Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19523 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19523 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a COSENZA il 30/07/1986
avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOMECOGNOME
rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta l’affermazione di responsabilità dell’odierno ricorrente per il reato di cui all’art. 629 cod. pen., non è formulato in termini consentiti in questa sede dalla legge, poiché, reiterando profili di censura già prospettati in appello e già adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, che devono, dunque, considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, risulta, invero, teso a censurare una decisione sbagliata in quanto fondata su un’asserita errata valutazione del materiale probatorio posto a base del decisum (in particolare delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e della portata delle minacce poste in essere dal ricorrente), oltre che ad ottenere una riqualificazione del fatto criminoso ai sensi d=”1.1111’art. 660 cod. pen., finisce col sollecitare un differente apprezzamento delle risultanze processuali, con criteri di ricostruzione e valutazione dei fatti diversi da quelli adottati nei precedenti gradi;
che a tal proposito deve ribadirsi come esuli dai poteri di questa Corte quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessinnone, Rv. 207944);
che i giudici di appello, ritenuti del tutto privi di fondamento gli assunti difensivi, hanno congruamente indicato le ragioni per cui debba confermarsi la decisione del giudice di primo grado, essendo stato correttamente qualificato il fatto ascritto all’odierno ricorrente, per come descritto nel capo di imputazione e per quanto emerso dalle risultanze processuali, in particolare sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, le quali – accertata, come nel caso di specie, la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità intrinseca ed estrinseca del suo racconto – possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione della penale responsabilità del soggetto agente (si veda pag. 5 della impugnata sentenza sulle minacce perpetrate nei confronti della persona offesa, tese ottenere da questa la somma di euro 1000 e la consegna della carta Postepay) ;
considerato che con riferimento al secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione dell’art. 533 cod. pen., deve sottolinearsi, con la costante giurisprudenza di questa Corte, che la regola di giudizio compendiata nella formula “al di là di ogni ragionevole dubbio” rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza (cfr., in tal senso, Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, COGNOME, Rv. 270108 – 01; Sez. 4, n. 2132 del 12/01/2021, Maggio, Rv. 280245 01), mentre, nel caso de quo, il ricorrente ha, ancora una volta, contestato la
motivazione della sentenza impugnata sulla base di una inammissibile alternativa ricostruzione storica dei fatti e un diverso giudizio di attendibilità delle fonti di
prova;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso, in data 15 aprile 2025
Il NOME ore