Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 9213 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 9213 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/02/2026
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a SCICLI il DATA_NASCITA
RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del 08/04/2025 della Corte d’appello di Catania.
Visti gli atti, il provvedimento impugNOME e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il Procuratore generale, nella persona della AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio per nuovo esame al giudice civile.
E’ presente l’AVV_NOTAIO, del Foro di Catania, in rappresentanza delle parti civili, che chiede la conferma della sentenza impugnata, depositando conclusioni e nota spese.
E’ presente l’AVV_NOTAIO, del Foro di RAGIONE_SOCIALE, in rappresentanza della responsabile civile RAGIONE_SOCIALE, il quale insiste per l ‘accoglimento del ricorso e deposita note di udienza .
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catania ha riformato la sentenza emessa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE il 21/12/2020, con la quale NOME COGNOME era stato ritenuto responsabile del reato previsto dall’art. 589 cod.pen., dichiarando non doversi procedere in ordine al reato ascritto in quanto estinto per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili pronunciate dal giudice di primo grado.
1.1 Nell’atto di esercizio dell’azione penale era specificamente stato contestato al predetto imputato -in cooperazione con NOME COGNOME e NOME
NOME, assolti all’esito del giudizio di primo grado nella propria qualità di medico operatore in servizio presso la divisione chirurgica dell’RAGIONE_SOCIALE Maggiore RAGIONE_SOCIALE Modica, di avere cagioNOME il decesso di NOME COGNOME, paziente affetta da calcolosi alla colecisti con pregresso episodio di pancreatite; in particolare -secondo l’ipotesi accusatoria nell’eseguire un intervento di colecistectomia, l’imputato avrebbe omesso di verificare lo stato della via biliare a mezzo di esami strumentali, non rilevando, quindi, la presenza di un calcolo nel coledoco e di una papillite stenostante; in tale modo non rimuovendo gli ostacoli al passaggio di bile in duodeno e non associando l’atto chirurgico con l’esecuzione di una coledoctomia, esponendo pertanto la paziente a una iperpressione della via biliare principale, con conseguente formazione di una fistola; la quale aveva causato una peritonite biliare, in tale modo determinando l’insorgere di un’insufficienza multiorganica che aveva portato al decesso della paziente stessa, intervenuto il 14/06/2012.
1.2 La Corte territoriale ha premesso che doveva considerarsi decorso il termine massimo di prescrizione proprio della fattispecie contestata e, ritenendo non sussistenti i presupposti per un’assoluzione nel merito, ha proceduto all’esame dei motivi di app ello al solo fine dell’addebito di responsabilità civile.
In relazione al primo motivo di appello, con il quale era stata chiesta l’assoluzione dell’imputato per insussistenza del fatto ovvero per non averlo commesso, la Corte ha rilevato che non assumeva rilevanza -ai fini dell’addebito di responsabilità -il dato, affermato anche dal giudice di primo grado, della corretta esecuzione dell’intervento; essendo l’addebito medesimo stato formulato in relazione alla carente preparazione dell’intervento stesso e al mancato espletamento dei necessari esami strumentali; ha quindi evidenziato, in condivisione con quanto argomentato dal Tribunale, che l’esecuzione dell’intervento, programmato a distanza di cinque mesi dagli ultimi esami strumentali (che avevano evidenziato un’anomala dilatazione della via biliare) avrebbe imposto il previo svolgimento di ulteriori esami strumentali, che ben sarebbe stato possibile effettuare presso altri plessi ospedalieri.
Ha altresì ritenuto infondata l’argomentazione difensiva inerente alla dedotta condotta colposa dei medici in servizio presso l’ospedale di Acireale, i quali -secondo la prospettazione del motivo di appello -avrebbero dovuto procedere a un immediato inte rvento dopo l’esecuzione della ERCP (colangio -pancreatografia retrograda endoscopica) avvenuta il 31 maggio 2012; sul punto, ha fatto riferimento agli esiti della rinnovazione istruttoria disposta in corso di appello mediante nuovo esame dei consulenti di parte, ritenendo che eventuali errori nel comportamento dei medici di Acireale non sarebbero comunque stati causa
autonoma del decesso, da ricondurre alla peritonite insorta per effetto della omessa e originaria rimozione del calcolo nel coledoco.
Ha quindi rigettato il secondo motivo, con il quale era stata richiesta l’applicazione della scriminante della colpa lieve prevista dal d.l. 13 settembre 2012, n.158, ritenendo trattarsi di un’ipotesi di colpa grave; ciò in quanto, come ritenuto dal Tribun ale, l’imputato nella qualità di primo operatore -sarebbe stato tenuto a una visione approfondita della pregressa storia clinica della paziente, già ripetutamente ricoverata presso il medesimo reparto; ritenendo, altresì, che il grado della colpa non potesse essere influenzato da ipotetiche corresponsabilità degli altri membri della equipe operatoria, peraltro escluse dal Tribunale.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, tramite il proprio difensore, articolando cinque motivi di impugnazione.
2.1 Con il primo motivo ha dedotto -in relazione all’art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. -la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 578 e 129 cod.proc.pen. e agli artt. 40, 41 e 589 cod.pen., per effetto della omessa o apparente motivazione in ordine alla conferma delle statuizioni civili pur in assenza di verifica del paradigma dell”al di là di ogni ragionevole dubbio’.
Ha dedotto che la Corte territoriale avrebbe omesso la necessaria valutazione imposta dall’art.129, comma 2, cod.proc.pen., circa la possibilità di pronunciare una sentenza con ampia formula liberatoria.
2.2 Con il secondo motivo ha dedotto -ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. -l’erronea applicazione dei principi dettati dalla sentenza COGNOME delle Sezioni Unite e l’omesso espletamento del giudizio controfattuale ovvero la mancata considerazione di cause alternative sopravvenute, con travisamento della prova scientifica.
Ha dedotto che i giudici di merito non avrebbero dimostrato che, se fossero stati eseguiti ulteriori accertamenti (comunque non effettuabili presso l’RAGIONE_SOCIALE di Modica) l’evento sarebbe stato evitato o ritardato; ha esposto che i consulenti del p.m. avrebbero trascurato i dati rappresentati dal ritardo operatorio verificatosi presso l’RAGIONE_SOCIALE di Acireale, dalle condizioni complessivamente buone della paziente all’ingresso nel nosocomio, dalle possibili complicanze iatrogene derivanti dalla ERCP, da ritenere interruttive o concorrenti nel nesso eziologico, non confrontandosi quindi con le affermazioni difensive; ha dedotto che la stessa sentenza impugnata avrebbe esposto che la condotta dei medici di Acireale si sarebbe innestata nel meccanismo causale, in tal modo contraddittoriamente valutando in termini di gravità la condotta dell’imputato.
2.3 Con il terzo motivo ha dedotto -ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. -la violazione dell’art.3 del d.l. 158/2012 (convertito nella l. 189/2012) e dell’art.590 -sexies cod.pen.; l’erronea applicazione della legge penale più favorevole e il difetto di accertamento sulla gravità della colpa, l’inosservanza delle linee guida e delle buone pratiche.
Ha dedotto che, risalendo i fatti al 2012, avrebbe dovuto considerarsi più favorevole la disciplina contenuta nel d.l. n.158 del 2012, prevedente la responsabilità per sola colpa lieve in caso di rispetto delle linee guida e delle buone pratiche accreditate; ha quindi esposto che il giudice di secondo grado avrebbe genericamente qualificato come grave la colpa senza verificare la conformità della condotta dell’operatore rispetto agli standard dell’epoca e trascurato il principio di affidamento e la corretta ripartizione dei ruoli nell’equipe di reparto.
