Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 2989 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 2989 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: dalla parte civile NOME nato a PETRIOLO il 08/06/1937 nel procedimento a carico di: NOME nato a SARULE il 18/01/1968 NOME nato a SARULE il 20/05/1965 inoltre: RAGIONE_SOCIALE
avverso la sentenza del 22/02/2024 del GIUDICE COGNOME di MACERATA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
E’ presente l’avvocato COGNOME del foro di MACERATA in difesa di: RAGIONE_SOCIALE il quale chiede il rigetto o l’inammissibilità del ricorso.
E’ presente l’avvocato COGNOME del foro di MACERATA in difesa di:
NOME
NOME COGNOME
Il quale si associa per le conclusioni all’avvocato COGNOME chiedendo il rigetto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa il 22/02/2024, il Giudice di Pace di Macerata ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME e d NOME COGNOME in ordine al reato loro ascritto ai sensi dell’art.590 cod commesso nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME in quanto estint per intervenuta remissione di querela e l in ordine al reato contestato nei confronti delle altre persone offese, per insussistenza del fatto; il reato era stato asc predetti imputati in quanto – quali soci e legali rappresentanti della società ag loro intestata – avevano posto in vendita formaggio contenente “Salmonella Enteritis”, cagionando lesioni personali derivanti dalla successiva ingestione confronti di NOME COGNOME e di NOME COGNOME la quale – in conseguenza dell stato di debilitazione conseguente alla gastroenterite acuta – era caduta in riportando la rottura del femore; cagionando altresì lesioni personali, derivanti medesimo agente, a NOME COGNOME, alla moglie NOME COGNOME e al figlio NOME COGNOME (fatto commesso il 31/03/2020).
Il Giudice procedente ha premesso che, in relazione alla posizione dell persone offese NOME COGNOME e NOME COGNOME il difensore e procurato speciale aveva rimesso la querela già presentata nei confronti degli imputati.
In ordine alle rimanenti persone offese, ha rilevato che – nel cor dell’istruttoria – non erano emersi elementi di prova in ordine alla ascrivibili confronti degli imputati in relazione alla accertata contaminazione del !atto cr derivante dalla “Salmonella Enteriditis”; in particolare, ha esposto che, d accertamenti compiuti, era risultato che nell’allevamento dei Floris solo animali, poi abbattuti, erano portatori di salmonella e che la font contaminazione era rimasta ignota; avendo i suddetti accertatori, in se testimoniale, affermato che la contaminazione potesse essere stata accidentale derivante dal contatto con specie avicole; essendo pure emerso che l’aziend aveva rispettato tutti i requisiti previsti dalla normativa riguardante la lavor del latte, dal conferimento ai controlli periodici; ha quindi concluso che nes addebito di negligenza, imperizia o inosservanza di legge o regolamenti potesse essere ascritta nei confronti degli imputati.
Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione la part civile NOME COGNOME a mezzo del proprio difensore, articolando due motivi d impugnazione.
Con il primo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. cod.proc.pen. – la manifesta illogicità del provvedimento impugnato, per avere iv
giudice di merito valutato la fonte del contagio e non gli omessi controlli e cau nella produzione e vendita dell’alimento, come indicato in sede di capo imputazione.
Ha dedotto che la sentenza non avrebbe adeguatamente valutato l’attività dei prevenuti quali “operatori alimentari”, limitandosi a esaminare il profilo – po monte – della fonte di contaminazione; non esaminando quindi il profilo attinent all’osservanza delle disposizioni in materia di produzione e vendita del latte cr con specifico riferimento all’art.5, lett.c) e d), della I. n.283/1962, che a volta rimanda al regolamento CE 852/2004 e a quello n.2073/2005, imponenti l’adozione di un piano di controllo specifico contro la salmonella; conseguendon l’insufficienza della motivazione nella parte in cui aveva valutato unicamente dato rappresentato dalla non identificazione della fonte di contaminazion esimendosi dall’esaminare l’eventuale violazione delle disposizioni attine all’immissione di prodotti contaminati nel circuito distributivo.
Con il secondo motivo ha dedotto – in relazione all’art.606, comma 1, lett.e cod.proc.pen. – il vizio di omessa motivazione in relazione alle dichiarazioni in sede di esame dall’imputato NOME COGNOME
Ha dedotto che, in sede di esame reso il 07/07/2022, il suddetto imputat aveva dichiarato che il tecnico incaricato dall’azienda agricola non aveva compiu nessun tipo di controllo per la salmonella; esponendo, quindi, che il giudic merito non avrebbe tenuto adeguato conto del valore confessorio di tal affermazioni in ordine alla violazione dei necessari obblighi imposti agli operat alimentari in riferimento alla necessaria assenza della salmonella.
Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, nella qual concluso per l’annullamento della sentenza impugnata, con trasmissione degli att al giudice civile competente per valore in grado di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato
In relazione al quadro processuale di riferimento, va quindi rilevato che in riferimento alle sentenze inappellabili emesse da parte del giudice di pace sulla base di quanto desumibile dal disposto dell’art.39bis del d.lgs. 28 ag 2000, n.274 nonché dell’art.606, comma 2bis, cod.proc.pen. (inserito dall’art.5, comma 6, d.lgs. 6 febbraio 2008, n.11) – il ricorso per cassazione può esse proposto dalle parti, ivi compresa la parte civile, per tutti i motivi e nell’art.606 cod.proc.pen. (in tal senso, con specifico riferimento all’impugnazi
proposta dal p.m., Sez. 1, n. 48928 del 11/07/2019, El Baji, Rv. 277462; Sez. Sentenza n. 23043 del 23/03/2021, Ambu, Rv. 281262).
Ciò posto, il primo motivo – inerente a un complessivo difetto d motivazione della sentenza impugnata in riferimento alla materialità del fat contestato agli imputati – è complessivamente fondato.
Difatti, nell’atto di esercizio dell’azione penale era stato contestat imputati di avere prodotto e posto in vendita formaggio – derivante dal lavorazione effettuata presso la loro azienda agricola – in assenza dei dov “controlli e cautele”, in tal modo cagionando le sopradescritte lesioni personal
Va quindi rilevato che la motivazione della sentenza impugnata ha specificamente dato atto della causalità sottesa alla originaria contaminazione latte crudo; sul punto facendo riferimento alle testimonianze rese dagli opera presso l’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, dalle quali era emerso che, nell’allevamento gestito dalla suddetta azienda agricola, vi erano soltanto animali, poi abbattuti, portatori di salmonella e che la correlativa fon contaminazione era da considerarsi ignota, essendo presumibile che la stessa fosse stata di natura accidentale e derivanti da animali avicoli selvatici.
In tal modo, peraltro, il giudice di primo grado ha mancato di considerare incorrendo quindi nel denunciato vizio di omessa motivazione – l’ulteriore profi ascritto nell’atto di esercizio dell’azione penale, ovvero quello attinent successiva attività di controllo propedeutica rispetto alla somministrazione prodotto lavorato nei confronti dell’utente finale; in tal modo omettendo considerare l’effettiva conformità del comportamento dei produttori nella fase vendita e tanto in relazione al disposto dell’art.5, lett.d), I. 30 aprile 1962 in relazione al quale è vietato distribuire per il consumo sostanze alimen «insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovve sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente s di alterazione».
Sul punto, difatti, risulta del tutto generico il mero riferimento dichiarazioni rese dai consulenti dell’azienda per la sicurezza alimentare e avrebbero evidenziato il rispetto dei requisiti previsti per la lavorazione del la riferimento ai controlli periodici.
Con il secondo motivo di impugnazione, la ricorrente ha altresì dedotto l’omessa considerazione, da parte del giudice di primo grado, del contenuto dell dichiarazioni rese in sede di esame da parte dell’imputato NOME COGNOME ne parte in cui lo stesso aveva esposto che, nell’azienda, non veniva effettuato al controllo specifico per la contaminazione da salmonella.
Il motivo è fondato.
Sul punto, va ricordato che il vizio di travisamento della prova per omission deducibile in cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. p configurabile quando manchi la motivazione in ordine alla valutazione di un elemento probatorio acquisito nel processo e potenzialmente decisivo ai fini del decisione (Sez. 4, n. 50557 del 07/02/2013, Chierici, Rv. 257899; Sez. 6, n. 861 del 05/02/2020, P., Rv. 278457).
Nel caso di specie, va quindi rilevato come il giudice di primo grado abbi omesso ogni considerazione in ordine alla potenziale valenza di tali dichiarazio in punto di fondatezza dell’imputazione e proprio con specifico riferiment all’aspetto – da ritenersi, sulla base delle predette considerazioni, de pretermesso – attinente all’effettivo controllo dell’omessa contaminazione d prodotto somministrato per la vendita al pubblico.
In considerazione delle suddette omissioni motivazionali, la sentenz impugnata deve essere annullata con rinvio – ai sensi dell’art.622 cod.proc.pen al giudice civile competente in grado di appello, cui va altresì demandata regolamentazione delle spese tra le parti di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rime anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.
Così deciso il 21 novembre 2024
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il Preiqnte