Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11142 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11142 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 03/10/2023 del TRIBUNALE di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del PG AVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio, con restituzione degli atti al Tribunale di Bari.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Bari, quale giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza impugnata, ha rigettato la richiesta di restituzione dei beni già oggetto di sequestro nei confronti di NOME COGNOME, avanzata da quest’ultimo all’esito dell’assoluzione in relazione al reato di cui agli artt. 81 e 648 cod. pen.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, articolando un unico motivo di impugnazione, con cui lamenta, sotto il profilo della
violazione di legge e del vizio di motivazione, l’incompatibilità del suddetto rigetto con le due sentenze assolutorie (la prima perché il fatto non sussiste e la seconda per ne bis in idem) concernenti proprio la ricettazione dei suddetti beni mobili, a suo tempo ipotizzata dal pubblico ministero.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, nei termini e per le ragioni che seguono.
La sentenza n. 5737 del 23 novembre 2022, emessa dal Tribunale di Bari, ha assolto NOME COGNOME dall’imputazione sopra accennata sul presupposto che non potesse dirsi accertato al di là di ogni ragionevole dubbio che i beni rinvenuti nell’abitazione dell’imputato all’esito della perquisizione del 13 ottobre 2016 («borse di marche pregiate, orologi ancora all’interno delle custodie, una penna Montblanc, un anello rosso») fossero provento dei delitti di cui all’art. 624-bis cod. pen. perpetrati da tali «RAGIONE_SOCIALE» in danno di NOME COGNOME e NOME COGNOME.
La successiva sentenza del medesimo Tribunale n. 3363 del 7 giugno 2023, avente ad oggetto la medesima contestazione (con più dettagliata descrizione dell’oggetto materiale del reato nella rubrica imputativa), ha dichiarato non doversi procedere, ai sensi dell’art. 649 cod. proc. pen., per essere il reato già giudicato con precedente sentenza.
Dunque, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice dell’esecuzione, il proscioglimento è basato sulla mancata prova che i beni sequestrati in casa di COGNOME fossero proprio quelli sottratti nelle abitazioni delle persone offese COGNOME e COGNOME, senza mai affermare, sia pure obiter, che i medesimi oggetti fossero «comunque compendio di furto».
Rispetto a specifici atti del processo, compiutamente individuati dal ricorrente, sussiste dunque un travisamento tale da inficiare e compromettere la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione (cfr. Sez. 5, n. 21914 del 16/03/2023, COGNOME, Rv. 284517).
Non sussistono, quindi, valide ragioni per mantenere ancora in essere il vincolo – di natura esclusivamente probatoria – successivamente alla pronuncia liberatoria, non più revocabile.
L’ordinanza impugnata, viziata da tale travisamento, deve pertanto essere annullata senza rinvio, con conseguente restituzione all’avente diritto dei beni in sequestro.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la restituzione di quanto in sequestro all’avente diritto.
Manda alla Cancelleria per l’immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen. Così deciso il 17 gennaio 2024
TI Consinliere estensore
La Presidente