Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 495 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 22/11/2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 495 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nata a Somma Vesuviana il 21/04/1964
avverso la sentenza del 12/03/2024 della Corte d’appello di Napoli
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza del 12/03/2024 la Corte di appello di Napoli confermava la condanna inflitta in primo grado a NOME COGNOME dal Tribunale di Nola con sentenza in data 07/02/2022 in ordine ai reati di cui agli articoli 44 e 93-94-95 d.P.R. 380/2001 alla pena di giorni 40 di arresto ed euro 21.000 di ammenda.
Avverso tale sentenza l’imputato presentava ricorso per cassazione, contestando la violazione del principio dell”al di là di ogni ragionevole dubbio’ e vizio di motivazione, evidenziando la lacunosità della deposizione del teste COGNOME la mancanza di prova inconfutabile di chi avesse commissionato i lavori, che non può essere desunta dalla sola disponibilità giuridica e di fatto del suolo e dall’interesse specifico alla realizzazione della nuova costruzione, nonchØ dalla presenza all’atto del controllo e dalla presentazione di istanza di dissequestro, mentre la richiesta di condono fu presentata da altro soggetto.
Il ricorso Ł inammissibile.
Il ricorrente sollecita pacificamente a questa Corte una rivalutazione del compendio probatorio, evidentemente preclusa in sede di legittimità, e propone in ogni caso censure motivazionali che
parimenti non possono trovare ingresso in questa sede, consistendo gli stessi nella differente comparazione delle risultanze istruttorie effettuate concordemente dai due giudici del merito, i quali hanno chiarito che, oltre agli elementi testualmente riportati dallo stesso ricorrente (l’essere l’imputata comproprietaria del bene, essere presente all’atto del sopralluogo, avere la stessa formulato istanza di dissequestro), evidenziano come la stessa abbia presentato istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d. P.R. 380/2001 in cui essa stessa affermava di essere unica proprietaria dell’immobile per pacifico e continuato possesso.
Il ricorso ha quindi ad oggetto censure diverse da quelle consentite dalla legge ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (v. da ultimo Sez. 3, n. 36343 del 18/07/2024, Khan, n.m.).
4. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonchØ quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 22/11/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME