Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 4240 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 4240 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a Napoli il DATA_NASCITA
avverso l ‘ordinanza 16/09/2025 del Tribunale di Napoli
Esaminati gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; sentito la Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso, riportandosi alla memoria in atti; sentito il difensore, AVV_NOTAIO del foro di Napoli, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso, del quale ha chiesto l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 16 settembre 2025 il Tribunale di Napoli ha rigettato la richiesta di revoca del sequestro di quote sociali (società RAGIONE_SOCIALE) disposto a carico di NOME COGNOME, in relazione ai reati di cui agli artt. 512bis e 648ter cod. pen.; ha ritenuto che il decesso dell’COGNOME e la conseguente sentenza di proscioglimento, ai sensi degli artt. 129 cod. proc. pen. e 150 cod. pen., non giustificassero il dissequestro, posto che il processo proseguiva nei confronti dei coimputati, e che il complesso aziendale delle società sequestrate era comunque confiscabile, in base al principio solidaristico che informa la disciplina
del concorso di persone nel reato. Ha rilevato il Tribunale che, in data 24 ottobre 2024, era stata altresì rigettata la richiesta di dissequestro presentata da NOME COGNOME (figlio del defunto NOME), quale terzo interessato, relativamente alla quota sociale della RAGIONE_SOCIALE a costui intestata nonché alla somma di 404.000 euro, versata sul conto societario a titolo di finanziamento.
Avverso l ‘ordinanza di riesame propone ricorso per cassazione NOME COGNOME, in qualità di figlio ed erede legittimo di NOME COGNOME.
Con un unico motivo eccepisce l’erronea applicazione degli artt. 240 e 240bis cod. pen. e 323 cod. proc. pen. per la ritenuta sussistenza della possibilità di disporre la confisca dei beni sequestrati a NOME COGNOME, pur in presenza di declaratoria di estinzione del reato per morte del reo.
Premesso che la restituzione dei beni in sequestro doveva essere disposta anche d’ufficio a norma dell’art. 323 cod. proc. pen., senza necessità di una specifica e motivata richiesta del difensore, il ricorrente evidenzia che: la misura cautelare era stata applicata unicamente per il delitto di cui all’art. 648 -ter cod. pen. (capo 44) e non anche per quello di cui all’art. 512 -bis cod. pen., in relazione al quale non erano stati ritenuti sussistenti i gravi indizi di colpevolezza; che il sequestro dei beni (quote societarie e compendio aziendale) era stato disposto sotto un duplice profilo, ai sensi dell’art. 240, primo comma, cod. pen. (utilizzo delle due società per commettere il delitto di cui all’art. 648 -ter cod. pen.) e ai sensi dell’art. 240 -bis cod. pen. (norma, tuttavia, che non fa riferimento alla confisca ai sensi dell’art. 648 -quater cod. pen.); che il Tribunale, richiamando il principio solidaristico, non aveva tenuto conto del diverso principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 13783 del 26 settembre 2024; che non era stato accertato l’ammontare del profitto concretamente conseguito da ciascuno dei correi; che la morte dell’indagato, estinguendo il reato, faceva venir meno la possibilità di applicare nei confronti degli eredi la confisca.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Deve premettersi che nel caso -come quello di specie -di sentenza di proscioglimento per morte del reo che disponga la confisca di beni di quest’ultimo, l’erede dell’imputato, estraneo al giudizio e, quindi, impossibilitato ad esperire qualunque mezzo di impugnazione avverso la decisione, è legittimato ad agire, mediante incidente di esecuzione, per ottenere la restituzione del bene (Sez. 2, n. 11834 del 30/01/2018, Laudonia, Rv. 272675-01).
Il ricorrente ha infatti allegato la sentenza di proscioglimento, emessa dal Tribunale di Napoli il 28 gennaio 2025, alla quale fa riferimento anche l’ordinanza impugnata, unitamente al provvedimento del Gip del Tribunale di Napoli del 30 aprile 2022 di convalida del sequestro disposto dal P.M.
L’ordinanza impugnata deve pertanto ritenersi pronunciata a seguito di incidente di esecuzione e contro la stessa è, pertanto, ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 666, comma 6, cod. proc. pen.
2 . Ciò premesso, il rigetto dell’istanza di restituzione è motivato dal Tribunale sulla base dei seguenti argomenti:
-il carattere di genericità dell’istanza, per l’omessa specificazione dei beni di riferimento;
-il decesso di NOME COGNOME non incideva sulla posizione dei concorrenti nei delitti di cui agli artt. 512bis e 648ter cod. pen., trovando applicazione nel caso in esame il principio di solidarietà delle misure sanzioNOMErie, quale la confisca per equivalente, con la conseguente irrilevanza dell’ acquisizione delle singole quote, dovendosi fare riferimento all’intera entità del prezzo o del profitto accertato;
-la legittimit à della confisca ‘ai sensi degli artt. 240, 240 -bis e 648quater dell’intero complesso aziendale delle due società, attesa l’inestricabile contaminazione tra attività lecite ed illecite svolte dalle stesse, situazione che non potrebbe ripercuotersi in pregiudizio degli altri imputati, contitolari de facto delle stesse’ (pag. 3);
il rigetto dell’istanza di dissequestro presentata dall’odierno ricorrente , in qualità di terzo interessato, in relazione alla quota sociale di sua proprietà (ordinanza del Tribunale di Napoli del 28 ottobre 2024, la cui motivazione è riportata nel provvedimento impugNOME).
La motivazione che pare muoversi su piani argomentativi paralleli è in violazione di legge, atteso che l’art. 323 cod. proc. pen. stabilisce la perdita di efficacia del sequestro preventivo in caso di sentenza di proscioglimento, con restituzione a chi ne abbia diritto delle cose sequestrate, quando il giudice non deve disporre la confisca ai sensi dell’art. 240 cod. pen.
Nel caso di specie, trattasi di sequestro preventivo, atteso il riferimento ai reati e alle norme richiamate in tema di confisca.
3.1. L’istanza di restituzione non può ritenersi generica , perché formulata in relazione al procedimento penale concluso con la sentenza di proscioglimento e al provvedimento cautelare reale emesso a carico dell’imputato , sì che è stato agevole per il Tribunale , sulla base dell’esame degli atti richiamati, individuare i
beni in questione (le quote delle società RAGIONE_SOCIALE intestate a NOME COGNOME).
3.2. Il principio solidaristico richiamato deve altresì ritenersi superato alla luce del recente insegnamento delle Sezioni Unite, secondo cui, in caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito, il cui accertamento costituisce oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti e, solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, è legittima la ripartizione in parti uguali (Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756-01); non si giustifica, pertanto, il diniego alla restituzione, sul presupposto che la quota dell’COGNOME sia da ricomprendersi nel prezzo o profitto complessivo del reato e, come tale, suscettibile di confisca in applicazione della disciplina sul concorso di persone nel reato, non rilevando a tal fine ‘i l pregiudizio degli altri imputati ‘.
3.3. Infine, i richiami all’ordinanza emessa su istanza del ricorrente, in qualità di terzo interessato, rispetto alla quota sociale di sua proprietà (10% del capitale della RAGIONE_SOCIALE) e al finanziamento di 404.000 euro , sono all’evidenza non pertinenti, in quanto nell’ipotesi di specie NOME COGNOME agisce iure proprio , in qualità di erede delle quote di cui il padre era titolare, oggetto di sequestro, sì che non solo la qualità soggettiva è diversa ma anche i beni richiesti in restituzione sono differenti.
In definitiva, l’ordinanza impugnata va annullata senza rinvio , con restituzione dei beni in sequestro all’avente diritto; ai sensi dell’art. 621 cod. proc. pen. deve essere disposta l’immediata restituzione dei beni in sequestro all’avente diritto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la restituzione dei beni in sequestro all ‘avente diritto COGNOME NOME .
comunicazione al Procuratore Generale
Manda alla Cancelleria per l’immediata in sede per quanto di competenza ai sensi de ll’art. 626 cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 15 gennaio 2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME