Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 41239 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 41239 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a SILIQUA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CASTELLABATE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CASTELLABATE il DATA_NASCITA
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NOME
Depositata in Cancelleria
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avverso la sentenza del 13/02/2024 della Corte d’appello di Salerno Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Salerno, con sentenza emessa in data 13 febbraio 2024, in parziale riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Vallo della Lucania, ha assolto gli imputati dal reato di cui all’art. 734 cod.pen. (capo F) e ha confermato la sentenza con la quale COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, erano stati ritenuti responsabili dei reati di cui agli artt. 110 cod.pen., 44 lett. c) del d.P.R. n. del 2001, perché, in concorso tra loro, COGNOME e COGNOME quali proprietari e committenti, COGNOME quale esecutore materiale, su terreno sottoposto a vincolo paesaggistico e ambientale ex d.lvo n. 42 del 2004, rientrante nella perimetrazione del Parco Nazionale
del Cilento e del Vallo di Diano e in zona sismica, realizzavano opere abusive consistenti in un manufatto delle dimensioni in pianta di circa metri 4,97 per 3,92 in blocchi di laterizio, occupando una superficie di circa 24,53 m 2 (capo A); di cui all’art. 181 comma 1 del d.lvo n. 42 del 2004 per avere realizzato le opere sopra indicate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e ambientale in assenza di autorizzazione (capo B), in violazione delle prescrizioni antisismiche e in violazione delle disposizioni sul conglomerato cementizio (artt. 64-71, 65-72 e 93,94-95 d.P.R. n. 380 del 2001) capi C), D) e E), e senza preventivo nulla osta dell’Ente Parco (art. 13 e 30 legge n. 394 del 1991) capo G), fatti commessi in Castellabate fino al 21 novembre 2018, riducendo la pena a loro inflitta. Con la medesima sentenza era stata ordinata la demolizione e la rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorsi per cassazione gli imputati a mezzo del difensore di fiducia, e ne hanno chiesto l’annullamento deducendo i seguenti motivi.
Violazione di cui all’art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen., in relazione all’art. 157 cod.pen., eccepiscono la prescrizione dei reati maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza impugnata.
Argomentano i ricorrenti che, tenuto conto della data del commesso reato indicata nel 21/11/2018, data del sequestro del manufatto e della natura permanente dei reati contestati, tenuto conto degli artt. 157-161 cod.pen. e della sospensione del termine di prescrizione, disposta con provvedimento fuori udienza dal Giudice, in data 27 aprile 2020 all’udienza del 19/01/2021, ai sensi dell’art. 83, comma 4 del d.l. n. 18 del 2020, per soli 64 giorni, i reati si sarebbero prescritti in data 21/01/2024, prima della pronuncia in grado di appello. La relativa eccezione sollevata all’udienza del 13 febbraio 2024, non sarebbe stata considerata.
-Violazione di cui all’art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all’affermazione della responsabilità penale di COGNOME e COGNOME in ragione della loro qualità di usufruttuari, essendo insufficiente la mera titolarità del diritto di usufrutto.
-Violazione di cui all’art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all’affermazione della responsabilità penale di COGNOME in ragione della sua presenza in cantiere sebbene le opere edilizie non fossero in corso.
-Violazione di cui all’art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all’art. 3 comma 1, lett d) e 44 lett. c) del d.P.R. n. 380 del 2001 in relazione alla ritenu sussistenza del reato in ragione dell’esclusione di una mera ristrutturazione edilizia, non avendo considerato la corte territoriale che l’art. 30 del d.l. n. 69 del 2013 avrebbe sottratto al regime del permesso a costruire la ristrutturazione degli edifici crollati/demoliti, dovendosi escludere il reato di cui all’art. 44 lett. c) del d.P.R. n. del 2001 qualora sia stata rispettata la volumetria, sagoma e prospetti dell’edificio preesistente.
-Violazione di cui all’art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. in relazione all’affermazione della responsabilità penale per i reati di cui agli artt. 64 e ss. d.P.R. n 380 del 2001 in ragione della ritenuta sussistenza di una “struttura verticale in ferro”, della realizzazione dell’opera in cemento armato, circostanze non emerse nel processo.
-Violazione di cui all’art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all’erronea applicazione degli artt. 149, 181 comma 1 d.vo n. 42 del 2004 (capo B), artt. 13 e 30 legge 394/1991 (capo G) e art. 49 cod.pen. assenza di specifica offensività in concreto.
-Violazione di cui all’art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione al diniego di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. in ragione della creazione di una modesta superficie pari a mq. 24,53.
3. Il Procuratore generale ha chiesto l’inammissibilità/rigetto dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Come è noto, il reato urbanistico al pari del reato paesaggistico, hanno natura permanente e la loro consumazione, che ha inizio con l’avvio dei lavori di costruzione, perdura fino alla cessazione dell’attività edilizia abusiva (Sez. 3, n. 50620 del 18/06/2014, Urso, Rv. 261916), momento nel quale inizia a decorrere il termine di prescrizione.
La cessazione dell’attività, come ricorda la giurisprudenza, coincide con l’ultimazione dei lavori per il completamento dell’opera (Sez. 3, n. 38136 del 25/9/2001, Triassi, Rv. 220351), con la sospensione dei lavori volontaria o imposta ad esempio mediante sequestro penale (Sez. 3, n. 49990 del 04/11/2015, P.G. in proc. Quartieri e altri, Rv. 265626), con la sentenza di primo grado, se i lavori continuano dopo l’accertamento del reato e sino alla data del giudizio (Sez. 3, n. 29974 del 6/5/2014, P.M. in proc. Sullo, Rv. 260498).
Ciò posto i reati risultano commessi 27/11/2018, momento dal quale decorre la prescrizione degli stessi.
Al termine ordinario di cinque anni, ai sensi degli artt. 157-161 cod.proc.pen., occorre aggiungere i periodi di sospensione del corso della prescrizione Covid di giorni 64 e l’ulteriore periodo di sospensione del corso della prescrizione disposta dal giudice di primo grado, all’udienza del 6 luglio 2022, su richiesta di rinvio del difensore dell’imputato AVV_NOTAIO, all’esito dell’istruttoria e in vista della discussione: «L’AVV_NOTAIO chiede un rinvio del processo, con sospensione del termine di prescrizione». Trattandosi di rinvio disposto su accordo delle parti e non di richiesta motivata da un impedimento del difensore o dell’imputato, non trova applicazione il limite dei 60 giorni previsto dall’art. 159 n. 3 seconda parte, e la sospensione del termine di prescrizione opera per l’intera
durata del rinvio, ai sensi dell’art. 159, comma 1, n. 3), cod. proc. pen.» (Sez. 4, n. 20395 del 2021, Rv. 281243-01).
Né rileva che il rinvio sia stato disposto per la sola discussione all’esito di un’udienza nella quale aveva avuto luogo l’istruttoria dibattimentale, posto che «il rinvio della trattazione del processo ad una successiva udienza per procedere a uno degli adempimenti previsti, disposto su richiesta dell’imputato o del suo difensore, comporta la sospensione dei relativi termini, non rilevando la circostanza che nella stessa udienza siano state svolte altre attività istruttorie o processuali» (Sez. 1, n. 29264 del 2024).
In conclusione, il corso della prescrizione è rimasto sospeso dal 06/07/2022 al 15/03/2023 per giorni 252, sicchè la prescrizione è maturata al 02/10/2024 (23/11/2023 + 64 + 252), in epoca successiva alla sentenza impugnata emessa il 13/02/2024, il che comporta la disamina degli ulteriori motivi poiché solo in presenza di motivi fondati o non manifestamente infondati deve essere rilevata la prescrizione dei reati intervenuta nelle more del giudizio di legittimità.
2. Passando all’esame del secondo motivo di ricorso con il quale si censura l’attribuzione di responsabilità agli imputati COGNOME NOME e COGNOME NOME in quanto “meri usufruttuari” dell’immobile interessato, osserva, il Collegio, che costituisce indirizzo interpretativo consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la mera qualità di usufruttuario dell’immobile abusivamente realizzato non è sufficiente ai fini dell’affermazione della responsabilità penale per il reato di cui all’art. 44 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, essendo necessaria, per l’attribuzione al predetto della qualifica di committente o di compartecipe con quest’ultimo nella commissione del reato, la sussistenza di un “quid pluris”, indicativo di tale concorso, desumibile da elementi concreti, come la presentazione della domanda di condono edilizio, la piena disponibilità giuridica e di fatto del suolo, l’interesse specifico a edificare la nuova costruzione, rapporti di parentela o di affinità con l’autore materiale delle opere, la riscontrata presenza “in loco” e lo svolgimento di attività di vigilanza nell’esecuzione dei lavori o i regime patrimoniale dei coniugi (Sez. 3, n. 25546 del 14/03/2019, Pinto, Rv. 275564 01).
Così indicate le coordinate interpretative, li giudici del merito hanno connesso la responsabilità al COGNOME in ragione della riscontrata presenza in loco (cfr. pag. 3 sentenza primo grado) al momento del sopralluogo, e cioè in ragione del rapporto qualificato che intercorre tra questi e l’immobile, sicchè il motivo risulta manifestamente infondato.
A diversa conclusione si deve pervenire con riguardo al coniuge COGNOME.
In assenza di elementi di natura indiziaria della sua compartecipazione, anche morale, alla realizzazione del manufatto (Sez. 3, n. 1913 del 2019, Rv. 275509-02), l’affermazione della responsabilità fatta discendere ex lege dalla mera titolarità del diritto di usufrutto, non è in linea con i principi sopra affermati e la sentenza va annullata senza
rinvio per non avere commesso il fatto di cui al capo A) e, di conseguenza, di tutti gli altri reati per i quali è intervenuta condanna di diretta conseguenza dell’assoluzione dal reato di costruzione abusiva.
Quanto alla posizione del COGNOME, oggetto del terzo motivo di ricorso, l’affermazione della responsabilità è stata – correttamente – fondata quale esecutore materiale delle opere al momento del sopralluogo.
L’esecutore dei lavori edilizi ha il dovere di controllare preliminarmente che siano state richieste e rilasciate le prescritte autorizzazioni, rispondendo a titolo di dolo del reato di cui all’art. 44 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in caso di inizio delle opere nonostante l’accertamento negativo, e a titolo di colpa nell’ipotesi in cui tale accertamento venga omesso (Sez. 3, n. 16802 del 08/04/2015, Carafa, Rv. 263474 01).
Nel resto la censura appare anche fattuale là dove contesta l’epoca di cessazione dell’esecuzione delle opere prima del sequestro e non si confronta con la decisione impugnata che ha dato atto che, all’atto del sopralluogo, erano in corso lavori, erano presenti gli operai della ditta RAGIONE_SOCIALE a cui erano stati affidati i lavori.
Il quarto motivo di ricorso risulta manifestamente infondato, oltre che reiterativo dell’argomento secondo il quale le opere accertate non integrerebbero nuova costruzione, ma mero ripristino di un manufatto preesistente.
I giudici territoriali hanno offerto una congrua risposta, corretta in diritto, là dove, anche sulla base della visione diretta dei rilievi fotografici relativi al manufatt preesistente e a quello in corso di realizzazione, la non comparabilità del preesistente “pollaio” in pietra viva con l’ambiente in laterizio e strutture verticali in ferro realizzato zona vincolata e interna ad un parco nazionale. Eloquente è del resto il diniego della sanatoria da parte del Comune motivato ai sensi dell’art. 37 TUE, in considerazione dell’incremento volumetrico realizzato.
Nel resto è sufficiente richiamare i principi secondo cui in tema di reati edilizi, con riferimento agli interventi di ristrutturazione consistenti nella demolizione e ricostruzione di un fabbricato, con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, deve intendersi per sagoma la conformazione planovolumetrica della costruzione e il suo perimetro considerato in senso verticale e orizzontale (Sez. 3, n. 47426 del 12/10/2021, Farina, Rv. 282619 – 02) e, tenuto conto che il manufatto ricadeva in zona paesaggisticamente vincolata, al fine di poter escludere la configurabilità del reato di costruzione abusiva in zona vincolata, di cui all’art. 44 lett. c) del d.P.R. n. 380 del 2001, la condizione del rispetto, oltre che della volumetria, anche della medesima sagoma dell’edificio preesistente – imposta dalla seconda parte dell’art. 3 del citato d.P.R. per qualificare, in deroga al regime ordinario, gli interventi di demolizione e ricostruzione come “ristrutturazione edilizia” – opera anche quando il vincolo paesaggistico riguarda una zona
e non un singolo immobile (Sez. 3, n. 33043 del 08/03/2016, Alimonda, Rv. 267454 01) principi a cui la corte territoriale ha mostrato di aderire.
Dall’accertata costruzione abusiva, consistita nella realizzazione di una nuova costruzione in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, come sopra compiutamente descritta, discende la manifesta infondatezza della censura difensiva, di cui al sesto motivo, che lamenta la mancata di offensività in concreto, censura, peraltro, anche generica là dove non si confronta con la decisione impugnata e la descrizione delle opere.
Il quinto motivo di ricorso risulta, invece, fondato con riguardo ai capi C) e D) di violazione degli artt. 110 cod.pen., 64-71 d.P.R. n. 380 del 2001 e artt. 110 cod.pen. 65-71 del d.P.R. 380 del 2001 in relazione alla presenza di una struttura metallica nell’opera edilizia.
Questa Corte di legittimità ha chiarito che la disciplina penale in materia di opere a struttura metallica, prevista dall’art. 64 del d.P.R. n. 380 del 2001, si applica soltanto quando la statica delle opere eseguite è assicurata da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli con funzione portante (Sez. 3, n. 14237 del 20/01/2021, Quaranta, Rv. 280922 – 01). In particolare, le opere a struttura metallica cui hanno riguardo entrambe le disposizioni di cui all’art. 64, commi 2 e 3 del d.P.R. n. 380 del 2001, sono, per effetto dell’espresso richiamo effettuato all’art. 53, quelle “nelle quali la statica è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli”. Ne deriva ch l’elemento dell’incidenza sulla statica, chiaramente connesso, nella ratio della norma, alle finalità di tutela della incolumità pubblica, è imprescindibile ai fini della configurabilità d reato addebitato. E, del resto, già questa Corte ha rilevato che la disciplina in materia di opere in conglomerato cementizio armato e a struttura metallica si applica soltanto quando tali opere costituiscano elementi strutturali dell’edificio (cfr. Sez. 3, n. 38405 del 09/07/2008, COGNOME e altro, Rv. 241289).
In assenza di tale accertamento la sentenza va sul punto annullata, ma, tuttavia, l’annullamento va disposto senza rinvio essendo intervenuta nelle more l’estinzione del reato per prescrizione, annullamento che investe, allo stesso modo, anche il capo D) artt. 65-71 d.P.R. n. 380 del 2001 – per le stesse ragioni.
Il settimo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato perché contrario all’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità.
Il diniego di riconoscimento della speciale causa di non punibilità è stato argomentato in ragione dell’esclusione della particolare tenuità dell’offesa derivante dalla pluralità delle violazioni in materia edilizia, paesaggistica e antisismica, ratio decidendi in conformità dei principi reiteratamente espressi dalla giurisprudenza di legittimità.
Sul punto, questo Collegio osserva che, ai fini della applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. nelle ipotesi di violazioni urbanistiche e paesaggistiche, nel caso in cui siano state violate più disposizioni di legge (urbanistiche, antisismiche e in materia di conglomerato c.a.), non possa ritenersi di particolare tenuità, avuto riguardo
all’offensività complessiva della condotta derivante dalla violazione di più disposizioni della legge penale, pur a fronte dell’unicità naturalistica del fatto, (Sez. 3, n. 19111 del 10/03/2016, COGNOME, Rv. 266586). La sentenza impugnata mostra di avere fatto corretta applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità e con motivazione congrua ha escluso la particolare tenuità dell’offesa che era stata esclusa in ragione dell’entità delle opere (cfr. pag. 6).
Conclusivamente, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti di COGNOME NOME per non avere commesso i fatti.
Va annullata senza rinvio nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME limitatamente ai reati di cui ai capi C) e D).
Alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, si provvede ai sensi dell’art. 620 lett. I) cod.proc.pen., eliminando la pena inflitta per i capi C) e D), come già indicata dai giudici del merito pari a giorni 4 di arresto e C 500.00 di ammenda, così determinando la pena inflitta a COGNOME e COGNOME in mesi tre e giorni 26 di arresto e C 18.500,00 di ammenda.
Deve, infatti, trovare applicazione il principio giusto il quale, in caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, l’autonomia dell’azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l’ammissibilità dell’impugnazione per uno dei reati possa determinare l’instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rileva la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, COGNOME e a., Rv. 268966; Sez. 3, n. 20899 del 25/01/2017, COGNOME, Rv. 270130; Sez. 3, n. 26807 del 16/03/2023, COGNOME, Rv. 284783 – 01). Dunque, nel reato il ricorso di costoro va dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a COGNOME NOME per non avere commesso i fatti.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai capi C) e D) della rubrica in relazione a COGNOME NOME e COGNOME NOME perché i reati sono estinti per prescrizione e ridetermina la pena per entrambi in mesi tre e giorni ventisei di arresto e C 18.500,00 di ammenda.
Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Così deciso il 22/10/2024