Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5548 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5548 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MOGLIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/06/2025 del TRIBUNALE di MACERATA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo tre motivi: a. violazione di legge in relazione agli artt 192 e 533 cod. proc. pen., in ordine alla valutazione dell’attendibilità della persona offesa e travisamento della prova dichiarativa; b. violazione di legge e vizio di motivazione rispetto agli artt. 40 e 41 cod. pen. e 192 cod. proc. pen., per insussistenza del nesso di causalità; c. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art.533 cod. proc. pen., con riguardo alla confermata identificazione degli animali e alla mancata valutazione di ipotesi alternative.
Il difensore ha, altresì, articolato ulteriori doglianze mediante sei motivi ag giunti, confluiti nel ricorso depositato in data 9 ottobre 2025: 1. vizio di motiva zione, ritenuta apparente sulla prova fotografica; 2, vizio di motivazione per travisamento della prova fotografica determinata da omissione ed uso selettivo della stessa; 3. vizio di motivazione in ordine alla dinamica di fuga e per aver ritenuto irrilevante l’esistenza di un varco alla base della recinzione; 4. violazione di legge di cui all’art.192 cod. proc. pen., per la positiva valutazione delle dichiarazioni dell persona offesa e dei congiunti, in assenza di riscontri oggettivi sul varco e sull’identificazione dei cani; 5. violazione di legge rispetto all’art.533 cod., proc. pen. p mancata confutazione di alternative ragionevoli; 6. violazione di legge per aver la sentenza impugnata citato un’ordinanza ministeriale che fa riferimento all’aggressione da parte di cani come fonte di colpa in re ipsa, in assenza di nesso causale nel caso concreto.
Il ricorrente lamenta anche la mancanza di una” motivazione rafforzata a fronte di una condanna dubbia”
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
In data 30/12/2025 è stata depositata memoria a firma dell’AVV_NOTAIO per la costituita parte civile RAGIONE_SOCIALE con cui si chiede dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi il proposto ricorso, con vittoria delle spese di giudizio nel grado.
Con riguardo ai primi tre motivi in questione, essi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivaz
dell’atto impugnato (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1!2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Il terzo motivo, inoltre, non è consentito anche perché volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.
Il primo motivo, peraltro, è manifestamente infondato, in quanto assolutamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni e del tutto assertivo. Lo stesso, in particolare, non è sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria, perché non si coniuga all’enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono.
Quanto ai sei motivi aggiunti, oltre a non essere consentiti perché volti a prefigurare una rivalutazione alternativa e una rilettura delle fonti prDbatorie preclusa in sede di legittimità, si configurano come motivi nuovi, inerenti a violazioni d legge deducibili in precedenza ma non dedotte.
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
In premessa, quanto alla denunzia di violazione Celltart 192 cod. proc. pen. va ricordato che, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte di legittimità, la mancata osservanza di una norma processuale ha rilevanza solo in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inamrnissibUità.
Le Sezioni Unite hanno recentemente chiarito che in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all’ammissibilità delle doglianze connesse a motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 280027 – 04 che a pag. 29 richiama Sez. 1, n. 1088 del 26/11/1998, dep. 1999, Condello, Rv. 212248; S9Z. 6, n. 45249 del 08/11/2012, COGNOME, Rv. 254274; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, COGNOME, Rv. 277518; vedasi anche Sez. 6, n. 4119 del 30/05/2019, dep. 2020, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 278196; Sez. 4, n. 51525 del 4/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. 3, n. 44901 del
17/10/2012, F., Rv. 253567; Sez. 6, n. 7336 del 8/1/2004, Meta ed altro, Rv. 229159-01; Sez. 1, n. 9392 del 21/05/1993, COGNOME, Rv. 195306).
Condivisibilmente, per Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, COGNOME Rv. 280027 (pag. 29) « la specificità del motivo di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), detta in tema di ricorso per cassazione al fine di definirne l’ammissibilità per ragioni connesse alla motivazione, esclude che l’ambito della predetta disposizione possa essere dilatato per effetto delle citate regole processuali concernenti la motivazione, utilizzando la “violazione di legge” di cui all’art. 606, comma 1, lett. c), ciò sia perché la deducibilità per cassazione è ammissibile solo per la violazione di norme processuali “stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o de cadenza”, sia perché la puntuale indicazione di cui alla lettera e) ricollega a tale limite ogni vizio motivazionale. D’altro canto, la riconduzione dei vizi di motivazione alla categoria di cui alla lettera c) stravolgerebbe l’assetto normativo delle modalità di deduzione dei predetti vizi, che limita la deduzione ai vizi risultanti “d testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame” , laddove, ove se fossero deducibili quali vizi processuali ai sensi della lettera c), in relazione ad essi questa Corte di legittimità sarebbe gravata da un onere non selettivo di accesso agli atti. Queste Sezioni Unite (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) hanno, infatti, da tempo chiarito che, nei casi in cui sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., un error in procedendo, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può procedere all’esame diretto degli atti processuali, che resta, al contrario, precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugnato contenuto nella lett. e) del citato articolo (oltre che dal normativamente sopravvenuto riferimento ad altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame), quando risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
4. Sempre in premessa, evidenziato che il concetto di “motivazione rafforzata” di cui si legge in ricorso nulla ha a che vedere con una doppia conforme, va aggiunto, laddove il ricorrente evoca un non meglio articolato travisamento della prova che ci troviamo in un caso di cosiddetta “doppia conforme” e per pacifica giurisprudenza di codesta corte, il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione in ipotesi di doppia conforme sia in ipotesi in cui entrambi i giudici siano incorsi in travisamento della prova, sia nella ipotesi i cui il giudice di appello, per rispondere alle censure della difesa, abbia richiamato elementi probatori non esaminati dal primo giudice, ma in questo ultimo caso la preclusione opera comunque rispetto a quelle parti della sentenza che abbiano
esaminato e valutato ir modo conforme elementi istruttori comuni e suscettibili di autonoma valutazione (Sez. 5, n. 18975 del 13/02/2017, Cadore, Rv. 269906 01), mentre in relazione alla ipotesi di duplice travisamento, lo stesso deve emergere in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio tra le parti (Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 5336 del 09/01/2018 L.) Rv. 272018 – 01).
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione del Tribunale di Macerata quale giudice di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.
5.1. Con riguardo ai primi due motivi di ricorso, va rilevato come il Tribunale abbia congruamente valorizzato la deposizione testimoniale resa dalla persona offesa, ritenendola spontanea, puntuale e intrinsecamente coerente, nonché adeguatamente riscontrata dalla documentazione medica acquisita agli atti e ulteriormente corroborata dalle dichiarazioni rese da plurimi testimoni escussi. In tale contesto, risulta privo di rilievo, ai fini della valutazione dell’attendibilità del rato, il mancato reperimento di elementi documentali ulteriori – quali, nella specie, la mancata acquisizione di una fotografia del foro presente sotto la rete trattandosi di circostanza del tutto inidonea a scalfire la credibilità complessiva della ricostruzione fornita dalla persona offesa, così come motivatamente apprezzata dal giudice di merito. Il Tribunale, inoltre, ha ritenuto attendibile la testim nianza resa dalla figlia della persona offesa, la quale ha riferito di essersi recata nel medesimo giorno dell’aggressione, nel luogo in cui l’evento si era verificato e di aver ivi incontrato l’imputato, il quale, nel corso del colloquio intercorso, avev confermato di essere il proprietario dei due cani corrispondenti a quelli descritti.
Rispetto a tale motivata, logica e coerente motivazione il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma per quanto sin qui detto un siffatto modo di procedere è inammissibiie perché trasformerebbe questa Corte dì legittimità nell’ennesimo giudice del fatto.
5.2. Con riferimento al terzo motivo di ricorso, i giudici del gravame di merito hanno puntualmente dato conto degli elementi probatori rilevanti ai fini dell’identificazione degli animai+ e dell’insussistenza di ipotesi alternative plausibili. In pa ticolare, il Tribunale ha valorizzato, tra gli altri, l’esame della persona offesa svol all’udienza del 7 dicembre 2023, nel corso del quale lo stesso, confermando le precedenti dichiarazioni rese, ha riconosciuto nelle fotografie acquisite agli atti
due cani che lo avevano aggredito, identificandoli nei cani di razza pastore remmano appartenenti al ricorrente. A ciò si è aggiunta, quale ulteriore elem di riscontro, la già richiamata testimonianza della figlia della persona offes nuta logicamente coerente e attendibile, che ha riferito delle circostanze d pralluogo e delle dichiarazioni rese dall’imputato in ordine alla proprietà deg mali.
5.3. Con riguardo ai motivi aggiunti proposti, i primi due motivi e l’ul devono qualificarsi come motivi nuovi, in quanto inerenti a dedotte violazion legge già deducibili in precedenza, ma non fatte valere con i motivi di appel terzo e il quarto motivo, invece, attengono alla valutazione della testimonia alla dedotta mancata confutazione di ipotesi alternative ragionevoli, doglianze esaminate nei precedenti passaggi motivazionali, e che si risolvono, in sosta in censure meramente reiterative, oltre che in una sollecitazione a una nuov lettura delle fonti probatorie, attività preclusa in sede di legittimità. I spetto alla motivata, logica e coerente pronuncia del Tribunale di Macerata, corrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento dell cisione e l’adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione L valutazion un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Cort di legittimità nell’ennesimo giudice del fatto.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammiss bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorre pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo nonché alla rifusione spese di assistenza e di rappresentanza in questo giudizio di legittimità sos dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle mende nonché alla rifusione delle spese di assistenza e di rappresentanza so nute dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in questo giudizio di legittimità che si dano in complessivi euro tremila oltre accessori come per legge.
Così deciso il 21/01/2026