Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 40395 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 40395 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CARIATI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO che ha concluso riportandosi alla requisitoria in atti e chiedendo l’inammissibilità de ricorso.
uditi i difensori:
AVV_NOTAIO del foro di CATANZARO che deposita conclusioni scritte, alle quali si riporta, unitamente alla nota spese, e insiste per il rigetto del ricorso e la confer dell’impugnata sentenza;
lAVV_NOTAIO del foro di NAPOLI NORD che si riporta ai motivi del ricorso e insiste per l’accoglimento dello stesso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il provvedimento impugnato ha confermato la sentenza del Tribunale di Castrovillari del 3.5.2023, con cui NOME COGNOME è stata condannata alla pena di un anno di reclusione, nonché al risarcimento in favore delle parti civili costituite, in relazione all’omicidio colposo di NOME COGNOME e al correlato falso ideologico in atto pubblico a fede privilegiata (artt. 479 e 476, secondo comma, cod. pen.), contestati nei suoi confronti nella qualità di medico di guardia in servizio presso la postazione di Cropalati del RAGIONE_SOCIALE.
Alla ricorrente si imputa di non aver saputo valutare l’infarto della vittima in atto e di non avergli dato indicazione medica di recarsi subito al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ospedaliero, comportamento che, se posto in essere, avrebbe evitato la morte avvenuta il giorno dopo – il 17.7.2017 – per infarto miocardico acuto in soggetto affetto da coronarosclerosi suboccludente.
Quanto all’accusa di falso ideologico aggravato, essa ha ad oggetto la compilazione del Registro delle Prestazioni (ritenuto atto pubblico fidefacente) e in particolare del riquadro “Anamnesi, Esame Obiettivo, Diagnosi e Terapia”, ove si riportava per iscritto l’esito della visita medica della vittima come “ferita LC dito mano sx. Medicazione ferita disinfezione”; indicazione falsa, secondo quanto risultato dall’ispezione cadaverica, che ha consentito di accertare l’assenza di qualsiasi lesione a tale dito e, in generale, alle dita di entrambe le mani.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso l’imputata, tramite il difensore di fiducia, evidenziando tre diversi motivi.
2.1. Con il primo, la ricorrente chiede che venga dichiarata l’estinzione del reato di cui all’art. 589 cod. pen. per intervenuta prescrizione.
Secondo l’imputata, la prescrizione del reato (ascrittole al capo 1) sarebbe maturata in data 17.03.2025, successivamente alla sentenza impugnata, emessa il 25.09.2024.
2.2. La seconda ragione di censura eccepisce violazione di legge penale e vizio di motivazione manifestamente illogica in relazione all’esito di condanna per il reato di omicidio colposo.
La tesi difensiva pone il tema della certa individuazione del “comportamento alternativo lecito”, che, se posto in essere dalla ricorrente, avrebbe evitato l’evento morte del paziente con alta probabilità logico-razionale.
La sentenza impugnata ha ritrovato nell’indicazione medica di invio al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE della vittima, omessa dalla ricorrente, il “comportamento alternativo lecito” salvavita, poiché la tempestiva sottoposizione ai necessari esami clinico-
diagnostici e le idonee terapie avrebbero scongiurato l’evoluzione dell’infarto in corso nell’esito mortale poi verificatosi il giorno dopo la visita.
La difesa rappresenta che l’imputata, a dispetto di tale ricostruzione, invitò la vittima a recarsi al RAGIONE_SOCIALE e manifestò la sua piena disponibilità a qualsiasi esigenza ulteriore e futura nel decorso del dolore lamentato.
Inoltre, ella, come medico di guardia, non aveva alcuna strumentazione utile a operare una diagnosi più approfondita dell’infarto in corso, in assenza di sintomi tipici rappresentati dal paziente, il quale non aveva riferito di particolari dolori aveva ricondotto quelli che avvertiva al braccio, al petto e i formicolii all sottoposizione ad aria condizionata dell’autovettura, nel corso di un viaggio di ritorno da Bologna.
