Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39982 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39982 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Pagani il DATA_NASCITA
avverso la sentenza resa il 29 febbraio 2024 dalla Corte di appello di Salerno
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore gerieralt-‘. NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza resa il 18 maggio 2023 dal Tribunale di Nocera Inferiore che ha dichiarato la responsabilità di NOME COGNOME in ordine ai reati di sostituzione di persona e truffa in concorso formale tra loro, così diversamente qualificata la condotta di frode informatica oggetto dell’originaria contestazione.
In particolare ha dichiarato inammissibile per genericità il primo motivo di appello e ha respinto il secondo in ordine al trattamento sanzionatorio.
Avverso detta sentenza propone ricorso l’imputato deducendo:
2.1 Violazione di legge e vizio di motivazione per omessa risposta in ordine al primo motivo di gravame. Il ricorso reitera il contenuto della censura di appello e rileva che la mancata prova in ordine alle modalità con cui si è consumata la truffa e con cui è stata inviata una mail utilizzando l’account della persona offesa non consente di affermare la
responsabilità dell’imputato, poiché non è stato accertato il suo contributo nella esecuzione della truffa; il giudizio di responsabilità si fonda solo sulla titolarità della car ricaricabile su cui è avvenuto il bonifico effettuato dalla persona offesa, in base alle indicazioni ricevute dall’account contraffatto.
Il ricorso è inammissibile in quanto l’unico motivo è generico.
Occorre premettere che la Corte ha rilevato che il primo motivo di appello, in ordine alla responsabilità dell’imputato, non si confrontava con la motivazione resa dalla sentenza di primo grado secondo cui, pur non essendo stato dimostrato il coinvolgimento materiale dell’imputato in ordine all’abusivo accesso alla casella di posta della persona offesa, era certo che questi avesse ricevuto sulla carta ricaricabile nella sua disponibilità la somme,. profitto della truffa; l’avere ricevuto il profitto della truffa e il non avere reso al rig spiegazioni, omettendo di restituire quanto indebitamente percepito, palesavano il concorso dell’imputato nella frode, a prescindere dalle modalità con cui era stata realizzata e dall’eventuale concorso con terzi ignoti, in quanto ne aveva agevolato la consumazione, mettendo a disposizione tale mezzo di pagamento. In forza di queste argonnentazioni ha ritenuto il motivo inammissibile perché affetto da genericità estrinseca.
Le censure formulate con il ricorso risultano eccentriche rispetto a dette valutazioni della sentenza di secondo grado.
Il ricorrente avrebbe dovuto contestare le considerazioni della Corte sul carattere generico del primo motivo di gravame e spiegare perché non fosse tale; invece, non confrontandosi con la sentenza impugnata, il ricorso lamenta che la Corte di merito non ha reso motivazione sulla responsabilità, così formulando una censura che non supera il vaglio di ammissibilità, risultando anch’essa generica ed eccentrica rispetto alle ragioni esposte nella sentenz,3 impugnata ..
4.L’inammissibilità del ricorso comporta la Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
Roma 12 settembre 2024
Il Consigliere estensore
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NOME COGNOME
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