2.4 Con il quarto motivo ha dedotto la violazione degli artt. 111 Cost., 6 § 3 della CEDU, 498, 522 e 526 cod.proc.pen. e il vizio di motivazione per utilizzo di dichiarazioni de relato e travisamento della prova testimoniale.
Ha dedotto che la Corte avrebbe indebitamente valorizzato dichiarazioni riferite ai consulenti di parte da soggetti non identificati e utilizzate per dedurre il dato della pregressa conoscenza, in capo all’imputato, della storia clinica della paziente; deducendo, altresì, il travisamento delle dichiarazioni della teste COGNOME, che si era limitata a riferire di contatti pregressi tra la paziente e l’imputato senza aggiungere elementi qualificanti.
2.5 Con il quinto motivo ha dedotto -ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.c), cod.proc.pen. -la violazione degli artt.111 Cost., 568, comma quarto e 597 cod.proc.pen., per mancato rispetto dell’effetto devolutivo dell’appello e per la omessa motivazione in punto di impugnazione proposta dal responsabile civile.
Ha altresì proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, quale responsabile civile, articolando tre motivi di impugnazione.
3.1 Con il primo motivo ha dedotto -ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b), c) ed e), cod.proc.pen., la nullità della sentenza per mancanza di motivazione, contraddittorietà e illogicità manifesta, omessa pronuncia e inosservanza di norme stabilite a pena di nullità, violazione del diritto di difesa e principio del contraddittorio.
Ha dedotto che la sentenza di appello sarebbe stata graficamente assente in ordine all’esame dei motivi di appello proposti dal responsabile civile, con conseguente violazione dei principi predetti.
3.2 Con il secondo motivo ha dedotto -ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. -l’inosservanza ed erronea applicazione degli artt.113 e 589 cod.pen., anche in relazione al d.lgs n.502 del 1992.
Ha dedotto che la Corte territoriale -nel ritenere la penale responsabilità, anche ai fini civili, dell’imputato quale primo operatore avrebbe omesso di occuparsi della gestione della relativa struttura complessa e della conseguente responsabilità del primario, con i connessi compiti organizzativi, tra cui rientrava quello della programmazione e della eventuale procastinazione degli interventi chirurgici.
3.3 Con il terzo motivo ha dedotto -ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b), c) ed e), cod.proc.pen. -la carenza di motivazione e l’errata applicazione degli artt.40 e 41 cod.pen., in punto di errata valutazione delle risultanze probatorie circa l’interr uzione del nesso causale.
Ha dedotto che, come rappresentato in atti, sussisteva una corresponsabilità in capo ai medici in servizio presso il nosocomio di Acireale, che avevano indebitamente procastiNOME l’intervento pur in presenza di segni clinici di peritonismo; sicché, tale scelta si sarebbe posta in diretto rapporto causale con il decesso della paziente, da ritenere come esclusivo e tale da interrompere la serie innestata dal comportamento tenuto dall’imputato.
4 . Il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Le parti civili hanno concluso per la conferma della sentenza impugnata.
La responsabile civile ha insistito per l’accoglimento del proprio ricorso depositando contestualmente note illustrative di udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono entrambi fondati.
Va premesso che non si applica al presente procedimento il disposto dell’art.573, comma 1 -bis , cod.proc.pen., introdotto dall’art.33, comma 1, lett.a), n.2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 e ai sensi del quale «Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d’appello e la Corte di cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile»; in quanto la relativa disposizione si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, quale data di entrata in vigore della norma medesima (Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023, D., Rv. 285036).
3 . Il primo motivo articolato dalla difesa dell’imputato e attinente alla mancata verifica dei presupposti per la pronuncia di assoluzione nel merito, nel rispetto della regola dell”al di là di ogni ragionevole dubbio’, è fondato.
Difatti, il giudice di appello -nel constatare l’intervenuta decorrenza dei termini massimi di prescrizione -ha pronunciato una sentenza di estinzione del reato sulla scorta del disposto dell’art.129, comma secondo, cod.proc.pen., in base al quale, in caso di presenza di una causa di estinzione, ma solo quando dagli atti risulta ‘evidente’ che il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, deve adottarsi comunque la relativa formula assolutoria nel merito.
3 .1 Sul punto, va peraltro tenuto presente l’arresto espresso da Sez. U, n. 35490 del 28/5/2009, COGNOME, Rv. 244273 e di tutta la giurisprudenza delle Sezioni semplici degli anni successivi conforme a quella decisione.
Le Sezioni Unite, nella sentenza COGNOME, hanno enunciato il seguente principio di diritto: «allorquando, ai sensi dell’art. 578 cod. proc. pen., il giudice di appello – intervenuta una causa estintiva del reato – è chiamato a valutare il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili per la presenza della parte civile, il proscioglimento nel merito prevale sulla causa estintiva, pur nel caso di accertata contraddittorietà o insufficienza della prova».
La pronuncia accorda al giudice di appello, in casi come quelli in esame, il potere di addivenire ad una sentenza di assoluzione dell’imputato, all’esito di una valutazione del compendio probatorio operata secondo la regola di giudizio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, pur dovendo ormai accertare soltanto la fondatezza della domanda di risarcimento del danno.
3.2 La giurisprudenza delle Sezioni semplici successiva alle Sezioni Unite del 2009 si è mossa nel solco del dictum di queste ultime, ribadendo in più occasioni che all’esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, salvo che, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili, oppure ritenga infondata nel merito l’impugnazione del pubblico ministero proposta avverso una sentenza di assoluzione in primo grado ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 6, n. 4855 del 7/1/2010, Rv. 246138, nonché Sez. 6, n. 16155 del 20/3/2013m Rv. 255666 che ha chiarito che i motivi di impugnazione dell’imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendosi dare conferma alla condanna al risarcimento del danno in ragione della
mancanza di prova dell’innocenza dell’imputato, secondo quanto previsto dall’art. 129, comma 2, cod. proc. pen.).
Ancora, più recentemente, è stato ribadito che all’esito del giudizio, il proscioglimento nel merito non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, salvo il caso in cui il giudice, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, sia chiamato ad apprezzare, ai sensi dell’art. 578 cod. proc. pen. il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili, nel qual caso non può limitarsi a farlo secondo il criterio di economia processuale di cui all’art. 129 cod . proc. pen. ma lo deve valutare secondo gli ordinari criteri di esaustività e completezza dello scrutinio giurisdizionale (così in motivazione, Sez. 4, n. 20568 del 11/4/2018, Rv. 273259; conf. Sez. 4 – n. 53354 del 21/11/2018, Rv. 274497).
A ulteriore precisazione, va quindi rammentato che, nella ricordata sentenza n. 35490/2009, COGNOME, dirimendo un precedente contrasto giurisprudenziale, le Sezioni Unite hanno, tra l’altro, affermato che la pronuncia assolutoria a norma dell’articolo 129, comma secondo, cod. proc. pen., comma 2, è consentita al giudice solo quando emergano dagli atti, in modo assolutamente non contestabile, delle circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato o la sua rilevanza penale, in modo tale che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo sia incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento; si è precisato, in quella pronuncia, che il controllo demandato al giudice deve appartenere più al concetto di “constatazione”, ossia di percezione ictu oculi , che a quello di “apprezzamento”; rilevandosi che l’evidenza richiesta dal menzioNOME art. 129, comma 2, cod. proc. pen., presuppone la manifestazione di una verità processuale talmente chiara ed obiettiva da rendere superflua ogni dimostrazione oltre la correlazione ad un accertamento immediato, concretizzandosi pertanto un quid pluris rispetto a quanto la legge richiede per l’assoluzione ampia.
In assenza di parte civile, dunque, la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l’assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell’imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (in tal senso, Sez. 4, n. 23680 del 7/5/2013, Rv. 256202; conf. Sez. 6, n. 10284 del 22/1/2014, Rv.259445).
Diversamente, se l’imputato intende ottenere una valutazione più approfondita delle sue ragioni, che vada oltre l’evidenza della sua innocenza o della
sua non colpevolezza, deve rinunciare alla prescrizione (per un’applicazione di tale principio, costante, vedasi anche Sez. 4. n. 22687 del 21/4/2023, n.m.).
3.3 Evidentemente, in un sistema così congegNOME, le ragioni di economia processuale vengono meno in presenza della parte civile, in quanto, in tal caso, il giudice penale, pur in presenza di un reato prescritto, è comunque chiamato a valutare i motivi d’impugnazione proposti dall’imputato compiutamente, non potendosi dare conferma alla condanna al risarcimento del danno in ragione della mancanza di prova dell’innocenza dell’imputato, secondo quanto previsto dall’art. 129, comma 2, cod. proc. pen..
Perciò, in tal caso, nel sistema delineato dalle Sezioni Unite, l’imputato, pur non rinunciando alla prescrizione, ha maggiori margini per vedersi assolto nel merito, qualora la prova a suo carico, in sede di scrutinio per la valutazione della conferma o meno delle statuizioni civili a suo carico, si sia rivelata contraddittoria o insufficiente al di là di ogni ragionevole dubbio.
3.4 Peraltro, nel predetto quadro interpretativo, si è inserita la sentenza 07/07/2021, n.182 della Corte Costituzionale (in G.U., serie speciale, del 04/08/2021), nella quale la Consulta ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 578 cod. proc. pen., denunciato come in contrasto con l’art. 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 6, paragrafo 2, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, nonché in contrasto con lo stesso art. 117, comma 1, e con l’art. 11 Cost., in relazione agli artt. 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali e all’art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adottata a Strasburgo il 12 dicembre 2007.
In tale sede, la Corte Costituzionale -sulla base del tenore testuale dell’art.578 cod.proc.pen. ha ritenuto che il punto nodale ai fini dell’affermazione di compatibilità dell’articolo con i principi costituzionali stia nel fatto che «Il giudice dell’impugnazione penale, nel decidere sulla domanda risarcitoria, non è chiamato a verificare se si sia integrata la fattispecie penale tipica contemplata dalla norma incriminatrice, in cui si iscrive il fatto di reato di volta in volta contestato; egli deve invece accertare se sia integrata la fattispecie civilistica dell’illecito aquiliano (art. 2043 cod. civ.). Con riguardo al ‘fatto’ – come storicamente considerato nell’imputazione penale – il giudice dell’impugnazione è chiamato a valutarne gli effetti giuridici, chiedendosi, non già se esso presenti gli elementi costitutivi della condotta criminosa tipica (commissiva od omissiva) contestata all’imputato come
reato, contestualmente dichiarato estinto per prescrizione, ma piuttosto se quella condotta sia stata idonea a provocare un ‘danno ingiusto’ secondo l’art. 2043 cod. civ., e cioè se, nei suoi effetti sfavorevoli al danneggiato, essa si sia tradotta nella lesione di una situazione giuridica soggettiva civilmente sanzionabile con il risarcimento del danno. Nel contesto di questa cognizione rilevano sia l’evento lesivo della situazione soggettiva di cui è titolare la persona danneggiata, sia le conseguenze risarcibili della lesione, che possono essere di natura sia patrimoniale che non patrimoniale».
Emergendo, quindi, che la natura civilistica dell’accertamento richiesto dall’art.578 cod.proc.pen. al giudice penale implica l’adozione non del criterio della causalità penalistica fondata sulla regola di giudizio dell’alta probabilità logica (enunciata da Sez.U, n.30328 del 20/07/2002, COGNOME, RV. 222138-01) -bensì del criterio civilistico del ‘più probabile che non’ o della ‘probabilità prevalente’, in base al quale il giudice di merito è tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l’impredicabilità di un’aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente (tema su cui, Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n. 576 del 11/01/2008 e poi, successivamente, Cass.civ. Sez. 3, Sentenza n. 21530 del 27/07/2021; Cass.civ., Sez. 3, Sentenza n. 34027 del 18/11/2022).
3.5 Tanto quindi implicherebbe la regola di giudizio in base alla quale il giudice penale che si trovi a decidere sulla responsabilità civile, ai sensi dell’art. 578, comma 1, cod. proc. pen. -unico profilo oggetto del presente giudizio – e quindi a verificare la sussistenza dell’illecito civile, dovrà pertanto seguire il predetto criterio del “più probabile che non”, sulla scorta di un principio recepito nella successiva giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 11808 del 14/01/2022, Rv. 283377; Sez. 4, n. 37193 del 15/09/2022, Rv. 283739; Sez. 2, Ordinanza n. 6690 del 02/02/2023, Rv. 284216).
3.6 Sul tema si sono quindi pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte -investite dalla questione se «nel giudizio di appello promosso avverso la sentenza di condanna dell’imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l’estinzione del reato per prescrizione, possa pronunciare l’assoluzione nel merito, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, sulla base della regola di giudizio processualpenalistica dell’ “oltre ogni ragionevole dubbio”, ovvero debba far prevalere la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione,
pronunciandosi sulle statuizioni civili secondo la regola processualcivilistica del “più probabile che non».
In tale sede, il Collegio ha quindi ravvisato non esservi incompatibilità tra le due pronunce, affermando la persistente applicabilità dei principi dettati dalla sentenza COGNOME in tutti i casi in cui il giudice dell’impugnazione sia comunque investito del profilo riguardante la penale responsabilità dell’imputato e invece -di quelli dettati dalla sentenza della Consulta nel caso in cui il giudice debba conoscere dell’impugnazione ai soli effetti civili (Sez. U, n.36208 del 28/03/2024, COGNOME, Rv. 286880).
Avendo altresì le Sezioni Unite -nel percorso argomentativo -escluso che tale interpretazione possa porsi in contrasto con i principi dettati dalla Corte EDU in punto di rispetto del principio di presunzione di innocenza, affermando che «Nella giurisprudenza della Corte EDU non si rinvengono, in definitiva, affermazioni di principio dalle quali si possa desumere l’obbligo di applicazione della causa estintiva del reato con prevalenza rispetto alla pronuncia assolutoria all’interno del medesimo processo penale. All’azione civile di danno si è fatto riferimento solo per evidenziare l’obbligo delle autorità di non violare l’onore dell’autore del danno, ove prosciolto dall’accusa penale. La protezione giuridica offerta al diritto di difesa dell’imputato da Sez. U, COGNOME si pone, d’altro canto, in diversa prospettiva rispetto alle garanzie che la Convenzione riconosce in funzione di tutela della presunzione d’innocenza e costituisce esplicazione del potere riconosciuto dalla Corte EDU agli Stati parte di accordare, attraverso il diritto interno, ai diritti e alle libertà che essa garantisce una protezione giuridica maggiore di quella che essa stessa attua (Corte EDU, 18/11/2021, COGNOME c. Italia; Corte EDU, 25/03/2021, COGNOME e COGNOME c. Italia, § 39)».
Mentre, quanto alla prospettiva eurounitaria e in riferimento testo del d. lgs. 8 novembre 2021, n. 188 (Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della sopra richiamata Direttiva U.E. 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali), le Sezioni Unite hanno escluso che i principi della sentenza COGNOME, assicurand o all’imputato la più ampia tutela dei propri diritti difensivi, possano ritenersi in contrasto con quelli in materia di presunzione di innocenza, proprio come precisati dalla Corte EDU.
Dovendosi quindi ritenere essere stata affermata la persistente applicabilità -in caso, come quello di specie, di giudizio di appello incardiNOME dall’imputato e finalizzato espressamente all’esclusione della propria responsabilità penale la regola di giudizio della necessità di accertamento della responsabilità medesima sulla base del canone dell’oltre ragionevole dubbio; il tutto secondo un impianto
ricostruttivo la cui correttezza è stata recentemente avallata dalla sentenza della Corte Costituzionale n.2 del 16 gennaio 2026, in cui la Consulta ha nuovamente ritenuto infondata la questione di legittimità dell’art.578, comma primo cod.proc.pen., sollevata in riferimento ai medesimi parametri suddetti.
3.7 Deve quindi concludersi che, nel caso in esame e vertendosi in una fattispecie di ricorso proposto anche ai fini dell’esclusione della dichiarazione di penale responsabilità dell’imputato, continuano a essere richiamabili vista la presenza delle parti civili – i criteri contenuti nella sentenza COGNOME in ordine alla necessità dell’applicazione del canone di giudizio dell”oltre ogni ragionevole dubbio’.
Ne consegue che la Corte distrettuale, nel fare, invece, riferimento al criterio dell’evidenza dettato dall’art.129, comma 2, cod.proc.pen., ha erroneamente individuato la regola di giudizio da applicare nella fattispecie sottoposta al proprio esame; con un vizio giuridico che inficia in radice -sotto il profilo della violazione di legge -il complessivo ragionamento seguito dalla Corte nell’esame dei motivi di impugnazione.
Per l’effetto, tale vizio impone l’annullamento della sentenza impugnata con conseguente assorbimento dell’esame degli ulteriori motivi articolati dal ricorrente.
4. Il primo motivo di ricorso proposto dal responsabile civile è fondato. Dall’esame del complesso delle argomentazioni contenute nella sentenza di secondo grado si evince, difatti, che la Corte territoriale ha del tutto omesso di esaminare l’impugnazione proposta dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la suddetta sentenza del Tribunale; impugnazione neanche citata nell’intestazione della pronuncia e nell’esposizione dei motivi di appello.
A tale fine, non rileva la circostanza per cui i motivi medesimi fossero sostanzialmente coincidenti con quelli proposti da parte dell’imputato e nemmeno è richiamabile il principio per cui l’omesso esame di un motivo di appello da parte del giudice dell’impugnazione non dà luogo ad un vizio di motivazione rilevante a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione, in quanto incompatibile con la struttura e con l’impianto della stessa nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima (da ultima, Sez. 1, n. 30257 del 12/06/2025, Rv. 288566).
Il predetto principio, difatti, non è applicabile nell’ipotesi di totale pretermissione dell’esame dell’impugnazione proposta da una parte processuale, caso nel quale la sentenza di appello deve ritenersi viziata -ai sensi dell’art.606,
comma 1, lett.b), cod.proc.pen. -per violazione di legge a seguito di assoluta carenza grafica della motivazione.
La fondatezza del primo motivo di ricorso determina il logico assorbimento di quelli ulteriori.
Per effetto della fondatezza dei ricorsi, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania.
Tanto in applicazione del principio in base al quale, in tema di giudizio per cassazione, il rinvio al giudice civile, ai sensi dell’art. 622 cod. proc. pen., non può essere disposto qualora l’annullamento delle disposizioni o dei capi della sentenza impugnata concernenti l’azione civile dipenda dalla fondatezza del ricorso dell’imputato agli effetti penali (Sez. 6, n. 10060 del 09/01/2025, Clini, Rv. 287704; Sez. 3, n. 15216 del 24/01/2022, Sparta, Rv. 283229).
Ipotesi verificata nel caso di specie, in cui il motivo accolto attiene alla mancata valutazione della responsabilità penale dell’imputato secondo il canone dell”al di là di ogni ragionevole dubbio’, in relazione a un accertamento evidentemente incompatib ile con l’applicazione dei principi propri della responsabilità ai soli fini civili.
Al giudice del rinvio va altresì demandata la regolamentazione delle spese tra le parti di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Catania cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti del presente giudizio di legittimità.
Così è deciso, 26/02/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME