Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 16408 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 16408 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza nel procedimento a carico di COGNOME NOME nato a San Martino D’Agri il 20 maggio 1967;
avverso la sentenza del 1° dicembre 2020 del Giudice di Pace di Viggiano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Giudice di Pace di Viggiano;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 10 dicembre 2020, il Giudice di pace di Viggiano, preso atto della sopravvenuta morte di NOME COGNOME dichiarava non doversi procedere non solo nei confronti di quest’ultimo, ma anche nei confronti di NOME COGNOME coimputato del reato di percosse (reciproche) contestato ad entrambi.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, con atto depositato il 12 gennaio 2021, proponeva appello, deducendo la natura soggettiva
e la logica intrasmissibilità della causa di estinzione rilevata dal giudice.
Il Tribunale, con ordinanza del 7 novembre 2024, rilevava l’inappellabilità
della sentenza impugnata e, qualificando l’appello in ricorso per cassazione, disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va doverosamente rilevata la correttezza della qualificazione prospettata dal Tribunale remittente, che, rilevata la non appellabilità del provvedimento
voluntas impugnationis impugnato e preso atto della manifestata
e
dell’impugnabilità della sentenza appellata (art. 36 d. Igs. n. 274 del 2000), ha ricorso per cassazione
correttamente qualificato l’appello proposto in termini di
e
trasmesso gli atti a questa Corte (Sez. 5, n. 42578 del 27/09/2024, Prencipe, Rv.
287234).
2. Ciò considerato, banalmente, l’efficacia estintiva dell’evento morte (art.
150 cod. pen.), proprio in quanto fondata sul principio di personalità della responsabilità penale, non ha effetti espansivi sull’eventuale coimputato, essendo del tutto irrilevante, proprio in ragione della natura soggettiva della predetta causa d’estinzione, qualsiasi rapporto eventualmente esistente con le ulteriori posizioni processuali.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Giudice di pace di Viggiano, in diversa composizione fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Viggiano, diversa persona fisica, per nuovo giudizio. Così deciso il 12 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente