Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 34953 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 34953 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a VITERBO il DATA_NASCITA
avverso l ‘ ordinanza del 24/03/2025 del TRIBUNALE del RIESAME di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito, per l ‘ indagato, l ‘ AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l ‘ accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 24 marzo 2025, il Tribunale del riesame di Roma ha rigettato l ‘ appello proposto ai sensi dell ‘ art. 310 cod. proc. pen, nell ‘ interesse di NOME COGNOME, avverso l ‘ ordinanza in data 11 febbraio 2025 con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma gli aveva applicato la misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare attività professionali e imprenditoriali e di assumere uffici direttivi di imprese e persone giuridiche prevista dall ‘ art. 290 cod. proc. pen., in relazione ai reati contestati ai capi 1B) e 1D) dell ‘ incolpazione provvisoria. Nel dettaglio, si è ritenuto che egli fosse gravemente indiziato del delitto di bancarotta per avere concorso a cagionare, nella sua qualità di membro del collegio sindacale della RAGIONE_SOCIALE , dichiarata fallita dal Tribunale di Roma il 14 aprile 2023, unitamente ad amministratori e altri componenti del collegio sindacale, con dolo o per effetto di operazioni dolose, il dissesto della società attraverso la sistematica omissione dei versamenti fiscali e contributivi, accumulando un debito complessivo pari a oltre 207 milioni di euro, rispondendo i sindaci per non aver impedito l ‘ evento attraverso l ‘ omissione delle condotte obbligatorie previste dagli artt. 2403, 2403bis e 2409 cod. civ. (capo B). Inoltre, si è ritenuto che COGNOME e gli altri concorrenti, allo scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, abbiano eseguito pagamenti preferenziali, effettuando, dal 13 maggio 2021 al 5 aprile 2022, quando la società si trovava in dissesto in quanto gravata da un debito erariale di circa 80 milioni di euro, pagamenti per complessivi 62.835.035 euro a favore della RAGIONE_SOCIALE (società la cui governance era la medesima di RAGIONE_SOCIALE ), in parte attraverso bonifici diretti a favore della RAGIONE_SOCIALE e, in parte, attraverso cessioni ad essa dei crediti della RAGIONE_SOCIALE verso terzi, i quali, in tal modo, pagavano alla RAGIONE_SOCIALE il proprio debito verso la fallita (capo D).
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso l ‘ ordinanza del riesame per il tramite del Difensore di fiducia, deducendo, all ‘ interno di un unico motivo di impugnazione, formulato ai sensi dell ‘ art. 606, comma 1, lett. b ) ed e ), cod. proc. pen. e di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell ‘ art. 310 cod. proc. pen. nonché degli artt. 273 e 274 cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 275, 287 e 290 cod. proc. pen. e, ancora, la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza e alle esigenze cautelari.
2.1. Sotto un primo profilo si evidenzia come, in sede di riesame, fosse stata dedotta la carenza dei requisiti di applicazione della misura interdittiva quanto all ‘ astratta configurabilità dei reati contestati e alle indicazioni di fatto offerte dal
Giudice cautelare, nonché in relazione alla concretezza e dell ‘ attualità del pericolo di reiterazione dei reati per cui si procede. Nel tentativo di sanare il vizio dedotto con l ‘ atto di gravame, il Tribunale avrebbe integrato il provvedimento genetico, ‘ completandolo ‘ , ma in realtà ricostruendo ex novo il ruolo e il contributo di COGNOME nel dissesto finanziario della RAGIONE_SOCIALE ; ciò che, in caso di appello cautelare, sarebbe precluso, posto che l ‘ art. 310 cod. proc. pen. non richiama espressamente il comma 9 dell ‘ art. 309 cod. proc. pen. che tale potere attribuisce al tribunale in caso di riesame. Peraltro, nell ‘ opera di ‘ completamento ‘ dell ‘ ordinanza genetica, il Tribunale mancherebbe di considerare che il RAGIONE_SOCIALE sindacale non avrebbe uno strumento normativo per impedire eventuali scelte imprenditoriali che trovino esatta rispondenza nel bilancio e di mettere in dubbio fatti futuri dichiarati dai soci.
Quanto, poi, ai vari elementi indiziari valorizzati dal Tribunale del riesame, in relazione al RIT 1036/22, prog. 100, dalla conversazione tra COGNOME e COGNOME sarebbe stata espunta la risposta tecnica del primo alla domanda su chi stesse elaborando il bilancio della società, nella quale egli faceva presente la necessità di seguire i principi contabili internazionali che impongono, in caso di ritardo nei pagamenti e se il contratto lo prevede, l ‘ iscrizione in bilancio anche degli interessi passivi, anche per svalutare il credito registrato in contabilità; bilancio poi redatto dalla RAGIONE_SOCIALE iscrivendo i debiti per imposte correnti per 29.127 euro, riferiti nella nota integrativa ai debiti per imposte erariali su energia elettrica e gas naturale e nel quale vi sarebbe un incremento giustificato dall ‘ aumento delle vendite, tra il 2016 e il 2017, per oltre 187 milioni di euro. Per questa ragione, COGNOME risponderebbe a COGNOME di «…farsi dare le pezze giustificative da parte di COGNOME NOME».
Quanto, poi, al RIT 1036/22, prog. 2351, pag. 10 e 11, COGNOME rappresenterebbe al proprio interlocutore che l ‘ accordo fatto con RAGIONE_SOCIALE da COGNOME era «un insulto all ‘ intelligenza delle persone che lo hanno scritto e che lo hanno firmato». E nella ricostruzione del RIT 2185/22 prog. 142, verrebbe illogicamente valorizzato come indizio a suo carico il fatto che COGNOME, quale consulente della RAGIONE_SOCIALE , consigliasse di escutere la garanzia di RAGIONE_SOCIALE per salvare la RAGIONE_SOCIALE che stava maturando debiti verso l ‘ Erario con relative responsabilità dell ‘ organo amministrativo e nessuna prospettiva di rientrare dalla propria situazione di decozione. Parimenti illogica sarebbe la valorizzazione di quanto espunto dalle intercettazioni del RIT 1036/22, prog. 434 (pag. 13) nelle quali COGNOME stigmatizzerebbe la gestione da parte di COGNOME della RAGIONE_SOCIALE e da cui il RAGIONE_SOCIALE desumerebbe la prova della sua partecipazione al piano di svuotamento della compagine, dimenticando che, all ‘ epoca, egli aveva abbandoNOME la carica di presidente del collegio sindacale da oltre 4 anni.
Quanto alla tesi del Tribunale secondo cui gli indagati avrebbero inteso realizzare un ‘ ulteriore operazione distrattiva, la cessione in affitto del ramo di azienda della RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE , dalle risultanze istruttorie sarebbe emerso che, dal 26 aprile 2021, l ‘ amministrazione della prima era stata affidata a NOME COGNOME, il quale, assieme a NOME COGNOME e a un gruppo di lavoro del quale non faceva parte COGNOME, aveva lavorato alla procedura concorsuale cui facevano riferimento la COGNOME e COGNOME nella conversazione del RIT 758/22, prog. 748, ove espressamente si escludeva la partecipazione di COGNOME all ‘ ideazione di tale operazione, attribuita a terzi soggetti.
2.2. In relazione alle esigenze cautelari, il Tribunale non fornirebbe alcuna motivazione con riferimento al «pericolo attuale e concreto di reiterazione di reati della stessa specie di quelli per i quali si procede…». Infatti, assumere a fondamento della motivazione unicamente la gravità delle condotte, in ragione della continuità di esse, dell ‘ entità dell ‘ indebitamento della compagine sociale e della spregiudicatezza e pervicacia mostrate dall ‘ indagato, non potrebbe soddisfare il giudizio di concretezza e attualità delle esigenze cautelari, posto che la legge 16 aprile 2015, n. 47 avrebbe prescritto che il pericolo attuale non possa desumersi «dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede». Il Giudice del riesame avrebbe ancorato l ‘ attualità del pericolo a circostanze quali «l ‘ alto livello di professionalità dell ‘ indagato», le «reiterate condotte» e «l ‘ entità delle imposte evase», la cui rilevanza non sarebbe stata adeguatamente contestualizzata alla luce del tempo passato dalle stesse condotte contestate (dal 2019 al 2022) e dalla cessazione delle attività imprenditoriali. Le stesse attività intercettative, cui il Tribunale ricorre per fondare la propria valutazione, sarebbero collocate un anno prima del fallimento della RAGIONE_SOCIALE , risalente all ‘ aprile 2023, 3 anni prima dell ‘ applicazione della misura e in un diverso contesto personale e professionale per l ‘ indagato. Dunque, il Tribunale non indicherebbe gli elementi specifici su cui è stata fondata la previsione, in termini di certezza o di alta probabilità, che all ‘ imputato si sarebbe presentata un ‘ occasione per compiere ulteriori delitti, apparendo il relativo giudizio conseguenza di congetture e presunzioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Le censure difensive articolate in punto di gravi indizi di colpevolezza sono inammissibili.
Sotto un primo profilo deve rilevarsi la manifesta infondatezza dell ‘ affermazione secondo cui al tribunale, in caso di appello cautelare, sarebbe
preclusa la integrazione o, persino, la sostituzione della motivazione resa con il provvedimento genetico.
Al contrario, secondo una condivisibile opinione giurisprudenziale, in caso di appello cautelare, il tribunale, sia pure nei limiti del principio devolutivo, che demanda al giudice di appello la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione cui si riferiscono i motivi proposti, non può, a fronte della assoluta mancanza di motivazione dell ‘ ordinanza impugnata, disporne l ‘ annullamento ma, in applicazione del principio generale in tema di impugnazioni di cui all ‘ art. 604 cod. proc. pen., deve provvedere a redigere, in forza dei pieni poteri di cognizione e valutazione del fatto, la motivazione mancante (Sez. 6, n. 1114 del 07/12/2022, dep. 2023, Ruggieri, Rv. 284165 – 01). Ne consegue che se il giudice dell ‘ appello cautelare è tenuto a integrare il provvedimento genetico fornendo la motivazione del tutto mancante, esso può, a fortiori , seguire un differente percorso motivazionale in ordine alla ricostruzione del fatto ascritto all ‘ indagato e alla sua riferibilità a quest ‘ ultimo. Peraltro, nel caso di specie, la censura è svolta in maniera del tutto generica, non essendo stato specificato in quali termini l ‘ ordinanza emessa in sede di appello abbia ricostruito ruolo e responsabilità dell ‘ indagato in termini difformi dal provvedimento genetico.
Sotto altro aspetto, le considerazioni difensive con cui il ricorso tenta di aggredire singoli elementi indiziari si connotano, dietro la denuncia della illogicità manifesta del ragionamento di ricostruzione indiziaria, nei termini di una sostanziale rivalutazione del materiale istruttorio e della prospettazione di una lettura alternativa, pacificamente non consentita in sede di legittimità. Un percorso che la Difesa suggerisce finanche con il tentativo di offrire una differente interpretazione del compendio intercettativo, rispetto al quale un consolidato orientamento giurisprudenziale ritiene che l ‘ interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazione costituisce una questione di fatto rimessa all ‘ esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, COGNOME, Rv. 282337 – 01).
Parimenti generica è la contestazione circa la possibilità giuridica di impedire l ‘ev ento distrattivo da parte dei componenti del collegio sindacale; e ciò, in particolare, alla luce dell ‘orientamento di legittimità che riconosce la possibilità di affermare la responsabilità, a titolo di concorso nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, del presidente del collegio sindacale qualora l’omissione del potere di controllo – e, pertanto l’inadempimento dei poteri doveri di vigilanza il cui esercizio sarebbe valso a impedire le condotte distrattive degli amministratori assurga al rango di elemento dimostrativo di dolosa partecipazione (Sez. 5, n. 26399 del 05/03/2014, Zandano, Rv. 260215 – 01; in materia di società a
responsabilità limitata v. anche Sez. 5, n. 44107 del 11/05/2018, M., Rv. 274014 – 01).
Quanto, poi, alle doglianze in punto di esigenze cautelari, va premesso che l ‘ interpretazione che si è andata consolidando in relazione ai requisiti della concretezza e attualità del pericolo di reiterazione del reato non è nel senso, suggerito dal ricorso, che debbano essere necessariamente individuate occasioni prossime facilitanti la riproduzione del reato (Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122 -01), quanto che la complessiva valutazione dei comportamenti e le modalità di realizzazione dei fatti attribuiti all ‘ indagato consentano, in rapporto alle sue attuali condizioni, di ritenere probabile la futura ripetizione delle condotte criminose (Sez. 1, n. 26618 del 11/07/2025, COGNOME, Rv. 288476 -01).
In tale prospettiva, la valorizzazione, in chiave prognostica, della pervicace continuità delle azioni illecite poste in essere dall ‘ indagato, realizzate strumentalizzando schemi imprenditoriali e giuridici, e dell ‘ alto livello di professionalità dispiegato nel compimento delle condotte illecite, costituisce esercizio non irragionevole del giudizio predittivo rimesso al giudice di merito, in specie laddove esso correla la capacità a delinquere dell ‘ indagato alle sue competenze professionali e, in questo modo, la separa dalla posizione dei fratelli COGNOME, la cui sottoposizione a misura cautelare non è stata ritenuta idonea a elidere la pericolosità di COGNOME, pienamente in grado, anche a distanza di tempo dalla commissione dei fatti, di porre tali competenze al servizio di altre illecite iniziative imprenditoriali. Tanto più in ragione del fatto che non risultano neutralizzati i contesti imprenditoriali riferibili alla galassia delle società costituite dai COGNOME e operanti all ‘ estero.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in data 12 settembre 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME