Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 39147 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 39147 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso presentato da:
COGNOMECOGNOMECOGNOMEX
avverso la sentenza del 17/01/2025 della Corte di appello di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, alle quali il medesimo P.G. si Ł riportato in udienza concludendo per il rigetto del ricorso.
udito, per la parte civile NOMENOMENOMEX, l’AVV_NOTAIO, che si Ł riportato alle conclusioni depositate e si Ł associato alle richieste del P.G.;
udito, per la parte civile NOMENOMENOME, l’AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che si Ł riportato alle conclusioni depositate e si Ł associato alle richieste del P.G.;
udito, per la parte civile NOMENOMENOMEXX, l’AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE, che si Ł riportato alle conclusioni depositate e si Ł associato alle richieste del P.G.; uditi, per l’imputato, gli AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME del RAGIONE_SOCIALE, i quali hanno insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza emessa in data 10 novembre 2023, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE monocratica in data 19/06/2020, assolveva COGNOME, medico in servizio presso l’unità RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dal reato di cui all’art. 589 cod. pen. commesso in danno di NOMENOMENOMEX.
Con la medesima pronuncia la Corte molisana confermava la condanna a mesi otto di reclusione, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti delle costituite parti civili, del coimputato NOMENOMENOME, dirigente medico e direttore dell’Unità RAGIONE_SOCIALE di Neurochirurgia del medesimo nosocomio.
La Corte territoriale, in dettaglio, confermata la ricostruzione del primo giudice in ordine al nesso di causalità tra la condotta omissiva e l’evento, assolveva la NOMENOME in quanto non sarebbe stato dimostrato che la stessa avesse avuto «l’affidamento esclusivo» della paziente medesima, confermando invece la condanna del primario, che avrebbe dovuto provvedere tempestivamente al trasferimento della paziente per eseguire l’intervento di embolizzazione.
A seguito di appello del Procuratore generale presso la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, la Corte di cassazione, Sez. 4, con sentenza n. 34536 del 27/06/2023, annullava la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’Appello di Salerno.
Con sentenza del 17/01/2025, la Corte di appello di Salerno, nel giudizio rescissorio conseguente l’annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, dichiarava l’estinzione del reato di cui all’articolo 589 cod. pen. ascritto a COGNOME per intervenuta prescrizione e confermava le statuizioni civili.
Avverso la sentenza citata l’imputata propone, tramite i propri difensori, ricorso per cassazione in riferimento agli effetti civili della sentenza.
5.1. Con un primo motivo, lamenta violazione di legge per mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale. Si contesta il mancato espletamento della rinnovazione dell’istruttoria, già disposta dalla Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE con ordinanza del 09/12/2021, n. 31, e non annullata dalla Cassazione.
La difesa rileva che, nel giudizio di rinvio, la Corte di appello di Salerno ha erroneamente disatteso la richiesta difensiva ex art. 603, comma 1, cod. proc. pen., ponendosi arbitrariamente in contrasto con quanto affermato dalla citata ordinanza n. 31/2021 che, la difesa sottolinea, non Ł mai stata investita da una pronuncia di annullamento da parte della Suprema Corte.
L’arbitrarietà e l’illegittimità di tale provvedimento si evincono se si considera la rilevanza decisiva di tale prova nel determinare l’evento che ha determinato la penale responsabilità della ricorrente, laddove inciderebbe sulla valutazione della probabilità logica derivante dalla sua condotta omissiva.
Ancora, la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE aveva già acquisito la documentazione medica prodotta dalla difesa e allegata all’atto d’appello, quindi la Corte di appello di Salerno, che aveva già errato nel rigettare la richiesta di rinnovazione ritenendola infondata, avrebbe escluso dal proprio apprezzamento un dato documentale già pacificamente acquisito, che risultava decisivo per la verifica dell’aggravarsi dell’idrocefalo.
La sentenza impugnata non avrebbe quindi valutato una prova decisiva, già acquisita e utilizzabile, violando l’art. 603 c.p.p..
5.2. Con un secondo motivo, lamenta contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova. La sentenza attribuisce alla NOME il potere di disporre il trasferimento della paziente, basandosi sull’esame del direttore sanitario. La difesa deduce invece, tramite deposizioni testimoniali (il dato valorizzato dalla sentenza rescissoria sarebbe smentito dalla deposizione del direttore sanitario dell’epoca, NOMENOMEX) e documenti, che la decisione spettava al solo primario, il quale aveva escluso il trasferimento.
La motivazione della sentenza Ł quindi ritenuta contraddittoria e travisante rispetto alle prove acquisite.
5.3. Con un terzo motivo di ricorso lamenta mancanza di motivazione sulla ricostruzione fattuale della sentenza e sulla copertura scientifica della decisione.
Si lamenta la carenza di motivazione riguardo la ricostruzione degli aspetti clinici (vasospasmo e idrocefalo) e del decorso della malattia, necessari per il giudizio controfattuale sulla condotta omissiva attribuita alla NOME.
Nello specifico la difesa, nell’atto di appello, aveva evidenziato come dai contributi dichiarativi dei consulenti medico legali e dei testimoni che avevano eseguito gli interventi di embolizzazione sulla paziente, emergesse che l’intervento di embolizzazione dell’aneurisma (per inciso, intervento precluso dal trasferimento della paziente, elemento oggetto della
valutazione controfattuale) non aveva in sØ finalità preventive rispetto alle patologie della paziente (vasospasmo e idrocefalo) e, soprattutto, non aveva un carattere di decisività rispetto alla prevenzione dell’aneurisma stesso.
La sentenza non ha confutato le doglianze difensive, nØ valutato i referti radiologici, i quali escludevano l’idrocefalo acuto. Ed infatti, il referto radiologico del 09/01/2011, acquisito in copia conforme, escludeva la presenza di idrocefalo acuto, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza di primo grado.
Si censura, inoltre, la contraddittorietà della sentenza laddove ritiene sussistere una cooperazione multidisciplinare, con conseguente posizione di garanzia.
La sentenza ravvisa una responsabilità della RAGIONE_SOCIALE per non aver disposto il trasferimento entro 72 ore, nonostante la stessa non fosse in servizio alla scadenza del termine (il 26) e la paziente fosse affidata ad altri sanitari. La difesa evidenzia che il principio di cooperazione multidisciplinare Ł stato applicato in modo illogico e contraddittorio: la decisione sul trasferimento spettava al primario, che aveva negato l’autorizzazione, come confermato da testimonianze e documentazione clinica.
La NOME, poi, non era in servizio nei giorni critici per l’esecuzione dell’intervento, mentre altri medici erano responsabili della paziente.
Quanto alla mancanza di motivazione sotto il profilo scientifico, la sentenza non avrebbe motivato adeguatamente il nesso causale tra la condotta della NOME e l’evento lesivo, nØ ha valutato le consulenze tecniche e i referti che escludevano le complicanze attribuite.
5.4. Con il quarto e ultimo motivo, la difesa lamenta vizio di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 113 cod. pen.
La ricorrente ritiene che la sentenza de qua sia giunta a una motivazione manifestamente contraddittoria rispetto alla posizione di cooperazione multidisciplinare, in quanto la sentenza, come visto, ravvisa una responsabilità della NOME per non aver disposto il trasferimento entro 72 ore, nonostante la stessa non fosse in servizio alla scadenza del termine e la paziente fosse affidata ad altri sanitari.
In data 12 novembre 2025, l’AVV_NOTAIO, per la parte civile NOMENOMENOMEX, depositava conclusioni scritte, in cui chiedeva rigettarsi il ricorso, nonchŁ nota spese.
In data 12 novembre 2025, l’AVV_NOTAIO, per la parte civile NOMENOMENOMEXX, depositava conclusioni scritte, in cui chiedeva rigettarsi il ricorso, nonchŁ nota spese.
In data 14 novembre 2025, l’AVV_NOTAIO, per la parte civile NOMENOMENOME, depositava conclusioni scritte, in cui chiedeva rigettarsi il ricorso, nonchŁ nota spese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł complessivamente infondato.
Preliminarmente, il Collegio evidenzia come non sia applicabile, ratione temporis, l’art. 573, comma 1bis , cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (a mente del quale «quando la sentenza Ł impugnata per i soli interessi civili, il giudice d’appello e la Corte di cassazione, se l’impugnazione non Ł inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile»).
In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U., n. 38481 del 25/05/2023, Rv.
285036 – 01) hanno ritenuto che la disposizione in parola si applichi alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, quale data di entrata in vigore della citata disposizione, circostanza di fatto non ricorrente nel caso di specie.
Sempre in via preliminare, si ritiene necessario circoscrivere il thema decidendum del presente processo.
Nel giudizio rescindente questa Corte, nell’accogliere il ricorso del Procuratore generale distrettuale, proposto per violazione di legge, evidenziava come la Corte territoriale avesse ritenuto erroneamente insussistente una posizione di garanzia facente capo all’odierna ricorrente, ritenendo, altrettanto erroneamente, che fosse al contrario necessaria la prova che la NOME avesse avuto incarico di seguire «in via esclusiva» l’evoluzione della paziente dopo il ricovero.
Secondo questa Corte, l’affermazione contenuta nella sentenza gravata contrastava con i principi ripetutamente affermati in materia di responsabilità medica. Invero, nelle ipotesi di assunzione di posizioni di garanzia e successione di piø garanti nella gestione dei pazienti, Ł pacifico il principio per cui ciascun garante risponde del rispettivo comportamento doveroso omesso ( ex multis , Sez. 4, n. 1175 del 02/10/2018, Rv. 274832 -01; Sez. 4, n. 6405 del 22/01/2019, Rv. 275S73 – 02).
A ciò – prosegue la sentenza rescindente – doveva aggiungersi che, ove ricorra l’ipotesi di cooperazione multidisciplinare, ancorchØ non svolta contestualmente, ogni sanitario Ł tenuto, oltre che al rispetto dei canoni di diligenza e prudenza connessi alle specifiche mansioni svolte, all’osservanza degli obblighi derivanti dalla convergenza di tutte le attività verso il fine comune ed unico. Ne consegue che ogni sanitario non può esimersi dal conoscere e valutare l’attività precedente o contestuale svolta da altro collega, sia pure specialista in altra disciplina, e dal controllarne la correttezza, se del caso ponendo rimedio ad errori altrui che siano evidenti e non settoriali, rilevabili ed emendabili con l’ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio.
NØ, secondo questa Corte, può invocare il principio di affidamento l’agente che non abbia osservato una regola precauzionale su cui si innesti l’altrui condotta colposa, poichØ allorquando il garante precedente abbia posto in essere una condotta colposa che abbia avuto efficacia causale nella determinazione dell’evento, unitamente alla condotta colposa del garante successivo, persiste la responsabilità anche del primo in base al principio di equivalenza delle cause, a meno che possa affermarsi l’efficacia esclusiva della causa sopravvenuta, che deve avere carattere di eccezionalità ed imprevedibilità, ciò che si verifica solo allorquando la condotta sopravvenuta abbia fatto venire meno la situazione di pericolo originariamente provocata o l’abbia in tal modo modificata da escludere la riconducibilità al precedente garante della scelta operata (Sez. 4, n. 46824 del 26/10/2011, COGNOME, Rv. 252140 01; Sez. 4, n. 30991 del 06/02/2015, Rv. 264315 01; Sez. 4, n. 24895 del 12/05/2021, Rv. 281487 – 01).
Nel caso in esame, la Suprema Corte evidenziava (pag. 7) come fosse pacificamente «accertato e incontestato che la dottNOME, dirigente medico del reparto di neurologia ove era stata ricoverata la NOMENOME, aveva visitato la paziente il giorno successivo al ricovero (25 settembre 2010) e prescritto con urgenza l’angiografia con embolizzazione, prendendo quindi in carico la paziente medesima, instaurando una relazione terapeutica con la stessa ed assumendo, quindi, una posizione di garanzia (Sez. 4, n. 10819 del 04/03/2009, Rv. 243874 01; Sez. 4, n. 15178 del 12/01/2018, Rv. 273012 01)».
Ancora, si evidenziava che «il primario NOME COGNOME era invece stato direttamente
investito proprio dalla segnalazione della NOME della necessità di eseguire un intervento di angiografia, che non poteva pacificamente essere effettuato a NOMENOMEXX. Ciò posto, alla posizione di garanzia nella gestione della NOMENOME assunta dalla NOME, attraverso la presa in carico della paziente, si Ł certamente aggiunta l’assunzione di altra posizione di garante del primario del reparto, NOME COGNOME, che avrebbe dovuto attivare i propri specifici poteri organizzativi ben conoscendo le carenze strutturali del reparto di cui era al vertice. Ma detta ulteriore figura di garante non poteva esimere la NOME, in forza della precedente presa in carico della paziente, dall’obbligo di monitorare le condizioni di salute della NOMENOME nei giorni successivi al ricovero.
Scendendo al fatto, la Corte evidenziava che, come accertato dai giudici di merito, l’intervento di angiografia con embolizzazione sarebbe intervenuto in tempo utile se eseguito almeno entro il 27 settembre, giornata in cui la NOMENOME era presente in reparto dalle 8 del mattino. Dunque la NOME, perfettamente edotta della situazione clinica della NOME, avendo ella stessa prescritto un esame che sapeva non eseguibile presso l’ospedale di NOMENOMEXX, avrebbe dovuto assicurarsi della effettiva adozione delle necessarie misure perchØ l’esecuzione dell’angiografia fosse posta in essere, senza fare affidamento sull’operato del primario, in base ai principi ripetutamente affermati da questa Corte, per cui, come detto, ogni sanitario non può esimersi dal conoscere e valutare l’attività precedente o contestuale svolta da altro collega, e dal controllarne la correttezza, se del caso ponendo rimedio ad errori altrui che siano evidenti e non settoriali, rilevabili ed emendabili con l’ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista (Sez. 4, n. 46824 del 26/10/2011, COGNOME, Rv. 252140 – 01, cit).
La NOME, in servizio dalle 8 del mattino del 27 settembre, avrebbe quindi dovuto controllare se l’intervento da lei stessa prescritto fosse stato eseguito o, come detto, attivarsi per disporne l’esecuzione urgente.
Da ultimo, la sentenza rescindente evidenziava un vuoto motivazionale nella sentenza gravata, laddove non svolgeva alcuna considerazione «in ordine ai poteri del dirigente medico della competente Unità Operativa – quale era la NOME – relativamente al trasferimento dei pazienti, punto sul quale, invece, si Ł soffermato lungamente il Tribunale diRAGIONE_SOCIALE (cfr. pagg 28 e 29), che aveva diffusamente chiarito come, oltreal primario, anche il medico in posizione di dirigente abbia, in concreto, il potere di disporre il trasferimento dei pazienti ad altro nosocomio, previaautorizzazione del direttore sanitario».
Sotto il profilo del nesso causale, a pagina 4 della sentenza rescindente si legge che le sentenze di primo e secondo grado che formano, in parte qua , una c.d. «doppia conforme» e quindi un unico corpo argomentativo (fondato, per di piø, sulle concordanti risultanze dei due elaborati peritali acquisiti nelle due fasi del giudizio a seguito di due distinti incarichi, che giungono alle identiche conclusioni) il mancato tempestivo espletamento dell’intervento di angiografia con embolizzazione, si pone come effettivo antecedente causale al complesso scadimento delle condizioni cliniche della NOMENOME che la aveva portata al coma e poi, lentamente, all’ exitus , in quanto, ove eseguito nel termine di tre giorni indicato dalle linee guida vigenti (fatto, questo, incontestato), avrebbe consentito di realizzare l’immediata rimozione della sacca aneurismatica, impedendo altresì il certo verificarsi della sicura complicanza poi occorsa alla paziente, ossia l’idrocefalo, che costituisce una naturale complicanza della emorragia sub-aracnoidea.
Prima di entrare nel merito della questione devoluta al Collegio, va ribadito l’insegnamento di legittimità, per cui i poteri del giudice di rinvio sono diversi a seconda che l’annullamento sia stato pronunciato per violazione oppure per mancanza o manifesta
illogicità della motivazione, giacchØ, mentre, nella prima ipotesi, il giudice Ł vincolato al principio di diritto espresso dalla Corte, restando ferma la valutazione dei fatti come accertati nel provvedimento impugnato, nella seconda può procedersi ad un nuovo esame del compendio probatorio con il limite di non ripetere i vizi motivazionali del provvedimento annullato (Sez. 3, n. 7882 del 10/01/2012, Montali, Rv. 252333).
Il giudice di rinvio può, quindi, giudicare con gli stessi poteri di accertamento del fatto, che spettavano al primo giudice di merito, soltanto nell’ipotesi in cui non sussista una preclusione che gli vieti di procedere ad una nuova valutazione del fatto, ma ciò non può fare quando la Corte di cassazione, nella sentenza di annullamento, ha statuito sul punto concernente l’accertamento del fatto (Sez. 3, n. 9454 del 10/07/1995, Rv. 202879 – 01; Sez. 6, n. 427 del 01/02/1995, Bianco, Rv. 200751 – 01).
Pertanto, il giudice della fase rescissoria non Ł vincolato all’esame dei soli punti indicati nella sentenza di annullamento solo in caso di annullamento con rinvio per vizio di motivazione, in cui può accedere alla piena rivalutazione del compendio probatorio, che può anche integrare, ove le parti ne facciano richiesta, a mezzo di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, ai sensi dell’art. 627, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 41085 del 03/07/2009, Rv. 245389 – 01).
Siffatta delimitazione dell’ambito della devoluzione dispiega, all’evidenza, simmetrica rilevanza nella valutazione dell’impugnazione del provvedimento emesso nel giudizio di rinvio (Sez. 5, n. 24133 del 31/05/2022, Rv. 283440 – 01), la cui ammissibilità Ł dunque circoscritta ai soli aspetti suscettibili di rivalutazione in sede rescissoria.
Pertanto, posto che nel caso di specie l’annullamento con rinvio Ł intervenuto per violazione di legge, le «colonne d’Ercole» entro cui la sentenza rescissoria poteva muoversi erano costituite:
dall’affermata sussistenza di una incidenza causale del mancato tempestivo espletamento dell’intervento di angiografia con embolizzazione nel verificarsi dell’ exitus , derivante dalla violazione delle linee guida applicabili al caso di specie;
dalla sussistenza di una posizione di garanzia in capo alla NOME, derivante dalla presenza di una «cooperazione multidisciplinare» tra la stessa e il primario (in relazione al quale la condanna Ł passata in giudicato);
dalla necessità di indagare, come aveva fatto il primo giudice ma non il secondo, i poteri del dirigente medico della competente Unità Operativa – quale era la NOME relativamente al trasferimento dei pazienti nel caso di indisponibilità presso la struttura sanitaria della strumentazione diagnostica necessaria.
Così delimitato il thema decidendum , la sentenza impugnata chiarisce che la ricostruzione dei fatti (intangibile in sede di annullamento con rinvio per sola violazione di legge) Ł la seguente:
il 23 settembre del 2010 la signora COGNOME, a seguito di malore, veniva condotta presso l’RAGIONE_SOCIALE di NOMEXXX;
il giorno successivo la paziente veniva trasferita d’urgenza a NOMENOMEXX, dove era diagnosticata una emorragia cerebrale;
la donna veniva indirizzata al reparto di RAGIONE_SOCIALE, dove veniva eseguita una tac spirale, che confermava la diagnosi iniziale di emorragia sub-aracnoidea con sospetto aneurisma dell’arteria anteriore ed evidenziava anche un iniziale idrocefalo;
il 24 settembre la donna era cosciente e respirava autonomamente;
il 25 settembre la NOME, dirigente medico in servizio presso il reparto di RAGIONE_SOCIALE, richiedeva un’angiografia cerebrale urgente ed informava della richiesta il
dottNOME COGNOME, primario facente funzioni;
nei giorni successivi le condizioni della donna peggioravano, tanto che il primo ottobre veniva ricoverata in terapia intensiva;
in data 6 ottobre veniva eseguito l’esame angiografico, che evidenziava un aneurisma cerebrale;
il 9 ottobre la paziente veniva sottoposta ad intervento di embolizzazione della sacca aneurismatica;
le condizioni rimanevano stabili per circa tre mesi;
il 9 gennaio del 2011 la donna avrebbe dovuto essere trasferita presso l’ospedale di NOMENOMENOME, ma, il giorno precedente il trasferimento, i figli della donna furono informati che doveva essere eseguito un intervento in urgenza di «derivazione liquorale dell’idrocefalo» ;
in seguito all’intervento, che fu eseguito in una situazione di conclamata evoluzione negativa e irrimediabilmente compromessa, la donna andava in coma e rimaneva in stato vegetativo per lungo tempo;
il 25 novembre del 2015 la donna decedeva.
La contestazione mossa alla RAGIONE_SOCIALE consiste nell’avere agito con colpevole ritardo in violazione delle linee-guida, che prescrivevano di intervenire con angiografia e intervenuto di embolizzazione entro le 72 ore nei pazienti affetti da ESA.
In particolare, si addebita all’ imputata di avere ritardato in modo colpevole l’angiografia e l’intervento di embolizzazione interna e di non essersi avveduta, nonostante le due consulenze richieste, della problematica relativa all’idrocefalo, già evidenziata in fase iniziale nella tac eseguita all’ingresso in ospedale, omettendo, altresì, di disporre intervento appropriato di derivazione liquorale, eseguito, poi, tardivamente, da altro sanitario nel gennaio del 2011.
Il giudice di prima cura affermava che fosse provato che l’ospedale di NOMENOMEXX, che non disponeva di un reparto attrezzato per eseguire l’esame angiografico, avesse stipulato una convenzione con l’ospedale di NOMEXXX e riteneva che avrebbe dovuto essere predisposto il trasferimento della paziente in una struttura che fosse in grado di fronteggiare la patologia diagnosticata. L’atto da compiere sarebbe stato l’angiografia urgente con intervento di embolizzazione dell’aneurisma.
Il Tribunale aveva concluso che la NOME, dopo avere richiesto l’angiografia urgente, pur essendo a conoscenza delle carenze dell’ospedale, dovesse essere ritenuta responsabile in quanto non aveva sollecitato l’adozione di misure idonee a trattare la patologia ed aveva, quindi, assunto un comportamento negligente.
Tanto premesso, il primo motivo di ricorso non Ł fondato.
La ricorrente lamenta che la sentenza gravata sarebbe viziata da violazione di legge in riferimento all’art. 603, comma 1, c.p.p. e, segnatamente, in relazione al mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello, in quanto detta rinnovazione era già stata disposta con ordinanza del 9 dicembre 2021 dalla Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE, non oggetto di annullamento ad opera della sentenza rescindente della Corte di cassazione, n. 34536/2023 del 27.06.2023.
La doglianza non merita accoglimento.
7.1. Il Collegio premette che, sebbene l’annullamento con rinvio di una sentenza per motivi che non concernono la nullità degli atti introduttivi non travolga automaticamente anche le ordinanze interlocutorie su cui la sentenza annullata si era fondata, tuttavia, per un verso, le ordinanze istruttorie sono sempre revocabili; per altro verso, l’ambito di cognizione
del giudice del rinvio Ł necessariamente vincolato al perimetro del thema decidendum fissato dalla sentenza rescindente.
Va poi rammentato che, secondo l’orientamento di questa Corte, il giudice del rinvio, investito del processo a seguito di annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione, non Ł tenuto a riaprire l’istruttoria dibattimentale ogni volta che le parti ne facciano richiesta, poichØ i suoi poteri sono identici a quelli che aveva il giudice la cui sentenza Ł stata annullata, sicchØ egli deve disporre l’assunzione delle prove indicate solo se le stesse sono indispensabili ai fini della decisione, così come previsto dall’art. 603 cod. proc. pen., oltre che rilevanti, secondo quanto statuisce l’art. 627, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 12690 del 03/12/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278703; Sez. 5, n. 52208 del 30/09/2014, COGNOME, Rv. 262116; Sez. 1, n. 28225 del 09/05/2014, COGNOME, Rv. 260939; Sez. 2, n. 35616 del 13/07/2007, RAGIONE_SOCIALE e aa., Rv. 237165; Sez. 1, n. 16786 del 24/03/2004, COGNOME, Rv. 227924; Sez. 2, n. 9533 del 03/07/1995, COGNOME, Rv. 202373).
Tuttavia, il giudice d’appello, il quale revoca l’ordinanza con cui ha disposto la rinnovazione istruttoria, Ł tenuto a indicare, con congrua motivazione, le ragioni per le quali reputa insussistente l’assoluta necessità della rinnovazione a suo tempo ritenuta, essendogli comunque consentito di esporre direttamente tali ragioni in sentenza (Sez. 3, n. 39489 del 24/09/2024, P., Rv. 287054 – 01).
Va quindi affermato che , in tema di giudizio di rinvio, l’annullamento di una sentenza per motivi che non concernono la nullità degli atti introduttivi non travolge automaticamente anche le ordinanze interlocutorie (quale quella che aveva disposto la rinnovazione dell’istruttoria ai sensi dell’articolo 603 cod. proc. pen.); tuttavia, per un verso, le ordinanze istruttorie sono sempre revocabili; per altro verso, l’ambito di cognizione del giudice del rinvio Ł necessariamente vincolato al perimetro del ‘thema decidendum’ fissato dalla sentenza rescindente, per cui la valutazione circa la ‘indispensabilità’ della rinnovazione ai fini della decisione non può non essere rimessa alla valutazione dei giudici del rinvio, i quali potranno, con congrua motivazione, indicare le ragioni per le quali reputano insussistente l’assoluta necessità della rinnovazione a suo tempo ritenuta, motivazione che equivale a revoca implicita dell’ordinanza ammissiva a suo tempo disposta.
7.2. Tanto premesso, la Corte territoriale assolve a tale onere di motivazione laddove riferisce che «l’istituto della rinnovazione Ł contemplato dall’art. 603 c.p.p. che prevede tre differenti ipotesi: in quelle di cui all’art. 603 c.p.p. comma uno (richiesta di riassunzione di prove già acquisite e di assunzione di nuove prove) e comma tre ( rinnovazione ex officio ) Ł necessaria la dimostrazione, in positivo, della necessità (che nel caso previsto dal terzo comma c.p.p. deve essere assoluta) del mezzo di prova da assumere, onde superare la presunzione di completezza del compendio probatorio; nell’ipotesi di cui al comma secondo, invece, al contrario, Ł richiesta la prova, negativa, della manifesta superfluità e della irrilevanza del mezzo, al fine di superare la presunzione della necessità della rinnovazione, discendente dalla impossibilità di una recente acquisizione della prova in quanto si tratta di prova sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado (cfr. Sez. 3 n. 13888 del 27.1.2017, D.; n. NUMERO_DOCUMENTO del13/09/2016). Nel caso di specie la richiesta va inquadrata nell’ambito del primo comma dell’art. 603 c.p.p. Essa non può trovare accoglimento in quanto non risulta offerta la dimostrazione della necessità della nuova prova, genericamente indicata in relazione allo scopo della assunzione; tanto in confronto alla documentazione già acquisita, corposa e complessa, ed alla approfondita istruzione orale, che si Ł sviluppata attraverso un esame dettagliato ed approfondito dei testimoni escussi e dei tecnici nominati. Le risultanze probatorie non lasciano adito a dubbi e non necessitano di alcun
approfondimento».
7.3. Tale motivazione, con cui la Corte distrettuale salernitana – nel rigettare l’istanza di rinnovazione – revoca implicitamente l’ordinanza della Corte campobassana, non Ł apparente nØ manifestamente illogica o contraddittoria, bene essendo possibile, da parte di un Collegio di appello diversamente composto, giungere a conclusioni difformi in ordine alla necessità di rinnovazione, purchØ adeguatamente motivate.
Ciò vale soprattuttto nel caso di specie, in cui l’ordinanza della Corte molisana aveva disposto perizia al fine di accertare la sussistenza del nesso causale e della condotta colposa degli imputati, aspetti, entrambi, oggetto di positivo scrutinio da parte della sentenza rescindente, elemento che spinge in modo determinante nel senso della superfluità dell’accertamento peritale.
Inoltre, come correttamente rilevato dal Procuratore generale, il referto «ufficiale» dell’esame radiologico acquisito nel precedente giudizio di appello faceva parte, comunque, del materiale probatorio utilizzabile nel giudizio di rinvio, su cui non aveva inciso la pronuncia rescindente.
Sotto altro profilo, l’originario referto di segno differente indicato nel ricorso non risulta avere avuto rilievo nella nuova valutazione della Corte territoriale nØ, nel ricorso, Ł argomentata la «decisività» della omessa valutazione del documento sul contenuto della pronuncia rescissoria (decisività ribadita dalla difesa in sede di discussione ma non adeguatamente argomentata).
8. Il secondo motivo, in cui si lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta da manifesta contraddittorietà della motivazione (travisamento della prova) in relazione all’affermazione costituente presupposto della ritenuta responsabilità colposa «che la NOME avesse il potere di predisporre il trasferimento Ł altro elemento emerso durante l’istruzione dibattimentale, in particolare dall’esame del direttore sanitario dell’epoca», Ł inammissibile,in quanto lo scrutinio di fatto sollecitato a questa Corte esula dal perimetro di cognizione del giudice del rinvio, come superiormente circoscritto.
Inoltre, come evidenziato dal Procuratore generale, la pronuncia rescindente ha chiarito come la posizione di garanzia assunta dal primario NOMENOMENOME non poteva esimere la NOME, che era in servizio dalle 8 del mattino del 27 settembre, dal dovere di controllare se l’intervento da lei stessa prescritto fosse stato eseguito o attivarsi per disporne l’esecuzione urgente.
La sentenza rescindente richiama sul punto anche la pronuncia di primo grado (che rispetto alla decisione impugnata costituisce – in punto di responsabilità – una ipotesi di «doppia conforme» di merito, con conseguente obbligo per il ricorrente di confrontarsi con entrambe le sentenze) nella parte in cui aveva chiarito come, oltre al primario, anche il medico in posizione di dirigente abbia in concreto il potere di disporre il trasferimento dei pazienti ad altro nosocomio, previa autorizzazione del direttore sanitario.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità Ł chiara nel ritenere che il ricorso per cassazione Ł ammissibile laddove il dato probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, Mietti, Rv. 283777 – 01), mentre nel caso di specie il dato probatorio era già stato valorizzato dal giudice di prima istanza, con conseguente inammissibilità della deduzione.
In ogni caso, il ricorso non allega integralmente la deposizione del direttore sanitario, di cui deduce il travisamento probatorio (che peraltro, in caso di doppia conforme, può essere dedotto entro limiti strettissimi) e, comunque, il passo riportato riguarda una prassi piuttosto
che la vicenda specifica, difettando della necessaria specificità e autosufficienza.
In motivo Ł quindi inammissibile sotto diversi profili.
Il terzo motivo, in cui si lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta da manifesta mancanza della motivazione in ordine alla ricostruzione degli aspetti fattuali e scientifici e del decorso della malattia (id est: il vasospasmo e l’idrocefalo), Ł inammissibile in quanto, per un verso, impinge sulla ricostruzione del fatto, preclusa dall’annullamento con rinvio per sola violazione di legge, ferma restando la ricostruzione fattuale operata dalle sentenze di merito; mentre, per altro verso, si focalizza sulla efficienza causale della condotta dell’imputata rispetto all’evento, circostanza oggetto di positivo scrutinio da parte della sentenza rescindente e quindi intangibile in sede di rinvio.
Il quarto motivo, in cui si deduce che la sentenza impugnata sarebbe affetta da manifesta contraddittorietà della motivazione, laddove, assumendo ricorrere una ipotesi di cooperazione multidisciplinare ex art. 113 c.p. (in relazione ad un intervento che doveva essere eseguito entro 72 ore), ha ravvisato la responsabilità della D.ssa NOME, benchØ la stessa non fosse in servizio alla data della scadenza delle 72 ore e la paziente fosse affidata ad altri sanitari, Ł inammissibile.
La sussistenza di una responsabilità multidisciplinare, da cui germinerebbe una posizione di garanzia in capo all’imputata, Ł già stata oggetto di positiva valutazione da parte della sentenza rescindente ed Ł quindi fuori dal thema decidendum .
In ogni caso, quanto al caso concreto, la sentenza gravata chiarisce che:
l’imputata, dirigente medico del reparto di neurologia, ove la NOMENOME era stata ricoverata, aveva visitato la paziente il 25 settembre, il giorno successivo al ricovero;
aveva prescritto con urgenza l’esame angiografico con embolizzazione;
aveva in tal modo preso in carico la paziente, instaurando con lei una relazione terapeutica ed assumendo, quindi, una posizione di garanzia;
aveva anche reso edotto dell’urgenza dell’esame il NOME COGNOME, primario facente funzione, al quale aveva comunicato le condizioni di salute della paziente e l’urgenza dell’intervento.
La NOMENOME entrava in coma e si avvicinava lentamente alla morte cerebrale perchØ non era stato eseguito, nel termine di 72 ore (ovvero di tre giorni), termine indicato nelle linee guida vigenti, l’intervento di embolizzazione, che avrebbe consentito di realizzare l’immediata rimozione della sacca aneurismatica ed avrebbe impedito il verificarsi della complicanza poi effettivamente occorsa, ovvero l’idrocefalo.
In altri termini il trattamento tempestivo della patologia in atto attraverso l’intervento di elezione, l’angiografia con embolizzazione, avrebbe, con alta probabilità logica, ostacolato il progressivo e irreversibile decadimento della NOMENOME, l’aggravarsi dell’idrocefalo sfociato nel coma e, poi, nella morte.
L’angiografia urgente fu omessa e fu eseguita molto tardivamente, nella fase in cui le condizioni di salute della paziente erano oramai totalmente scadute dal momento che, quando fu effettuata il 6 ottobre del 2010, la paziente era stata trasferita in rianimazione già da sei giorni e le era stata riscontrata anche una complicanza (il vasospasmo).
A fronte della deduzione (su cui la difesa si Ł ampiamente spesa anche nel corso della discussione orale) secondo cui, successivamente alla visita effettuata dall’imputata ed alla prescrizione dell’angiografia in data 25 settembre, essa non era stata in servizio presso il reparto (richiamando a tal fine la documentazione prodotta relativa ai turni ospedalieri, che attestano la presenza in servizio dell’imputata dal 27 settembre, ossia oltre le 72 ore previste dalle linee guida), la sentenza precisa – non illogicamente – che «dalla lettura degli atti
emerge che Ł addirittura dato acquisito l’impossibilità di eseguire l’esame angiografico nella sede ospedaliera con la quale l’ospedale di NOMENOMEXXera convenzionato in ragione dei notori tempi dilatati della convenzione e che unica soluzione praticabile, che avrebbe assicurato un risultato diverso, era quella di organizzare il trasferimento della paziente in altra struttura, che fosse in grado di approntare le cure adeguate. Inoltre, che la NOME avesse il potere di predisporre il trasferimento Ł altro elemento emerso durante l’istruzione dibattimentale, in particolare dall’esame del direttore sanitario dell’epoca. ¨ pacifico che l’imputata, dirigente medico che aveva la paziente in cura e che ne aveva ravvisato l’urgenza, avrebbe dovuto organizzare ella stessa il trasferimento e che aveva anche il potere di farlo, chiedendo previamente l’autorizzazione del direttore sanitario. Vi sono, pertanto, a carico della NOME un notevole e colpevole ritardo a predisporre l’angiografia con l’intervento di embolizzazione e la omessa predisposizione del trasferimento in una struttura idonea a curare la patologia riscontrata. Non può, pertanto, assolutamente ritenersi sufficiente, al fine di escludere la responsabilità per negligenza, la mera richiesta in termini di ‘urgenza’ dell’esame angiografico in considerazione di tutte le argomentazioni sopra articolate».
La sentenza gravata, pertanto, affida il giudizio di responsabilità omissiva della ricorrente non solo nell’omesso trasferimento della paziente, ma anche sull’omesso controllo della stessa per effetto della responsabilità da cooperazione multidisciplinare che su lei gravava in aggiunta al primario, elemento non contestato in questa sede se non genericamente.
Del resto, la sentenza rescindente aveva già affermato il dovere della RAGIONE_SOCIALE di attivarsi nel suo turno mattutino di servizio del 27 settembre, così sottraendo dal perimetro di scrutinio della fase rescissoria ogni valutazione sul punto.
La doglianza deve quindi essere dichiarata inammissibile.
Ai sensi dell’articolo 578 cod. proc. pen., il Collegio ritiene che le statuizioni civili (peraltro non oggetto di impugnazione) debbano essere integralmente confermate, ritenendosi condivisibili le ragioni esplicitate a pagina 12 della sentenza impugnata.
Il Collegio rammenta che la Corte costituzionale (sentenza n. 182 del 2021) ha affermato che l’art. 578 cod. proc. pen. non viola il diritto dell’imputato alla presunzione di innocenza, «perchØ nella situazione processuale che vede il reato estinto per prescrizione e quindi l’imputato prosciolto dall’accusa, il giudice non Ł affatto chiamato a formulare, sia pure incidenter tantum , un giudizio di colpevolezza penale quale presupposto della decisione, di conferma o di riforma, sui capi della sentenza impugnata che concernono gli interessi civili», ma «nel decidere sulla domanda risarcitoria, anzichØ verificare se si sia integrata la fattispecie penale tipica contemplata dalla norma incriminatrice, deve accertare se sia integrata la fattispecie civilistica dell’illecito aquiliano (art. 2043 cod. civ.)».
Nel caso di specie, gli elementi costitutivi dell’illecito civile risultano oggetto di pieno e positivo accertamento in punto di fatto da parte dei giudici di entrambi i gradi di merito, con valutazione che il Collegio condivide e ribadisce.
Il ricorso non può quindi che essere rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
L’imputata deve essere altresì condannata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che si liquidano equitativamente in euro 3.686,00 per ciascuna parte civile.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Condanna, inoltre, l’imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che liquida in complessivi euro 3.686,00 per ciascuna, oltre accessori di legge.
Così Ł deciso, 19/11/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.