Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46430 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46430 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 08/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a CARAPELLE il 15/09/1965
avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
à
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME COGNOME a mezzo del difensore, ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d’appello di Bari, giudicando in sede di rinvio disposto dalla Corte di cassazio per motivi meramente processuali, ha confermato la sentenza del Giudice dell’Udienza preliminare del Tribunale di Foggia che lo aveva condannato, alla pena di anni due di reclusione, in relazione ai reati di cui agli artt. 110 cod.pen., 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, amministratore di diritto e legale rappresentate, in concorso con l’amministratore di fatto COGNOME NOME, per avere omesso la presentazione delle dichiarazioni fiscali per l’anno 2012 (capo 2) e di cui agli artt. 110 cod.pen., 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, quale amministratore di fatt concorso con l’amministratore di diritto, per avere omesso la presentazione delle dichiarazioni fiscali per l’anno 2013 (capo 3).
Deduce il vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione all’affermazione de responsabilità in relazione alla affermazione della responsabilità quale amministratore di diri accanto all’amministratore di fatto, essendo egli estraneo alla gestione sociale per essere mer “testa di legno”.
Con il secondo motivo l’eccessività della pena tenuto conto dei limiti edittali ante riforma 2015, illegalità della pena.
La difesa ha depositato motivi nuovi con cui ha insistito nell’accoglimento dei motivi proposti ha chiesto sentenza di non doversi procedere ai sensi dell’art. 649 cod.proc.pen. essendo l’imputato stato assolto dalle medesime imputazioni dalla Corte d’appello di Ancona n. 2437/2923 con riguardo ad entrambi i capi di imputazione.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il ricorrente ripropone i medesimi argomenti già dedotti in appello con riguard all’affermazione della responsabilità, senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite d Corte territoriale, il che costituisce causa d’inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 2037 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838).
Deve osservarsi, infatti, che le censure proposte in punto affermazione della responsabilit dell’imputato, amministratore di diritto della società, sono state da quei giudici disattese motivazione che non presta il fianco a rilievi di illogicità, contraddittorietà. Segnatamente, qu al capo 2), l’imputato era il legale rappresentante alla data di scadenza dell’obbligo dichiarat del 27/12/2012, avendo assunto – nuovamente – la carica sociale in data 14/12/2012, ma essendo stato amministratore di diritto anche in epoca precedente fino all’agosto del 2012, da cui l’affermazione della sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato essendo pienamente consapevole dei meccanismi operativi e del volume d’affari della società e, dunque, perfettamente in condizioni di adempiere agli obblighi fiscali (cfr. pag. 3). Quanto al capo 3) sentenza impugnata, preso atto che aveva cessato dalla carica formale, ha confermato l’affermazione della responsabilità in ragione del ruolo gestorio come descritto a pag. 6, da c la responsabilità a titolo di concorso con l’amministratore di diritto, non specificatam contestata.
Il secondo motivo è parimenti inammissibile. Non si pongono profili di legalità dell pena tenuto conto dei limiti edittali ante riforma del 2015, essendo la pena base del reato di c al capo 2), reato ritenuto più grave, fissata in anni due e mesi sei di reclusione, dunque entro cornice edittale da uno a tre anni di reclusione. Nel resto il motivo di ricorso che ded l’eccessività della pena è del tutto generico.
Va, infine, rilevato, quanto ai motivi nuovi, che non essendovi l’attestazione del passaggi in giudicato della sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 2437/2923, non è possibile in questa sede valutare i presupposti per il proscioglimento ai sensi dell’art. 649 cod.proc.pen. comunque, solo con riguardo al capo 2) e che il ricorrente potrà invocare in sede esecutiva.
Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso l’08 novembre 2024
ore Il NOME
Il Presidente