Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40359 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40359 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE responsabile civile nel procedimento a carico di COGNOME NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA avverso la sentenza resa il 1 dicembre 2021 dalla CORTE di APPELLO di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso e dell’AVV_NOTAIO in difesa della Banca RAGIONE_SOCIALE parte civile costituita, che ha chiesto la conferma delle statuizioni civili in suo favore, e dell’AVV_NOTAIO per la ricorrente che insiste n motivi di ricorso controdeducendo alla requisitoria del pubblico ministero
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli, parzialmente riformando la sentenza resa dal Tribunale di Santa NOME Capua Vetere il 10 luelio 2017 a carico di COGNOME, appellata dal solo responsabile civile Banca Nlediolanum SPA, ha dichiarato estinti per prescrizione, nei confronti del predetto responsabile civile e per l’effetto estensivo, dell’imputato, i fatti contestati al capo B n. 7 e al capo B n. 8, dichiarato assorbito nel reato contestato al capo A n.3 della rubrica, in quanto la suddetta causa estintiva era maturata prima della sentenza di primo grado, e ha rideterminato la pena per COGNOME; ha confermato la condanna dell’imputato e
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della banca, quale responsabile civile, al risarcimento del danno in favore della parte civile COGNOME NOME e la banca inoltre al pagamento di una provvisionale in favore delle costituite parti civili, determinandolo in euro 12.000 a favore della Banca RAGIONE_SOCIALE e in euro 8000 a favore di COGNOME NOME, erede della persona offesa COGNOME NOME.
Sono stati addebitati a COGNOME i reati di frode informatica, di appropriazione indebita e di truffa commessi nella qualità di promotore finanziario della Banca RAGIONE_SOCIALE in danno dei clienti NOME COGNOME e NOME COGNOME, per avere omesso di versare somme ingenti sui loro conti e, tramite artifizi e raggiri consistiti anche in manipolazione del sistema informatico, averli indotti a compiere atti pregiudizievoli, appropriandosi di somme rilevanti delle persone offese.
2.Avverso la detta sentenza propone ricorso, nella veste di responsabile civile, Banca RAGIONE_SOCIALE, deducendo:
2.1 violazione dell’art. 31 TUF e mancanza di motivazione in ordine alla richiesta avanzata con l’appello di esclusione del nesso di occasionalità necessaria tra le mansioni svolte dall’imputato e la condotta illecita posta in essere.
Osserva il ricorrente che secondo la giurisprudenza di legittimità gli istituti di credi rispondono dei danni arrecati a terzi dai propri incaricati nello svolgimento delle loro mansioni, quando il fatto illecito sia connesso per occasionalità necessaria, ma la responsabilità dell’istituto è esclusa quando il danneggiato ponga in essere una condotta che presenti connotati di anomalia, e cioè di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole da parte del promotore, che interrompa questo nesso.
Alla stregua di questi principi la banca ricorrente aveva evidenziato numerosi elementi di fatto da cui desumere la prova del comportamento anomalo delle persone offese, ma la corte di merito non aveva preso in considerazione tali circostanze, ed aveva ribadito che la banca doveva ritenersi responsabile in solido dei danni cagionati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari, osservando che non si ravvisavano presunte condotte anomale da parte dei clienti.
Il ricorrente rileva che secondo i giudici di legittimità quando l’investitore abb incautamente comunicato al promotore i codici di accesso al proprio conto corrente, rendendo così possibile il fatto illecito di quest’ultimo, consistito nel compimento di indebite operazioni di bonifico, va esclusa la responsabilità dell’intermediario.
Nel caso in esame, nonostante le adeguate condizioni culturali e la pregressa esperienza acquisita nell’investimento di prodotti finanziari, le persone offese avevano manifestato comportamenti anomali consistiti nel non avere verificato il mancato versamento nei conti correnti di assegni e bonifici, nè avevano mai trasmesso alla banca la documentazione relativa agli investimenti che avrebbero dovuto essere sottoscritti dal COGNOME tramite le somme indicate nei capi di imputazione. In conclusione dagli atti emerge che la signora COGNOME aveva emesso e consegnato al COGNOME degli assegni
non per essere versati sui conti correnti della RAGIONE_SOCIALE, ma per effettuare altro genere di investimenti o di acquisti. Inoltre l’utilizzo ordinario del servizio di hom banking da parte del COGNOME su incarico della RAGIONE_SOCIALE significa che i clienti avevano consegnato i codici segreti al promotore.
2.2 violazione dell’art. 1227 cod. civ. nella parte in cui la sentenza ha escluso il concorso di colpa delle persone offese nella causazione del danno. La corte di appello ha affermato che la consegna dei codici di accesso necessari per operare sul sito di home banking da parte dei clienti all’imputato non sarebbe rilevante perché era avvenuta nell’ambito di un rapporto fiduciario, nè assumeva rilevanza la mancanza di controlli da parte delle persone offese, posto che costoro avevano effettuato numerosi controlli telefonici.
Osserva di contro il ricorrente che proprio perché aveva eseguito ben 800 controlli rispetto alla propria posizione finanziaria, la COGNOME non poteva ignorare l’omesso versamento di determinate somme da parte del COGNOME. Inoltre aveva consapevolmente consegnato i codici di accesso alla home banking, così intecrando quella grave negligenza e acquiescenza che interrompe il nesso di causazione necessario.
2.3 Violazione dell’articolo 640 cod.pen. nella parte in cui il reato di truffa è sta ritenuto integrato dalla consegna di falsi estratti di conto corrente, mentre tale condotta era diretta a nascondere gli effetti della condotta illegittima già posta in essere dall’imputato tramite gli atti di disposizione dei conti correnti operati all’insaputa de persone offese. Osserva il ricorrente che la giurisprudenza di legitt mità ha stabilito che l’elemento essenziale della truffa è l’atto di disposizione della persona offesa e quando non vi è un atto di disposizione ricorre l’ipotesi del furto aggravato e non della truffa.
3. Con memoria trasmessa via PEC la RAGIONE_SOCIALE. ha comunicato che il ricorso non riguarda la sua posizione quale parte civile costituita.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso proposto dal responsabile civile è, nel complesso, infondato.
1.1 Il primo motivo è infondato. Le banche e le imprese di investimento rispondono solidalmente, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, e a titolo d responsabilità indiretta, ex art. 2049 cod. civ., dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario incaricato per l’offerta fuori sede, quando l’illecito sia stato agevolato o res possibile dalle incombenze demandate allo stesso, sulla cui attività l’ente abbia avuto la possibilità di esercitare poteri di direttiva e di vigilanza. (In applicazione del principio Corte ha ritenuto immune da censure la condanna, quale responsabile civile, della banca conferente per una serie di truffe perpetrate dal promotore finanziario incaricato in danno di clienti investitori). (Sez. 5 – , Sentenza n. 32514 del 16/10/2020 Ud. (dep. 19/11/2020 ) Rv. 279873 – 02)
Al riguardo, occorre considerare che la ragione giustificatrice della responsabilità
solidale tracciata dall’art. 31 t.u.f. riposa sul fatto che l’attività del promotore è uno d strumenti di cui l’intermediario si avvale nell’organizzazione della propria impresa, traendone benefici ai quali l’ordinamento fa corrispondere il peso economico dei rischi correlati.
In tema di danni derivanti dalla condotta illecita del promotore di prodotti finanziari assicurativi, la giurisprudenza civile di questa Corte è ormai ferma nel ritenere che la responsabilità della banca o della compagnia di assicurazioni è astrattamente inquadrabile quale responsabilità oggettiva ex art. 2049 cod. civ., ossia quale ipotesi di responsabilità indiretta per il danno provocato dal proprio incaricato, in quanto agevolato o reso possibile dalle incombenze demandategli, su cui la preponenl:e aveva la possibilità di esercitare poteri di direttiva e di vigilanza (Sez. 3, n. 857 del 17/01/2020, Rv. 65668701).
Siffatta responsabilità solidale, si è ribadito, non viene meno per il fatto che il preposto abusando dei suoi poteri, abbia agito per finalità estranee a quelle del preponente, ma deve essere esclusa quando la condotta del danneggiato presenti connotati di anomalia e cioè di collusione o quanto meno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, palesata da elementi presuntivi, quali il numero o la ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, il valore complessivo delle stesse, l’esperienza acquisita nell’investimento di prodotti finanziari, la conoscenza del complesso iter funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e le sue complessive condizioni culturali e socioeconomiche.
La giurisprudenza di legittimità ha tuttavia affermato che ove l’investitore abbia incautamente comunicato al promotore i codici di accesso al proprio conto corrente, rendendo così possibile il fatto illecito di quest’ultimo, consistito nel compimento di indebite operazioni di bonifico, va esclusa la responsabilità dell’intermediario (Sez. 3, Sentenza n. 5020 del 04/03/2014, Rv. 630645 – 01).
Ma la corte di appello, con motivazione logica e non meritevole di censura, ha risposto puntualmente alle critiche difensive osservando, a pagina 9 della sentenza impugnata, che le doglianze difensive circa la consegna degli assegni al COGNOME da parte delle persone offese per finalità personali o comunque esterne all’incarico di promotore finanziario sono infondate e non sono state dimostrate; che il nesso di occasionalità necessaria non può venir meno in ragione della consegna dei codici di accesso alla home banking in quanto tali codici venivano consegnati in occasione del rapporto professionale ed erano funzionali ad un più rapido e proficuo svolgimento dell’attività del promotore.
Inoltre la corte ha osservato che proprio dalle circostanze fattuali emerse dall’istruttoria si evidenzia l’assenza di collusioni fra i coniugi investitori ed il promotore finanziario, ch agiva abitualmente fuori dalle direttive degli stessi e per interessi marcatamente personali.
L’accertamento del giudice di merito, risulta immune da vizi e pertanto insindacabile in questa vicenda poiché le anomalie descritte sono state puntualmente vagliate dalla Corte d’appello e ritenute non idonee a interrompere il nesso di causalità.
1.2 Anche il secondo motivo di ricorso con cui si chiede l’applicazione del concorso del fatto colposo del creditore ai sensi dell’art. 1227 codice civile, è inFondato. Non sono in discussione le specifiche modalità fattuali attraverso le quali COGNOME riuscì a conseguire le somme dalle persone offese (le anomalie proc:edimentali, sulle quali insiste il ricorso della responsabile civile), ma la loro percepibilità, da parte delle persone offese, la cui posizione è stata esaminata dalla Corte d’appello, come irregolarità, rispetto al modello di diligente condotta del promotore.
Al riguardo la sentenza, con argomentazioni del tutto persuasive sul piano della ricostruzione del fatto e della interpretazione delle norme rilevanti, esclude la configurabilità di presunte condotte anomale tenute dai clienti sulla base di una puntuale e articolata analisi dei loro comportamenti e della correlazione con le condotte illecite dell’imputato.
Si tratta di accertamenti di merito, insindacabili in questa sede.
La banca ricorrente, pur deducendo cumulativamente vizi della motivazione ed erronea applicazione dell’art. 1227 cod.civ. invoca di fatto una rilettura delle prove acquisite nel giudizio di merito, in contrasto con il consolidato orientamento imerpretativo secondo cui è preclusa alla Corte di Cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01).
1.3 II terzo motivo di ricorso non può trovare accoglimento in quarto il comportamento fraudolento era finalizzato a celare le perdite subite dalle persone offese, al fine di indurle ad evitare disinvestimenti e a consentire l’ulteriore protrazione del rapporto di fiducia e l’adozione di atti di disposizione patrimoniale produttivi ci un ingiusto profit per l’imputato. Al riguardo deve convenirsi con il procuratore AVV_NOTAIO che le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che l’atto di disposizione patrimoniale, quale elemento costitutivo implicito della fattispecie incriminatrice del delitto di truffa, n deve necessariamente qualificarsi in termini di atto negoziale, ovvero di atto giuridico in senso stretto, ma può essere integrato anche da un permesso o assenso, dalla mera tolleranza o da una “traditio”, da un atto materiale o da un fatto omissivo, dovendosi ritenere sufficiente la sua idoneità a produrre un danno (Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, dep. 10/01/2012, COGNOME e altri, Rv. 251499 – 01).
2. In forza di queste argomentazioni si impone il rigetto del ricorso con le conseguenti statuizioni.
Non deve essere liquidata alcuna somma di denaro in favore della parte civile RAGIONE_SOCIALE, che ha depositato memoria in questo grado di giudizio, poiché il ricorso non rigparda la sua posizione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma 4 luglio 2023
Il consigliere estensore
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NOME COGNOME