Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 17356 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 17356 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BARI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/11/2023 del TRIBUNALE di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
letti i motivi nuovi presentati dal difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto la cassazione senza rinvio dell’ordinanza impugnata e, in subordine, l’anCOGNOMEmento con rinvio della stessa;
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RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Bari che, in accoglin -iento dell’appello del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, aveva ripristiNOME la misura interdittiva della sospensione dell’esercizio dai pubblici uffici e servizi, unitamente al divieto di esercitare l’atti professionale per la durata di dodici mesi; COGNOME era indagato, nella sua qualità di dirigente del settore tecnico del Comune di Molfetta e Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) dei lavori dell’appalto principale per la costruzione del nuovo porto di Molfetta, per i reati di cui agli artt. 110-356 cod. pen. e 110, 81 cpv., 640 comma 2 n.1 cod. pen..
1.1 Al riguardo il difensore, premesso che il procedimento penale da cui scaturiva l’ordinanza applicativa della misura interdittiva nasceva a seguito di indagine della Guardia di finanza che aveva accertato che era stato conferito materiale non idoneo per la costruzione del porto, osserva che i gravi indizi di colpevolezza a carico di COGNOME si basavano sul falso presupposto che COGNOME avesse l’obbligo giuridico di attivarsi a seguito RAGIONE_SOCIALE informative avute dal suo supporto, Ing. AVV_NOTAIO COGNOME; COGNOME, infatti, sin dall’inizio dell’opera, si e avvalso di una serie di figure, quali il direttore lavori COGNOME, il direttore operat COGNOME, le ispettrici di cantiere COGNOME COGNOME COGNOME, il direttore di cantiere COGNOME il capo cantiere del porto commerciale di Molfetta COGNOME, tutti soggetti obbligati per legge alla verifica dei controlli relativi alla valutazione RAGIONE_SOCIALE forni e RAGIONE_SOCIALE loro caratteristiche tecniche e che non avevano mai evidenziato la ben che minima criticità.
Il difensore rileva inoltre che il giudice dell’ordinanza genetica aveva rilevato che, a seguito dell’informativa ricevuta dall’Ing. AVV_NOTAIO in ordine alle gravi criticità riscontrate all’interno del porto, COGNOME non aveva assunto alcuna iniziativa, ed il Tribunale aveva sottolineato che COGNOME COGNOME aveva fatto in merit a quanto richiesto dalla commissione di collaudo e riportato nella nota del 2 luglio 2022, quando invece COGNOME aveva convocato una riunione di coordinamento, tenutasi il 21 luglio 2022, nel corso della quale il direttore lavori COGNOME aveva illustrato l’importanza del materiale utilizzato, definendo “eccellente” l’opera realizzata; la riunione era stata aggiornata al successivo 2 agosto, in cui il presidente della commissione di collaudo (COGNOMECOGNOME aveva proposto, al fine di superare la fase di osservazioni formulate dalla direzione dei lavori sulle prove fatte eseguire dalla commissione di collaudo, l’esecuzione di ulteriori prove con modalità condivise ed utilizzando laboratori autorizzati dal RAGIONE_SOCIALE, prove che venivano poi eseguite con risultati definiti “eccellenti”
del resto, anche nella fase antecedente COGNOME non era rimasto inerte, tanto che il giorno successivo al ricevimento del verbale definitivo da parte del suo supporto, aveva inviato nota di contestazione alla direzione lavori e alla impresa esecutrice dei lavori, fissato una riunione con tutte le parti interessate, partecipato al commissioni di collaudo anche recandosi in cantiere, come evincibile dalla produzione documentale allegata al ricorso per riesame poi rinunciato
Quanto alla sussistenza del dolo eventuale in capo a COGNOME, osserva che COGNOME, ignaro di quanto posto in essere fino al 4 febbraio 2022, non solo non aveva accettato alcun rischio finalizzato alla provocazione dell’evento sversamento accertato fino al 31 dicembre 2021, ma aveva provveduto a porre in essere tutto quanto necessario finalizzato alla esatta conoscenza di quanto accaduto, con la conseguenza che allo stesso poteva ipotizzarsi al massimo una culpa in vigilando comunque inesistente, con la ovvia conseguenza della insussistenza della fattispecie penale.
Anche a voler ritenere -prosegue il difensore- che COGNOME rivestisse una posizione di garanzia, ciò non comportava, in presenza del verificarsi dell’evento, un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante, imponendo il principio di colpevolezza la verifica in concreto sia della sussistenza dell violazione, da parte del garante, di una regola cautelare, sia della prevedibilità ed evitabilità dell’evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire, sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l’evento dannoso; di alcun pregio era il richiamo operato dal Tribunale all’art. 31 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e mai avrebbe potuto prevedere COGNOME che tutti i soggetti prima indicati (direttore lavori e altri), obbligati per legge e funzione verifiche, avrebbero omesso i controlli e quindi quello sviluppo causale che avrebbe portato all’evento sversamento.
Ancora: non sussistevano le condizioni per ritenere consumata la fattispecie del reato omissivo improprio in concorso nel reato ex art. 356 cod. pen., risultando che era stato lo stesso R.U.P. ad essere inganNOME proprio da coloro che erano preposti al controllo del materiale, i quali avevano riferito, sia durante che dopo l’accertamento della Guardia di Finanza, che i controlli venivano eseguiti normalmente e che non vi era stata alcuna criticità
1.2 Il difensore eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt.110, 81 cpv. e 640 comma 2 n.1 cod. pen.: non vi era alcun indizio che COGNOME, in concorso con altri indagati, avesse posto in essere condotta finalizzate alla truffa, visto ch non era emerso alcun tipo di contatto tra COGNOME e COGNOME NOME, né l’esistenza di un profitto.
1.3 II difensore rileva l’insussistenza dell’esigenza cautelare del peri recidivazione, nonché carenza del requisito dell’attualità dell’esigenza: il tr nonostante la produzione documentale della difesa relativa alla dichiarazion indisponibilità a rivestire la carica di R.U.P. per ciò che atteneva il nuov commerciale di Molfetta, lo aveva ritenuto elemento neutro, senza considerare c ci si trovava di fronte ad una condotta omissiva colposa e che era inesistente tipo di rapporto tra COGNOME e COGNOME NOMENOME NOME NOME illogica affermazione del tribunale relativa alla “leggerezza” con cui COGNOME aveva nella consapevolezza RAGIONE_SOCIALE indagini in corso, atteso che, ove le indagini ave accertato l’esistenza di un reato di frode, incomprensibile si manifestava l’a di un sequestro probatorio o preventivo; priva di alcun risconl:ro era la valut sulle concrete condizioni di vita di COGNOME che, ove non sottoposto a misura, t alla RAGIONE_SOCIALE, non avrebbe potuto reiterare reati d stessa indole, atteso che i procedimenti, prima di passare alla sua firma, sar istruiti dai suoi subalterni; anche il termine di durata nel massimo del previsione si appalesava non consona e sproporzionata rispetto alla condotta po in essere.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
1.1 Si deve innanzitutto ribadire che in caso di ricorso per cassazione avv un provvedimento di riesame in tema di misure cautelari personali, allorché denunciato vizio di motivazione, le doglianze attinenti alla sussistenza o men gravi indizi di colpevolezza o RAGIONE_SOCIALE esigenze c:autelari possono assumere rilievo se rientrano nella previsione di cui all’art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p., se cio il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Esula, quindi, funzioni della Cassazione la valutazione della sussistenza o meno dei gravi ind RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari, essendo questo compito primario ed esclusivo dei giu di merito e, in particolare, prima, del giudice al quale è richiesta l’appl della misura e poi, eventualmente, del giudice del riesame.
Nel caso in esame, il Tribunale ha fornito congrua motivazione sul sussistenza degli indizi a carico di COGNOME nelle pagine da 47 in avanti, evide le criticità ripetutamente segnalate dall’Ing. NOME AVV_NOTAIO relative inopportunità della nomina dell’Ing. COGNOME quale supporto al R.U.P., ai controlli non eseguiti dalla direzione lavori, all’invio di fotografie dalle quali risulta conformità del materiale; la comunicazione della Commissione di Collaudo che sollecitava iniziative per il rispetto RAGIONE_SOCIALE condizioni del contratto, visti
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parte negativi dei saggi effettuati, a fronte della quale COGNOME veniva fatto da COGNOME COGNOME nota nella quale COGNOME COGNOME che il piano dei controlli, trasmesso alla direzion lavori il 30 luglio 2020, non era stato rispettato, ratificando un nuovo sistema dei controlli di cui, nell’interrogatorio, afferma di non ricordare il contenuto e ch secondo il suo supporto, sanava impropriamente le inadempienze della direzione lavori e dell’impresa RAGIONE_SOCIALE (pag.57); da tutto ciò il tribunale ha ritenuto, con una valutazione di merito sulla quale non è ammesso sindacato nella presente sede, che il R.U.P. aveva piena possibilità e capacità di intervenire nei confronti della direzione lavori per segnalare le criticità riscontrate nel conferimento del materiale da parte del suo supporto Ing. COGNOME, evidenziando che COGNOME aveva autorizzato nuovamente il subappalto dei lavori alla RAGIONE_SOCIALE, nonostante la consapevolezza di difformità già consumatesi relativamente alla tipologia dei materiali impiegati, e sottoscritto un contratto con il quale si affidava il servizio aggiornamento del progetto esecutivo per la realizzazione del Centro Servizi e relativa sistemazione esterna del Nuovo Porto Commerciale di Molfetta per un corrispettivo appena inferiore alla soglia prevista dal nuovo codice degli appalti, oltre la quale si rende necessaria la procedura di evidenza pubblica sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Il tribunale ha quindi ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza i ordine ai reati ascritti all’indagato, applicando correttamente la giurisprudenza di questa Corte secondo cui “ai fini dell’adozione di una misura cautelare personale è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato in ordine ai rea addebitatigli, perché i necessari “gravi indizi di colpevolezza” non corrispondono agli “indizi” intesi quale elemento di prova i’doneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dalil’art. 192, comma 2, cod. proc. pe che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi – giacché il comma 1-bis dell’art. 273 cod. proc. pen. richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 del suddetto art. 192 cod. proc. pen.” (Sez. 4, n. 16158 del 08/04/2021, COGNOME, Rv. 281019).
1.2 Quanto alle esigenze cautelari, la motivazione del tribunale è contenuta nell’ultima pagina dell’ordinanza impugnata, ed appare congrua e coerente con gli elementi evidenziati nella precedente parte motiva; sul punto, il motivo di ricorso fornisce una inammissibile rivalutazione dei suddetti elementi, con censure quindi non proponibili nella presente fase di giudizio.
1.3 Relativamente ai motivi nuovi proposti, la difesa produce decreto sindacale in forza del quale a COGNOME è stato assegNOME il ruolo di Dirigente al RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, con esclusione sia dall’incarico di RUP per tutti i procedimenti del Nuovo Porto Commerciale di Molfetta, sia da qualsiasi incarico legato ad appalti pubblici, per cui sarebbe venuto meno il pericolo di recidiva nel reato contestato; tale decreto non è però producibile, posto che si tratta di documentazione successiva al provvedimento impugNOME, che non può quindi essere considerata in questa sede, potendo semmai legittimare una nuova istanza al giudice del merito alla luce dei documenti nuovi.
Si deve ribadire che nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l’interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano “prova nuova” e non comportino un’attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto RAGIONE_SOCIALE prove già raccolte e valutate dai giudici di merito (Sezione 2, n. 42052 del 19/6/2019, COGNOME, Rv. 277609 – 01; Sezione 3, n. 209 del 17/9/2020, COGNOME, in motivazione).
Come precisato in Sez.2, n.51269 del 1.8/10/2023, Rizzo (vedi anche Sezione 1, n. 42817 del 6/5/2016, Tulli, Rv. 267801 – 01; Sezione 3, n. 5722 del 7/1/2016, Sanvitale, Rv. 266390 – 01) risulta non consentita la produzione di documenti “nuovi”, che dovrebbero variamente produrre efficacia in riferimento al contesto degli elementi già raccolti nel corso RAGIONE_SOCIALE svolte indagini preliminari e valuta nell’ambito del subprocedimento cautelare e che la Corte di cassazione dovrebbe essere chiamata a valutare per la prima volta, perché tale ultima attività è estranea alle funzioni istituzionali della Corte di cassazione; peraltro, sarebbe abnorme la pretesa del ricorrente di fondare in tutto od in parte le proprie doglianze su elementi sopravvenuti rispetto alla decisione impugnata, mai sottoposti al previo vaglio del giudice del cautelare.
2. I rimanenti motivi nuovi ribadiscono quanto già scritto in ricorso, e di cui si è già rilevata l’infondatezza; ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.28 Req.esec.cod.proc.pen. Così deciso il 28/03/2024