Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 43371 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 43371 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
E’ presente per l’avvocato COGNOME del foro di ROMA difensore delle PARTI CIVILI NOME, NOME, NOME e NOME, il sostituto processuale avvocato COGNOME stesso foro. Il difensore presente associandosi alla Requisitoria del Procuratore Generale chiede la conferma della sentenza impugnata come da conclusioni e nota spese depositate in udienza. In difesa del ricorrente COGNOME NOME sono presenti entrambi i difensori, avvocato COGNOME e avvocato COGNOME NOME, del foro di ROMA. L’avvocato COGNOME NOME dopo aver illustrato nei dettagli i motivi di ricorso, conclude chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata. L’avvocato NOME COGNOME integrando con ulteriori motivazioni il ricorso presentato, insiste nell’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 12.10.2023, la Corte di appello di Roma, previa rideterminazione della pena, ha confermato la sentenza di primo grado, emessa in sede di rito abbreviato, nella parte in cui ha dichiarato NOME COGNOME responsabile del reato di omicidio stradale in danno di NOME; quest’ultima, transitando sulla INDIRIZZO, giunta all’altezza del ‘INDIRIZZO a bordo del motociclo Honda Hornet TARGA_VEICOLO con direzione Ostia-Roma, dopo aver eseguito, a velocità contenuta, il sorpasso sulla sinistra di altro ciclomotore, a causa delle numerose escrescenze del sedinne stradale (determinato dalla presenza di radici di alberi ad alto fusto costeggianti la carreggiata) e conseguente perdita di aderenza con il suolo da parte del mezzo, perdeva il controllo della moto, andando ad urtare violentemente contro il guard-rail posto sul lato destro della carreggiata, riportando gravissime lesioni da cui conseguiva la morte istantanea (fatto del 6.5.2018).
La Corte territoriale, conformemente al primo giudice, ha – in sintesi attribuito al COGNOME la colpa dell’incidente – quale responsabile della sorveglianza per conto della ditta (RAGIONE_SOCIALE) affidataria dei lavori di “Manutenzione ordinaria, sorveglianza e pronto intervento, sulle strade di grande viabilità ricadenti nel Municipio Roma IX e X” – per avere omesso di assumere le determinazioni necessarie allo svolgimento degli interventi manutentivi atti ad evitare che sul tratto di strada in questione si verificasse il sopra descritto sinistro mortale.
Avverso la prefata sentenza propone ricorso il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all’art. 173 comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue.
Vizio di motivazione, con riferimento alla ricostruzione della dinamica del sinistro stradale e, in particolare, all’individuazione dei motivi che hanno provocato la perdita di controllo del motociclo guidafo dalla persona offesa.
Si deduce il travisamento della prova scientifica, con particolare riferimento alle dichiarazioni dei testimoni oculari e alle conclusioni cui è pervenuto il c.t. de PM. Si sostiene che il teste NOME non abbia escluso un possibile collegamento causale tra il movimento imprudente condotto dalla motociclista (consistito nel sistemarsi i pantaloni con la mano destra) e la perdita di equilibrio. Quanto alla
consulenza tecnica del PM, si sostiene che le relative conclusioni non siano coerenti con gli esiti degli accertamenti tecnici della polizia di Roma Capitale. Si aggiunge che la sentenza impugnata abbia acriticamente aderito alle valutazioni effettuate sul punto dal consulente tecnico del PM, omettendo di sottoporre al necessario vaglio critico la razionalità e l’affidabilità delle informazioni utiliz dal consulente ai fini dell’accertamento del fatto.
II) Vizio di motivazione, con riferimento all’esatta individuazione dell’area di rischio di cui l’imputato doveva considerarsi gestore, in virtù del rapporto contrattuale instaurato con la RAGIONE_SOCIALE tra il 29/09/2017 e il 24/04/2018.
Si sostiene che la presenza di deformazioni del tratto stradale di INDIRIZZO Ostiense fosse una circostanza nota da tempo ai competenti uffici dell’amministrazione comunale. Ciononostante, non erano state disposte limitazioni della velocità di circolazione su INDIRIZZO Ostiense, né programmati interventi di manutenzione, a dimostrazione che l’amministrazione comunale non considerasse le escrescenze presenti su quel tratto stradale un pericolo per la circolazione. Pertanto, dato che la presenza di quelle escrescenze era già nota alla stazione appaltante, l’oggetto del servizio di sorveglianza affidato all’ing. COGNOME non poteva che riguardare una situazione di pericolo caratterizzata da una diversa e maggiore gravità.
III) Violazione di legge e vizio di motivazione, per erronea applicazione dell’art. 40 cpv. cod. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza del nesso di causalità tra la asserita condotta anti-doverosa e l’evento concretamente verificatosi.
Si sostiene che all’omissione contestata al ricorrente non possa attribuirsi efficacia causale in ordine alla realizzazione dell’evento, causato da fattori esorbitanti rispetto al rischio che l’imputato era chiamato a governare: innanzitutto, la situazione del manto stradale, sin dal 2016, era nota agli uffici comunali; inoltre, un ostacolo alla tempestiva adozione di misure idonee sarebbe stato rappresentato dall’incertezza in ordine all’esatta distribuzione di competenze tra i diversi uffici coinvolti; infine, il fatto che gli organi d stazione appaltante abbiano impiegato, dal giorno dell’incidente, circa un anno e tre mesi per adottare una qualsiasi precauzione legata alla circolazione sul tratto stradale di INDIRIZZO, non consente di formulare un giudizio di alta probabilità logica del nesso causale tra la condotta doverosa omessa e il realizzarsi dell’evento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
2. Il primo motivo è privo di pregio.
Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza impugnata ha congruamente e logicamente argomentato in punto di ricostruzione della dinamica del sinistro, avendo esaurientemente esaminato il complessivo compendio probatorio, in assenza dei dedotti, ma non dimostrati, travisamenti della prova. Come condivisibilmente sottolineato dal Procuratore generale, la Corte territoriale ha valorizzato gli esiti degli accertamenti della Polizia di Roma Capitale, le dichiarazioni delle persone che hanno assistito al sinistro (tra cui lo stesso NOME), il verbale di ispezione delegata del 18.06.2019 e le conclusioni a cui è pervenuto il c.t. del PM. In particolare, sull’attendibilità del dichiarazioni del teste NOME, i giudici distrettuali hanno precisato come la sua testimonianza si ponesse in linea con quanto narrato dalle altre persone che avevano assistito al sinistro. Infatti, anche i testi NOME COGNOME e NOME avevano dichiarato che la persona offesa aveva perso il controllo del mezzo mentre teneva saldamente le mani sul manubrio. La Corte di appello, inoltre, ha fornito analitica ed esaustiva motivazione anche in ordine a tutti i rilievi difensivi che erano stati mossi rispetto alla relazione del c.t. del PM avendo ampiamente illustrato come gli esiti di tale consulenza, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, fossero coerenti con le dichiarazioni dei testimoni e, soprattutto, con gli esiti degli accertamenti tecnici eseguiti dalla Polizia Roma Capitale.
In definitiva, non è dato rinvenire alcun effettivo travisamento della prova nella sentenza impugnata, vizio che sussiste, come noto, quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (cfr. Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, Rv. 276567 – 01). Nella specie il ricorrente, in realtà, per gran parte dell’articolata doglianza in esame si duole dell’interpretazione delle prove operata dal giudicante, in tal modo, tuttavia, lamentando un travisamento del fatto, censura pacificamente non consentita in sede di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (cfr. Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217 01).
Il secondo motivo è infondato.
L’area di rischio di cui l’imputato era gestore è stata adeguatamente individuata dai giudici territoriali, i quali hanno appurato che il COGNOME fos stato nominato responsabile della sorveglianza dalla società appaltatrice RAGIONE_SOCIALE, ed in tale veste fosse chiamato a sovrintendere al servizio di sorveglianza sulle strade di grande viabilità ricadenti nei Municipi IX e X, tra cui il tratto di strada in cui è avvenuto il sinistro, servizio che prevedev a) una vigilanza continuativa con segnalazione immediata da parte del responsabile della sorveglianza di stati di pericolo in atto, quali anomalie della pavimentazione stradale, “gibbosità” e ogni situazione che potesse costituire un’insidia, b) un rilevamento periodico dello stato di funzionalità e sicurezza delle strade, finalizzato ad indicare per ciascuna strada i tratti ammalorati e la tipologia di ammaloramento, compresi dossi/radici sulle sedi carrabili, c) la redazione di un elenco delle strade con indicazione del grado di annnnaloramento. Tutti compiti gravanti sul prevenuto, nel caso di specie chiaramente disattesi. In tal senso, la Corte territoriale ha legittimamente richiamato l’art. 14 cod. strada, quale norma che costituisce la fonte della posizione di garanzia gravante sul proprietario della strada nonché sul soggetto che, in forza di un contratto di appalto stipulato con il proprietario della strada, come nel caso, assume l’obbligo di vigilanza e di segnalazione immediata delle situazioni di pericolo.
4. Anche il terzo motivo è destituito di fondamento.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte territoriale ha individuato con precisione l’esigibilità del comportamento alternativo lecito, valorizzando le specifiche conoscenze e competenze professionali dell’imputato, nonché il fatto che la situazione di pericolo fosse a questi conosciuta; non si è limitata ad accertare la violazione della regola cautelare, ma ha anche evidenziato come l’evento occorso fosse la concretizzazione del rischio che la regola violata era volta a prevenire. Sotto questo profilo, i giudicanti hanno fatto corretta applicazione dei principi previsti dall’art. 40 cpv cod. pen., fornendo una logica motivazione sul punto. In particolare, hanno ritenuto – non illogicamente – che la circostanza che la situazione di pericolo fosse da tempo esistente su quel tratto di strada non potesse essere valutata in senso favorevole all’imputato, atteso che proprio tale “notorietà” e risalenza nel tempo della situazione di pericolo rendeva l’obbligo di segnalazione ancora più esigibile in capo all’odierno ricorrente, ciò che avrebbe comportato la doverosa adozione di atti finalizzati a rimuoverla (come poi effettivamente avvenuto successivamente al sinistro).
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese in favore delle costituite parti civili, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili NOME, NOME NOME, NOME NOME e NOME NOME, che liquida in complessivi euro tremila oltre accessori come per legge.
Così deciso il 12 settembre 2024
Consigliere estensore
Il Presidente