Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 15703 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 15703 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/04/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a AVOLA il 08/10/1950 COGNOME NOME nato a AVOLA il 07/08/1955
avverso la sentenza del 15/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME
il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto dei ricorsi, concludendo all’udienza come da verbale.
Ritenuto in fatto
1. La Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Siracusa, c la quale COGNOME NOME e COGNOME NOME erano stati dichiarati penalmente responsabili dei reati di cui ai capi a) e b) della rubrica, per avere la prima, quale proprietaria di un concesso in locazione alle famiglie COGNOME, in visita ad Avola per turismo, il second quale gestore di fatto del rapporto di locazione, in cooperazione tra loro, cagionato per c decesso di COGNOME NOME e le lesioni ai danni di COGNOME NOME, conseguiti a una perdita di gas GPL proveniente dall’impianto installato nell’appartamento locato, consegu alla formazione di una sacca di gas all’interno del locale bagno e di quello annesso che, innes aveva determinato l’esplosione, nella quale la vittima era stata avvolta dalle fi successivamente decedendo, mentre il FUSCO riportava le lesioni descritte al capo b) della rubric nel tentativo di aiutare la moglie (in Avola il 7/10/2016, con decesso della COGNOME 12/10/2016).
La vicenda è stata ricostruita dai giudici del merito in maniera conforme, sulla scorta produzione documentale e delle dichiarazioni testimoniali, entrambi avendo ritenuto la prova de penale responsabilità dei due imputati al di là di ogni ragionevole dubbio, avendo il giudi gravame escluso la necessità di disporre una perizia collegiale, intesa a meglio definire le dell’incendio. Sul punto, quel giudice ha precisato che i Vigili del Fuoco intervenuti nell’ avevano accertato che l’incendio era stato determinato inequivocabilmente da una consistente perdita di gas, proveniente da un impianto privo di certificazione e non a norma, perdita che a causato la formazione di un accumulo di gas nell’ambiente teatro dell’esplosione, segu all’innesco (le cui cause sono state ritenute irrilevanti, potendo esser conseguenza dell’accens di un interruttore o di una sigaretta, senza che ciò introducesse un autonomo decorso causal In particolare, in base alla più analitica ricostruzione contenuta nella sentenza di primo g 07/10/2016, l’COGNOME era intervenuto presso l’alloggio in affitto per cambiare la bombola del che si era esaurita, effettuando la sostituzione in assenza degli inquilini. Una volta rientrat il COGNOME aveva avvertito un cattivo odore di gas vicino alle bombole e, dopo pochi minu dall’ingresso della moglie nel bagno, si era verificata l’esplosione. I Vigili del Fuoco in avevano accertato che il luogo dell’esplosione era stato il locale bagno e che il gas era assic da due bombole poste nel locale lavanderia, separato dal bagno solo da una porta a soffietto, c un gruppo valvolare collegato a due flessibili, uno per bombola, con un tubo che attraversav muro per raggiungere la cucina. Si era pure accertato che l’impianto si trovava in posizione ria rispetto al pavimento del bagno, locale a sua volta non sufficientemente aerato, che il flessibile era scaduto nel 2015 e che il vano lavanderia/bagno non aveva le caratteristiche rich per la collocazione di un impianto a gas con due serbatoi, sia quanto alla superficie, sia a dell’assenza di aerazione a livello del piano di calpestio che avrebbe scongiurato la formaz della sacca di GPL, gas più pesante dell’aria che, pertanto, si accumulava in basso. A tal f primo giudice aveva ritenuto insufficiente la mera presenza di una finestra che, anzi, genera
un flusso d’aria, avrebbe addirittura facilitato l’accumulo del GPL negli angoli più dell’ambiente interessato dall’esplosione.
Dal canto suo, il giudice del gravame, rispondendo alle specifiche doglianze difensive, ritenuto irrilevante, in ordine al verificarsi dell’evento, la circostanza che gli inquilini, il constatato odore di gas, non avessero allertato la proprietà, osservando come la cronologia d eventi emersa dall’istruttoria fosse stata così incalzante da risultare del tutto incompati tale iniziativa, non avendo avuto i turisti il tempo di avvisare il proprietario del riscontrata, posto che l’esplosione era avvenuta subito dopo il loro ritorno nell’alloggio. rigettato l’osservazione difensiva, secondo la quale le bombole del gas erano allocate in un l separato rispetto al locale bagno ove era avvenuta l’esplosione, in base a un argomento logic correlato alla circostanza che la miscela di gas aveva comunque raggiunto quest’ultimo locale. S punto, peraltro, già nella sentenza appellata, si era dato atto che l’assunto difensivo che f leva sulla dislocazione dei due ambienti, bagno e lavanderia, era smentito dallo stato dei lu in base al quale i due locali erano separati da una semplice porta a soffietto.
Né poteva avere rilievo la circostanza che l’assenza della ventilazione nel vano lavander fosse da ricollegare al valore storico dell’immobile, posto che esso era stato interessato d ristrutturazione negli anni 2008-2009, che era soggetto all’obbligo di agibilità e che, in ogn tali difficoltà non potevano valere a giustificare la realizzazione di un impianto irr ritenendo, infine, del tutto speculativa l’ipotesi di un comportamento colposo delle vittim terzi, causalmente correlato all’evento.
2. Il difensore dell’imputata COGNOME ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto erronea applicazione dell’art. 40 cod. pen. e vizio della motivazion relazione alla sussistenza del nesso di causalità tra condotta ed evento, non essendo sta intanto, accertata la causa che ha dato origine alla fiammata e, ancor prima, alla prodromica f di gas, la COGNOME essendo stata riconosciuta responsabile per avere affidato la realizzazion dell’impianto a gas a soggetto non abilitato e locato l’immobile privo del certificato di abit con impianto a gas non a norma, senza una previa verifica delle reali cause dell’even naturalistico occorso, così ascrivendole una responsabilità a titolo oggettivo, correlata unica alle carenze cautelari rispetto alla normativa impiantistica di settore, essendo stato om l’accertamento dell’effettiva incidenza delle carenze dell’impianto rispetto alla fuoriuscita In particolare, nella specie, non era stata operata una verifica sul gruppo di riduzione pressione dell’impianto, ciò avendo reso incompleto l’intero quadro probatorio, non potendo escludere che la fuga di gas fosse riconducibile, per esempio, all’errato riempimento della bomb oppure a un cedimento dovuto a un difetto di fabbrica o, ancora, a un errato uso dell’impian Tali rilievi sono stati rassegnati al vaglio del giudice del gravame, il quale, sec prospettazione difensiva, avrebbe motivato per relationem, generando il difetto di motivazione.
Lo stesso difensore ha proposto ricorso, con separato atto, anche nell’interesse di COGNOME formulando tre motivi.
Con il primo, ha dedotto mancata assunzione di una prova decisiva, nella specie una perizia intesa a fugare le incertezze e i dubbi tecnici emersi all’esito dell’esame dell’ing. NOME COGNOME dei Vigili del Fuoco, costei avendo ammesso di non sapere quale fosse stata la causa dell’innesco
Con il secondo, ha dedotto violazione di legge con riferimento alla ricostruzione de eventi, con particolare riferimento alla sequenza degli ingressi degli ospiti nell’alloggio, dal sarebbero conseguite errate deduzioni, al fine di accreditare la tesi difensiva dello s temporale tra il rilevamento dell’odore di gas e l’esplosione che avrebbe consentito di allert proprietà.
Con il terzo, infine, ha dedotto analogo vizio quanto alla esclusione di una cooperazio colposa degli occupanti della casa, che la Corte d’appello avrebbe escluso rilevando la mancat allegazione di fatti dimostrativi da parte della difesa, laddove la deposizione del teste NOME era stata illuminante per ritenere che gli ospiti avevano armeggiato attorno alla bombola del e alla cucina.
Il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME ha depositato memoria, con la quale ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.
Il difensore ha depositato richiesta di trattazione orale e successiva memoria, co quale, rinunciato alla trattazione orale, ha allegato ricevute di corresponsione di somme alle civili.
Considerato in diritto
I ricorsi sono inammissibili.
Le dedotte violazioni di legge, intanto, si sostanziano in critiche al percorso giustif della decisione, con la conseguenza che, nella specie, dovendo la stessa esser letta unitamente quella appellata, stante la conformità dei giudizi, bisogna precisare quali sono i limiti del si di legittimità sulla verifica dell’adeguatezza e congruità del ragionamento giustificativo r alle doglianze formulate in punto accertamento del nesso di causa tra le violazioni accertat l’esplosione nella quale ha perso la vita la COLANTONIO e riportato lesioni il FUSCO.
Intanto, il vizio di travisamento della prova (sostanzialmente evocato con il ric dell’imputato COGNOME stante il tenore delle doglianze di cui ai punti 2 e 3) può essere dedotto il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, solo se il giudice di app per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori esaminati dal primo giudice, o se entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medes travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifes evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza d motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito n contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, COGNOME, Rv. 256837 – 01; Sez n. 5336 del 09/01/2018, L., Rv. 272018 – 01; Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, COGNOME, Rv 280155 – 01; Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777 – 01). Inoltre, deve precisarsi c il vizio motivazionale, in ipotesi di doppia sentenza conforme nel merito, non può tradursi
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reiterazione della tesi difensiva esaminata dai giudici d’appello (Sez. 3 n. 13926 del 01/12/20 dep. 2012, COGNOME, Rv. 252615 – 01; Sez. 3 n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv, 257595 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 – 01). Inoltre, va ribadito che sono estrane giudizio di legittimità la valutazione e l’apprezzamento del significato degli elementi probato attengono interamente al merito, inferendosene, dunque, l’inammissibilità di quelle doglianze co le quali si sia inteso sollecitare la rivalutazione del risultato probatorio, secondo diversi p di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati come maggiormente plausibili o dotati di m capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6 n. 4720 7/10/2015, COGNOME, Rv. 265482 – 01; Sez. 6 n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 – 01; Sez. 3 n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217 – 01; Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012 COGNOME, Rv. 253099 – 01, in cui si è precisato che, anche a seguito della modifica apport all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. dalla I. n. 46 del 2006, resta non deducibile nel g legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovra la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi merito).
3. Fatte tali premesse, i motivi sono tutti manifestamente infondati.
Quanto al tema dell’accertamento del nesso eziologico tra le violazioni ascritte agli impu e l’esplosione, occorre por mente ai principi più volte affermati da questa Corte di legittim responsabilità dell’imputato per la determinazione di un dato evento naturalistico, infatt riconosciuta nei casi in cui l’innesco della serie causale – sulla base delle prove raccolte essere attribuito a più condotte colpose alternative, purché ciascuna sia riferibile allo imputato e debba essere esclusa l’incidenza di meccanismi eziologici indipendenti (Sez. 4, n 32216 del 20/06/2018, COGNOME, Rv. 273567 – 01) e ciò anche quando le prove raccolte non chiariscano ogni passaggio della concatenazione causale (Sez. 4, n. 22147 del 11/02/2016, COGNOME, Rv. 266858 – 01, in fattispecie relativa al decesso di un lavoratore in conseguen dell’abbattimento di un albero, in cui – nel dubbio sull’esatta dinamica del sinistro – è comunque, assegnata rilevanza causale alla condotta del datore di lavoro che aveva omesso di fornire ai propri dipendenti le attrezzature necessarie per l’esecuzione in sicurezza dei tag formarli ed informarli sui rischi connessi a quella lavorazione e di vigilare adeguatamente cantiere).
