Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 42880 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 42880 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: dalla parte civile COGNOME NOME nato a SAN NICOLA LA STRADA il DATA_NASCITA nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
inoltre:
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che si riporta alle conclusioni scritte già depositate, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
lAVV_NOTAIO del Foro di Roma, in difesa di NOME si riporta ai motivi di ricorso presentati, deposita conclusioni e nota spese;
AVV_NOTAIO del Foro di Brindisi, in difesa del responsabile civile RAGIONE_SOCIALE si riporta alle conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso;
lAVV_NOTAIO del Foro di Roma, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO COGNOME
del Foro di Lecce, per l’imputato NOME COGNOME e dell’AVV_NOTAIO del Foro di Lecce, in difesa del responsabile civile RAGIONE_SOCIALE deposita memoria nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE e chiede dichiararsi inammissibile il ricorso o, in subordine il rigetto.
RITENUTO IN FATTO
In data 4 ottobre 2023 la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza emessa dal GUP presso il Tribunale di Lecce con la quale NOME COGNOME era stato assolto dal reato di cui all’art. 589 bis, co. 1 e 7, e 590 bis cod pen. perché il fatto non costituisce reato.
1.1 Era stato contestato al COGNOME di avere, in concorso di colpa con NOME, cagionato la morte di costui e lesioni gravi ad NOME in quanto, mentre si trovava alla guida di un autobus di linea, percorrendo a velocità non particolarmente moderata il centro abitato di Lizzanello, giunto in prossimità di una intersezione, collideva con l’auto condotta dal NOME – a bordo della quale si trovava la passeggera NOME – che attraversava la carreggiata noncurante della segnaletica orizzontale e verticale di stop, andando a collidere con l’autobus condotto da COGNOME proveniente dalla sua sinistra. Il fatto era contestato al COGNOME per colpa specifica consistita nella violazione delle norme del codice della strada ed in specie dell’art. 141 C.d.s., avendo superato i 50 km/h.
Avverso la sentenza è stato proposto ricorso nell’interesse della parte civile NOME, fratello del defunto NOMENOME affidandolo a tre motivi di rico
3.1.Con il primo si deduce la violazione dell’art. 43 cod. pen. e la carenza di motivazione. La Corte territoriale ha ritenuto di restringere il perimetro dell’indagine sulla condotta di guida tenuta dall’imputato al solo profilo della velocità di marcia tenuta allorquando transitava nei pressi dell’intersezione, essendo stato contestato solo il profilo di colpa specifica di cui all’art. 141 C.d.s. Conseguentemente sono stati ritenuti inammissibili i motivi di appello A) e C) incentrati sull’argomento in forza del quale l’autobus non viaggiava sulla propria corsia di marcia ma occupava quella di sinistra, riservata ai mezzi che provenivano dal senso di marcia opposto. La Corte ha ritenuto l’argomento eccentrico rispetto allo specifico addebito mosso. La difesa, di diverso avviso, ritiene che nei procedimenti per reati colposi la sostituzione o l’aggiunta di un particolare profilo di colpa generica o specifica non determina una immutazione del fatto, stante l’omogeneità strutturale tra colpa generica e specifica che si differenziano solo per la diversa fonte dalla quale discendono le regole di condotta. Da ciò deriverebbe che regole di condotta generiche e specifiche tendono a supplirsi e cumularsi nella qualificazione dell’atteggiamento soggettivo dell’agente. Non può, dunque, secondo la difesa, ipotizzarsi la possibilità di ravvisare una colpa specifica senza la violazione di quella generica che riguarda la condotta dell’imputato globalmente considerata in relazione all’evento verificatosi. Per questo motivo tanto il AVV_NOTAIO
quanto la Corte avrebbero dovuto valutare complessivamente la condotta tenuta dall’imputato.
2.2. Con il secondo motivo si contesta la violazione dell’art. 178, co. 1, lett. c) cod. proc. pen. per omessa valutazione degli argomenti difensivi spesi nella memoria e omessa motivazione in relazione alla causalità materiale rilevabile dalla perizia dalla sentenza di primo grado, regolarmente eccepita nei motivi di appello e nella stessa memoria difensiva. Si legge nella sentenza della Corte territoriale che la parte civile appellante non avrebbe proposto alcuna doglianza circa il rispetto da parte del conducente dell’autovettura della segnaletica verticale dello stop. La difesa contesta di avere rilevato che l’autovettura condotta dal NOME aveva la “precedenza cronologica”, dato che l’incidente si è verificato a otto metri di distanza dal segnale di stop e, dunque, ben oltre l’intersezione. Si era, altresì, rilevato che poiché l’incidente non si era verificato nella corsia di marcia dell’imputato, l’eventuale mancato rispetto della segnaletica non aveva alcuna rilevanza ai fini della causazione dell’evento mortale.
2.3 Con il terzo motivo si deduce la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla velocità tenuta dall’autobus al momento dell’incidente. Si era rilevato con l’atto di appello e con la memoria difensiva che la velocità dell’autobus, stimata dal perito in 45-46 km/h, non era compatibile con il fatto che l’autovettura a seguito dell’impatto aveva subito una torsione di circa 180 0 ed era stata scaraventata a 13,50 metri dal punto di impatto mentre l’autobus, dopo l’urto, aveva percorso altri nove metri. La Corte territoriale ha ritenuto il motivo infondato, adducendo che non si confronterebbe con il metodo scientifico applicato dal perito.
Richiesta e disposta la trattazione orale, all’odierna udienza le parti hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. E’ opportuno premettere il principio secondo il quale, allorquando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle decisioni adottate, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente sia mediante i richiami a quest’ultima sia nella adozione dei criteri adottati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico complesso corpo decisionale. E’ possibile,
dunque, sulla scorta della motivazione della sentenza di primo grado colmare eventuali lacune della sentenza di appello (Sez. 2, Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 – 01; Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, Rv. 239735).
3. Il condiviso principio sopra riportato va in questa sede richiamato con la ulteriore precisazione che l’integrazione delle motivazioni è ammissibile in casi come quello in esame, allorquando la Corte territoriale abbia ripercorso, sulla base del gravame proposto, l’iter motivazionale della sentenza di primo grado verificandone tenuta e coerenza rispetto agli elementi probatori acquisiti (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595; Sez. 2, n. 30838 del 10/03/2013, Rv 257056) in relazione alle censure svolte con l’atto di appello.
4. Nel caso in esame i giudici di merito hanno ricostruito nel dettaglio le conclusioni cui sono giunti i consulenti tecnici delle parti nonché quelle del perito nominato dal GUP nella parte in cui si rivelano divergenti in merito al superamento (o meno) del limite di velocità di 50 km/h da parte del conducente del mezzo condotto dal COGNOME. In particolare il consulente del P.M. ha concluso nel senso che la velocità di marcia dell’autobus era pari a 63/64Km/h; l’AVV_NOTAIO COGNOME, consulente di parte, ha stimato la velocità in 43/44 Km/h ed alle medesime conclusioni è pervenuto il perito, AVV_NOTAIO in merito alla velocità del bus, precisando che la Mazda 5 condotta dal NOME circolava ad una velocità pari a 6465 km/h.
Ha ripreso la Corte territoriale l’argomento dedotto dalla parte civile appellante secondo cui “la posizione della vettura Mazda (condotta dal NOME) che si è fermata a nnt. 13,50 dal punto d’urto a seguito del trascinamento avvenuto in modo traslato iniziato con la parte posteriore e subendo una rotazione di 180°, è stridente con il calcolo della velocità dell’autobus di circa 44/45 Km/h ritenuta dal perito.., poiché non è tecnicamente giustificabile che un autobus avene peso di kg. 11.500 e che viaggia a 44 km/h, nonostante l’azione frenante prodotta dal trascinamento della vettura e tenuto conto della sua mazza pari a kg. 1.500, possa spingerla a nnt. 13,50 lontana dal punto d’urto”.
Sul punto ha rilevato la Corte territoriale che si tratta di una valutazione empirica che non si confronta con il metodo scientifico applicato dal perito all’esito della valutazione condotta dai consulenti del P.M. e dell’imputato. Ha riportato, in proposito gli argomenti spesi dall’AVV_NOTAIO COGNOME secondo il quale i valori di arrivo all’urto sono pressoché sovrapponibili, come si può desumere dalla circostanza che la traccia di frenata lasciata dalle ruote gemellari posteriori di sinistra dell’autobus per le sue caratteristiche geometriche e ubicazionali non può che essere precedente all’urto. Dal che discende che l’autobus ha iniziato a frenare contestualmente con la collisione dell’autovettura.
A tale conclusione la Corte è pervenuta richiamando il contenuto della sentenza di primo grado, rilevando che i differenti risultati cui sono pervenuti i consulenti di parte e quello della procura si fondano su una diversa valutazione del contributo energetico dissipato in sede di frenata che inevitabilmente incide sulle risultanze finali (v. pag. 2 sentenza del GUP del 5 giugno 2019).
5. Non si ravvisa alcuna violazione dell’art. 178 co. 1 lett. c) cod. proc. pen. per omessa valutazione degli argomenti difensivi spesi nella memoria. Si tratta dell’argomento, oggi riproposto, della c.d. “precedenza cronologica” che l’autovettura Mazda condotta dal NOME avrebbe avuto in ragione del fatto che il sinistro si sarebbe verificato a otto metri di distanza dal segnale di stop e, dunque oltre l’intersezione oltre che il fatto che l’incidente non si era verificato nella cor di marcia dell’imputato sicché l’eventuale mancato rispetto della segnaletica non avrebbe avuto rilevanza rispetto all’evento morte.
A ben vedere, si tratta di censure in fatto, tendenti ad una inammissibile rilettura in fatto della vicenda, prospettando una diversa valutazione degli accadimenti che non si confronta con le motivazioni dei giudici di merito. In proposito va rilevato che già la sentenza del GUP aveva rilevato che, al netto delle conclusioni cui era pervenuto il perito circa la velocità (64/65 km/h) alla quale il NOME, alla guida della propria autovettura, aveva attraversato l’intersezione senza osservare il segnale di stop, vi erano pure le dichiarazioni rese dal teste COGNOME il quale aveva riferito che la Mazda, “giunta all’incrocio di INDIRIZZO, non fermandosi allo stop, entrava in collisione con il pullman…; considerata l’invasione della carreggiata della Mazda proveniente dalla opposta direzione di marcia, il conducente del pullman non aveva il tempo tecnico necessario per potere intraprendere una manovra di emergenza … anche solo per cercare di evitare l’impatto … riuscendo esclusivamente a sterzare repentinamente a sinistra, nell’estremo tentativo di evitare la collisione, inevitabile”.
Non si ravvisano, nelle motivazioni delle sentenze dei giudizi di merito, vizi nel percorso logico argomentativo che, a fronte dell’ipotesi iniziale contestata al COGNOME, di non avere rispettato il limite di velocità dei 50 km/h hanno concluso (si veda pag. 3 della sentenza del GUP di Lecce) per la insussistenza di profili di colpa “tanto specifica (… nello specifico, norme del codice della strada che risultano rispettate) che generica (non avendo l’imputato in alcun modo posto in essere una condotta connotata da negligenza, imprudenza, imperizia)” ritenendo, in maniera coerente con le emergenze acquisite che “anche se il COGNOME avesse assunto una condotta diversa, non avrebbe avuto apprezzabili e significative probabilità di scongiurare il danno… dovendosi individuare la causa principale del sinistro nella
condotta consistita nell’invasione della carreggiata conseguente al manca arresto allo stop, del sig. NOME“.
Eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rie nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivaz rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. (506, comma 1, lett. e proc. pen., alla sola verifica dell’esposizione delle ragioni giuridica apprezzabili che l’hanno determinata, dell’assenza di manifesta illogi dell’esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fin ne ha giustificato l’utilizzo e della non emersione di alcuni dei già menzionati dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicat motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacab (Sez. 6, n. 5334 del 1993, Rv. 194203-01; Sez. 3, Sentenza n. 17395 de 24/01/2023).
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore dell Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. C. Cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dall’imputato COGNOME NOME NOME d responsabili civili RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE nel pr grado di giudizio di legittimità, che liquida in euro tremila per ciascuno, accessori come per legge.
Deciso il 2 ottobre 2024