Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 13572 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 13572 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a Singmaringen (Germania) il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 29/09/2023 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso il provvedimento del 29 settembre 2023 con la quale il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli ha disposto la restituzione degli atti al Pubblico Ministero ai sensi dell’art. 521, comma 2, cod. proc. pen.
Il ricorrente, con l’unico motivo di impugnazione, eccepisce la violazione degli artt. 416-bis, 648-ter cod. pen. e 649 cod. proc. pen. e la conseguente abnormità dell’ordinanza impugnata.
Secondo la ricostruzione difensiva, il giudice dell’udienza preliminare, avendo escluso la partecipazione del ricorrente all’RAGIONE_SOCIALE oggetto di giudizio e ritenuto la configurabilità del reato di cui all’art. 648-ter cod. pen. avrebbe dovuto assolvere il ricorrente dal reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. in considerazione dell’autonomia delle due fattispecie delittuose.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L’unico motivo di ricorso è manifestamente infondato
L’accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, comprova che:
-ta Procura della Repubblica di Napoli ha avanzato richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di NOME COGNOME COGNOME relazione a diversi reati, tra cui il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen.;
t’COGNOME ha chiesto, quindi, la definizione del giudizio con le forme del rito abbreviato;
il giudice dell’udienza preliminare, con ordinanza emessa all’esito della discussione svoltasi all’udienza del 29 settembre 2023, ha disposto lo stralcio del delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. contestato all’COGNOME e la conseguente restituzione degli atti al Pubblico Ministero ai sensi dell’art. 521, comma 2, cod. proc. pen.
L’ordinanza impugnata, diversamente da quanto affermato dal ricorrente, non è affetta da abnormità né disposta in violazione di legge; il decidente ha correttamente applicato l’art. 521, comma 2, cod. proc. pen. nella parte in cui prevede che il giudice precedente, nel caso in cui accerti che il fatto è diverso da quello descritto nel decreto che dispone il giudizio, deve disporre la restituzione degli atti al Pubblico Ministero.
Si tratta, con ogni evidenza, dell’esercizio di un potere espressamente previsto dall’ordinamento processuale e che non può fondare un assunto di abnormità, poiché non si pone affatto al di fuori del sistema processuale, deviando dalle sue strutture fondamentali.
Deve essere rimarcato che il giudice, dopo aver rilevato la diversità del fatto, ha correttamente disposto la restituzione degli atti all’organo inquirente senza assolvere il ricorrente dal reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., lasciando così impregiudicata ogni ulteriore determinazione del Pubblico Ministero in merito all’esperibilità dell’azione penale per il fatto di reato in questione.
Con l’ordinanza impugnata è stato correttamente dato seguito al principio di diritto secondo cui il giudice “non può trasmettere gli atti al pubblico ministero sul rilievo che il fatto commesso dall’imputato è diverso da quello contestatogli e, nello stesso tempo, assolvere da quest’ultimo l’imputato, giacché il successivo giudizio incorrerebbe nella preclusione del giudicato, sicché i due provvedimenti così contestualmente emessi si configurano come atti abnormi, data la loro interna contraddizione e gli effetti conseguiti” (Sez. 1, n. 1708 del 01/12/1999, COGNOME, Rv. 215338 – 01; Sez. 6, n. 37626 del 25/06/2019, COGNOME, Rv.
277200 – 01; da ultimo Sez. 2, n. 24278 del 03/02/2023, COGNOME, non massimata).
I due provvedimenti, l’uno di trasmissione degli atti e l’altro di assoluzione, sono in un rapporto di assoluta incompatibilità logica, prima ancora che giuridica, in quanto l’ordinanza è comunque finalizzata all’inizio dell’azione penale mentre la sentenza pone definitivamente termine alla stessa assolvendo l’imputato.
Tutto ciò premesso, il Collegio intende dare seguito all’univoco indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero ai sensi dell’art. 521, comma 2, cod. proc. pen. è legittimamente disposta anche in caso di definizione del giudizio con le forme del rito abbreviato, in considerazione del fatto che “la scelta dell’imputato di essere giudicato allo stato degli atti non comporta una cristallizzazione del fatto reato nei limiti dell’imputazione” (Sez. 2, n. 18566 del 21/02/2019 Rv. 276099 – 01; nello stesso senso Sez. 5, n. 21506 del 28/04/2021, Mulè, Rv. 281214 – 01; Sez. 2, n. 23275 del 15/02/2023, COGNOME, non massimata)
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso, il 19 gennaio 2024
Il Pre idente