Nella specie, i giudici di merito hanno debitamente esposto le ragioni in base alle qu hanno ritenuto la correlazione causale tra l’esplosione, avvenuta in un locale nel quale non pote posizionarsi un impianto a gas, e la fuoriuscita del GPL, essendosi accertato che esso er certamente promanato dalla centralina, a prescindere dalla localizzazione della perdita n flessibile, nelle bombole del gas (che non registravano perdite ed erano prive di segni danneggiamenti) o nel gruppo valvolare, vieppiù sottolineando la irregolarità della installazi delle bombole proprio in quell’ambiente. A fronte di tale ricostruzione, appare ultroneo dedu una presunta incertezza sulla causa dell’innesco che la difesa ha ricavato dalle affermazioni del teste COGNOME: una volta accertato che la sacca di raccolta del gas si era certamente formata all’altezza della superficie del pavimento (tanto che era stata trovata annerita solo la
superiore della porta del bagno, per la presenza della sagoma della vittima) e che tutte le possi cause alternative erano comunque riconducibili alle condotte poste in essere dai ricorre (riguardanti le plurime violazioni alle norme di sicurezza, la dislocazione dell’impianto in un inadatto e l’omessa manutenzione di esso, uno dei flessibili risultando anche scaduto), dev concludersi, in senso nettamente contrario a quanto dedotto dalla difesa, che i giudici del mer hanno correttamente svolto il preliminare giudizio cd. esplicativo, afferente alla ricostruzione certezza processuale, di ciò che è accaduto sul piano naturalistico (da ultimo, Sez. 4, n. 2030 21/11/2024, dep. 2025, Repetto, Rv. 287517 – 03).
Alla stregua di tali principi, sono pertanto manifestamente infondati il secondo e il motivo formulati nell’interesse dell’imputato COGNOME e il motivo unico, formulato nell’inter dell’imputata COGNOME
È manifestamente infondato anche il primo motivo, formulato nell’interesse dell’imputato COGNOME giudizio che discende in parte anche dalle premesse in diritto formulate n § 3. che precede.
Intanto, alla luce del vizio espressamente dedotto dalla difesa, va precisato che la mancat rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nel giudizio di appello può costituire violazione de 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo l sentenza di primo grado (Sez. 1, n. 40705 del 10/01/2018, Capitanio, Rv. 274337 – 01). In ogni caso, la mancata assunzione di una prova decisiva, quale motivo di impugnazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prov cui sia stata chiesta l’ammissione ai sensi dell’art. 495, comma 2, cod. proc. pen., sicché il mo non potrà essere validamente articolato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato parte attraverso l’invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di inte probatoria di cui all’art. 507 cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario della decisione (Sez. 2, n. 884 del 22/11/2023, dep. 2024, Pasimeni, Rv. 285722 – 01).
Il giudizio di manifesta infondatezza della censura, peraltro, va ribadito anche sot diverso profilo della congruità motivazionale della decisione dei giudici del merito di non proced a rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale al fine di disporre l’approfondimento pe richiesto: in tema di ricorso per cassazione, infatti, può essere censurata la mancata rinnovazio in appello dell’istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l’esistenza, nell’apparato motiva posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal test medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all’assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258236 – 01; n. 1400 del 22/10/2014, dep. 2015, PR., Rv. 261799 – 01; Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, COGNOME, Rv. 273577 – 01).
Nella specie, il rigetto dell’istanza difensiva è sorretto da un ragionamento del congruo, con il quale i giudici del merito hanno escluso che le incertezze sulla esatta collocazi della fuoriuscita del gas fosse dirimente ai fini dello scrutinio della responsabilità degli i ciò che è stato contestato riguardando la collocazione irregolare di quell’impianto, tale da non a
consentito alla sacca del gas di defluire attraverso un’apertura a livello del pavimento, rest indifferente anche l’accertamento della causa dell’innesco. Trattasi di ragionamento, del res perfettamente coerente con i principi già affermati da questa Corte di legittimità, a mente quali il rigetto dell’istanza di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello si sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine al responsabilità (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589 – 01; n. 30774 del 16/07/2013, COGNOME, RV. 257741 – 01). Allo stesso modo, quanto alla mancata attivazione dei poteri di cui all’art. 603, cod. proc. pen., deve ribadirsi che il processo penale è governa principio della completezza dell’istruzione dibattimentale, cosicché la sua riapertura in app deve considerarsi evenienza del tutto eccezionale (Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259893 – 01; Sez. 5, n. 23580 del 19/02/2018, COGNOME, Rv. 273326 – 01; Sez. 3, n. 1455 del 10/11/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285736 – 01; Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589 – 01, in cui si è, per l’appunto, precisato che il rigetto dell’ist rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale si sottrae al sindacato di legittimità quando la s argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficient per una completa valutazione in ordine alla responsabilità).
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e de somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 02 aprile 2025.