Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 20811 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 20811 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2023 del TRIBUNALE di GROSSETO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilita del ricorso
E’ presente l’avvocato COGNOME NOME del foro di ROMA in difesa di:
LEONARDI NOME
Il quale si associa al PG.
deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione
E’ presente l’avvocato COGNOME NOME del foro di ROMA in difesa di:
COGNOME NOME
il difensore presente si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede raccoglimento
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 19.9.2023 il Tribunale di Grosseto ha confermato la sentenza con cui il locale Giudice di Pace in data 7.12.2022 aveva ritenuto COGNOME NOME colpevole del reato di cui all’art. 590 cod.pen. ai danni di COGNOME NOME e la aveva condannata alla pena della multa nella misura di euro 800,00 nonché al risarcimento in favore della parte civile da liquidarsi in separata sede con riconoscimento di una provvisionale pari ad Euro 1000,00.
Il fatto, come ricostruito dalle sentenze di merito, é il seguente:
il 3.8.2019, all’Isola del Giglio, NOME e la compagna NOME COGNOME mentre camminavano su una strada pubblica, venivano affrontati da un gruppo di tre o quattro cani di razza Bracco ed uno di essi mordeva al polpaccio il COGNOME causandogli una ferita lacero contusa; poco dopo sopraggiungeva l’odierna imputata, presentandosi come la proprietaria dei cani la quale si incontrava anche successivamente con la persona offesa per cercare una soluzione bonaria della vicenda.
Il giudice di primo grado ha ritenuto la responsabilità della NOME in ordine al reato contestatole in quanto la stessa, in qualità di custode e di proprietaria del cane, e ben conoscendo le sue caratteristiche comportamentali, in quanto oltre che proprietaria era anche allevatrice dei cani di quella razza, lo aveva lasciato libero e senza museruola.
La sentenza d’appello ha recepito l’impianto motivatorio della sentenza di primo grado evidenziando che, a riprova della condotta colposa vi é la circostanza che altre persone del luogo, avendo avuto notizia dell’accaduto, avevano riferito di essere state anch’esse morse dai cani della COGNOME cosicché non si trattava di un episodio isolato e la proprietaria dei cani avrebbe dovuto adottare precauzioni per evitare il ripetersi di simili comportamenti da parte dei suoi animali.
Ha del pari evidenziato che risulta del tutto avulsa dagli atti processuali l’ipotesi sostenuta dall’imputata, che il cane responsabile dell’accaduto non fosse di proprietà della COGNOME e si fosse inserito nel gruppo dei cani della medesima, né tale circostanza é stata prospettata immediatamente alla vittima ed alla sua compagna.
Avverso la sentenza d’appello l’imputata, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.
Con il primo deduce la violazione dell’art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 178, 179 e 420 ter cod.proc.pen. perché il Tribunale di Grosseto non ha preso in considerazione l’istanza di legittimo
impedimento avanzata dal difensore di fiducia per concomitante impegno professionale nella data del 19.9.2023 (udienza di convalida) dinnanzi al Tribunale di Roma.
Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. in relazione all’omessa motivazione sull’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile e della teste NOME COGNOME.
Con il terzo motivo deduce la violazione dell’art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla contraddittorietà della motivazione in ordine alla proprietà del cane.
Si assume che l’odierna ricorrente non ha mai ammesso di essere la proprietaria del cane ed a supporto di tale circostanza vi sono solo le dichiarazioni della parte offesa anche riguardanti altri soggetti che avrebbero affermato di essere stati morsi dai cani della COGNOME.
La Procura generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso é manifestamente infondato.
Ed invero dall’esame degli atti allegati al ricorso si evince che il difensore dell’imputata, AVV_NOTAIO, aveva depositato istanza di rinvio ad altra data della trattazione della causa rappresentando di essere stato nominato difensore d’ufficio per una udienza di convalida. Nell’istanza tuttavia non era indicata né la data dell’udienza di convalida, né si dava atto dell’impossibilità di nominare un sostituto.
Pertanto correttamente il Tribunale di Grosseto all’udienza del 19.9.2023 (unica udienza celebrata in appello) ha rigettato l’istanza di rinvio poiché il difensore non ha dimostrato che l’udienza di convalida era stata fissata nella stessa data ed in orario incompatibile con la possibilità di raggiungere il Tribunale di Grosseto, tenuto conto che il giudizio era fissato alle ore 13 e 30; inoltre non aveva allegato neppure le ragioni per cui non avrebbe potuto nominare un sostituto processuale.
In difetto di tali indicazioni il giudice non era stato posto a conoscenza degli elementi essenziali per la valutazione della fondatezza dell’istanza di legittimo impedimento ai sensi dell’art.420 ter comma 5, cod.proc.pen.
I restanti motivi sono inammissibili atteso che ai sensi dell’art. 606, comma 2bis cod.proc.pen. contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza
del giudice di pace il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui al comma 1, lett. a), b) e c).
In conclusione il ricorso manifestamente infondato, va dichiarato inammissibile. Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende oltre alla rifusione delle spese di questo giudizio nei confronti della parte civile, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità alla parte civile NOME COGNOME, liquidate in Euro 3000,00 oltre accessori come per legge se dovuti.
Così deciso il 28.3.2024