Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 20371 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 20371 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 20/02/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a CASTELLUCCIO DEI SAURI il 08/01/1975 PROVINCIA DI FOGGIA
avverso la sentenza del 07/02/2024 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME
RITENUTO IN FATTO
GLYPH Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bari, investita dell’appello delle parti civili, in riforma della sentenza resa il 20 di 2019 dal Tribunale di Foggia, ha condannato NOME COGNOME in solido con il responsabile civile Provincia di Foggia, al risarcimento dei danni, da liquidarsi separata sede, nei confronti delle parti civili costituite.
1.1. Nell’editto accusatorio, l’imputato, dipendente dell’ente Provincia Foggia, in qualità di progettista, direttore e verificatore dei lavori di instal della segnaletica stradale provvisoria, in violazione della normativa di cui al capi n. 2 del D.M. 10.7.2002, avrebbe omesso di predisporre una sufficiente segnaletica di avvicinamento da installare lungo la S.S. 655, ove vi era un restringimento del carreggiata, e un sufficiente segnalamento temporaneo da installare i corrispondenza del raccordo obliquo che chiudeva la predetta strada, con conseguente obbligo di deviazione verso la seconda rampa di raccordo, non prevedendo adeguati segnali lungo tutto il tratto interessato. La strada interes dall’incidente mortale era a quattro corsie, con spartitraffico centrale, la proprio in concomitanza dello svincolo ove si era verificato l’incidente, presenta una curvatura piuttosto accentuata verso sinistra, laddove lo svincolo si presenta con una rampa ancor più accentuata sulla destra. Il limite di velocità sulla st statale era di 90 km/h, mentre la rampa presentava originariamente un limite di 4 km/h. La sede stradale con due corsie di marcia, nella cui direzione l’auto co bordo NOME COGNOME (alla guida) e NOME COGNOME (passeggero) procedeva, era stata totalmente interdetta al traffico a causa di lavori, con devia obbligatoria sulla rampa volgente a destra. La chiusura della strada era st disposta quattro giorni prima rispetto all’incidente di cui si tratta; e già precedente a questo era stato teatro di un altro incidente, con esito non morta avente le medesime caratteristiche di quello occorso al COGNOME e al COGNOME: veicolo era uscito di strada, non essendo riuscito a conformare la propria traietto alla curvatura della rampa a causa della velocità sostenuta. Nel caso dell’incide verificatosi il giorno prima, l’auto aveva abbattuto il guard-rail che costeggiava la rampa di uscita, finendo nel fossato antistante. L’auto del COGNOME fece lo st percorso, finendo nella medesima scarpata e ribaltandosi, senza tuttavia trovar neanche l’opposizione del guard-rail poiché divelto il giorno precedente. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il Tribunale aveva assolto l’imputato sul presupposto che la segnaleti apposta su quel tratto di strada fosse adeguata. Al riguardo, aveva richiamato consulenza tecnica della difesa laddove questa affermava la sussistenza di segnal di preselezione e di direzione atti a garantire una facile leggibilità. In partico
segnaletica orizzontale di colore giallo non solo risultava facilmente leggibile anche idonea e coerente con il codice della strada e con il DM del 10.7.2002, il qua avrebbe una valenza esemplificativa, lasciando ai responsabili della applicazion delle misure un certo margine di libertà per meglio adeguarle alle situazio concrete. In sostanza, il primo Giudice concludeva nel senso che la segnaletic orizzontale e la zona zebrata presente nel tratto interessato risultavano ben ch e visibili, rendendo di fatto superflua la collocazione dei delineatori flessibili e presenza di una segnaletica verticale (cartellonistica posizionata a circa 600 me dallo svincolo di Foggia) riportava in alto un divieto di transito e due frecce indi la prima uscita (Bari ) e la seconda uscita (Foggia) che risultava pienamente visib ed idonea a guidare gli utenti della strada. Sottolineava altresì che, alla luce condizioni ambientali, non si rendeva necessaria l’installazione di un impian sequenziale ad otto lanterne semaforiche, nonché di lampeggiatori mono-faccia, poiché tale segnaletica risultava opportuna in circostanze ambientali caratterizz da foschia e nebbia, condizioni non rilevate al momento del sopralluogo. Escludeva pertanto qualsiasi violazione da parte dell’imputato delle norme che regolan l’installazione della segnaletica, osservando che non era stato provato alcun nes di causalità tra la condotta dell’imputato e l’exitus letale, riferibile all’alta velocità della vettura condotta dal COGNOME e all’assenza del guard rail che avrebbe impedito la caduta nella scarpata del veicolo.
3. La Corte di appello di Bari, sottolineata la particolare pericolosità d deviazione e sostenendo che quanto più la situazione è pericolosa tanto più l segnalazione deve essere chiara, ha osservato che la posizione di alcuni carte sulla destra, tipica dei cartelli che servono a segnalare le uscite consigl l’assenza di segnaletica sulla sinistra non possono ritenersi adeguate alla situaz ‘non abituale’, quale quella che si presentava; e che l’apposizione dei segnala luminosi (le otto lanterne semaforiche e i quattro lampeggiatori monofaccia di forma circolare), previsti dallo COGNOME, in quanto progettista dei lavori di quel stradale, e non installati, avrebbero costituito un chiaro monito per qualunq utente della strada in ordine alla presenza di situazione ‘non abituale’. Ha affer che la mancata apposizione di tali strumenti di segnalamento rappresenta un’ulteriore mancanza molto rilevante rispetto alla quale la posizione di garanz dell’imputato passava da quella di progettista (che li aveva previsti) a quell direttore dei lavori (che non ne aveva rilevato l’assenza). Facendo applicazione d criterio della ‘probabilità prevalente’, la Corte territoriale è pervenu conclusione che le condotte omissive dell’imputato siano state idonee a provocare unitamente al concorso di colpa del guidatore, il “danno ingiusto” del decesso de
COGNOME e del COGNOME, a mente dell’art. 2051 cod. civ., prima ancora che ai se dell’art. 2043 cod. civ.
Avverso la prefata pronuncia della Corte di appello di Bari propongono ricorso per cassazione le difese di COGNOME e della Provincia di Foggia, i cui motivi enunciano nei limiti strettamente necessari per la motivazione (art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
Il ricorso nell’interesse di NOME COGNOME si fonda cinque motivi.
5.1. Con il primo motivo di ricorso, la difesa eccepisce violazione di legg processuale (artt. 581 e 591 comma 1, cod. proc. pen.) per non aver la Cort territoriale dichiarato l’inammissibilità degli appelli, proposti dalle parti civili genericità delle censure in ordine alla valutazione di adeguatezza della segnaleti predisposta dall’imputato, in occasione dei lavori del tratto stradale interes dall’incidente. Genericità degli atti di appello che comporterebbe la formazione d giudicato sui profili non specificamente devoluti e richiamati dal ricorrente;
5.2. Con il secondo motivo di ricorso, la difesa eccepisce violazione di legg processuale (artt. 591, 597, 520-521 cod. proc. pen.) per aver la Corte di appel assegnato valenza decisiva alla mancanza di lanterne semaforiche e lampeggianti, attribuibile all’imputato, senza che tali elementi fossero stati specificam contestati ed avessero formato oggetto di specifica impugnazione delle parti civili
5.3. Con il terzo motivo, la difesa deduce violazione di legge e conseguente vizi di motivazione per avere, la Corte di merito, applicato il principio del “più probab che non”, invece di quello dell’oltre ogni ragionevole dubbio”, atteso il giudic assolutorio;
5.4. Con il quarto motivo, la difesa denuncia la mancata osservanza dell’obbligo di motivazione rafforzata. In particolare, al fine di accertare il nesso di causal Corte territoriale non si sarebbe confrontata con la valutazione del giudice di pri grado circa le chiare ed inequivocabili percepibilità e visibilità della segnale ritenendo invece che l’omessa predisposizione delle lanterne e dei lampeggianti fosse rimproverabile all’imputato a prescindere dalle condizioni ambientali. I Giudi di secondo grado non si sarebbero poi confrontati con la disciplina regolamentare di cui al D.M. 10.7.2002 che indica l’uso di segnali luminosi durante le ore notturne in tutti i casi di scarsa visibilità, circostanze che non ricorrevano nel caso di s La Corte di appello avrebbe anche travisato l’entità dell’eccesso di velocità dell’ guidata dal COGNOME, individuando erroneamente il limite massimo che interessava in concreto il tratto di strada, scenario dell’incidente, perché la velocità del andava confrontata con la velocità imposta in quel punto, che era di 20 km/h e non di 90 km/h in condizioni ordinarie;
5.5. Con il quinto motivo di ricorso, la difesa lamenta violazione di legge conseguente vizio di motivazione sotto un duplice profilo. Da un lato, la Cort avrebbe erroneamente applicato l’art. 2051 cod. civ., norma che presuppone la responsabilità oggettiva del custode-danneggiante, che non può trovare spazio nel processo penale; dall’altro, anche a voler ritenere corretto sussumere il caso esame nell’ambito di applicazione dell’art. 2051 cod. civ., la Corte di merito avrebbe fatto buon governo della citata disposizione, non confrontandosi con il principio stabilito dalla Suprema Corte (cfr. sent. n. 15375/2011) in forza del qua a fronte della concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire, l’ordinaria diligenza, l’anomalia, è esclusa la configurabilità di una insidia strada e la conseguente responsabilità della p.a. per difetto di manutenzione del strada pubblica. Infine, in relazione all’art. 2043 cod. civ., la difesa evidenzi pur volendo ritenere configurata la violazione della regola cautelare da par dell’imputato, la Corte di merito avrebbe omesso di verificare in concreto se rispetto di detta regola avrebbe impedito l’evento, non essendo sufficien affermare la responsabilità dell’imputato unicamente sulla base della violazione d una specifica norma.
Il ricorso nell’interesse della Provincia di Foggia consta di due motivi.
6.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce l’erronea applicazione della legg penale e degli artt. 2051 e 2043 cod. civ., nonché il conseguente vizio motivazione, per aver la Corte di merito omesso di accertare il fatto stori mediante una concreta valutazione della reale incidenza della condotta tenuta da conducente, avendo unicamente incentrato l’intero ragionamento sulla sola posizione di garanzia dello Scapato.
6.2. Con il secondo motivo di ricorso, si denuncia la violazione dell’obbligo motivazione rafforzata.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto il rigett entrambi i ricorsi.
In data 14 febbraio 2025 è pervenuta memora di replica nell’interesse dell’imputato, a firma dei suoi difensori, avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
In data 10 febbraio 2025 sono pervenute conclusioni e nota spese dell’avv. NOME COGNOME per le parti civili da lui rappresentate. In data 13 febbraio 2 sono pervenute conclusioni e nota spese dell’avv. NOME COGNOME per le parti civ dallo stesso rappresentate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili perché manifestamente infondati.
2. Venendo al ricorso dell’imputato. Privo di pregio è il primo motivo con cui questi lamenta la genericità degli appelli delle costituite parti civili avve sentenza assolutoria. Deve infatti osservarsi che le parti civili hanno propo appello avverso il capo della sentenza relativo alla responsabilità civ dell’imputato, dolendosi dell’inadeguatezza delle misure precauzionali poste i essere dall’imputato, come hanno peraltro sostenuto i consulenti tecnici del pubblic ministero e delle stesse parti civili, altresì contestando che il piano di emerg predisposto non fosse stato realizzato secondo il progetto. Chiedevano pertanto all Corte di merito di tenere conto delle relazioni dei predetti consulenti tecnici ai della valutazione della condotta dell’imputato. Nessuna genericità è pertanto dat ravvisare nelle censure sollevate dalle parti civili, tenuto anche conto che esula da loro impugnazione ogni profilo di responsabilità penale.
Quanto al secondo motivo di ricorso, la Corte di appello ha correttamente richiamato il consolidato insegnamento giurisprudenziale secondo cui nei procedimenti per reati colposi, la sostituzione o l’aggiunta di un particolare pro di colpa, sia pur specifica, non vale a realizzare diversità o immutazione del fatt fini della contestazione suppletiva di cui all’art. 516 cod. proc. pen., né rileva della ravvisabilità del difetto di correlazione tra imputazione e sentenza ai se dell’art. 521 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 6564, 23/11/2022, dep. 2023, COGNOME Marcello, Rv. 284101; più di recente, Sez. 4, n. 18366 del 17/01/2024, T., Rv. 286379, secondo cui, in tema di reati colposi, il ricorso per cassazione con c si deduca la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, ai della sua ammissibilità, sotto il profilo della specificità, non può limitarsi a segn la mancanza formale di coincidenza tra l’imputazione originaria e il fatto ritenuto sentenza, dovendo altresì allegare il concreto pregiudizio che ne è derivato pe l’esercizio del diritto di difesa, non sussistendo la violazione predetta ove, ricostruzione del fatto operata dal giudice, le parti si siano confrontate processo). Ciò perché il riferimento alla colpa generica evidenzia che l contestazione riguarda la condotta dell’imputato globalmente considerata in riferimento all’evento verificatosi, sicché questi è posto in grado di difend relativamente a tutti gli aspetti del comportamento tenuto in occasione di ta evento, di cui è chiamato a rispondere (Sez. 4, n. 38818 del 04/05/2005, COGNOME, Rv. 232427; nello stesso senso, Sez. 4, n. 51516 del 21/06/2013, COGNOME e altro, Rv. 257902). Nel caso di specie, la Corte territoriale, pur evidenziando ch nel capo di imputazione, era specificamente contestata all’imputato la mancata corretta apposizione di segnalazione di pericolo, e non anche la verifica del
presenza della segnalazione corretta, ha osservato che nell’editto accusatorio e comunque riportato che egli rivestiva altresì l’incarico di direttore dei la conseguendone che l’omesso controllo delle opere installate gli andasse addebitato, sulla base di un accertamento che, in conformità ai principi stabiliti dalla sente n. 182 del 2021 della Corte Costituzionale, investa unicamente gli elementi costitutivi dell’illecito civile, essendo il giudice dell’impugnazione chiama valutare non se il fatto presenti gli elementi costitutivi della condotta crimi tipica, contestata all’imputato come reato, ma se quella condotta sia stata idone provocare un danno ingiusto secondo l’art. 2043 cod. civ. Accertamento dell’illecit civile rispetto al quale, sempre conformemente al dictum della Corte Costituzionale, deve applicarsi il criterio del “più probabile che non” o della “probabilità prevalen il quale consente di ritenere adeguatamente dimostrata una determinata ipotesi fattuale se essa, avuto riguardo ai complessivi risultati delle prove dichiarati documentali, appaia più probabile di ogni altra ipotesi e, in particolare, dell’ip contraria. Correttamente applicando l’anzidetto criterio, la sentenza impugnata rilevato che l’imputato, in qualità di progettista dei lavori del tratto st interessato, non avrebbe posto in essere adeguati accorgimenti per indurre gli utent della strada a moderare la velocità e che, in qualità di direttore dei lavori avrebbe nemmeno verificato che le segnalazioni da lui stesso progettate fossero state apposte – ha sostenuto, con motivazione non manifestamente illogica, che le anzidette condotte omissive sono state idonee a provocare il danno ingiusto del decesso di COGNOME NOME e COGNOME NOME, atteso che, ove l’imputato avesse tenuto le condotte adeguate alla situazione contingente, il COGNOME avrebbe ridot la velocità che invece pur teneva in violazione delle norme sulla circolazione strada in quel tratto di strada e, quindi, l’evento non si sarebbe verificato. Trattando impugnazione ai soli fini della responsabilità civile, non rileva la natura d sentenza di proscioglimento di primo grado dell’imputato, se di assoluzione piena o di estinzione del reato per prescrizione. Il secondo e il terzo motivo dell’imput sono pertanto manifestamente infondati. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Parimenti si dica con riguardo alla violazione dell’obbligo di motivazione rafforzata, contestata da entrambi i ricorrenti. È pacificamente acquisito che giudice di appello, che perviene ad un overturning sfavorevole, sia tenuto a dare puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte, adottando una motivazione maggiormente persuasiva rispetto a quella riformata. Nel caso di specie, la Corte d appello ha operato il ribaltamento della prima sentenza sulla base di un it argonnentativo corretto, logico e persuasivo. Tenendo conto della normativa prevista dal D.M. 10.7.2002 (“… sulle strade possono presentarsi anomalie, quali cantieri, incidenti, ostruzioni, degrado, etc., che costituiscono un pericolo per gli utenti… per salvaguardare la loro sicurezza, e quella di chi opera sulla strada o nelle
sue immediate vicinanze, mantenendo comunque una adeguata fluidità della circolazione, il segnalamento temporaneo deve: informare gli utenti; guidarli; convincerli a tenere un comportamento adeguato ad una situazione non abituale”), la Corte territoriale ha evidenziato che, nel caso in esame, il tratto della s interessato dai lavori presentava una obiettiva particolare pericolosità, circosta che comportava la necessità di una segnaletica particolarmente chiara (p. 9 dell sentenza impugnata: “quanto più la situazione è pericolosa tanto più la segnalazione deve essere chiara”).
Del resto, lo stesso D.M. citato prevede che le istruzioni in esso contenu lascino ai responsabili un certo margine di libertà per meglio adeguare le misure d adottare alle situazioni concrete. Come si è più sopra ricordato, la Corte territor correttamente dà rilievo alla duplice veste dell’imputato per ricollegarvi le diverse posizioni di garanzia dallo stesso rivestite nella vicenda e i corrispond comportamenti doverosi ad esse collegati, aspetti del tutto ignorati dal pri Giudice. La sentenza impugnata, inoltre, argomenta diffusamente sull’esistenza di una concreta situazione di pericolo a causa della conformazione della strada dovuta ai lavori di manutenzione in corso, come accertato in giudizio, sottolineando che solo il giorno prima, si era verificato in quel luogo un altro sinistro con moda analoghe, ma con conseguenze non esiziali, circostanza utile per comprendere quale fosse lo stato dei luoghi e confermare la obiettiva pericolosità della strada. Il Giu di appello ha esposto le ragioni per le quali ulteriori presidi di sicurezza (risp quelli già presenti e ritenute sufficienti dal Giudice di primo grado), che pera erano già stati valutati come necessari e previsti nel progetto specifico, er indispensabili e, con applicazione corretta del criterio della probabilità prevale ha escluso che l’incidente fosse attribuibile esclusivamente alla condotta d guidatore (che certamente viaggiava ad una velocità più elevata di quella consentita). Il primo motivo del responsabile civile Provincia di Foggia è assorbito dalle considerazioni che precedono. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorren al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Le spese in favore delle parti civili non sono dovute, atteso che, in applicazione del condiviso principio di diritto espresso Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, COGNOME e da Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, la liquidazione delle spese processuali riferibili alla fas legittimità in favore delle parti civili non è dovuta, perché esse non hanno forn alcun contributo, essendosi limitate a richiedere la dichiarazione d’inammissibili del ricorso, ovvero il suo rigetto, senza contrastare specificamente i motivi
impugnazione proposti. Invero, in tema di diritto alla rifusione delle spese di
parte civile nel giudizio di merito, la disposizione di cui all’art. 541, comma 1, cod. p
pen. presuppone che il giudice valuti la qualità della partecipazione al processo del parte civile, avendo quest’ultima l’onere di coltivare le proprie pretese fornendo
fattivo contributo alla dialettica del contraddittorio, sicché non può esservi condan dell’imputato alla rifusione delle spese in favore della parte civile quando il difen
non abbia svolto alcuna attività e si sia limitato a depositare telematicamen conclusioni scritte e nota spese (Sez. 5, n. 1144 del 07/11/2023, dep. 10/01/2024
D., Rv. 285598).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle
ammende. Nulla per spese quanto alle parti civili.
Così deciso il 20 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente