Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 2608 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 2608 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2022
SENTENZA
sui ricorsi proposti da COGNOME NOME, nato a Mercato San Severino il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nato a Monza il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nato a Sesto San Giovanni il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 18-11-2021 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso di COGNOME e per la inammissibilità dei ricorsi di COGNOME e COGNOME; udito l’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, difensore di fiducia dei ricorrenti COGNOME e COGNOME, che ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi; udito l’AVV_NOTAIO COGNOME, difensore di fiducia del ricorrente COGNOME, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 18 novembre 2021, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del 12 dicembre 2019, con la quale il G.U.P. del Tribunale di Milano, per quanto in questa sede rileva, aveva ritenuto NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME colpevoli dei reati tributari a loro rispettivamente ascritti, nei seguenti termini:
NOME veniva condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di 1 anno di reclusione, inflittagli in relazione ai capi 8.a, 8.b e 8.c (art. 2 e 8 del d. Igs. n. del 2000), ritenuta la continuazione e concesse le attenuanti generiche;
COGNOME veniva condannato alla pena di 3 anni di reclusione, inflittagli in relazione ai capi 9.a e 10.a (art. 2 e 8 del d. Igs. n. 74 del 2000), ritenuta la continuazione, mentre interveniva declaratoria di non doversi procedere ai sensi dell’art. 649 cod. proc. pen. in relazione ai capi 1/b, c, d, e, f e g, per essere stato l’imputato già giudicato con sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano il 16 settembre 2010, irrevocabile il 30 novembre 2019;
COGNOME veniva condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di 1 anno di reclusione, inflittagli in relazione ai capi 6.a (escluse le due fatture n. 25 e 26) 6.b e 6.c (art. 2, 8 e 10 del d. Igs. n. 74 del 2000), ritenuta la continuazione e concesse le attenuanti generiche;
Avverso la sentenza della Corte di appello meneghina, COGNOME, COGNOME e COGNOME, tramite i rispettivi difensori, hanno proposto ricorso per cassazione.
2.1. NOME ha sollevato due motivi.
Con il primo, la difesa contesta la conferma del giudizio di responsabilità rispetto ai reati di cui agli art. 2 e 8 del d. Igs. n. 74 del 2000, osservando che la Corte di appello si è limitata a richiamare le argomentazioni del primo giudice, senza confrontarsi con i motivi di impugnazione, con cui è stata rimarcata la mancata sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, atteso che COGNOME era estraneo alle dinamiche societarie, come emerso chiaramente dalle dichiarazioni di NOME COGNOME, responsabile della logistica Logi-Tras Ticino di Magenta, oltre che di NOME COGNOME e NOME COGNOME, i quali, pur relazionandosi con la RAGIONE_SOCIALE, non hanno mai avuto rapporti con COGNOME, che era un semplice prestanome all’interno della società senza poteri gestionali, anche perché privo di esperienza nel settore della commercializzazione delle materie RAGIONE_SOCIALEiche, avendo lavorato in altro ambito, ovvero quello della torrefazione, non essendo stato altresì considerato che non vi è prova che l’imputato abbia ricevuto introiti dal ruolo svolto solo formalmente nell’ambito della compagine societaria.
Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è l’inosservanza dell’art. 2 comma 2 cod. pen., in relazione alla mancata declaratoria della prescrizione in ordine al reato di cui al capo 8a per le fatture emesse sino al 7 settembre 2011.
Si evidenzia in proposito che l’ipotetica emissione delle fatture contestate è avvenuta in un arco temporale in cui è intervenuta una modifica legislativa in tema di prescrizione, per cui, pur a volere individuare la consumazione del reato nella data dell’emissione dell’ultima fattura (6 dicembre 2011), non può non tenersi conto dell’operatività del principio del favor rei derivante dall’applicazione della normativa sulla prescrizione in vigore per una parte della condotta, ovvero almeno fino all’emissione della fattura datata 7 settembre 2011.
2.2. COGNOME ha sollevato quattro motivi.
Con il primo, la difesa eccepisce l’inutilizzabilità patologica, ai sensi dell’art 63 comma 3 cod. proc. pen., delle sommarie informazioni rese dalla coimputata NOME COGNOME, osservando che ben prima del 19 gennaio 2015, data di assunzione delle s.i.t., erano emersi significativi elementi di reità a carico della predetta, che avrebbero imposto alla Guardia di RAGIONE_SOCIALE di sentirla in veste di indagata: ed invero, nell’annotazione dell’Il luglio 2014, le società RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE erano state già qualificate dalla RAGIONE_SOCIALE come società cartiere, venendo la COGNOME qualificata come prestanome nell’ambito delle stesse.
Inoltre, in data 12 febbraio 2014, NOME COGNOME dichiarava che la NOME era stata compagna e donna delle pulizie presso l’abitazione di NOME COGNOME; costei, a sua volta, facendosi chiamare con lo pseudonimo di NOME COGNOME, gestiva la parte commerciale delle società della sua famiglia, circostanza confermata il 5 febbraio 2014 da NOME COGNOME e il 28 febbraio 2014 da NOME COGNOME, la quale ha riconosciuto nella NOME la compagna e la datrice di lavoro della NOME, che dunque appariva all’epoca già gravata da indizi di reità. Di qui l’inutilizzabilità dell’unico elemento di prova a carico di COGNOME.
Con il secondo motivo, sono stati censurati il giudizio di attendibilità di NOME e il difetto di motivazione in ordine al valore probatorio della sentenza della Corte di appello di Milano n. 6016 del 2019; sul punto si osserva che le dichiarazioni di NOME, oltre che inutilizzabili, erano anche inattendibili, perché provenienti da una persona che, alla luce del suo legame personale e professionale con la RAGIONE_SOCIALE, aveva interesse a difendere l’amica/datrice di lavoro NOME NOME, scaricando ogni accusa su COGNOME e accreditando la tesi che NOME COGNOME fosse persona diversa dalla NOME.
L’inattendibilità della COGNOME era stata peraltro già riconosciuta nella sentenza assolutoria n. 6016 del 2019 della Corte di appello, essendo stato indebitamente ignorato il valore probatorio ex art. 238 bis cod. proc. pen. di tale pronuncia, che si pone in rapporto di inconciliabilità logica con la sentenza impugnata.
Con il terzo motivo, oggetto di doglianza è l’attribuzione all’imputato del ruolo di consulente finanziario, erroneamente declinato nel differente ruolo di consulente fiscale, non avendo la Corte territoriale tenuto conto che nessuna persona informata sui fatti ha inquadrato il ricorrente come esperto di
contabilità, o come persona che abbia anche ideato schemi di frode tributaria, essendo il ruolo di consulente finanziario diverso da quello di consulente fiscale. Peraltro, anche nella prima richiamata sentenza assolutoria n. 6016 del 2019, la Corte di appello ha rimarcato che pure la COGNOME e COGNOME, nelle loro dichiarazioni, avevano indicato in COGNOME un mero intermediario finanziario, dovendosi considerare, da un lato, che i predetti dichiaranti non hanno mai indicato alcuna prestazione di carattere fiscale, limitandosi a parlare dei servizi di intermediazione bancaria svolti dall’imputato, dall’altro, che il presente giudizio riguarda non la responsabilità di COGNOME in RAGIONE_SOCIALE, già ritenuta insussistente con sentenza passata in giudicato, ma l’emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte delle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, aspetto questo su cui non risulta affatto comprovato il coinvolgimento di COGNOME, il quale non si era occupato dei rapporti bancari delle due predette società. Dunque, essendo rimaste prive di riscontri estrinseci, le sole dichiarazioni della RAGIONE_SOCIALE erano del tutto inidonee a giustificare il giudizio di colpevolezza dell’imputato, che è stata ancorata a una mera e generica responsabilità da posizione.
Il quarto motivo è dedicato al trattamento sanzionatorio, dolendosi la difesa dell’eccessività della pena e del diniego delle attenuanti generiche, non avendo i giudici di merito tenuto conto che i fatti oggetto delle imputazioni sono relativi solo a due società (RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE) e sono collocati in un arco temporale breve (maggio-dicembre 2012), essendo rimasti parimenti ignorati gli ulteriori dati della condizione di incensurato di COGNOME, della sua partecipazione alle udienze, dell’apporto marginale fornito quale mero consulente finanziario.
2.3. COGNOME ha sollevato due motivi.
Con il primo, il ricorrente deduce il vizio della motivazione della sentenza in ordine alla ritenuta sussistenza dei requisiti tipici del meccanismo della “frode carosello”, nonché del ruolo di prestanome attribuitogli in relazione al capo 6.
Si sottolinea in particolare che la Corte di appello ha esteso acriticamente alla società RAGIONE_SOCIALE la qualifica di società cartiera riconosciuta in capo alla RAGIONE_SOCIALE, in base alla sola natura fittizia delle operazioni di compravendita e delle fatture emesse, senza alcun tipo di accertamento sulle ulteriori attività commerciali svolte dalla società; non si è considerato al riguardo che la RAGIONE_SOCIALE non può essere definita come società cartiera, posto che la stessa, come emerge dalla stessa informativa della Guardia RAGIONE_SOCIALE, ha intrattenuto rapporti commerciali effettivi con diverse società, per cui la stessa non può essere considerata come scatola vuota costituita al solo fine di emettere fatture per operazioni inesistenti, non spiegandosi altrimenti il dato secondo cui la RAGIONE_SOCIALE abbia emesso soltanto 11 fatture false per la RAGIONE_SOCIALE.
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A ciò si aggiunge che comunque alcun elemento probatorio consente di ricondurre l’emissione delle fatture contestate all’imputato, essendo documenti privi di qualsiasi sottoscrizione da parte della persona che le avrebbe emesse.
Vi sarebbe dunque un difetto di motivazione sulla sussistenza in capo all’imputato dell’elemento soggettivo, declinato in termini di dolo specifico, ovvero di consapevolezza e volontà di consentire l’evasione delle imposte, non potendosi sottacere che la RAGIONE_SOCIALE non versava in una situazione di macroscopica illegalità, tale da poter desumere l’elemento volitivo dell’imputato.
Con il secondo motivo, la difesa eccepisce il difetto di motivazione in ordine al secondo motivo di appello, con il quale era stato censurato il giudizio di colpevolezza dell’imputato in ordine al reato di cui all’art. 10 del d. Igs. n. 74 del 2000 contestatogli al capo 6b; si osserva al riguardo che anche in tal caso vi sarebbe una carenza probatoria rispetto all’elemento soggettivo richiesto, posto che, come emerge dalle risultanze istruttorie, COGNOME non è mai entrato in possesso della documentazione contabile della RAGIONE_SOCIALE, poiché la medesima è rimasta sempre depositata presso lo studio del commercialista AVV_NOTAIO di Milano, stridendo peraltro con il ruolo di prestanome riconosciuto all’imputato l’ipotesi che egli abbia ritirato la documentazione contabile della RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME è infondato, mentre quelli presentati nell’interesse di COGNOME e COGNOME sono inammissibili.
In via preliminare, prima di soffermarsi sulle censure difensive, si impone una breve premessa ricostruttiva al fine di inquadrare le distinte posizioni.
In tal senso occorre evidenziare che i fatti di causa sono emersi a seguito di una verifica fiscale operata dalla Guardia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Magenta nei confronti della RAGIONE_SOCIALE (denominata RAGIONE_SOCIALE fino al 20 dicembre 20A1), dichiarata fallita dal Tribunale di Milano il 19 settembre 2013; tale verifica consentiva di disvelare un complesso sistema di frode Iva comunitaria, organizzato da gruppi economici operanti nelle Province di Como, Milano e Monza e facente capo alla famiglia RAGIONE_SOCIALE. Al centro della frode fiscale, vi erano quattro società riconducibili ai componenti della famiglia COGNOME, ovvero la RAGIONE_SOCIALE, prima acquirente di prodotti RAGIONE_SOCIALEici dall’estero, la RAGIONE_SOCIALE, destinataria finale della merce; la RAGIONE_SOCIALE, attiva nella commercializzazione di materie RAGIONE_SOCIALEiche, mentre vi era poi una sede logistica, rappresentata dalla RAGIONE_SOCIALE, dove venivano concentrate le materie RAGIONE_SOCIALEiche acquistate dai rivenditori nazionali; ciò posto, la frode veniva realizzata interponendo numerose società fittizie, tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, o altri clienti finali, nel senso che la RAGIONE_SOCIALE e le altre società emettevano fatture di
acquisto e di vendita relative operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti, finalizzate, nel primo caso, a evadere l’iva e a vendere i prodotti RAGIONE_SOCIALEici e chimici a prezzi ribassati e, nel secondo caso, a far perdere le tracce della merce movimentate, occultando e distruggendo la documentazione contabile al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
Veniva quindi intrapreso un distinto procedimento per bancarotta fraudolenta a carico di una pluralità di imputati, nel quale venivano contestate le operazioni dolose ex art. 223 comma 2 della legge fallimentare, integranti le violazioni tributarie poi oggetto di imputazione in questa sede, sviluppandosi in particolare lo schema della frode attorno a tre soggetti, il cedente, il cessionario e una società cartiere che si interpone tra i due, essendo il cedente domiciliato in uno Stato membro diverso da quello del cessionario e della società interposta.
Quanto al ruolo degli odierni imputati, è emerso che COGNOME, consulente e collaboratore della famiglia COGNOME, ha ricevuto da NOME COGNOME, sorella di NOME COGNOME, detto NOME, figura centrale nell’organizzazione delle iniziative illecite, una procura a operare sul conto corrente a lei intestato presso la Banca Sella di Saronno e ha percepito la somma di complessivi 14.000 euro con assegni emessi dal socio unico NOME COGNOME sul conto corrente della RAGIONE_SOCIALE, somma contabilizzata sul libro giornale come finanziamento soci.
NOME COGNOME è risultato essere amministratore unico di una società cartiera, la RAGIONE_SOCIALE, costituita esclusivamente al fine di emettere false fatture e consentire così, a società terze, riferibili ai COGNOME, di eludere il pagamento delle imposte, avendo la società di COGNOME emesso 154 fatture false, che hanno consentito alla società di contabilizzare un credito iva fittizio di 884.698 euro.
A sua volta, NOME COGNOME è stato amministrare unico della RAGIONE_SOCIALE, di cui era amministratore di fatto NOME COGNOME, uomo dei COGNOME e suo vecchio amico, avendo la società formalmente amministrata dall’imputato emesso 11 fatture per operazioni risultate inesistenti in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Orbene, tanto premesso in via AVV_NOTAIO, è ora possibile soffermarsi sulle distinte posizioni soggettive.
Iniziando la disamina dalla posizione di COGNOME, occorre innanzitutto evidenziare, in ordine al primo motivo di ricorso, che, in maniera legittima, il G.U.P. e la Corte di appello hanno considerato utilizzabili le dichiarazioni rese da NOME COGNOME alla Guardia di RAGIONE_SOCIALE di Milano il 19 gennaio 2015.
È stato infatti rimarcato che si tratta di dichiarazioni rese spontaneamente dalla dichiarante e che in quanto tal& sono confluite nel fascicolo del P.M. transitato nel giudizio abbreviato scelto dal ricorrente, dovendosi in tal senso richiamare la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 2124 del 27/10/2020, dep. 2021, Rv. 280242 e Sez. 1, n. 15197 del 08/11/2019, dep. 2020, Rv. 279125), secondo cui sono utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque
nell’incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta (come appunto il rito abbreviato), le dichiarazioni spontanee che la persona sottoposta alle indagini abbia reso, in assenza di difensore ed in difetto degli avvisi di cui all’art. 64 cod. proc. pen., alla polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 350, comma 7, cod. proc. pen., purché emerga con chiarezza che la medesima abbia scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione.
Tale principio vale anche per la posizione del soggetto che, al momento delle sommarie informazioni alla P.G., non abbia ancora la veste formale di indagato, dovendosi sul punto precisare che, come già chiarito da questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 28583 del 18/06/2021, Rv. 281807 e Sez. 2, n. 5823 del 26/11/2020, dep. 2021, Rv. 280640 e Sez. 2, n. 30965 del 14/07/2016, Rv. 267571), le dichiarazioni rese innanzi alla Polizia giudiziaria da una persona non sottoposta a indagini, ed aventi carattere autoindiziante, non sono utilizzabili contro chi le ha rese, ma sono pienamente utilizzabili contro i terzi, posto che la garanzia di cui all’art. 63, comma 1, cod. proc. pen. è posta a tutela del solo dichiarante.
Le diverse conclusioni cui, in merito all'(in)utilizzabilità delle sommarie informazioni di NOME COGNOME, è pervenuta la Corte di appello nel distinto procedimento avente ad oggetto i fatti di bancarotta correttamente non sono state ritenute vincolanti in questo giudizio, venendo in rilievo non un contrasto di giudicati rispetto a una stessa vicenda storica, ma solo un’impostazione differente rispetto al regime di utilizzabilità (e al relativo giudizio di attendibil di una delle fonti probatorie acquisite, non potendosi affermare dunque che alle diverse valutazioni operate nella sentenza della Corte di appello che ha giudicato i fatti di bancarotta fraudolenta possa attribuirsi il crisma della definitività sensi dell’art. 238 bis cod. proc. pen., riferendosi tale norma alla prova dei fatti accertati e non alle considerazioni formulate rispetto all’inquadramento giuridico o anche alla valenza dimostrativa di una singola acquisizione probatoria.
2.1. Ciò posto, deve osservarsi che anche rispetto al giudizio sulla attendibilità ‘della COGNOME (secondo motivo) e, più in AVV_NOTAIO, rispetto alla ricostruzione del ruolo dell’imputato nella presente vicenda (terzo motivo), le due conformi sentenze di merito non presentano vizi di legittimità rilevabili in questa sede, avendo al riguardo sia il G.U.P. (pag. 79 ss. della sentenza di primo grado) che la Corte di appello (pag. 16 della pronuncia impugnata) evidenziato, in maniera non irragionevole, che il contenuto sostanzialmente autoaccusatorio e la natura estremamente puntuale delle dichiarazioni della teste COGNOME avvaloravano la veridicità del suo racconto che, per quanto verosimilmente finalizzato anche a favorire la propria datrice di lavoro e convivente NOME COGNOME (alias NOME COGNOME), descriveva bene il ruolo operativo di COGNOME nel contesto societario, in linea peraltro con le dichiarazioni dei testi NOME COGNOME e NOME COGNOME, i quali hanno riferito che COGNOME gestiva di fatto talune società riconducibili ai NOME.
La COGNOME, dipendente della RAGIONE_SOCIALE, ha infatti dichiarato di essere stata assunta grazie a COGNOME, con cui ella ha svolto il colloquio, essendosi il ricorrente presentato come consulente finanziario della società, ,11~1 – in contatto con i direttori di banca, cui egli ha chiesto di aprire conti e linee di credito per la RAGIONE_SOCIALE.
A sua volta NOME, titolare della ditta RAGIONE_SOCIALE, ha indicato in COGNOME il consulente finanziario della RAGIONE_SOCIALE e l’unico referente della società di fronte ai terzi, avendo egli interloquito con l’imputato per il reperimento di eventuali partner commerciali della RAGIONE_SOCIALE, nel periodo tra ottobre 2011 e giugno 2012.
Tali dichiarazioni si sono rivelate convergenti con quelle della COGNOME, la quale non solo ha indicato COGNOME come responsabile e referente delle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, società riconducibili alla famiglia COGNOME, ma ha anche riferito che è stato proprio l’imputato a chiederle di assumere la veste di legale rappresentante delle due società, pur essendo a conoscenza del fatto che ella fosse la domestica di NOME COGNOME, persona ben nota al ricorrente.
Le acquisizioni documentali della P.G. si sono rivelate peraltro coerenti con le fonti dichiarative raccolte, essendo stati comprovati il rilascio in favore di COGNOME della procura a operare sul suo conto corrente da parte di NOME COGNOME, l’intervento dell’imputato nella costituzione della RAGIONE_SOCIALE e nella cessione delle quote della RAGIONE_SOCIALE, società riconducibile a NOME COGNOME, persona vicina alla famiglia COGNOME, oltre che la percezione da parte di COGNOME della somma di 14.000 euro tramite due assegni tratti da COGNOME dal conto della RAGIONE_SOCIALE; alla luce di tali elementi, tra loro correlati, i giudici di merito sono dunque pervenuti alla non illogica conclusione che COGNOME, lungi dallo svolgere il mero ruolo di consulente finanziario della famiglia COGNOME, in realtà ha gestito di fatto le società coinvolte nei meccanismi illeciti contestati, avendo l’imputato rapporti diretti con gli istituti bancari per conto delle società (a nulla rilevando che gli non fosse anche un consulente fiscale) ed essendo altresì il ricorrente un interlocutore privilegiato sia per i dipendenti della RAGIONE_SOCIALE (come NOME COGNOME), sia per i responsabili delle società clienti della RAGIONE_SOCIALE (come NOME COGNOME), sia ancora per la persona (NOME COGNOME) incaricata di assumere l’amministrazione formale delle due società cartiere appositamente costituite per ottenere i vantaggi fiscali.
Di qui l’infondatezza delle censure difensive in punto di responsabilità, esmar s32e le stesse finalizzate, sostanzialmente, a suggerire una diversa GLYPH ‘ valutazione del materiale probatorio disponibile, operazione questa che non può tuttavia trovare ingresso nel presente giudizio, dovendosi sul punto ribadire che, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura de elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore
capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. ex plurimis Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
2.2. Anche nella parte relativa al diniego delle attenuanti generiche, la sentenza impugnata resiste alle censure difensive.
Occorre premettere al riguardo che, secondo il costante orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), in tema di attenuanti generichef il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione.
È stato inoltre precisato (cfr. ex multis Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899) che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione.
Orbene, in applicazione di tale premessa interpretativa, devono escludersi i vizi motivazionali evocati dalla difesa, avendo la Corte di appello rimarcato, in senso ostativo al riconoscimento delle attenuanti generiche e in maniera non illogica, il fatto che la responsabilità dell’imputato era connotata dalle specifiche competenze professionali di cui egli disponeva, aspetto questo rispetto al quale le contrarie deduzioni difensive sono rimaste legittimamente sullo sfondo.
2.3. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME deve essere rigettato, da ciò conseguendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Passando alla posizione di COGNOME, premesso che i due motivi di ricorso sono tra loro sovrapponibili, occorre evidenziare che l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato a lui ascritti ai capo 6a) e 6b) non presta il fianco alle censure difensive, che appaiono non adeguatamente specifiche, a fronte delle pertinenti considerazioni della sentenza impugnata.
Ed invero i giudici di appello hanno sottolineato il ruolo di amministratore di diritto ricoperto nell’ambito della RAGIONE_SOCIALE da COGNOME, il quale, nell dichiarazioni rese in sede di indagini il 12 novembre 2014, si è definito quale prestanome/testa di legno, per aver accettato la carica nel giugno 2012, costretto dalla necessità economica e allettato dal compenso propostogli dal suo amico NOME COGNOME. Peraltro, dalle sue stesse dichiarazioni, è emerso il coinvolgimento di COGNOME nella gestione societaria, essendosi egli occupato dei rapporti bancari della RAGIONE_SOCIALE, in favore della quale riceveva pagamenti, avendo inoltre l’imputato compreso che COGNOME agiva per conto di altri soggetti.
COGNOME, del resto, è risultato inserito in una rete di rapporti che lo portarono ad accettare, con firma presso un commercialista, l’intestazione di quote della RAGIONE_SOCIALE, senza versamento di corrispettivo, essendosi l’imputato recato alcune volte pure presso l’ufficio di RAGIONE_SOCIALE, dove aveva visto lavorare NOME COGNOME, NOME COGNOME (rappresentate legale della RAGIONE_SOCIALE) e la sua segretaria.
emerso/ inoltre/che la RAGIONE_SOCIALE non è più operativa dal 2010, anno in cui ha dichiarato un volume di affari pari a zero, mentre dal 2011 in poi la società ha omesso la presentazione delle dichiarazioni annuali dei redditi, dell’iva e delle altre imposte, essendo priva inoltre di strutture aziendali e di personale. E
Alla stregua di tali elementi, i giudici di merito hanno concluso che la RAGIONE_SOCIALE è stata utilizzata dalla famiglia COGNOME per emettere 11 false fatture in favore della RAGIONE_SOCIALE, posto che le materie RAGIONE_SOCIALEiche/chimiche asseritamente vendute dalla RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE in realtà non risultano mai esistite (né vi sono evidenze di segno contrario), ritenendo dunque ascrivibili i reati ascritti a COGNOME. Questi, infatti, dietro compenso, si è prestato a svolgere il ruolo di legale rappresentante di una società della galassia riconducibile ai RAGIONE_SOCIALE, con accettazione consapevole del rischio connesso alla veste formale assunta, risultando l’impostazione dei giudici di merito coerente con la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. F, n. 42897 del 09/08/2018, Rv. 273939 – 02), secondo cui, in tema di reati tributari, l’amministratore di una società risponde del reato contestatogli quale diretto destinatario degli obblighi di legge, anche se questi sia mero prestanome di altri soggetti che abbiano agito quali amministratori di fatto, atteso che la semplice accettazione della carica attribuisce allo stesso doveri di vigilanza e controllo, il cui mancato rispetto comporta responsabilità penale o a titolo di dolo generico, per la consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato, o a titolo di dolo eventuale per la semplice accettazione del rischio che questi si verifichino, dovendosi altresì ribadire il principio (cfr. Sez. 3, n. 18924 del 20/01/2017, Rv. 269903), correttamente applicato nella sentenza impugnata, secondo cui, in tema di evasione dell’iva mediante il meccanismo delle cd. frodi carosello, che, nelle operazioni di importazione di beni, sfrutta la neutralizzazione dell’iva all’acquisto mediante l’interposizione di società cartiere, aventi il solo scopo di emettere fatture, con l’esposizione di un’imposta in realtà non versata, destinate ad essere utilizzate nella catena delle cessioni per creare crediti d’imposta inesistenti, una volta appurata l’oggettiva sussistenza della frode attraverso la ricostruzione dei passaggi in cui, in concreto, detto meccanismo si estrinseca, è insita nella stessa gestione di fatto delle società coinvolte, e conseguentemente nella regia e supervisione delle operazioni commerciali dalle stesse poste in essere, la piena consapevolezza, in capo ai soggetti agenti, del Corte di Cassazione – copia non ufficiale
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sistema fraudolento complessivo, la cui prova principe è costituita dall’esiguità del prezzo di acquisto della merce rispetto a quello corrente.
Di qui la manifesta infondatezza delle doglianze difensive, che non si confrontano in maniera compiuta con la motivazione non illogica della sentenza impugnata.
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi rispetto al ricorso di COGNOME.
4.1. Ed invero, in ordine al primo motivo, occorre evidenziare che lo stesso si articola nella sostanziale proposta di una rivalutazione di merito, come tale non consentita in sede di legittimità (cfr. la già citata Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601), dei dati probatori, già scrutinati razionalmente dai giudici di merito, i quali, in modo pertinente, hanno rimarcato la circostanza, indubbiamente pregnante, che COGNOME ha pacificamente ammesso di essere stato nominato, quale prestanome di NOME COGNOME, amministratore unico e socio unico al 50% di una società cartiera, la RAGIONE_SOCIALE, costituita esclusivamente per emettere false fatture e consentire altresì a società terze di eludere il pagamento delle imposta, avendo ricoperto il ricorrente tale carica per oltre un anno, periodo nel quale furono emesse 154 fatture che hanno consentito alla società emittente di contabilizzare un credito iva fittizio di 884.698 euro.
Dunque /la RAGIONE_SOCIALE è risultata 1=3:ci* una società cartiera, essendo priva di risorse umane e di adeguate strutture aziendali, come magazzini e automezzi.
Ciononostante, la società ha avuto un incremento del volume di affare nel 2011, dopo l’assunzione della carica di amministratore di diritto da parte di NOME (in carica dal 31 gennaio 2011), e soprattutto nel 2012, anno nel quale è stata tuttavia omessa la presentazione delle dichiarazioni fiscali annuali.
Dalle verifiche disposte dai finanzieri (anche attraverso l’esame dei documenti di trasporto), è emerso che le operazioni sottese alle fatture emesse dalla RAGIONE_SOCIALE si sono rivelate soggettivamente inesistenti, posto che le partite di merce vendute erano in realtà nella disponibilità della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE, le quali, pur movimentando le materie RAGIONE_SOCIALEiche/chimiche con dei vettori, in realtà vendevano e riacquistavano sempre la stessa partita di merce, venendo in tal modo creato un credito di iva fittizio.
Pertanto, anche ad COGNOME sono state correttamente estese le considerazioni già esposte a proposito della disamina relativa a COGNOME )e prima richiamate, circa la configurabilità del dolo nel caso di soggetti coinvolti nella gestione di società a vario titolo inserite nel meccanismo delle frodi carosello e circa l’ascrivibilità de reati tributari al soggetto che accetta l’incarico di amministratore di diritto nell consapevolezza della gestione eterodiretta delle operazioni societarie.
Anche rispetto alla posizione di COGNOME non vi è quindi spazio per l’accoglimento delle doglianze difensive, non potendosi peraltro sottacere i palesi limiti di autosufficienza del ricorso nel richiamo a fonti dimostrative, il cui contenuto non è stato né riportato né allegato, fermo restando che, in ogni caso, anche per
come enunciate, le prove valorizzate dalla difesa non sarebbero state comunque idonee a sovvertire l’impianto argomentativo della sentenza impugnata nella parte in cui, all’esito di una disamina razionale degli accertamenti investigativi confluiti nel giudizio abbreviato, sono stati compiutamente delineati sia il ruolo dell’imputato che il meccanismo fraudolento cui si è prestata la sua società.
4.2. Manifestamente infondato è infine anche il secondo motivo del ricorso di COGNOME, dovendosi richiamare, in relazione alla fattispecie di cui all’art. 8 del d. Igs. n. 74 del 2000 (indicato come commesso dal 12 aprile al 6 dicembre 2011), la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 47459 del 05/07/2018, Rv. 274865 e Sez. 3, n. 6264 del 14/01/2010, Rv. 246193), secondo cui il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti è reato istantaneo che si consuma nel momento di emissione della fattura ovvero, ove si abbiano plurimi episodi nel medesimo periodo di imposta, nel momento di emissione dell’ultima di esse, non essendo richiesto che il documento pervenga al destinatario, né che quest’ultimo lo utilizzi; dunque, risalendo l’ultima fattura al 6 dicembre 2011, deve concludersi che, alla data di emissione della sentenza impugnata (18 novembre 2021), non era maturato il termine di prescrizione, termine correttamente computato dalla Corte di appello in 10 anni e non in 7 anni e 6 mesi, atteso che, con l’art. 2 comma 36 vicies semel lettera I) del decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011 (ovvero prima che il delitto contestato fosse giunto alla sua compiuta consumazione), è stato introdotto il comma 1 bis dell’art. 17 del d. Igs. n. 74 del 2000, in forza del quale “i termini di prescrizione per i delitti previsti dagli artic da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo”.
Né assume rilievo la circostanza che la prescrizione sia intervenuta in epoca successiva alla emissione della sentenza impugnata, essendo la declaratoria di estinzione del reato comunque impedita dal rilievo della manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, non consentendo l’inammissibilità originaria dei ricorsi per cassazione la valida instaurazione dell’ulteriore fase di impugnazione (cfr. in termini, ex multis, Sez. 7, ord. n. 6935 del 17/04/2015, Rv. 266172).
In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, i ricorsi di COGNOME e COGNOME devono essere dichiarati inammissibili, con onere per ciascun ricorrente di sostenere le spese del procedimento e di versare la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendovi ragione di ritenere, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, che i ricorsi siano stati presentati “senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso presentato da NOME COGNOME e condanna il ricorrente pagamento delle spese processuali.
Dichiara inammissibili i ricorsi proposti da NOME COGNOME e NOME COGNOME e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/09/2022