La vittima si era mostrata tranquilla all’anamnesi, come risulta anche dalle dichiarazioni di testimoni (il farmacista che accompagnò il paziente e la moglie in ospedale; il medico curante di una delle figlie del deceduto). La sua fu una decisione autonoma di non recarsi al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nonostante l’invito della ricorrente, preferendo consultare l’indomani un cardiologo; non vi sono alla base di tale scelta errori diagnostici.
Infine, non vi sono prove certe del fatto che mettere in atto il comportamento alternativo diligente, vale a dire indirizzare con urgenza il paziente all’ospedale, avrebbe scongiurato l’evento morte, poiché anche la teste consulente del pubblico ministero ha riferito di non potere essere sicura di una simile affermazione.
2.3. Il terzo motivo di ricorso denuncia violazione di legge e vizio di motivazione manifestamente illogica e contraddittoria in relazione alla condanna per il delitto di falso ideologico come contestato.
La ricorrente evidenzia di avere confuso semplicemente nominativi e annotazioni tra la vittima e il padre di lei, che aveva avuto bisogno di un intervento medico al dito sinistro nel medesimo contesto temporale, sicchè si trattava di un mero errore/refuso colposo di compilazione del registro delle prestazioni svolte nel turno di guardia medica del presidio ove svolgeva servizio, dovuto alla frenetica attività di intervento svolta ndelle ore di turno.
La motivazione con cui la Corte territoriale ha ritenuto la spiegazione dell’imputata, nei termini suddetti, non credibile è carente e manifestamente illogica. Non si tiene conto del fatto che le sue dichiarazioni sono riscontrate da quelle del padre e che ben altro avrebbe dovuto essere il contenuto dell’annotazione se la ricorrente avesse voluto precostituirsi una prova del comportamento diligente tenuto: avrebbe dovuto, cioè, dare atto di una diagnosi e una terapia disposta nei confronti della vittima che la mettesse al riparo da qualsiasi sospetto di imperizia o imprudenza o negligenza, tenuto conto anche del fatto che la visita era avvenuta in un contesto in cui vi erano testimoni.
Inoltre, il sequestro del registro del turno di guardia è avvenuto il giorno stesso del decesso, dopo il termine del servizio della ricorrente, sicchè non è verosimile che ella lo avesse falsificato senza neppure avere avuto la notizia della morte del paziente visitato il giorno prima.
Infine, si evidenzia che la prova del dolo del reato di falso ideologico non può essere in re ipsa, dovendosi escludere il reato quando risulti che il falso deriva da una semplice leggerezza ovvero da una negligenza dell’agente, poiché non è configurabile il reato di falso documentale colposo.
2.4. Un’ultima censura è proposta riguardo alla configurata aggravante della fidefacenza riferita al registro delle prestazioni del posto di guardia medica, che, invece, si ritiene insussistente, mancando la funzione certificativa e probante di tale registro, derivante da una specifica disposizione di legge.
La difesa rappresenta anche la prescrizione del reato, già maturata, in caso di esclusione dell’aggravante di cui all’art. 476, secondo comma, cod. pen.
Il AVV_NOTAIO Procuratore Generale della Corte di cassazione ha depositato conclusione scritta con cui ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
3.1. La parte civile ha depositato un’articolata memoria scritta con cui chiede che venga dichiarata l’inammissibilità o il rigetto del ricorso e, in caso d prescrizione, vengano confermate le statuizioni civili già disposte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Devono essere trattati, in sequenza logico-processuale, prima i motivi dedicati a contestare la sussistenza dei reati di omicidio colposo e falso ideologico in atto pubblico fidefacente, in relazione ai quali si è anticipata l’inammissibilit e, successivamente, dovrà rilevarsi la conseguente inammissibilità per manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso, con cui si eccepisce la prescrizione del reato di omicidio colposo, maturata nelle more del giudizio di cassazione, dopo l’emissione della sentenza di appello.
Infatti, è l’inammissibilità del ricorso che non consente di rilevare la prescrizione intervenuta nelle more del giudizio di cassazione (cfr. Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, dep. 2001, COGNOME, Rv. 217266; Sez. U, n. 21 del 11/11/1994, dep. 1995, COGNOME, Rv. 199903; Sez. U, n. 23428 del 22/3/2005, COGNOME, Rv. 231164; Sez. U, n. 33542 del 27/6/2001, COGNOME, Rv. 219531).
Il più recente arresto espressamente determinatosi sul tema, Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266818, ha analizzato funditus la questione,
concludendo nel senso che l’inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d’ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l’estinzione del reato per prescrizione maturata in data successiva alla sentenza d’appello così come in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso.
L’impossibilità di instaurare un valido rapporto processuale in sede di giudizio di legittimità, infatti, qualsiasi sia la causa di inammissibilità registrata, impedisc il dispiegarsi della regola prevista dal primo comma dell’art. 129 cod. proc. pen., che non riveste una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, né attribuisce al giudice dell’impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione.
Il secondo motivo di censura è formulato in fatto, punta a una diversa ricostruzione della vicenda cui è seguita l’imputazione della ricorrente per omicidio colposo e ad una rilettura delle prove non consentita in sede di legittimità.
3.1. Come noto, sono precluse al giudice di legittimità – a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato – la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione della vicenda al centro del processo, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 de 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, COGNOME, Rv. 265482).
Tra i motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, COGNOME, Rv. 280747 e Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965).
Infatti, in virtù della previsione di cui all’art. 606, comma primo, lett. e) cod proc. pen., novellata dall’art. 8 I. n. 46 del 2006, il controllo del giudice legittimità si estende alla omessa considerazione o al travisamento della prova, purché decisiva, con la precisazione che ciò che è deducibile in sede di legittimità e rientra, pertanto, in detto controllo è solo l’errore revocatorio (sul significante), in quanto il rapporto di contraddizione esterno al testo della sentenza impugnata, introdotto con la suddetta novella, non può che essere inteso in senso stretto, quale rapporto di negazione (sulle premesse), mentre ad esso è estraneo ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per “brani” né fuori dal contesto in cui è inserito.
Ne deriva che gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell’apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e che, pertanto, restano inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, NOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
3.2. Nel caso di specie, la ricorrente rilegge le prove in senso più favorevole, sostenendo di avere posto in essere quel comportamento alternativo diligente che avrebbe scongiurato il decesso, vale a dire di avere prescritto di recarsi al RAGIONE_SOCIALE soccorso, e che il mancato recarsi in ospedale fosse tutto da addebitare ad una scelta della vittima, di segno opposto all’indicazione medica rilasciata.
Tale ricostruzione è disallineata rispetto al percorso probatorio ricostruito dalla sentenza impugnata, che non presenta punti di illogicità di alcun genere.
La sentenza di condanna, infatti, ha chiarito, da un lato, che la consulente del pubblico ministero, teste in dibattimento, ha riferito come applicabili al caso di specie le linee guida “Task Force” obbligatorie nell’ipotesi di soggetto affetto da dolore toracico prolungato e non acuto, a maggior ragione se associato a dolore e formicolio diramato al braccio e alla spalla, aumento di pressione e difficoltà respiratore, come nel caso di specie si è accertato che era accaduto (la misurazione della pressione arteriosa prima della corsa alla Guardia medica aveva dato esito NUMERO_DOCUMENTO e la vittima, in preda a formicolii al braccio sinistro e alla spalla, si er accasciata su sé stessa per il forte dolore al petto e le difficoltà respiratorie).
Tali linee guida impongono di prescrivere un’indagine immediata e approfondita mediante ECG ed esami di laboratorio (enzimi cardiaci), stante l’insufficienza dell’esame obiettivo rispetto alla diagnosi di attacco cardiaco.
Per tale ragione, la mancata indicazione medica, da parte della ricorrente, di recarsi in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, emersa inequivocabilmente da plurime, convergenti
testimonianze (la moglie e il cognato del deceduto, nonché il farmacista amico intervenuto al momento dell’accesso alla Guardia medica e anche il medico curante della vittima), e la sottovalutazione della sintomatologia emersa poco poco prima della visita medica – sebbe fosse stata riferita con forte preoccupazione specifica di un infarto da parte della moglie della vittima – ha indotto a non intervenire con un immediato accesso al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Addirittura, NOME COGNOME, proprio e anche sulla base della minimizzazione diagnostica, si è recata a lavoro il giorno dopo la visita effettuata alla Guardia medica, con ulteriore accelerazione del processo patologico in atto e conseguente decesso.
E prova della minimizzazione diagnostica, dovuta a imperizia e mancanza di diligenza, è rappresentata anche dal fatto che l’imputata si era limitata a prescrivere alla vittima un antinfiammatorio, abbinando la sintomatologia riferita agli esiti di una recente esposizione ad aria condizionata nel corso di un lungo viaggio in auto.
3.3. Il percorso logico della sentenza di appello, coerente con quella di primo grado, si conforma, nella ricostruzione fattuale, alle indicazioni della giurisprudenza di legittimità consolidate in tema di causalità colposa.
Secondo le Sezioni Unite, infatti, nel reato colposo omissivo improprio il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, sicché esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l’azione che sarebbe stata doverosa (il cd. comportamento alternativo lecito) ed esclusa l’interferenza di decorsi causali alternativi, l’evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva (Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002, COGNOME, Rv. 222138, in una fattispecie sostanzialmente analoga a quella in esame, nelle linee logiche di accadimento, e nella quale è stata ritenuta legittimamente affermata la responsabilità di un sanitario per omicidio colposo dipendente dall’omissione di una corretta diagnosi, dovuta a negligenza e imperizia, e del conseguente intervento che, se effettuato tempestivamente, avrebbe potuto salvare la vita del paziente).
Nel caso sottoposto al Collegio, la prescrizione di invio in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE da qualificarsi come comportamento alternativo lecito – si è ritenuto, secondo le indicazioni del consulente del pubblico ministero, che avrebbe evitato l’evento con alta probabilità logico-razionale, poiché la tempestiva sottoposizione ai necessari esami e a idonea terapia avrebbe scongiurato la rapida evoluzione della patologia e l’esito-evento mortale.
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Di contro è stata proprio la rassicurazione della ricorrente, quale medico di guardia, circa la non necessità di recarsi al RAGIONE_SOCIALE doccorso a determinare la decisione della vittima e dei suoi familiari di soprassedere dal recarsi in ospedale e contenere diversamente una patologia che, per imperiza e negligenza, era stata mal diagnosticata.
Il decorso temporale e causale accertato dalla consulenza medico-legale ha confermato tale ricostruzione e ha consentito di registrare tutti i passaggi della catena causale che ha condotto alla morte della vittima
Il motivo di ricorso, pertanto, è inammissibile perché formulato in fatto, negando alle prove il loro significato e proponendone un diverso e più favorevole, ma anche perchè, in ultima analisi, manifestamente infondato.
4. Il terzo e il quarto motivo di ricorso sono inammissibili.
4.1. La sussistenza del reato di falsità ideologica è contestata dal ricorso in modo da richiedere al Collegio una rivalutazione delle prove, in una sintassi argomentativa diversa da quella, coerente e priva di illogicità, del giudice di merito.
Si tratta, come già evidenziato, di una forma di censura che non può trovare ingresso nel giudizio di legittimità, cui è sottratto il sindacato sul fatto e riserva solo la verifica dei vizi motivazionali della sentenza impugnata.
La ricorrente sostiene di avere semplicemente confuso le annotazioni riferite ad altro paziente, nel compilare il Registro delle prestazioni del 16.7.2017 quale medico di guardia nella postazione di Copralati, e di avere annotato, in corrispondenza del nominativo della vittima, NOME COGNOME, la patologia riscontrata al padre della stessa ricorrente; patologia completamente scollegata dalla vicenda medica occorsa a COGNOME (è stata annotata in sua corrispondenza una ferita lacero-contusa al primo dito della mano dinistra, con medicazione e disinfezione).
I giudici di primo e secondo grado hanno ritenuto che tale annotazione non veridica fosse un malcelato tentativo di nascondere l’imperizia e la mancanza di diligenza poste nel prestare soccorso a COGNOME, al momento del suo accesso alla postazione di guardia medica per sospetto infarto.
E ciò sulla base di una constatazione non scalfita dal ricorso: non risultava nel registro medico l’annotazione riferita al padre della ricorrente, cui – secondo l’ipotesi difensiva – era stata abbinata la patologia riscontrata in NOME COGNOME. Anzi, neppure risultava l’indicazione del nominativo di questi o di una patologia riconducibile ai sintomi lamentati dalla vittima, abbinata a qualsiasi altro nominativo.
Nessun dubbio, quindi, può esservi sulla volontarietà dell’immutatio veri e non sulla sua derivazione da una mera confusione colposa di annotazioni,
Quanto alla derivazione di tale non veridicità di contenuti da un comportamento volontario doloso della ricorrente, tale da configurare il reato di falso in atto pubblico, deve richiamarsi la costante giurisprudenza di legittimità secondo cui il dolo del reato è generico nella fattispecie di falsità in atti e integrato dalla (mera) consapevolezza dell’immutatio veri (cfr., tra le molte: Sez. 1, n. 27230 del 11/09/2020, Taroni, Rv. 279785 – 03; Sez. 5, n. 29764 del 03/06/2010, Zago, Rv. 248264 – 01).
Nel caso di specie, pertanto, la decisione, fondata in modo del tutto logico su indicatori fattuali consistenti già richiamati, è coerente con la giurisprudenza di legittimità.
4.2. Manifestamente infondato è il motivo di ricorso con cui si reitera la contestazione della natura fidefacente del registro, che implicherebbe, ove esclusa l’aggravante di cui all’art. 476, secondo comma, cod. pen., la prescrizione del reato.
In tema di falsità in atti, costituisce atto pubblico il documento redatto dal sanitario di guardia medica di emergenza territoriale che, intervenuto su richiesta del privato, descriva le operazioni compiute, quale mandatario della struttura pubblica (Sez. 6, n. 2024 del 05/12/2002, dep. 2003, Garbizzo, Rv. 223734 – 01).
Il registro delle prestazioni della guardia medica dà atto degli interventi svolti dall’operatore sanitario, con annotazione delle visite domiciliari e delle prestazioni eseguite in ambulatorio, nonchè delle generalità dell’utente, dell’ora e della tipologia di intervento richiesto ed effettuato.
Tale registro è assimilabile a quello tenuto presso il reparto di pronto soccorso degli ospedali, in cui vengono annotate le sequenze degli interventi praticati, con tutti i dettagli e le indicazioni necessarie (nominativi, patologie, orari), in relazion al quale è da tempo pacificamente riconosciuta la natura di atto pubblico fidefacente, che fa prova fino a querela di falso (Sez. 6 n. 15953 del 05/04/2012, COGNOME, Rv. 252596 – 01; Sez. 5, n. 11366 21/04/1989, COGNOME, Rv. 181981 – 01), in quanto destinato a garantire pubblica certezza in merito al numero, alle caratteristiche ed alle modalità esecutive degli interventi ivi operati (con riferimento al registro operatorio di un ospedale civile Sez. 5, n. 10149 del 16/10/1984, COGNOME, Rv. 166727, nella quale si argomenta anche l’irrilevanza del fatto che l’atto interno sia da riprodurre nelle cartelle cliniche aventi efficacia esterna e che non sia sottoscritto).
Peraltro, recentemente è stata affermata la natura di atto pubblico munito di fede privilegiata anche alla cartella clinica redatta da medico di struttura sanitaria pubblica (Sez. 5, n. 17647 del 04/03/2025, P., Rv. 288125 – 01).
E allo stesso modo riveste natura di atto pubblico fidefacente la scheda di accettazione presso il pronto soccorso dei pubblici ospedali (Sez. 5, n. 599 del 14/11/2013, dep. 2014, Delle Monache, Rv. 257960).
4.3. Deve concludersi, pertanto, che, in tema di falso documentale, il registro delle prestazioni effettuate presso il servizio di guardia medica dal medico di turno ha natura di atto pubblico fidefacente, in quanto destinato a garantire pubblica certezza in merito al numero, alle caratteristiche (in particolare, al nominativo del medico che interviene e del paziente, alla diagnosi, alle prescrizioni mediche approntate) ed alle modalità esecutive degli interventi operati.
Per le ragioni già indicate al par. 2, il primo motivo di censura è inammissibile per manifesta infondatezza.
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000.
6.1. La ricorrente deve essere condannata, altresì, alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili nel giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 6.000, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida in complessivi euro 6.000,00 oltre accessori di legge.
Così deciso il 29/09/2025.