Responsabilità Penale nel Trasporto Illecito: Anche il Passeggero Risponde del Reato
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha affrontato un caso di responsabilità penale nel trasporto illecito di merci, fornendo importanti chiarimenti sul coinvolgimento di tutti i soggetti presenti nel veicolo. La pronuncia stabilisce che anche chi non è alla guida può essere ritenuto pienamente responsabile se le circostanze rendono evidente la sua consapevole partecipazione all’attività criminale. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione.
I Fatti del Caso: Il Trasporto Clandestino di Alcolici
La vicenda trae origine da un controllo su un automezzo, durante il quale venivano rinvenute ingenti quantità di bevande alcoliche. Le merci erano prive di qualsiasi documento di trasporto regolare e dei contrassegni fiscali che ne attestassero il corretto assolvimento degli obblighi tributari. A rendere la situazione ancora più grave, le bevande non provenivano da un’impresa autorizzata alla produzione.
All’interno del veicolo, oltre al carico, venivano scoperti anche macchinari specifici per l’attività clandestina: una tappatrice, un’imbottigliatrice, un’etichettatrice ed etichette riconducibili a un’azienda fittizia. Questi elementi indicavano chiaramente l’esistenza di un’operazione organizzata per l’immissione in commercio di prodotti illegali.
I Motivi del Ricorso e la Tesi Difensiva
I due occupanti del veicolo, il conducente e un passeggero, venivano condannati nei primi due gradi di giudizio. Essi proponevano quindi ricorso in Cassazione, lamentando un vizio di motivazione nella sentenza d’appello. Sostenevano, in sintesi, che non fosse stata provata adeguatamente la loro responsabilità penale. In particolare, la difesa mirava a contestare il coinvolgimento consapevole del passeggero. Inoltre, i ricorrenti si dolevano del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
La Decisione della Corte: La Responsabilità Penale nel Trasporto Illecito è Condivisa
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili tutti i motivi del ricorso, confermando la condanna per entrambi gli imputati. I giudici hanno ritenuto che le censure sollevate fossero di mero fatto e riproponessero questioni già correttamente valutate e risolte dalla Corte d’Appello con argomentazioni logiche e giuridicamente ineccepibili.
La Corte ha sottolineato come la valutazione dei fatti operata dai giudici di merito fosse tutt’altro che illogica, ribadendo la colpevolezza di entrambi per il reato contestato. La decisione si fonda su elementi fattuali chiari e inequivocabili che delineavano un quadro di piena consapevolezza e partecipazione all’illecito.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha spiegato che la responsabilità penale nel trasporto illecito non poteva essere esclusa per il passeggero. Elementi come la presenza sull’autovettura di macchinari per l’imbottigliamento e l’etichettatura erano immediatamente percepibili e rendevano indiscutibile la natura clandestina del traffico. Secondo i giudici, era evidente che il passeggero non fosse un semplice trasportato, ma un complice attivo. Le operazioni di carico e scarico di una merce così pesante e ingombrante implicavano necessariamente il coinvolgimento di entrambi gli occupanti del veicolo. La sua presenza, quindi, non era affatto casuale, ma finalizzata a coadiuvare il conducente nelle varie fasi dell’operazione illecita. Mancando, inoltre, qualsiasi spiegazione alternativa e plausibile da parte della difesa, la Corte ha concluso per una piena responsabilità concorsuale.
Per quanto riguarda il diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’Appello, ritenendola logicamente motivata. La presenza di precedenti penali a carico di entrambi gli imputati è stata considerata un elemento ostativo sufficiente a giustificare il mancato riconoscimento di qualsiasi beneficio di pena, in assenza di altri fattori positivi da valorizzare.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: nel contesto di un’attività criminale, la semplice presenza fisica può integrare una piena responsabilità penale se accompagnata da elementi che dimostrino la consapevolezza e la partecipazione, anche non materiale, all’illecito. La responsabilità penale nel trasporto illecito non si limita al solo conducente, ma si estende a chiunque fornisca un contributo causale alla realizzazione del reato. La presenza di attrezzature palesemente destinate a commettere il reato e la natura stessa dell’operazione sono indizi gravi, precisi e concordanti che un giudice può utilizzare per affermare la colpevolezza anche di chi non è al volante.
Un semplice passeggero può essere ritenuto responsabile per il trasporto di merce illecita?
Sì, secondo questa ordinanza, un passeggero può essere ritenuto pienamente responsabile in concorso se le circostanze oggettive dimostrano la sua consapevolezza e partecipazione all’attività illecita. Elementi come la presenza di macchinari per il confezionamento e la necessità di aiuto per il carico/scarico della merce sono stati considerati decisivi.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso?
La Corte ha ritenuto che i motivi del ricorso non riguardassero questioni di legittimità (errori di diritto), ma fossero censure di fatto, già adeguatamente valutate e respinte dalla Corte d’Appello con una motivazione logica e corretta. Il ricorso era, inoltre, meramente riproduttivo di argomentazioni già esaminate.
La presenza di precedenti penali può impedire la concessione delle attenuanti generiche?
Sì, la Corte ha confermato che la valutazione dei precedenti penali degli imputati costituisce un elemento legittimo e sufficiente per negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche, specialmente quando non emergono altri elementi positivi da valorizzare a favore dei condannati.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23587 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23587 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il 27/08/1955
COGNOME NOME nato a FOGGIA il 18/03/1960
avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che i primi due motivi dei ricorsi proposti, con il medesimo atto dal comune difen di fiducia, nell’interesse di NOME COGNOME e di NOME COGNOME che deducono, il v motivazione in relazione all’affermazione della penale responsabilità e la violazione dell’ar cod. proc. pen., sono inammissibili perché deducono censure di fatto e perché meramente riproduttiv4, di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti ar giuridici dalla Corte di merito, la quale, con una valutazione di fatto non manifestam 444 p Ai it ea t ‘.· t A n illogica, ha ribadito la penaleni entrambi gli imputati per il (solo) delitto ex. art. del 1995, posto che: 1) le bevande alcoliche non erano accompagnate da documenti regolari di trasporto, né provenivano da impresa abilitata alla fabbricazione di tale prodotto, ed e prive dei segni esteriori di assolvimento degli obblighi fiscali; 2) la merce caricata sul presentava come, appunto, merce da sottoporre preventivamente ai controlli e gli obbligh fiscali; 3) si era accertata anche la concomitante detenzione di una tappatrice, di imbottigliatrice, di una etichettatrice, di etichette indicanti uno stabilimento di un napoletana risultata inesistente.
Su questi elementi fattuali – in particolare, quelli sub 2) e 3) – essendo immediatamente percepibili da chi era sull’autovettura, la Corte di merito, con una motivazione manifestamente illogica – e quindi non censurabile in questa sede di legittimità – ha ribad penale responsabilità concorsuale anche dall’imputato che era trasportato, ossia il Parl posto che, per un verso, le operazioni di carico di quanto sub 3) rendevano indiscutibile il traffico clandestino della merce, e, per altro verso, l’evidente difficoltà di caricare e sc merce, di peso considerevole, aveva necessariamente implicato il coinvolgimento di entrambi gli occupanti la vettura, e considerando che il Parlati nemmeno ha allegato specifiche ragi per ritenere che la sua presenza sul mezzo fosse stata originata da circostanze contingenti occasionali, diverse da quelle deducibili, in maniera pregnante, dall’affiancamento conducente per coadiuvarlo nelle operazioni di carico e scarico della pesante merce illec trasportata;
rilevato che il terzo motivo, che deduce il vizio di motivazione in relazione al dinieg circostanze attenuanti generiche, è inammissibile posto che, con una valutazione di fat logicamente motivata, la Corte di merito ha individuato, quale elemento ostativo per u mitigazione di pena ex art. 62-bis cod. pen., i precedenti penali di cui sono gravati entrambi gl imputati, e, per di più, in assenza di elementi valorizzabili a tale scopo;
stante l’inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvis assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 1 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2025.