Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 12173 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 12173 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI CATANZARO nel procedimento a carico di:
COGNOME NATALE NOME a CIRO’ MARINA il DATA_NASCITA
inoltre:
COGNOME NOME NOME a CIRO’ MARINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/05/2023 del GIUDICE DI PACE di CIRO’
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro impugna la sentenza del Giudice di pace di Ciro che ha assolto perché il fatto non sussiste COGNOME NOME dal reato di cui all’art. 590 cod. pen., imputato per avere colposamente cagioNOME lesioni alla testa di COGNOME NOME, moglie convivente di COGNOME NOME, in qualità di proprietario dell’immobile sito in Cirò Marina. In particolare, l’imputato dopo aver concesso in locazione un alloggio alla famiglia COGNOME ha omesso di eseguire lavori di Manutenzione dell’intonaco del vano delle scale, dal quale il 24.9.2018 si staccava un grosso frammento che colpiva NOME NOME.
Lamenta il P.G. ricorrente la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e per inosservanza degli artt. 43 e 590 cod pen.
In particolare, osserva il ricorrente che a pagina 4) della sentenza impugnata il giudice di pace considera che “le circostanze in cui sono state cagionate le lesioni personali …non hanno dimostrato l’intenzione del COGNOME NOME di ledere l’integrità fisica della signora COGNOME NOME ancorché il fatto sia avvenuto in un contesto connotato da reciproca animosità”. Pertanto, il ricorrente rileva che nella sentenza impugnata non si è tenuto conto che all’imputato è stato contestato il reato di lesioni colpose e non dolose.
Rileva ancora il ricorrente che altro passo della motivazione si concentra sul nesso di causalità laddove considera che le cause del distacco dell’intonaco sono da ricercare molto probabilmente nell’umidità presente nell’immobile e che la caduta dell’intonaco dal pianerottolo della scala dell’atrio del portone si riferisce all’intonaco e non a parti di cemento. Tale particolare della natura del materiale caduto sul corpo della vittima nulla toglie alla posizione di garanzia ricoperta dal proprietario dell’immobile, il quale, peraltro, Vista la prossimità con il bene, avrebbe potuto comunque rendersi conto della necessità dei lavori di messa in sicurezza degli intonaci, circostanza peraltro pacifica e incontroversa per lo stato di degrado in cui versava l’edificio anche in considerazione del fatto che all’imputato, nella sua qualità di proprietario dell’immobile, era stato più volto richiesto di intervenire .
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Collegio osserva che la sentenza del Giudice di pace di Cirò evidenzia due importanti lacune e contraddizioni motivazionali che, al contempo, non esprimono in modo compiuto ed esauriente il percorso argomentativo seguito per escludere la responsabilità dell’imputato.
In primo luogo, circa la prova della colpa, che nella motivazione viene esclusa dalla mancanza di intenzione, la decisione mostra una palese confusione sul piano della teoria generale del diritto penale, per negare nel caso concreto la prova dell’elemento soggettivo necessario e cioè la colpa generica dell’imputato quale proprietario dell’immobile nella cura e manutenzione dell’intonaco del vano delle scale. La lettura della motivazione sull’elemento soggettivo, inoltre, confondendo dolo e colpa, inducendo verso l’assoluzione di un reato colposo per mancanza di prova del dolo, non solo non consente di delineare esattamente quale sia stato il limite e la ragione dell’assenza di colpa (non certo l’intenzionalità) dell’imputato, con conseguente assoluzione, ma soprattutto di commisurare il richiesto indice psicologico al verificarsi dell’evento, per poter delineare la sussistenza o meno della causalità psichica ex art. 43 cod. pen. e il rapporto con la posizione di garanzia rivestita da chi è tenuto alla manutenzione dell’immobile.
Si noti, inoltre, che la motivazione difetta anche di precisione e di coerenza logica laddove ritiene insussistente il nesso eziologico in base alla definizione del tipo di materiale che sarebbe caduto provocando alla vittima le lesioni per cui si procede.
In assenza di qualsiasi precisazione tecnica che invero non emerge dal contesto della motivazione, fermo restando la qualifica e la posizione di garanzia in capo al proprietario dell’immobile per quanto riguarda gli adempimenti di manutenzione e di tenuta strutturale dell’immobile, soprattutto ai fini di evitare danni alle cose e alle persone , nel caso concreto specificamente ai conduttori, si deve annullare la sentenza impugnata in quanto la motivazione è specificamente lacunosa, illogica e contraddittoria sul piano dell’elemento soggettivo, sull’azione dovuta da chi riveste nel caso concreto una posizione di garanzia, sugli obblighi effettivamente riconducibili a tale posizione di garanzia in relazione alla causalità materiale e psichica dell’evento lesivo effettivamente verificatosi.
Si deve rinviare per nuovo giudizio al Giudice di pace di Cirò, in diversa persona fisica, cui demanda anche la regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Giudice di pace di Cirò diversa persona fisica cui demanda anche la regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma 20 Febbraio 2024 il consigliere estensore