Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9124 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9124 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/02/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 26/02/2025
R.G.N. 39724/2024
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari
avverso l’ordinanza in data 12/11/2024 emessa dal Tribunale di Sassari nell’ambito del procedimento penale n. 282/2022 RGNR a carico di NOME nato a Sassari il 14/12/1994;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti; lette le conclusioni scritte depositate dal sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME con le quali Ł stato chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Sassari per l’ulteriore corso; preso atto che il difensore dell’imputato NOME COGNOME avv. NOME COGNOME non ha depositato conclusioni scritte.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata ordinanza emessa nel corso del giudizio dibattimentale instaurato nei confronti di NOME COGNOME per il delitto di cui all’art. 648 bis cod. pen., il giudice monocratico del Tribunale di Sassari rilevava che per tale reato la competenza apparteneva alla cognizione del giudice in composizione collegiale; che non era stata celebrata l’udienza preliminare con conseguente preclusione all’imputato dell’accesso a riti alternativi, disponeva quindi la restituzione degli atti al Pubblico Ministero.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero deducendone l’abnormità strutturale.
Rileva il ricorrente che, contrariamente a quanto affermato dal giudice, nei confronti dell’imputato NOME era stata ritualmente celebrata l’udienza preliminare a seguito di richiesta di rinvio a giudizio (come facilmente rilevabile dagli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento), sicchŁ il provvedimento di restituzione degli atti al pubblico ministero – anzichØ al giudice collegiale come
previsto dall’art. 33 septies , comma 2, cod. proc. pen. -, Ł atto abnorme in quanto macroscopicamente difforme dal paradigma normativo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł fondato.
In via preliminare occorre innanzitutto evidenziare che la sequenza procedimentale richiamata dal pubblico ministero ricorrente Ł senza dubbio corretta.
Dall’esame del fascicolo processuale – consentito al Collegio in ragione della natura del motivo proposto – emerge pacificamente che nei confronti di NOME era formulata richiesta di rinvio a giudizio per il reato di riciclaggio di un motoveicolo di provenienza furtiva a seguito della quale veniva regolarmente celebrata l’udienza preliminare con successiva emissione di decreto dispositivo del giudizio, erroneamente disposto avanti il giudice monocratico del Tribunale di Sassari anzichØ a quello in composizione collegiale, come previsto dall’art. 33 bis , comma 2, cod. proc. pen. Nel corso del dibattimento il Giudice, su sollecitazione delle parti, rilevava che l’addebito oggetto di imputazione apparteneva, appunto, alla cognizione del collegio e – nonostante l’avvenuta celebrazione dell’udienza udienza preliminare – con l’ordinanza impugnata disponeva la restituzione degli atti al Pubblico Ministero.
Tanto premesso, va richiamato l’art. 33 septies , comma 1, cod. proc. pen. il quale dispone che ‘nel dibattimento di primo grado, instaurato a seguito dell’udienza preliminare, il giudice, se ritiene che il reato appartiene alla cognizione del tribunale in composizione diverso, trasmette gli atti, con ordinanza, al giudice competente a decidere sul reato contestato’; il secondo comma disciplina, invece, la diversa ipotesi nella quale il dibattimento sia stato incardinato senza la previa udienza preliminare e prevede che, in tal caso, il giudice dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero.
Il chiaro disposto normativo consente di affermare – in continuità con il consolidato orientamento di legittimità formatosi in materia – che il giudice monocratico, ove rilevi che il reato appartiene alla competenza del collegio, deve disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero solo quando l’imputato sia rimasto privo dell’udienza preliminare, a causa di una erronea valutazione addebitabile allo stesso pubblico ministero e al fine di assicurare le garanzie connesse a detta udienza (tra cui, all’evidenza, la possibilità di accesso ai riti alternativi), dovendo altrimenti trovare applicazione la regola generale secondo cui l’accertata inosservanza delle disposizioni che regolano l’attribuzione della competenza al giudice collegiale o a quello monocratico comporta la mera trasmissione degli atti a quello di essi ritenuto competente, con diretta fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 420 ter , comma quarto, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 29316 del 26/02/2015, COGNOME, Rv. 264262; successivamente Sez. 6, n. 7482 del 26/01/2017, Pm in proc. COGNOME, Rv. 269376; Sez. 2, n. 20203 del 21/04/2016, Rebegea, Rv. 266909; Sez. 1, n. 19512 del 15/04/2010, Carella Rv. 247204).
L’ordinanza impugnata con la quale Ł stata disposta la restituzione degli atti al Pubblico Ministero, ancorchŁ l’udienza preliminare a carico dell’imputato fosse stata già celebrata, non solo vìola il disposto di cui all’art. 33 septies , comma 1, cod. proc. pen. ma Ł provvedimento affetto da abnormità strutturale, in quanto adottato in difetto del concreto potere da parte del giudice, deviando dal modello legale e fuori dalle ipotesi previste dall’ordinamento con indebita regressione del processo alla fase ormai conclusa delle indagini preliminari.
Evidenti ragioni di economia e speditezza processuale, consentono tale retrocessione solo in presenza della necessità di assicurare le garanzie proprie dell’udienza preliminare tra cui quella di giovarsi dei benefici connessi all’adozione di un rito alternativo a cui, invece, l’odierno imputato
risulta avere deliberatamente rinunciato nella consapevole prospettiva di un possibile giudizio dibattimentale.
La restituzione degli atti al pubblico ministero non si Ł risolta dunque in un profilo di mera illegittimità ma si pone del tutto al di fuori delle ipotesi previste dall’ordinamento con conseguente alterazione dell’ordinata sequenza degli atti contemplata dal codice di rito, in violazione del principio di ragionevole durata del processo.
L’ordinanza impugnata ha peraltro anche determinato un’insuperabile stasi processuale, atteso che il rappresentante della pubblica accusa non potrebbe richiedere una nuova udienza preliminare, che Ł già stata ritualmente celebrata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Sassari per l’ulteriore corso.
Così Ł deciso, 26/02/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME