Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10884 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10884 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che (1° e 2° motivo) la dichiarazione di responsabilità non è affatto basata sulla (mera) verosimiglianza, quanto sul ricevimento degli assegni da parte del COGNOME, sulla unicità della grafia di compilazione, sul beneficiano finale di almeno tre degli assegni, su mancata spiegazione della loro destinazione da parte dell’imputato, e sull’identificazione dello stesso nel Mimmo con cui la persona offesa scambiava allarmati messaggi WhatsApp sulla destinazione dei titoli, elementi del tutto sufficienti a fornire un quadro responsabilità al di là del ragionevole dubbio; ogni altra valutazione, appartiene al giudiz di fatto, ed esula dal giudizio di Cassazione;
ritenuto che il terzo motivo, sulla denegata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., oltre ad essere reiterativo, è manifestamente infondato a fronte della motivazione incentrata sulla entità del danno causato, non sindacabile in questa sede perché non manifestamente illogica;
ritenuto che il quarto motivo di ricorso, che lamenta vizio di motivazione, in relazione alla pena irrogata, avendo il giudice erroneamente identificato il minimo edittale, pu partendo da una premessa corretta, non coglie che la valutazione della pena, operata dalla Corte d’appello, è basata su un apprezzamento di congruità e benevolenza della sanzione che prescinde dal raffronto con la finestra edittale, tanto che, eliminato l’inciso ‘incrimi (“ben al di sotto del minimo edittale”), la motivazione è sufficiente (e comunque, non contestata in relazione a congruenza e benevolenza;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 03/03/2026