGNOME era stata condannata alla pena di un mese di reclusione, con beneficio della sospensione condizionale e sospensione del patente di guida per la durata di mesi uno, per il reato previsto dall’art. cod.pen., applicando all’imputata il beneficio della non menzione della condanna confermando la sentenza nel resto.
Con istanza presentata alla Corte d’appello – e da questa trasmessa a ques Corte – l’imputata ha chiesto di essere rimessa in termini per proporre ricorso cassazione; dopo alcune considerazioni inerenti alla condotta dell’avvoca officiato nel corso del processo, ha dedotto di essere venuta a conoscenza giudizio di appello solo nel mese di febbraio 2024, di non essere ritualmente s informata dell’instaurazione e della celebrazione del giudizio medesimo e ch l’avviso di fissazione di udienza non sarebbe stato notificato all’AVV_NOTAIO.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella qual concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
3. L’istanza è infondata.
Va premesso che l’istanza stessa, originariamente propost9(ì di fronte a Corte d’appello di Brescia, è stata trasmessa a questa Corte – quale giud competente a decidere sull’impugnazione – ai sensi dell’art.175, comma 4 cod.proc.pen.; a propria volta, la relativa istanza può essere legittimam esaminata de plano e senza necessità della previa instaurazione del contraddittorio (Sez. U, n. 14991 del 11/04/2006, COGNOME, Rv. 233418; Sez. 3, n. 5930 de 17/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263176; Sez. 6, n. 2028 del 25/10/2018, dep. 2021, Mejia, Rv. 274925).
Nel merito, le deduzioni spiegate dalla ricorrente attengono essenzialmente alla corretta esplicazione del mandato da parte dei difensori dalla stessa offic Aia mancata interlocuzione – ritenuta necessaria – tra gli stessi e l’imput ordine a modalità e tempistica di presentazione del ricorso per cassazione, i termini sarebbero quindi spirati nonostante la volontà dell’imputata di adire que Corte.
Va peraltro richiamato, sul punto, il principio in forza del quale il mancat inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell’incarico di propor impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo a realizzare le ipotes caso fortuito o forza maggiore che legittimano la restituzione nel termine, poi consiste in una falsa rappresentazione della realtà, superabile mediante la norma diligenza ed attenzione, e perché non può essere escluso, in via presuntiva, onere dell’assistito di vigilare sull’esatta osservanza dell’incarico conferito, in cui il controllo sull’adempimento defensionale non sia impedito al comune cittadino da un complesso quadro normativo (Sez. 6, Sentenza n. 18716 del 31/03/2016, COGNOME, Rv. 266926; Sez. 4, n. 55106 del 18/10/2017, COGNOME, Rv. 271660).
5. L’istanza va quindi rigettata
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P.Q.M.
Rigetta l’istanza.
Così deciso il 22 maggio 2024