Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 25729 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 25729 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/04/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a MOLFETTA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a SALERNO il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a TERNI il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a FORLI’ il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a MILANO il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a TERMOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a SENIGALLIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a SAN GAVINO MONREALE il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a LIVORNO il DATA_NASCITA RAGIONE_SOCIALE PER LRAGIONE_SOCIALE
avverso la sentenza del 28/09/2023 RAGIONE_SOCIALE CORTE APPELLO di NAPOLI Visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; all’udienza del 01/04/2025 udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO;
udito il Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sostituto AVV_NOTAIO NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo:
per COGNOME NOME e COGNOME NOME: rigetto dei ricorsi;
per COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME: annullamento senza rinvio RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata ai fini penali, quanto al reato di cui all’art.589 sub.c) c.p., per essersi il reato estinto per prescrizione e quanto al reato di cui all’art.449 c.p. perchè il fatto non sussiste; annullamento con rinvio ai fini civili;
-per COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME: annullamento senza rinvio RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata ai fini penali, quanto al reato di cui all’art. 589 sub.c), per essersi il reato estinto per prescrizione e quanto a reato di cui all’art.449 c.p. perchè il fatto non sussiste; rigetto ai fini civili;
per COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME: annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata quanto al reato di cui all’art.589 sub.c) c.p.; annullamento senza rinvio riguardo al reato di cui all’art.449 sub.c) c.p. perchè il fatto non sussiste.
E’ presente l’AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO del foro di FROSINONE in difesa RAGIONE_SOCIALE parti civili COGNOME NOME e COGNOME, il quale deposita conclusioni scritte unitamente alla nota spese e chiede la conferma RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, con condanna degli imputati al risarcimento dei danni nei confronti RAGIONE_SOCIALE parti civili.
E’ presente l’AVV_NOTAIO COGNOME NOME del foro di ROMA in difesa del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il quale chiede l’accoglimento del ricorso.
E’ presente l’AVV_NOTAIO COGNOME del foro di PISA in difesa di COGNOME NOME, il quale insiste per l’accoglimento del ricorso, associandosi alle conclusioni del PG.
E’ presente l’AVV_NOTAIO COGNOME del foro di GENOVA in difesa di COGNOME NOME, che si riporta ai motivi del ricorso associandosi alle richieste del coodifensore AVV_NOTAIO.
E’ presente l’AVV_NOTAIO COGNOME del foro di ROMA in difesa di COGNOME NOME, che delega ai sensi dell’art. 102 cpp, l’AVV_NOTAIO del Foro di ROMA all’esposizione dei motivi di ricorso ai quali si riporta associandosi alle conclusione dei precedenti avvocati e chiedendone l’accoglimento. E’ presente l’AVV_NOTAIO COGNOME del foro di NAPOLI in difesa di COGNOME NOME, il quale insiste per l’accoglimento del ricorso, chiedendo l’annullamento RAGIONE_SOCIALE sentenza.
E’ presente l’AVV_NOTAIO COGNOME NOME del foro di ROMA in sostituzione ex art.102 c.p.p., per delega orale, dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME del foro di ROMA in difesa di COGNOME NOME,
E’ presente l’AVV_NOTAIO COGNOME NOME del foro di ROMA in difesa di COGNOME NOME e di COGNOME NOME
E’ presente l’AVV_NOTAIO COGNOME NOME del foro di MILANO in sostituzione ex art.102 c.p.p., per delega scritta, dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME del foro di MILANO in difesa di COGNOME NOME, il quale
E’ presente l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME del foro di MILANO in difesa di COGNOME NOME.
E’ presente l’AVV_NOTAIO COGNOME del foro di NAPOLI in difesa di NOME COGNOME.
E presente l’AVV_NOTAIO COGNOME del foro di AVELLINO in difesa di COGNOME NOME.
E’ presente l’AVV_NOTAIO COGNOME NOME del foro di ROMA in difesa di COGNOME NOME.
E’ presente l’AVV_NOTAIO COGNOME del foro di TARANTO in difesa di COGNOME NOME.
E’ presente l’AVV_NOTAIO COGNOME NOME COGNOME del foro di SALERNO in difesa di COGNOME NOME. di
E’ presente l’AVV_NOTAIO COGNOME NOME del foro di NAPOLI in difesa di COGNOME NOME.
E’ presente l’AVV_NOTAIO COGNOME NOME del foro di ROMA in difesa di COGNOME NOME, COGNOME NOME e di COGNOME NOME. di
E’ presente l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME del foro di ROMA in difesa di COGNOME.
A questo punto alle ore 18,45, il presidente come da avvisi precedentemente inviati, sospende l’udienza e rinvia la prosecuzione RAGIONE_SOCIALE discussione ai giorni 4 e 11 aprile 2025.
All’udienza del 04/04/2025;
è’ presente l’AVV_NOTAIO COGNOME del foro di ROMA in difesa di COGNOME NOME, il quale chiede l’annullamento senza rinvio RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, riportandosi ai motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento.
E’ presente l’AVV_NOTAIO l’AVV_NOTAIO COGNOME NOME del foro di MILANO in difesa di COGNOME NOME, il quale chiede l’annullamento senza rinvio RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, riportandosi ai motivi di ricorso chiedendone raccoglimento.
E’ presente l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME del foro di MILANO in difesa di COGNOME NOME, il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
E’ presente l’AVV_NOTAIO COGNOME NOME del foro di ROMA in difesa di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
E’ presente l’AVV_NOTAIO COGNOME NOME del foro di NAPOLI in difesa di COGNOME NOME, il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede raccoglimento.
E’ presente l’AVV_NOTAIO COGNOME NOME del foro di ROMA in difesa di COGNOME NOME, il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
E’ presente l’AVV_NOTAIO COGNOME NOME del foro di ROMA in sostituzione ex art.102 c.p.p., per delega orale dell’AVV_NOTAIO, COGNOME del foro di ROMA in difesa di COGNOME NOME, il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
E’ presente l’AVV_NOTAIO COGNOME NOME del foro di ROMA in sostituzione ex art.102 c.p.p., per delega scritta, dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME del foro di ROMA in difesa di COGNOME NOME e COGNOME NOME, il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
E’ presente l’AVV_NOTAIO COGNOME NOME del foro di NAPOLI in difesa di COGNOME NOME, il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
E’ presente l’AVV_NOTAIO COGNOME NOME COGNOME del foro di SALERNO; di anche in sostituzione ex art.102 c.p.p., per delega orale, dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME del foro di NAPOLI, entrambi in difesa di COGNOME NOME, il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
E’ presente l’AVV_NOTAIO COGNOME del foro di NAPOLI in difesa di NOME COGNOME.
E presente l’AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO del foro di AVELLINO in difesa di COGNOME NOME, il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
E’ presente l’AVV_NOTAIO COGNOME del foro di TARANTO in difesa di COGNOME NOME, il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
E’ presente l’AVV_NOTAIO COGNOME del foro di NAPOLI in difesa di NOME COGNOME.
E’ presente l’AVV_NOTAIO COGNOME del foro di FROSINONE in difesa RAGIONE_SOCIALE parti civili COGNOME NOME e COGNOME
E’ presente l’AVV_NOTAIO COGNOME del foro di ROMA in difesa di RAGIONE_SOCIALE
E’ presente l’AVV_NOTAIO COGNOME del foro di NAPOLI in difesa di COGNOME NOME.
E’ presente l’AVV_NOTAIO COGNOME del foro di ROMA in difesa di COGNOME NOME.
E’ presente l’AVV_NOTAIO COGNOME del foro di GENOVA in difesa di COGNOME NOME.
E’ presente l’AVV_NOTAIO COGNOME NOME del foro di PISA in sostituzione ex art. 102 c.p.p., per delega orale, dell’AVV_NOTAIO COGNOME del foro di PISA in difesa di COGNOME NOME.
All’udienza del 11/04/2025;
E’ presente l’AVV_NOTAIO COGNOME del foro NAPOLI in difesa di NOME COGNOME, che chiede l’accoglimento del ricorso.
E’ presente l’AVV_NOTAIO COGNOME del foro di NAPOLI difensore di COGNOME, che insiste per l’accoglimento del ricorso.
E’ presente l’AVV_NOTAIO COGNOME NOME del foro di ROMA difensore di COGNOME NOME e di COGNOME NOME, che riportandosi ai motivi insiste per l’accoglimento del ricorso.
E’ presente l’AVV_NOTAIO del foro di TARANTO in difesa di COGNOME NOME, che chiede l’accoglimento del ricorso.
E’ presente l’AVV_NOTAIO del foro di ROMA in difesa di COGNOME NOME, che chiede l’accoglimento del ricorso.
E’ presente l’AVV_NOTAIO COGNOME del foro di FROSINONE in difesa RAGIONE_SOCIALE parti civili COGNOME NOME e COGNOME.
E’ presente l’AVV_NOTAIO COGNOME NOME del foro di NAPOLI in sostituzione dell’AVV_NOTAIO. COGNOME NOME del foro di NAPOLI in difesa del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e di COGNOME NOME.
E presente l’AVV_NOTAIO COGNOME NOME del foro di ROMA in difesa del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
E’ presente l’AVV_NOTAIO COGNOME NOME del foro di ROMA in sostituzione dell’AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO del foro di ROMA in difesa di COGNOME NOME.
E’ presente l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME del foro di MILANO ed in sostituzione del coodifensore COGNOME NOME del foro di MILANO, in difesa di COGNOME NOME.
E’ presente l’AVV_NOTAIO COGNOME NOME del foro di ROMA in difesa di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
E’ presente l’AVV_NOTAIO del foro di AVELLINO difensore di COGNOME NOME.
E’ presente l’AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO del foro di ROMA in difesa di COGNOME NOME.
E’ presente l’AVV_NOTAIO. COGNOME NOME COGNOME del foro di SALERNO, anche in sostituzione dell’AVV_NOTAIO COGNOME del foro di NAPOLI, entrambi difensori di COGNOME NOME.
E’ presente l’AVV_NOTAIO COGNOME del foro di NAPOLI in difesa di COGNOME NOME.
E’ presente l’AVV_NOTAIO del foro di ROMA in difesa RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME.
E’ presente l’AVV_NOTAIO del foro di GENOVA in difesa di COGNOME NOME.
L’AVV_NOTAIO COGNOME sostituisce anche l’AVV_NOTAIO COGNOME NOME di foro di TARANTO, in difesa di COGNOME NOME.
E’ presente l’AVV_NOTAIO NOME del foro di PISA, che deposita nomina scritta a sostituto ex art. 102 cpp, dell’AVV_NOTAIO COGNOME del foro di PISA, in difesa di COGNOME NOME
RITENUTO IN FATTO
La vicenda e le imputazioni
1. La sentenza oggetto di impugnazione di fronte a questa Corte è stata emessa all’esito del giudizio di appello nell’ambito del procedimento relativo a un gravissimo sinistro RAGIONE_SOCIALEle avvenuto il 28/07/2013 sull’autoRAGIONE_SOCIALE INDIRCOGNOME NapoliCanosa, al INDIRCOGNOME (nel territorio del Comune di Monteforte Irpino), che ha causato il decesso di quaranta persone e il ferimento di COGNOMEe ventinove, tutte viaggianti a bordo dell’autobus Volvo TARGA_VEICOLO, tg. TARGA_VEICOLO, condotto da NOME COGNOME.
Nell’atto di esercizio dell’azione penale è stato rispettivamente ascritto a:
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME – ai sensi degli artt.110, 491bis e 479 cod.pen., in relazione all’art.476 cod.pen., di avere concorso a falsificare un documento informatico AVV_NOTAIO e, segnatamente, il report contenente i dati dell’autobus citato, al fine di ottenere il rilascio del taglian dell’avvenuta revisione, attestando quindi falsamente in un atto AVV_NOTAIO fatti dei quali l’atto stesso era destiNOME a provare la verità; ai sensi degli artt.40, comma 41, comma 1, 113 e 589, commi 1 e 4 e 449 in relazione all’art.434 cod.pen., di avere contribuito a cagionare il suddetto incidente e in particolare: il COGNOME omettendo una corretta e regolare manutenzione del mezzo presso officine specializzate e di sottoporlo alla revisione annuale e il NOME e la COGNOME non impedendo la circolazione del mezzo, che non avrebbe mai potuto superare con esito regolare la prescritta revisione, contribuendo così a cagionare l’evento disastroso, ponendo COGNOMEesì in pericolo la sicurezza del trasporto AVV_NOTAIO;
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, ai sensi degli artt. 40, comma 2, 41, comma 1, 113 e 589, commi 1 e 4, 449 in relazione all’art.443 cod.pen., per avere – in cooperazione tra loro e nella rispettiva veste di soggetti in servizio con diverse posizioni di responsabilità presso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – per il concorso di cause indipendenti tra loro e avendo l’obbli
)
giuridico di impedirlo, cagioNOME colposamente il gravissimo incidente RAGIONE_SOCIALEle di cui sopra.
In particolare, al COGNOME nella sua veste di Amministratore Delegato e ai dirigenti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Centrale e relative articolazioni era stata ascritta, ol alla colpa consistita in negligenza, imprudenza e imperizia, anche la violazione RAGIONE_SOCIALE norme che garantiscono la circolazione RAGIONE_SOCIALEle in condizioni di RAGIONE_SOCIALE per aver omesso di provvedere alla riqualificazione dell’intero INDIRCOGNOME Acqualonga presente sull’autoRAGIONE_SOCIALE Napoli-Canosa, attraverso la necessaria sostituzione RAGIONE_SOCIALE barriere di sicurezza con quelle marcate CE, in ragione RAGIONE_SOCIALE intervenuta non conformità di quelle esistenti al momento del sinistro, trattandosi perCOGNOMEo di un viadotto autoRAGIONE_SOCIALEle connotato da particolare pericolosità essendo stato progettato e realizzato con geometrie non adeguate ad una infrastruttura di tale destinazione.
Mentre agli COGNOMEi dirigenti RAGIONE_SOCIALE direzione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, era stata ascritta, oltre alla colpa consistita in negligenza, imprudenza e imperizia anche la violazione RAGIONE_SOCIALE norme che garantiscono la circolazione RAGIONE_SOCIALEle in condizioni di RAGIONE_SOCIALE per avere omesso un costante monitoraggio del tratto autoRAGIONE_SOCIALEle interessato dal sinistro e che avrebbe evidenziato la necessità di un adeguamento funzionale RAGIONE_SOCIALE barriere di calcestruzzo bordo-ponte; difatti, in particolare, nel suddetto tratto d viadotto, erano stati rilevati gravi e anomali fenomeni corrosivi degli elementi metallici di collegamento RAGIONE_SOCIALE barriere in calcestruzzo al cordolo del viadotto (i c.d. tirafondi) nonché fenomeni corrosivi sugli elementi di collegamento al piede RAGIONE_SOCIALE citate barriere, rilevandosi COGNOMEesì un errore di progettazione nei giunti cannocchiale presenti nella parte superiore RAGIONE_SOCIALE barriere poste in corrispondenza dei giunti di dilatazione del viadotto, errori ritenuti nel loro complesso tali contribuire allo sfondamento e alla precipitazione ad alta quota dell’autobus predetto, cagionando in tal modo il decesso e un evento di disastro idoneo a mettere in pericolo la pubblica incolumità.
La sentenza di primo grado
2. Con sentenza emessa il 11/01/2019, il Tribunale di Avellino ha dichiarato il COGNOME, la COGNOME, il COGNOME, il COGNOME, lo COGNOME, il COGNOME, il COGNOME e il COGNOME responsabili dei reati rispettivamente ascritti, condannandoli alle pene ritenute eque nonché – i funzionari suddetti in concorso con il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – al risarcimento del danno nei confronti dell costituite parti civili, nella reciproca misura percentuale ivi indicata; ha assol invece NOME COGNOME, NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME, NOME
COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME dai reati ascritti per non aver commesso il fatto
La sentenza era stata pronunciata sulla scorta di un complesso materiale probatorio costituito, oltre che dalle dichiarazioni acquisite in dibattimento, dall relazioni redatte dal perito nomiNOME d’ufficio e dai consulenti di parte, dall dichiarazioni rese dagli imputati in sede di esame e dalle loro spontanee dichiarazioni, nonché dalla copiosa documentazione confluita negli atti utilizzabili.
2.1 II Tribunale ha ritenuto provata con adeguata certezza la concreta dinamica del sinistro, rilevando che – intorno alle 20,30 del 28/07/2013 l’autobus citato (di proprietà di NOME COGNOME, titolare RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), giunto all’altezza del INDIRCOGNOME dell’autoRAGIONE_SOCIALE Canosa-Napoli, era incorso in un guasto meccanico che aveva determiNOME l’inefficienza del sistema frenante e la conseguente perdita del controllo del veicolo; ha esposto quindi che il mezzo, dopo aver percorso per un lungo tratto la corsia di emergenza dell’autoRAGIONE_SOCIALE e dopo aver evitato l’impatto con le COGNOMEe vetture presenti sulle corsie di marcia e d sorpasso, giunto all’altezza del predetto viadotto – al chilometro INDIRCOGNOME – aveva cozzato contro la barriera esterna di protezione RAGIONE_SOCIALE sopraelevata e dopo aver urtato COGNOMEi veicoli incolonnati sulla carreggiata e percorso un breve tratto su viadotto aveva impattato nuovamente sulla barriera new jersey posta a protezione dello stesso, abbattendo la struttura con conseguente precipitazione dell’autobus da un’altezza di 23 metri fino allo schianto sul terreno sottostante.
Il Giudice di primo grado ha quindi proceduto a una parcellizzata analisi dei distinti aspetti RAGIONE_SOCIALE contestazione, con particolare riferimento alle posizioni de COGNOME, RAGIONE_SOCIALE COGNOME e del COGNOME.
Il Tribunale ha ritenuto provata la circostanza che – date le evidenti deficienze strutturali – l’automezzo non avrebbe potuto essere stato sottoposto con esito positivo alla revisione alla data indicata nel documento di circolazione (26/03/2013), non risultando neanche effettuata la dovuta revisione per il 2012.
Ha COGNOMEesì proceduto al riassunto e all’analisi RAGIONE_SOCIALE numerose deposizioni testimoniali e RAGIONE_SOCIALE consulenze tecniche disposte su incarico del p.m. e degli imputati, espletate sia in materia grafologica sia in riferimento allo stato manutenzione dell’autobus coinvolto nel sinistro oltre che degli elementi di riscontro desumibili dalla documentazione prodotta dalle parti, valutando COGNOMEesì gli esiti degli esami e RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni spontanee degli imputati.
Operando una valutazione complessiva dei predetti elementi istruttori, il Tribunale (pagg.78-94) ha ritenuto provata la falsità ideologica del documento informatico costituito dal report contenente i dati del mezzo Volvo TARGA_VEICOLO, trasmesso il 26/03/2013 alla banca dati del RAGIONE_SOCIALE e attestante l’esito regolare RAGIONE_SOCIALE revisione, al fine di ottenere il relat
attestato sul documento di circolazione; essendo emerso che, alla data predetta, non era stato eseguito alcun controllo sulle condizioni dell’autobus da parte di un tecnico incaricato, non essendo neanche stato rinvenuto il necessario riscontro contabile rappresentato dall’attestazione del pagamento RAGIONE_SOCIALE tassa di concessione governativa da apporre sulla domanda di prenotazione RAGIONE_SOCIALE operazioni; essendo COGNOMEesì emerso che, in ordine all’autobus coinvolto nell’incidente, era stato rinvenuto – tra gli COGNOMEi fogli di prenotazione RAGIONE_SOCIALE revisioni eseguite in giorna un modello di colore giallo, non più in uso presso la RAGIONE_SOCIALE, recante la data di prenotazione del 19/03/2012, su cui era stata apposta una marca da bollo (perCOGNOMEo risultante già adoperata in precedenza) recante la sottoscrizione di NOME COGNOME e ritenuto, in realtà, essere stato confezioNOME dopo il sinistro de 28/07/2013, al fine di fare apparire come realmente eseguita la revisione.
Per corroborare tale conclusione, il Tribunale ha richiamato le risultanze istruttorie attinenti alle condizioni del mezzo riscontrate dopo il sinistro, riten del tutto incompatibili con il superamento di una revisione che sarebbe avvenuta appena quattro mesi prima.
2.2 In punto di attribuzione RAGIONE_SOCIALE responsabilità nei confronti dei tre imputati chiamati a rispondere RAGIONE_SOCIALE fattispecie di falso e dei conseguenti r di omicidio RAGIONE_SOCIALEle e disastro colposo, il Giudice ha ritenuto che, nei riguardi RAGIONE_SOCIALE COGNOME, la prova discendesse dall’inserimento nel sistema informatico dell’esito positivo RAGIONE_SOCIALE revisione mediante l’uso RAGIONE_SOCIALE personali credenziali di accesso al sistema stesso; argomentando la mancanza di rilievo da attribuire al dato attinente all’orario di inserimento (ore 17,58), momento nel quale l’imputata si trovava, come dimostrato in giudizio, al di fuori dell’ufficio e ciò in quanto il collegament al sistema era realizzabile anche tramite accesso da postazione esterna all’ufficio stesso mediante il collegamento VPN di cui dispongono, ad esempio, le agenzie automobilistiche (tra cui l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dall’imputata frequentata abitualmente per motivi lavorativi); argomentando COGNOMEesì come, dall’istruttoria, fosse risultato un numero rilevantissimo (circa seimila) di operazioni false effettuate tramite le sue credenziali, come già evidenziato nei provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dell’imputata.
Ritenendo, quindi, che proprio il numero rilevante degli inserimenti compiuti, anche in giorni e in orari in cui l’imputata non era in servizio, rendesse evidente che la stessa partecipasse consapevolmente a un sistema coinvolgente anche COGNOMEe persone, tra cui i titolari di agenzie di pratiche automobilistiche e che aveva consentito a svariati proprietari di veicoli di ottenere il tagliando di senza procedere al controllo effettivo del mezzo.
In ordine alla posizione del COGNOME, il Tribunale ha evidenziato come lo stesso fosse il soggetto concretamente interessato all’ottenimento RAGIONE_SOCIALE revi
del mezzo, che – essendo stato immatricolato nel 1995, avendo percorso circa un milione di chilometri e in conseguenza RAGIONE_SOCIALE sue condizioni oggettive – non sarebbe stato in grado di ottenere la relativa certificazione; elementi sulla scorta dei qua è stato ritenuto sicuramente perfezioNOME il concorso nella condotta di falso, non potendosi dubitare che – rivolgendosi all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, come già fatto in COGNOMEe occasioni – il COGNOME sapesse che l’autobus non sarebbe stato effettivamente controllato ma che avrebbe conseguito il tagliando da apporre sul documento di circolazione grazie al contributo illecito di funzionari in servizio presso RAGIONE_SOCIALE.
Il Tribunale ha invece assolto dall’imputazione ascritta il NOME, cui era stato contestato di avere apposto la propria firma e la data del 26/03/2013 sul documento cartaceo attestante l’avvenuta revisione del mezzo con esito regolare, non essendo stata ritenuta sufficiente l’apposizione del codice identificativo, anche in quanto il materiale confezionamento del documento sarebbe avvenuto alla successiva data del 29/03/2013 (epoca in cui il NOME era in ferie), richiamando COGNOMEesì gli esiti RAGIONE_SOCIALE consulenze grafologiche espletate nel corso del giudizio e che non consentivano di ritenere provata la genuinità RAGIONE_SOCIALE sottoscrizione apposta in calce al documento.
Le argomentazioni attinenti alla contestazione operata al capo A) RAGIONE_SOCIALE rubrica hanno conseguentemente condotto il Tribunale all’assoluzione del NOME dai reati contestati al capo B).
2.3 In relazione ai reati contestatati al capo B) e in riferimento all materiale descrizione del sinistro, il Tribunale ha provveduto a operare una complessiva ricostruzione dell’evento sulla base RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni degli operanti intervenuti sul luogo nell’immediatezza del fatto.
In particolare, il giudice di primo grado ha evidenziato che, all’esito del sopralluogo eseguito dopo l’evento, era stato rinvenuto (al km INDIRCOGNOME) un giunto cardanico, ricondotto con certezza all’autobus incidentato e avente la funzione di dare trazione alle ruote attraverso il differenziale (il cui distacco aveva prodott danni all’impianto frenante del veicolo), mentre – nella parte sottostante al viadotto – erano state rinvenute tredici barriere new jersey in fila indiana, dalla lunghezza complessiva di 66 metri, già collocate sul viadotto stesso nel punto in cui era mancante la corsia di emergenza con la correlativa barriera laterale; ha riportato quindi le risultanze RAGIONE_SOCIALE testimonianze acquisite dall’operante intervenuto subito dopo il fatto, il quale aveva riferito che “sulla base RAGIONE_SOCIALE tracce riscontrate, si era dunque verificato che l’autobus aveva inizialmente deviato verso sinistra, probabilmente per l’azione indotta dal freno di soccorso posto sulla parte sinistra, poi aveva deviato a destra verso la corsia di emergenza, che era l’unico spazio percorribile in quanto le corsie di marcia e di sorpasso erano occupate dagli
COGNOMEi veicoli incolonnati; poi, dopo aver percorso un tratto in corsia di emergenza, l’autobus era arrivato all’altezza dell’aiuola a raso posta all’imbocco del viadotto aveva urtato contro i primi elementi new jersey e ciò aveva determiNOME uno spostamento RAGIONE_SOCIALE traiettoria verso i veicoli fermi in colonna ovvero verso il primo veicolo impattato, costituito da un fuoriRAGIONE_SOCIALE Land Rover Discovery”.
Sulla scorta RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni del teste COGNOME, alle dipendenze del servizio di Polizia RAGIONE_SOCIALEle RAGIONE_SOCIALE sede centrale, il Tribunale ha anche precisato che – sulla base RAGIONE_SOCIALE telecamera di monitoraggio installata da RAGIONE_SOCIALE “sono stati individuati anche i 14 veicoli che saranno coinvolti nell’incidente e si verificato che dal momento in cui passa davanti alla telecamera l’ultimo di tali veicoli al momento del passaggio dell’autobus transitano COGNOMEi 110 veicoli; ciò significa che vi era una colonna di veicoli che si estendeva per un lungo fratto, comprendente il tratto rettilineo e non solo quello in curva, e che quindi l’unica corsia percorribile dal conducente dell’autobus prima dell’accesso al viadotto era quella di emergenza perché le COGNOMEe due erano occupate da veicoli incolonnati, tanto che nel video si vede anche il veicolo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che procede in retromarcia per presegnalare la presenza RAGIONE_SOCIALE colonna”; evidenziando COGNOMEesì “che l’autobus, dopo aver urtato il guardrail di sinistra e poi, come evidenziato dai segni rinvenuti, il guardrail e successivamente il muro posti a destra a protezione RAGIONE_SOCIALE corsia di emergenza, al termine RAGIONE_SOCIALE stessa, ha impattato con la parte anteriore destra sulla prima barriera posta sul viadotto e vi è uscito con un’angolazione evincibile dalle tracce gommose lasciate sul piano viabile, dirigendosi verso il centro RAGIONE_SOCIALE carreggiata; quindi dopo aver urtato pi veicoli posti sulla carreggiata ha nuovamente impattato un’COGNOMEa barriera new jersey che è stata rinvenuta spostata verso fuori, mentre quella successiva è stata divelta dall’autobus ed è precipitata, unitamente alle seguenti; /e tracce gommose sulla barriera spostata, riconducibili non solo alla parte di guaina che si trova tr la barriera e il manufatto in cemento ma anche ai pneumatici del veicolo impattante, indicavano la direzione dell’autobus, mentre successivamente, non avendo retto la seconda barriera ed essendo crollate di conseguenza anche quelle successive, l’autobus ha viaggiato per un tratto a bordo del colmo del viadotto e poi è uscito dallo stesso, precipitando nel vuoto”. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il Tribunale ha poi richiamato, ai fini RAGIONE_SOCIALE ricostruzione RAGIONE_SOCIALE dinamica del sinistro, gli esiti RAGIONE_SOCIALE consulenze tecniche disposte su incarico RAGIONE_SOCIALE parti e quel RAGIONE_SOCIALE perizia successivamente espletata nella fase dibattimentale; argomentando, sulla base RAGIONE_SOCIALE valutazione di quanto riferito dai consulenti del p.m., che doveva ritenersi pienamente convincente la ricostruzione complessiva effettuata dagli ausiliari in ordine alle possibili cause del guasto meccanico da cui era sc l’andamento anomalo dell’autobus; ovvero la presenza di un giunto cardanico
ancorato con perni o bulloni aperti “non a specifica”, cioè di tipologia diversa o con serraggio differente rispetto a quello prescritto dalla casa produttrice, conclusione da ritenersi supportata dai risultati RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE tecniche; rilevando, COGNOMEesì, come tali conclusioni non fossero sostanzialmente confliggenti con quelle espresse dai consulenti nominati dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in ordine alla ricostruzione RAGIONE_SOCIALE dinamica dell’incidente – a parte alcune considerazioni, non decisive, sulla condotta del conducente e sul ruolo del malfunzionamento RAGIONE_SOCIALE valvola a quattro vie – specificamente in ordine alla ricostruzione RAGIONE_SOCIALE cause del guasto meccanico verificatosi e riconducibile al distacco del giunto cardanico dalla propria flangia.
Mentre, in riferimento alle conclusioni raggiunte dal perito, il Tribunale ha rilevato che lo stesso “pur essendo stato incaricato di ricostruire la traiettoria percorsa dall’autobus esclusivamente dal momento dell’ingresso sul viadotto a quello RAGIONE_SOCIALE sua caduta, nonché di determinare la velocità e l’angolo con cui lo stesso ha impattato la barriera new jersey nella fase finale RAGIONE_SOCIALE sua corsa, ha confermato che l’autobus si è approcciato al viadotto, a valle di un percorso in discesa compiuto lungo il tratto dellIA16 per un tratto di circa 880 metri, in condizioni di rilevante inefficienza del sistema frenante, conseguente alla perdita dell’essenziale organo di trasmissione, e che, dopo aver percorso soprattutto nella fase finale la corsia di emergenza, era giunto all’ingresso al viadotto con l’asse longitudinale del veicolo pressoché parallelo alla linea di margine laterale ed all’asse RAGIONE_SOCIALEle.
Il perito ha COGNOMEesì confermato che all’arrivo dell’autobus in prossimità del viadotto, stante l’accertata occupazione RAGIONE_SOCIALE corsie ordinarie da parte di autovetture in accodamento per segnalato restringimento RAGIONE_SOCIALE carreggiata per la presenza di un cantiere di lavori, il mezzo ha colliso per la prima volta contro la barriera new jersey in calcestruzzo, con un angolo di collisione di circa 7.20 sessagesimali ed una velocità non superiore a circa 115 Km/h ed è uscito da tale urto ad una velocità calcolata in circa 109 Km/h.
La ricostruzione effettuata dal perito dei successivi urti con i veicoli presenti sul viadotto e RAGIONE_SOCIALE traiettoria percorsa dall’autobus lo hanno portato a concludere che la velocità con cui l’autobus è giunto all’impatto finale è pari a circa 89 Km/h e l’angolo formato dall’asse longitudinale dell’autobus e l’allineamento RAGIONE_SOCIALE barriere era geometricamente determinabile in circa 9° sessagesimali, anche se, stante la traiettoria di tipo curvilineo percorsa dal veicolo, l’angolo formato da vettore velocità in corrispondenza del punto di primo contatto tra lo spigolo anteriore destro dell’autobus ed il new jersey bordo ponte, era leggermente più ampio, pari a circa 11,90° sessagesimali”; evidenziando come la complessiva ricostruzione RAGIONE_SOCIALE dinamica dell’evento non confliggesse con quella dei consulenti di parte.
2.4 Passando alla valutazione complessiva RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali in ordine alla posizione RAGIONE_SOCIALE COGNOME, il Tribunale ha premesso che la questione da esaminare – in riferimento ai fatti contestati al capo B) – era quella attinente dato consistente nel fatto se, oltre ad avere fatto inserire da COGNOMEi con le propr credenziali nel sistema informatico l’esito di una revisione dell’autobus non effettuata, realizzando una condotta integrante gli estremi del reato di cui al capo A) RAGIONE_SOCIALE rubrica, la stessa avesse contestualmente posto in essere anche una condotta omissiva penalmente rilevante, concretizzatasi nella violazione di un obbligo giuridico di impedire l’evento derivante da una sua posizione di garanzia, fondata su una funzione di controllo, che la obbligasse, nella propria qualità di dipendente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ad impedire la circolazione di veicoli privi dei requisiti di sicurezza e ad evitare gli eventi dannosi causati dagli stessi.
Ha osservato che il compito istituzionalmente spettante ai funzionari in servizio presso la RAGIONE_SOCIALE addetti alla revisione dei mezzi si concretizza in una funzione di controllo avente lo scopo di neutralizzare una potenziale fonte di pericolo derivante dalla circolazione di un mezzo non avente i requisiti di efficienza prescritti, il tutto a garanzia dell’incolumità persona pubblica; ha quindi affermato che la COGNOME, facendo inserire da COGNOMEi – con le proprie credenziali – l’esito di una revisione non effettuata, aveva, di fatto, assunt una posizione di garanzia ed evitato quindi di attestare l’assenza dei requisiti predetti, in tal modo violando la regola cautelare specifica prevista dall’art.80 C.d.s., disciplinante l’istituto RAGIONE_SOCIALE revisione.
Derivandone che gli eventi successivi avevano costituito la concretizzazione del rischio che tal disposizioni miravano ad evitare e che – in ordine al rapporto di causalità – il compimento RAGIONE_SOCIALE condotta doverosa omessa avrebbe evitato gli eventi verificatisi sulla base di un giudizio di alta probabilità logica, essen altamente credibile che il titolare del mezzo non avrebbe circolato in assenza del relativo attestato.
Ritenendo, COGNOMEesì, che il nesso di causalità non fosse stato interrotto da alcuna causa sopravvenuta eccezionale, tale non potendo essere qualificata l’omessa manutenzione del mezzo da parte di NOME COGNOME ovvero la condotta negligente dell’autista NOME COGNOME ovvero, ancora, lo stato di corrosione dei meccanismi di ancoraggio (c.d. tirafondi) dei new jersey al fondo RAGIONE_SOCIALEle; mentre, d’COGNOMEa parte, ha rilevato che nessun dubbio poteva essere formulato in ordine alla prevedibilità ed evitabilità dell’evento.
2.5 In ordine alla posizione di NOME COGNOME, il Tribunale ha evidenziato la discendenza normativa RAGIONE_SOCIALE sua posizione di garanzia sulla base dell’art.79 C.d.s., nella parte in cui impone al RAGIONE_SOCIALE e al detentore del veicolo d mantenere i veicoli a motore nella massima efficienza e comunque in condizioni
tali da garantire la RAGIONE_SOCIALE fissando allo scopo i correlativi obblighi di revisio periodica, la quale – per i veicoli adibiti a noleggio con conducente – ha scadenza annuale; ha COGNOMEesì rilevato il carattere contrattuale o comunque volontario dell’obbligo di garanzia, discendente dalla titolarità dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e dalla conclusione del contratto di trasporto avente a oggetto la conduzione dei passeggeri nello specifico viaggio in esame.
Ha quindi dedotto che il COGNOME non aveva adempiuto ai correlativ obblighi, provvedendo a interventi di manutenzione solo sporadici, montando sull’autobus pneumatici risalenti al 2008 e in condizioni di evidente invecchiamento, con – sull’asse posteriore – quattro pneumatici di tre tipi d con un’efficacia complessiva del sistema frenante stimata nel solo 70%; risult COGNOMEesì dimostrata la violazione dell’obbligo di sottoporre il mezzo alla revisione periodica, non essendo lo stesso stato oggetto di visite effettive nei tre anni anteriori rispetto al sinistro ed essendo stato ottenuto il relativo attestato so grazie all’illecita condotta di funzionari in servizio presso la RAGIONE_SOCIALE.
Il Tribunale ha considerato sussistente il necessario nesso di causalità, ritenendo – secondo un giudizio di alta probabilità logica – che l’osservanza RAGIONE_SOCIALE predette regole cautelari avrebbe impedito il verificarsi dell’evento; causa che, a propria volta, è stata identificata “nella perdita del giunto cardanico di trasmissione dell’autobus, che, prima di distaccarsi totalmente dalla flangia solidale al differenziale del pullman, ha danneggiato parte dell’impianto frenante ed in particolare la “valvola attacco rapido per freno di stazionamento”, il “cilindro freno in corrispondenza RAGIONE_SOCIALE ruota posteriore destra e una tubazione di adduzione dell’aria compressa al servizio dell’impianto frenante, rendendolo totalmente inefficiente. Tale ulteriore danneggiamento subito dal pullman ha determiNOME lo svuotamento e /a conseguente perdita di pressione dell’impianto frenante e dei servizi ad esso connessi, anche a causa del malfunzionamento RAGIONE_SOCIALE “valvola protezione 4 circuiti” di regolazione RAGIONE_SOCIALE portata dell’aria compressa tra circuito anteriore, posteriore, freno di stazionamento e utilizzatori secondari dell’autobus, compromettendo definitivamente e totalmente la funzionalità del sistema frenante”, richiamando le medesime considerazioni spiegate a proposito RAGIONE_SOCIALE posizione RAGIONE_SOCIALE COGNOME in ordine all’insussistenza di elementi interruttivi de rapporto di causalità, argomentando COGNOMEesì in ordine alla piena ravvisabilità dei presupposti di prevedibilità ed evitabilità dell’evento.
In ordine al reato contestato al capo C), la sentenza di primo grado ha previamente evidenziato la diversità RAGIONE_SOCIALE condotte contestate, rispettivamente, ai quattro dirigenti o componenti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e relative articolazio RAGIONE_SOCIALE (NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME
COGNOME e NOME COGNOME) e agli COGNOMEi otto dirigenti o componenti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e relative articolazioni, sempre RAGIONE_SOCIALE medesima RAGIONE_SOCIALE (NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME).
Sul punto ha premesso che la responsabilità degli imputati COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME sarebbe derivata, secondo la prospettazione accusatoria, dall’avere omesso di provvedere, in occasione dell’adeguamento di tratti significativi di tronchi RAGIONE_SOCIALEli, alla riqualificazione dell’intero INDIRCOGNOME Acqualo presente sull’ A16 Napoli-Canosa, con la necessaria sostituzione RAGIONE_SOCIALE barriere di sicurezza con quelle marcate CE, in ragione RAGIONE_SOCIALE intervenuta non conformità normativa di quelle esistenti al momento del sinistro (con riferimento all’intervento di “riqualifica RAGIONE_SOCIALE barriere di bordo laterale” avvenuto fino all’anno 2013 tra il 27 ed il Km INDIRCOGNOME dell’INDIRCOGNOME), trattandosi perCOGNOMEo di viadotto autoRAGIONE_SOCIALEle connotato da particolare pericolosità, essendo stato progettato e realizzato con geometrie (pendenza, raggi di curvatura e larghezza RAGIONE_SOCIALE carreggiata) non adeguate ad una infrastruttura di tale destinazione.
Invece, per gli imputati COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME, la responsabilità addebitata sarebbe scaturita, sempre secondo la prospettazione accusatoria, dall’avere omesso un costante monitoraggio RAGIONE_SOCIALE tratta autoRAGIONE_SOCIALEle interessata dal sinistro e che avrebbe evidenziato l’improcrastinabile necessità di un adeguamento funzionale RAGIONE_SOCIALE barriere di calcestruzzo site sul bordo-ponte (con specifico riferimento ai lavori di manutenzione straordinaria del 2009), in quanto, in particolare, nel tratto del viadotto interessato dal sinistro, erano stati rilevati gravi e anomali fenomeni corrosivi degli elementi metallici (cd. tirafondi) di collegamento RAGIONE_SOCIALE barriere calcestruzzo al cordolo del viadotto, oltre ad COGNOMEi fenomeni corrosivi sugli elementi di collegamento al piede RAGIONE_SOCIALE citate barriere e ad un difetto di progettazione dei giunti a cannocchiale presenti nella parte superiore RAGIONE_SOCIALE barriere.
3.1 In punto di descrizione RAGIONE_SOCIALE barriere incidentate denominate new jersey (pagg.169-184), il Tribunale ha quindi fatto riferimento alle considerazioni espresse dai consulenti del p.m., in base alle quali “la barriera tipo new jersey bordo ponte in questione è composta da elementi prefabbricati in calcestruzzo lunghi sei metri, collegati reciprocamente con giunzioni tenute mediante manicotti filettati che collegano tra loro le barre di acciaio (C.d. barre diwidag) in testa a barriera, nonché con RAGIONE_SOCIALE piastre al piede, poste in corrispondenza del collegamento tra i singoli elementi, oltre ad un mancorrente, che è un tubolare di grosso spessore, collegato mediante un manicotto liscio con dei bulloni di fine corsa; inoltre, gli elementi vengono singolarmente ancorati al cordolo del ponte
mediante bulloni annegati nel calcestruzzo, i c.d. tirafondi, che offrono una certa resistenza allo spostamento dei blocchi”.
Ha quindi esposto che, sulla base degli accertamenti dei consulenti, il 57% dei tirafondi era corroso in tutta la sezione e quindi non efficiente, mentre COGNOME avevano una sezione resistente superiore del 50% rispetto a quella originaria, rilevando COGNOMEesì che il punto di massima riduzione RAGIONE_SOCIALE sezione dei tirafondi risultava corrispondente con quello in cui gli stessi erano collocati nelle cosiddette tasche o camerette di espansione, aventi la funzione di consentire ai tirafondi stessi di muoversi e deformarsi a seguito di un urto; essendo stato chiarito dai tecnici che l’ancoraggio al suolo mediante tirafondi è fondamentale soprattutto per le barriere posizionate sul bordo del ponte; evidenziando che i consulenti avevano riscontrato un elevato stato di degrado di tirafondi unitamente a una discontinuità longitudinale inficiante il meccanismo di sicurezza in relazione al quale la barriera era stata installata, rendendo del tutto inadeguato il sistema; chiarendo che una barriera con tirafondi in condizioni normali avrebbe certamente sorretto l’impatto con l’autobus e impedito la verificazione del sinistro; provvedendo, poi, a dare analitico conto RAGIONE_SOCIALE simulazioni effettuate dai consulenti, tutte idonee a confermare la conclusione predetta.
Il Tribunale ha perCOGNOMEo dato atto RAGIONE_SOCIALE divergenti conclusioni esposte – con particolare riferimento all’effettiva capacità di contenimento RAGIONE_SOCIALE barriere – dai consulenti nominate dalle difese degli imputati in servizio presso RAGIONE_SOCIALE e dallo stesso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, anche in relazione all’effettivo stato corrosione dei tirafondi, elementi che avevano giustificato la disposizione di una perizia sul punto.
3.2 II giudice di primo grado ha quindi esposto che, sulla base RAGIONE_SOCIALE valutazione del perito (pagg.184-201 RAGIONE_SOCIALE relazione scritta): a) la velocità dell’autobus andava stimata, al momento dell’urto contro le barriere new jersey, in 115 km/h, poi in 109 km/h all’uscita dal primo urto e in 89 km(h al momento del definitivo impatto contro la barriera, succedutosi a valle degli urti contro g COGNOMEi veicoli; b) l’angolo formato dall’asse longitudinale dell’autobus l’allineamento RAGIONE_SOCIALE barriera era stato stimato in 11,9°; c) la barriera in questione era stata descritta come composta “di singoli moduli prefabbricati in calcestruzzo armato, da ritenersi essenzialmente come corpi monolitici rigidi, collegati tra loro longitudinalmente con connessioni orizzontali (barre rullate passanti, piastre al piede, mancorrente antiribaltamento) e collegati verticalmente al piano di appoggio tramite opportuni ancoraggi, costituiti dai tira fondi meccanici tipo Liebig Ultrapis TARGA_VEICOLO (acciaio 8,8) con passo 1,5 metri”; d) nel descrivere il cosiddetto dinamismo “dissipativo” dei singoli elementi RAGIONE_SOCIALE barriere – ovvero l’attrito tra i new jersey e la soletta, la deformazione plastica del tirafondi e quella RAGIONE_SOCIALE
connessioni orizzontali RAGIONE_SOCIALE struttura – il perito aveva dedotto che una barriera integra e ben mantenuta, con tirafondi efficienti, sarebbe stata perfettamente in grado di sopportare un impatto avente le caratteristiche di quello avvenuto sul INDIRCOGNOME Acqualonga; e) mentre, nel caso di specie, erano stati riscontrati molteplici difetti strutturali, che avevano impedito la tenuta RAGIONE_SOCIALE barriera e che, probabilmente, non avrebbe retto neanche a un impatto energicamente più modesto, concludendo che la barriera stessa – nell’allestimento originario di progetto – sarebbe invece stata in grado di assolvere alla propria funzione contenitiva; così riassumendo le conclusioni del perito nel senso che “l’analisi di tutti gli elementi a disposizione e l’esito dei calcoli eseguiti gli hanno permesso di affermare che l’ancoraggio al suolo RAGIONE_SOCIALE barriere New Jersey bordo ponte oggetto di studio, mediante tira fondi Liebig non corrosi ed in buono stato di manutenzione, insieme a connessioni orizzontali efficienti ed COGNOMEettanto ben manutenute, sarebbero risultati in concreto idonei a scongiurare la tragica fuoriuscita dell’autobus Volvo dall’impalcato del INDIRCOGNOME dell’INDIRCOGNOME“.
Il Tribunale ha quindi ritenuto pienamente affidabili le conclusioni formulate dal perito, valorizzando in termini specifici quelle attinenti al ruolo svolto da tirafondi per l’equilibrio e il meccanismo dissipativo RAGIONE_SOCIALE barriera, ritenendo le stesse – perCOGNOMEo – sostanzialmente coincidenti con quelle formulate dai consulenti del p.m. e non adeguatamente smentite da quelle degli COGNOMEi consulenti di parte.
3.3 Operate tali conclusioni, il giudice di primo grado ha provveduto a un esame RAGIONE_SOCIALE struttura organizzativa di RAGIONE_SOCIALE, quale ente gestore del tratto di RAGIONE_SOCIALE in questione (pagg.210-223), con riferimento alle attribuzioni del Presidente e dell’Amministratore Delegato, a propria volta coordinanti una struttura gerarchico-funzionale al cui interno trovavano collocazione, a livello centrale e tra le COGNOMEe, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e l RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (dalla prima dipendente) nonché le Direzioni di RAGIONE_SOCIALE dislocate sul territorio, poi passate sotto la diretta responsabilità – con decorrenza dal 27/06/2011 – RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; emergendo quindi “la ripartizione dei compiti e RAGIONE_SOCIALE responsabilità sul tema RAGIONE_SOCIALE manutenzione autoRAGIONE_SOCIALEle, che è delegato a due livelli; a) un livello intermedio, che è quello RAGIONE_SOCIALE Direzioni (RAGIONE_SOCIALE Serviz RAGIONE_SOCIALE, prima, e RAGIONE_SOCIALE, in seguito) e RAGIONE_SOCIALE relative strutture tecniche; b) un livello territoriale, che è quello RAGIONE_SOCIALE Direzioni di RAGIONE_SOCIALE“; derivandone la diretta competenza, per le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e per il monitoraggio RAGIONE_SOCIALE tratta, RAGIONE_SOCIALE strutture locali costituite dalle Direzioni di RAGIONE_SOCIALE.
Il Tribunale ha quindi affrontato il profilo relativo alla eventuale sussistenza di profili di colpa in ordine alla mancata riqualificazione RAGIONE_SOCIALE barriere d delimitazione del tratto autoRAGIONE_SOCIALEle in questione (pagg.223-272), operando
un’approfondita valutazione dei contributi forniti nel corso dell’istruzion dibattimentale, ritenendo che il perito avesse concluso che la barriera presente sul viadotto (ritenuta corrispondente a una RAGIONE_SOCIALE classe H4) fosse astrattamente idonea a contenere l’urto con l’automezzo, al di là dei riscontrati vizi manutentivi e che la relativa tipologia dovesse intendersi compatibile con le caratteristiche del tratto autoRAGIONE_SOCIALEle e con il limite di velocità ivi previsto; concludendone che, all luce dei predetti contributi, non fosse emerso un obbligo normativo, ma nemmeno un’opportunità RAGIONE_SOCIALE, di sostituzione RAGIONE_SOCIALE barriere preesistenti.
Il Giudice di primo grado ha affrontato susseguentemente il profilo attinente all’eventuale incidenza causale dell’omessa attività di manutenzione RAGIONE_SOCIALE barriere, traendo spunto dalle affermazioni rese su tale aspetto da parte del perito (pagg.279-342). Riassumendo il complessivo quadro normativo con specifico riferimento al disposto dell’art.2 del d.m. n.223/1992, il Tribunale ha riassunto le considerazioni dell’ausiliario, in base alle quali era stato ritenuto che non sussistesse un obbligo di sostituzione RAGIONE_SOCIALE barriere precedentemente installate sul viadotto a condizione, però, che: a) sul viadotto non fossero stati precedentemente eseguiti interventi di “ricostruzione e riqualificazione “interessanti i “parapetti – (condizione contraddetta dall’avvenuta esecuzione nel 2009 di lavori di demolizione parziale e ricostruzione RAGIONE_SOCIALE travi di bordo in alcune campate); b) tratti “significativi” RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEle di appartenenza non fossero stati soggetti ad “adeguamento” (e, anche in questo caso, l’intervento sopra indicato poteva configurarsi come adeguamento strutturale di un tratto non “puntuale”); c) le condizioni di efficienza RAGIONE_SOCIALE dei dispositivi di RAGIONE_SOCIALE con particolare riferimento alle modalità d installazione, fossero state scrupolosamente ed esaustivamente verificate con esito positivo (condizione contraddetta dall’assenza di documentazione comprovante l’avvenuta esecuzione di controlli appropriati e, sia pure indirettamente, dal mancato invio RAGIONE_SOCIALE comunicazioni alla RAGIONE_SOCIALE ministeriale competente); elementi in base ai quali il perito aveva ritenuto che le condizioni di regolarità e conformità RAGIONE_SOCIALE barriere fossero ormai venute meno, con conseguente obbligo di redigere un progetto conforme a quanto stabilito dall’art.2 del d.m. citato. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il Tribunale, sempre nel fare riferimento alle conclusioni del perito, ha quindi rilevato l’omessa verifica complessiva del livello di protezione RAGIONE_SOCIALE barriere e, in relazione allo stato del dispositivo all’epoca dell’evento – fondandosi sugl elementi acquisiti al processo – ha dedotto la sussistenza di “gravi fenomeni di corrosione generalizzata non uniforme dei tira fondi, con clamorosa evidenza nel tratto di lavoro compreso nella cameretta di espansione del cordolo dell’impalcato, funzionale al cinematismo di lavoro dello specifico New Jersey. La condizione
accertata dei collegamenti verticali e RAGIONE_SOCIALE connessioni orizzontali RAGIONE_SOCIALE barriera ael INDIRCOGNOME Acqualonga evidenziava che, nel complesso, lo stato manutentivo del dispositivo di sicurezza risultava alquanto scadente; conseguentemente, le condizioni di efficienza del sistema di ritenuta non corrispondevano a quelle che lo stesso avrebbe dovuto nominalmente garantire. Il perito si sofferma poi sulla carenza di una attenta, costante e sistematica attività di manutenzione programmata, che avrebbe potuto limitare o impedire il raggiungimento dell’accertato stato di grave deterioramento, e sulla inadeguatezza dell’azione di controllo eseguita dal gestore in merito alla funzionalità ed efficienza RAGIONE_SOCIALE barriere”; evidenziando, pertanto, come il perito avesse riscontrato molteplici violazioni RAGIONE_SOCIALE normativa di riferimento, attesa l’omessa predisposizione del necessario progetto e RAGIONE_SOCIALE indispensabile attività di manutenzione.
Il Tribunale ha, perCOGNOMEo, sottoposto a critica la lettura interpretativa del perito ritenendo non ricavabile l’esistenza di un obbligo di verifica, in sede di progettazione, RAGIONE_SOCIALE condizioni di manutenzione di una barriera, a propria volta rientrante nelle attività definibili come di “riqualifica”, da tenere del tutto disti da quelle di manutenzione medesima.
3.4 In riferimento alle specifiche contestazioni operate nei confronti dell’Amministratore Delegato e dei dirigenti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Centrale (pagg.258279), il Tribunale ha poi esamiNOME le risultanze istruttorie relative al piano pluriennale di riqualifica del bordo laterale, in cui si inseriva l’intervento eseguito negli anni 2012 e 2013 dal km 27 al km INDIRCOGNOME dell’autoRAGIONE_SOCIALE A16, dando conto del rispettivo contenuto.
Il Tribunale ha premesso che, sulla base RAGIONE_SOCIALE Convenzione conclusa tra RAGIONE_SOCIALE (cui poi era subentrato il RAGIONE_SOCIALE) e RAGIONE_SOCIALE non sussistesse alcun obbligo normativo o negoziale di riqualificare tutti i dispositivi di ritenuta presenti sulla rete; perCOGNOMEo, sulla base del complesso degli elementi acquisiti, il giudice ha ritenuto che la barriere comprese nel viadotto Acqualonga fossero ricomprese nel piano di riqualifica ma che il progettista, sulla base di una valutazione compiuta sulla linea, avesse deciso di non sostituire le barriere medesime.
Sul punto, come riportato in motivazione “la discrezionalità del progettista di decidere di riqualificare anche barriere di secondo impianto, tra cui quella posizionata sul INDIRCOGNOME, discendeva proprio dal fatto che l’importo stanziato ricom prendeva i chilometri presenti su tutta la tratta ricompresa nell’intervento, per cui tale sua decisione, a differenza di quanto sostenuto dal P.M. in sede di discussione, non avrebbe costituito un ampliamento e non avrebbe comportato uno sforamento del budget, né avrebbe creato difficoltà organizzative o di coordinamento con l’azione di COGNOMEi progettisti”.
NOME
Traendo le correlative conclusioni, il Tribunale ha ritenuto che – nei confronti di COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME – pur comportando la posizione rivestita all’interno di RAGIONE_SOCIALE la gestione dello specifico rischio per la sicurez e incolumità degli utenti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE derivante da eventuali omissioni o scelte inidonee nell’ambito dell’attività di riqualificazione RAGIONE_SOCIALE barriere di sicure presenti sulla rete – nel caso concreto non fosse ravvisabile alcuna violazione di regole cautelari e ciò pur essendo la relativa posizione di garanzia ravvisabile nella fattispecie in esame, con considerazione estesa anche nei confronti dell’Amministratore Delegato attesa comunque la sussistenza – in capo allo stesso – di un dovere di alta vigilanza.
Sul punto, in sintesi, il Tribunale ha difatti osservato che: a) il pia pluriennale di riqualifica consentiva la riqualificazione di tutte le barriere prese sulla tratte ivi descritte e non solo su quelle di primo impianto, anche i considerazione dell’ampia capienza finanziaria del piano stesso; ritenendo, quindi, che la scelta inerente alla mancata sostituzione RAGIONE_SOCIALE barriere in calcestruzzo fosse da attribuire alla sola scelta del progettista; b) nella successiva fase di studio, c aveva condotto all’individuazione RAGIONE_SOCIALE barriere – concretamente – da sostituire, non poteva ravvisarsi alcuna violazione di regole cautelari, in quanto nessuna norma imponeva la sostituzione RAGIONE_SOCIALE barriere in relazione all’art.2 del d.m. 223/1992, fonte dalla quale (pag.276) non era ricavabile un obbligo generalizzato di sostituzione RAGIONE_SOCIALE strutture preesistenti; c) la scelta di non sostituire le barr non era neanche censurabile sotto il profilo dell’opportunità RAGIONE_SOCIALE, in quanto le valutazioni compiute nella fase di studio avevano tenuto conto, tra l’COGNOMEo, RAGIONE_SOCIALE caratteristiche RAGIONE_SOCIALE barriere medesime presenti sul viadotto, aventi capacità di contenimento corrispondente a quella di una barriera di classe H3 ma, di fatto, pari a quella di una barriera di classe H4; d) nessuna violazione di regole precauzionali poteva neanche ravvisarsi per effetto dell’omessa verifica, nella fase di studio, RAGIONE_SOCIALE condizioni di manutenzione e conservazione RAGIONE_SOCIALE barriere, atteso che l’attività di riqualifica era disciplinata nella sola fase RAGIONE_SOCIALE progettazione non era sostenibile la tesi prospettata dal perito in ordine alla sussistenza dell’obbligo normativo del progettista di verificare le condizioni RAGIONE_SOCIALE barriere p decidere se intervenire o meno per, eventualmente, sostituirle, in quanto l’art. 2 d.m. 223/92 disciplina esclusivamente i progetti esecutivi e quindi non consente che l’attività disciplinata da tale norma si concluda con la decisione di non sostituirle e quindi con un progetto che non abbia le caratteristiche di un progetto esecutivo. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Concludendo, da tali considerazioni, che la mancata sostituzione RAGIONE_SOCIALE barriere non aveva avuto alcuna rilevanza eziologica nella verificazione del
sinistro, la cui causa – in relazione alla tenuta RAGIONE_SOCIALE medesime – andava individuata esclusivamente nell’omessa manutenzione dei tirafondi.
3.5 In ordine alla valutazione RAGIONE_SOCIALE contestazioni operate nei confronti di coloro che avevano rivestito un ruolo nell’ambito RAGIONE_SOCIALE gestione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (pagg.279-359), il Tribunale ha richiamato gli esiti RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie ne parte in cui, dalle stesse, era stato dimostrato che i fenomeni corrosivi degli elementi di collegamento al piede RAGIONE_SOCIALE strutture e l’errore di progettazione dei giunti a cannocchiale RAGIONE_SOCIALE barriere non avevano inciso sulla complessiva capacità di tenuta RAGIONE_SOCIALE stesse, ragione per cui l’unica parte RAGIONE_SOCIALE contestazione effettivamente rilevante era quella attinente al grave fenomeno di degrado dei tirafondi accertato dopo l’incidente.
Il Tribunale ha ampiamente sintetizzato i contributi tecnici forniti da consulenti di parte e dal perito nomiNOME nel corso del giudizio nonché le risultanze di alcune deposizioni testimoniali e RAGIONE_SOCIALE documentazione prodotta dal p.m..
Il Tribunale, in primo luogo, ha quindi operato un’ampia valutazione in punto di modalità di svolgimento RAGIONE_SOCIALE attività di monitoraggio RAGIONE_SOCIALE tratte autoRAGIONE_SOCIALEli in questione e riguardo ai soggetti incaricati di tali attività sot profilo RAGIONE_SOCIALE programmazione ed esecuzione; rilevando, sulla base dei numerosi contributi testimoniali, che il compito di organizzare e pianificare l’attivit monitoraggio era attribuito alle strutture territoriali RAGIONE_SOCIALE Direzioni di Tron nell’ambito RAGIONE_SOCIALE quali l’unità denominata Area RAGIONE_SOCIALE era deputata a garantire il mantenimento dello standard qualitativo mediante predisposizione di piani di manutenzione ordinaria e anche effettuazione di interventi non pianificati; risultando, COGNOMEesì, accertato che l’attività di controllo avesse a oggetto la verif riparazione ed eventuale sostituzione RAGIONE_SOCIALE barriere di sicurezza anche mediante esame visivo RAGIONE_SOCIALE struttura, ivi compresi i tirafondi; deducendo che, dall’esame dei contributi forniti dagli esperti, era emerso pacificamente che la predetta modalità di controllo non era idonea a evidenziare l’effettiva corrosione dei tirafondi, rimanendo invece controverso l’aspetto attinente alla prevedibilità o meno del fenomeno. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ha premesso che, sulla base di quanto esposto dagli stessi consulenti RAGIONE_SOCIALE difesa, la tematica inerente alla possibile corrosione dei tirafondi RAGIONE_SOCIALE barriere sicurezza fosse conosciuta già da diverso tempo antecedentemente rispetto al verificarsi dell’evento in questione e ciò anche in relazione al profilo dell’amb concreto di installazione, concludendo che appariva fuorviante l’affermazione dei consulenti RAGIONE_SOCIALE difesa secondo la quale la consapevolezza in ordine all’incidenza RAGIONE_SOCIALE condizioni ambientali fosse maturata solo in un momento successivo a quello del sinistro.
Il giudice ha quindi condiviso l’affermazione del perito secondo la quale occorreva tenere presente i tempi di costruzione dell’opera, la qualità dei materiali impiegati e la vita utile prevista in progetto oltre alle specifiche condizioni esposizione ambientale, il tutto da valutare previa un’attenta attività di ispezione e monitoraggio; evidenziando, COGNOMEesì, che la mancanza di una esplicitazione normativa e RAGIONE_SOCIALE di tutte le possibili fasi di sviluppo del fenomeno RAGIONE_SOCIALE corrosione degli ancoranti non poteva essere rilevante, in quanto la problematica evidenziata rientrava in quella propria del fenomeno corrosivo riscontrabile in qualsiasi manufatto in cemento armato.
Da tali premesse, il giudice ha dedotto che la mera ispezione visiva del tirafondo costituisse una modalità del tutto inadeguata ai fini di un effettivo monitoraggio, per il quale potevano essere utilizzati elementi quali le chiavi dinamometriche e gli avvitatori per controllare il serraggio dei tirafondi.
Ha quindi osservato che il fenomeno RAGIONE_SOCIALE corrosione doveva ritenersi prevedibile ed evitabile e che lo stato RAGIONE_SOCIALE conoscenze scientifiche era tale da consentire di evitare la verificazione del fenomeno attraverso modalità adeguate di monitoraggio, con la conseguente conclusione che esistesse una regola cautelare che imponeva ai soggetti preposti di assicurare la sicurezza nella circolazione RAGIONE_SOCIALEle mediante la predisposizione del monitoraggio medesimo.
In punto di identificazione dei titolari RAGIONE_SOCIALE posizione di garanzia, il Tribunale ha proceduto ad un analitico esame RAGIONE_SOCIALE disposizioni interne rilevanti, con particolare riferimento alle competenze attribuite alle Direzioni di Tr giungendo quindi a valorizzare gli specifici compiti attribuiti ai Diretto responsabili dell’Area RAGIONE_SOCIALE; in tal modo – sulla base dell’analisi RAGIONE_SOCIALE relative scansioni temporali – accertando la sussistenza di un obbligo di impedire l’evento in capo agli imputati COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME, escludendo invece tale obbligo in capo al COGNOME e al COGNOME; ritenendo qui che i suddetti avessero tenuto una condotta negligente caratterizzata d violazione di “una regola cautelare di condotta di fonte sociale”, omettendo di dettare istruzioni sulle modalità di controllo e di monitoraggio in ordine allo stato di manutenzione dei tirafondi; ritenendo che l’evento realizzato avesse costituito la concretizzazione del rischio che la relativa regola cautelare mirava a prevenire ed evitare e che la condotta alternativa lecita avrebbe, con alto grado di probabilità logica, evitato il verificarsi del sinistro.
Il Tribunale giungeva quindi alla conseguente determinazione del trattamento penale; mentre, in relazione alle statuizioni civili, giungeva a quantificare nel 40% il contributo causale di RAGIONE_SOCIALE, nel 30% quello di NOME COGNOME, nel 18% quello RAGIONE_SOCIALE COGNOME e nel 12% quello di NOME COGNOME.
NOME
La sentenza di appello
Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello gli imputati nei cui confronti è stata pronunciata condanna, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nonché il p.m. presso il Tribunale di Avellino in relazione alla posizione degli imputati mandati assolti.
Dopo aver operato un’ampia sintesi RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado, la Corte territoriale ha esamiNOME i motivi di appello proposti per conto di NOME COGNOME e NOME COGNOME (pagg.57-100), attesa la loro specifica posizione assunta all’interno RAGIONE_SOCIALE vicenda e decidendo per una complessiva valutazione di infondatezza di tutte le censure proposte.
Per quello che riguardava il reato contestato al capo A) e in relazione alla posizione RAGIONE_SOCIALE COGNOME, il Collegio ha rigettato i motivi inerenti alla sussistenza alla qualificazione del reato, prendendo perCOGNOMEo atto RAGIONE_SOCIALE sua estinzione per intervenuta prescrizione, ritenendo non sussistenti i presupposti per un’assoluzione nel merito ai sensi dell’art.129, comma 2, cod.proc.pen., data la ritenuta inconsistenza RAGIONE_SOCIALE prospettazioni difensive; mentre analoga conclusione è stata formulata in relazione alla posizione di NOME COGNOME, pure nei suoi confronti essendo maturata la prescrizione per il reato contestato al capo A).
In ordine ai medesimi imputati, la Corte ha rigettato i motivi di appello formulati in relazione ai reati contestati al capo B); a tale conclusione giungendo, previa condivisione del percorso seguito dal giudice di primo grado in relazione alla ricostruzione del sinistro e ritenendo del tutto insussistente la dedott interruzione del nesso causale asseritamente determinata dalle condizioni RAGIONE_SOCIALE protezione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, rigettando i motivi di appello inerenti alla mancata concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche e confermando in toto, in ordine ai due prevenuti, le statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado.
La Corte è quindi passata a esaminare la posizione degli imputati che avevano rivestito la qualità di Direttori del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE autoRAGIONE_SOCIALEle ovvero la qualifica di RAGIONE_SOCIALE di Area RAGIONE_SOCIALE dello stesso RAGIONE_SOCIALE oltre che del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (pagg.101-234), provvedendo a una parcellizzata elencazione dei motivi di impugnazione proposti dagli stessi (ovvero NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, oltre che la suddetta RAGIONE_SOCIALE).
6.1 Il Collegio ha previamente rigettato l’argomentazione difensiva inerente alla dedotta prescrizione del reato contestato ai sensi dell’art.589 cod.pen., ritenendo che l’istruttoria dibattimentale avesse restituito – per tutti gli imputa
la violazione di una regola cautelare idonea a perfezionare l’aggravante prevista dal comma 2.
La Corte territoriale ha poi preso atto RAGIONE_SOCIALE sostanziale omogeneità RAGIONE_SOCIALE questioni sollevate dai predetti appellanti, procedendo quindi ad una valutazione cumulativa relativa all’esame dei motivi di rito e, successivamente, di quelli attinenti alla ricostruzione RAGIONE_SOCIALE dinamica del sinistro, alle caratteristiche de fenomeno corrosivo e al ruolo dei tirafondi nella produzione dell’evento nonché alla posizione di garanzia, alle regole cautelari violate e al delitto di disastr colposo, con valutazione finale in ordine ai motivi attinenti al trattamento sanzioNOMErio e al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche oltre che a quelli inerenti alle statuizioni civili.
Sono stati rigettati i motivi riguardanti le ordinanze con le quali il Tribunale aveva respinto la richiesta di consentire l’esame del perito da parte dei consulenti di parte, quella di procedere a un confronto tra gli stessi ausiliari e quella, subordinata, di escutere ulteriormente i consulenti di parte dopo l’esame del perito; rilevando, sulla prima argomentazione, il dato ineludibile dell’obbligatorietà RAGIONE_SOCIALE difesa RAGIONE_SOCIALE, sulla seconda l’insussistenza dei presupposti dettati dall’art.211 cod.proc.pen. e, sulla terza, l’intempestività dell’argomentazione, vertendosi in ipotesi di eventuale nullità a regime intermedio.
6.2 In ordine ai motivi di appello – formulati dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e dalla difesa di alcuni imputati – inerenti alle istanze di rinnovazione dibattimentale (e, specificamente, aventi a oggetto la richiesta di nuova escussione dei consulenti di parte nonché la richiesta di esame di un nuovo consulente), il Collegio ha evocato i parametri dettati dall’articolo 603, comma terzo cod. proc. pen., facente riferimento ai requisiti di assoluta necessità e decisività RAGIONE_SOCIALE prova e ha ritenuto che le istanze non superassero il suddetto vaglio, essendo le stesse attinenti alla ricostruzione RAGIONE_SOCIALE dinamica del sinistro ovvero fondate su profili marginali o su presupposti erronei o meramente ipotetici, rilevando comunque che la Corte aveva disposto la rinnovazione dell’esame del perito tenendo conto del fatto che, nel giudizio di primo grado, i difensori avevano lamentato la difficoltà di potere adeguatamente svolgere in udienza il controesame avendo ricevuto copia RAGIONE_SOCIALE relazione peritale solo sette giorni prima dell’esame medesimo, aggiungendo che l’esame del perito nella fase di appello era avvenuto a ben tre anni di distanza dal deposito RAGIONE_SOCIALE originaria relazione peritale e che era stato consentito ai difensori di far presenziare all’udienza i consulenti di parte al fine di essere coadiuvati nell’esame dell’ausiliario; esponendo, COGNOMEesì, come la Corte avesse rigettato la richiesta difensiva tendente a consentire ai consulenti di parte di porre direttamente domande nei confronti del perito, trattandosi di modalità di assunzione RAGIONE_SOCIALE prova dichiarativa non prevista da parte del codice di rito.
6.3 In ordine ai motivi di appello attinenti alla ricostruzione RAGIONE_SOCIALE dinamica del sinistro, alle caratteristiche del fenomeno corrosivo e al ruolo dei tirafondi nel produzione dell’evento finale, la Corte territoriale ha ritenuto indispensabil ripercorrere alcuni dati tecnici e normativi di maggior rilievo ritenuti essenziali p la comprensione RAGIONE_SOCIALE censure formulate dagli appellanti.
Ha premesso che, tra i dispositivi di ritenuta, un ruolo centrale viene rivestito dalle barriere di sicurezza collocabili sul margine esterno RAGIONE_SOCIALE carreggiata ovvero su quello interno, richiamando sul punto i principi già desumibili dalla circolare del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE numero 2337 dell’Il luglio 1987 (c.d. circolare Zamberletti) e dante conto RAGIONE_SOCIALE maturata consapevolezza RAGIONE_SOCIALE centralità del momento RAGIONE_SOCIALE scelta RAGIONE_SOCIALE barriera e RAGIONE_SOCIALE necessità che la scelta stessa fosse preceduta da apposita progettazione; ha quindi fatto riferimento al regolamento emaNOME con d.m. 223/1992, il cui art.2 codificava in modo definitivo l’obbligo di progettazione RAGIONE_SOCIALE barriere anche per i casi di intervento su strade già esistenti, mentre l’art.3 prevedeva l’obbligo di installare barriere omologate e, quindi, in possesso di idoneità RAGIONE_SOCIALE, certificata, dal RAGIONE_SOCIALE, i riferimento ai requisiti tecnici dettati dall’art.8, poi più volte aggiorn esponendo come, nel tratto di RAGIONE_SOCIALE interessato dal sinistro, fossero state installate RAGIONE_SOCIALE barriere del tipo new jersey, in anni compresi tra il 1988 e il 1989 nell’ambito di una complessiva opera di adeguamento dell’assetto di sicurezza in autoRAGIONE_SOCIALE alle mutate condizioni di traffico sulla rete.
Il Collegio ha quindi dato atto RAGIONE_SOCIALE specifiche caratteristiche dell’autoRAGIONE_SOCIALE A16 con riguardo al tratto al cui interno si trova il INDIRCOGNOME, protetto da barriere new jersey sottoposte a crash test nel 1987 e corrispondenti a una barriera con livello di contenimento H3, evidenziando che il viadotto era stato interessato nel 2009 da lavori urgenti relativi alla demolizione e ricostruzione RAGIONE_SOCIALE travi esterne su due campate e che responsabili del procedimento erano stati nominati gli imputati COGNOME e COGNOME; ha poi evidenziato che, con delibera del 18 dicembre 2008, il RAGIONE_SOCIALE di Amministrazione di RAGIONE_SOCIALE aveva approvato il piano di riqualificazione RAGIONE_SOCIALE barriere di bordo impianto comprendente anche 163 km RAGIONE_SOCIALE A16, ricadenti nella sfera di competenza del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; che, in tale quadro, erano stati adottati due piani esecutivi interessanti anche il tratto ove ricadeva il viadotto ma che lo stesso non era stato interessato, su nessuna RAGIONE_SOCIALE due carreggiate, da lavori di riqualifica aventi a oggetto le barriere in calcestruzzo in quanto considerate (come attestato dalla sigla “RQ” apposta nel correlativo progetto esecutivo) già riqualificate; esponendo quindi che, dai rilievi eseguiti dopo il sinistro, era emerso che – nel tratto cordolo di cemento dove si erano distaccate le barriere – i tirafondi erano del tutto mancanti ovvero interessati da un fenomeno corrosivo che li aveva resi inefficienti.
6.4 Venendo allo stretto merito RAGIONE_SOCIALE censure sollevate dalla difesa nei motivi di appello in punto di ricostruzione RAGIONE_SOCIALE dinamica del sinistro, la Corte ha osservato che le stesse attenevano alla determinazione RAGIONE_SOCIALE esatta velocità tenuta dall’autobus al momento del primo impatto contro la barriera new jersey e alla ricostruzione degli urti susseguitisi sul viadotto.
Ha evidenziato che, sulla base RAGIONE_SOCIALE ricostruzione offerta dai consulenti del p.m., dopo l’urto contro la barriera new jersey posta all’ingresso del viadotto, l’autobus aveva urtato violentemente sulla parte posteriore destra di una vettura Land Discovery, facendole assumere un moto rotatorio antiorario cagionandone l’urto con una Audi A4 che si trovava nella corsia di sorpasso e che, a propria volta, aveva urtato la barriera metallica centrale posizionandosi in posizione obliq opposta al senso di marcia; che, contemporaneamente, il bus aveva proseguito lungo la propria corsia di marcia urtando COGNOMEe due vetture, con susseguenza di ulteriori tamponamenti a catena; che l’autobus aveva quindi colpito le barriere laterali contrassegnate dai consulenti con i nn. 9 e 10 e che le collegate dodici barriere erano rovinate al suolo; che il mezzo, reindirizzato verso la carreggiata dopo l’urto con le barriere, aveva colpito un COGNOMEo veicolo continuando la corsa per un tratto di circa 27 metri per poi cadere nel vuoto.
Dato atto dei contrasti tra i consulenti del p.m. e quelli RAGIONE_SOCIALE difesa e del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in ordine alla velocità del mezzo e all’angolo di impatto contro le barriere al momento del contatto con i suddetti elementi nn.9 e 10, il Collegio ha dato conto RAGIONE_SOCIALE ricostruzione operata dal perito e già recepita dal Tribunale, dante atto di una velocità di 115 km/h al momento del primo impatto, di 89 km/h al momento del secondo impatto e di un angolo di collisione con le barriere new jersey collocate sul viadotto compreso tra i 9 e i 13 gradi; rilevando che le obiezioni difensive si fondavano su due elementi congetturali e non incidenti sulla ricostruzione RAGIONE_SOCIALE dinamica, quale l’ipotizzata volontaria sterzata a destra del conducente dopo l’impatto con l’Opel NOME e il dedotto effetto “sponda” derivante dall’urto contro la Citroen prima RAGIONE_SOCIALE caduta oltre il ciglio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; esponendo come unico dato rilevante, in conformità con quanto rilevato dal perito, fo rappresentato dal calcolo dell’angolo di impatto contro la barriera ritenendo, quindi, coerente lo stesso con quello già stimato dai consulenti del AVV_NOTAIO ministero.
La Corte ha sottolineato, in riferimento alle molteplici censure spiegate dalle difese sul punto, che il metodo utilizzato dal perito – ovvero il cosiddetto metodo COGNOME – fosse da ritenere pienamente attendibile e che la fallacia dello stesso non potesse essere ricavata dalla documentazione prodotta dalla difesa; e comunque come non sussistessero elementi da cui ritenere più attendibile il metodo c.d. RAGIONE_SOCIALE utilizzato dai consulenti degli imputati.
D’COGNOMEa parte, la Corte territoriale ha rilevato che le deduzioni inerenti al determinazione dell’angolo di impatto dopo l’urto contro la Opel NOME avrebbero trovato una granitica smentita nell’ambito di COGNOMEi atti processuali, valorizzando i particolare gli accertamenti compiuti dagli agenti operanti subito dopo il sinistro e la rilevanza da attribuire al dettagliatissimo dossier fotografico prodot polizia giudiziaria; sottolineando come la tesi dell’angolo di ingresso 0 ipotizzata dalla difesa fosse – tra l’COGNOMEo – del tutto inconciliabile anche con deposizione RAGIONE_SOCIALE testimone NOME COGNOME presente a bordo al momento del sinistro.
Ulteriormente, la Corte ha sottolineato l’assoluta irrilevanza probatori crash test eseguito dai consulenti RAGIONE_SOCIALE difesa presso il centro RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il 29 dicembre 2016 trattandosi di atto del tutto eccentrico dal punto di vista processuale, in quanto effettuato a dibattimento iniziato e in assenza dei rappresentanti RAGIONE_SOCIALE COGNOMEe parti; e, comunque, del tutto inidoneo a incidere sulla valutazione inerente allo stato di preesistente corrosione dei tirafondi.
6.5 In ordine ai motivi inerenti alle caratteristiche del fenomeno corrosivo constatato sui tirafondi e alla sua prevedibilità, la Corte territoriale ha f riferimento alle considerazioni contenute nella sentenza di primo grado riguardanti la piena consapevolezza RAGIONE_SOCIALE comunità scientifica in ordine al problema del corrosione RAGIONE_SOCIALE bulloneria in acciaio inossidabile e dell’incidenza dell’ambiente di lavoro ai fini RAGIONE_SOCIALE capacità di resistenza alla corrosione stessa.
Ha argomentato che le considerazioni difensive riguardanti la dedot imprevedibilità del fenomeno corrosivo fossero rimaste al livello di mere peti di principio, ritenendo – incidentalmente – non condivisibile la valutazio Tribunale nella parte in cui aveva fatto richiamo a due deposizioni testimoniali dalle quali sarebbe emerso che il livello di conservazione dei tirafondi nel corso RAGIONE_SOCIALE operazioni svolte nell’anno 2009 (su campate diverse da quelle interessate dal sinistro) si presentasse ancora come ottimale; questo anche perché, dall’esame RAGIONE_SOCIALE testimonianze, era emerso che nessuno dei due testi escussi sul punto avesse effettivamente preso contezza RAGIONE_SOCIALE condizioni integrali dei tirafondi in quello specifico momento.
Ha quindi ritenuto che non vi fosse alcun elemento giuridicamente rilevante che avallasse la prospettazione difensiva in ordine alla imprevedibile e anomala accelerazione del fenomeno corrosivo; ritenendo, COGNOMEesì, come fosse emerso in modo incontrovertibile che nessun intervento di manutenzione straordinaria mediante ispezione dei tirafondi avesse mai effettivamente interessato il tratto di RAGIONE_SOCIALE ove si era verificato il sinistro.
La Corte ha COGNOMEesì rigettato i motivi di ricorso riguardanti l’ef incidenza causale RAGIONE_SOCIALE corrosione dei tirafondi su verificarsi del sinistro.
A tale proposito la Corte ha rilevato che proprio il mancato o inefficiente funzionamento dei tirafondi al momento dell’impatto dell’autobus contro le barriere numerate con i numeri 9 e 10 aveva impedito di attivare il meccanismo che consentiva il moto traslatorio e il mantenimento in sede RAGIONE_SOCIALE barriere, con la conseguenza che il deficit funzionale stesso aveva determiNOME la rottura dei pochi ancoranti ancora in sede e il crollo al suolo anche RAGIONE_SOCIALE barriere non direttamente colpite.
6.6 La Corte ha quindi preso in esame i motivi di appello inerenti alla posizione di garanzia, alle regole cautelari violate e al delitto di disastro colposo.
In ordine al profilo attinente alle modalità operative con cui veniva eseguito il monitoraggio RAGIONE_SOCIALE barriere, il giudice d’appello ha sottolineato che, sul punto, non era intervenuta alcuna acquisizione documentale, fondandosi quindi il relativo giudizio essenzialmente sugli esiti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE testimoniali; che, dalle deposizioni dei testimoni RAGIONE_SOCIALE difese, era emerso che le indicazioni sulle tratte da monitorare RAGIONE_SOCIALEnivano dal RAGIONE_SOCIALE dell’Area RAGIONE_SOCIALE e che il monitoraggio rientrava nella quotidiana attività di controllo del piano viabile e RAGIONE_SOCIALE sue pertinenze, venendo eseguita da personale dell’Area stessa o da personale dell’Area Tecnica a bordo di veicolo marciante a velocità moderata nella corsia di emergenza; sottolineando COGNOMEesì come, sulla base RAGIONE_SOCIALE emergenze istruttorie e RAGIONE_SOCIALE documentazione depositata, del tutto diverso fosse l’ambito di intervento dell’autorità concedente e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE controllata RAGIONE_SOCIALE (e che riguardava, in ordine a quest’ultima, la progettazione e sorveglianza RAGIONE_SOCIALE “opere d’arte” autoRAGIONE_SOCIALEli).
La Corte ha ritenuto, anche in parziale disaccordo con la sentenza di primo grado, che il controllo eseguito da parte dell’ente riguardasse in realtà i soli interventi sulle barriere incidentate in assenza di qualsiasi effettivo monitoraggio esteso, con conseguente violazione degli obblighi connessi alla qualità di ente concessionario; elementi di fatto che sono stati ritenuti pienamente sufficienti per far ritenere provata la violazione RAGIONE_SOCIALE correlativa regola cautelare; ritenendo che, nell’ambito RAGIONE_SOCIALE stessa, rientrasse anche l’omesso controllo dei serraggi mediante chiave dinamometrica, costituendo il medesimo un obbligo specificamente imposto dalla normativa di settore.
In ordine all’individuazione dei soggetti investiti RAGIONE_SOCIALE posizione di garanzia, il giudice d’appello ha rilevato che i compiti in materia di manutenzione nell’ambito RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE erano condivisi tra il livello centrale e il livello territoriale: essendo affidato al livello centrale il compito programmatico e di definizione RAGIONE_SOCIALE linee guida RAGIONE_SOCIALE manutenzione nonché il coordinamento RAGIONE_SOCIALE Direzioni di RAGIONE_SOCIALE, mentre al livello territoriale (composto dalle stesse Direzioni di RAGIONE_SOCIALE e dalle strutture operanti al suo interno) era rimesso il compito di svolgere concretamente
il monitoraggio, ricadendo l’obbligo tanto sul Direttore di RAGIONE_SOCIALE quanto sul RAGIONE_SOCIALE dell’Area RAGIONE_SOCIALE.
La Corte ha quindi rilevato che la distribuzione dei compiti in materia di manutenzione presupponeva un continuo contatto e scambio di informazioni tra gli uffici centrali e quelli periferici ma che, di tale attività di rilevamento segnalazione alle strutture centrali, non sussisteva alcun riscontro di tipo documentale; rilevando, in ordine alle doglianze degli imputati COGNOME e COGNOME in punto di successione nella posizione di garanzia, che la situazione constatata nell’anno 2013 era compatibile con un fenomeno corrosivo in atto ormai da svariati anni, ragione per la quale non vi erano motivi per attribuire al solo nuovo garante il rischio derivante dalla situazione di pericolo; essendo anzi emersa pacificamente la piena continuità e integrale sovrapponibilità RAGIONE_SOCIALE condotte d i Direttori di RAGIONE_SOCIALE succedutesi nel periodo di tempo indicato nel cap imputazione ed essendo a tutti ascrivibile la relativa omissione in punto di corretta manutenzione.
6.7I giudici d’appello hanno ritenuto infondati tutti i motivi di impugnaz attinenti alla configurazione del reato di disastro colposo.
Hanno infatti ritenuto che l’effettivo stato RAGIONE_SOCIALE barriere di conteni fosse tale, per le sue concrete caratteristiche, sulla base di un giudizio ex ante e indipendentemente dalle caratteristiche concrete dell’evento poi verificato, da denotare un autentico stato di abbandono derivante dall’assenza di manutenzione e di monitoraggio e quindi tale da determinare il pericolo di precipitazione dall’alto di un numero indetermiNOME di veicoli e di persone anche in caso di urto da parte di mezzi più leggeri; ritenendo, sul punto, del tutto non rilevante la considerazione inerente alle caratteristiche dell’area sottostante e, nello specifico, del s modesto grado di urbanizzazione.
6.8 La Corte ha quindi rigettato i motivi di appello inerenti al richiest riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche nei confronti dei Direttori di RAGIONE_SOCIALE in considerazione dell’estrema gravità dei fatti ascritti e del grado concreto RAGIONE_SOCIALE colpa; in considerazione RAGIONE_SOCIALE circostanza attenuante di cui all’arti numero 6, cod. pen., già riconosciuta dal Tribunale agli odierni imputati ha rit doversi operare il giudizio di bilanciamento con la contestata aggravante di cui all’articolo 589 capoverso cod. pen. ritenendo prevalente la circostanza attenuante medesima in considerazione dell’entità dell’onere economico sostenuto per il risarcimento RAGIONE_SOCIALE persone offese.
La Corte ha ritenuto invece riconoscibili le circostanze attenuanti generiche nei confronti dei responsabili dell’Area RAGIONE_SOCIALE in ragione RAGIONE_SOCIALE posizione sotto ordinata di costoro rispetto ai Direttori di RAGIONE_SOCIALE.
7. La Corte ha quindi riassunto il contenuto dei motivi di appello formulati dal p.m. nonché RAGIONE_SOCIALE memorie difensive presentate per conto degli imputati, in ordine alla posizione dell’Amministratore Delegato e dei membri RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Centrale (pagg.252-285).
In relazione all’appello suddetto ha quindi provveduto a una previa definizione del quadro normativo in punto di obblighi gravanti sui gestori RAGIONE_SOCIALE rete autoRAGIONE_SOCIALEle, citando il disposto dell’art.14 del d.lgs. n.285/1992, la Convenzione sottoscritta tra l’RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE il 12/10/2007, che ha assunto efficacia di legge per effetto dell’art.8duodecies RAGIONE_SOCIALE I. 101/2008, tra l’COGNOMEo facente riferimento al piano finanziario contenuto nell’allegato “E” alla Convenzione e prevedente, dallo stesso anno 2008, l’avvio di un piano pluriennale di riqualificazione di tutte le barriere laterali mediante installazione di barrier tipo H2, H3 su terra e H3 e H4 su bordo ponte, con specifica menzione – ivi contenuta – dell’autoRAGIONE_SOCIALE A16 Napoli-Canosa; ha rilevato che l’obbligo di provvedere alla progettazione ed esecuzione degli interventi non conteneva alcuna indicazione o limitazione quanto al tipo di barriera da riqualificare, ma il sol obbligo del rispetto RAGIONE_SOCIALE normativa di settore.
7.1 La Corte ha quindi sottoposto a espressa critica la valutazione operata dal Tribunale in base alla quale alle strutture centrali avrebbero fatto capo i sol compiti di riqualificazione RAGIONE_SOCIALE barriere di sicurezza mentre a quelle territori sarebbero state in carico tutte le attività inerenti alla manutenzione, compresa quella straordinaria; la Corte ha difatti ritenuto che, sulla base degli organigrammi aziendali, l’attività di manutenzione spettasse espressamente anche alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – diretta dall’AVV_NOTAIO COGNOME – da cui dipendeva quella RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE – diretta dall’AVV_NOTAIO COGNOME – cui pure facevano capo analoghe competenze (dando atto che, nel 2011, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE era stata inglobata nella nuova RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nella cui struttura erano state inserite anche le Direzioni di RAGIONE_SOCIALE); precisando COGNOMEesì come, sulla base RAGIONE_SOCIALE ricordata normativa unionale, la funzione di manutenzione comprendesse espressamente anche quella di natura preventiva (ovvero quella c.d. ciclica e predittiva).
La Corte si è quindi concentrata sulla specifica condotta omissiva contestata in sede di imputazione e relativa alla omessa riqualificazione RAGIONE_SOCIALE barriere laterali del INDIRCOGNOME; esponendo come il Tribunale avesse posto a fondamento RAGIONE_SOCIALE pronuncia assolutoria un duplice ordine di argomentazioni.
In particolare, il Tribunale aveva ritenuto che non fosse stata provata l’esistenza di un obbligo di riqualificazione RAGIONE_SOCIALE barriere del viadotto in quant barriere omologate e come tali legittimamente presenti in esercizio; d’COGNOMEo lato, aveva osservato che la condotta concretamente tenuta dagli imputati (con
specifico riferimento al COGNOME, al COGNOME e al COGNOME), ovvero la predisposizione del piano pluriennale di riqualifica, non violasse il suddetto obbligo perché il piano medesimo limitava solo apparentemente l’intervento alle barriere di cosiddetto primo impianto.
La Corte ha rilevato che il Tribunale, sposando la tesi difensiva, aveva sminuito la rilevanza dell’argomento letterale desumibile dall’intestazione del piano di riqualifica, espressamente denomiNOME come riferito alle sole barriere di primo impianto, ritenendo invece che questo consentisse la sostituzione anche di barriere di secondo impianto demandando la relativa individuazione in concreto alla fase RAGIONE_SOCIALE progettazione esecutiva.
7.2 Pervenendo a una conclusione diversa rispetto a quella raggiunta dal Tribunale, la Corte ha ritenuto che l’oggetto del piano di riqualifica dovesse essere esclusivamente delimitato alle barriere metalliche di primo impianto, con conseguente esclusione RAGIONE_SOCIALE barriere new jersey, elemento desunto dall’analisi testuale del documento.
La Corte ha espressamente contraddetto la valutazione del Tribunale in base alla quale il dato RAGIONE_SOCIALE lunghezza complessiva dell’intervento sulle barriere laterali di primo impianto, quantificata in una ampiezza pari a 2.202 chilometri e il previsto stanziamento finanziario di 138 milioni di euro fossero elementi tali da far ritenere che l’intervento di riqualifica riguardasse, solo prevalentemente, barriere di primo impianto ben potendosi anche procedere alla riqualificazione RAGIONE_SOCIALE barriere di secondo impianto eventualmente presenti; difatti, sulla base dell’analisi RAGIONE_SOCIALE tabella contenuta nel piano di riqualificazione, la Corte ha rilevato che essa si riferiva alle sole barriere cosiddette a doppia onda ovvero le barriere metalliche, con la considerazione conseguente per cui la riqualificazione RAGIONE_SOCIALE barriere in calcestruzzo del tipo new jersey non era affatto stata contemplata dal piano di riqualificazione ma, anzi, ne era stata del tutto esclusa; elemento desunto anche dalla lettura dell’ultima pagina del piano, che nella descrizione RAGIONE_SOCIALE barriere di seconda generazione non faceva alcun riferimento a quelle del tipo new jersey nonché confermato dalla lettura RAGIONE_SOCIALE progettazione esecutiva, la cui verifica si era limitata alle sole barriere metalliche; citando, sul punto, proprio i dati emergenti dai progetti esecutivi RAGIONE_SOCIALE due carreggiate e facenti riferimento solo a tale ultima tipologia di barriere, anche in relazione alla sigla “RQ” – ivi riportata – e riferita tratti già qualificati e non oggetto di intervento.
Il giudice di appello ha quindi specificato che, in puntuale relazione all’autoRAGIONE_SOCIALE A16, l’esame RAGIONE_SOCIALE sigle ivi riportate induceva a ritenere che non fosse stata prevista la rimozione di alcuna barriera new jersey, ad eccezione di alcuni tratti del tutto trascurabili, dalla lunghezza complessiva di undici metri; sottolineando come tale ricostruzione trovasse riscontro anche in COGNOMEi progetti
esecutivi depositati dalla difesa e relativi ad COGNOMEe autostrade in quanto, in tutti casi in cui nei tratti considerati vi erano dei viadotti, le barriere in calcestruzzo new jersey non erano comprese nel nell’intervento.
Ha anche ritenuto che avesse scarsa consistenza l’argomento fondato sulla presunta astratta copertura finanziaria dell’intervento di sostituzione RAGIONE_SOCIALE barriere di bordo ponte installate sul viadotto, trattandosi di valutazione che non considerava che l’oggetto del piano era testualmente limitato alla sola sostituzione RAGIONE_SOCIALE barriere metalliche e che quindi gli stanziamenti non riguardavano la sostituzione RAGIONE_SOCIALE barriere in calcestruzzo.
Concludendo, quindi, che in sede di relazione del piano di riqualifica RAGIONE_SOCIALE barriere di sicurezza laterali era stata effettuata la scelta di escludere aprioristicamente le barriere in calcestruzzo new jersey insistenti sui viadotti e tanto sulla base del fatto che le stesse erano state sottoposte circa vent prima a crash test e assimilate alle barriere di tipo H3, prescindendo da qualsiasi verifica in concreto sulle loro condizioni effettive.
7.3 Operata tale considerazione, specificamente inerente al contenuto RAGIONE_SOCIALE argomentazioni difensive svolte dai predetti imputati, i giudici di appello hanno espresso il principio in base al quale l’obbligo di riqualificazione RAGIONE_SOCIALE barriere di seconda generazione nasceva dalla Convenzione Unica sottoscritta nel 2007, ove era prevista la riqualificazione di tutte le “barriere laterali” senza alcuna limitazion a quelle di tipo metallico; facendo COGNOMEesì riferimento al contenuto del d.m. n.223/1992, imponente l’obbligo di progettazione in fase esecutiva anche in ordine all'”adeguamento di tratti significativi”.
Soffermando l’attenzione proprio su tale ultima nozione, la Corte ha ritenuto dovesse prediligersi una valutazione funzionale, intendendo per “tratto significativo” quello che permette alla barriera di funzionare e che, comunque, il carattere significativo dell’arteria A16 dovesse essere desunto dal fatto che dei relativi 163 km indicati nel piano di riqualifica, 100 di essi erano costituiti dai prim 50 km RAGIONE_SOCIALE due carreggiate; conseguendone che, in sede di adempimento dell’obbligo di programmazione pluriennale di riqualificazione RAGIONE_SOCIALE barriere di bordo laterale, esso non poteva che riguardare tutti i tratti interessati, in modo da consentire al progettista, in sede esecutiva, la verifica dei dispositivi presenti.
Di contro, il giudice di appello ha rilevato che il progetto di riqualificazione RAGIONE_SOCIALE barriere laterali nella tratta chilometrica compresa tra il km 27 e il km 50 non era stato preceduto da alcun sopralluogo; derivandone che l’eccettuazione RAGIONE_SOCIALE barriere in calcestruzzo poste sui viadotti compresi nei tratti significativi dell’intervento di adeguamento RAGIONE_SOCIALE barriere laterali era stata la causa RAGIONE_SOCIALE omessa valutazione del loro stato concreto da parte del tecnico, in sede di progettazione esecutiva e, quindi, RAGIONE_SOCIALE loro omessa sostituzione.
Ha pertanto ritenuto sussistente ii nesso causale tra omesso intervento di riqualificazione e adeguamento ed evento avverso, atteso che un’attività puntuale in sede esecutiva avrebbe consentito di constatare il pessimo stato manutentivo RAGIONE_SOCIALE barriere in calcestruzzo site sul INDIRCOGNOME, derivandone quindi secondo una congrua valutazione prospettica – che la loro sostituzione con barriere a protezione massima avrebbe certamente determiNOME un adeguato contenimento degli urti dell’autobus.
7.4 Venendo all’individuazione dei soggetti titolari dell’obbligo di garanzia, la Corte ha ritenuto che la riqualificazione RAGIONE_SOCIALE barriere costituisse intervento mirante a ottenere un più elevato standard prestazionale RAGIONE_SOCIALE rete, quindi rientrante nell’ambito RAGIONE_SOCIALE strategie aziendali e, in quanto tale, non esulante dalla sfera di competenza dell’Amministratore Delegato, dopo la predisposizione del piano avvenuta materialmente ad opera dell’AVV_NOTAIO. COGNOME (quale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE servizi tecnici) e dell’AVV_NOTAIO COGNOME, quale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE struttura denominata “RAGIONE_SOCIALE, barriere e sicurezza”; conseguendone che la relativa decisione non potesse che essere il frutto di una previa concertazione tra il vertice aziendale e la struttura RAGIONE_SOCIALE, con valutazione di responsabilità da estendere al titolare del settore competente per le barriere di sicurezza (AVV_NOTAIO COGNOME, perCOGNOMEo nomiNOME RAGIONE_SOCIALE unico del procedimento in ordine ai lavori eseguiti nel 2012/2013).
Previa negazione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche e riconoscimento dell’attenuante prevista dall’art.62, n.6, cod.pen. – giudicata prevalente su quella prevista dall’art.589 cpv. cod.pen. – la Corte ha quindi determiNOME, per tali imputati, la pena base in anni cinque di reclusione, aumentata alla misura finale per il concorso formale con il delitto di disastro colposo.
La Corte ha COGNOMEesì integralmente confermato la sentenza in punto di statuizioni civili nei confronti RAGIONE_SOCIALE sola parte RAGIONE_SOCIALE ancora costituita.
I ricorsi degli imputati e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli imputati condannati nonché il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con motivi il cui contenuto viene, di seguito, riassunto ai sensi dell’art.173, disp.att., cod.proc.pen..
9. NOME COGNOME ha articolato dieci motivi di ricorso.
9.1 Con il primo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.c), cod.proc.pen. – la violazione degli artt. 521 e 522 cod.proc.pen. nel capo RAGIONE_SOCIALE sentenza relativo alla valutazione RAGIONE_SOCIALE responsabilità dell’imputata, in riferimento agli artt. 129, comma 2 e 578 cod.proc.pen., in relazione al capo A) RAGIONE_SOCIALE rubrica.
Ha dedotto che la Corte d’appello non avrebbe, erroneamente, ravvisato una violazione del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza; ha esposto che all’imputata era stato contestato di avere inserito nel sistema informatico RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – mediante proprie credenziali di accesso – il report dei dati comprovanti l’avvenuta revisione con esito positivo dell’autobus in questione ma che, in sentenza, le era invece stato ascritto di avere ceduto la propria password nei confronti di soggetti in servizio presso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e che avrebbero materialmente provveduto all’inserimento nel sistema informatico dell’esito RAGIONE_SOCIALE revisione stessa; si sarebbe, quindi, trattato di condotta del tutto eterogenea rispetto a quella contestata, con conseguente violazione del diritto di difesa, anche considerando che la condotta di cessione a terzi di proprie credenziali di accesso detenute per ragioni di ufficio forma oggetto RAGIONE_SOCIALE specifica fattispecie prevista dall’art.615quater cod.pen. ovvero di quella di rivelazione di segreto d’ufficio, non sussistendo quindi il rapporto di continenza dedotto dal giudice di appello.
9.2 Con il secondo motivo ha dedotto – in relazione all’art.606, comma 1, lette), cod.proc.pen. – la manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione, sempre in riferimento al capo A) RAGIONE_SOCIALE rubrica, nella parte attinente all’inidonea valutazione RAGIONE_SOCIALE ricostruzione alternativa operata dalla difesa, in base alla quale l’imputata avrebbe inconsapevolmente subìto la sottrazione RAGIONE_SOCIALE proprie credenziali di accesso al sistema informatico.
Ha esposto che, dalla stessa sentenza di appello, poteva evincersi l’incertezza degli elementi su cui era fondata la prova logica RAGIONE_SOCIALE esclusiva disponibilità RAGIONE_SOCIALE password in capo all’imputata; che, secondo la prospettazione alternativa, sarebbe invece stata sistematicamente sottratta mediante l’utilizzo di un dispositivo denomiNOME keylogger, la cui consapevolezza era stata acquisita dall’imputata dopo il verificarsi dei fatti ascritti; ritenendo illogico il ragionam RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale nella parte in cui aveva valorizzato l’assenza di iniziative, da parte dell’imputata, tese a contrastare tale fenomeno mediante eventuale denuncia alle autorità competenti; spiegazione ritenuta inriplausibile in quanto la scoperta RAGIONE_SOCIALE sottrazione sistematica sarebbe avvenuta in una fase in cui la ricorrente, dato il suo licenziamento, non aveva alcun funzionario superiore cui segnalare la circostanza.
9.3 Con il terzo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. – la violazione ed erronea applicazione dell’art.40, comma 1, cod.pen., in relazione agli artt. 113, 589, commi 1 e 4, 434 e 449 cod.pen., in punto di conferma RAGIONE_SOCIALE responsabilità penale in ordine al reato ascritto al capo B) RAGIONE_SOCIALE rubrica.
A tale proposito, ha dedotto che la Corte avrebbe obliterato la circostanza in forza RAGIONE_SOCIALE quale i controlli eseguiti in sede di revisione non avrebbero avuto
incidenza causale sul guasto meccanico, da attribuirsi invece a irregolarità manutentive e – nella specie – al sovraserraggio dei bulloni del giunto cardanico eseguito senza chiave dinamometrica.
Ha dedotto che la Corte avrebbe inizialmente condiviso le valutazioni del giudice di prime cure in punto di natura omissiva del reato per poi sposarne la valenza commissiva, con conseguente insufficienza RAGIONE_SOCIALE motivazione in punto di causalità materiale; ha quindi contestato la sussistenza inerente alla realizzazione di un antecedente causale necessario del fatto ascritto, atteso che il meccanico da cui era derivata la perdita di controllo dell’autobus sarebbe st ascrivere integralmente alla colposa omissione manutentiva, in ordine alla quale alcun contributo era addebitabile alla ricorrente.
9.4 Con il quarto motivo, ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.c), cod.proc.pen. – il vizio di motivazione, in relazione all’art.40, cod.pen. e in riferimento al capo B) RAGIONE_SOCIALE rubrica, nella parte in cui la sentenza aveva estrinsecato il giudizio controfattuale, per travisamento RAGIONE_SOCIALE prova sulla circostanza che sul libretto di circolazione dell’autobus fosse effettivamente stato apposto il tagliando “ripetere revisione”, in conseguenza del mancato superamento di quella del 2008; ha dedotto che tale circostanza sarebbe stata smentita dall’esame del libretto, che non riportava alcuna revisione da ripetere; si trattava, ad avviso RAGIONE_SOCIALE difesa, di un travisamento idoneo a scardinare il giudizio controfattuale relativo all’efficacia deterrente del mancato superamento RAGIONE_SOCIALE revisione.
9.5 Con il quinto motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. – il vizio di motivazione in relazione all’art.40, comma 2, cod.pen., in punto di giudizio di rilevanza del comportamento alternativo lecito.
Sul punto, ha dedotto che – in sede di appello – era stato dedotto che il Tribunale non si sarebbe raffrontato con la circostanza in base alla quale NOME COGNOME, un mese prima RAGIONE_SOCIALE revisione incriminata, era stato sanzioNOME ai sensi dell’art.176, comma 18, C.d.s., per avere circolato con un autobus di sua proprietà la cui revisione era scaduta da circa tre anni; ha posto l’accento sul fatto che i codice RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE contempla la medesima risposta sanzioNOMEria in caso di revisione scaduta ovvero di revisione da ripetere, come sarebbe avvenuto se l’imputata avesse realizzato la condotta doverosa omessa; deducendone che, anche nell’ipotesi del mancato superamento RAGIONE_SOCIALE visita di revisione, il COGNOME ben avrebbe potuto tenere un comportamento analogo a quello già precedentemente sanzioNOME; ha dedotto che la risposta RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale doveva ritenersi irrazionale, in quanto l’atto di appello poneva la sola necessità di adeguare il criterio RAGIONE_SOCIALE “regolarità comportamentale” alla specifica circostanza ricorrente nel caso concreto.
9.6 Con il sesto motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. – il vizio di motivazione in relazione all’art.41, comma 2, e agli 113, 589, commi 1 e 4, 434 e 449 cod.pen., in punto di conferma dell responsabilità RAGIONE_SOCIALE ricorrente per il reato contestato al capo B) RAGIONE_SOCIALE rubrica, nella parte in cui aveva escluso che la condotta di guida tenuta dal COGNOME avesse costituito, da sola, causa sopravvenuta sufficiente a determinare l’evento.
Ha dedotto che la colposa ostinazione del conducente dell’autobus, proprio in quanto non riconducibile all’id quod plerumque accidit, doveva ritenersi tale da escludere ogni valenza causale al fatto antecedente ascritto alla ricorrente, basandosi quindi la sentenza su un ragionamento meramente congetturale.
9.7 Con il settimo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. – l’erronea applicazione dell’art.41, comma 2, cod.pen., in relazione agli artt. 113, 589, commi 1 e 4, 449 e 434 cod.pen., in ordine all’affermazione di responsabilità per il reato ascritto al capo B) RAGIONE_SOCIALE rubrica, nel punto in cui la sentenza aveva escluso che il cedimento RAGIONE_SOCIALE barriere fosse stato, da solo, causa sopravvenuta sufficiente a determinare l’evento; non avendo la Corte considerato i fattori rappresentati dalla imprevedibilità del contributo causale successivo, nel caso di specie del tutto anomalo.
9.8 Con l’ottavo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. cod.proc.pen. – la violazione dell’art.129 cod.proc.pen. in relazione all’ar cod.pen. e all’art.589, commi 1 e 4, cod.pen., per avere la Corte omesso dichiarare la prescrizione dei relativi reati, maturata prima RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata.
Sul punto ha dedotto che, in sede di giudizio di primo grado, l’imputata era stata condannata per il solo reato di omicidio colposo, senza alcun riferimento alle disposizioni in materia di circolazione RAGIONE_SOCIALEle, conseguendone che al 28/09/2023 – data di lettura RAGIONE_SOCIALE sentenza d’appello – era maturato il termine massimo di sette anni e mezzo applicabile ratione temporis.
9.9 Con il nono motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.c), cod.proc.pen. e in relazione all’art.125 cod.proc.pen. – la illegittimità del capo di sentenza in cui la Corte, stante l’intervenuta prescrizione del reato contestato al capo A), aveva ritenuto superfluo l’esame del motivo di appello con cui si censurava la ritenuta sussistenza del cumulo materiale anziché del concorso formale tra i due delitti ascritti all’imputata, così privando quest’ultim possibilità di beneficiare del più favorevole trattamento previsto in caso di conc formale stesso.
9.10 Con il decimo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.c), cod.proc.pen. e in relazione all’art.546, ult.comma, cod.proc.pen violazione RAGIONE_SOCIALE legge processuale, essendo il dispositivo mancante del
determinazione RAGIONE_SOCIALE pena irrogata all’imputata in conseguenza RAGIONE_SOCIALE conferma RAGIONE_SOCIALE responsabilità in relazione al capo B) RAGIONE_SOCIALE rubrica e RAGIONE_SOCIALE contestuale declaratoria di prescrizione in relazione al capo A); chiedendo a questa Corte di provvedere, eventualmente, ai sensi dell’art.620, comma 1, letti), cod.proc.pen, ovvero di rettificare l’errore contenuto nella sentenza impugnata ai sensi dell’art.619 cod.proc.pen..
10.NOME COGNOME ha articolato sei motivi di ricorso.
10.1 Con il primo motivo ha dedotto -ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.d), cod.proc.pen. – la mancata assunzione di una prova decisiva, rappresentata dalla perizia fonica RAGIONE_SOCIALE conversazione intercorsa tra i meccanici NOME COGNOME e NOME COGNOME e che avrebbe assunto importanza di rilievo in ordine alla valutazione RAGIONE_SOCIALE responsabilità del ricorrente per i fatti allo stess ascritti.
Ha richiamato gli esiti di una conversazione privatamente intercettata dallo stesso imputato il 02/05/2014; ha richiamato, COGNOMEesì, le deposizioni rese in dibattimento dai due predetti soggetti, da cui emergeva che fosse dato indiscutibile quello in base al quale uno dei due meccanici avesse effettuato un controllo sulla trasmissione dell’autobus, ritenendo pertanto che la perizia avrebbe fornito chiarimenti sulla relativa questione, attribuendo con certezza le voci al NOME o al NOME con tutte le conseguenze in punto di attendibilità dei testi.
10.2 Con il secondo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. – la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 40 cpv., 41 cpv., 43, 449 e 589 cod.pen., in rapporto agli artt. 192 e 533 cod.proc.pen., in ordine al giudizio di responsabilità del ricorrente per i reat contestati al capo B) RAGIONE_SOCIALE rubrica.
Specificamente, ha argomentato in ordine al reato di falso documentale contestato al capo A), ritenendo carente la prova in ordine alla mancanza RAGIONE_SOCIALE condizioni per il superamento RAGIONE_SOCIALE revisione alla data del 26/03/2013, in quanto ricavata dalle dichiarazioni rese dall’AVV_NOTAIO, che aveva visioNOME l’autobus nel giorno del sinistro e da quanto esposto dai consulenti del p.m., che a tanto avevano proceduto in epoca anche successiva; senza tenere conto che, nel frangente intermedio, l’autobus era stato ulteriormente e largamente utilizzato; evidenziando che, comunque, l’impianto frenante del mezzo era risultato efficiente al 70%, gli pneumatici avevano uno spessore conforme ai limiti di legge, il veicolo presentava ruggine nel solo vano bagagli e non nel telaio portante, mentre u serie di elementi risultavano – di contro – pienamente funzionanti.
Ha dedotto l’illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione nella parte in cui aveva ritenuto provato il concorso del ricorrente nella predisposizione del documento falso,
assumendo che la Corte avrebbe male interpretato la censura spiegata in sede di appello, in cui era stato rappresentato che i dipendenti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e le agenzie attive nella gestione RAGIONE_SOCIALE pratiche di revisione locupletassero sulla quota parte incamerata da queste ultime all’insaputa dei clienti; osservava che il COGNOME non era stato in alcun modo coinvolto nell’indicazione fornita dal locale direttore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al titolare dell’RAGIONE_SOCIALE COGNOME affinché provvedesse a sistemare la situazione e che il report relativo alla revisione non era stato caricato nel sito istituzionale del RAGIONE_SOCIALE; deduceva che tutti i predetti elementi concorrevano nel dimostrare l’estraneità del ricorrente rispetto alla condotta di falso, ritenendo irrilevanti le considerazioni RAGIONE_SOCIALE Corte riguardanti il mancato rinvenimento RAGIONE_SOCIALE ricevuta RAGIONE_SOCIALE tassa di concessione governativa in riferimento alla revisione di COGNOMEo autobus del COGNOME e il fatto che l’ultima revisione documentata risalisse al 2010; ha dedotto l’irrilevanza dei rilievi inerenti al mancato funzionamento RAGIONE_SOCIALE valvola a quattro vie, che non disponeva di spie atte a denotarne il malfunzionamento.
In ordine specifico ai fatti contestati al capo B) RAGIONE_SOCIALE rubrica ha dedotto che – una volta individuata la causa del guasto al giunto cardanico nella cattiva gestione dell’operazione di serraggio dei perni – si sarebbe dovuto mandare assolto il COGNOME, non essendo egli stato il materiale RAGIONE_SOCIALE di tale operazione anziché ritenerne una posizione di garante; esponendo che, nel capo di imputazione, non si faceva effettivo riferimento al nesso tra le omissioni ascritte con il fattore (ovvero il suddetto guasto) che aveva contribuito a determinare l’evento e cui, come prima esposto, il ricorrente non aveva apportato alcun contributo causale, non essendosi occupato materialmente RAGIONE_SOCIALE relativa operazione, con conseguente sovrapposizione RAGIONE_SOCIALE posizione di garanzia rispetto alla violazione RAGIONE_SOCIALE regola cautelare.
Affermava COGNOMEesì che le motivazioni RAGIONE_SOCIALE sentenza di appello assommavano profili di colpa generica a profili di colpa specifica, per poi diluire le proprie conclusioni in un non specificato atteggiamento di trascuratezza che sarebbe stato imputabile al ricorrente.
Ha dedotto che la Corte territoriale aveva sostanzialmente omesso di rispondere all’obiezione difensiva in base alla quale la regola cautelare violata era stata, di fatto, individuata non nell’omessa manutenzione ma in una mancata verifica circa le modalità di effettuazione RAGIONE_SOCIALE stessa e, quindi, in una culpa in vigilando non effettivamente contestata; evidenziando, COGNOMEesì, che l’officina presso la quale erano state effettuate le operazioni di manutenzione – ovvero quella gestita dal COGNOME – benché non autorizzata dalla Volvo, era comunque in possesso di tutte le licenze necessarie per poter operare sull’autobus.
10.3 Con il terzo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. – l’erronea e/o falsa applicazione degli artt. 40 e 41 cod.pen., nonché l’illogicità e contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE motivazione in punto di sussistenza del nesso causale.
Ha dedotto che, erroneamente, i giudici di merito non avrebbero ritenuto la sussistenza – rispetto ai fatti ascritti all’imputato – di fattori sopravvenuti i di per sé stessi, a determinare l’evento e individuati nello stato di manutenzione RAGIONE_SOCIALE barriere autoRAGIONE_SOCIALEli e al quale doveva essere attribuita valenza di fatto esclusiva valenza causale, sul punto adducendo proprio le argomentazioni de Corte territoriale in ordine all’inadeguatezza RAGIONE_SOCIALE barriere medesime; deduc che il rischio innescato dall’autobus, in presenza di un adeguato funzionamento RAGIONE_SOCIALE barriere, sarebbe rimasto nell’alveo di un grave incidente RAGIONE_SOCIALEle, evocando sul punto quanto esposto dal perito.
10.4 Con il quarto motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. – la violazione degli artt. 40 e 43 cod.pen., c riferimento ai criteri adottati per l’accertamento RAGIONE_SOCIALE causalità RAGIONE_SOCIALE colpa.
Ha dedotto che – a fronte RAGIONE_SOCIALE regole cautelari la cui violazione era stata ascritta al ricorrente – la classe di eventi non apparteneva a quelli so alla norma cautelare medesima; ritenendo tale connessione pacificamente non sussistente in relazione al disastro, da attribuire esclusivamente alla violazione RAGIONE_SOCIALE regole cautelari connesse alla corretta manutenzione RAGIONE_SOCIALE barriere RAGIONE_SOCIALEli.
10.5 Con il quinto motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. – la violazione dell’art.62, n.6, cod.pen. per RAGIONE_SOCIALE mancata concessione RAGIONE_SOCIALE relativa attenuante, atteso che, prima del giudizio, la propria RAGIONE_SOCIALE assicuratrice per la responsabilità RAGIONE_SOCIALE aveva comunque provveduto al congelamento RAGIONE_SOCIALE somma assicurata depositandola su un libretto consegNOME al giudice istruttore RAGIONE_SOCIALE parallela causa RAGIONE_SOCIALE.
10.6 Con il sesto motivo, ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. – la violazione degli artt.133 e 43 cod.pen. nonché dell’art.62bis cod.pen., in punto di commisurazione del trattamento sanzioNOMErio.
Ha dedotto il carattere meramente apparente e tautologico RAGIONE_SOCIALE considerazioni attinenti alla gravità del danno conseguente ai reati, in realtà meramente riproduttive dei connotati tipici RAGIONE_SOCIALE fattispecie imputate, lamentando anche un differente trattamento rispetto ai responsabili del RAGIONE_SOCIALE autoRAGIONE_SOCIALEle, nei cui confronti doveva ritenersi come accertata la violazione di un maggior numero di regole cautelari; contestando, COGNOMEesì, la connotazione nega attribuita dai giudici di merito all’atteggiamento processuale tenuto dal La deducendo che sussistessero comunque tutte le condizioni per l’applicazione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche.
11. NOME COGNOME ha articolato sei motivi di impugnazione.
11.1 Con il primo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. – la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per erronea applicazione degli artt.157, 589, comma 1, cod.pen. e 129 cod.proc.pen..
Ha dedotto che la Corte d’appello, erroneamente, non avrebbe rilevato il decorso del termine di prescrizione proprio del reato previsto dall’art.589 cod.pen., atteso che il Tribunale non aveva ravvisato la sussistenza dell’aggravante prevista dal comma 2, invece ritenuta dal giudice di secondo grado in assenza di impugnazione sul punto da parte del p.m..
11.2 Con il secondo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. – la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione degli art 157, 589, comma 1, cod.pen., 597, comma 3 e 624 cod.proc.pen..
Ha dedotto che la Corte, non condividendo la qualificazione giuridica operata dal Tribunale in punto di sussistenza RAGIONE_SOCIALE sola colpa generica, aveva attribuito agli imputati un profilo di colpa specifica in conformità con l’origina contestazione, incorrendo in tal modo nella violazione del divieto di reformatio in peius in riferimento al diverso termine di prescrizione previsto per l’ipotesi aggravata.
11.3 Con il terzo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. – la violazione degli artt. 40 e 41 cod.pen. in relazione agl artt. 589 e 449 cod.pen., in punto di valutazione del nesso di causalità e del criterio del comportamento alternativo lecito, anche in riferimento ai parametri dettati dall’art.192 cod.proc.pen., in ordine ai punti attinenti alla ricostruzione del dinamica del sinistro.
Ha dedotto che la Corte avrebbe eluso la necessità di una corretta formulazione del giudizio esplicativo in punto di corretta determinazione RAGIONE_SOCIALE traiettoria dell’autobus e dell’effettivo angolo di impatto, attribuendo validità quanto riferito dal perito, pur basandosi le relative considerazioni su un metodo scientifico non più in uso.
In punto di nesso di causalità e di comportamento alternativo lecito ha dedotto che – pure ritenendosi obbligatoria la riqualificazione RAGIONE_SOCIALE struttura nessun comportamento alternativo lecito avrebbe potuto tenere lo COGNOME, le cui funzioni erano cessate nel 2009, atteso che i lavori si sarebbero sicuramente dopo il 2011.
11.4 Con il quarto motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma lett.b) ed e), cod.proc.pen. – l’erronea applicazione dell’art.43 cod.pen., i relazione agli artt. 449, 434 e 589 cod.pen. nonché l’errata valutazione del dato probatorio.
Ha dedotto che la Corte territoriale avrebbe, di fatto, omesso di individuare la regola cautelare violata, atteso che il monitoraggio RAGIONE_SOCIALE barriere, asseritamente omesso, era stato regolarmente compiuto da parte del personale RAGIONE_SOCIALE concessionaria mediante ispezione visiva e che la stessa costitutiva l’unica modalità nota di controllo; in punto di prevedibilità dell’evento, ha dedotto che la stessa Corte territoriale aveva dato atto del carattere anomalo del fenomeno corrosivo e che – sulla base RAGIONE_SOCIALE risultanze dibattimentali – il giudice di appello si era discostato dal dato probatorio ritenendo non acquisito il dato relativo alle adeguate condizioni dei tirafondi in occasione RAGIONE_SOCIALE manutenzione straordinaria eseguita nel 2009, dopo la quale lo COGNOME aveva cessato le proprie funzioni di Direttore di RAGIONE_SOCIALE; elementi sulla base dei quali la difesa ha quindi dedotto l’insussistenza dell’aggravante contestata ai sensi dell’art.589, comma 2, cod.pen., anche in considerazione del fatto che la regola normativa in tema di sicurezza RAGIONE_SOCIALE infrastrutture RAGIONE_SOCIALEli era intervenuta solo con il d.lgs. 15 marzo 2011, n.35.
11.5 Con il quinto motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. – l’erronea applicazione dell’art.43 cod.pen. in punto di valutazione RAGIONE_SOCIALE sussistenza RAGIONE_SOCIALE posizione di garanzia.
Ha dedotto che la Corte territoriale non si sarebbe adeguatamente confrontata con il motivo di appello, attinente alla circostanza in base alla quale il ricorrente – nell’attività di monitoraggio – avesse pienamente rispettato le procedure vigenti, solo successivamente innovate con la circolare n.62032 del 21/07/2010, con il citato d.lgs. 35/2011 e con la disciplina convenzionale di cui alla norma UNI EN 13117 del 2010; ritenendo pure errata l’affermazione RAGIONE_SOCIALE Corte in ordine alle particolari condizioni del INDIRCOGNOME Acqualonga e allo specifico limite di velocità, in realtà introdotto solo nel 2010.
11.6 Con il sesto motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. – la violazione degli artt. 133, 62bis e 81 cod.pen..
Ha dedotto che le considerazioni spiegate dalla Corte in punto di trattamento sanzioNOMErio dovevano ritenersi illogiche, non essendo stati richiamati gli elementi positivi già valutati dal primo giudice (quali il minore grado RAGIONE_SOCIALE colpa e l’inferiore prevedibilità del fenomeno corrosivo), in tal modo illogicamente negando la concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche e non considerando il dato RAGIONE_SOCIALE risalenza RAGIONE_SOCIALE funzioni di garanzia rivestite dall’imputato, pur avendo espressamente attribuito maggiore gravità alle condotte tenute dai responsabili in epoca più prossima al fatto; ha anche valutato eccessivo l’aumento apportato per la ritenuta continuazione.
12. NOME COGNOME ha articolato otto motivi di impugnazione.
12.1 Con il primo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.c), cod.proc.pen. – la violazione degli artt. 581, comma 1, lett.a), 597, comma 3 e 568, comma 4, cod.proc.pen. e l’erronea applicazione dell’art.157 cod.pen., per avere il giudice di appello omesso di dichiarare l’intervenuta prescrizione del reato contestato al capo B) RAGIONE_SOCIALE rubrica.
Ha dedotto che la Corte territoriale avrebbe errato nel non dichiarare l’intervenuta estinzione del reato per decorso del termine massimo di prescrizione, pure in presenza RAGIONE_SOCIALE espressa esclusione, da parte del Tribunale, del profilo di colpa specifica originariamente contestato e in assenza di impugnativa del p.m. sul punto; non potendosi richiamare i principi attinenti alla diversa qualificazione giuridica del fatto, dovendosi quindi escludere la possibilità, in capo al giudice d appello, di ritenere perfezionata – in assenza di gravame – un’aggravante esclusa dal giudice di primo grado ed essendo richiannabile il principio RAGIONE_SOCIALE formazione progressiva del giudicato.
12.2 Con il secondo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. – l’inosservanza o erronea applicazione dell’art.589, comma 2, cod.pen., in ordine alla ritenuta sussistenza RAGIONE_SOCIALE circostanza aggravante RAGIONE_SOCIALE violazione RAGIONE_SOCIALE norme in tema di disciplina RAGIONE_SOCIALE circolazione RAGIONE_SOCIALEle e la contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE sentenza sul punto.
Ha esposto che la disposizione contenuta nell’art.14 C.d.s., posta a fondamento RAGIONE_SOCIALE ritenuta sussistenza RAGIONE_SOCIALE “colpa RAGIONE_SOCIALEle”, non sarebbe fonte di una regola cautelare ma una mera norma attributiva di competenze e, quindi, fondativa di un solo obbligo di garanzia; ha COGNOMEesì contestato la motivazione RAGIONE_SOCIALE Corte nella parte in cui aveva ravvisato la regola cautelare violata nell’ambito di una ritenuta disciplina di settore, negando tale valenza alla norma UNI 11603 del 2003 – attinente alla sola definizione del concetto di manutenzione – ovvero alla circolare del 25/08/2004, avente a oggetto la sola materia RAGIONE_SOCIALE progettazione dei dispositivi di ritenzione, così come alla norma RAGIONE_SOCIALE EN 1090 del 2008, attinente al solo uso RAGIONE_SOCIALE chiave dinamonnetrica per verificare il livello di serraggio dei bulloni; concludendone che, nel caso di specie, non poteva ravvisarsi la violazione di alcuna regola specifica attinente alla disciplina RAGIONE_SOCIALE circolazione RAGIONE_SOCIALEle.
12.3 Con il terzo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. – la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione per travisamento e omessa valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali in punto di valutazione del nesso causale, con specifico riferimento alla tematica dell’intensità dell’impatto contro le barriere e del ruolo dei tirafondi funzionamento RAGIONE_SOCIALE barriere di sicurezza.
Ha premesso che il giudice di primo grado, con valutazione confermata dalla Corte territoriale, anziché prendere atto RAGIONE_SOCIALE contraddittorietà dei contribut
scientifici acquisiti nel corso del processo, avrebbe acriticamente aderito alle conclusioni del perito e ha COGNOMEesì contestato la ricostruzione del sinistro operata dai giudici di appello.
Su tale ultimo aspetto, ha esposto che la Corte aveva smentito le censure difensive inerenti alla ipotizzata sterzata a destra del conducente dell’autobus dopo l’impatto con la Opel NOME e all’effetto “sponda” derivante dall’impatto de contro la vettura suddetta e poi con una Lancia Y, elemento tale da incidere su traiettoria originaria, argomentando come la Corte avesse ritenuto incontestati gli snodi essenziali RAGIONE_SOCIALE ricostruzione dinamica dell’evento pure in presenza di espressi rilievi operati dai consulenti RAGIONE_SOCIALE difesa, con particolare riferim all’individuazione RAGIONE_SOCIALE traiettoria del mezzo all’uscita del primo impatto con barriera e ai parametri fisici inerenti all’angolo di collisione; ne sarebbe r l’illogicità del ragionamento RAGIONE_SOCIALE Corte nella parte in cui aveva ritenuto le conclusioni del perito compatibili con quelle dei consulenti del p.m., quando risultava un’oggettiva divergenza, avendo il perito concluso che il bus avesse seguito una traiettoria curvilinea solo con un raggio maggiore di quello ipotizzato dalla difesa; esponendo come la Corte territoriale avesse omesso il raffronto tra le conclusioni del perito e gli accertamenti effettuati dalla Polizia RAGIONE_SOCIALEle e dagli stessi consulenti del p.m., da cui la difesa aveva esposto l’incoerenza RAGIONE_SOCIALE ricostruzione facente riferimento a un’unica traiettoria destrorsa e l’incompatibilità RAGIONE_SOCIALE conclusioni stesse in relazione all’impatto contro le barriere di protezione, con la conseguenza che la traiettoria che il perito aveva indicato come quella percorsa tra il primo e il secondo urto contro le barriere non poteva corrispondere a quanto effettivamente avvenuto; derivandone l’invalidazione RAGIONE_SOCIALE conclusione sull’angolo geometrico dell’inclinazione dell’asse del veicolo rispetto alle barriere al momento del secondo impatto, elemento che sarebbe risultato smentito anche dall’esame RAGIONE_SOCIALE posizione assunta dall’autobus dopo l’uscita dalla sede RAGIONE_SOCIALEle. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ha dedotto che la Corte non avrebbe assunto adeguata posizione sulle critiche rivolte ai metodi di calcolo adottati dal perito e dagli stessi consulenti del p.m., sottraendosi al suo principale onere, ovvero quello di verificare quale il metodo più idoneo a garantire il miglior risultato in termini di credibilit conclusioni; ha esposto che il perito aveva adottato un metodo (quello di COGNOME) da ritenersi abbandoNOME da anni, al contrario di quello COGNOME (adottato dai consulenti RAGIONE_SOCIALE difesa) e di quello COGNOME (adottato dai consulenti del p.m.); dal complesso RAGIONE_SOCIALE predette considerazioni ne sarebbe derivata la non affidabilità RAGIONE_SOCIALE conclusioni espresse dal perito, pure recepite dalla Corte territoriale.
Ha spiegato un ulteriore argomento di critica, esponendo che la Corte avrebbe addirittura negato la sostanziale rilevanza RAGIONE_SOCIALE prova scienti valorizzando quanto dichiarato dall’autore dei rilievi e da COGNOMEi testimoni in
di traiettoria del mezzo al momento dell’impatto con le barriere; ha COGNOMEesì contestato la valutazione dei giudici di appello in punto di irrilevanza del crash test eseguito dai consulenti RAGIONE_SOCIALE difesa il 29/12/2016.
E’ stata COGNOMEesì criticata la motivazione dei giudici di appello in punto di riferimento all’incidenza causale attribuibile agli ancoranti nel comportamento RAGIONE_SOCIALE barriera di sicurezza; ha dedotto che l’affermazione del perito in base alla quale una barriera ben mantenuta e con tirafondi efficienti sarebbe stata in grado di sopportare l’impatto, risultava esatta solo nell’evenienza in cui non si fosse tenuto conto del giunto di dilatazione, elemento in grado di rendere instabile la protezione anche in caso di integrità del tirafondo.
12.4 Con il quarto motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.c), d) ed e), cod.proc.pen. – la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per avere la Corte rigettato la richiesta di consentire che l’esame del perito venisse svolto direttamente dai consulenti di parte nonché la richiesta di confronto tra gli stessi tecnici, con conseguente inutilizzabilità del risultato probatorio, nonché per avere rigettato la richiesta di rinnovazione istruttoria ai sensi dell’art.603 cod.proc.pen.
Ha dichiarato di impugnare la sentenza nella parte in cui aveva rigettato l’appello avverso l’ordinanza resa il 12/09/2018 dal Tribunale, con la quale era stata respinta la richiesta di consentire ai consulenti tecnici di esaminare direttamente il perito, quella di disporre un confronto tra gli stessi e quella d integrare l’istruttoria mediante esame dell’AVV_NOTAIO, che si era occupato RAGIONE_SOCIALE prova di crash test eseguita il 29/12/2016.
Ha quindi dedotto che la Corte, al cospetto RAGIONE_SOCIALE relative nullità, avrebbe dovuto disporre la rinnovazione degli atti istruttori nulli.
Ha, COGNOMEesì, impugNOME l’ordinanza con cui la Corte territoriale aveva rigettato la richiesta di rinnovazione istruttoria, contemporaneamente disponendo una nuova audizione del perito; ravvisando la contraddittorietà di tale decisione, in quanto l’esame del perito doveva vertere sui medesimi temi oggetto di doglianza e in ordine ai quali era stata però affermata l’irrilevanza dell’escussione dei testi RAGIONE_SOCIALE difesa; essendo, ulteriormente, rimasta priva di riscontro la richiesta di audizione dell’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO.
12.5 Con il quinto motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. – la violazione degli artt. 40 cpv. e 43 cod.pen., in ordine all’attribuzione RAGIONE_SOCIALE posizione di garanzia e alla congruenza RAGIONE_SOCIALE stessa rispetto alla regola cautelare assunta come violata nonché il travisamento e l’omessa valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali e RAGIONE_SOCIALE normativa di riferimento, in ordine al medesimo profilo.
Ha premesso che l’imputazione del fatto non può esaurirsi nella rilevazione RAGIONE_SOCIALE titolarità formale di una posizione di garanzia ma implica, necessariamente,
la verifica in ordine alla sussistenza di una regola cautelare che il garante era abilitato ad esercitare.
Nello specifico, ha dedotto che la regola cautelare rientrava nella competenza RAGIONE_SOCIALE articolazioni centrali RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE concessionaria e che alle articolazioni decentrate spettasse la mera attuazione RAGIONE_SOCIALE procedure e RAGIONE_SOCIALE norme tecniche, mancando quindi l’elemento decisivo rappresentato dal potere di autonormazione cautelare in materia di manutenzione RAGIONE_SOCIALE infrastrutture quali le barriere new jersey; richiamando, al proposito, il contenuto dell’istruzione di servizio n.24/2008, da cui si evinceva la competenza RAGIONE_SOCIALE strutture centrali nell’elaborazione di modalità tecniche e norme di manutenzione, nonché l’ordine di servizio n.12/2012, in cui si ribadiva la competenza centralizzata per l’individuazione RAGIONE_SOCIALE linee guida in materia di manutenzione; richiamando, sul punto, anche le dichiarazioni del teste COGNOME, quale soggetto RAGIONE_SOCIALE del coordinamento RAGIONE_SOCIALE Direzioni di RAGIONE_SOCIALE.
12.6 Con il sesto motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. – la violazione dell’art.43 cod.pen., anche sotto la specie del travisamento RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali, con riguardo al giudizio di prevedibilità dell’evento e al giudizio di evitabilità afferente al comportamento alternativo lecito.
Ha dedotto che, erroneamente, la Corte territoriale avrebbe ritenuto che il dato dell’inadeguatezza RAGIONE_SOCIALE modalità di monitoraggio già adottate avrebbe costituito un dato pacificamente noto agli operatori già in epoca anteriore al sinistro; ritenendo, invece, che tale livello di consapevolezza fosse emerso solo successivamente all’evento in questione.
Al riguardo, ha sostenuto che l’ispezione visiva aveva rappresentato e tuttora rappresenti l’unica metodologia disponibile per valutare lo stato di conservazione RAGIONE_SOCIALE barriere di RAGIONE_SOCIALE richiamando sul punto il contenuto di alcune deposizioni testimoniali e rilevando che, dal complesso dell’istruzione dibattimentale, era risultato che le modalità di controllo visivo erano quelle generalmente adottate anche da parte di COGNOMEi concessionari.
Ha dedotto che la motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza doveva ritenersi illogica nella parte in cui aveva limitato le modalità di controllo visivo adottate dal concedente alle sole visite ispettive, trascurando di considerare che medesime modalità erano adottate nelle ulteriori visite di esercizio e di controllo, sottolineando come la modalità di controllo RAGIONE_SOCIALE coppia di serraggio dei bulloni nell’ambito di tale attività fosse stata prevista solo in epoca successiva al sinistro; deducendo anche che la sentenza avrebbe travisato gli elementi di prova dimostrativi del fatto che l’ente concessionario svolgesse controlli a campione sui dispositivi di ritenuta, a propria volta corrispondenti al contenuto RAGIONE_SOCIALE regola di diligenza che la sentenza impugnata aveva ritenuto violata; tutti elementi dai quali è stata dedotta
l’imprevedibilità del fenomeno di usura e l’inutilità RAGIONE_SOCIALE pretesa condotta alternativa lecita.
Ha poi censurato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto codificata la modalità di controllo rappresentata dall’uso RAGIONE_SOCIALE chiave dinamometrica dalla norma armonizzata EN 1090, risalente al 2008, assumendo che tale modalità aveva – in precedenza – un carattere meramente sperimentale e che la predetta norma si riferiva alla sola fase del serraggio e non alla manutenzione propriamente intesa, non riferendosi alla materia RAGIONE_SOCIALE modalità di controllo su barriere autoRAGIONE_SOCIALEli e non essendo idonea comunque a verificare il fenomeno RAGIONE_SOCIALE corrosione di un ancorante annegato nel cemento.
Ha dedotto come anche l’introduzione RAGIONE_SOCIALE modalità di controllo tramite chiave dinamometrica avesse evidenziato il carattere non risolutivo di tale strumento, non esistendo correlazione diretta tra il mantenimento del valore RAGIONE_SOCIALE coppia di serraggio del dato del tirafondo e lo stato di corrosione dell’asta filettata; evidenziando il carattere non rilevante del riferimento, operato dalla Corte, alla precedente adozione di tale modalità di controllo sull’autoRAGIONE_SOCIALE Torino-Savona.
Ha quindi esposto che la normativa di prodotto rilevante, ovvero i manuali di installazione e monitoraggio RAGIONE_SOCIALE barriere, non conteneva alcuna avvertenza circa la possibile corrosione a cui potevano andare soggetti gli ancoranti né forniva indicazioni specifiche circa le modalità di manutenzione e controllo, in coerenza con le conoscenze disponibili al momento RAGIONE_SOCIALE introduzione di tali barriere e comunque al momento in cui il ricorrente aveva esercitato le proprie funzioni di Direttore di RAGIONE_SOCIALE.
Ha dedotto che la Corte aveva illogicamente disatteso le censure inerenti all’imprevedibilità del fenomeno corrosivo e allegava comunque il dato RAGIONE_SOCIALE improvvisa accelerazione del medesimo solo a partire dal 2009, anno in cui erano stati svolti dei lavori di manutenzione straordinaria sulla stessa tratta autoRAGIONE_SOCIALEle, in ordine ai quali il Collegio aveva ritenuto non credibili – contrariamente a quanto argomentato dal Tribunale – le testimonianze rese dal COGNOME e dall’COGNOME, con specifico riferimento al dato in base al quale, all’epoca suddetta, le condizioni dei tiranti si presentassero come ottimali; adducendo, sul profilo relativo alla valutazione RAGIONE_SOCIALE predette testimonianze, un vizio di travisamento RAGIONE_SOCIALE prova.
Nel richiamare quanto esposto nei motivi di appello, ha dedotto che – nella evoluzione del fenomeno si ammaloramento – si era manifestato quello dovuto alla corrosione del ferro determinata dallo sviluppo RAGIONE_SOCIALE magnetite e che avrebbe costituito un meccanismo di degrado inaspettato e imprevedibile; ha dedotto che la sentenza avrebbe valutato, in ordine al fenomeno corrosivo, le sole considerazioni espresse dal perito nell’elaborato scritto senza tenere conto del
fatto che lo stesso, in sede di dibattimento, aveva sostanzialmente aderito alla spiegazione contraria fornita dai consulenti di RAGIONE_SOCIALE.
Ha contestato l’argomentazione RAGIONE_SOCIALE Corte in base alla quale le cautele assunte al fine di prevenire il fenomeno corrosivo avrebbero soltanto dimostrato che tale rischio era conosciuto, dovendosi invece ritenere che le guaine e le guarnizioni apposte per impermeabilizzare il cordolo fossero funzionali a impedire infiltrazioni di acqua e sali disgelanti tra la barriera e il cordolo stesso, non potend immaginarsi che l’acqua potesse raggiungere la cameretta d’espansione.
12.7 Con il settimo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. – la violazione dell’art.449 cod.pen, e il difetto motivazione sul punto.
Ha premesso che, sulla base del ragionamento seguito dalla Corte, la fattispecie del disastro colposo sarebbe stata ravvisabile in presenza RAGIONE_SOCIALE condizioni di rischio per la sicurezza RAGIONE_SOCIALE circolazione, innestate dalle condotte colpose; omettendo così di valutare le argomentazioni difensive in ordine alla necessità di un effettivo e reale pericolo per l’incolumità pubblica, tanto in assenza di verifica del necessario macro-evento di danno e finendo per interpretare la fattispecie del disastro come si trattasse di una previsione incriminatrice tale da anticipare la tutela penale alla condizione RAGIONE_SOCIALE sola soglia di pericolo RAGIONE_SOCIALE verificazione del disastro, pertanto prescindendo dall’analisi in ordine all’effettiv sussistenza di un pericolo comune per l’incolumità pubblica, in ossequio alla necessaria valutazione dell’offensività in concreto.
Elementi che avrebbero dovuto condurre la Corte, tra l’COGNOMEo, ad attribuire una particolare rilevanza all’analisi del luogo in cui si era verificato l’evento.
12.8 Con l’ottavo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. – la violazione dell’art.133 cod.pen., con specifico riferimento al parametro commisurativo del grado RAGIONE_SOCIALE colpa e il difetto di motivazione in punto di giudizio di determinazione RAGIONE_SOCIALE pena, dichiarando COGNOMEesì di censurare la sentenza impugnata anche in relazione alla mancata concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche.
Ha dedotto l’illogicità intrinseca RAGIONE_SOCIALE motivazione nel punto in cui, in sede di commisurazione RAGIONE_SOCIALE pena, aveva ritenuto – tra i soggetti investiti RAGIONE_SOCIALE medesima funzione di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE – maggiormente censurabile la condotta di chi aveva assunto l’incarico per un minore tempo antecedente rispetto ai fatti.
Ha esposto che era mancata qualsiasi effettiva valutazione del grado RAGIONE_SOCIALE colpa in relazione a elementi quali la gravità RAGIONE_SOCIALE violazioni e l’estensione obiettiva dell’inosservanza cautelare accertata oltre che al carattere generico o specifico RAGIONE_SOCIALE colpa medesima; ritenendo che una valutazione condotta secondo tali
parametri avrebbe dovuto condurre ad un diverso giudizio RAGIONE_SOCIALE punto di graduazione RAGIONE_SOCIALE pena; ha dedotto che la Corte avrebbe dovuto tenere conto – in punto di apporto causale -impeditivo RAGIONE_SOCIALE condotta colposa – RAGIONE_SOCIALE ritenuta responsabilità anche di membri RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Centrale nonché del grado di evitabilità dell’evento; ha dedotto l’omessa considerazione degli elementi tipici del versante soggettivo RAGIONE_SOCIALE colpa con particolare riferimento alla riconoscibilità RAGIONE_SOCIALE regola cautelare, alla prevedibilità in concreto dell’evento e al contesto situazionale, anche alla luce del predetto coinvolgimento dei livelli centrali RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Ha dedotto che la motivazione doveva ritenersi COGNOMEettanto carente in punto di diniego RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, fondandosi la stessa su considerazioni meramente tautologiche quali la gravità del fatto e deducendo la superficialità nell’approccio al tema RAGIONE_SOCIALE sicurezza RAGIONE_SOCIALEle, richiamando sul punto le precedenti considerazioni in tema di prevedibilità dell’evento e di rimRAGIONE_SOCIALErabilità soggettiva, essendo mancata qualsiasi considerazione in ordine al concreto contesto operativo in cui il ricorrente aveva svolto il suo incarico, anche alla luce RAGIONE_SOCIALE brevità del lasso temporale nella quale era stata ricoperta la carica di Direttore di RAGIONE_SOCIALE; non essendo COGNOMEesì stato valorizzato l’esemplare comportamento processuale tenuto.
13. NOME COGNOME ha articolato undici motivi di impugnazione.
13.1 Con il primo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. – la violazione degli artt. 157 e 589 cod.pen., nonché degli artt. 581, comma 1, lett.a), 597, comma 3 e 568, comma 4, cod.proc.pen. per avere la sentenza gravata escluso l’intervenuta prescrizione del reato contestato ai sensi dell’art.589, commi 1 e 2, cod.pen..
Ha evidenziato che il Tribunale aveva pronunciato sentenza di condanna per il reato previsto dall’art.589, comma 1, cod.pen., previa esclusione dell’aggravante attinente alla violazione di norme sulla circolazione RAGIONE_SOCIALEle punto sul quale non era intervenuta alcuna impugnazione da parte del p.m. – con la conseguenza che, al momento RAGIONE_SOCIALE celebrazione del giudizio di fronte alla Corte d’appello, era già decorso il relativo termine di prescrizione di sette anni e sei mesi; ha dedotto che la Corte d’appello, nel riconoscere, al contrario, l’esistenza RAGIONE_SOCIALE predetta aggravante avrebbe violato il principio del divieto di reformatio in peius previsto dall’art.597, comma 3, cod.proc.pen.
Ha dedotto – in relazione ai rapporti tra l’art.589 cod.pen. nella vecchia formulazione e l’attuale art.589bis cod,pen. – che la disciplina più favorevole andava considerata quella previgente in quanto idonea, previa esclusione dell’aggravante, a condurre alla dichiarazione di prescrizione del reato; ha dedotto che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, non fosse sufficiente
che l’aggravante relativa alla colpa specifica fosse stata richiamata nel capo di imputazione per concludere che la stessa, una volta esclusa in primo grado e in assenza di impugnazione da parte del p.m., potesse essere applicata ex officio in grado di appello, non potendosi richiamare – attesa la natura RAGIONE_SOCIALE circostanze il potere, conferito dall’art.597, comma 3, cod.proc.pen. al giudice di appello, di dare del fatto una definizione giuridica più grave rispetto a quella ritenuta in prim grado; neanche essendo richiamabili i principi contenuti nella sentenza di questa Corte avente n.47488/2022, richiamata dal giudice di appello, attesa la mancata interdipendenza con l’impugnazione proposta dal p.m. avverso l’assoluzione degli imputati posti in posizioni apicali e nemmeno essendo ravvisabile tale vincolo con l’impugnazione proposta dagli COGNOMEi imputati, dovendosi COGNOMEesì richiamare il principio di formazione progressiva del giudicato.
13.2 Con il secondo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.c), d) ed e), cod.proc.pen. – la violazione degli artt. 178, lett.c), 191, 501, 526 e 603, comma 3, cod.proc.pen. e la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza derivante dal rigetto RAGIONE_SOCIALE richiesta difensiva di consentire che l’esame del perito venisse svolto direttamente dai consulenti di parte e di quella di escutere nuovamente i consulenti di parte dopo l’esame del perito; con conseguente inutilizzabilità del risultat probatorio dell’esame medesimo; nonché l’illogicità e contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE motivazione in relazione alla predetta richiesta attinente allo svolgimento dell’esame del perito e alla richiesta di confronto con i consulenti di parte.
Ha premesso che, con specifico motivo di appello, erano state impugnate le ordinanze emesse dal Tribunale il 12/09/2018 con cui era stata rigettata la richiesta difensiva di permettere ai consulenti di parte l’esame diretto del perito la richiesta di confronto tra questo e i consulenti stessi.
Ha dedotto che la motivazione RAGIONE_SOCIALE Corte doveva ritenersi errata nella parte in cui non aveva ravvisato alcuna violazione del diritto al contraddittorio tanto in relazione alla richiesta di esame diretto da parte dei consulenti di parte quanto in riferimento alla richiesta di confronto, atteso che le conclusioni esposte dai consulenti di parte erano da ritenersi sostanzialmente difformi da quelle del perito in punto di ricostruzione RAGIONE_SOCIALE dinamica del sinistro; ha pure dedotto la non fondatezza dell’argomentazione RAGIONE_SOCIALE Corte in base alla quale la violazione del diritto di escutere i consulenti di parte dopo il perito concretizzava una nullità regime intermedio non tempestivamente eccepita e ciò atteso che i difensori avevano prospettato la relativa eccezione già prima dell’adozione dell’ordinanza; ne conseguiva che, al cospetto RAGIONE_SOCIALE nullità dell’ordinanza del Tribunale, la Corte avrebbe dovuto disporre la rinnovazione dell’attività istruttoria; deducendo un ulteriore profilo di inutilizzabilità derivante dalla negazione del confronto co
consulenti di parte, in violazione dei principi specifici applicabili alla pr scientifica.
13.3 Con il terzo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. – l’illogicità e la contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALE ordinanz rese dai giudici di appello e RAGIONE_SOCIALE sentenza nella parte in cui era stata rigettata richiesta di rinnovazione istruttoria, in riferimento al disposto dell’art.603, comm 1 e 3, cod.proc.pen..
Specificamente, ha rilevato la contraddizione tra tale decisione e quella cui era stato disposto il nuovo esame del perito, cui – dopo avere preso att RAGIONE_SOCIALE volontà dei difensori di non procedere all’esame – la Corte non aveva perCOGNOMEo posto alcuna domanda, in violazione dell’art.151, comma 2, disp.att., cod . proc. pen
Ha dedotto COGNOMEesì l’illogicità dell’ordinanza che aveva rigettato la richiest di espletamento di una nuova perizia, da ritenere pure in contraddizione con quella che aveva disposto il nuovo esame del perito nomiNOME dal Tribunale.
13.4 Con il quarto motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. – la violazione degli artt. 40, 41 e 589 cpv. cod.pen per avere la sentenza gravata riconosciuto il nesso di causalità ricostruendo il sinistro mediante un modello di elaborazione superato e in violazione del principio dell'”oltre ogni ragionevole dubbio”.
Ha richiamato i principi dettati da questa Corte in punto di valutazione RAGIONE_SOCIALE prova scientifica e RAGIONE_SOCIALE necessità di un’adeguata certezza nell’ambito RAGIONE_SOCIALE comunità degli esperti sui metodi adottati, con particolare riferimento alla tematica del nesso di causalità; ha dedotto che la Corte non avrebbe, di fatto, giustificato l’adeguatezza del metodo di calcolo adottato dal perito, ovvero il metodo COGNOME, da ritenere superato, anche alla luce RAGIONE_SOCIALE normativa convenzionale, al cospetto dei metodi COGNOME e RAGIONE_SOCIALE, rispettivamente adoperati dai consulenti del p.m. e da quelli RAGIONE_SOCIALE difesa e non in grado di effettuare il riscontro dei risultati otte con le evidenze rappresentate da tracce, segni e traiettorie; ha quindi esposto che, sulla base RAGIONE_SOCIALE propria consulenza di parte, la velocità del mezzo e l’angolo di impatto avrebbero prodotto un’energia d’urto superiore a quella che le barriere potevano sopportare, pur appartenendo le stesse alla classe H4 ovvero quella dotata RAGIONE_SOCIALE massima capacità di contenimento; contestando che la correttezza del metodo seguito dal perito potesse essere confermata dalle dichiarazioni rese dal teste COGNOME e dalla tese COGNOME, pure valorizzate dalla Corte territoriale; operava quindi un integrale rinvio al motivo di appello già formulato in pun di ricostruzione RAGIONE_SOCIALE dinamica del sinistro; ha pure dedotto l’illogicità del motivazione in ordine alla valenza probatoria del crash test eseguito il 29/12/2016
presso il RAGIONE_SOCIALE dai consulenti RAGIONE_SOCIALE difesa, risultando inconferente il richiamo alla carenza di contraddittorio.
Ha dedotto che, nell’atto di appello, era stata evidenziata la diversa funzione che i tirafondi svolgono nella struttura del dispositivo rispetto a quell ipotizzata dalla sentenza di primo grado e che, in particolare, la componente corrosiva non implicava un’automatica compromissione RAGIONE_SOCIALE prestazione di contenimento; che, in ogni caso, la conclusione dei consulenti RAGIONE_SOCIALE difesa era quella in base alla quale il bus sarebbe caduto anche in presenza di ancoranti perfettamente integri e che l’opposta conclusione poteva essere giustificata solo non tenendo conto RAGIONE_SOCIALE presenza del giunto di dilatazione; evidenziando, ulteriormente, il dato rappresentato dalla decisiva deviazione RAGIONE_SOCIALE traiettoria derivante, dopo il primo urto contro le barriere, dalla collisione con COGNOMEo mezzo che aveva impedito all’autobus di proseguire verso il centro RAGIONE_SOCIALE carreggiata.
13.5 Con il quinto motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. – la violazione degli artt. 40, 41, 589 cpv. cod.pen. dell’art.14 del d.lgs. n.285/1992, per avere la sentenza impugnata affermato la sussistenza di una posizione di garanzia in termini generali e astratti.
Sul punto, ha richiamato il contenuto di alcune istruzioni di servizio (la n.1 del 2005 e la n.9 del 2013) nonché RAGIONE_SOCIALE procura notarile del 13/10/2009; ha dedotto che l’istruzione n.1/2005, nel definire le responsabilità del Direttore di RAGIONE_SOCIALE (posizione rivestita dal ricorrente dal 12/10/2009 al 06/05/2012), indicava quella di monitorare lo stato dell’infrastruttura attraverso gli elementi forniti da competenti strutture interne ed esterne; ha quindi dedotto che le rispettive strutture e tra cui, in particolare, l’unità organizzativa RAGIONE_SOCIALE, erano dotate di autonomia, derivandone che la posizione di garanzia poteva attivarsi solo con la comunicazione di anomalie da parte dei responsabili di tali strutture interne, come confermato dall’istruzione n.9/2013 nella parte in cui indicava tra la aree di responsabilità del Direttore di RAGIONE_SOCIALE quella del monitoraggio dell’infrastruttura “anche” attraverso gli elementi forniti dalle strutture interne, introducendo quindi ex novo la congiunzione “anche”, elemento che faceva ritenere che – per il pregresso – il monitoraggio dovesse avvenire solo attraverso gli elementi forniti dalle stesse strutture interne; evidenziava COGNOMEesì il contenuto RAGIONE_SOCIALE citata procur notarile, la quale definiva i compiti del Direttore di RAGIONE_SOCIALE facendo dirett riferimento agli ordini e le istruzioni di servizio vigenti; ne conseguiva che, poiché nel periodo in cui il ricorrente aveva esercitato le proprie funzioni alcuna segnalazione di anomalia era pervenuta, mancavano i presupposti per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE posizione di garanzia.
Ha esposto come, pure di fronte a uno specifico motivo di appello, la Cor territoriale avesse omesso di argomentare in ordine al profilo di auton
rivestito dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in relazione al monitoraggio RAGIONE_SOCIALE arterie; richiamando, sul punto, anche le risultanze dell’istruzione dibattimentale e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE testimoniali ivi acquisite; esponendo come, nel periodo di svolgimento dei compiti di Direttore di RAGIONE_SOCIALE, non risultasse l’attivazione di alcun flusso d comunicazione da parte RAGIONE_SOCIALE strutture interne.
13.6 Con il sesto motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. – la violazione degli artt. 43 e 589 cpv. cod.pen., per avere la sentenza impugnata ritenuto la prevedibilità ed evitabilità RAGIONE_SOCIALE corrosione dei tirafondi con argomentazione in parte omessa e in parte illogica.
Ha premesso che la sentenza impugnata aveva disatteso le censure articolate nei motivi di appello in relazione all’imprevedibilità del fenomeno corrosivo dei tirafondi RAGIONE_SOCIALE barriere installate sul INDIRCOGNOME Acqualonga, ponendosi in contrasto con la consolidata esegesi in materia di reati omissivi impropri colposi; contestando la conclusione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata in base alla quale il fenomeno RAGIONE_SOCIALE corrosione sarebbe stato già elaborato e conosciuto dalla comun scientifica da tempo addietro rispetto all’evento, appuntando perciò il conseguente giudizio di prevedibilità, non sull’evento concreto, ma su un evento generale e non tenendo conto RAGIONE_SOCIALE anomalie del caso esamiNOME; in particolare, deduceva che sulla base dei contributi tecnici apportati dai consulenti di parte – il fenomeno dell corrosione interna dei tirafondi (sino alla c.d. cameretta di espansione) e in assenza di rottura o scollamento RAGIONE_SOCIALE barriera, fosse assolutamente imprevedibile all’epoca in cui si era concretamente verificato, essendo il sistema di protezione approntato all’epoca dell’installazione da ritenere del tutto idoneo sulla base RAGIONE_SOCIALE conoscenze RAGIONE_SOCIALE disponibili; sottolineando la sussistenza di un fattore imprevedibile, rappresentato dall’accoppiamento tra ferro e magnetite e richiamando, sul punto, le considerazioni svolte dai consulenti di RAGIONE_SOCIALE in ordine all’incolpevole assenza di consapevolezza in riferimento alla problematica in questione; conseguendone che il tema RAGIONE_SOCIALE prevedibilità avrebbe dovuto essere trattato non in relazione al fenomeno RAGIONE_SOCIALE corrosione, in sé considerato, ma in riferimento alle specifiche e impreviste condizioni che avevano determiNOME l’accelerazione RAGIONE_SOCIALE corrosione medesima in ragione dell’accoppiamento suddetto. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Formulava, COGNOMEesì, espressa censura in ordine alle affermazioni RAGIONE_SOCIALE Corte relative alle modalità di accelerazione del fenomeno, che sarebbero state asseritamente sostenute dalle difese in riferimento ai lavori di manutenz straordinaria eseguiti nell’anno 2009 sulle travi esterne RAGIONE_SOCIALE campate nn.3 e del INDIRCOGNOME e ritenute indimostrate; evincendosi dalla relazione di RAGIONE_SOCIALE che – nell’occasione – lo stato dei tiranti non aveva denotato situazioni critiche; dovendosi quindi ritenere che la corrosione – che aveva interessato in modo particolare il tratto di ancorante in corrispondenza RAGIONE_SOCIALE cavità realizzata nel
cordolo di base per permettere la flessione laterale del tassello e non visibile nelle attigue zone esterne visibili – fosse stato il frutto di un fenomeno di accelerazione negli anni immediatamente a ridosso dell’incidente.
Ha, COGNOMEesì, dedotto l’omessa motivazione in ordine alle contraddittorie affermazioni che sarebbero state rese dal perito sul fenomeno corrosivo; deducendo come, dalle dichiarazioni rese in sede di esame, doveva desumersi una sostanziale adesione alla tesi dei consulenti di RAGIONE_SOCIALE in ordine alla particolarità del fenomeno medesimo.
Ha dedotto l’illogicità RAGIONE_SOCIALE conclusione in base alla quale la mancata corrosione dei tirafondi sostituiti nel 2009 – come constatata nel 2013 – dovesse ritenersi come una smentita circa l’accelerazione del fenomeno corrosivo; ha dedotto l’illogicità dell’affermazione secondo cui le cautele assunte per evitare i contatto con le acque avrebbero dimostrato la notorietà del fenomeno in questione, argomentando che la collocazione RAGIONE_SOCIALE guaine e RAGIONE_SOCIALE guarnizioni di impermeabilizzazione erano risultate perfettamente integre, in tal modo dimostrando come non fosse assolutamente ipotizzabile che l’acqua potesse raggiungere la cameretta di espansione; esponendo che il complesso dell’istruttoria aveva dimostrato che l’insieme RAGIONE_SOCIALE forme di protezione fosse dimostrativo RAGIONE_SOCIALE particolare attenzione e cautela con la quale era stato installato il prodotto, da ritenere – sulla base RAGIONE_SOCIALE conoscenze dell’epoca – di una durata potenzialmente equivalente a quella RAGIONE_SOCIALE barriera nel suo complesso; concludendone che la sentenza impugnata aveva omesso di valutare la situazione concreta e i profili di prevedibilità ed evitabilità riferiti all’agente “reale”; ha, contestato la congruità RAGIONE_SOCIALE motivazione in ordine alla tematica dell’azione dei sali disgelanti, ritenendo che l’imprevedibilità dell’evento non fosse connessa con gli effetti di questi ultimi ma a un’evoluzione inattesa del fenomeno corrosivo. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
13.7 Con il settimo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. – la violazione degli artt. 43 e 589 cpv. cod.pen., pe avere la sentenza impugnata affermato la sussistenza di una regola cautelare, fondante la colpa specifica, attinente ai controlli da eseguire sulle barriere.
Ha dedotto che l’istruttoria aveva dimostrato che, solo successivamente al sinistro e in seguito a una valutazione postuma, potesse desumersi il carattere inadeguato RAGIONE_SOCIALE modalità di controllo adottate dal concessionario; ha dedotto il travisamento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per omissione e la conseguente illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione in ordine all’inadeguatezza dei controlli visivi, atteso che l’istruzion dibattimentale aveva dimostrato che questi costituivano l’unica metodologia disponibile per valutare lo stato di conservazione RAGIONE_SOCIALE barriere di sicurezza e argomentando come la procedura di controllo visiva fosse stata adottata anche dai consulenti del p.m. nella parte di operazioni finalizzate a valutare il livello di
sicurezza RAGIONE_SOCIALE barriere al di fuori RAGIONE_SOCIALE zona d’urto dell’incidente; ha dedott l’illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione nella parte in cui avrebbe, da un lato, convalidato modalità di controllo visivo operate dall’RAGIONE_SOCIALE e il conseguente travisamento per omissione in relazione alle visite di esercizio o di controllo durante le quali eran state adottate le stesse modalità.
In particolare, ha dedotto che la Corte sarebbe partita dal presupposto rappresentato dalla diversità tra le modalità di monitoraggio adottate dal concessionario rispetto a quelle riservate al concedente e limitate alla sola verifica visiva, deducendo il travisamento RAGIONE_SOCIALE Convenzione Unica del 12/10/2007 con l’RAGIONE_SOCIALE, che abilitava quest’ultimo a disporre visite cd. di esercizio o di controll per verificare lo stato di manutenzione dell’infrastruttura oltre alle vis programmate sulla base del piano annuale di monitoraggio (PAM) e nel cui ambito pure si esercitava la modalità di verifica visiva.
Ha dedotto un vizio di travisamento RAGIONE_SOCIALE prova nella parte in cui la Corte aveva ritenuto che RAGIONE_SOCIALE perimetrasse il controllo visivo alle sole visite biennali del programma PAM, deducendo come le visite si effettuassero anche a piedi e non solo su veicolo (come ritenuto dal giudice d’appello) e che lo strumento visivo era quello più importante, ma non l’unico adottato, evidenziando come le linee guida in materia da parte RAGIONE_SOCIALE struttura deputata alla vigilanza su concessionario fossero mutate proprio a seguito dell’incidente in oggetto.
Ha ritenuto illogica la motivazione nella parte in cui aveva escluso che la concessionaria effettuasse controlli a campione sulle barriere, ritenendo tale affermazione smentita dalle risultanze istruttorie; e concludendo che, se tali controlli non avevano rilevato anomalie, ciò deponeva per il carattere imprevedibile del fenomeno di corrosione, l’inutilità RAGIONE_SOCIALE pretesa condotta alternativa lecita e la conseguente inesistenza RAGIONE_SOCIALE previa e necessaria regola cautelare; in relazione alla quale censurava COGNOMEesì sotto il profilo dell’illogic travisamento RAGIONE_SOCIALE prova le considerazioni RAGIONE_SOCIALE Corte circa l’uso RAGIONE_SOCIALE chiave dinamometrica, essendo destituita di fondamento l’argomentazione secondo cui la disciplina RAGIONE_SOCIALE regola cautelare sarebbe stata contenuta nella norma EN 1090, che limitava il ricorso a tale strumento solo per il serraggio di viti e bulloni e non il controllo di manutenzione, al di là del difetto – comunque – di idoneità anche RAGIONE_SOCIALE relativa operazione (con ulteriore censura spiegata sul punto in cui la Corte aveva escluso che il ricorso alla chiave dinannometrica fosse stata un’iniziativa isolata e comunque sperimentale – nella gestione dell’autoRAGIONE_SOCIALE Torino-Savona nel corso di ispezioni effettuate nel 2012).
13.8 Con l’ottavo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. – la violazione degli artt. 43 e 589 cpv. cod.pen., per avere la sentenza impugnata affermato la responsabilità del ricorrente senza conside
la c.d. misura soggettiva RAGIONE_SOCIALE colpa, sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE esigibilità comportamento dovuto rapportato alle peculiarità del caso concreto.
Ha dedotto che – sulla base RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie – era emerso che il ricorrente avesse agito ritenendo la correttezza RAGIONE_SOCIALE metodologia di carattere visivo adottata dagli stessi enti concedenti, autorità amministrative deputate alla tutela dell’interesse AVV_NOTAIO; ha COGNOMEesì dedotto che – nel periodo compreso tra l’ottobre del 2009 e il maggio del 2012 – il ricorrente aveva ricoperto anche il ruolo di direttore del Quinto RAGIONE_SOCIALE di Fiano e del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Cassino, con il conseguente carico di incombenze; che la decisione impugnata aveva omesso di motivare in ordine alle iniziative adottate dal ricorrente sul tema RAGIONE_SOCIALE manutenzione nell’ambito dell’organizzazione RAGIONE_SOCIALE strutture dallo stesso gestite oltre che su quello RAGIONE_SOCIALE formazione; argomentando che il ricorrente aveva agito sulla base RAGIONE_SOCIALE conoscenza acquisita all’esito dei lavori di somma urgenza svolti nell’anno 2009, nel corso dei quali non erano state segnalate anomalie; sottolineando, COGNOMEesì, l’assenza di competenze specifiche in materia di barriere di sicurezza.
13.9 Con il nono motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. – la violazione dell’art.449 cod.pen., in relazione all’art.43 cod.pen., per avere la sentenza gravata ritenuto la sussistenza del pericolo per la pubblica incolumità
Ha dedotto che fosse carente, nel caso di specie, l’elemento rappresentato dal pericolo per la pubblica incolumità e, quindi, per un numero indetermiNOME di soggetti; ha dedotto che la sentenza aveva omesso di considerare le condizioni ex ante effettivamente presenti, ma preso in esame solo quelle potenziali, tenendo conto di dati non disponibili quali quelli relativi al traffico; derivandone che valutazione era stata operata ex post sulla base di quanto, di fatto, verificatosi; essendo COGNOMEesì illogica la mancata considerazione RAGIONE_SOCIALE condizioni dell’area sottostante il viadotto, trattandosi di zona non urbanizzata.
13.10 Con il decimo motivo, ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.c) ed e), cod.proc.pen. – la violazione dell’art.533 cod.proc.pen., per avere la sentenza pronunciato una condanna in violazione RAGIONE_SOCIALE regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio”.
Ha argomentato che la sentenza era affetta da un palese vizio metodologico in punto di valutazione comparativa degli esiti istruttori, violando quindi l suddetta regola di giudizio.
13.11 Con l’undicesimo motivo, ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. – la violazione degli artt. 62b1s, 132, 133, 589 cpv., 449 (in relazione all’art.434) cod.pen., per avere la sentenza irrogato una pena
edittale incongrua e denegato il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche.
Ha evidenziato che il giudizio in punto di dosimetria RAGIONE_SOCIALE pena e di diniego RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche si fondava su una motivazione apparente e non individualizzata; ritenendo insufficiente il mero richiamo alla gravità dell condotta, atteso il mancato riferimento alle circostanze specifiche del caso concreto, che avrebbero dovuto indurre a irrogare una pena contenuta nel minimo edittale e con un minimo aumento a titolo di concorso formale; con considerazioni richiamate anche in riferimento al diniego RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche.
14. NOME COGNOME – nel ricorso sottoscritto dall’AVV_NOTAIO – ha articolato cinque motivi di impugnazione.
14.1 Con il primo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.c), cod.proc.pen. – la violazione degli artt.581, comma 1, lett.a), 597, comma 3 e 568, comma 4, cod.proc.pen., per avere la sentenza gravata escluso l’intervenuta prescrizione del reato previsto dall’art.589 cod.pen., previo riconoscimento dell’aggravante prevista dal comma 2, in assenza di appello del p.m. sul punto.
Ha dedotto che, in assenza RAGIONE_SOCIALE suddetta impugnazione, la Corte territoriale aveva riconosciuto l’aggravante prevista dall’art.589, comma 2, cod.pen., esclusa dal giudice di primo grado, in tal modo violando il divieto di reformatio in peius previsto dall’art.597, comma 3, cod.proc.pen., essendo carente il potere del giudice di appello di ritenere sussistente una circostanza aggravante non oggetto di pregressa devoluzione.
14.2 Con il secondo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. – la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità dell motivazione con riguardo al giudizio di prevedibilità dell’evento in relazione al fenomeno corrosivo constatato sui tirafondi RAGIONE_SOCIALE barriere del INDIRCOGNOME Acqualonga, con violazione degli artt. 40 e 43 cod.pen..
Ha dedotto che la Corte territoriale avrebbe violato le norme richiamate assumendo che il solo controllo visivo non rappresentasse un’idonea regola cautelare; ha evidenziato che i consulenti di RAGIONE_SOCIALE avevano qualificato il fenomeno corrosivo, non come fisiologico ma come patologico, trattandosi di evenienza sconosciuta prima del verificarsi dell’incidente, elemento desumibile proprio dalle modalità dei controlli eseguiti, non solo per conto del concessionario ma anche da parte dei funzionari del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE rete, evidenziando che nel corso RAGIONE_SOCIALE operazioni – anche i consulenti del p.m. avevano adoperato tale modalità di controllo sullo stato RAGIONE_SOCIALE barriere di protezione dello stesso viadotto ne conseguiva, secondo la prospettazione difensiva, che il carattere eccezionale
dell’accelerazione RAGIONE_SOCIALE corrosione doveva essere qualificato come fattore sopravvenuto idoneo a escludere il nesso di causalità.
14.3 Con d terzo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. – la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità motivazione, con riguardo agli artt. 40 e 43 cod.pen., in ordine all’adeguat a prevenire l’evento ravvisata nel comportamento alternativo consistente nell’uso RAGIONE_SOCIALE chiave dinamometrica.
Esponeva che la sola posizione di garanzia non fosse idonea a fondare un giudizio di colpevolezza in assenza dell’accertamento RAGIONE_SOCIALE violazione di una r cautelare; specificamente, in relazione all’uso RAGIONE_SOCIALE chiave dinannometric esposto che l’istruttoria aveva invece dimostrato che tale strumento non avrebbe potuto fornire informazioni utili al fine di prevenire l’evento, richiamando quant dichiarato dal consulente di RAGIONE_SOCIALE, con la conseguenza che la motivazione RAGIONE_SOCIALE Corte doveva ritenersi carente in punto di indicazione dell’efficacia dell condotta alternativa lecita.
14.4 Con il quarto motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. – la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità dell motivazione, con riguardo agli artt. 40 e 43 cod.pen., in ordine all’individua RAGIONE_SOCIALE posizione di garanzia del ricorrente.
Ha censurato la decisione del giudice di appello in punto di ritenuta inadeguatezza RAGIONE_SOCIALE modalità di monitoraggio e nella parte in cui aveva addebitato al ricorrente RAGIONE_SOCIALE (omesse) modalità di controllo che esorbitavano dai suoi compiti specifici, con particolare riferimento al controllo dei dadi posti sulla tes tirafondi; ha evidenziato che, sulla base dell’istruzione di servizio n.1/2005, l’Area RAGIONE_SOCIALE (coincidente con quella gestita dall’imputato) era competente per la sola manutenzione ordinaria – da effettuare tramite controllo visivo – e che, nel periodo di tempo in cui l’incarico era stato ricoperto, mai era stato segnalato alcu fenomeno corrosivo interessante i tirafondi; evidenziando, COGNOMEesì, come i compiti del RAGIONE_SOCIALE dell’Area RAGIONE_SOCIALE fossero solo quelli di garantire la viabilità del tratta e che quelli attinenti al monitoraggio erano solo a tal fine previsti; ha espo che i lavori di urgenza del 2009 avevano evidenziato l’integrità RAGIONE_SOCIALE barriere e dei tirafondi e che l’incarico era stato svolto dal ricorrente sino al 2010, con conseguente insussistenza del necessario nesso causale.
14.5 Con il quinto motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. – la violazione dell’art.449 cod,pen., in riferime all’art.434 cod.pen. in punto di ritenuta sussistenza del delitto di disastr e il vizio di motivazione sul punto.
Ha dedotto che, nel caso di specie, l’evento dannoso in concreto verificatosi doveva ritenersi coincidente con la caduta dell’automezzo ovvero, eventualmente,
nella concatenazione di urto tra i mezzi, unico evento astrattamente imputabile al ricorrente ma privo RAGIONE_SOCIALE caratteristica dell’idoneità a ledere un numero indetermiNOME di persone.
15. NOME COGNOME – nel ricorso sottoscritto dall’AVV_NOTAIO – ha articolato otto motivi di impugnazione.
15.1 Con il primo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. – la violazione dell’art.597, comma 3, cod.proc.pen., in relazione all’art.589, comma 2, cod.pen. e all’art.157, comma 6, cod.pen..
Ha dedotto che la Corte avrebbe ritenuto sussistente la possibilità, in capo al giudice di appello, di riconoscere perfezionata – in assenza di impugnazione del p.m. sul punto – un’aggravante esclusa dal giudice di primo grado e di ritenere tale riforma rilevante anche ai fini del calcolo del termine di prescrizione, i assenza di devoluzione del relativo punto RAGIONE_SOCIALE decisione di primo grado.
15.2 Con il secondo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. – l’omessa motivazione in punto di sussistenza dell’aggravante contestata ai sensi dell’art.589, comma 2, cod.pen..
In via subordinata rispetto al primo motivo, deduceva la carenza di motivazione in punto di qualificazione del fatto come aggravato dalla violazione di norme sulla circolazione RAGIONE_SOCIALEle, non essendo stata motivata la asserita sussistenza RAGIONE_SOCIALE violazione dell’art.14 C.d.s.; esponendo che il giudice di appello si sarebbe sottratto all’onere di motivazione rafforzata dovuta in caso di riqualificazione in peius.
15.3 Con il terzo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. – la violazione dell’art.589 cpv. cod.pen., in relazione agli artt. 40 e 43 cod.pen. e all’art.14 C.d.s..
Ha dedotto che la Corte territoriale avrebbe erroneamente attribuito all’art.14 C.d.s. la funzione di fonte RAGIONE_SOCIALE regola cautelare, allorquando la norma avrebbe la sola funzione di fonte RAGIONE_SOCIALE posizione di garanzia, evidenziando perCOGNOMEo come la natura non cautelare RAGIONE_SOCIALE predetta disposizione fosse stata evidenziata dallo stesso giudice d’appello in alcuni passaggi RAGIONE_SOCIALE sentenza.
15.4 Con il quarto motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. – la violazione dell’art.449 cod.pen. e, comunque, l’omessa motivazione sulle componenti del delitto di disastro colposo.
Ha dedotto che la Corte avrebbe valorizzato il pericolo derivan dall’ammaloramento RAGIONE_SOCIALE barriere finendo per qualificare il reato come di pericolo e di pura condotta, quando la fattispecie di disastro colposo richiede necessariamente un evento di danno da cui sia scaturito un reale pericolo per la pubblica incolumità; deducendo come la Corte avesse indebitamente sovrapposto,
nel giudizio di pericolosità, le due distinte condotte rappresentate dalla circolazion del veicolo e dalle condizioni manutentive RAGIONE_SOCIALE barriere, unico frammento di condotta astrattamente imputabile al ricorrente; deducendo come l’evento costituito dalla fuoriuscita del bus dalla sede RAGIONE_SOCIALEle non fosse stato compiutamente esamiNOME dal giudice di appello in ordine alle dedotte connotazioni disastrose.
15.5 Con il quinto motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. – la violazione degli artt. 40 e 43 cod.pen., anche relazione all’art.27 Cost. e il difetto di motivazione su specifici motivi di appell
Ha dedotto che la Corte territoriale non avrebbe esamiNOME i puntuali profili di doglianza attinenti alla posizione del COGNOME, con specifico riferimento al modalità di controllo dello stato RAGIONE_SOCIALE barriere di protezione; ha dedotto che la Corte avrebbe individuato una violazione di regole cautelari ascrivibili alle modalità di controllo medesime ma non avrebbe fornito alcuna spiegazione sul perché tale violazione fosse ascrivibile anche al ricorrente, senza tenere conto RAGIONE_SOCIALE divisione di competenze prevista nei vari rami RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE concessionaria e RAGIONE_SOCIALE specifica attività di ciascuno; richiamava il contenuto dell’atto di appello, in cui si fac riferimento all’istruzione di servizio 1/2005, delimitante i compiti dell’a RAGIONE_SOCIALE e poi a quella 24/2008, concernente le aree di responsabilità RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE competente per la pavimentazione e le barriere di sicurezza; concludendo che la sentenza impugnata non avrebbe individuato la fonte RAGIONE_SOCIALE dedotta posizione di garanzia.
15.6 Con il sesto motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. – la violazione dell’art.43 cod.pen., in riferimento al modalità di individuazione RAGIONE_SOCIALE regola cautelare violata e RAGIONE_SOCIALE condotta alternativa lecita, con conseguente apoditticità del giudizio controfattuale.
Ha dedotto che la Corte avrebbe individuato la regola cautelare violata sulla base di una valutazione condotta ex post e attribuendo una valenza salvifica a una condotta – l’uso RAGIONE_SOCIALE chiave dinamometrica – in assenza di una effettiva legge scientifica di copertura, evocando quanto riferito sul punto dai consulenti di RAGIONE_SOCIALE; in tal modo, formulando un erroneo giudizio controfattuale in assenza RAGIONE_SOCIALE prova RAGIONE_SOCIALE condotta salvifica del comportamento alternativo ritenuto come dovuto.
15.7 Con il settimo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. – la violazione dell’art.43 cod.pen. in relazione a componenti soggettive RAGIONE_SOCIALE colpa e al difetto di prevedibilità dell’evento.
Ha dedotto che la Corte non avrebbe motivato adeguatamente in ordine alla posizione specifica del COGNOME, che aveva assunto la veste di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE solo quattordici mesi prima dell’evento, senza essere dotato RAGIONE_SOCIALE
effettive competenze per occuparsi dello stato manutentivo RAGIONE_SOCIALE barriere, al di là RAGIONE_SOCIALE prosecuzione RAGIONE_SOCIALE prassi prevedente un solo controllo di carattere visivo; ha anche evidenziato la particolare natura del materiale in relazione al quale si sarebbe consumata l’asserita omissione di controllo, attese le difficoltà connesse alla particolare collocazione dei tirafondi; esponendo che, sulla base RAGIONE_SOCIALE stesse operazioni eseguite dai consulenti del p.m., era stato evidenziato come il fenomeno corrosivo non fosse lineare e omogeneo per ciascuna barriera, il che avrebbe comportato l’onere di un controllo individualizzato.
Ha pure esposto che la tesi difensiva, tesa a sostenere l’imprevedibilità dello sviluppo locale RAGIONE_SOCIALE corrosione, era fondata su precisi referenti scientific sui quali il giudice di appello aveva omesso di motivare e specificamente attinenti alla effettiva prevedibilità del fenomeno in rapporto alla protezione adottata sulla barriera, in relazione al particolare e atipico fattore rappresentat dall’accoppiamento galvanico tra ferro e magnetite e agli effetti localizzati su gambo dei tirafondi.
15.8 Con l’ottavo motivo ha dedotto la violazione dell’art.43 cod.pen. in relazione alla mancata valutazione del principio dell’affidamento.
Esponeva che l’argomento era strettamente correlato a quello RAGIONE_SOCIALE prevedibilità dell’evento, in quanto teso a valorizzare la posizione secondo la quale il COGNOME non aveva motivo fondato o ragionevole per temere (‘evento corrosivo poi verificatosi; ha dedotto che la componente “valutativa” in ordine alle modalità del controllo da eseguire non spettava al RAGIONE_SOCIALE dell’Area RAGIONE_SOCIALE il quale – richiamando, sul punto, il relativo motivo di appello – non avrebbe avuto le competente tecniche per definire lo standard relativo sulle barriere di RAGIONE_SOCIALE definito invece a livello centrale; conseguendone che il ricorrente aveva fatto legittimo affidamento sull’impiego, da parte dei tecnici RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE centrale, RAGIONE_SOCIALE diligenza richiesta per fornire le migliori indicazioni operative sugli standard di manutenzione RAGIONE_SOCIALE barriere e che aveva quindi ragionevolmente confidato sull’idoneità RAGIONE_SOCIALE modalità di controllo visivo sino ad RAGIONE_SOCIALE adottate.
16. NOME COGNOME e NOME COGNOME – a mezzo del comune difensore AVV_NOTAIO – hanno COGNOMEesì proposto ulteriore ricorso, articolando undici motivi di impugnazione.
16.1 Con il primo motivo hanno dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. – la violazione degli artt. 40, 41 e 43 cod.pen., con riguard al tema RAGIONE_SOCIALE causalità.
Hanno dedotto che la Corte sarebbe incorsa in un errore giuridico confondendo la causalità materiale e la causalità RAGIONE_SOCIALE colpa e non comprendendo la peculiarità RAGIONE_SOCIALE causalità omissiva, ponendosi in radicale contrasto con il
principio RAGIONE_SOCIALE certezza condizionalistica e accedendo a un erroneo criterio di probabilità statistica anziché di elevata probabilità logica, violando COGNOMEesì la regol di giudizio dell'”oltre ogni ragionevole dubbio”.
Hanno dedotto che, in un quadro fattuale contrassegNOME da molteplici difficoltà tecniche e in presenza di divergenti opinioni scientifiche, i giudici merito avessero scelto un criterio di remota approssimazione alla certezza, in tal modo violando le regole tipiche RAGIONE_SOCIALE controfattualità omissiva e del conseguente ragionamento predittivo.
16.2 Con il secondo motivo hanno dedotto la violazione dell’art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. per illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione con riguardo agli esiti del prova scientifica.
In ordine alla dinamica del sinistro, hanno osservato che i tecnici e giunti a conclusioni difformi in ordine alla velocità finale e all’angolo d’urto, superabili solo attraverso il supporto di modelli di analisi digitale affidabil l’effettuazione di simulazioni, contributi proposti dalle difese ma ignorati trascurati dalle sentenze di merito; hanno esposto che il perito aveva utilizzat metodo COGNOME, non più considerato dalla normativa RAGIONE_SOCIALE UNI, mentre quello utilizzato dai consulenti RAGIONE_SOCIALE difesa era riconosciuto come uno dei più affid ne derivava che l’approccio tenuto dai giudici di merito avrebbe violato i principi dettati da questa Corte in punto di valutazione RAGIONE_SOCIALE prova scientifica, avendo i giudici stessi aderito apoditticamente alle conclusioni espresse dal perito e – in particolare – negando rilevanza al dato attinente alla esatta ricostruzione RAGIONE_SOCIALE traiettoria dell’automezzo e attribuendosi quindi un ruolo non coincidente con i principi enunciati in sede di legittimità.
16.3 Con il terzo motivo hanno dedotto la violazione degli artt. 606, comma 1, lett.c) ed e), cod.proc.pen., in relazione all’art.125 cod.proc.pen. e al comma 3bis, cod.pen..
Hanno dedotto che, sulla base dell’apporto dei consulenti RAGIONE_SOCIALE difesa, si poteva concludere che nemmeno una barriera in stato ottimale sarebbe stata in grado di evitare la precipitazione del veicolo, essendo stata offerta la relativa dimostrazione anche mediante una simulazione con crash test e ivi dimostrando che il veicolo aveva espresso un’energia d’urto ben superiore a quella sopportabile dalle barriere installate sul viadotto, appartenenti alla classe H4, ovvero quelle aventi la massima capacità di contenimento; esponendo che la valenza RAGIONE_SOCIALE simulazione era stata negata dal perito sulla base del dedotto carattere realistico RAGIONE_SOCIALE stessa ma con argomentazioni smentite dalla difesa e disa dagli stessi giudici di merito; hanno censurato le argomentazioni dei giudic secondo grado in ordine alla irrilevanza probatoria di un atto espletato in as
di contraddittorio, atteso che lo scopo dell’esperimento era quello di sollecitare un approfondimento RAGIONE_SOCIALE tematica su base scientifica.
16.4 Con il quarto motivo hanno dedotto la violazione dell’art.606, comma 1, lette), cod.proc.pen., per mancanza, contraddittorietà e illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione, in relazione all’art.125 cod.proc.pen., con riguardo al ruolo del perito e al mancato confronto con le tesi scientifiche avverse.
Hanno dedotto che il ragionamento seguito dalla Corte territoriale, adesivo rispetto alle conclusioni del perito e omissivo del raffronto con le tesi difensive aveva violato plurime disposizioni enunciate dal codice di rito, con conseguente lesione dell’obbligo RAGIONE_SOCIALE motivazione e del principio del contraddittorio, evocando nuovamente i principi attinenti al ruolo del giudice nella valutazione RAGIONE_SOCIALE prova scientifica; deducendo che i giudici di merito si sarebbero sottratti ai necessari oneri di valutazione sulla base di una mera prognosi probabilistica anziché sulla scorta dei principi propri RAGIONE_SOCIALE certezza condizionalistica; conseguendone che i giudici, in presenza del relativo quadro probatorio, sarebbero dovuti giungere a una pronuncia di assoluzione sulla base RAGIONE_SOCIALE presenza di un ragionevole dubbio.
16.5 Con il quinto motivo hanno dedotto la violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen., in relazione all’art.41 cod.pen. e per mancanza e/o manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione in ordine al ruolo dei tirafondi.
Hanno esposto che le indagini difensive avevano dimostrato che l’energia espressa dal veicolo, per via del peso, RAGIONE_SOCIALE velocità e dell’angolo di impatto, era superiore alla capacità di contenimento RAGIONE_SOCIALE barriera, quale che fosse stata la condizione dei tirafondi, apparati aventi perCOGNOMEo un solo ruolo ammortizzatore e quindi secondario nel meccanismo di funzionamento RAGIONE_SOCIALE barriere; hanno quindi contestato la valutazione dei giudici di merito in base alla quale l’effetto d trascinamento sarebbe stato determiNOME dal solo stato dei tirafondi.
16.6 Con il sesto motivo hanno dedotto la violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen., per manifesta illogicità e contraddittorietà dell motivazione.
Hanno dedotto che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere sussistente un profilo di colpa generica in ordine alla manutenzione RAGIONE_SOCIALE barriere e che – sulla base di quanto esposto dai consulenti RAGIONE_SOCIALE difesa – la mancata tenuta era da ascrivere a un fenomeno corrosivo imprevedibile e ignoto alla letteratura scientifica; ricostruendo, quindi, una regola cautelare fondata sulla violazione dell’obbligo costante di monitoraggio e manutenzione del fenomeno RAGIONE_SOCIALE corrosione del metallo; concludendone che esistesse una “regola cautelare di fonte sociale” che imponeva di garantire la sicurezza RAGIONE_SOCIALE circolazione RAGIONE_SOCIALEle, il in violazione dei canoni rappresentati dall’adeguatezza e dalla prevedib dell’evento valutati in chiave di responsabilità colposa e non prendendo in
considerazione – tra l’COGNOMEo – la circostanza che, in occasione dei lavori eseguiti s COGNOMEa campata dello stesso viadotto nel 2009, i tirafondi fossero risultat perfettamente integri; hanno contestato COGNOMEesì la logicità RAGIONE_SOCIALE valutazione del giudice di primo grado in punto di utilità dell’uso RAGIONE_SOCIALE chiavi dinamometriche, ritenuto – da un lato – non decisivo ma, dall’COGNOMEo, utile se inserito in un’atti continua di monitoraggio, con conseguente illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione e contrasto con i principi in tema di causalità RAGIONE_SOCIALE colpa affermati da questa Corte.
Ha esposto che la materia RAGIONE_SOCIALE sicurezza RAGIONE_SOCIALE componenti metalliche RAGIONE_SOCIALE barriere autoRAGIONE_SOCIALEli è fatta oggetto di regolamentazione ad hoc, comportante un grado di variabilità correttamente governata – nel caso in esame – mediante l’apposizione di una zincatura a caldo di spessore anche superiore a quello previsto dalla regolamentazione e con un sovradimensionamento dei tirafondi oltre che con l’apposizione di una guaina in neoprene tra cordolo e barriera, il tutto accompagNOME da periodiche ispezioni visive; ne conseguiva che la valutazione in tema di responsabilità colposa non poteva prescindere dall’analisi in ordine alla preesistenza di regole cautelari positivizzate ovvero dalla eventuale inefficacia preventiva RAGIONE_SOCIALE stesse alla luce di regole scientifiche preesistenti; ne conseguiva, ulteriormente, che l’apparato argomentativo RAGIONE_SOCIALE sentenza del Tribunale, non corretta sul punto dalla Corte d’appello, si basava su una regola non precostituita e tale da vulnerare i principi di legalità e determinatezza RAGIONE_SOCIALE fattispecie colposa.
16.7 Con il settimo motivo hanno dedotto la violazione dell’art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., in relazione agli artt. 40, 41 e 43 cod.pen. e per manifest illogicità e contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE motivazione, con specifico riferimento al governo dei principi in tema di causalità RAGIONE_SOCIALE colpa riguardo ai Dirigenti di RAGIONE_SOCIALE e a profilo RAGIONE_SOCIALE evitabilità dell’evento.
Hanno osservato che la Corte territoriale aveva ritenuto non sussistesse alcun profilo di anomalia nel processo corrosivo, asseritamente collocabile solo dopo il 2009 (sulla base RAGIONE_SOCIALE prospettazione difensiva), smentendo quanto riferito dai testi COGNOME e COGNOME in ordine alle attività svolte su COGNOMEe parti del viad ove era stata constatata l’integrità dei tirafondi, senza tenere conto RAGIONE_SOCIALE concrete modalità di controllo tenute nell’occasione e comportanti comunque un completo smontaggio RAGIONE_SOCIALE barriere; ritenendo quindi ragionevolmente provato che, in realtà, il processo di corrosione dovesse ritenersi del tutto imprevedibile e ascrivibile a una patologica accelerazione collocabile successivamente all’esecuzione dei lavori del 2009, in correlazione a un sistema di protezione originario del tutto corrispondente alle conoscenza dell’epoca e riguardo al quale hanno ritenuto vaghe le considerazioni spiegate dalla Corte territoriale in ordine alla sicura efficacia preventiva dell’uso di chiavi dinamometriche.
16.8 Con l’ottavo motivo hanno dedotto la violazione dell’art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., in relazione all’art.589, comma 2, cod.pen., con riguardo alla ritenuta circostanza aggravante, ravvisata dalla Corte territoriale.
Hanno contestato che il mancato uso RAGIONE_SOCIALE chiave dinamometrica potesse configurare un profilo di colpa specifica discendente da violazione di regole attinenti alla circolazione RAGIONE_SOCIALEle, non essendo quindi strumento specifico del relativo contesto di rischio.
16.9 Con il nono motivo hanno dedotto la violazione dell’art.606, comma 1, lett.c), cod.proc.pen., in relazione agli artt. 178, comma 1, 180, 533, 603, comma 3bis cod.proc.pen. e all’art.6 RAGIONE_SOCIALE CEDU.
Hanno desunto, sulla base dei principi ricavabili dalla giurisprudenza di questa Corte e da quella RAGIONE_SOCIALE, l’obbligo di rinnovazione dell’esame del perito esponendo come lo stesso non fosse stato disposto ex officio dal giudice di appello, non essendo rilevante la rinuncia all’esame successivamente espressa da parte RAGIONE_SOCIALE difese e senza che la Corte avesse ritenuto di disporre comunque la rinnovazione RAGIONE_SOCIALE prova, con considerazioni espresse anche a proposito RAGIONE_SOCIALE consulente di parte prof.ssa COGNOME.
16.10 Con il decimo motivo hanno dedotto la violazione dell’art.606, comnna 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen., in relazione agli artt. 449 e 434 cod.pen. e per manifesta illogicità e contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE motivazione in punto di elementi costitutivi del reato di disastro colposo.
Hanno dedotto che la Corte territoriale non avrebbe fatto buon governo dei principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità e dalla Corte Costituzionale, n effettuando una corretta valutazione circa gli elementi costitutivi del reato l’offensività in concreto del fatto; hanno dedotto che i giudici di appello avrebber sovrapposto due eventi distinti tra loro quali il maxitamponamento e la caduta al suolo RAGIONE_SOCIALE barriere di contenimento; esponendo che tale secondo evento, in assenza di quello precedente, non sarebbe stato – di per sé solo – idoneo a integrare la fattispecie ascritta, al contrario di quello pregresso, perCOGNOMEo ascrivib esclusivamente alle compromesse condizioni meccaniche dell’automezzo.
16.11 Con l’undicesimo motivo hanno dedotto la violazione dell’art.606, comma 1, lett.c), cod.proc.pen., in relazione agli artt. 597, comma 3, cod.proc.pen., 589, commi 1 e 4, cod,pen., con riguardo alla violazione del divieto di reformatio in peius e all’esclusione RAGIONE_SOCIALE prescrizione, previo riconoscimento in fatto RAGIONE_SOCIALE circostanza aggravante di cui all’art.589, comma 2, cod.pen., precedentemente non contestata.
Hanno dedotto che, sulla base di quanto esposto dalla stessa Corte territoriale, l’art.14 C.d.s. non era idoneo a radicare un profilo di colpa specifi con la conseguenza che i giudici di appello avrebbero ravvisato l’aggravante in
assenza di effettiva contestazione, in tal modo violando anche i principi dettati dalla Corte EDU.
NOME COGNOME ha articolato cinque motivi di impugnazione.
17.1 Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., in riferimento all’art.589, comma 2, cod.pen., in ordine al ritenuta sussistenza RAGIONE_SOCIALE relativa circostanza aggravante.
Ha dedotto che il Tribunale aveva pronunciato una sentenza di condanna in relazione all’art.589, comma 1, cod.pen., per effetto RAGIONE_SOCIALE violazione di una regola di diligenza non scritta, in tal modo escludendo l’aggravante RAGIONE_SOCIALE violazione RAGIONE_SOCIALE norme dettate in tema di circolazione RAGIONE_SOCIALEle; conseguendone che la Corte territoriale, nel riconoscere, invece, la sussistenza dell’aggravante stessa e in assenza di impugnativa da parte del p.m., avrebbe violato i principi desumibili dall’art.597, comma 3, cod.proc.pen., attesa la mancata devoluzione del tema al giudice di appello; nonché, attesa la giurisprudenza richiamata dalla Corte, in assenza di connessione con un capo o punto oggetto di impugnazione.
17.2 Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen., per contraddittorietà e manifesta illogicità de motivazione, anche con travisamento, in merito alla ritenuta sussistenza del nesso causale, con particolare riferimento alla valutazione RAGIONE_SOCIALE prova scientifica in merito al calcolo dell’intensità dell’impatto del veicolo contro le barr sicurezza del viadotto nonché in ordine al ruolo, tirafondi nel funzionamento RAGIONE_SOCIALE stesse.
Ha dedotto che la Corte avrebbe aprioristicamente recepito le conclusioni del perito senza tenere conto RAGIONE_SOCIALE criticità evidenziate da;consulenti degli imputati in punto di ricostruzione RAGIONE_SOCIALE dinamica dell’evento e tanto con specifico riferimento all’interazione tra il bus e due veicoli, che avrebbe ostacolato meccanismo di redirezione impresso inizialmente dalla barriera; ha quindi dedotto che la Corte avrebbe omesso di valutare la mancanza di competenza dell’esperto in tema di barriere di sicurezza e di corrosione e l’inadeguatezza del metodo adottato per la ricostruzione del sinistro (il metodo COGNOME), ormai espunto dalla normativa RAGIONE_SOCIALE di settore, conseguendone che la Corte non avrebbe fatto buon governo dei principi richiamabili in tema di nesso causale.
Analoghe considerazioni ha esposto sul tema RAGIONE_SOCIALE manutenzione dei tirafondi, atteso il carattere inaspettato e imprevedibile del fenomeno corrosivo, l’effettuazione RAGIONE_SOCIALE regolari procedure di controllo visivo e il fatto che la strut RAGIONE_SOCIALE barriera avrebbe comunque potuto contenere l’urto con un veicolo pesante anche con gli ancoranti corrosi, con la conseguenza che il sinistro non era da ascrivere alle condizioni di conservazione RAGIONE_SOCIALE protezioni.
17.3 Con il terzo motivo ha dedotto la violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen., per vizio di motivazione apparente in relazione alla corretta applicazione dell’art.192 cod.proc.pen., in ordine al problema RAGIONE_SOCIALE corrosione dei tirafondi.
Ha esposto che la Corte non avrebbe tenuto conto del fatto che la tematica RAGIONE_SOCIALE corrosione dei tirafondi non era assolutamente conosciuta a livello di anomalie autoRAGIONE_SOCIALEli, per cui le criticità relative non sarebbero state riscontrabi se non a seguito dello svellimento RAGIONE_SOCIALE barriere; esponendo che il cedimento RAGIONE_SOCIALE protezione non sarebbe stato da ascrivere allo stato di usura dei tirafondi ma all’angolo di impatto.
In ordine alla posizione specifica del ricorrente ha dedotto che questi non aveva avuto nessuna possibilità di incidenza nell’intervento di manutenzione straordinaria del 2009, quando era RAGIONE_SOCIALE di COGNOMEo RAGIONE_SOCIALE; ha evidenziato che lo stato di corrosione dei tirafondi non poteva comunque essere constatato nell’ambito degli interventi programmati di manutenzione in quanto dovuto a un fenomeno imprevedibile, ritenendo la contraria convinzione RAGIONE_SOCIALE Corte come fondata su considerazioni generiche, esponendo che l’eventualità del fenomeno corrosivo non era stata affatto sottovalutata, come dimostrato dalla predisposizione di un sistema di protezione articolato su tre livelli; ha COGNOMEe dedotto che le sentenze di merito avrebbero acriticamente recepito le conclusioni del perito in odine all’azione dei sali disgelanti, i cui effetti erano stati prev fase progettuale attraverso l’individuazione del relativo grado di corrosività.
17.4 Con il quarto motivo ha dedotto la violazione dell’art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen., per motivazione illogica e contraddittoria in relazione al sussistenza di una posizione di garanzia in capo al ricorrente.
Ha premesso che l’imputato aveva rivestito la carica di RAGIONE_SOCIALE dell’Area RAGIONE_SOCIALE dal 01/02/2010 al 07/05/2012 e che la Corte d’appello gli aveva addebitato dei profili di responsabilità che esulavano dai suoi compiti specifici e tanto alla luce del contenuto dell’istruzione di servizio 1/2005, in base alla quale compiti affidati all’area suddetta attenevano al controllo RAGIONE_SOCIALE viabilità piutto che alla manutenzione RAGIONE_SOCIALE strutture o comunque solo alla manutenzione ordinaria, come emerso nel corso dell’istruttoria espletata; esponeva, quindi, che la presenza di fenomeni corrosivi sugli elementi di collegamento posti ai piedi barriere avrebbe potuto essere rilevatig solo nell’ambito di un’atti manutenzione straordinaria, cui l’imputato era estraneo; esponeva che le barriere erano state sottoposte a un continuo controllo di tipo visivo, adottato anche durante i sopralluoghi, eseguiti per due volte all’anno in contraddittorio con funzionari dell’RAGIONE_SOCIALE e, successivamente, del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nel corso dei quali non era emersa alcuna criticità riguardante i ti
ha comunque contestato le valutazioni RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale in punto di utilità de ricorso allo strumento RAGIONE_SOCIALE chiave dinamometrica, richiamando quanto riferito dai consulenti RAGIONE_SOCIALE difesa; evidenziando che sussisteva una contraddizione intrinseca tra le motivazioni poste alla base del riconoscimento di responsabilità con quelle giustificative RAGIONE_SOCIALE concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, in cui si era fatto riferimento alla posizione sottordinata dei responsabili dell’Area RAGIONE_SOCIALE rispetto ai Direttori di RAGIONE_SOCIALE.
17.5 Con il quinto motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. – l’inosservanza ed erronea applicazione dell’art.449 cod.pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità in ordine alla struttura del fatto tipico del delitto di disastro.
Ha dedotto che la Corte territoriale avrebbe sovrapposto due condotte distinte tra loro, ovvero quella relativa alla circolazione del veicolo e que concernente la capacità di contenimento RAGIONE_SOCIALE barriere; esponeva che, nel caso di specie, l’evento dannoso in concreto verificato era stato la precipitazione dell’automezzo, rispetto al quale alcun rilievo assumeva il crollo RAGIONE_SOCIALE barriere e in relazione al quale non era ravvisabile alcuna attitudine a ledere la vita o l’incolumità fisica di un numero indetermiNOME di persone.
18.NOME COGNOME ha articolato dodici motivi di impugnazione.
18.1 Con il primo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) e c), cod.proc.pen. – la violazione degli artt. 157 e 589 cod.pen., nonché degli artt. 581, comma 1, lett.a), 597, comma 3 e 568, comnna 4, cod.proc.pen. per avere la sentenza gravata escluso l’intervenuta prescrizione del reato contestato ai sensi dell’art.589, commi 1 e 2, cod.pen., previo riconoscimento RAGIONE_SOCIALE contestata aggravante e in assenza di appello del p.m. sul punto.
Ha evidenziato che il Tribunale aveva pronunciato sentenza di condanna per il reato previsto dall’art.589, comma 1, cod.pen., previa esclusione dell’aggravante attinente alla violazione di norme sulla circolazione RAGIONE_SOCIALEle esclusione sulla quale non era intervenuta alcuna impugnazione da parte del p.m. – con la conseguenza che, al momento RAGIONE_SOCIALE celebrazione del giudizio di fronte alla Corte d’appello, era già decorso il relativo termine di prescrizione di sette anni e sei mesi; ha dedotto che la Corte d’appello, nel riconoscere, al contrario, l’esistenza RAGIONE_SOCIALE predetta aggravante avrebbe violato il principio del divieto d reformatio in peius previsto dall’art.597, connnna 3, cod.proc.pen.
Ha dedotto – in relazione ai rapporti tra l’art.589 cod.pen. nella vecchia formulazione e l’attuale art.589bis cod,pen. – che la disciplina più favorevole andava considerata quella previgente in quanto idonea, previa esclusione dell’aggravante, a condurre alla dichiarazione di prescrizione del reato; ha dedotto
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che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, non era sufficiente che l’aggravante relativa alla colpa specifica fosse richiamata nel capo di imputazione per concludere che la stessa, una volta esclusa in primo grado e in assenza di impugnazione da parte del p.m. – che aveva genericamente appellato il capo di sentenza che aveva assolto il ricorrente senza devolvere espressamente il punto relativo alla circostanza aggravante – potesse essere applicata ex officio in grado di appello, non potendosi richiamare – attesa la natura RAGIONE_SOCIALE circostanze – il potere conferito dall’art.597, comma 3, cod.proc.pen. al giudice di secondo grado, di dare del fatto una definizione giuridica più grave rispetto a quella ritenu in primo grado; neanche essendo richiamabili i principi contenuti nella sentenza d/ questa Corte n.47488/2022, richiamata dal giudice di appello, atteso che la stessa faceva riferimento alla riqualificazione del fatto e non alla ricognizione di una circostanza e non sussistendo la connessione con il punto attinente alla declaratoria di responsabilità.
18.2 Con il secondo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.c), cod.proc.pen. – la violazione degli artt. 581, comma 1, lett.a) e 5 cod.proc.pen., per avere la sentenza impugnata affermato la responsabilità del ricorrente anche per il delitto di disastro in mancanza di impugnazione del relativo capo assolutorio RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado.
Esponeva che, dalla formulazione testuale RAGIONE_SOCIALE conclusioni dell’appello del p.m., non era dato desumere se l’organo d’accusa avesse inteso impugnare la sola assoluzione per il delitto di omicidio colposo plurimo ovvero anche quello relativo al disastro colposo; esponendo che la parte argomentativa dell’appello non faceva alcun riferimento del delitto di disastro, non esponendo quindi alcuna ragione di diritto o di fatto a sostegno RAGIONE_SOCIALE riforma del relativo capo.
18.3 Con il terzo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.c) ed e), cod.proc.pen. – la violazione dell’art.125 cod.proc.pen. e l contraddittorietà, manifesta illogicità e carenza di motivazione nonché il mancato rispetto del canone dell'”oltre ogni ragionevole dubbio” nella parte in cui l sentenza aveva affermato la responsabilità del ricorrente senza confutare, in maniera specifica, le argomentazioni utilizzate dal Tribunale.
Ha dedotto che la sentenza impugnata, nel dichiarare la responsabilità del ricorrente, si sarebbe sottrattA all’obbligo di motivazione c.d. rafforzat omettendo di esplicitare in modo adeguato e compiuto le ragioni di dissenso rispetto alla sentenza assolutoria e senza dare conto in modo soddisfacente RAGIONE_SOCIALE diversa valutazione dell’ampio materiale istruttorio, con specifico riferimento al profilo di fatto attinente alla violazione dell’obbligo di riqualificazione RAGIONE_SOCIALE barriere autoRAGIONE_SOCIALEli.
In punto di valutazione dell’obbligo di riqualifica, ha ripercorso l argomentazioni addotte dal Tribunale a fondamento dell’assoluzione e, in relazione alla motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza di appello, ha dedotto: che la Corte avrebbe affermato tale obbligo, in relazione alla Convenzione conclusa con l’RAGIONE_SOCIALE, in base all’allegato “E” alla stessa, senza argomentare in merito all’adeguatezza prestazionale e di classe di ritenuta RAGIONE_SOCIALE barriere; che, in ordine all’applicazion del d.m. n.223/1992, aveva ritenuto che, per “tratto significativo”, dovesse intendersi quello che consente alla barriera di funzionare, estendendo l’obbligo di sostituzione a tutti i 100 km RAGIONE_SOCIALE A16 indicati nel piano pluriennale di riqu che un obbligo in tale senso sarebbe comunque derivato dal d.lgs. n.35/2011, che avrebbe imposto la obbligatoria sostituzione con barriere dotate di marcatura CE di classe H3 o H4.
Ha quindi argomentato che la Corte avrebbe individuato la regola cautelare in riferimento alla sussistenza dell’obbligo di riqualifica, che sarebbe stato violat dalla delibera assunta dal RAGIONE_SOCIALE di amministrazione di RAGIONE_SOCIALE il 18 dicembre 2008, che limitava la riqualifica medesima alle sole barriere di primo impianto, in tal modo escludendo quelle del INDIRCOGNOME, che erano di seconda generazione.
Ha argomentato che la motivazione doveva ritenersi illogica in ordine alla ricostruzione del nesso causale, poiché la Corte aveva osservato che lo stesso sussisteva in quanto – se il piano di riqualifica non avesse escluso le barriere da quelle oggetto di sostituzione – il progettista esecutivo avrebbe potuto constatarne il pessimo stato di manutenzione e disposto la sostituzione con barriere idonee, senza dare adeguato conto RAGIONE_SOCIALE eventuali tempistiche RAGIONE_SOCIALE sostituzione medesima e senza argomentare in modo idoneo in ordine alla rilevanza causale RAGIONE_SOCIALE violazione dell’obbligo di manutenzione.
18.4 Con il quarto motivo, ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.c), cod.proc.pen. – la violazione dell’art.603, commi 3 e 3bis, cod.proc.pen., per avere la Corte pronunciato sentenza di condanna sulla base di un diverso apprezzamento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dichiarative senza la loro necessaria rinnovazione nel giudizio di appello.
Ha dedotto che la Corte, in ordine all’esatto contenuto del piano di riqualifica, aveva fatto esclusivo affidamento a RAGIONE_SOCIALE documentali, deducendo dalle stesse la non attendibilità di quanto dichiarato dai testimoni escussi in ordine all’effettivo contenuto del piano, mentre la rinnovazione avrebbe COGNOMEesì consentito di superare alcune lacune colmate dal giudice d’appello con non dimostrate argomentazioni tecniche; ha dedotto che la Corte non aveva disposto la rinnovazione dell’esame del perito in ordine alla sua valutazione sul contenuto RAGIONE_SOCIALE progettazione esecutiva in riferimento al d.m. 223/1992; ha pure dedotto
come la Corte non avesse disposto la rinnovazione dei contributi testimoniali attinenti all’estensione dell’obbligo di manutenzione, nella sentenza impugnata ritenuta come facente capo anche al ricorrente.
18.5 Con il quinto motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. – l’erronea applicazione dell’art.521 cod.proc.pen. in riferimento alla mancanza di correlazione tra l’imputazione formulata e il fatto ritenuto in sentenza e la manifesta illogicità e contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE motivazione sullo specifico punto anche sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE omessa valutazione globale degli elementi di prova e del loro travisamento.
Ha esposto che il punto n.1) del capo C), contenente l’imputazione a carico del ricorrente, non faceva alcun riferimento alla violazione dell’obbligo di manutenzione, oggetto di diversa contestazione operata al successivo punto n.2); obbligo invece incluso tra le ragioni poste a base RAGIONE_SOCIALE riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza assolutoria, introducendo COGNOMEesì – la sentenza di appello – il nuovo parametro tecnico RAGIONE_SOCIALE differenziazione tra barriere metalliche e barriere in calcestruzzo; evidenziava la conseguente violazione del principio di correlazione e il pregiudizio per le garanzie difensive, con considerazione estesa anche all’interpretazione del contenuto RAGIONE_SOCIALE delibera del 18 dicembre 2008.
18.6 Con il sesto motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. – la violazione degli artt.40, 41 e 589 cpv. cod.pen., per avere la sentenza gravata affermato la sussistenza del nesso di causalità tra condotta ed evento nell’ambito RAGIONE_SOCIALE ricostruzione del sinistro e il vizio di motivazione relazione alla ricostruzione medesima, operata con un modello superato e inadeguato e in violazione del principio dell'”oltre ogni ragionevole dubbio”.
Ha richiamato i principi dettati da questa Corte in punto di valutazione RAGIONE_SOCIALE prova scientifica e RAGIONE_SOCIALE necessità di un’adeguata certezza nell’ambito RAGIONE_SOCIALE comunità degli esperti sui metodi adottati, con particolare riferimento alla tematica D Q_ i_ nesso di causalità; ha dedotto che la Corte non avrebbe, di fatto, giustificato l’adeguatezza del metodo di calcolo adottato dal perito, ovvero il metodo COGNOME da ritenere superato anche alla luce RAGIONE_SOCIALE normativa convenzionale al cospetto dei metodi COGNOME e RAGIONE_SOCIALE, rispettivamente adoperati dai consulenti del p.m. e da quelli RAGIONE_SOCIALE difesa – e non in grado di effettuare il riscontro dei risultati ottenut le evidenze rappresentate da tracce, segni e traiettorie; ha quindi esposto che la velocità del mezzo e l’angolo di impatto avrebbero prodotto un’energia d’urto superiore a quella che le barriere potevano sopportare, pur appartenendo alla classe H4 ovvero quella dotata RAGIONE_SOCIALE massima capacità di contenimento; contestando che la correttezza del metodo seguito dal perito potesse essere smentita dalle dichiarazioni rese dal teste COGNOME e dalla tese COGNOME, pure valorizzate nella sentenza impugnata.
In ordine al ruolo dei tirafondi ha dedotto che la valenza RAGIONE_SOCIALE componente corrosiva, ampiamente valorizzata nelle sentenze di merito, non implicasse un’automatica compromissione RAGIONE_SOCIALE prestazione di contenimento del dispositivo di ritenuta, atteso il comunque elevatissimo attrito determiNOME dal peso RAGIONE_SOCIALE barriera; esponendo che l’affermazione peritale in base alla quale una barriera con tirafondi integri sarebbe stata in grado di sopportare l’impatto sarebbe risultata esatta solo nell’evenienza in cui non si fosse tenuto conto del giunto di dilatazione, elemento in grado di aggravare le condizioni di instabilità RAGIONE_SOCIALE protezione; ha dedotto che la Corte non avrebbe adeguatamente considerato che, dopo l’iniziale urto contro le barriere, l’autobus era stato reindirizzato in carreggiata e che i rientro si era interrotto per la presenza lungo la traiettoria di un COGNOMEo mezzo che aveva impedito di proseguire verso il centro RAGIONE_SOCIALE carreggiata stessa e non tenendo conto del fatto che le barriere non erano comunque state progettate per reggere a due urti consecutivi.
18.7 Con il settimo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. – l’erronea applicazione degli artt. 40 e 41 cod.pen. con riferimento alla ritenuta sussistenza del nesso di causalità tra la condotta antidoverosa e l’evento, con manifesta illogicità e contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE motivazione sul punto.
Ha dedotto il carattere del tutto ipotetico del collegamento tra l’attività de progettista e la condotta dell’Amministratore Delegato, partecipe RAGIONE_SOCIALE deliberazione di spesa che si era poi concretizzata nel mandato attribuito al primo; conferendo, in punto di causalità materiale, la valenza di fattore condizionante anche alla violazione dell’obbligo manutentivo, ma attribuendone la responsabilità anche all’Amministratore Delegato non tenendo conto del riparto di competenze all’interno RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e che non coinvolgeva la stessa figura apicale in tali compiti.
18.8 Con l’ottavo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. – la violazione degli artt. 40 e 41 cod.pen. e dell’art.14 del d.lgs. n.285/1992, per avere la sentenza impugnata ritenuto sussistente la posizione di garanzia in ordine a un evento non riconducibile all’area di rischio alla stessa inerente, indipendentemente dall’organizzazione aziendale e dalla delega di funzioni, con motivazione illogica su tale punto.
Ha premesso che entrambe le sentenze di merito avevano fondato le proprie motivazioni sulla distinzione tra riqualificazione e manutenzione e che le stesse avevano concordato nel ritenere che l’eziologia del sinistro dovesse e ricondotta a un deficit funzionale RAGIONE_SOCIALE barriera derivante da omessa manutenzione e non dalla omessa riqualificazione di barriere oggettivamente inadeguate, elemento che escludeva l’inadempimento di un obbligo di garanzia riconducibile al
ricorrente; mentre nemmeno doveva ritenersi pertinente il riferimento all’omessa programmazione RAGIONE_SOCIALE sostituzione, che aveva impedito di verificare la pessima manutenzione RAGIONE_SOCIALE barriere, in quanto la relativa condotta si ricollegava comunque a una verifica manutentiva connessa alla progettazione; ha dedotto che, nel caso di specie, il ricorrente sarebbe stato destinatario dell’obbligo d impedire sinistri mediante la riqualificazione RAGIONE_SOCIALE barriere e non mediante la manutenzione.
Ha dedotto che, sulla base RAGIONE_SOCIALE disposizioni interne, la predisposizione del piano di riqualifica era stata operata senza alcuna ingerenza dell’Amministratore Delegato, la cui partecipazione si era limitata alla deliberazione relativa al piano e allo stanziamento RAGIONE_SOCIALE risorse necessarie, senza che ciò comportasse alcuna responsabilità in ordine alle decisioni di natura squisitamente RAGIONE_SOCIALE, con conseguente illogicità RAGIONE_SOCIALE conclusione in base alla quale i contenuti operativi RAGIONE_SOCIALE delibera fossero riferibili anche alla figura apicale.
Ha esposto che, nei confronti RAGIONE_SOCIALE concessionarie autoRAGIONE_SOCIALEli, si applicavano le disposizioni del d.lgs. n.163/2006, che non prevedevano l’intervento dell’Amministratore Delegato nell’ambito degli appalti pubblici con specifico riferimento alla responsabilità di attuazione dei contenuti tecnici dell delibera di affidamento; esponendo che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE normativa vigente, l’individuazione RAGIONE_SOCIALE zona in cui installare le barriere di sicurezza in applicazion RAGIONE_SOCIALE istruzioni tecniche, con individuazione RAGIONE_SOCIALE relative modalità di predisposizione, competeva al solo progettista; deduceva, quindi, che la sentenza impugnata avrebbe sterilizzato l’istituto RAGIONE_SOCIALE delega di funzioni su cui le istruzion di servizio si fondavano.
18.9 Con il nono motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, connma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. – l’erronea applicazione dell’art.2, connmi 1 e 3, del d.m. 223/1992 e RAGIONE_SOCIALE Circolare n.62032 del RAGIONE_SOCIALE, nonché degli allegati E) e F) alla Convenzione Unica sottoscritta nel 2007 tra RAGIONE_SOCIALE, in relazione alla dedotta sussistenza di un obbligo giuridico di riqualificare le barriere new jersey presenti sul INDIRCOGNOME Acqualonga, nonché il vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE motivazione sul punto.
Ha premesso che la Corte territoriale era giunta all’affermazione di responsabilità sostenendo che la citata delibera del 18 dicembre 2008 avrebbe impedito la sostituzione RAGIONE_SOCIALE barriere new jersey presenti sul INDIRCOGNOME, violando l’obbligo di riqualificazione discendente dalla Convenzione sottoscritta con RAGIONE_SOCIALE e dalla previsione del d.m. 223/1992; ha dedotto che, dalla lettura dell’art.3, comma 1, lett.b) RAGIONE_SOCIALE Convenzione, non si evinceva un obbligo di riqualificazione in capo al concessionario ma solo di mantenimento RAGIONE_SOCIALE funzionalità RAGIONE_SOCIALE infrastrutture, mentre dalla successiva lett.f) si evinceva una serie definita d
obblighi che, però, non ricomprendeva la riqualifica RAGIONE_SOCIALE barriere di bordo ponte; esponeva che il piano finanziario, richiamato dall’art.11 RAGIONE_SOCIALE Convenzione, contemplava l’avvio di un piano pluriennale di riqualificazione di tutte le barriere laterali, con previsione dal contenuto temporale non determiNOME e che, comunque, tale piano non potesse che riferirsi agli interventi specificamente indicati nel già richiamato art.3, lett.f), RAGIONE_SOCIALE Convenzione; conseguendone che, da quest’ultima, non poteva discendere alcun obbligo specifico di sostituire le barriere new jersey presenti sul INDIRCOGNOME.
Ha argomentato che, in ogni caso, gli obblighi derivanti dalla Convenzione non attenevano all’attività di manutenzione; mentre, anche volendo ritenere sussistente un obbligo di riqualificazione, questo non avrebbe potuto riguardare che le barriere riqualificabili e per le quali fosse stato possibile elevare il liv prestazionale, mentre quelle presenti sul INDIRCOGNOME appartenevano alla massima classe di contenimento (H4), elemento confermato anche da parte del perito.
Deduceva un’erronea interpretazione del d.nn. 223/1992 in riferimento alla nozione di “adeguamento di tratto significativo”; ha esposto che la norma relativa non era posta a presidio RAGIONE_SOCIALE manutenzione RAGIONE_SOCIALE barriere, dettando piuttosto le modalità di intervento del progettista; deducendo che, sulla base del complessivo tenore dell’art.2 del d.m. citato, in assenza di nuove costruzioni di tratt autoRAGIONE_SOCIALEli, di interventi di adeguamento di tratti significativi di tronchi esiste o di riqualificazione e ricostruzione di parapetti di ponti e viadotti stimati posizione pericolosa, non sussistesse alcun obbligo di installazione o di riqualificazione e sostituzione di barriere in capo al gestore; e che, interpretando tale disposto alla luce RAGIONE_SOCIALE Convenzione, ne derivava che gli interventi previsti nell’art.2, comma 2, consistenti nella realizzazione di nuove opere autoRAGIONE_SOCIALEli o di potenziamento, dovessero comprendere la progettazione e posa in opera di barriere di RAGIONE_SOCIALE elemento non richiesto in ordine alla manutenzione ordinaria.
Ha comunque dedotto un’erronea interpretazione del concetto di “tratto significativo”; argomentando che la sentenza impugnata, da un lato, aveva aderito all’interpretazione funzionale RAGIONE_SOCIALE nozione e, dall’COGNOMEo, aveva condiviso l’interpretazione data dal teste COGNOME, funzionario dell’RAGIONE_SOCIALE, per concluderne che tutti i 161 km RAGIONE_SOCIALE A16 rientranti nel piano di riqualifica dovessero considerarsi come “tratto significativo”; ha dedotto l’erronea interpretazione dell’art.2 del d.m. 223/1992 anche sotto COGNOMEo profilo, esponendo che il livello di dettaglio ivi richiest era proprio RAGIONE_SOCIALE sola progettazione esecutiva, per cui era necessario prima individuare il tratto di studio e, all’interno di questo, il tratto di adeguamento; c la conseguenza che l’obbligo di redigere il progetto esecutivo necessario
riqualifica sussisteva per i soli dispositivi di contenimento che, in una precedente fase, si fosse ritenuto di sostituire con barriere più performanti.
Ha dedotto che nemmeno un obbligo di riqualificazione potesse discendere dalla dedotta pericolosità del percorso, ritenuta dalla Corte territoriale sulla bas di parametri non tecnici e prescindenti dai criteri rappresentati dall’incidentalità dal volume di traffico; esponendo che, comunque, sul viadotto erano state installate barriere di massima capacità prestazionale.
Ha pure argomentato che alcun obbligo di riqualificazione potesse fondarsi sulla circolare n.62032 del 2010, trattandosi di provvedimento non vincolante; mentre, in ordine alla mancata sostituzione RAGIONE_SOCIALE barriera con COGNOMEa di medesima categoria prestazionale ma recante la marcatura CE, evidenziava che tale obbligo nasceva da fonte (il d.l. n.35/2011) successiva rispetto all’adozione RAGIONE_SOCIALE delibera in questione.
18.10 Con il decimo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. – la manifesta illogicità e contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE motivazione in relazione all’affermata violazione dell’asserito obbligo di riqualificazione dell barriere del INDIRCOGNOME Acqualonga per effetto di esclusione dall’ambito di intervento di cui alla delibera del 18 dicembre 2008 RAGIONE_SOCIALE barriere in calcestruzzo, anche sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE omessa valutazione e travisamento degli elementi di prova.
Premetteva che il piano adottato con la suddetta delibera costituiva la prima attuazione del piano di sicurezza previsto dal piano finanziario allegato alla Convenzione con RAGIONE_SOCIALE, con lo stanziamento di 138 milioni di euro per riqualificare le tratte indicate; ha dedotto che lo stesso allegato “E” prevedeva tale riqualificazione in sola relazione all’impiego di barriere comprese nella classe H; ha esposto che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che la delibera avesse a oggetto la riqualificazione RAGIONE_SOCIALE sole barriere metalliche, soffermandosi sul contenuto RAGIONE_SOCIALE prima tabella allegata.
Ha ritenuto che tale assunto fosse stato contraddetto da molteplici risultanze istruttorie; sul punto, ha preso ad esempio la ripartizione RAGIONE_SOCIALE tratte intervento presenti sulla autoRAGIONE_SOCIALE A23 e sulla A30, dalla quale sarebbe risultata la sussistenza di plurimi interventi su barriere in calcestruzzo, per cui l’indicazion complessiva di km 2.202 atteneva ai chilometri di bordo laterale interessati dall’intervento indipendentemente dalla tipologia di barriere presenti, con rilievi validi per tutte le tratte autoRAGIONE_SOCIALEli interessate; deduceva la conseguente contraddittorietà tra l’assunto probatorio fatto proprio dalla Corte e le RAGIONE_SOCIALE raccolte nei due gradi di giudizio; esponeva COGNOMEesì che, se nella relazione generale si parlava di “sostituzione e potenziamento RAGIONE_SOCIALE barriere metalliche”, questo non significava l’esclusione RAGIONE_SOCIALE barriere in calcestruzzo, essendo tale elemento da ascrivere al solo dato contingente in base al quale la quasi totalità RAGIONE_SOCIALE barriere
presenti lungo le tratte interessate dal piano di riqualifica erano effettivamente metalliche e di primo impianto; mentre l’indicazione dei 2.202 km doveva intendersi riferita al bordo autoRAGIONE_SOCIALEle complessivo; per cui la conclusione in base alla quale l’eventuale sostituzione di barriere di secondo impianto sarebbe avvenuta per tratti esigui risultava smentita dalla circostanza per qui la quasi totalità RAGIONE_SOCIALE barriere di secondo livello erano state oggetto di sostituzione.
Esponeva che la distanza chilometrica considerata per quantificare il finanziamento comprendeva tutte le tratte incluse nell’intervento che potevano ospitare barriere di RAGIONE_SOCIALE indipendentemente dalla loro tipologia e in contrasto con quanto ritenuto dalla Corte, in assenza comunque di riscontri probatori.
Censurava, COGNOMEesì, la sentenza gravata in ordine al tema attinente all’intervento dell’Amministratore Delegato nella fase esecutiva RAGIONE_SOCIALE attività finanziate con l’approvazione RAGIONE_SOCIALE delibera del 18 dicembre 2008; con considerazioni, perCOGNOMEo, fondate sul punto su dichiarazioni spontanee del coimputato COGNOME, non utilizzabili nei confronti di terzi; esponeva che unico soggetto competente all’attuazione RAGIONE_SOCIALE delibera era comunque il Direttore dei servizi tecnici.
18.11 Con l’undicesimo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. – la violazione dell’art.449 cod.pen., in relazio all’art.434 cod.pen., per avere la sentenza gravata ritenuto la sussistenza del pericolo per la pubblica incolumità.
Ha dedotto che fosse carente, nel caso di specie, l’elemento rappresentato dal pericolo stesso e, quindi, nei confronti di un numero indetermiNOME di soggetti; ha dedotto che la sentenza aveva omesso di considerare le condizioni ex ante effettivamente presenti, avendo presenti solo quelle potenziali e tenendo conto di dati non disponibili quali quelli relativi al traffico; derivandone che la valutazi era stata operata ex post sulla base di quanto, di fatto, verificatosi; essendo COGNOMEesì illogica la mancata considerazione RAGIONE_SOCIALE condizioni dell’area sottostante il viadotto, trattandosi di zona non urbanizzata.
18.12 Con il dodicesimo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. – la violazione degli artt. 62b1s, 132 e 133 cod.pen., per avere la sentenza impugnata irrogato una pena incongrua e denegato il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, con manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione sul punto.
In via subordinata rispetto agli COGNOMEi motivi, censurava la sentenza in punto di dosimetria RAGIONE_SOCIALE pena ritenendola fondata su motivazione apparente; esponeva che il trattamento punitivo non era stato adeguatamente individualizzato, affidandosi a osservazioni di carattere generale con il mero richiamo alla gravità RAGIONE_SOCIALE condotta senza considerare le argomentazioni difensive in punto di mancata
ricezione di informazioni da parte RAGIONE_SOCIALE struttura RAGIONE_SOCIALE che potessero indurre il ricorrente ad attivare poteri impeditivi; elementi che, uniti alla peculiarità dei f – caratterizzati dalla connessione causale tra due pretese violazioni di norme cautelari – avrebbero dovuto indurre il Collegio a contenere la pena in una cornice minore; ritenendo, COGNOMEesì, inadeguata la motivazione posta alla base del diniego RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, indebitamente fondato sulle modalità con cui era stato attuato il diritto di difesa.
19. NOME COGNOME ha articolato quattordici motivi di impugnazione.
19.1 Con il primo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. – la violazione degli artt. 40, 41 e 43 cod.pen. con riguard al tema RAGIONE_SOCIALE causalità e alla violazione dei principi del condizionalismo causale, avendo la sentenza impugnata confuso i piani RAGIONE_SOCIALE causalità materiale e RAGIONE_SOCIALE causalità RAGIONE_SOCIALE colpa senza comprendere le peculiarità RAGIONE_SOCIALE causalità omissiva.
Ha dedotto che le pronunce di merito avrebbero fatto erroneamente applicazione del criterio di probabilità statistica, in violazione ulteriore RAGIONE_SOCIALE re di giudizio dell'”al di là di ogni ragionevole dubbio”, adottando non consentiti crite probabilistici, esperendo un c.d. giudizio controfattuale impressionistico e senza applicare correttamente i principi RAGIONE_SOCIALE controfattualità omissiva; ha dedotto che la sentenze di merito avrebbero sovrapposto la causalità materiale con la causalità RAGIONE_SOCIALE colpa, quest’ultima solo presupponente un giudizio di alta probabilità logica.
19.2 Con il secondo motivo, ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. – la manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione circa gli esiti d prova scientifica.
In punto di ricostruzione dell’evento, ha premesso che si era rilevata di decisiva importanza la determinazione dell’energia espressa dal veicolo al momento dell’urto contro la barriera, atteso che la normativa pubblicistica stabilisce, in base alla classificazione dei dispositivi di ritenuta, la capacit contenimento; ha dedotto che gli esperti erano giunti a valutazioni difformi sul punto, in ordine a velocità finale e angolazione dell’urto; ha argomentato che la relativa incertezza poteva essere superata solo attraverso il supporto di affidabili meccanismi di analisi digitale e l’effettuazione di simulazioni; contributi propost dalle difese ma ignorati o trascurati dalle sentenze di merito; ha esposto che il perito aveva utilizzato il metodo COGNOME, non più considerato dalla normativa RAGIONE_SOCIALE UNI, mentre quello utilizzato dai consulenti RAGIONE_SOCIALE difesa era riconosciuto come uno dei più affidabili; ne derivava che l’approccio tenuto dai giudici di merito violava principi dettati da questa Corte in punto di valutazione RAGIONE_SOCIALE prova scientifica avendo gli stessi aderito apoditticamente alle conclusioni espresse dal perito e in particolare – negando rilevanza al dato attinente alla esatta ricostruzio
traiettoria dell’automezzo e attribuendosi quindi un ruolo non coincidente con i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità.
19.3 Con il terzo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lette), cod.proc.pen. – la mancanza, illogicità e contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE motivazione in relazione all’art.125 cod.proc.pen., con riguardo al ruolo del perito e al mancato confronto con le tesi scientifiche avverse.
Ha dedotto che le sentenze di merito non avrebbero operato il necessario confronto con le tesi espresse dai consulenti di parte, con conseguente lesione dell’obbligo RAGIONE_SOCIALE motivazione e del principio del contraddittorio, ciò facendo mediante un’acritica adesione alle tesi del perito e non applicando correttamente i principi in tema di necessaria certezza del giudizio predittivo.
19.4 Con il quarto motivo ha dedotto – ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.c) ed e), cod.proc.pen. – la violazione degli artt.125 cod.proc.pen. all’art.603, comma 3bis, cod.pen..
Ha dedotto che, sulla base dell’apporto dei consulenti RAGIONE_SOCIALE difesa, si poteva concludere che nemmeno una barriera in stato ottimale sarebbe stata in grado di evitare la precipitazione del veicolo, essendo stata offerta la relativa dimostrazione anche mediante una simulazione con crash test e ivi essendo emerso che il veicolo aveva espresso un’energia d’urto ben superiore a quella sopportabile dalle barriere installate sul viadotto e appartenenti alla classe H4, ovvero quelle aventi la massima capacità di contenimento; esponendo che la valenza RAGIONE_SOCIALE simulazione era stata negata dal perito sulla base del dedotto carattere non realistico RAGIONE_SOCIALE stessa ma con argomentazioni smentite dalla difesa, le quali erano però state disattese dai giudici di merito; ha censurato le argomentazioni dei giudici di secondo grado in ordine alla irrilevanza probatoria di un atto espletato in assenza di contraddittorio, atteso che lo scopo dell’esperimento era quella di sollecitare un approfondimento RAGIONE_SOCIALE tematica su base scientifica.
19.5 Con il quinto motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. – la violazione dell’art.41 cod.pen. e la mancanza e/o manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione in ordine al ruolo dei tirafondi.
Ha esposto che le indagini difensive avevano dimostrato che l’energia espressa dal veicolo, per via del peso, RAGIONE_SOCIALE velocità e dell’angolo di impatto, era superiore alla capacità di contenimento RAGIONE_SOCIALE barriera, quale che fosse stata la condizione dei tirafondi, apparati aventi perCOGNOMEo un solo ruolo ammortizzatore e pertanto secondario nel meccanismo di funzionamento RAGIONE_SOCIALE barriere; ha quindi contestato la valutazione dei giudici di merito in base alla quale l’effetto trascinamento sarebbe stato determiNOME dal solo stato dei tirafondi.
19.6 Con il sesto motivo, ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b), c) ed e), cod.proc.pen. – la violazione degli artt. 40, 43 cod.pen., 125
533 cod.proc.pen., per assenza di motivazione rafforzata e mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE motivazione, con riguardo alla dedotta condotta colposa per omessa riqualifica RAGIONE_SOCIALE barriere del INDIRCOGNOME.
Ha dedotto che, nel ribaltare l’originaria pronuncia assolutoria, la Corte territoriale non si sarebbe attenuta ai principi dettati in tema di motivazion rafforzata; ha esposto che la sentenza di primo grado si era diffusamente confrontata con le acquisizioni probatorie e che la stessa aveva ritenuto, interpretando il disposto dell’art.2 del d.m. n.223/1992, la mancanza di un obbligo di riqualificare le barriere site tra il km 27 e il 50 dell’INDIRCOGNOME A16, anche considerazione del loro concreto coefficiente di contenimento e l’assenza RAGIONE_SOCIALE condizioni per la redazione di un progetto esecutivo riguardante tali manufatti, atteso che il INDIRCOGNOME risultava dotato di barriere prestazionalmente adeguate; concludendone che l’incidente si era verificato non per inidoneità tipologica RAGIONE_SOCIALE barriera ma per difetto di manutenzione; concludendo, comunque, che il piano di riqualifica adottato nel 2008 non escludeva a priori anche le barriere di seconda generazione in relazione alla previa valutazione del progettista.
Ha quindi dedotto che la Corte territoriale avrebbe irrazionalmente accantoNOME gli argomenti del Tribunale tentando di dimostrare, con argomentazioni meramente lessicali, che il piano di riqualifica avesse escluso la sostituzione RAGIONE_SOCIALE barriere di secondo impianto e comunque diverse da quelle metalliche, ignorando che la mancata menzione RAGIONE_SOCIALE barriere in cemento dipendesse dal fatto che queste erano state già riqualificate e che la relativa scelta si collocava comunque nel momento RAGIONE_SOCIALE progettazione; ha argomentato che gli interventi di riqualifica avevano comunque interessato anche barriere in cemento, come desumibile dal progetto esecutivo relativo all’autoRAGIONE_SOCIALE A23 e a quella A30, in cui l’intervento aveva riguardato 25 km di barriere new jersey, derivandone che nei complessivi km 2.202 interessati dal progetto di finanziamento erano sicuramente comprese anche barriere in calcestruzzo; esponeva che, dalla lettura RAGIONE_SOCIALE relazione generale del progetto esecutivo relativo alla A16 dal km 26 al km 50, redatta nel 2011, si evinceva la presa in considerazione di tutte le tipologie di barriera; ha COGNOMEesì dedotto un travisamento probatorio in ordine al dato RAGIONE_SOCIALE copertura finanziaria del piano di riqualifica, atteso che – come rilevato dal primo giudice – i dati numerici ivi riportati erano incompatibili con un interven effettuato sulle sole barriere metalliche.
Ha esposto che la Corte d’appello avrebbe ritenuto sussistente un obbligo di riqualifica RAGIONE_SOCIALE relativa tratta autoRAGIONE_SOCIALEle, sulla base RAGIONE_SOCIALE Convenzion conclusa con il concedente e dell’art.2 del d.m. n.223/1992; con riferimento all’obbligo contrattuale, esponeva quindi che tra gli obblighi relativi non er contemplata la riqualificazione RAGIONE_SOCIALE barriere di sicurezza e che nemmeno vi
fossero obblighi normativi, mentre il piano di riqualificazione non poteva che riguardare i tratti autoRAGIONE_SOCIALEli in cui le barriere non rispondessero ai requisiti del barriere H2 e H3 su terra e H3 e H4 su bordo ponte, ma non quelli in cui fossero già installate barriere corrispondenti a tali classi; in ordine al d.m. n.223/1992 e in particolare, all’art.2, comma 3, ha osservato che lo stesso prevedeva l’obbligo di progettazione RAGIONE_SOCIALE barriere solo nell’ipotesi di adeguamento di tratti significati di tronchi RAGIONE_SOCIALEli, anche atteso il carattere non normativo RAGIONE_SOCIALE successiva circolare 62032 del 2010; ne discendeva che, nel momento in cui era stato deliberato il piano di riqualifica, non sussisteva un obbligo di riqualificare tutte barriere comprese tra i km 27 e 50 RAGIONE_SOCIALE A16, nella parte non costituente un tratto “significativo” in quanto già oggetto di pregressa riqualificazione; ha COGNOMEes esposto che la Corte avrebbe omesso di considerare la parte RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado nella quale era stato dato atto RAGIONE_SOCIALE elevate caratteristiche prestazionali RAGIONE_SOCIALE barriere installate sul viadotto e sulla conseguente assenza di un obbligo di sostituzione, pure in assenza RAGIONE_SOCIALE marcatura CE, perCOGNOMEo prevista da una fonte sopravvenuta rispetto all’adozione del piano (d.m. 28/06/2011).
Alla luce di tali considerazioni, deduceva che il ricorrente non aveva violato alcuna regola cautelare inerente all’attività di riqualifica in contestazione esponeva che la sentenza di appello era affetta da vuoto motivazionale in ordine alla dimostrazione RAGIONE_SOCIALE responsabilità colposa, ovvero RAGIONE_SOCIALE misura soggettiva RAGIONE_SOCIALE colpa, avendo statuito una responsabilità unicamente di posizione, non individuando adeguatamente la regola cautelare violata; esponendo come, COGNOMEesì, la Corte territoriale avrebbe trascurato i contributi dichiarativi risult dall’istruttoria.
19.7 Con il settimo motivo, ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.c), cod.proc.pen. – la violazione degli artt. 178, 180, 533, 603, comma 3bis cod.proc.pen. e dell’art.6 RAGIONE_SOCIALE CEDU.
Ha dedotto, sulla base dei principi ricavabili dalla giurisprudenza di questa Corte e da quella RAGIONE_SOCIALE, la sussistenza dell’obbligo di rinnovazione dell’esame del perito esponendo come lo stesso non fosse stato disposto ex officio dal giudice di appello, non essendo rilevante la rinuncia all’esame successivamente espressa da parte RAGIONE_SOCIALE difese e senza che la Corte avesse ritenuto di disporre comunque la rinnovazione RAGIONE_SOCIALE prova, con considerazioni espresse anche a proposito RAGIONE_SOCIALE consulente di parte prof.ssa COGNOME.
19.8 Con l’ottavo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.c) ed e), cod.proc.pen. – la violazione degli artt. 429, 521 e 522 cod.proc.pen.e la manifesta illogicità e contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE motivazione, per avere la Corte ritenuto sussistente la responsabilità dell’imputato per violazione di una regola cautelare in ambito di manutenzione.
Deduceva che la sentenza impugnata, pur esplicitamente ammettendo che l’inadempimento rispetto a pretesi obblighi di manutenzione non era stato oggetto di contestazione, aveva indebitamente introdotto questo tema nel tessuto motivazionale; anzi rilevando, in un passaggio, che i relativi obblighi dovevano ritenersi condivisi tra strutture centrali – sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE re programmazione – e strutture periferiche; il tutto con conseguente introduzione di un tema non contestato e con violazione del principio di correlazione.
19.9 Con il nono motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b), c) ed e), cod.proc.pen. – la violazione degli artt. 43 e 589, comma 2, cod.pen. e degli artt. 429, 521, 522 e 581, comma 1, lett.a), cod.proc.pen.e la mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE sentenza con riguardo al riconoscimento dell’aggravante RAGIONE_SOCIALE violazione RAGIONE_SOCIALE norme sulla disciplina RAGIONE_SOCIALE circolazione RAGIONE_SOCIALEle.
Ha dedotto che le regole cautelari contestate al ricorrente esulavano dall’ambito RAGIONE_SOCIALE disciplina RAGIONE_SOCIALE circolazione RAGIONE_SOCIALEle, con i conseguenti effetti anche in tema di prescrizione; ha dedotto che la suddetta aggravante non era stata contestata nel capo di imputazione, facente riferimento al solo comma 1 dell’art.589 cod.pen. ed era invece stata ritenuta dalla Corte d’appello pur in assenza di impugnazione da parte del p.m.; ha dedotto che l’art.14 del d.lgs. n.285/1992 non costituiva regola cautelare e che la menzione nel capo di imputazione non poteva far ritenere contestata l’aggravante suddetta; concludendone che mancavano i presupposti per ritenere contestata, anche solo in fatto, la relativa aggravante.
19.10 Con il decimo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. – la violazione degli artt. 40, 41 e 43 cod.pen. pe mancanza di motivazione rafforzata o comunque manifesta illogicità e contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE motivazione in punto di efficienza causale RAGIONE_SOCIALE omessa riqualificazione RAGIONE_SOCIALE barriere di sicurezza del INDIRCOGNOME Acqualonga.
Ha dedotto che il Tribunale aveva ritenuto che una barriera in buono stato di manutenzione sarebbe stata comunque idonea a contenere l’urto, escludendo il nesso causale con la mancata sostituzione del dispositivo di protezione; ha quindi esposto che tale motivazione era stata ribaltata dalla Corte d’appello ritenendo che, qualora le barriere in calcestruzzo fossero state contemplate nel piano di riqualifica, il progettista esecutivo non avrebbe potuto non constatare il pe stato di manutenzione RAGIONE_SOCIALE barriere presenti sul viadotto provvedendo alla loro sostituzione, individuando nell’adozione di una corretta programmazione il comportamento alternativo lecito; ha dedotto che la verifica dell’adempimento dell’obbligo manutentivo esulava del tutto dai compiti del progettista, esponendo che non sussisteva alcuna prognosi sull4 sviluppo temporale RAGIONE_SOCIALE opere
riqualifica tale da accertare l’evitabilità del sinistro; esponendo che la Corte avrebbe “recuperato” la tematica del nesso di causalità ascrivendo al ricorrente anche pretesi obblighi in ambito manutentivo.
19.11 Con l’undicesimo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) e c), cod.proc.pen. – la violazione degli artt. 581, comma 1, letta) cod.proc.pen. e 589, commi 1 e 4, cod.pen., riguardo alla mancata dichiarazione di inammissibilità dell’appello del p.m. e all’esclusione RAGIONE_SOCIALE intervenuta prescrizione previo riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanza aggravante prevista dall’art.589, comma 2, cod.pen., in assenza di impugnazione del p.m. sul punto.
Ha dedotto che la Corte territoriale sarebbe giunta al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE predetta aggravante in assenza di impugnativa del p.m. su tale profilo, visto che l’appello aveva devoluto alla cognizione del giudice di appello il solo capo assolutorio e non il profilo relativo alla circostanza in questione.
19.12 Con il dodicesimo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. – la violazione degli artt. 449 e 434 cod.pen. e per manifesta illogicità e contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE motivazione in punto di elementi costitutivi del reato di disastro colposo.
Ha dedotto che la Corte territoriale non avrebbe fatto buon governo dei principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità e dalla Corte Costituzionale, non effettuando una corretta valutazione circa gli elementi costitutivi del reato e l’offensività in concreto del fatto; ha dedotto che i giudici di appello avrebbero sovrapposto due eventi distinti tra loro quali il maxitamponamento e la caduta al suolo RAGIONE_SOCIALE barriere di contenimento; esponendo che tale secondo evento, in assenza di quello precedente, non sarebbe stato – di per sé solo – idoneo a integrare la fattispecie ascritta, al contrario di quello pregresso, perCOGNOMEo ascrivibile esclusivamente alle compromesse condizioni meccaniche dell’automezzo.
19.13 Con il tredicesimo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. – la violazione degli artt.62bis e 132 cod.pen. e la manifesta illogicità e contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE motivazione, in relazione all’art.125 cod.proc.pen., con riguardo al diniego RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche.
Ha ritenuto censurabile il ragionamento RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale nella parte in cui aveva ritenuto negativamente valorizzabile il comportamento processuale del ricorrente, atteso che la negazione RAGIONE_SOCIALE propria responsabilità era riconducibile al legittimo esercizio dei propri diritti di difesa; ha COGNOMEesì ritenuto tautologi mero riferimento alla gravità RAGIONE_SOCIALE imputazioni ascritte, attesa anche la preponderanza eziologica RAGIONE_SOCIALE condotta contestata nei confronti del coimputato COGNOME.
19.14 Con il quattordicesimo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) e c), cod.proc.pen. – la violazione dell’art.125 cod.proc.pen., in relazione agli artt. 132, 133 e 589, commi 1 e 4, cod.pen..
Ha dedotto che la Corte aveva individuato una pena base ben superiore rispetto al minimo edittale senza dare conto dello scostamento con adeguato iter argomentativo e con il solo riferimento alla gravità RAGIONE_SOCIALE condotta ascritta, in tal modo non soddisfacendo gli oneri motivazionali pretesi dalla giurisprudenza di questa Corte e valorizzando un elemento già posto alla base del diniego RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche; comunque non esponendo alcun effettivo elemento significativo ai fini RAGIONE_SOCIALE valutazione RAGIONE_SOCIALE gravità dell’elemento soggettivo imposta dall’art.133 cod.pen..
20. NOME COGNOME ha articolato sette motivi di impugnazione.
20.1 Con il primo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.c), cod.proc.pen. – la violazione degli artt. 581 e 591 cod.proc.pen., per dedotta aspecificità dell’appello proposto dal p.m. nei confronti del ricorrente con conseguente sua inammissibilità e formazione del giudicato sulla pronuncia di assoluzione.
Ha dedotto che gli argomenti sviluppati nell’atto di appello nei confronti del ricorrente avrebbero del tutto difettato di specificità, essendo stati svolti pe relationem rispetto a quelli enunciati per l’imputato COGNOME, perCOGNOMEo avente diversa posizione nel contesto aziendale.
20.2 Con il secondo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.c) ed e), cod.proc.pen. – il vizio di motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza nella parte in cui la Corte aveva riconosciuto una posizione di garanzia in capo ai funzionari RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE centrale in ordine alla manutenzione RAGIONE_SOCIALE barriere di RAGIONE_SOCIALE nonché il vizio di correlazione tra accusa e sentenza.
Ha dedotto che la motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata aveva ascritto al ricorrente obblighi manutentivi esclusi dall’imputazione, attinente invece ai soli obblighi di riqualifica; ha esposto che la Corte, pur avendo escluso tali obblighi dal perimetro RAGIONE_SOCIALE contestazione, avrebbe – di fatto – reso una pronuncia di condanna anche in riferimento agli stessi.
Ha quindi dedotto l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE motivazione sotto due distinti profili sotto un primo profilo deduceva il travisamento RAGIONE_SOCIALE prova, concretizzatosi per avere la Corte ritenuto la sussistenza di obblighi manutentivi in capo al ricorrente, pur in presenza RAGIONE_SOCIALE lettura degli ordini di servizio richiamati alle pagg.254 e 255 RAGIONE_SOCIALE sentenza, dai quali si potevano evincere che i compiti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE erano limitati alle pavimentazioni, al cui interno l’unità gestita dal ricorrente non aveva alcun compito manutentivo;
assumendo comunque che l’ascrizione di tale obbligo era tale da violare il principio di correlazione con il fatto ascritto.
20.3 Con il terzo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.c) ed e), cod.proc.pen. – il vizio derivante dall’omessa adozione di una motivazione rafforzata e la violazione degli artt. 125, 178, lett.c) e 180 cod.proc.pen., per l mancata rinnovazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dichiarative poste alla base RAGIONE_SOCIALE sentenza di assoluzione.
Ha dedotto che il metodo argomentativo adottato dalla Corte si sarebbe posto in contrasto con l’obbligo di motivazione rafforzata e con il correlato dovere di rinnovazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dichiarative, nel caso di specie eseguita solo parzialmente dal giudice di appello, non rimanendo trattati i punti relativi all’adeguatezza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE barriere e quello attinente al legittimo affidamento nell’assolvimento dei compiti COGNOMEui; sottolineando come, in ordine al dato afferente alla circostanza per cui il piano di riqualificazione consentisse l’intervento su tutte le barriere presenti sulle tratte e non solo su quelle metalliche, la Corte aveva ribaltato il giudizio del Tribunale senza disporre la necessaria rinnovazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dichiarative.
Ha, COGNOMEesì, sottolineato che la Corte era giunta a una diversa interpretazione dell’art.2 del d.m. n.223/1992 in punto di presenza di un obbligo normativo di sostituzione RAGIONE_SOCIALE barriere del INDIRCOGNOME, smentendo l’interpretazione del perito in base alla quale questi aveva sostenuto che il progettista avesse l’obbligo di riscontrare l’adeguatezza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE barriere; ponendo, COGNOMEesì, in evidenza il principio di affidamento, da parte dei componenti RAGIONE_SOCIALE strutture centrali, sul corretto adempimento degli obblighi manutentivi gravanti sulle strutture periferiche; elementi a fronte dei quali la Corte non aveva adeguatamente motivato sul presunto obbligo di sostituzione di tutte le barriere presenti su un tratti autoRAGIONE_SOCIALEli e sull’obbligo del progettista inerente a funzioni proprie RAGIONE_SOCIALE fase esecutiva; senza confutare il dato riguardante l’astratta idoneità RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE barriere già installate, al netto RAGIONE_SOCIALE problematiche di manutenzione, in quanto appartenenti alle classi H3 e H4.
20.4 Con il quarto motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. – la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione in punto di responsabilità del ricorrente e la violazione degli artt. 40, comma 2, 43, 113 e 589, comma 1, cod.pen..
Ha premesso che la Corte avrebbe fondato la decisione di condanna dopo avere attribuito all’imputato un duplice ruolo, ovvero, da un lato, quello di RAGIONE_SOCIALE dell’unità operativa competente per le barriere di sicurezza e, dall’COGNOMEo quello di RAGIONE_SOCIALE del procedimento del progetto di sostituzione RAGIONE_SOCIALE barriere di bordo laterale del tratto autoRAGIONE_SOCIALEle interessato dall’incidente.
Ha quindi osservato che l’unità RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, gestita dal ricorrente, faceva capo alla struttura centrale RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (diretta dal COGNOME), a propria volta sottoposta alla direzione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) diretta dal COGNOME, e che in ogni caso – tra i compiti gestiti dall’unità dell’imputato, così come per l’inte RAGIONE_SOCIALE Centrale, non rientravano quelli manutentivi se non RAGIONE_SOCIALE pavimentazioni e non RAGIONE_SOCIALE barriere di sicurezza.
Ha dedotto che la Corte territoriale sarebbe incorsa in un’erronea interpretazione del contenuto del piano di riqualifica adottato nel 2008, facente in realtà riferimento al solo criterio prestazionale e che le barriere presenti sul INDIRCOGNOME erano state menzionate nel piano e ritenute dal progettista come non bisognose di intervento di sostituzione in quanto valutate come già riqualificate; concludendone che la mancata inclusione RAGIONE_SOCIALE barriere new jersey nell’attività di riqualificazione era da ascrivere alla sola scelta del progettista, sul base RAGIONE_SOCIALE piena discrezionalità conferita dal piano in ordine ai tratti da riqualificare; ritenendo che il dato dell’esclusione dell’intervento sulle barriere d secondo impianto fosse non condivisibile sulla base RAGIONE_SOCIALE circostanza testuale per cui l’indicazione chilometrica contenuta nella tabella analizzata dalla Corte territoriale si riferiva all’intero tratto RAGIONE_SOCIALEle e del fatto che l’importo stanziat piano fosse stato calcolato prendendo in considerazione tutti i chilometri del bordo laterale senza alcuna differenziazione in base alla tipologia RAGIONE_SOCIALE barriera.
Ha poi argomentato in ordine all’insussistenza di un obbligo di riqualificazione; ha contestato che lo stesso discendesse puntualmente dalla Convenzione del 2007, prevedente un piano non immediatamente esecutivo ma necessariamente progressivo (come ravvisato dal Tribunale); ha dedotto che, seguendo la tesi RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello, se il concessionario avesse violato il proprio obbligo contrattuale, imponendo nel piano di riqualifica un divieto di sostituzione RAGIONE_SOCIALE barriere sul INDIRCOGNOME Acqualonga e se il progettista non avesse avuto quindi alcuna discrezionalità sul punto nell’individuazione dei tratti significativi, no sarebbe rimasto spazio per giudicare la questione del tratto significativo medesimo ( essendosi trattate di una scelta obbligata per gli imputati intervenuti nella fase esecutiva; ha quindi argomentato che tale considerazione si riverberava sulla posizione del ricorrente avendo egli assunto il ruolo di RAGIONE_SOCIALE dell’unità organizzativa competente sulle barriere di sicurezza solo nel 2010 e quello di RAGIONE_SOCIALE del procedimento solo alla fine del 2011 e non avendo quindi partecipato alla formazione del piano medesimo.
In ordine alla nozione di tratto significativo, ha fatto riferimento all dichiarazioni rese dai testi escussi nel primo grado di giudizio in base alle quali l’individuazione dei chilometri dal 26 al 50 dell’autoRAGIONE_SOCIALE A16 non comportava
automaticamente la loro qualificazione come tratto significativo, in quanto la normativa vigente non imponeva la sostituzione di tutte le barriere, sostenendo che la contraria conclusione RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello non trovasse alcun conforto nella normativa di settore; ritenendo che l’individuazione del “tratto significativo” fosse, di contro, momento specifico RAGIONE_SOCIALE progettazione esecutiva.
Ha quindi escluso la sussistenza di qualsiasi profilo di responsabilità in ordine alla omessa manutenzione RAGIONE_SOCIALE barriere in calcestruzzo, atteso che ì relativi obblighi ricadevano su soggetti esterni rispetto alla RAGIONE_SOCIALE centrale; esponendo, comunque, che, data la classificazione RAGIONE_SOCIALE barriere (H4), la scelta di non sostituirle non sarebbe stata censurabile neanche sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE discrezionalità RAGIONE_SOCIALE.
In relazione specifica alla posizione del ricorrente, esponeva che la sentenza impugnata non aveva illustrato le ragioni poste alla base RAGIONE_SOCIALE ravvisata posizione di garanzia, se non nelle conclusioni del relativo ragionamento; evidenziando che l’imputato non era titolare dell’unità RAGIONE_SOCIALE di sicurezza al momento dell’approvazione del piano di rìqualifica, alla cui redazione non aveva quindi partecipato, mancando quindi la fonte RAGIONE_SOCIALE posizione medesima; elemento, quello RAGIONE_SOCIALE posizione di garanzia, non desumibíle neanche dalla qualifica di RAGIONE_SOCIALE del procedimento e non derivante dal d.lgs. n.35/2011 e neanche dal codice dei contratti pubblici, dai quali si evinceva la sussistenza di un solo ruolo nella fase di progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori e non nella fase di programmazione e di studio, con conseguente carenza RAGIONE_SOCIALE competenza a segnalare le dedotta illegittimità RAGIONE_SOCIALE scelte adottate a monte e di intervenire sulle scelte del progettista esecutivo anche in riferimento alla scelta RAGIONE_SOCIALE tratte da riqualìficare.
20.5 Con il quinto motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. – l’inosservanza degli artt. 449 e 434 cod.pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione sul punto.
Ha dedotto che la causa genetica del disastro, come individuata dai giudici di merito, non poteva coinvolgere la posizione del ricorrente, essendo l’evento da addebitare a un deficit manutentivo RAGIONE_SOCIALE barriere, di competenza RAGIONE_SOCIALE strutture territoriali RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; argomentava, comunque, in ordine alla non configurabilítà dell’elemento oggettivo del reato non essendo stato svolto un adeguato giudizio prognostico sull’effettiva sussistenza di un pericolo per la pubblica incolumità, anche in considerazione del carattere non urbanizzato del luogo in cui era avvenuta la caduta dell’autobus.
20.6 Con il sesto motivo di impugnazione ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.c), cod.proc.pen. – la violazione degli artt. 581, comma 1, letta), e lbis, 597, comma 3 e 568, comma 4, cod.proc.pen., per avere la sentenza
impugnata riconosciuto la sussistenza RAGIONE_SOCIALE circostanza aggravante di cui all’art.589, comma 2, cod.pen., in assenza di impugnazione del p.m., escludendo quindi l’intervenuta prescrizione del reato.
Ha dedotto che, a fronte dell’originaria sentenza di assoluzione, il p.m. aveva proposto appello senza specificare che l’impugnazione atteneva anche al mancato riconoscimento dell’aggravante prevista dall’art.589, comma 2, cod.pen., punto quindi non devoluto in sede di gravame e non essendo consentito al giudice di secondo grado di dare al fatto una definizione giuridica più grave di quella contestata, come invece operato dalla Corte in assenza di appello da parte del p.m.
20.7 Con il settimo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. – l’inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 133 e 62bis cod.pen. e la mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALE sentenza in punto di mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche e di commisurazione RAGIONE_SOCIALE pena.
Ha censurato la decisione RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale nella parte in cui si riferiv alla negativa valutazione RAGIONE_SOCIALE condotta processuale dell’imputato, da ricondurre al legittimo esercizio RAGIONE_SOCIALE proprie facoltà difensive; ha COGNOMEesì desunto che la Cort non avrebbe adeguatamente individualizzato il giudizio di responsabilità alla luce RAGIONE_SOCIALE posizione gerarchicamente subordinata rivestita dall’imputato, con ingiustificata disparità di trattamento rispetto a quanto statuito per i responsabil RAGIONE_SOCIALE Aree RAGIONE_SOCIALE.
Ha censurato COGNOMEesì l’omessa individualizzazione del trattamento sanzioNOMErio, alla luce RAGIONE_SOCIALE vaghezza degli elementi da cui era stata desunta la gravità dell’omissione colposa.
21. NOME COGNOME ha articolato quattordici motivi di impugnazione.
21.1 Con il primo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen., la carenza, illogicità e contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE motivazione riferimento alla mancata rinnovazione dell’istruttoria in appello mediante escussione dei consulenti tecnici RAGIONE_SOCIALE difese, in ordine alla ricostruzione RAGIONE_SOCIALE dinamica del sinistro e alla conseguente tematica del nesso causale in riferimento al fenomeno di corrosione dei tirafondi e alla affidabilità e correttezza del metodo seguito dal perito.
Premesse alcune considerazioni in tema all’onere di motivazione rafforzata in caso di ribaltamento di sentenza di assoluzione, ha osservato che, in sede di giudizio di primo grado e con istanza rigettata dal Tribunale, i difensori avevano chiesto di consentire il riesame dei propri consulenti tecnici all’esito dell’esame de perito; che tale richiesta era stata quindi riproposta in sede di motivi di gravame
con istanza rivolta alla Corte affinché questa, quanto meno, attivasse il potere di rinnovazione istruttoria ai sensi dell’art.603 cod.proc.pen. mediante confronto tra perito e consulenti o comunque mediante escussione di questi ultimi; che la Corte aveva rigettato la relativa eccezione di nullità ritenendola tardiva e aveva disposto il solo riesame del perito ma non dei consulenti tecnici; ha quindi ritenuto ravvisabile una lesione del diritto al contraddittorio, censurando la valutazione di superfluità emessa sul punto dalla Corte nella motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, anche perché tali dichiarazioni sarebbero state le prime rese dopo l’escussione del perito avvenuta in primo grado.
21.2 Con il secondo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. – la mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione, nella parte in cui aveva affermato la responsabilità del ricorrente affidandosi a un metodo scientifico inadeguato per ricostruire la dinamica del sinistro.
Ha osservato che il Tribunale aveva nomiNOME quale perito un professionista non esperto né di barriere di sicurezza e né di corrosione e che aveva ricostruito la dinamica del sinistro affidandosi a un metodo, il c.d. modello COGNOME, abbandoNOME dalla comunità scientifica in guanto ritenuto inadeguato ed espunto dalla UNI EN 1317 pubblicata nell’agosto 2010, a favore di metodi basati sulla meccanica computazionale ovvero su modelli di simulazione, ora previsti dalla noma armonizzata suddetta; esponeva – richiamando le argomentazioni contenuti nella consulenza depositata dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – come il modello -adottato doveva comunque ritenersi inadeguato nel caso concreto, in quanto non idoneo a valutare le modalità del sinistro in questione, non sussistendo le concrete condizioni per l’utilizzo del metodo di calcolo e per i limiti impliciti dello ste elementi sui quali i rilievi RAGIONE_SOCIALE difesa erano stati immotivatamente ritenuti irrilevanti; ha quindi dedotto l’inadeguato governo, da parte RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale, dei principi dettati da questa Corte in materia di prova scientifica.
21.3 Con il terzo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. – la violazione di legge consistente nell’avere ritenuto sussistente l’aggravante di cui all’art.589, comma 2, cod.pen.; con conseguente violazione dell’art.157, cod.pen. per omessa rilevazione RAGIONE_SOCIALE prescrizione del reato nonché la violazione degli artt. 581, comma 1, lett.a), 597, comma 3 e 568, comma 4, cod.proc.pen., vista la mancanza di appello del p.m. sul punto.
Ha censurato la sentenza nella parte in cui, pur non essendovi stata specifica impugnazione da parte del p.m. – che non aveva devoluto esplicitamente il relativo punto alla cognizione del giudice d’appello neanche in relazione ai coimputati – aveva ritenuto comunque sussistente la predetta circostanza aggravante, ritenendo, in relazione agli imputati condannati in primo grado, non
applicabile il divieto RAGIONE_SOCIALE reformatio in peius; esponeva che, per effetto di tale riconoscimento, la Corte territoriale aveva quindi illegittimamente escluso la declaratoria di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione.
21.4 Con il quarto motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. – la violazione dell’art.589, comma 2, cod.pen., per avere la sentenza riconosciuto sussistente la colpa specifica derivante dalla violazione RAGIONE_SOCIALE norme in materia di circolazione RAGIONE_SOCIALEle in relazione all’art.14 C.d.s..
Ha desunto che la disposizione suddetta non era fonte di regole cautelari, con la conseguenza che non poteva essere posta alla base RAGIONE_SOCIALE ritenuta aggravante.
21.5 Con il quinto motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. – la violazione degli artt. 434 e 449 cod.pen., in ordine all sussistenza RAGIONE_SOCIALE fattispecie di disastro innomiNOME.
Ha dedotto che la Corte territoriale avrebbe indebitamente sovrapposto la sussistenza dei requisiti integrativi del delitto di omicidio colposo plurimo con quell propri del disastro, ravvisando gli elementi propri di quest’ultimo in un incidente RAGIONE_SOCIALEle di particolare gravità, la cui attitudine lesiva si era esplicata nei confro di un numero rilevante di persone, ma senza che fosse stata messa a repentaglio la pubblica incolumità e tanto alla luce RAGIONE_SOCIALE contestualizzazione dell’evento e dei fenomeni concretamente determinatisi; ha quindi desunto che il giudice di primo grado avrebbe dedotto la situazione di pericolo avendo riguardo unicamente al numero RAGIONE_SOCIALE persone coinvolte nell’incidente; ha argomentato che, contrariamente alla prospettazione RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale, in sede di imputazione la fattispecie di disastro sarebbe stata concretizzata, non per effetto dell’omessa sostituzione dei dispositivi di contenimento, bensì RAGIONE_SOCIALE sola precipitazione dell’autobus dal viadotto, oltretutto avvenuta in zona boschiva e priva di densità abitativa.
21.6 Con il sesto motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. l’illogicità e/o la contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE motivazione in ordine alla pretesa sussistenza, in capo alla struttura diretta dall’imputato, d deleghe di funzioni e/o poteri di direzione e coordinamento, attinenti alla manutenzione RAGIONE_SOCIALE barriere di RAGIONE_SOCIALE in realtà appannaggio RAGIONE_SOCIALE Direzioni di RAGIONE_SOCIALE.
Ha dedotto che la Corte, pur prendendo atto RAGIONE_SOCIALE mancata contestazione RAGIONE_SOCIALE violazione di obblighi connessi alle attività di manutenzione avrebbe – di fatto – ascritto al ricorrente anche tale profilo di addebito colposo; ha desunto che sulla base degli ordini di servizio emessi nel corso del 2008 (nn.5, 8 e 24) nessun compito in materia di manutenzione RAGIONE_SOCIALE barriere laterali era ascrivibile all’unità organizzativa gestita dal ricorrente ovvero quella competente pe
pavinnentazione e le barriere di RAGIONE_SOCIALE avendo la stessa sentenza impugnata riconosciuto la sussistenza solo di compiti in materia di riqualificazione e non di manutenzione, secondo una divisione di competenze rimasta immutata dopo l’ordine di servizio del 22 giugno 2011; in tal modo, la Corte avrebbe quindi travisato il contenuto RAGIONE_SOCIALE predette disposizioni interne.
21.7 Con il settimo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. – l’illogicità e/o la contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE motivazion ordine alla presunta esclusione RAGIONE_SOCIALE barriere new jersey dal piano di riqualificazione approvato nel 2008.
Ha dedotto che lo stesso giudice di appello aveva constatato che il piano suddetto aveva conferito al progettista esecutivo la facoltà di disporre la sostituzione anche di barriere non metalliche, dando atto che – dalle dichiarazioni spontanee rese dall’imputato – risultava la complessiva sostituzione di 213 km di barriere di c.d. secondo impianto; ha quindi dedotto che il giudice d’appello sarebbe incorso in un vero e proprio travisamento RAGIONE_SOCIALE prova, in particolare male interpretando le tabelle allegate al piano di riqualificazione e dalle quali si evincev che anche i bordi ponte in calcestruzzo fossero pienamente compresi nell’oggetto del piano medesimo; evidenziando che la pressoché mancata sostituzione di barriere di calcestruzzo non costituiva elemento indiziario idoneo legittimare alcuna conclusione in ordine alle atteggiarsi RAGIONE_SOCIALE discrezionalità RAGIONE_SOCIALE di cui godeva il progettista esecutivo e cioè in quanto le barriere del tipo new jersey erano risultate comunque prestazionalmente conformi ai dispositivi di ultima generazione e tanto con specifico riferimento proprio alle barriere installate sull’autoRAGIONE_SOCIALE A16; esponendo come, dalla lettura del piano, si evinceva che la sua estensione era relativa all’intero complesso RAGIONE_SOCIALE tratte e aveva quale oggetto anche la sostituzione RAGIONE_SOCIALE barriere di bordo ponte, come dimostrato pure dalla lettura inerente la copertura finanziaria del piano medesimo; contestando i passi RAGIONE_SOCIALE motivazione in cui non era stata attribuita credibilità a quanto dichiarato da teste COGNOME, quale progettista esecutivo e in ordine alle ragioni in base alle quali non erano state sostituite la barriere presenti sul viadotto Acqualonga Corte di Cassazione – copia non ufficiale
21.8 Con l’ottavo motivo di ricorso ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. – la violazione dell’art.2 del d.m. n.223/1992 con riferimento al suo ambito di applicazione e alla definizione RAGIONE_SOCIALE nozione di “tratto significativo”, di cui al comma 3, con conseguente sussistenza di un vizio di violazione RAGIONE_SOCIALE legge extrapenale.
Ha esposto che, sulla base RAGIONE_SOCIALE tesi difensiva, la predetta disposizione riguardava solo alcuni aspetti RAGIONE_SOCIALE progettazione esecutiva relativa ai tipi d barriera da adottare senza stabilire disposizioni in tema di riqualifica, stabilend l’obbligo di progettazione medesima in caso di costruzione di nuovi tronchi
autoRAGIONE_SOCIALEli o di sostituzione di loro tratti significativi, non specificando quin relativi criteri di individuazione; ha quindi sostenuto che, sulla base dell’eseges RAGIONE_SOCIALE disposizioni in questione, l’individuazione dei tratti significativi era ambito di attività non discipliNOME dal suddetto d.m. ma attinente alle scelte progettuali poste a monte RAGIONE_SOCIALE progettazione esecutiva; le quali, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte, non avrebbero comportato alcuna necessaria verifica concreta RAGIONE_SOCIALE condizioni dell’installato, prescindendo quindi da qualsiasi obbligo attinente alla verifica manutentiva.
21.9 Con il nono motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. – la violazione dell’art.40 cod.pen., in rapporto al d.m. 223/1992, in dipendenza RAGIONE_SOCIALE errata ricostruzione dei requisiti causali di imputazione dell’evento, nonché l’illogicità e/o la contraddittorietà dell motivazione in ordine al raggiungimento di un coefficiente di certezza fondato sulla base del canone dell'”al di là di ogni ragionevole dubbio”, circa l’idoneità dell condotta assertivamente omessa a impedire l’evento ascritto.
In riferimento al ragionamento seguito dalla Corte territoriale, ha evidenziato che – in relazione al disposto del citato d.m. – il progettista non er titolare di alcun obbligo di sopralluogo e né di alcun obbligo di verifica dello stat manutentivo RAGIONE_SOCIALE barriere; mentre ha censurato sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE illogicità l considerazione per la quale il progettista – nel caso in cui il viadotto Acqualonga fosse stato ricompreso in uno dei tratti significativi – avrebbe dovuto disporre la sostituzione RAGIONE_SOCIALE barriere esistenti con COGNOMEe dotate di marcatura CE, di classe H3 o H4, atteso che le barriere già installate garantivano livelli prestazional equipollenti alle predette, sulla base di elementi ritenuti acquisiti dalla stes sentenza impugnata; derivandone quindi, quanto meno, un ragionevole dubbio sull’efficacia salvifica RAGIONE_SOCIALE condotta alternativa ipotizzata, riguardo alla quale Corte aveva comunque omesso qualsiasi considerazione inerente ai tempi di effettiva cantierizzazione e realizzazione.
21.10 Con il decimo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. – la violazione dell’art.43 cod.pen. in dipendenza RAGIONE_SOCIALE errata ricostruzione dei requisiti di imputazione colposa dell’evento nonché l’illogicità e/o la contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE motivazione circa l’idoneità RAGIONE_SOCIALE condo asseritamente omessa a impedire l’evento, sulla base del canone dell'”oltre ogni ragionevole dubbio”.
Osservava che la causa immediata dell’evento, per come identificata dalla stessa sentenza impugnata, era stata rappresentata dal degrado manutentivo RAGIONE_SOCIALE barriere, elemento di fatto non imputabile al ricorrente, ritenendo che i dispositivi di protezione fossero nominalmente corrispondenti a quelli adeguati al caso concreto; ne sarebbe conseguito che l’omissione contestata al ricorrente non
era idonea, sul piano RAGIONE_SOCIALE causalità RAGIONE_SOCIALE colpa, a giustificare un giudizio d addebito colposo, atteso che l’evento si era verificato non per la inadeguatezza RAGIONE_SOCIALE barriere bensì per effetto RAGIONE_SOCIALE loro omessa manutenzione.
21.11 Con l’undicesimo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comm 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. – la violazione dell’art.27 Cost. e degli a e 113 cod.pen. in dipendenza dell’errata ricostruzione dei requisiti di imputazione causale e colposa dell’evento nonché l’illogicità e/o la contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE motivazione circa l’idoneità RAGIONE_SOCIALE condotta asseritamente omessa a impedire l’evento anche in relazione all’errata valutazione del principio di affidamento sull’COGNOMEui condotta doverosa.
Ha dedotto che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente motivato in ordine all’interruzione del nesso causale derivante dall’inadempimento rispetto agli obblighi manutentivi facenti capo alle strutture periferiche, con conseguente violazione dei principi in tema di cooperazione colposa, anche in considerazione RAGIONE_SOCIALE mancanza di competenze RAGIONE_SOCIALE struttura gestita dal ricorrente nell’ambito RAGIONE_SOCIALE manutenzione medesima; in riferimento alla quale veniva quindi in considerazione la corretta applicazione dei principi in tema di affidamento sulla correttezza RAGIONE_SOCIALE COGNOMEui condotta.
21.12 Con il dodicesimo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.c), cod.proc.pen. – la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza derivante dal difetto correlazione tra fatto imputato e fatto ascritto, in relazione agli artt. 521 cod . proc. pen
Ha dedotto che la Corte territoriale avrebbe ascritto all’imputato l’om esercizio dei compiti di programmazione, coordinamento e controllo e, quindi, di quelli attinenti alla corretta manutenzione dei dispositivi di ritenuta, addebito non corrispondente a quello indicato nell’atto di esercizio dell’azione penale.
21.13 Con il tredicesimo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. – la violazione degli artt. 27 Cost., 40, cod.pen. in dipendenza RAGIONE_SOCIALE errata ricostruzione dei profili di imputazione ca degli eventi ascritti e l’illogicità e/o la contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE motivazione in ord alla sussistenza di una posizione di garanzia.
Ha dedotto che la Corte, nell’individuare dei profili di colpa specifica in relazione all’art.14 C.d.s. e all’art.2 del d.m. n.223/1992, non avrebbe esplicitato la posizione di garanzia riconducibile all’imputato, in considerazione RAGIONE_SOCIALE particolare competenza dell’unità cui lo stesso era preposto.
21.14 Con il quattordicesimo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art. comma 1, lett.e), cod.proc.pen. – la carenza e illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione in al diniego RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche e alla commisurazione RAGIONE_SOCIALE sanzione finale.
Ha dedotto che la Corte avrebbe illogicamente negato le circostanze attenuanti generiche sulla base RAGIONE_SOCIALE gravità del reato e del grado RAGIONE_SOCIALE colpa, in assenza di qualsiasi valutazione individualizzante; e che pure censurabile doveva ritenersi il riferimento al comportamento processuale tenuto dall’imputato, con quale era stato sostanzialmente stigmatizzato l’esercizio dei diritti propr difesa; ha dedotto che alcuna valutazione individualizzante si rinveniva anche a proposito RAGIONE_SOCIALE determinazione RAGIONE_SOCIALE pena base, non tenente conto RAGIONE_SOCIALE specifica posizione rivestita dall’imputato all’interno RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e ciò anche sulla s una valutazione comparativa rispetto alla sanzione inflitta ai Direttori di Tr ai Responsabili dell’Area RAGIONE_SOCIALE, in realtà gravati dello specifico obbl monitoraggio dell’efficienza RAGIONE_SOCIALE barriere.
22. La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha articolato quattordici motivi di impugnazione.
22.1 Con il primo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. – la violazione degli artt. 40 e 43 cod.pen e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione, con connesso travisamento RAGIONE_SOCIALE prova, nella parte in cui la sentenza aveva affermat la responsabilità degli esponenti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE affidandosi a un metodo scientifico superato e inadeguato al fine di ricostruire la dinamica del sinistro.
Sul punto, ha introdotto due aspetti di criticità attinenti alla decisione d merito; il primo, riguardante la qualificazione professionale del perito, trattandosi di soggetto non esperto né di barriere di sicurezza e né di corrosione; il se attinente all’affidabilità del metodo scientifico utilizzato dal perito, avendo preso le mosse – ai fini RAGIONE_SOCIALE ricostruzione del sinistro – dal metodo COGNOME, abbandoNOME dalla comunità scientifica e inidoneo a fornire conclusioni attendibili; sottolineava che il riferimento a tale metodo era stato abbandoNOME nella versione RAGIONE_SOCIALE norma armonizzata UNI EN dell’agosto del 2010 e che la stessa norma prevedeva l’utilizzo di metodi fondati sulla meccanica computazionale ovvero su modelli di simulazione a elementi finiti (quali Ls-COGNOME o COGNOME); esponeva che il metodo COGNOME era soggetto a limiti di utilizzo e a condizioni che, nel caso in esame, non potevano essere completamente rispettate; ha quindi dedotto che, su tali aspetti, la Corte di appello aveva omesso di fornire adeguata motivazione e che avrebbe conseguentemente violato la regola di giudizio dell'”al di là di ogni ragionevole dubbio”; ha dedotto che la difesa aveva chiesto un confronto tra perito e consulenti di parte, un nuovo esame dei consulenti già ascoltati, la rinnova RAGIONE_SOCIALE perizia e l’esame di un nuovo consulente di parte, ma che nessuna di qu richiesta aveva, ingiustificatamente, trovato accoglimento da parte RAGIONE_SOCIALE Corte.
22.2 Con il secondo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. – la violazione dell’art.178, comma 1, lett.c cod.proc.pen. e la contraddittorietà e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALE ordinanze emesse dalla Corte il 25/03/2021, il 30/09/2021, il 03/02/2022 e il 09/03/2023 e RAGIONE_SOCIALE sentenza, nella parte in cui avevano negato il confronto tra perito e consulenti tecnici.
Ha premesso che, in sede di impugnazione, la difesa aveva eccepito la nullità RAGIONE_SOCIALE ordinanze adottate dal Tribunale il 12/09/2018 ove questo aveva negato la possibilità di svolgere l’esame del perito direttamente ad opera dei consulenti di parte e rigettato la richiesta di disporsi il confronto tra quest l’ausiliario, nonché la richiesta di escutere nuovamente i consulenti tecnici al termine dell’esame del perito; tutte argomentazioni disattese dalla Corte in sentenza ritenendosi, tra l’COGNOMEo, intempestiva l’eccezione in ordine alla richiesta d nuova escussione dei consulenti; ha dedotto che i consulenti di parte avevano ripetutamente interloquito nell’ambito RAGIONE_SOCIALE operazioni peritali e che, di conseguenza, andava consentito il massimo contraddittorio tra i tecnici; ha quindi esposto che la Corte non aveva disatteso tale impostazione ma che aveva ritenuto tardiva la relativa eccezione di nullità formulata dalle difese, secondo un assunto non condivisibile, come dimostrato dalla lettura del verbale del 12 settembre 2018; ne conseguiva che l’accertata lesione del diritto di difesa avrebbe dovuto indurre il giudice d’appello a condurre l’esame secondo le predette modalità, non disposte in primo grado,e che del tutto illogica doveva ritenersi la motivazione alla base del rigetto RAGIONE_SOCIALE richiesta di confronto.
22.3 Con il terzo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. – la violazione dell’art.603 cod.proc.pen. e la contraddittorietà e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione, nella parte in cui erano state rigettate l richieste di rinnovazione dibattimentale formulate nei motivi di impugnazione e nei motivi aggiunti.
Ha esposto che, in sede di gravame, era stato richiesto il confronto tra consulenti e perito e un nuovo esame dei consulenti già sentiti dal tribunale oltre che l’espletamento di una nuova perizia e l’esame di un nuovo consulente di parte; con istanze rigettate dalla Corte in relazione al disposto dell’articolo 603 commi 1 e 3, cod.proc.pen.; osservava, sul punto, che la formulazione del relativo motivo era del tutto conseguente alla richiesta di rinnovazione dell’atto nullo formulata nel motivo precedente, il cui accoglimento avrebbe comportato la necessaria rinnovazione dell’atto invalido medesimo mentre le richieste nuove, concretizzatesi nell’istanza di espletamento di una nuova perizia e nell’audizione di un nuovo consulente, dovevano ritenersi fondate ai sensi dell’articolo 603, comma uno, cod.proc.pen..
22.4 Con il quarto motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. – la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità dell motivazione, anche sotto la specie del travisamento RAGIONE_SOCIALE prova e del mancato rispetto del canone dell'”oltre ogni ragionevole dubbio”, in relazione al calcolo dell’angolo di impatto dell’autobus sulla barriera in opera sul INDIRCOGNOME Acqualonga.
Ha operato una complessiva contestazione RAGIONE_SOCIALE ricostruzione operata dalla Corte in punto di dinamica del sinistro rilevando come la motivazione del giudice d’appello avesse contraddetto le critiche formulate dalle difese e attinenti all’ipotizzata volontaria sterzata a destra del conducente dopo l’impatto contro la Opel NOME e all’effetto sponda derivante dall’impatto contro la vettura Citroen; evidenziando come gli elementi oggettivi contraddicessero la lettura finale perito in ordine alla sussistenza di un’unica traiettoria curvilinea seguit dall’autobus dopo il primo impatto contro la barriera laterale, deponendo invece tali elementi per una deviazione conseguente all’impatto con COGNOMEi veicoli, mentre la tesi del perito sarebbe stata confliggente anche con l’individuazione dell’effettivo punto d’urto finale, sottolineando le contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE conclusioni del t in ordine all’effettiva angolazione del mezzo al momento dall’uscita di RAGIONE_SOCIALE.
22.5 Con il quinto motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. – la violazione degli artt. 43, 113, 589 e 449 cod.pen. in relazione all’art.434 cod.pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione, anche sotto il profilo del travisamento RAGIONE_SOCIALE prova e del rispetto del canone dell'”oltre ogni ragionevole dubbio”, in relazione ai profili di colpa riconosciuti in capo agli esponenti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ricorrente.
Ha dedotto la censurabilità RAGIONE_SOCIALE motivazione in ordine alla ricostruzione del fenomeno corrosivo sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE prevedibilità, RAGIONE_SOCIALE regola cautelar asseritamente violata e RAGIONE_SOCIALE esigibilità RAGIONE_SOCIALE condotta.
Ha dedotto che la tesi dell’accusa si fondava sul dato in base al quale i tirafondi RAGIONE_SOCIALE barriere sarebbero state oggetto di un normale e fisiologico fenomeno di corrosione, avente la propria origine nell’utilizzo improprio di acciaio zincato e nelle caratteristiche RAGIONE_SOCIALE piattaforma RAGIONE_SOCIALEle, che avrebbero dato luogo a un fenomeno sviluppatosi in pochi anni dalla posa in opera; tesi, a fronte RAGIONE_SOCIALE quale, i consulenti tecnici RAGIONE_SOCIALE difesa avevano ritenuto non potesse parlarsi degrado fisiologico ma che lo stesso fosse dovuto alla formazione di magnet nella cameretta di espansione; secondo una ricostruzione perCOGNOMEo smentita giudici di appello senza confrontarsi con le argomentazioni difensive, che avevano sostenuto il carattere del tutto imprevedibile del fenomeno alla luce RAGIONE_SOCIALE leggi scientifiche condivise al momento dell’installazione, sulla base RAGIONE_SOCIALE quali era stato adottato un meccanismo di protezione da ritenere del tutto idoneo.
In ordine alla valenza probatoria dei lavori svolti nel 2009, ha evidenziato che – in tale contesto – i tirafondi apposti sulle campate 3 e 7 del INDIRCOGNOME non erano stati aggrediti dal fenomeno di intensa corrosione riscontrato nel 2013 nelle campate 10 e 11, tanto sulla base di testimonianze la cui valenza era stata indebitamente sminuita da parte del giudice d’appello.
Ha dedotto che la motivazione doveva ritenersi viziata sul punto attinente alle modalità di ispezione RAGIONE_SOCIALE barriere, essendo emerso dal dibattimento che la medesima era avvenuta, in maniera frequente e puntuale, da parte dei viabili e dei tecnici di tratta con modalità visive nonché dell’ufficio informazione e controllo del traffico e del personale di imprese terze oltre che RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con cui era stata sottoscritta apposita convenzione; inoltre, era emerso il dato rappresentato dalle ispezioni eseguite da parte RAGIONE_SOCIALE autorità di vigilanza, in esecuzione del piano annuale di monitoraggio (PAM) e dell’attività svolta a sorpresa e non calendarizzata che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello, avveniva con frequenza e prescindendo dalla presenza di barriere incidentate.
In ordine alle violazioni RAGIONE_SOCIALE regole cautelari riscontrate dalla Corte ha argomentato che le modalità indicate (ovvero l’utilizzo RAGIONE_SOCIALE chiave dinamometrica) si riferivano a interventi posti in essere dopo l’incidente e non contemplati nei manuali di installazione e monitoraggio vigenti al momento dei fatti, contestando la valenza probatoria dei dati apportati dal p.m. in ordine alle modalità di verifica dello stato dei tiranti effettuata nel 2012 sull’autostra Torino-Savona.
Censurava la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ravvisato non una colpa generica, come ritenuto nella sentenza di primo grado, ma specifica, facendosi riferimento alle normative contenute nelle norme armonizzate – le quali si riferivano alla sola nozione generale di manutenzione – e nell’articolo 14 del Codice RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in realtà da considerare una mera norma attributiva dell’obbligo di garanzia ma non tale da concretizzare una regola cautelare; ha COGNOMEesì dedotto che la Corte non avrebbe tenuto conto del profilo RAGIONE_SOCIALE esigibilità RAGIONE_SOCIALE condotta.
22.6 Con il sesto motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. – la violazione degli artt. 581, comma 1, lett.a), e 597, comma 3, cod.proc.pen., per avere la Corte di appello, in assenza di appello del p.m., riconosciuto l’aggravante RAGIONE_SOCIALE violazione RAGIONE_SOCIALE norme sulla circolazione RAGIONE_SOCIALEle per le posizioni dei dirigenti ed esponenti del RAGIONE_SOCIALE, non rilevando in tale modo l’intervenuta prescrizione del reato.
Ha esposto che il Tribunale aveva pronunciato una sentenza di condanna per il delitto previsto dall’art.589 cod.pen., previo riconoscimento RAGIONE_SOCIALE sola colpa generica, con la conseguenza che doveva intendersi decorso il termine massimo
di prescrizione di sette anni e sei mesi; premessa la natura più favorevole RAGIONE_SOCIALE disposizione nel testo anteriore all’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE I. n.241/2016, ha dedotto che la sussistenza dell’aggravante, quale punto autonomo RAGIONE_SOCIALE decisione, non era stata devoluta al giudice di appello mediante motivo di impugnazione, con conseguente violazione del divieto RAGIONE_SOCIALE reformatio in peius; tanto anche in relazione al precedente di legittimità richiamato dalla Corte, attinente alla sola riqualificazione del fatto e presupponente comunque un rapporto di connessione con un capo o un punto fatto oggetto di impugnazione, richiamando a tale proposito anche i principi in tema di formazione progressiva del giudicato.
22.7 Con il settimo motivo di impugnazione ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. – la violazione dell’art.125 cod.proc.pen. nonché del canone dell'”oltre ogni ragionevole dubbio”, nella parte in cui la sentenza aveva riconosciuto la responsabilità dell’Amministratore Delegato e degli esponenti RAGIONE_SOCIALE direzione generale, senza confutare in maniera specifica le argomentazioni RAGIONE_SOCIALE pronuncia assolutoria e senza provvedere alla rinnovazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE assunte in primo grado.
Ha dedotto che la Corte territoriale sarebbe giunta a una pronuncia di condanna degli esponenti dei vertici aziendali in assenza di una motivazione rafforzata, ribaltando l’esito assolutorio raggiunto dal Tribunale con una motivazione parziale e parcellizzata.
In particolare, ha sottolineato che il Tribunale in relazione agli obblighi discendenti dalla Convenzione del 2007 – aveva escluso la sussistenza di obbligo generalizzato di riqualificazione RAGIONE_SOCIALE barriere autoRAGIONE_SOCIALEli; che, pur in presenza di un intervento in tale senso, la normativa vigente non imponeva la necessaria sostituzione di tutte le barriere e che – anche in relazione all’art.2 de d.m. n.223/1992 – pure in occasione di adeguamento di tratti significativi di tronchi RAGIONE_SOCIALEli si presupponeva un intervento a monte in ordine all’individuazione dei medesimi da parte del progettista; ha sottolineato che, di contro, la Corte territoriale aveva desunto dal testo RAGIONE_SOCIALE Convenzione la sussistenza di un obbligo generalizzato di riqualifica e che – una volta individuato quale oggetto di intervento il tratto compreso tra il km 26 e il km 50 RAGIONE_SOCIALE A16 – l’intervento stesso avrebbe dovuto riguardare tutto lo sviluppo chilometrico, senza che l’adeguamento fosse legato alla valutazione del progettista; fermo restando, sempre secondo la valutazione RAGIONE_SOCIALE Corte, che il piano di riqualifica aveva escluso dall’ambito di intervento le barriere in calcestruzzo, anche perché prive RAGIONE_SOCIALE necessaria marcatura CE.
Ha quindi sostenuto che la riqualificazione RAGIONE_SOCIALE barriere di sicurezza non era imposta da alcuna norma primaria o secondaria e nemmeno poteva ritenersi imposta dalla Convenzione; mentre, quanto all’inserimento nel piano pluriennale
del tratto compreso tra il km 26 e il km 50 RAGIONE_SOCIALE A16, ha dedotto che – sulla base di quanto affermato dallo stesso consulente del p.m. – si trattava di un tratto di “studio” e non di intervento, contenente al proprio interno dei tratti significativi, la cui individuazione era comunque compito esclusivo del progettista.
Ha premesso che la violazione di una regola cautelare, discendente dall’approvazione di un progetto di riqualifica del chilometraggio compreso tra i km 26 e 50 RAGIONE_SOCIALE A16 e dalla pericolosità del tracciato, era stata esclusa dal Tribunale, sulla base di una conclusione giustificata anche sulla scorta del materiale istruttorio raccolto e ivi concludendosi – tra l’COGNOMEo – che nessun disposizione normativa prevedeva che il progettista dovesse verificare preventivamente lo stato di manutenzione RAGIONE_SOCIALE barriere; escludendo, COGNOMEesì, che la delibera del 18/12/2008 avesse limitato l’intervento alle sole barriere di primo impianto; ha quindi argomentato che, a fronte di tali motivazioni, la Corte territoriale aveva ritenuto che il piano di riqualifica limitasse gli interventi alle barriere metalliche, pur ammettendo successivamente che gli interventi avevano riguardato anche barriere di secondo impianto.
Ha contestato la motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza di appello in ordine al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE causalità RAGIONE_SOCIALE colpa tra omessa riqualifica RAGIONE_SOCIALE barriere ed evento; sul punto, ha sottolineato che il Tribunale aveva rilevato che le barriere new jersey già installate sul viadotto avevano comunque una capacità di contenimento pari a quella di una barriera H4 e quindi pienamente corrispondente ai requisiti previsti dal d.m. n.223/1992; essendosi concretizzato un rischio del tutto diverso, dipendente dal difetto di manutenzione RAGIONE_SOCIALE barriere medesime.
Ha COGNOMEesì censurato la motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza in punto di ricostruzione del nesso causale tra l’omessa riqualifica RAGIONE_SOCIALE barriere e l’evento, atteso che costituiva circostanza acquisita quella per cui una barriera regolarmente tenuta avrebbe comunque potuto evitare la precipitazione dell’autobus; argomento superato dalla Corte territoriale ritenendo che, se l’intervento di riqualifica avesse interessato tutte le barriere installate sul viadotto, il tecnico avrebbe potuto sicuramente constatare il loro carente stato di manutenzione; ha dedotto che non vi fosse alcun elemento per ritenere che il progettista, quand’anche la barriera fosse stata ricompresa nel piano di riqualifica, avrebbe dovuto valutarne lo stato di corrosione e che mancava comunque qualsiasi considerazione inerente ai tempi di effettiva attuazione di tale intervento.
22.8 Con l’ottavo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, connma 1, lett.c), cod.proc.pen. – la violazione degli artt. 178, comma 1, lett.c) e 18 cod.proc.pen., in riferimento all’art.603, comma 3bis, cod.proc.pen. e all’art.6 RAGIONE_SOCIALE CEDU, avendo riguardo alla mancata rinnovazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dichiarative ritenute decisive assunte in primo grado e poste alla base RAGIONE_SOCIALE sentenza di
assoluzione dell’Amministratore Delegato e degli esponenti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE generale.
Ha dedotto che il Tribunale aveva fondato la sentenza assolutoria anche sulle risultanze RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE orali assunte nel dibattimento e che la rinnovazione istruttoria disposta dalla Corte territoriale era stata solo parziale, n comprendendo – tra gli COGNOMEi – i consulenti tecnici RAGIONE_SOCIALE difesa; ha dedotto che l sussistenza di un obbligo giuridico di riqualifica era stato escluso dalla deposizione dei testi COGNOME e COGNOME, dai consulenti tecnici del p.m. e RAGIONE_SOCIALE difesa nonché dal perito, tra cui solo il COGNOME era stato riascoltato; analoga considerazion spiegava a proposito del punto attinente alla violazione RAGIONE_SOCIALE regola cautelare, su cui avevano deposto alcuni testimoni e i consulenti RAGIONE_SOCIALE difesa, nessuno dei quali ascoltato dalla Corte; mentre l’interpretazione del piano di riqualifica era avvenuta sul piano documentale senza disporre la nuova audizione di tutti i testi RAGIONE_SOCIALE difesa; mentre, COGNOMEesì, nessuno spazio nell’istruttoria aveva trovato il profilo relativo a causalità RAGIONE_SOCIALE colpa, su cui pure avevano deposto consulenti tecnici e perito.
22.9 Con il nono motivo di ricorso ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. – la violazione degli artt. 40, 41, 43, 113 e 5 cod.pen. e dell’art.2 del d.m. 223/1992, nonché la contraddittorietà o manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione sulla ritenuta sussistenza di una posizione di garanzia in capo all’RAGIONE_SOCIALE Amministratore Delegato e agli esponenti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in materia di manutenzione RAGIONE_SOCIALE barriere di sicurezza.
Ha operato una complessiva disamina sulla insussistenza di tutti i presupposti necessari per ravvisare una responsabilità colposa, con specifico riferimento alla prevedibilità dell’evento e in ordine alla dedotta violazione degl obblighi manutentivi, atteso che la stessa Corte territoriale aveva riconosciuto la distinzione tra l’attività di manutenzione e l’attività di riqualifica.
22.10 Con il decimo motivo ha dedotto – ai sensi degli artt. 521 e 522 cod.proc.pen. – la violazione di legge e la conseguente nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza, per violazione dell’obbligo di correlazione tra fatto ascritto e fatto ritenuto, nella pa in cui il giudice di appello aveva pronunciato condanna dei vertici societari anche in relazione alla condotta di omessa manutenzione.
Ha dedotto che la Corte, di fatto, aveva ascritto all’Amministratore Delegato e ai membri degli uffici centrali anche la violazione degli obblighi manutenti tal modo incorrendo nella violazione RAGIONE_SOCIALE suddette disposizioni.
22.11 Con l’undicesimo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. – la violazione dell’art.589, comma 2, cod.pen. e la mancanza di motivazione in relazione al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE colpa specif connessa alla violazione RAGIONE_SOCIALE norme sulla circolazione RAGIONE_SOCIALEle in all’Amministratore Delegato e agli esponenti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Ha dedotto che il d.m. 223/1992 non disciplinava la fase propedeutica RAGIONE_SOCIALE riqualificazione, con la conseguenza che non sussisteva una disciplina specifica che avrebbe imposto un diverso modo di decidere e deliberare l’investimento, con la conseguenza ulteriore che in nessun caso la condotta tenuta poteva assurgere a violazione di una specifica norma sulla circolazione RAGIONE_SOCIALEle.
22.12 Con il dodicesimo motivo ha dedotto- ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) e c), cod.proc.pen. – la violazione degli artt. 581, comma 1, lett.a), 597, comma 1, cod.proc.pen., per avere la Corte di appello, in assenza di appello del p.m., riconosciuto l’aggravante RAGIONE_SOCIALE violazione RAGIONE_SOCIALE norme sulla circolazione RAGIONE_SOCIALEle per l’Amministratore Delegato e per gli esponenti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non rilevando in tale modo l’intervenuta prescrizione del reato.
Richiamando quanto esposto nel motivo di ricorso attinente ai Direttori di RAGIONE_SOCIALE, ha esposto che la conclusione RAGIONE_SOCIALE Corte si sarebbe posta in contrasto con i medesimi principi; atteso che l’appello proposto dal p.m. in ordine tali posizioni non atteneva al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE predetta aggravante speciale, con la conseguenza che il relativo punto RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado non aveva formato oggetto di devoluzione.
22.13 Con il tredicesimo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. – la violazione degli artt. 40, comma 2, 43, 11 cod.pen., in relazione all’art.434 cod.pen., per erronea applicazione dei principi in materia di idoneità RAGIONE_SOCIALE condotta a cagionare un pericolo per la pubblica incolumità.
Ha dedotto che la Corte territoriale avrebbe identificato il pericolo per la pubblica incolumità sulla base RAGIONE_SOCIALE condizioni di elevata pericolosità RAGIONE_SOCIALE sede RAGIONE_SOCIALEle derivante dalle omissioni colpose in materia di manutenzione e monitoraggio; ha esposto che la Corte non aveva però affrontato la questione dell’accertamento di un pericolo comune secondo lo schema del danno qualificato dal pericolo, assumendo tale elemento come insito nella pericolosità RAGIONE_SOCIALE sede RAGIONE_SOCIALEle, delineando in tal modo un reato di mera condotta in luogo di uno di evento; evento, nel caso di specie, non ravvisabile; ha quindi dedotto che la Corte avrebbe attribuito rilievo a una condizione di “elevata pericolosità” per la sicurezza dei trasporti omettendo di accertare la sussistenza dell’evento materiale di danno ovvero il pericolo effettivo per l’incolumità pubblica e prescindendo, pert dalla necessaria valutazione RAGIONE_SOCIALE circostanza concrete in cui si era svolto il fatto.
22.14 Con il quattordicesimo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen – la violazione dell’art.2049 cod.civ. parte in cui la sentenza aveva confermato la quantificazione del contributo cau all’evento nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Ha premesso che tale contributo era stato quantificato dai giudici di merito nella misura del 40%, ritenuta del tutto sproporzionata rispetto a quella riconosciuta agli COGNOMEi soggetti condannati (COGNOME e COGNOME), il tutto senza tenere adeguato conto RAGIONE_SOCIALE dinamica concreta del sinistro e RAGIONE_SOCIALE condizioni del mezzo la cui circolazione ne era stata all’origine.
23. Le difese di alcuni imputati hanno successivamente presentato memorie illustrative.
La difesa di NOME COGNOME ha depositato memoria illustrativa specificamente relativa al primo, quinto, sesto e settimo motivo di ricorso.
La difesa del COGNOME ha depositato memoria illustrativa attinente: agli addebiti riconosciuti dalla Corte di appello, alle qualifiche effettivamente ricoperte dall’imputato, all’erronea ricostruzione RAGIONE_SOCIALE ripartizione degli obblighi riqualificazione e manutenzione, al perimetro dei doveri derivanti dalla normativa di settore e alla conseguente correttezza del comportamento tenuto dal ricorrente, al comportamento lecito alternativo individuato e all’assenza di responsabilità dell’imputato medesimo.
La difesa dello COGNOME ha depositato memoria illustrativa nella quale ha insistito per l’accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso.
La difesa del COGNOME ha depositato memoria illustrativa nella quale si è soffermato specificamente sulla valenza da attribuire al d.m. n.223/1992 e all’adeguatezza prestazionale RAGIONE_SOCIALE barriera investita dall’autobus.
La difesa di NOME COGNOME ha depositato memoria illustrativa nella quale si è soffermata specificamente sull’ottavo motivo di ricorso nonché su alcuni aspetti di fatto e di diritto già oggetto di approfondimento in sede di ricors introduttivo.
La difesa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha depositato RAGIONE_SOCIALE note di udienza nelle quali ha pure approfondito alcune tematiche già oggetto di trattazione nell’originario ricorso.
24. Il AVV_NOTAIO generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha espresso alcune conclusioni parziali per poi precisare definitivamente le proprie argomentazioni in sede di udienza.
Ha concluso per il rigetto dei ricorsi presentati dal COGNOME e dalla COGNOME; in ordine alla posizione di COGNOME, COGNOME e COGNOME ha chiesto l’annullamento senza rinvio RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata ai fini penali, quanto al reato di cui all’art.589 cod.pen., per essersi il reato estinto per prescrizione e quanto a reato di cui all’art.449 cod.pen. perché il fatto non sussiste; con annullamento con rinvio ai fini civili.
In ordine alla posizione di COGNOME, COGNOME e COGNOME, ha chiesto l’annullamento senza rinvio RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata ai fini penali, quanto al reato di cui all’art. 589 cod.pen., per essersi il reato estinto per prescrizione e quanto a reato di cui all’art.449 cod.pen. perché il fatto non sussiste; con rigetto dell domande ai fini civili.
In ordine alla posizione di COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME, ha chiesto l’annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata quanto al reato di cui all’art.589 cod.pen.; ha chiesto l’annullamento senza rinvio riguardo al reato di cui all’art.449 cod.pen., perché il fatto non sussiste.
Le parti civili hanno depositato conclusioni e nota spese.
La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME va parzialmente accolto, in relazione all’ultimo motivo di ricorso, attinente alla rideterminazione RAGIONE_SOCIALE pena, con statuizione che, in ordine al medesimo profilo, si riflette anche sulla posizione del COGNOME in relazione al disposto dell’art.587, comma 1, cod.pen.; con conseguente annullamento senza rinvio RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata ai sensi dell’art.620, lett.1), cod.proc.pen..
I ricorsi proposti dagli COGNOMEi imputati e dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE vann integralmente rigettati.
I ricorsi proposti da NOME COGNOME e NOME COGNOME
Vanno inizialmente esaminati i ricorsi proposti da NOME COGNOME e da NOME COGNOME, in quanto attinenti a condotte poste in essere in un preciso segmento temporale RAGIONE_SOCIALE vicenda in oggetto, collocato in una fase antecedente rispetto al concreto svolgimento RAGIONE_SOCIALE dinamica del sinistro.
Va premesso che, in relazione alla posizione di entrambi i suddetti ricorrenti, si verte in una fattispecie di c.d. doppia conforme, per cui le du decisioni di merito vanno lette congiuntamente, integrandosi le stesse a vicenda, secondo il tradizionale insegnamento RAGIONE_SOCIALE Suprema Corte; tanto in base al principio per cui: «Il giudice di legittimità, ai fini RAGIONE_SOCIALE valutazione RAGIONE_SOCIALE congr RAGIONE_SOCIALE motivazione del provvedimento impugNOME, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile» (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 Ambrosino, Rv. 209145; in conformità, tra le numerose COGNOMEe, Sez. 6, n. 11878
20/01/2003, Vigevano, Rv. 224079; Sez. 6, n. 23248 del 07/02/2003, Zanotti, Rv. 225671; Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617).
Il ricorso proposto da NOME COGNOME va rigettato quanto ai primi nove motivi e accolto limitatamente al decimo motivo, inerente alla concreta determinazione RAGIONE_SOCIALE pena da parte del giudice di appello.
Deve essere premesso che i primi due motivi di impugnazione articolati dalla COGNOME hanno quale oggetto il capo RAGIONE_SOCIALE sentenza che ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine al reato contestato al capo A); sul punto, deve quindi osservarsi che, in tema di impugnazioni, l’interesse del ricorrente è ravvisabile non solo quando questi miri a conseguire effetti penali più vantaggiosi, ma anche quando tenda ad evitare conseguenze extrapenali pregiudizievoli o ad assicurarsi effetti penali più favorevoli che l’ordinamento faccia dipendere dalla pronuncia domandata, come quelli che l’ordinamento rispettivamente riconnette all’efficacia del giudicato RAGIONE_SOCIALE sentenze di condanna o di assoluzione nel giudizio di danno (artt. 651 e 652 cod. proc. pen.), al giudicato di assoluzione nel giudizio disciplinare (art. 653 cod. proc. pen.) e al giudicato RAGIONE_SOCIALE sentenze di condanna e di assoluzione in COGNOMEi giudizi civili o amministrativ (art. 654 cod. proc. pen.).
Difatti, stante il principio di unitarietà dell’ordinamento giuridico, se u sentenza penale produce effetti giuridicamente rilevanti in COGNOMEi campi dell’ordinamento, con pregiudizio RAGIONE_SOCIALE situazioni giuridiche soggettive facenti capo all’imputato, questi ha interesse ad impugnare la sentenza penale qualora dalla modifica di essa possa derivare in suo favore, in modo diretto e concreto, l’eliminazione di qualsiasi effetto giuridico extrapenale per lui pregiudizievole (Sez. 5, n. 37677 del 10/07/2012, COGNOME, Rv. 254557; Sez. 6, n. 35989 del 01/07/2015, COGNOME, Rv. 265604; Sez. 4, n. 18343 del 05/02/2019, COGNOME, Rv. 275760). Interesse che, nel caso di specie, deve ritenersi concretamente sussistente in relazione alla presenza RAGIONE_SOCIALE parti civili nonché agli eventuali e potenziali effetti extrapenali derivanti da una sentenza di proscioglimento.
A propria volta, quanto alla regola di giudizio da osservare in tale fattispecie, vertendosi – nel caso in questione – in ipotesi di impugnazione proposta ai soli fini civili, stante la declaratoria di prescrizione emessa da parte d giudice di appello, vanno tenuti presenti i criteri dettati nella sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte Costituzionale del 7 luglio 2021, n.182, nella cui parte motiva è stato ril con specifico riferimento alla tematica del nesso causale – che, nel decid in sede di impugnazione ai fini risarcitori, il giudice deve avere riguardo al fatto ch nell’illecito RAGIONE_SOCIALE «vale, invece, il criterio del “più probabile che non” o
“probabilità prevalente” che consente di ritenere adeguatamente dimostrata (e dunque processualmente provata) una determinata ipotesi fattuale se essa, avuto riguardo ai complessivi risultati RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dichiarative e documentali, appare più probabile di ogni COGNOMEa ipotesi e in particolare dell’ipotesi contraria»; criterio sulla base dell’impianto argonnentativo dell’ arresto espresso da Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880 è applicabile, specificamente, nei casi di impugnazione proposta ai soli fini civili.
Mentre, di contro e sempre sulla base RAGIONE_SOCIALE predetta pronuncia, nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell’imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l’estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto RAGIONE_SOCIALE causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza RAGIONE_SOCIALE Cor costituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza RAGIONE_SOCIALE parte RAGIONE_SOCIALE, a valutare, anche a fronte di RAGIONE_SOCIALE insufficienti o contraddittorie, sussistenza dei presupposti per l’assoluzione nel merito (con conseguente e persistente validità dei principi dettati da Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244273).
Il primo motivo, attinente alla dedotta violazione del principio di corrispondenza tra imputazione contestata e fatto ritenuto in condanna (in relazione agli artt. 521 e 522 cod.proc.pen.) è infondato.
Specificamente, l’imputata ha prospettato la violazione del predetto principio in quanto, a differenza rispetto alla contestazione originaria – in cui e stata ascritta alla ricorrente la condotta consistente nel materiale inserimento nel sistema informatico RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del report dei dati comprovante la (mai avvenuta) revisione del autobus TARGA_VEICOLO – le sentenze di merito avrebbero posto alla base RAGIONE_SOCIALE dichiarazione di responsabilità, con conseguente assenza dei presupposti per un proscioglimento nel merito, la (diversa) condotta consistente nella cessione RAGIONE_SOCIALE password di accesso al sistema nei confronti di terzi e, in particolare, a diversi soggetti abilitati al collegamento, concretament identificati -tanto già nella sede RAGIONE_SOCIALE motivazione del giudizio di primo grado -nel personale in servizio presso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; specificamente concludendo, all’esito del complesso del materiale istruttorio esamiNOME che “Ne deriva che è ben possibile e deve anzi ritenersi accertato sulla base RAGIONE_SOCIALE indicate convergenti risultanze istruttorie che la COGNOME abbia fornito le proprie credenziali ad u soggetto abilitato al collegamento – come il titolare dell’RAGIONE_SOCIALE COGNOME COGNOME soggetto operante in tale RAGIONE_SOCIALE, da lei frequentata abitualmente per motivi lavorativi e coinvolta anche in COGNOMEe indagini aventi ad oggetto reati analoghi – e l
stesso abbia provveduto ad inserire materialmente l’esito RAGIONE_SOCIALE revisione in questione con le sue credenziali” (pag.84 RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado).
Da tale circostanza, e in relazione alla diversità del fatto contestato rispetto a quello ascritto, sarebbe conseguita, secondo la prospettazione difensiva, la eterogeneità tra il fatto contestato medesimo e quello oggetto di condanna, atteso che la contestazione faceva riferimento alla condotta materiale rappresentata dall’effettivo inserimento del falso report nella banca dati RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
5.1 Sul relativo profilo di diritto – e in relazione a problematica sulla qual si avrà successivamente modo di ritornare – le Sezioni Unite hanno affermato, in più occasioni, il principio in base al quale, in relazione al rispetto del combinat disposto degli artt. 521 e 522 cod.proc.pen., per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei propri elementi essenziali, RAGIONE_SOCIALE fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, cosicché si pervenga ad una incertezza sull’oggetto RAGIONE_SOCIALE imputazione da cui scaturisce un reale pregiudizio dei diritti RAGIONE_SOCIALE difesa; conseguendone che l’indagine non va esaurita nel mero e pedissequo confronto puramente letterale tra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l’iter de processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto RAGIONE_SOCIALE imputazione (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di COGNOME, Rv. 205619; Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, COGNOME, Rv. 248051); potendosi quindi ravvisare la violazione del principio di correlazione nel solo caso in cui si sia fronte a un radicale mutamento, negli aspetti costitutivi essenziali, RAGIONE_SOCIALE condotte contestate, produttivo di un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti RAGIONE_SOCIALE difesa (Sez. 4, n. 18366 de 17/01/2024, T., Rv. 286379). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Tali principi sono coerenti con quelli costituzionali racchiusi nella norma di cui all’art. 111 RAGIONE_SOCIALE Carta fondamentale, ma anche con l’art. 6 RAGIONE_SOCIALE CEDU, siccome interpretato dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, a partire dalla pronuncia RAGIONE_SOCIALE c. RAGIONE_SOCIALE (CEDU, 2 sez., 11 dicembre 2007); ma anche, successivamente, con la pronuncia del 22 febbraio 2018, RAGIONE_SOCIALE c. RAGIONE_SOCIALE (n.2), con la quale la Corte di Strasburgo ha escluso la violazione dell’art. 6 cit. nel caso in cui l’interessato abbia avuto una possibilità di preparare adeguatamente la propria difesa e di discutere in contraddittorio sull’accusa alla fine formulata ne suoi confronti (così, in motivazione, Sez.4, n.3922 del 17/12/2020, dep.2021, COGNOME, n.m.).
5.2 Nel caso di specie, come osservato dalla Corte territoriale, viene quindi in considerazione anche l’ulteriore e puntuale principio in forza del quale non
sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso in cui l’imputato, al quale sia stato contestato di essere l’autore materiale del fatt sia riconosciuto RAGIONE_SOCIALE a titolo di concorso morale, giacché tale modifica non comporta una trasformazione essenziale del fatto addebitato, né può provocare menomazioni del diritto di difesa, ponendosi in rapporto di continenza e non di eterogeneità rispetto alla originaria contestazione (Sez. 2, n. 122 17/03/2015, COGNOME, Rv. 263017; Sez. 2, n. 30488 del 09/12/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284953).
Nel caso in esame, si rileva COGNOMEesì, come pure evidenziato dal giudice di appello, che in ordine alla concreta manifestazione RAGIONE_SOCIALE condotta ritenuta nelle sentenze di merito – la difesa ha avuto esteso modo di confrontarsi di controdedurre, avendo la stessa ampiamente contestato, tanto nel corso del giudizio di primo grado quanto in sede di impugnazione, la circostanza relativa alla dedotta e volontaria cessione RAGIONE_SOCIALE proprie credenziali di accesso al sistema a terzi non autorizzati e sostenendo, in tali sedi, di avere subito un furto RAGIONE_SOCIALE credenziali medesime, facendo specifico riferimento all’utilizzo di chiavette utilizzate abusivamente a tale fine (c.d. keylogger).
Pertanto, in relazione al suddetto motivo di ricorso, deve dedursene la complessiva infondatezza proprio in quanto il dato fenonnenico relativo alla condotta ravvisata dai giudici di merito è stato fatto oggetto di ampia interlocuzione nel corso del primo e secondo grado del procedimento e, anzi, lo stesso ha formato specifico oggetto, in punto di fatto, RAGIONE_SOCIALE argomentazioni difensive articolate dalla ricorrente.
Con il secondo motivo, la ricorrente ha censurato la motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata nella parte in cui questa ha disatteso la configurazione alternativa del fatto prospettata dalla difesa e in forza RAGIONE_SOCIALE quale l’imputat avrebbe subìto una sistematica e inconsapevole sottrazione – a opera di terzi RAGIONE_SOCIALE proprie credenziali di accesso al sistema informatico RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Il motivo è infondato.
6.1 Deve essere premesso, in riferimento al contenuto RAGIONE_SOCIALE doglianza, che eccede dai limiti di cognizione RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti n compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ai sensi dell’art. 606, comma 1, le e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell’esposizione RAGIONE_SOCIALE ragioni giuridicamente apprezzabili che l’hanno determinata, dell’assenza di manifesta illog dell’esposizione e, quindi, RAGIONE_SOCIALE coerenza RAGIONE_SOCIALE argomentazioni rispetto al fine che
iy ne ha giustificato l’utilizzo e RAGIONE_SOCIALE non emersione di alcuni dei predetti vizi dal tes impugNOME o da COGNOMEi atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, COGNOME, Rv. 284556, Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504, tra le COGNOMEe).
Si ricorda, COGNOMEesì, che non è consentita in sede di legittimità una rivalutazione nello stretto merito RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali, essendo preclusa in questa sede la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 27429 del 4/7/2006, COGNOME, RV. 234559; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, B., Rv. 280601); essendo, infatti, stato più volte ribadito che la Corte di cassazione non può sovrapporre la propria valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio (Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, COGNOME, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, COGNOME, Rv. 253099), restando esclusa la possibilità di una nuova valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità RAGIONE_SOCIALE fonti di prova (Sez. 2, n. 7380 d 11/1/2007, Messina, Rv. 235716).
6.2 Deve quindi rilevarsi che, contrariamente all’assunto difensivo, la conclusione raggiunta dai giudici di merito è stata fondata su un ragionamento probatorio pienamente rispettoso dei criteri dettati dall’art.192, comma 2, cod.proc.pen., non ravvisandosi pertanto il ravvisato vizio di motivazione.
In particolare, la Corte ha valorizzato gli elementi rappresentati partendo dal fondamentale presupposto fattuale in forza del quale l’inserimento degli esiti mendaci RAGIONE_SOCIALE non avvenuta revisione è avvenuto utilizzando le credenziali di accesso RAGIONE_SOCIALE COGNOME (elemento già di per sé ritenuto, con valutazione del tutto logica, come un’evidenza probatoria di alto valore dimostrativo) – anche da COGNOMEi fattori quali: l’utilizzo sistematico, in un ristretto arco di tempo, RAGIONE_SOCIALE medesime credenziali per l’inserimento di un numero altissimo (quantificato in circa seimila nel solo periodo compreso tra giugno 2013 e maggio 2014) di falsi esiti di operazioni di revisione e la mancata denuncia – da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente – del dedotto utilizzo abusivo RAGIONE_SOCIALE credenziali medesime, tra l’COGNOMEo sistematicamente mutate nei mesi anteriori rispetto alla condotta imputata; avendo quindi la Corte, con motivazione consequenziale e del tutto congrua, ritenuto di trovarsi di fronte
a un complesso di elementi (di tipo documentale e logico) pienamente idoneo a sostenere la conclusione raggiunta.
D’COGNOMEa parte, la Corte ha evidenziato che la specifica tesi alternativa sostenuta dalla difesa, ovvero il dedotto furto RAGIONE_SOCIALE credenziali di accesso mediante il predetto strumento informatico (argomento sostenuto in riferimento alle considerazioni introdotte a opera del consulente di parte) sia rimasta un dato del tutto congetturale e privo di qualsiasi sostegno fattuale, anche in considerazione del mancato rinvenimento di tale apparecchio.
Così come, la Corte territoriale ha evidenziato, con logiche argomentazioni, l’infondatezza RAGIONE_SOCIALE argomentazioni difensive inerenti al riscontro cartaceo attinente all’effettuazione RAGIONE_SOCIALE revisione; rilevando come gli elementi istruttor emersi nel corso del primo grado di giudizio deponessero univocamente nel senso che il modello fosse stato compilato nei giorni immediatamente successivi al sinistro, sulla base di concordanti elementi fattuali sulla scorta dei quali: nessun modello analogo era stato rinvenuto per i mezzi per i quali era stata attestata la revisione nel pomeriggio del 26/03/2013; il modello utilizzato non era più in uso ed era diverso da quello utilizzato per gli COGNOMEi veicoli sottoposti a revisi nella giornata; sullo stesso risultava apposta un marca da bollo già utilizzata per un’COGNOMEa operazione regolarmente compiuta.
Si deve quindi rammentare che, in tema di giudizio di legittimità, l’introduzione nel disposto dell’art. 533 cod. proc. pen. del richiamato principio dell'”oltre ogni ragionevole dubbio” ad opera RAGIONE_SOCIALE legge 20 febbraio 2006, n. 46, non ha mutato la natura del sindacato RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione sulla motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza, sicché la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, segnalata dalla difesa, non integra un vizio di motivazione se sia stata oggetto di disamina – come nel caso di specie – da parte del giudice di merito (Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023, dep. 2024, Lombardi, Rv. 285801).
PerCOGNOMEo, il dubbio idoneo ad introdurre una ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti è soltanto quello «ragionevole», ovvero quello che trova conforto nella logica, sicché, in caso di prospettazioni alternative, occorre comunque individuare gli elementi di conferma dell’ipotesi ricostruttiva accolta, non potendo il dubbio fondarsi su un’ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (Sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014, COGNOME, Rv. 259204; Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P., Rv. 281647 – 04).
Ne consegue che alcun profilo di illogicità può ravvisarsi nella motivazion resa sul punto dalla Corte territoriale, che appare pienamente rispettosa regula iuris applicabile nel caso concreto alla luce dei richiamati arresti espressi dalla giurisprudenza di legittimità.
7. Con il terzo motivo di impugnazione, la difesa ha contestato la conclusione RAGIONE_SOCIALE sentenze di merito in punto di penale responsabilità relativamente al capo B) RAGIONE_SOCIALE rubrica, per avere attribuito valenza causale rispetto ai contestati reati di omicidio plurimo colposo e di disastro colposo – a rilascio RAGIONE_SOCIALE falsa attestazione RAGIONE_SOCIALE compiuta revisione e censurando, di conseguenza, il giudizio controfattuale formulato da parte dei giudici di primo e secondo grado; ciò in quanto, secondo la prospettazione contenuta nel motivo, l’effettuazione di una regolare visita di revisione non avrebbe impedito la successiva circolazione dell’autobus e il perfezionamento del successivo evento; affermandosi che le cause RAGIONE_SOCIALE perdita del controllo del mezzo (ovver malfunzionamento dell’impianto frenante), sarebbero sopravvenute rispetto all -non effettuata – visita di revisione.
7.1 II motivo è inammissibile, in quanto – oltre che reiterativo di censure già spiegate di fronte alla Corte territoriale – del tutto omissivo del necessari onere di raffronto con le argomentazioni poste alla base RAGIONE_SOCIALE correlativa argomentazione del giudice di appello.
Difatti, la Corte ha congruamente individuato – sulla base dei generali principi in tema di responsabilità per colpa – nella condotta (commissiva) tenuta dall’imputata un sicuro antecedente logico degli eventi successivamente perfezionati; sul punto ricordando che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, in tema di reati colposi, la natura commissiva RAGIONE_SOCIALE condotta consistente nella trasgressione di un divieto e, quindi, in un’azione difforme dal comportamento imposto dalla regola cautelare, implica, per l’accertamento del nesso causale con l’evento, che il giudizio controfattuale sia operato valutando l’evento si sarebbe ugualmente verificato anche in assenza RAGIONE_SOCIALE condotta commissiva medesima (Sez. 4, n. 15002 del 01/03/2011, Reif, Rv. 250268; Sez. 3, n. 47979 del 28/09/2016, Urru, Rv. 268658).
Nel caso in esame, la Corte ha congruamente rilevato che la condotta positiva tenuta dall’imputata, attinente alla conclusiva attestazione non veritiera dell’esito positivo RAGIONE_SOCIALE revisione, ha determiNOME – costituendone un antecedente logico necessario – la possibilità, in capo al RAGIONE_SOCIALE del mezzo, RAGIONE_SOCIALE successiva utilizzazione del mezzo, che, COGNOMEimenti, sarebbe stata del tutto inibita, sul autostrade, ai sensi dell’art.176, comma 18, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285.
Il motivo appare, quindi, omissivo del predetto e necessario onere di confronto con la sentenza impugnata, proprio in quanto non tiene conto del collegamento operato dai giudici di merito – sul piano del determinismo causale tra la apparente liceità RAGIONE_SOCIALE circolazione del mezzo e gli eventi successivi; collegamento che non viene meno, come invece prospetta la difesa, sulla base del mero dato del carattere sopravvenuto del guasto meccanico rispetto a quanto
verificabile in sede di revisione. Si rileva infatti che la valutazione difensiva appalesa comunque come del tutto apodittica anche rispetto a tale ultimo profilo, attesi gli strumenti normativi applicabili ratione temporis (consistenti nelle direttive autoapplicative 2009/40/CE e 2010/48/UE), i quali prevedevano un approfondito esame, in sede di visite di revisione, sull’impianto frenante del mezzo.
In particolare, la direttiva 2010/48/UE prevedeva, al punto 4, contenente i “requisiti minimi di ispezione” e, al successivo punto 1.5, attinente all’esame dell’impianto frenante un esame visivo di tutti i componenti dell’impi medesimo.
Con il quarto motivo di impugnazione, la difesa ha contestato la motivazione del giudice di secondo grado nella parte in cui ha attribuito rilevanza a uno specifico dato fattuale; ovvero quello in forza del quale il COGNOME, a seguito dell’esito negativo RAGIONE_SOCIALE revisione dello stesso mezzo effettuata nel 2008, avrebbe operato una riparazione sui freni dell’autobus e quindi di nuovo intrapreso, stavolta con esito positivo, il relativo iter.
Sul punto, la ricorrente ha dedotto che la circostanza dell’apposizione del tagliando con la scritta “ripetere revisione”, datata 2008, sarebbe stata smentita dalla copia del libretto di circolazione depositata dalla difesa nel corso del giudizi di primo grado – e allegato al ricorso per cassazione – dal quale sarebbe emersa l’assenza effettiva del tagliando con la scritta “ripetere”; con tali deduzion implicitamente, configurando un vizio di travisamento RAGIONE_SOCIALE prova, che – in ipote di c.d. doppia conforme – è prospettabile sia nell’ipotesi in cui il giudice di appel per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento RAGIONE_SOCIALE risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro RAGIONE_SOCIALE non corrispondenza RAGIONE_SOCIALE motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALE parti (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L., Rv. 272018; Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155).
8.1 Il motivo è manifestamente infondato, oltre che estrinsecannente aspecifico.
Difatti, dalla lettura RAGIONE_SOCIALE motivazioni RAGIONE_SOCIALE sentenze di merito si evince chiaramente che la relativa circostanza è stata dedotta sulla base del dichiarazioni rese in sede di interrogatorio da parte dello stesso coimputato COGNOME, il quale – con affermazione ritenuta attendibile dai giudici di merito – ha
univocamente riferito sul punto e non, quindi, sulla base dell’esame visivo RAGIONE_SOCIALE carta di circolazione del mezzo.
Ne consegue che il correlativo elemento è del tutto ininfluente in ordine alla valutazione compiuta dai giudici di primo e secondo grado e attinente, specificamente, alla circostanza di fatto inerente alla effettiva ripetizione dell operazioni di revisione nell’anno 2008; circostanza in ordine alla quale, comunque, il motivo si appalesa del tutto aspecifico in ordine all’indicazione RAGIONE_SOCIALE potenzial incidenza di tale circostanza sul complessivo apparato argomentativo RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata.
9. Con il quinto motivo, la difesa ha censurato la motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza d’appello sotto il profilo del giudizio controfattuale; ha evidenziato che, sulla bas RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALE stessa sentenza, si evinceva come il COGNOME avesse comunque, già in precedenza, circolato in autoRAGIONE_SOCIALE in assenza di una revisione in corso di validità tra il 2010 e il 2013, per cui doveva ritenersi indimostrato ch – in caso di revisione culminata con esito negativo – il coimputato avrebbe tenuto un comportamento diverso rispetto a quello effettivamente tenuto.
Il motivo è manifestamente infondato.
9.1 La difesa RAGIONE_SOCIALE ricorrente ha richiamato il principio espresso da Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, COGNOME, Rv. 261103, in base al quale, nel reato colposo omissivo improprio, il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistic ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, che a sua volta deve essere fondato, oltre che su un ragionamento di deduzione logica basato sulle generalizzazioni scientifiche, anche su un giudizio di tipo induttivo elaborato sull’analisi RAGIONE_SOCIALE caratterizzazione del fatto storico e sulle particolari del caso concreto; ritenendo che proprio il comportamento concretamente tenuto dal COGNOME, che aveva comunque circolato tra il 14/02/2010 e il 17/02/2013 in assenza RAGIONE_SOCIALE prescritta revisione, fosse tale da connotare la sussistenza di circostanze concrete tali da far escludere la valenza causale del comportamento tenuto dalla ricorrente.
Va quindi rilevato che il predetto precedente giurisprudenziale è stato impropriamente richiamato dalla difesa, attenendo lo stesso all’ipotesi di causalità omissiva mentre, nel caso di specie, si verte invece in una fattispecie di evento colposo determiNOME da condotta commissiva.
In ogni caso, come congruamente rilevato dal giudice di appello, con motivazione non palesemente illogica, la valutazione RAGIONE_SOCIALE condotta illecita previamente tenuta dal COGNOME non vale a riverberarsi sulla valutazione RAGIONE_SOCIALE sequenza causale verificatasi nel caso di specie; in occasione RAGIONE_SOCIALE quale la
condotta tenuta dalla COGNOME, contribuendo alla conclusione con esito positivo di un procedimento autorizzativo avente quale esito l’abilitazione all’utilizzo del mezzo, ha (come sopra sottolineato) perfezioNOME un antecedente storico logicamente necessario in relazione agli eventi concretizzatisi.
Si deve quindi ritenere che la valutazione in ordine alla sussistenza di un’ipotetica e permanente condotta illecita da parte del COGNOME – consistente nella persistente violazione del divieto di circolazione in assenza di valida revisione assurga a nulla di più di un giudizio nneramente ipotetico del tutto inidoneo a riverberarsi sulla concreta sequenza causale verificatasi nel caso di specie.
10. Con il sesto motivo di ricorso, la difesa ha censurato la sentenza di appello nella parte in cui ha escluso che la condotta di guida dell’autobus tenuta da NOME COGNOME dovesse considerarsi una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento e quindi tale da escludere il nesso causale con la condotta contestata all’imputata.
10.1 Il motivo è manifestamente infondato, oltre che meramente reiterativo di una tematica (perCOGNOMEo esaustivamente trattata dal giudice di primo grado) già prospettata di fronte dal giudice di appello, che sul punto ha argomentato con motivazione logica nonché conforme rispetto ai principi di diritto rilevanti nel caso concreto.
Deve infatti ritenersi che la Corte territoriale abbia fatto un complessivo buon governo dei principi in tema di nesso di causalità desumibili dagli artt. 40 e 41 cod.pen..
Sul punto va ricordato che, in riferimento al principio dettato dal comma secondo dell’art.41 cod.pen., in presenza del requisito positivo concretizzato dall’aver posto in essere, con la propria condotta, un antecedente necessario in relazione alla verificazione dell’evento, il nesso causale può ritenersi interrotto con conseguente esclusione RAGIONE_SOCIALE responsabilità dell’agente – in presenza di una serie causale del tutto autonoma e indipendente.
Specificamente, come sottolineato dalla giurisprudenza di questa Corte, ai fini dell’apprezzamento dell’eventuale interruzione del nesso causale tra condotta ed evento, le cause sopravvenute idonee ad escludere il rapporto di causalità sono solo quelle che innescano un processo eziologico completamente autonomo da quello determiNOME dalla condotta omissiva o commissiva dell’agente, ovvero danno luogo ad uno sviluppo anomalo, imprevedibile e atipico, pur se causalmente riconducibile ad essa (tra le COGNOMEe, Sez. 4, n. 53541 del 26/10/2017, COGNOME, Rv. 271846; Sez. 5, n. 7205 del 09/11/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284338 02; Sez. 4, n. 10656 del 13/02/2024, COGNOME, Rv. 286013), dovendosi quindi essere in presenza di un processo indipendente di cause che faccia sì che l’evento
non possa verificarsi se non in casi del tutto imprevedibili a seguito RAGIONE_SOCIALE causa presupposta posta in essere dall’agente (Sez. 2, n. 17804 del 18/03/2015, COGNOME, Rv. 263581).
10.2 Deve quindi escludersi che, nel caso di specie, il dato rappresent dalla condotta di guida del conducente abbia innescato – in prese dell’antecedente fattuale riconducibile alla condotta RAGIONE_SOCIALE ricorrente – una serie causale del tutto autonoma, tale da escludere la condotta medesima come antecedente logico dell’evento.
Non può quindi in alcun modo ritenersi che il dedotto comportamento colposo del conducente – consistente nel mancato arresto del veicolo in sali a seguito dei rumori RAGIONE_SOCIALEnienti dagli organi di trasmissione dell’autobus e che gli sarebbero stati segnalati da un passeggero – siano stati tali da innescare una linea di sviluppo completamente distinta e indipendente rispetto alla predetta condotta commissiva tenuta dalla ricorrente.
Ciò anche sulla base RAGIONE_SOCIALE logica considerazione in forza RAGIONE_SOCIALE quale proprio l’efficienza del sistema frenante avrebbe dovuto costituire oggetto (come sopra rilevato) dell’esame del mezzo qualora fosse stata effettivamente svolta una visita di revisione, in luogo di quella fittizia attestata per effetto RAGIONE_SOCIALE condotta do RAGIONE_SOCIALE parte impugnante.
11. Con il settimo motivo, la difesa RAGIONE_SOCIALE ricorrente ha contestato l’affermazione di penale responsabilità in ordine al capo B) RAGIONE_SOCIALE rubrica, nel in cui i giudici di merito hanno escluso la valenza di causa sopravvenuta – da sufficiente a determinare l’evento – in relazione al cedimento RAGIONE_SOCIALE barriere new jersey.
Il motivo è manifestamente infondato, anche in considerazione RAGIONE_SOCIALE sua natura meramente reiterativa rispetto ad argomentazioni già sottoposte al giudice di appello e da questi analizzate con motivazione non illogica.
11.1 Vanno integralmente richiamate le considerazioni svolte a proposit del precedente motivo sulle connotazioni idonee ad attribuire a una serie fenomenica sopravvenuta l’esclusiva efficacia causale in ordine al successivo evento.
Nel caso di specie, come argomentato dalla Corte territoriale, tale interruzione RAGIONE_SOCIALE valenza causale RAGIONE_SOCIALE condotta commissiva tenuta dalla ricorrente non può ritenersi perfezionata in relazione alla dedotta incapacità contenitiva RAGIONE_SOCIALE barriere autoRAGIONE_SOCIALEli (e fatto ovviamente salvo quanto esposto sullo specifico tema in ordine alla posizione di COGNOMEi imputati).
Appare, difatti, del tutto pertinente il richiamo, operato dal giudici d appello, alla consolidata lettura offerta da questa Corte in base alla quale
l’incidente RAGIONE_SOCIALEle causato da omessa o insufficiente manutenzione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE determina la responsabilità del soggetto incaricato del relativo servizio, il quale risponde penalmente RAGIONE_SOCIALE morte conseguita al sinistro medesimo secondo gli ordinari criteri di imputazione RAGIONE_SOCIALE colpa e non solo quando il pericolo determiNOME dal difetto di manutenzione risulti occulto, configurandosi come insidia o trabocchetto, ferma però restando la concorrente responsabilità dell’utente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ove tenga una condotta colposa causalmente efficiente (Sez. 4, n. 46831 del 27/10/2011, COGNOME, Rv. 252141; Sez. 4, n. 3290 del 04/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268878).
Quindi, in ordine alla tematica rilevante in questa sede, è stato specificamente evidenziato come – in presenza di una condotta colposa dell’utente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che determini l’impatto contro un guard rail o comunque contro una barriera laterale – non è invocabile ai fini dell’esclusione del nesso causale con l’antecedente condotta il dato del cedimento o comunque del cattivo funzionamento RAGIONE_SOCIALE protezione; il quale, pur potendo evidentemente assumere una valenza concausale, non è comunque connotato dei necessari caratteri di autonomia oltre che di assoluta eccezionalità e atipicità.
11.2 A tale proposito, è stato rilevato che la funzione dei sistemi di ritenuta non è certo quella di consentire agli utenti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE l’adozione di comportamenti imprudenti o negligenti, né tantomeno di sollevare gli stessi da responsabilità per le conseguenze derivanti da tali comportamenti, essendo piuttosto quella di prevenire e limitare le conseguenze più gravi, incidendo in tal senso la loro inidonea realizzazione in una fase RAGIONE_SOCIALE dinamica causale logicamente successiva al primo originarsi RAGIONE_SOCIALE relativa catena seriale, con finalità evidentemente contenitive non sempre né sicuramente raggiungibili, ma ovviamente condizionate dalle modalità e dalla gravità dell’incidente (in termini, Sez.4, n.16400 del 16/03/2015, COGNOME, n.m.; Sez.4, n.37489 del 30/05/2023, COGNOME, n.m.).
11.3 Applicando i suddetti principi al caso di specie – e contrariamente alla prospettazione difensiva – deve ritenersi che l’eventuale inidonea risposta RAGIONE_SOCIALE barriere RAGIONE_SOCIALEli non sia stata tale da eliminare l’incidenza causale RAGIONE_SOCIALE specifiche condotte colpose ravvisate, nel caso concreto, a carico dell’odierna ricorrente e in relazione all’antecedente eziologico necessario rispetto alla circolazione del mezzo rappresentato dalla violazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni contenute nell’art.80 C.d.s..
12. Con l’ottavo motivo, la difesa ha contestato la sentenza per non avere dichiarato l’estinzione del reato previsto dall’art.589, commi 1 e 4, cod.pen., per effetto di intervenuta prescrizione
Secondo la prospettazione difensiva, difatti, la sentenza di primo grado avrebbe condanNOME l’imputata solo in riferimento alla fattispecie di omicidio
colposo plurimo, senza riferimento alle disposizioni in tema di circolazione RAGIONE_SOCIALEle (e, quindi, all’aggravante prevista dall’art.589, comma 2, nel testo applicabile ratione temporis) e né la Corte territoriale, come avvenuto per COGNOMEi imputati, avrebbe operato una riqualificazione RAGIONE_SOCIALE fattispecie ascritta in tal senso, con la conseguenza che – alla data RAGIONE_SOCIALE lettura del dispositivo RAGIONE_SOCIALE sentenza di appello – sarebbe decorso il termine prescrizionale massimo previsto dall’art.157 cod.pen..
Il motivo è infondato.
12.1 Va premesso che, sulla base del tenore letterale del capo di imputazione, alla ricorrente (pur senza espressa menzione del comma 2 dell’art.589 cod.pen., nel testo vigente all’epoca dei fatti) era esplicitamente stat ascritta la «violazione RAGIONE_SOCIALE norme sulle circolazione RAGIONE_SOCIALEle (artt.79-80 D.L.vo 30.4.1992, n.285)»; la quale, a propria volta, non era stata in alcun modo esclusa dal Tribunale né in sede di valutazione RAGIONE_SOCIALE condotta tenuta e né in sede di valutazione RAGIONE_SOCIALE pena, la cui quantificazione (anni tre) era compatibile con la misura prevista dal previgente testo dei commi 2 e 4 dell’art.589 cod.pen., come all’epoca in vigore per effetto RAGIONE_SOCIALE modifiche apportate dal d.l. 23 maggio 2008, n.92.
Ne consegue che – essendo stata ritenuta sussistente dal Tribunale la correlativa aggravante e non essendo stata esclusa la medesima da parte RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale – il relativo termine di prescrizione non era maturato al momento RAGIONE_SOCIALE pronuncia RAGIONE_SOCIALE sentenza di appello, in riferimento al regime speciale previsto dallo stesso d.l. n.92/2008, applicabile all’epoca del fatto e prevedente il raddoppio del termine di prescrizione per il reato già previsto dall’art.589, comma 2, cod.pen., in riferimento al regime dettato dall’art.157, comma 6, cod.pen..
13. Con il nono motivo, la difesa ha censurato la sentenza nella parte in cui – stante l’intervenuta dichiarazione di prescrizione del reato contestato al capo A) – ha ritenuto superfluo l’esame del motivo di appello inerente alla richiesta di applicare il regime del concorso formale tra i due reati ascritti anziché quello del cumulo materiale.
Il motivo è inammissibile, in quanto manifestamente infondato e comunque del tutto aspecifico.
Difatti, nella sentenza di primo grado era stato ritenuto non applicabile il regime del concorso formale ovvero RAGIONE_SOCIALE continuazione tra i reati ascritti ai capi A) e B), in ragione RAGIONE_SOCIALE diversa natura dei medesimi, trattandosi rispettivamente di un reato doloso avente a oggetto la falsa attestazione in ordine all’esito p RAGIONE_SOCIALE revisione e di un reato colposo, solo conseguenza del primo e determiNOME dalla susseguente violazione del disposto dell’art.80 C.d.s., in riferimento al quale
non era ravvisabile né il presupposto dell’unicità del disegno criminoso e nemmeno l’unitarietà dell’azione o dell’omissione, in relazione all’art.81, comma 1, cod.pen..
Per l’effetto, del tutto correttamente la Corte territoriale, all’e dell’intervenuta dichiarazione di prescrizione per il reato contestato al capo A), ha ritenuto inammissibile il relativo motivo di appello per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art.591, comma 1, lett.a), cod.proc.pen..
Con il decimo motivo, la difesa ha dedotto che la Corte territoriale avrebbe violato il disposto dell’art.546, ultimo comma, cod.proc.pen., in quanto il dispositivo RAGIONE_SOCIALE Corte di appello non ha indicato la pena concretamente irrogata nei confronti RAGIONE_SOCIALE ricorrente, a seguito RAGIONE_SOCIALE dichiarazione di estinzione del reato contestato al capo A).
Il motivo è fondato, nel senso RAGIONE_SOCIALE argomentazioni che seguono.
Va premesso che, in sede di dispositivo RAGIONE_SOCIALE sentenza di appello, non è stata effettivamente indicata la quantificazione RAGIONE_SOCIALE pena inflitta nei confront RAGIONE_SOCIALE COGNOME; lo stesso dispositivo, perCOGNOMEo, da un lato ha dichiarato il non dovers procedere nei confronti RAGIONE_SOCIALE suddetta in ordine al capo A) per intervenuta prescrizione e, dall’COGNOMEo, ha confermato nel resto la precedente sentenz per quanto non statuito nel dispositivo medesimo.
Deve quindi essere richiamato il principio in base al quale, nell’ipotesi in cui il dispositivo sia incompleto, ciò determina la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza soltanto quando manchino gli elementi idonei a identificare la statuizione del giudice; ne consegue che l’omessa esplicita conferma RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado, nell’ipotesi di riforma parziale, non comporta la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza d’appello quando, attraverso l’interpretazione del dispositivo in correlazione con la motivazione, che ne costituisce la premessa, sia possibile ricostruire le complete statuizioni del giudice nel caso concreto (Sez. 2, n. 40611 del 11/07/2012, COGNOME, Rv. 254343; Sez. 2, n. 32907 del 03/05/2017, COGNOME, Rv. 270657).
Nel caso di specie, sulla base del combiNOME RAGIONE_SOCIALE dichiarazione di estinzione del reato contestato al capo A) e RAGIONE_SOCIALE conferma – nel resto – RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado, si evince agevolmente la volontà del giudice di appello nel senso di ritenere che la pena definitivamente inflitta alla COGNOME per le fattispecie contestat al capo B) era da intendersi quella determinata dal Tribunale alla pag.368 RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado e pari ad anni quattro di reclusione.
Per l’effetto, in relazione all’art.620, letti), cod.proc.pen., la senten impugnata deve essere annullata senza rinvio, con conseguente rideterminazione RAGIONE_SOCIALE pena inflitta alla ricorrente nella misura predetta.
15. Il ricorso proposto da NOME COGNOME è infondato.
15.1 Con il primo motivo, il ricorrente ha censurato ia sentenza di appello sotto il profilo dell’omessa assunzione di una prova decisiva, specificamente consistente nell’espletamento di una perizia fonica avente a oggetto la conversazione intercorsa tra NOME COGNOME e NOME COGNOME; profilo oggetto di una richiesta formulata durante il giudizio di secondo grado nel corso dell’udienza del 17/03/2022, all’esito dell’assunzione RAGIONE_SOCIALE prova testimoniale di tale ultimo soggetto (avvenuta ai sensi dell’art.603, comma 3, cod.proc.pen.); richiesta rigettata dalla Corte, la cui ordinanza è stata, quindi, impugnata in relazione al disposto dell’art.586 cod.proc.pen. (cfr. Sez. 3, n. 17713 del 15/02/2019, Quaranta, Rv. 275449).
Al fine di motivare tale richiesta, la difesa ha fatto riferimento all’escussion testimoniale del suddetto NOME COGNOME nonché a quella del meccanico NOME COGNOME, avvenuta nel corso del giudizio di primo grado ai sensi dell’art.507 cod.proc.pen., deducendo che – avendo il NOME negato di riconoscere la propria voce in un dialogo direttamente intercettato dal COGNOME e acquisito al fascicolo del dibattimento di primo grado – tale mezzo di prova sarebbe stato finalizzato a comprendere chi avesse effettivamente pronunciato la frase “la trasmissione l’abbiamo controllata”, al fine di valutare l’effettiva responsabilità in ordine al guasto posto all’origine RAGIONE_SOCIALE successiva perdita di controllo del mezzo.
15.2 Il motivo è inammissibile.
Va rilevato, in limine, che il motivo presente un evidente profilo di aspecificità intrinseca, in quanto non si comprende, sulla base RAGIONE_SOCIALE formulazione RAGIONE_SOCIALE censura, quale sia la rilevanza dell’individuazione esatta dell’identità dei dialoganti in relazione allo specifico profilo di colpa contestato all’imputato correlazione all’art.79 C.d.s. e agli obblighi gravanti sul RAGIONE_SOCIALE del mezzo i ordine alla sua corretta manutenzione; rammentando che deve ritenersi «decisiva», secondo la previsione dell’art. 606, comma l, lett. d), cod. proc. pen., la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale che, ove esperita, avrebbe sicuramente determiNOME una diversa pronuncia ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante (Sez. 4, n. 6783 del 23/01/2014, COGNOME, Rv. 259323; Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, R., Rv. 278670).
15.3 In ogni caso, il motivo si appalesa inammissibile anche sotto ulteriore profilo, avendo la giurisprudenza di questa Corte costantemente enunciato il principio in forza del quale la mancata effettuazione di un accertamento peritale non possa costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., non potendo la perizia farsi rientrare nel concetto prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova “neutro”, sottratto alla disponibilità RAGIONE_SOCIALE parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove il cit
art. 606, attraverso il richiamo all’art. 495, comma 2, cod. proc. pen., si riferisc esclusivamente alle RAGIONE_SOCIALE a discarico che abbiano carattere di decisività.
Ne consegue che il diniego RAGIONE_SOCIALE perizia, in quanto giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (tra le COGNOMEe, Sez. 4, n. 7444 del 17/01/2013, COGNOME, Rv. 225152; Sez. 2, n. 52517 del 03/11/2016, COGNOME, Rv. 268815; Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936), come riscontrabile nel caso di specie avendo la Corte dedotto l’irrilevanza del mezzo di prova anche luce RAGIONE_SOCIALE valutazione, compiuta nella motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza, RAGIONE_SOCIALE complessiva attendibilità RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni rese dal COGNOME, con specifico riferimento alla mancanza di attività di manutenzione – presso la propria officina – degli organi RAGIONE_SOCIALE trasmissione dell’autobus.
16. Con il secondo motivo, il ricorrente ha contestato la dichiarazione di responsabilità in relazione al reato contestato al capo B) dell’imputazione, sotto una molteplicità di profili, in realtà riferiti anche all’imputazione di falso contest al capo A), in quanto raffigurata quale antecedente necessario dell’ulteriore fattispecie ascritta. In sintesi, ha dedotto: a) che il dato dello stato di ineffici del veicolo, ritenuto acclarato dalla Corte territoriale, si poneva in contrasto con l circostanza in base alla quale -nel frangente intercorrente tra la data RAGIONE_SOCIALE non esperita revisione (26/03/2013) e quella del sinistro – il mezzo era stato utilizzato per viaggi anche all’estero e quindi in attività idonee a incrementarne il logorio, evidenziando l’efficienza del sistema frenante, comunque stimata al 70%, la presenza di un battiRAGIONE_SOCIALE degli pneumatici conforme ai limiti di legge, la scarsa incidenza del fenomeno RAGIONE_SOCIALE ruggine e il generale buon funzionamento di una serie di componenti tecnici; b) che la Corte avrebbe erroneamente valutato la tesi alternativa prospettata dal ricorrente, sulla indebita locupletazione da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e dell’RAGIONE_SOCIALE sulle pratiche di revisione affidate da ignari clienti c) che il mancato rinvenimento dell’attestazione di pagamento RAGIONE_SOCIALE tassa di concessione governativa riguardo ad COGNOMEo autobus dell’imputato, sottoposto a visita di revisione il 26/02/2013, non era elemento valutabile a suo carico; d) che il malfunzionamento RAGIONE_SOCIALE valvola a quattro vie non poteva desumersi da alcuna spia di segnalazione; e) che la causa concreta RAGIONE_SOCIALE perdita di controllo del mezzo era da ascrivere a un elemento di fatto – ovvero il guasto del giunto cardanico in relazione al quale poteva eventualmente ascriversi una, non contestata, culpa in vigilando senza che la Corte avesse specificamente individuato i profili di colpa generica ovvero di colpa specifica ascrivibili al ricorrente nonché la regola cautelare violata, in sostanza non chiarendo adeguatamente quale sarebbe stato il richiest comportamento alternativo lecito. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
16.1 n motivo è inammissibile.
Ciò in quanto, da un lato, lo stesso tende a sollecitare una non consentita rivisitazione in fatto di elementi già ampiamente vagliati dai giudici di merito; e dall’COGNOMEo, in quanto estrinsecamente aspecifico, contenendo lo stesso una serie di deduzioni di rango meramente oppositivo rispetto al contenuto RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata, omettendo, di fatto, il necessario confronto con la medesima.
In riferimento al reato contestato al capo A) – non fatto oggetto di specifico motivo di impugnazione in punto di responsabilità ma trattato in quanto necessario antefatto RAGIONE_SOCIALE condotta contestata al capo B) – va rilevato che non si ravvisa, in capo alla Corte territoriale, alcuna erronea interpretazione del contenuto del motivo di appello (con il conseguente vizio, implicitamente dedotto, di omessa pronuncia); risultando, dalla lettura del medesimo e come ritenuto dal giudice di secondo grado, che la prospettazione difensiva andasse interpretata nel senso di sostenere che l’imputato sarebbe stato inconsapevole del meccanismo fraudolento posto in atto dai dipendenti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e dal titolare dell’RAGIONE_SOCIALE di pratiche automobilistiche COGNOME, in tal modo risultando del tutto ignaro RAGIONE_SOCIALE mancata sottoposizione del mezzo alle operazioni di revisione.
Va quindi ribadito il principio già sopra richiamato per cui il dubbio idoneo ad introdurre una ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti è soltanto quel «ragionevole», ovvero quello che trova conforto nella logica, sicché, in caso di prospettazioni alternative, occorre comunque individuare gli elementi di conferma dell’ipotesi ricostruttiva accolta, non potendo il dubbio fondarsi su un’ipotesi de tutto congetturale, seppure plausibile (Sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014, COGNOME, Rv. 259204; Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P., Rv. 281647 – 04).
La Corte, con motivazione congrua e intrinsecamente logica – operata anche con riferimento alle ampie argomentazioni sviluppate dal Tribunale – ha sottolineato il carattere del tutto implausibile RAGIONE_SOCIALE versione alternativa forn dall’imputato.
Ciò alla luce di un primo argomento logico, in base al quale il soggetto titolare del mezzo è l’unico effettivamente interessato rispetto all’esito positiv RAGIONE_SOCIALE revisione (cfr. Sez.5, n.38119 del 08/07/2016, Bartoli, n.m.); nonché di quello, ulteriore e di assoluta pregnanza – rispetto al quale le deduzioni difensive sono di rango meramente apodittico e oppositivo – in base al quale il mezzo, oltre a essere oggettivamente privo dei requisiti per ottenere la revisione, avrebbe necessitato di una rilevante somma da investire per le riparazioni necessarie per essere in possesso dei requisiti medesimi (quantificata dai consulenti del p. i 12.400,00 e i 17.400,00 Euro), in tal modo giustificando vieppiù una valutaz logica in ordine all’interesse del RAGIONE_SOCIALE ad eludere lo svolgimento ef RAGIONE_SOCIALE operazioni di revisione.
A ciò si aggiunge l’ulteriore elemento fattuale, valorizzato dal giudice di primo grado e rimasto privo di contestazione, derivante dalla materiale apposizione del tagliando di avvenuta revisione sulla carta di circolazione, elemento pure evidentemente idoneo a dimostrare la consapevolezza RAGIONE_SOCIALE assoluta fittizietà del relativo procedimento amministrativo.
Elementi in forza dei quali le considerazioni difensive con le quali sono state contestate le conclusioni dei giudici di merito in ordine allo stato di manutenzione del mezzo ed è stato dedotto che lo stesso – nel marzo 2013 – sarebbe stato nelle condizioni per ottenere positivamente la revisione, appaiono (oltre che del tutto apodittiche) comunque scollegate dagli elementi posti alla base del ragionamento dei giudici di merito.
16.2 Le considerazioni riferite al capo B) dell’imputazione sono COGNOMEesì aspecifiche in quanto omissive del necessario raffronto con il contenuto RAGIONE_SOCIALE sentenze di merito, ove sono stati adeguatamente individuati gli elementi attinenti ai profili di colpa specifica ascrivibili nei confronti dell’imputato e all’individuaz RAGIONE_SOCIALE regola cautelare violata; ciò in dipendenza RAGIONE_SOCIALE sicura sussistenza di un obbligo di garanzia nei confronti dei passeggeri del mezzo derivante dalla conclusione del contratto di trasporto.
In particolare, i giudici di merito – in conformità con l’ipotesi accusatoria hanno individuato le regole cautelari violate facendo, da un lato, riferimento all’art.79 C.d.s., il quale prevede che «I veicoli a motore ed i loro rimorchi durante la circolazione devono essere tenuti in condizioni di massima efficienza», con rinvio alle disposizioni del regolamento di attuazione in ordine a «le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali ed a quelle dei dispositivi di equipaggiamento cui devono corrispondere i veicoli, particolarmente per quanto riguarda gli pneumatici e i sistemi equivalenti, la frenatura, i dispositivi di segnalazione visiv e di illuminazione, la limitazione RAGIONE_SOCIALE rumorosità e RAGIONE_SOCIALE emissioni inquinanti»; e, dall’COGNOMEo, all’art.80 C.d.s., il cui comma 4 prevede che «Per i veicoli destinati trasporto di persone con numero di posti superiore a 9 compreso quello del conducente», la sottoposizione alla revisione abbia una scadenza annuale.
I giudici di merito hanno quindi rilevato, con argomentazione del tutto priva di incoerenze logiche, che le risultanze istruttorie avevano dimostrato inequivocabilmente il cattivo stato di manutenzione del mezzo, il quale – con particolare riferimento a quanto accertato dai consulenti del p.m. – doveva ritenersi del tutto inadeguato alla circolazione e avrebbe richiesto l’esborso RAGIONE_SOCIALE predetta somma per un ripristino di condizioni minime di sicurezza.
Sul punto, sempre con motivazione del tutto coerente con le risultanze istruttorie, i giudici di merito hanno evidenziato che le argomentazioni difensive –
r
già proposte nell’atto di appello e reiterate in questa sede – in ordine all’adeguato stato di manutenzione RAGIONE_SOCIALE vettura fossero meramente assertive.
Quanto al dato, riportato nella prima parte del motivo di ricorso, in base al quale il mezzo si sarebbe trovato in condizioni peggiorate, rispetto a quelle sussistenti all’epoca RAGIONE_SOCIALE non espletata revisione, in condizione dell’usura derivante da successivi viaggi, la stessa non è certamente idonea a smentire le conclusioni dei giudici di merito in ordine al cattivo stato di manutenzione del mezzo stesso e, anzi, finisce sostanzialmente per corroborarle.
16.4 Del tutto distoniche rispetto alla formulazione del capo di imputazione e alle conclusioni dei giudici di merito sono anche le considerazioni – pure già formulate in sede di appello – in forza RAGIONE_SOCIALE quali la causa ultima RAGIONE_SOCIALE perdita d controllo del mezzo (ovvero il distacco del giunto cardanico) sarebbe stata da attribuire a un intervento manutentivo eseguito da terzi e quindi non imputabile al COGNOME, anche in considerazione del fatto che l’editto accusatorio non faceva riferimento a una condotta concretizzata per culpa in vigilando.
Al di là RAGIONE_SOCIALE considerazione in forza RAGIONE_SOCIALE quale non è stata raggiunta alcuna prova effettiva in ordine a un dedotto errore manutentivo che avrebbe portato al sovraserraggio dei perni del giunto, va evidenziato che l’art.79 C.d.s. pone a carico del RAGIONE_SOCIALE del mezzo un obbligo di “tenuta” del veicolo in adeguate condizioni di manutenzione, fissando una regola cautelare il cui contenuto si estende evidentemente anche alla valutazione dello stato generale del mezzo medesimo indipendentemente da chi sia stato l’autore materiale di opere di riparazione o di ripristino; essendo, quindi, del tutto scollegate con il tessuto argomentativo RAGIONE_SOCIALE sentenza di merito – e, conseguentemente, affette da aspecificità estrinseca – le considerazioni inerenti alla mancata individuazione del soggetto che materialmente avrebbe eseguito il predetto intervento così come le considerazioni, su cui la difesa si è soffermata in sede di discussione, in ordine all’identificazion RAGIONE_SOCIALE officine presso le quali sarebbero avvenuti i precedenti interventi manutentivi.
16.5 D’COGNOMEa parte, la violazione RAGIONE_SOCIALE predetta regola cautelare si riconnette logicamente a quella attinente alla mancata sottoposizione alle operazioni di revisione, in cui la regola medesima è posta specificamente a presidio del controllo in ordine al corretto stato di manutenzione del mezzo. Di modo da ritenere che il successivo evento abbia rappresentato una concretizzazione del rischio ex ante riconducibile alla violazione RAGIONE_SOCIALE predette regole cautelari, la cui finalit chiaramente quella di tutelare la sicurezza RAGIONE_SOCIALE circolazione RAGIONE_SOCIALEle.
Ulteriormente, il complesso RAGIONE_SOCIALE argomentazioni spese nel motivo non si confronta adeguatamente con la fondamentale argomentazione dei giudici di merito in forza RAGIONE_SOCIALE quale la sottoposizione del mezzo a periodici controlli di
efficienza e alle operazioni di revisione sarebbe stata in grado, come ritenuto con motivazione fondata su idonei presupposti di carattere logico, di individuare l’inconveniente del bus, attribuito dal Tribunale (sulla base RAGIONE_SOCIALE relazione dei consulenti del p.m.) al fatto, con “verosimiglianza prossima alla certezza, che il giunto fosse vincolato alla flangia utilizzando perni e bulloni “non a specifica”, ciò significando che “i perni o non erano originali Volvo oppure non erano RAGIONE_SOCIALE classe di acciaio 10.9 oppure ancora non erano serrati a 54 Nm, che sono le specifiche richieste dalla Volvo”.
A tale proposito, come già sopra evidenziato, le norme in materia di revisione degli automezzi applicabili ratione temporis, ovvero le direttive autoapplicative 2009/40/CE e 2010/48/UE, prevedevano un approfondito esame RAGIONE_SOCIALE parti frenanti; e tutto ciò fermo restando, come compiutamente rilevato dal giudice di primo grado, che la dovuta sottoposizione alla revisione avrebbe – sulla base dei citati elementi istruttori – attestato il pessimo stato di manutenzione del mezzo e la conseguenza carenza dei requisiti per ottenere il relativo provvedimento autorizzativo.
17. Con il terzo motivo, il ricorrente ha contestato, sotto il profilo del violazione di legge e del vizio di motivazione, le conclusioni dei giudici di merito i punto di sussistenza del nesso causale, deducendo la concretizzazione di cause interruttive del medesimo in riferimento all’art.41, comma 2, cod.pen.; ritenendo che lo stato di erosione RAGIONE_SOCIALE barriere avrebbe innescato un processo eziologico del tutto autonomo rispetto al rischio goverNOME dall’imputato.
17.1 II motivo – anche in questo caso reiterativo di argomentazioni già poste a fondamento di motivo di appello – è manifestamente infondato.
Va difatti ribadito, in conformità rispetto a quanto sopra esposto in relazione allo specifico motivo proposto dalla difesa RAGIONE_SOCIALE COGNOME in punto di applicazione dell’art.41, comma 2, cod.pen., che, in presenza del requisito positivo concretizzato dall’aver posto in essere, con la propria condotta, un antecedente necessario in relazione alla verificazione dell’evento, il nesso causale può ritenersi interrotto – con conseguente esclusione RAGIONE_SOCIALE responsabilità dell’agente – in presenza di una serie causale del tutto autonoma e indipendente.
Difatti, come sottolineato dalla giurisprudenza di questa Corte, ai fini dell’apprezzamento dell’eventuale interruzione del nesso causale tra condotta ed evento, le cause sopravvenute idonee ad escludere il rapporto di causalità sono solo quelle che innescano un processo eziologico completamente autonomo da quello determiNOME dalla condotta omissiva o commissiva dell’agente, ovvero danno luogo ad uno sviluppo anomalo, imprevedibile e atipico, pur se causalmente riconducibile ad essa (tra le COGNOMEe, Sez. 4, n. 53541 del 26/10/2017, COGNOME,
Rv. 271846; Sez. 5, n. 7205 del 09/11/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284338 02; Sez. 4, n. 10656 del 13/02/2024, COGNOME, Rv. 286013), dovendosi quin essere in presenza di un processo indipendente di cause che faccia sì che l’evento non possa verificarsi se non in casi del tutto imprevedibili a seguito RAGIONE_SOCIALE causa presupposta posta in essere dall’agente (Sez. 2, n. 17804 del 18/03/2015, COGNOME, Rv. 263581).
17.2 A tale riguardo occorre brevemente rammentare che l’art. 41 cod.pen., comma 1, enuncia il principio secondo cui la condotta umana è causale quando costituisce una RAGIONE_SOCIALE condizioni necessarie dell’evento, e che tale nesso non è escluso quando concorrono COGNOMEe condizioni preesistenti, simultanee o sopravvenute.
Tale formulazione esprime senza dubbio l’adesione alla teoria condizionalistica o dell’equivalenza causale: per cui ciascun fattore assume rilievo condizionante quando presenta un ruolo logicamente essenziale, necessario, inelinninabile ai fini RAGIONE_SOCIALE realizzazione dell’evento.
Le condizioni, d’COGNOMEa parte, si caratterizzano per tale relazione di necessità rispetto all’evento e sono quindi tra loro equivalenti; l’art. 41, al comma conferma il principio condizionalistico: la connessione tra la condotta umana e l’evento si configura anche quando il processo causale mostra la presenza di condizioni costituite dal fatto illecito COGNOMEui.
Nel caso di specie tale nesso condizionalistico tra l’evento e la condotta dell’imputato è reso evidente dalla ovvia considerazione che, eliminata mentalmente tale condotta dalla serie dei fatti antecedenti che hanno condotto al verificarsi dell’evento, lo stesso non si sarebbe affatto verificato.
E, specificamente in relazione a quanto argomentato nel complesso del motivo di impugnazione, deve ricordarsi che il concetto di causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento di cui all’art. 41 co. 2 cod. pen. si riferisce comunque non al caso di un processo causale del tutto autonomo, ma anche a quello di un processo non completamente avulso dall’antecedente, e però caratterizzato da un percorso causale completamente atipico, di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale, ossia di un evento che non si verifica se non in casi del tutto imprevedibili a seguito RAGIONE_SOCIALE causa presupposta (così, in motivazione, la citata Sez. 4, n. 10656 del 13/02/2024, COGNOME, Rv. 286013).
17.3 Per cui, in relazione al complesso RAGIONE_SOCIALE tematica inerente alla val causale da attribuire al cedimento RAGIONE_SOCIALE barriere new jersey, deve pure essere ribadito quanto sopra esposto in relazione alla posizione RAGIONE_SOCIALE COGNOME, con integrale richiamo ai principi di diritto inerenti all’incidenza sulla sequenza caus ipotesi di incidente RAGIONE_SOCIALEle – dell’inadeguata risposta rispetto alla loro RAGIONE_SOCIALE barriere di contenimento.
Ne consegue che – con motivazione intrinsecamente logica e del tutto consequenziale rispetto ai predetti principi – la Corte territoriale, richiamand quanto argomentato sul punto dal Tribunale, ha ritenuto che lo stato di inadeguata manutenzione RAGIONE_SOCIALE barriere non costituisse fattore eccezionale tale da escludere il nesso di causalità, dovendosi considerare come fattore astrattamente ipotizzabile – e comunque non assumente il necessario connotato di eccezionalità – un non adeguato funzionamento RAGIONE_SOCIALE barriere di contenimento a seguito di un incidente RAGIONE_SOCIALEle; ed essendo evidente, nel caso in esame, che la specifica violazione RAGIONE_SOCIALE regole cautelari ravvisabili in capo all’imputato (e che hanno consentito la circolazione autoRAGIONE_SOCIALEle di un mezzo in cattive condizioni di manutenzione e privo RAGIONE_SOCIALE necessaria autorizzazione derivante dell’esito positivo RAGIONE_SOCIALE revisione) abbia comunque costituito un antecedente necessario logico del verificarsi dell’evento, in relazione alla quale si è pienamente inserito ne complessivo processo causale, dovendosi attribuire alla inadeguatezza RAGIONE_SOCIALE risposta RAGIONE_SOCIALE barriere la sola valenza di fattore sopravvenuto ma non di esclusiva valenza eziologica; rimanendo quindi – sul punto – del tutto irrilevanti l considerazioni difensive inerenti all’effettivo grado di corrosione RAGIONE_SOCIALE barriere alla loro conseguente inidoneità (elemento tratto dalla difesa dalla lettura RAGIONE_SOCIALE sentenza di appello) a reggere urti anche di violenza inferiore a quello ravvisato nel caso di specie.
17.4 Si deve anche richiamare il principio, da ritenere pertinente al caso di specie, in forza del quale, in presenza di un’accertata posizione di garanzia, eventuali corresponsabilità nella causazione dell’evento di COGNOMEi soggetti parimenti investiti di una posizione di garanzia nei confronti RAGIONE_SOCIALE persona offesa non determinano il venir meno dell’obbligo giuridico d’impedire l’evento e non fungono da esimente, configurandosi, in tale ipotesi, un concorso di cause ai sensi dell’art. 41, comma primo, cod. pen., poiché, in questa ipotesi, la mancata eliminazione di una situazione di pericolo (derivante da fatto commissivo od omissivo dell’agente), ad opera di terzi, non è una distinta causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento, ma una causa/condizione negativa grazie alla quale la prima continua ad essere efficace (Sez. 4, n. 17887 del 02/02/2022, Bello, Rv. 283208).
Non si ravvisa, quindi, in relazione al complessivo percorso motivazionale seguito sul punto dalla Corte territoriale, né la lamentata violazione di legge né alcun vizio di contraddittorietà rispetto al complesso RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttor ovvero ad COGNOMEi punti RAGIONE_SOCIALE motivazione, inerenti alla effettiva capacit prestazionale RAGIONE_SOCIALE barriere crollate.
18. Con il quarto motivo, la difesa ha contestato la valutazione RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale in punto di accertamento RAGIONE_SOCIALE causalità RAGIONE_SOCIALE colpa rispetto agli event
ascritti al capo B); ritenendo che l’evento verificatosi non avrebbe costituito la concretizzazione dei rischi che le norme cautelari tendevano a evitare, con conseguente inevitabilità dell’evento medesimo.
18.1 Il motivo è infondato.
Va premesso che, una volta accertata la sussistenza RAGIONE_SOCIALE violazione RAGIONE_SOCIALE regola cautelare e del nesso causale tra tale violazione e il verificarsi dell’evento, un necessario passaggio logico nell’individuazione RAGIONE_SOCIALE responsabilità è costituito da quello attinente alla causalità RAGIONE_SOCIALE colpa, che va esclusa allorquando l’evento non sarebbe stato evitabile neanche tenendo il comportamento doveroso, ovvero quello alternativo lecito (cfr., tra le COGNOMEe, Sez. 4, n. 7783 del 11/02/201 Montaguti, Rv. 266356; Sez. 4, n. 9390 del 13/12/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269254).
Ulteriore questione attiene alla concretizzazione dello specifico rischio ex ante riconducibile alle medesime violazioni, poiché alla colpa dell’agente va ricondotto non qualsiasi evento realizzatosi, ma solo quello causalmente riconducibile alla condotta posta in essere in violazione RAGIONE_SOCIALE regola cautelare volta a prevenire quello specifico rischio (Sez. 4, n. 40050 del 29/03/2018, COGNOME, Rv. 273870; Sez. 4, n. 30985 del 16/07/2019, COGNOME, Rv. 277476); con la conseguenza che
A propria volta, tali principi vanno letti alla luce di quello, ad esso collegat in forza del quale la pur necessaria prevedibilità dell’evento non può riguardare la configurazione dello specifico fatto in tutte le sue più minute articolazioni, ma la classe di eventi in cui quello oggetto del processo si colloca; ciò in quanto la descrizione dell’evento non può discendere oltre un determiNOME livello di dettaglio e deve mantenere un certo grado di categorialità; giacché un fatto descritto in tutti i suoi accidentali ragguagli diviene sempre, inevitabilmente, unico ed in quanto tale irripetibile ed imprevedibile (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, COGNOME, Rv. 261106), dovendosi quindi ricondurre l’evento verificatosi a una più ampia categoria, tenuto conto anche RAGIONE_SOCIALE realtà morfologica, geografica e spaziale del luogo del sinistro (Sez. 4, n. 30616 del 07/05/2024, COGNOME, Rv. 286883 – 02) e individuando la classe categoriale di eventi sulla base di categorie sistematizzate secondo un processo razionale che, se fondato su criteri logici, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 35016 del 17/06/2024, Appendino, Rv. 286987 02).
18.2 Nel caso di specie, con motivazione del tutto rispondente ai prede principi, i giudici di merito hanno ritenuto l’evento verificatosi come concretizzazione dello specifico rischio che le regole cautelari sottese tendevano a evitare, rientrando il sinistro RAGIONE_SOCIALEle – pure nelle concrete e gravissime modalità con la quali lo stesso si è verificato – nella classe categoriale degli accadimenti
che il rispetto RAGIONE_SOCIALE regole cautelari violate (e identificate nelle citate disposiz del Codice RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) tendeva a prevenire
Con il quinto motivo, la difesa ha censurato la motivazione RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale nella parte in cui non ha ritenuto di concedere la circostanza attenuante prevista dall’art.62, n.6, cod.pen., pure in presenza dell’avvenuto “congelamento” del massimale RAGIONE_SOCIALE polizza assicurativa del mezzo per la responsabilità RAGIONE_SOCIALE.
19.1 II motivo è inammissibile, in quanto manifestamente infondato.
L’applicazione RAGIONE_SOCIALE specifica ipotesi contemplata nell’art.62, n.6, cod.pen. e concretizzata dal ristoro integrale del danno nei confronti RAGIONE_SOCIALE persona offesa, presuppone – innanzi tutto – che la relativa condotta sia tenuta dall’imputato “prima” del giudizio; dovendosi intendere tale locuzione, in caso di procedimento celebrato (come nel caso di specie) nelle forme del rito ordinario, come prima dell’apertura del dibattimento.
D’COGNOMEa parte, è necessario che il colpevole abbia provveduto, prima giudizio, alla riparazione del danno mediante il risarcimento totale ed effettivo (Sez. 5, n. 44562 del 28/05/2015, COGNOME, Rv. 265092; Sez. 2, n. 9535 del 11/02/2022, Cortiglia, Rv. 282793) e riferito a tutte le componenti del pregiudizio, ivi comprese quelle di carattere non patrimoniale (Sez. 2, n. 9143 del 24/01/2013, COGNOME, Rv. 254880; Sez. 2, n. 17346 del 28/03/2024, COGNOME, Rv. 286329); essendo poi necessario, nell’eventualità in cui la persona offesa non abbia accettato la somma, che la stessa venga depositata secondo le modalità dell’offerta reale regolata dagli artt. 1209 e ss. cod.civ., rimanendo poi riservat al giudice la valutazione in ordine alla congruità dell’importo in riferimento a suddetti parametri (Sez. 2, n. 56380 del 07/11/2017, Avventurato, Rv. 271556; Sez. 1, n. 16493 del 23/02/2024, S., Rv. 286309).
19.2 Come rilevato dalla Corte territoriale, pertanto, nessuna RAGIONE_SOCIALE condizioni suddette si è concretizzata nel caso di specie; atteso che quello che il ricorrente ha definito come un “congelamento” RAGIONE_SOCIALE somma corrispondente al massimale di polizza è avvenuto a opera di un terzo e, comunque, non conseguentemente a un’iniziativa dell’imputato bensì all’esecuzione di un’ordinanza di sequestro (liberatorio) disposta dal Tribunale nell’ambito del procedimento RAGIONE_SOCIALE incardiNOME da parte RAGIONE_SOCIALE stessa RAGIONE_SOCIALE al fine di stabilire la percentuale di distribuzione RAGIONE_SOCIALE somma tra gli eredi e i parenti RAGIONE_SOCIALE vittime.
20. Con il sesto motivo, la difesa ha censurato la decisione RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale in punto di commisurazione del trattamento sanzioNOMErio e di mancata concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche.
In particolare, il ricorrente ha dedotto che la Corte avrebbe attribuito rilevanza a conseguenze dannose del fatto rientranti nei connotati tipici RAGIONE_SOCIALE fattispecie astratte, richiamando il dato costituito dalla maggiore gravosità RAGIONE_SOCIALE pena inflitta rispetto a quella irrogata ai responsabili di RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE dipendente dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e il rilievo attribuito a comportamento processuale, asseritamente negativo, tenuto dall’imputato e senza che tale elemento fosse stato valorizzato per tutti gli COGNOMEi imputati.
20.1 Tutti gli argomenti suddetti sono inammissibili in quan manifestamente infondati ovvero aspecifici.
In particolare, è manifestamente infondato l’argomento in base al quale il giudice d’appello – ai fini previsti dall’art.133 cod.pen. – si sarebbe limitato, motivazione asseritamente apparente, a valorizzare i soli connotati tipici RAGIONE_SOCIALE fattispecie astratta; avendo invece la Corte, con motivazione del tutto congrua e con riferimento implicito anche a quanto argomentato dal Tribunale, evidenziato la gravità concreta del fatto ascritto, in considerazione dell’elevatissimo numero di vittime e del numero e RAGIONE_SOCIALE tipologia RAGIONE_SOCIALE regole cautelari violate.
Manifestamente infondata è anche la deduzione attinente al divers trattamento sanzioNOMErio riservato ai soggetti in servizio presso il RAGIONE_SOCIALE autoRAGIONE_SOCIALEle; ciò in quanto, per consolidato principio, in tema di determinazione RAGIONE_SOCIALE misura RAGIONE_SOCIALE pena, il giudice del merito, nell’ipotesi di più soggetti imputa in concorso tra loro dello stesso reato, non è gravato dell’onere di procedere alla valutazione comparativa RAGIONE_SOCIALE singole posizioni e di motivare in ordine eventuale differenziazione RAGIONE_SOCIALE pene inflitte (Sez. 2, n. 7191 del 20/01/ COGNOME, Rv. 266446; Sez. 2, n. 1886 del 15/12/2016, COGNOME, Rv. 269317), con la conseguenza che l’imputato non può dolersi di tale mancato raffronto in sede di legittimità.
20.2 Quanto al giudizio relativo alla negazione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche va ricordato che il mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE medesime può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62bis cod.pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto RAGIONE_SOCIALE quale, ai fini RAGIONE_SOCIALE concessione dell diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489); mentre, sul punto, il giudice esprime giudizio di merito, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini RAGIONE_SOCIALE concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Se
Sentenza n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549, che ha specificato che al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quell che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente).
Nel caso di specie, in conformità con i predetti principi, la Corte ha motivato il diniego RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche sulla base dell’assenza di fattori idonei a consentirne l’applicazione ed evidenziando – in relazione agli elementi previsti dall’art.133 cod.pen. – l’oggettiva gravità dei fatti ascritti, anche luce dell’antefatto rappresentato dalla falsificazione del documento attestante la revisione (pure in presenza RAGIONE_SOCIALE dichiarazione di estinzione del relativo reato).
21. PerCOGNOMEo, anche nei confronti del COGNOME va fatta applicazione dell’art.620, lett.1), cod.proc.pen., in ordine alla rideterminazione RAGIONE_SOCIALE pena, i correlazione alla predetta censura formulata sul punto dalla COGNOME e in relazione al disposto dell’art.587, comma 1, cod.proc.pen., ai sensi del quale «nel caso di concorso di più persone in uno stesso reato, l’impugnazione proposta da uno degli imputati, purché non fondata su motivi esclusivamente personali, giova anche agli COGNOMEi imputati».
A tale proposito, questa Corte ha ritenuto che il principio dettato dall’art. 587 cod. proc. pen. consenta l’estensione all’imputato non impugnante sul punto degli effetti favorevoli derivanti dall’accoglimento del motivo di natura oggettiva dedotto dal coimputato (Sez. 2, n. 22903 del 1/2/2023, COGNOME, Rv. 284727 – 05; Sez. 6, n. 21739 del 29/1/2016, COGNOME, Rv. 266917 – 01).
Nel caso di specie, deve quindi affermarsi che la decisione di annullamento RAGIONE_SOCIALE sentenza limitatamente al trattamento sanzioNOMErio, a seguito RAGIONE_SOCIALE specifica doglianza RAGIONE_SOCIALE COGNOME, giova anche al COGNOME, che non ha dedotto quella specifica violazione di legge; in quanto entrambi i predetti imputati concorrono nei medesimi reati e il motivo in punto di criteri di determinazione RAGIONE_SOCIALE pena proposto dalla COGNOME deve intendersi non caratterizzato da riferimenti personali, attingendo il profilo oggettivo RAGIONE_SOCIALE regole che presidiano il calcolo RAGIONE_SOCIALE pena in presenza RAGIONE_SOCIALE dichiarazione di prescrizione per un reato pure originariamente contestato a entrambi gli imputati; tanto, quindi, in conformità con il principio in forza del qua l’accoglimento del ricorso per cassazione proposto da uno dei coimputati per l’errata applicazione dei criteri sul calcolo RAGIONE_SOCIALE pena è estensibile ai coimputat concorrenti nel medesimo reato, che non l’abbiano proposto ex art. 587, comma
1, cod. proc. pen., in quanto il motivo di impugnazione non ha natura strettamente personale (Sez. 2, n. 7977 del 25/01/2024, Nicosia, Rv. 286002 – 01).
Pertanto, in ordine alla posizione del COGNOME, dalla motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza di appello si evince univocamente la volontà del giudice di secondo grado nel senso di ritenere che la pena definitivamente inflitta al ricorrente f da intendersi pari, previa esclusione di quella già irrogata per il reato ascritto al ca A), a complessivi anni nove di reclusione (pag.94).
Per l’effetto, in relazione all’art.620, lett.1), cod.proc.pen., anche nei confronti del COGNOME la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, c conseguente rideterminazione RAGIONE_SOCIALE pena inflitta al ricorrente nella misura predetta.
I motivi di ricorso attinenti alla dedotta prescrizione del reato contestato al capo B)
22. Per ragioni di anteriorità logica, devono – a questo punto – essere esaminati (congiuntamente, in considerazione RAGIONE_SOCIALE loro omogeneità argomentativa) i motivi di ricorso attinenti alla dedotta violazione di legge in cu sarebbe incorsa la Corte territoriale, derivante dall’omesso rilievo RAGIONE_SOCIALE intervenuta prescrizione del reato contestato al capo B), in riferimento al disposto dell’art.589, commi 1 e 4, cod.pen..
22.1 Si tratta dei motivi proposti dagli imputati aventi il ruolo pro tempore di Direttori del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nonché di respons sempre pro tempore, dell’Area RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE stessa articolazione.
E, in particolare, del primo e del secondo motivo (congiuntament esaminabili, in quanto attinenti alla medesima questione di diritto) del ricorso proposto da NOME COGNOME, del primo motivo del ricorso proposto da NOME COGNOME, del primo motivo del ricorso proposto da NOME COGNOME, del primo motivo del ricorso proposto da NOME COGNOME (nell’atto sottoscritto dall’AVV_NOTAIO), del primo motivo del ricorso proposto da NOME COGNOME (nel ricorso sottoscritto dall’AVV_NOTAIO), dell’undicesimo motivo del ricorso proposto nell’interesse comune del COGNOME e del COGNOME (sottoscritto dall’AVV_NOTAIO), del primo motivo del ricorso proposto da NOME COGNOME e del sesto motivo del ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Va premesso, in relazione al contenuto del primo motivo articolato dallo COGNOME che è infondata la deduzione (sviluppata anche nel nono motivo articolato nel ricorso proposto dal COGNOME, in riferimento a doglianza su cui infra) in forza RAGIONE_SOCIALE quale l’aggravante speciale prevista dall’art.589, comma 2, cod.pen.,
nel testo applicabile ratione temporis, non sarebbe – in realtà – stata effettivamente contestata.
Sul punto (richiamando quanto già argomentato in ordine al ricorso proposto dalla COGNOME) occorre evidentemente prendere le mosse dal consolidato principio espresso da questa Corte, in forza del quale, in tema di citazione a giudizio, il fatto deve ritenersi enunciato in forma chiara e precisa quando i suoi elementi strutturali e sostanziali siano descritti in modo tale da consentire un completo contraddittorio e il pieno esercizio del diritto di difesa da part dell’imputato (Sez. 3, n. 9314 del 16/11/2023, dep. 2024, P., Rv. 286023) e che, in ogni caso, non vi è incertezza sui fatti descritti nella imputazione quando questa contenga, con adeguata specificità, i tratti essenziali del fatto di reato contestato in modo da consentire all’imputato di difendersi nello stretto merito (Sez. 3, n. 5469 del 05/12/2013, dep.2014, COGNOME, Rv. 258920; Sez. 5, n. 16993 del 02/03/2020, COGNOME, Rv. 279090).
Nel caso di specie, pure in assenza dell’espresso riferimento, nell’incipit del capo di imputazione, alla circostanza aggravante prevista dall’art.589, comma 2, cod.pen. (sempre nel testo applicabile ratíone temporís, atteso il riferimento espresso ai soli numeri 1 e 4), per tutti gli imputati in servizio presso RAGIONE_SOCIALE, l’edito accusatorio conteneva l’espressa menzione, nella contestazione del fatto ascritto, RAGIONE_SOCIALE “violazione RAGIONE_SOCIALE norme che garantiscono la circolazione RAGIONE_SOCIALEle in condizioni di sicurezza (artt.1-14 D. Lvo 30.04.1992, n.285)”, con la conseguenza – alla luce dei principi predetti – che non può esservi alcuna incertezza in ordine alla contestazione RAGIONE_SOCIALE relativa aggravante speciale.
22.2 Deve quindi premettersi, come già esposto in sede di precedente riassunto dello svolgimento del processo, che la sentenza di primo grado, in riferimento specifico alla condotta ravvisata in capo ai suddetti imputati nell’ambito di quelle contestate (ovvero quella di avere omesso un costante monitoraggio RAGIONE_SOCIALE tratta autoRAGIONE_SOCIALEle in questione e di avere quindi omesso il necessario adeguamento funzionale RAGIONE_SOCIALE barriere di bordo-ponte), ha ritenuto – pagg.342 e ss. – che ai suddetti funzionari andasse riconosciuta la necessaria posizione di garanzia derivante dall’art.14 C.d.s., anche alla luce RAGIONE_SOCIALE disposizioni interne attributive RAGIONE_SOCIALE relative competenze e del dato rappresentato dalla correlativa autonomia decisionale.
PerCOGNOMEo il Tribunale ha ravvisato – in riferimento ad aspetti di fatto sui qua si ritornerà più approfonditamente infra in capo ai Direttori di RAGIONE_SOCIALE e ai responsabili dell’Area RAGIONE_SOCIALE pro tempore, la violazione di una “regola cautelare di fonte sociale” (pag. 348), nascente dai giudizi di prevedibilità ed evitabili effettuati sulla base RAGIONE_SOCIALE scienza ed esperienza del caso concreto e derivante dal mancato utilizzo di strumenti effettivamente adeguati per il monitoraggio dello
stato di manutenzione RAGIONE_SOCIALE barriere, quali le chiavi dinamometriche o gli avvitatori finalizzati al controllo del serraggio dei tirafondi apposti all’interno RAGIONE_SOCIALE barr medesime, qualificando espressamente la responsabilità sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE colpa generica (pag.349).
22.3 II complessivo ragionamento del Tribunale – relativo alla dedotta statuizione, in punto di qualificazione RAGIONE_SOCIALE tipologia RAGIONE_SOCIALE colpa ravvisabile agli imputati – ha trovato espressa contraddizione da parte RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello a pag.147 e ss. RAGIONE_SOCIALE sentenza di secondo grado.
Difatti, la Corte ha rilevato che la qualificazione giuridica del fatto sott specie RAGIONE_SOCIALE colpa generica non potesse essere condivisa, ritenendo “l’istruttoria dibattimentale abbia pienamente restituito, per entrambe le due categorie di imputati – Direttori di RAGIONE_SOCIALE e Responsabili Area RAGIONE_SOCIALE – la violazione di una regola cautelare RAGIONE_SOCIALE normativa di settore e, pertanto, /a sussistenza RAGIONE_SOCIALE contestata colpa specifica”.
In particolare, pur prendendo espressamente atto RAGIONE_SOCIALE mancata impugnazione, da parte dell’Ufficio di Procura, del relativo punto RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado, la Corte ha ritenuto perfezionata una fattispecie di violazione di regole cautelari specifiche, con particolare riferimento alle norme armonizzate UNI-EN, quali la disposizione UNI 11603 del 2003 e che comprende nel concetto di manutenzione “ordinaria” anche quella “ciclica e predittiva”; riconducendo comunque la nozione di colpa specifica alla violazione RAGIONE_SOCIALE regole cui il concessionario era tenuto in qualità di gestore di bene AVV_NOTAIO, facendo COGNOMEesì riferimento alla norma EN 1090 (risalente al 2008) e che indica la chiave dinamometrica quale strumento essenziale per operare il serraggio RAGIONE_SOCIALE barrie (pag.218).
Prendendo atto di tali argomentazioni (e prescindendo dalle ulteriori considerazioni inerenti all’effettiva sussistenza dell’aggravante, fatte oggetto d distinti motivi di ricorso che verranno successivamente esaminati), le difese dei suddetti imputati hanno contestato la valutazione RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale in al profilo processuale attinente alla legittimità di una riqualificazione op in peius rispetto al fatto ritenuto dal giudice di primo grado e in assenza – sulla base di un elemento oggettivamente riscontrabile sulla base RAGIONE_SOCIALE lettura del relativo atto di appello – di impugnazione da parte del p.m. in ordine a tale specifico punto, essendosi, in tale sede, l’ufficio di Procura unicamente incentrato sulla posizione degli imputati assolti all’esito del primo grado di giudizio.
Sulla scorta di tale premessa, già nel corso del giudizio di appello era quindi stato dedotto che doveva – prima RAGIONE_SOCIALE relativa decisione – considerarsi decorso termine massimo di prescrizione previsto dagli artt. 157, comma 1 e 161, comm 2, cod.pen. (pari a sette anni e sei mesi); non potendosi applicare, in
considerazione dell’espressa esclusione dell’aggravante speciale, il regime di raddoppio dei termini massimi di prescrizione già previsto per l’ipotesi di omicidio colposo aggravato dalla violazione RAGIONE_SOCIALE norme in materia di circolazione RAGIONE_SOCIALEle intervenuto per effetto già dell’originaria modifica apportata dall’art.6, comma 1, RAGIONE_SOCIALE I. 5 dicembre 2005, n.251.
E tanto sull’evidente presupposto del carattere più favorevole, in punto di trattamento sanzioNOMErio, del disposto dell’art. 589, commi 1 e 2 rispetto alla disciplina in tema di omicidio RAGIONE_SOCIALEle derivante dall’introduzione dell’art.589bis avvenuta per effetto RAGIONE_SOCIALE I. 23 marzo 2016, n.41.
22.4 In sede di decisione impugnata – e riesaminando la relativa questione, già dichiarata infondata nel corso del giudizio – la Corte territoriale ha osservat che la relativa riqualificazione ben poteva ritenersi consentita in sede di appello, configurandosi il divieto di reformatio in peius in ordine alla sola determinazione del trattamento sanzioNOMErio, ritenendo COGNOMEesì improprio il riferimento (operato dalla difesa) al principio del c.d. giudicato progressivo, trattandosi di fattispec rinvenibile nel solo specifico caso RAGIONE_SOCIALE sentenza di annullamento pronunciata dalla Corte di legittimità in relazione a solo alcune RAGIONE_SOCIALE imputazioni ascritte.
Su tale aspetto, tutte le predette difese hanno quindi dedotto, proprio sul presupposto RAGIONE_SOCIALE mancata impugnazione del p.m. (con richiamo al disposto dell’art.581, comma 1, lett.a), cod.proc.pen.) sul punto inerente alla (dedotta) esclusione RAGIONE_SOCIALE circostanza aggravante speciale, che il medesimo non era conseguentemente stato oggetto di devoluzione di fronte al giudice di appello, essendosi quindi formata una preclusione processuale su tale aspetto ed essendo, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello, invocabile il principio di preclusione medesimo, che opera in tutti i casi in cui il processo debba considerarsi esaurito in ordine a specifici punti e susseguente formazione di un giudicato interno sulla questione; che, in assenza di devoluzione, doveva intendersi esulante dai poteri RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale quello di riconoscere ex officio una circostanza aggravante espressamente esclusa da parte del giudice di primo grado, non rientrando tale potere nell’ambito di quelli esercitabili ai sensi dell’art.597, comma 3, cod.proc.pen., ai sensi del quale «Quando appellante è il solo imputato, il giudice non può irrogare una pena più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l’imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata né revocare benefici, salva la facoltà, entro i limiti indicati nel comma 1, di dare al fatto una definizi giuridica più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado»; derivandone, per diretta conseguenza, che il giudice di secondo grado avrebbe violato il divieto di reformatio in peius imposto in sede di impugnazione.
23. Le deduzioni poste alla base dei motivi di ricorso (con considerazioni, perCOGNOMEo, estensibili anche al complesso RAGIONE_SOCIALE argomentazioni spiegate dalla Corte d’appello nel citato passaggio motivazionale, con conseguente rettifica del medesimo ai sensi dell’art.619, comma 1, cod.proc.pen.) sono infondate in quanto, sotto un primo profilo, basate su un’errata lettura del complessivo percorso motivazionale seguito dal Tribunale.
In particolare, le deduzioni poste alla base dei vari motivi di rico si fondano sul passaggio, contenuto alla pag.342 RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado, in base al quale “essendosi concluso positivamente il giudizio di prevedibilità ed evitabilità dell’evento condotto secondo la migliore scienza ed esperienza, va rilevato che sussisteva nel caso concreto una regola cautelare di condotta di fonte sociale, che imponeva ai soggetti preposti ad assicurare la sicurezza nella circolazione RAGIONE_SOCIALEle di stabilire modalità di monitoraggio RAGIONE_SOCIALE barriere adeguate ad accertare un eventuale difetto di funzionalità dei tira fondi”; con la conseguenza “che la violazione di tale regola di comportamento integra un difetto di diligenza e quindi un profilo di colpa generica dei soggetti tenuti a garantire la sicurezza dell infrastrutture autoRAGIONE_SOCIALEli e ad evitare la verificazione di quella tipologia evento”.
Per l’effetto, sulla base di tale prospettazione, il ritenuto e mancato perfezionamento di un’ipotesi di colpa specifica, con contemporanea integrazione di una fattispecie di sola colpa generica, avrebbe determiNOME la conseguente esclusione RAGIONE_SOCIALE circostanza aggravante originariamente contestata, con la necessità di dover tenere conto – con specifico riferimento al calcolo del termine prescrizionale – del solo trattamento sanzioNOMErio derivante dall’ipotesi base del reato previsto dall’articolo 589 cod.pen., nel testo applicabile ratione temporis.
Al contrario, perCOGNOMEo, secondo un orientamento cui questa Corte ritiene di dover dare continuità, l’aggravante già prevista dall’art.589, comma 2, cod.pen., deve ritenersi ravvisabile anche in relazione alla violazione di precetti che, pur integrando, sotto il profilo squisitamente logico, regole di colpa generica sono recepiti dalla normativa in tema di circolazione RAGIONE_SOCIALEle, come si desume disposto dell’art. 140 cod. RAGIONE_SOCIALE, la cui violazione, dunque, assume lo valore RAGIONE_SOCIALE violazione di una disposizione specifica (Sez. 4, n. 35665 del 19/06/2007, COGNOME, Rv. 237453; Sez. 4, n. 18204 del 15/03/2016, COGNOME, Rv. 266641).
D’COGNOMEa parte, va COGNOMEesì richiamato il consolidato orientamento di questa Corte in forza del quale, in tema di responsabilità per omicidio colposo da sinistro RAGIONE_SOCIALEle, la circostanza aggravante RAGIONE_SOCIALE violazione RAGIONE_SOCIALE normativa sulla circolazione RAGIONE_SOCIALEle è ravvisabile non solo quando la violazione RAGIONE_SOCIALE normativa di riferimento sia commessa da utenti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alla guida di veicoli ma anche
nel caso di violazione di qualsiasi norma che preveda a carico di un soggetto, pur non impegNOME in concreto nella fase RAGIONE_SOCIALE circolazione, un obbligo di garanzia finalizzato alla tutela RAGIONE_SOCIALE sicurezza degli utenti medesimi (Sez. 4, n. 44811 del 03/10/2014, COGNOME, Rv. 260643; Sez. 4, n. 45576 del 28/10/2021, COGNOME, Rv. 282546).
Deve quindi essere enunciato il seguente principio di diritto: “l’aggravante già prevista dall’art.589, comma 2, cod.pen., deve ritenersi ravvisabile anche nei confronti di soggetti non impegnati in concreto nella fase RAGIONE_SOCIALE circolazione, ma investiti di un obbligo di garanzia finalizzato alla tutela RAGIONE_SOCIALE sicurezza degli ute RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE“.
D’COGNOMEa parte, la circostanza che il giudice di primo grado non abbia in alcun modo escluso la sussistenza RAGIONE_SOCIALE circostanza aggravante già prevista dall’articolo 589, comma 2, cod.pen., è chiaramente desumibile da alcuni passaggi argomentativi RAGIONE_SOCIALE pronuncia medesima.
In particolare, alla citata pagina 342, il Tribunale – nel fare riferimento un’ipotesi di colpa generica derivante dalla violazione di una regola di carattere sociale – ha perCOGNOMEo fatto specifica menzione RAGIONE_SOCIALE violazione dei doveri connessi all’obbligo di assicurare la sicurezza nella circolazione RAGIONE_SOCIALEle, in tal modo facendo espresso riferimento proprio alla suddetta circostanza aggravante originariamente contestata.
Dall’COGNOMEa parte, nelle pagine dedicate alla quantificazione del trattamento sanzioNOMErio (pag.367 e ss.), il giudice di primo grado ha determiNOME la pena base in riferimento al testo dell’articolo 589, comma 3, cod.pen. (con rinvio chiaramente operato al comma regolativo RAGIONE_SOCIALE quantificazione RAGIONE_SOCIALE pena in ipotesi di omicidio plurimo colposo in concorso con le lesioni colpose vigente ratione temporis), senza alcun riferimento alla dedotta esclusione RAGIONE_SOCIALE circostanza aggravante speciale.
Sul punto va difatti ricordato che il previgente testo dell’art.589 cod.pen., come all’epoca modificato dall’art.1 del d.l. 23 maggio 2008, n.92 (convertito dalla I. 24 luglio 2008, n.125) aveva inserito, all’interno dell’ultimo comma e nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone di lesioni di uno o più persone, la pena che doveva infliggersi per la più grave RAGIONE_SOCIALE violazioni con il limite massimo di anni quindici, tanto nel testo applicabile sulla base dell’epoca dei fatti e antecedente rispetto all’introduzione RAGIONE_SOCIALE specifica fattispecie omicidio RAGIONE_SOCIALEle.
Deve quindi ritenersi che l’unico argomento testuale ricavabile dal corpo RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado, idoneo astrattamente a sostenere le deduzioni difensive, sia rappresentato dall’omesso espletamento del giudizio di bilanciamento tra la predetta circostanza aggravante e l’attenuante, concessa ai
dipendenti in servizio presso il RAGIONE_SOCIALE ai sens dell’articolo 62, numero 6, cod.pen.; argomento testuale che, sulla base del complessivo tessuto motivazionale RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado, come prima riassunto, non è tale da far ritenere che il giudice di primo grado abbia inteso escludere la circostanza aggravante originariamente contestata ai sensi dell’articolo 589, comma 2, cod.pen., con tutte le correlative conseguenze in materia di prescrizione del reato, atteso il raddoppio dei termini previsto per articolo 157 comma 6, cod.pen., per il reato di omicidio aggravato dalla violazione RAGIONE_SOCIALE norme in materia di circolazione RAGIONE_SOCIALEle (e determiNOME, come accenNOME, per effetto dell’art.6 RAGIONE_SOCIALE I. 5 dicembre 2005, n.251, riferito specificamente a tal ipotesi circostanziata di reato).
24. Tale complesso di argomentazioni priva quindi di effettiva valenza le deduzioni difensive, comuni ai predetti motivi di ricorso, facenti riferimento all’omessa impugnativa del p.m. del punto attinente all’omesso riconoscimento dell’aggravante, così come quelle attinenti alle modalità di applicazione dell’articolo 597 cod.proc.pen. da parte del giudice di appello.
Difatti, sotto il primo punto di vista, il AVV_NOTAIO ministero – atteso che giudice di primo grado non aveva in alcun modo escluso la sussistenza RAGIONE_SOCIALE circostanza aggravante originariamente contestata ma anzi la aveva, come emergente dai predetti passaggi motivazionali, di fatto ritenuta – non era, in realtà titolare di alcun interesse a impugnare la relativa statuizione in riferimento all’art.591, comma 1, lett.a), cod.proc.pen.
24.1 Mentre, COGNOMEesì, dalla conclusione predetta ne consegue il dato RAGIONE_SOCIALE conseguente insussistenza RAGIONE_SOCIALE dedotta violazione del disposto dell’articolo 597, comma 3, cod.proc.pen., oggetto di plurime censure da parte RAGIONE_SOCIALE difese, in quanto fondate sul dato – come detto, da ritenersi smentito dalla lettura RAGIONE_SOCIALE sentenza – dell’esclusione dell’aggravante speciale da parte del giudice di primo grado.
In ogni caso, anche in relazione all’applicazione RAGIONE_SOCIALE predetta disposizione, questa Corte deve comunque osservare che il complessivo ragionamento seguito dal giudice di appello va ritenuto del tutto ineccepibile e conforme a consolidati orientamenti RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di legittimità.
Nello specifico e in relazione alla complessiva interpretazione del disposto dell’art.597, comma 3, cod.proc.pen., va osservato che il presupposto per l’eventuale applicazione RAGIONE_SOCIALE disposizione è costituito dalla proposizione dell’appello da parte del solo imputato; d’COGNOMEa parte, ferma restando l’intangibilit del trattamento sanzioNOMErio (esteso alle misure di sicurezza), la norma conferisce al giudice di secondo grado la possibilità di dare al fatto ascritto una
qualificazione giuridica anche più grave di quella ritenuta nella sentenza impugnata, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado.
A tale proposito, la giurisprudenza di questa Corte ha rilevato che l’eventuale riqualificazione in peius del fatto ascritto non determina alcuna compressione o limite al diritto al contraddittorio, anche alla luce RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE e rimanendo comunque ferma, per l’imputato, la possibilità di contestare la riqualificazione medesima mediante il ricorso per cassazione.
Questa Corte, nel suo massimo consesso ha difatti osservato che «La giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte di Strasburgo, infatti, pur nella estrema varietà degli accenti dovuta all’intervento casistico tipico di quella Corte, ha in più occasioni escluso la violazione dei parametri convenzionali in tutti i casi in cui la prospettiv RAGIONE_SOCIALE nuova definizione giuridica fosse nota o comunque prevedibile per l’imputato, censurando, in concreto, le ipotesi in cui la riqualificazione dell’addebito avesse assunto le caratteristiche di atto a sorpresa. Accanto a ciò, la stessa Corte non ha mancato di sottolineare come il diritto di difesa e quello al contraddittorio non fossero vulnerati nei casi in cui i fatti costitutivi del nuovo reato fossero già presenti nella originaria imputazione: e ciò, evidentemente, anche nella ipotesi in cui la nuova definizione giuridica non fosse stata di per sé prevedibile per l’imputato (v. fra le tante, sentenze 10 marzo 2001, Dallos c. Ungheria; 3 luglio 2006, Vesque c. Francia; 7 gennaio 2010, COGNOME c. Bulgaria; 12 aprile 2011, NOME COGNOME c. Romania; 3 maggio 2011, NOME c. Grecia; 15 gennaio 2015, COGNOME c. Slovenia, nella quale ultima si è in particolare rilevato come l’imputato fosse pienamente a conoscenza degli elementi fattuali posti alla base RAGIONE_SOCIALE contestazione originaria, dai quali era possibile desumere l’oggetto RAGIONE_SOCIALE contestazione così come modificata nel corso del dibattimento). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La violazione, infatti – secondo la impostazione tutt’COGNOMEo che formalistica RAGIONE_SOCIALE Corte di Strasburgo – deve essere tale da comportare un concreto e non meramente ipotetico regresso sul piano dei diritti difensivi, attraverso un mutamento RAGIONE_SOCIALE cornice accusatoria che abbia effettivamente comportato una novazione dei termini dell’addebito tali da rendere la difesa menomata proprio sui profili di novità che da quel mutamento sono scaturiti», non sussistendo quindi alcuna incompatibilità tra l’applicazione RAGIONE_SOCIALE disposizione e i principi enunciati nella pronuncia RAGIONE_SOCIALE Corte EDU del 11/12/2007, RAGIONE_SOCIALE c. RAGIONE_SOCIALE (Sez. U, Sentenza n. 31617 del 26/06/2015, COGNOME, Rv. 264438).
Ne deriva, pertanto e per principio consolidato, che il giudice di appello, pur in difetto di gravame del AVV_NOTAIO ministero, può dare al fatto una diversa e più grave qualificazione giuridica, ove la questione sia strettamente connessa ad un capo o ad un punto RAGIONE_SOCIALE sentenza che abbia costituito oggetto dell’impugnazione
e che il divieto imposto dalla disposizione non è teso a garantire un trattamento, sotto ogni aspetto, migliore di quello applicato in primo grado ma solo ad impedire l’applicazione di un trattamento sanzioNOMErio più grave, avendo riguardo unicamente alla pena sotto il profilo sia RAGIONE_SOCIALE specie, sia RAGIONE_SOCIALE quantità RAGIONE_SOCIALE sua complessiva determinazione (tra le COGNOMEe, Sez. 2, n. 4640 del 01/10/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280560; Sez. 6, n. 47488 del 17/11/2022, F., Rv. 284025).
Tale conclusione è perCOGNOMEo conforme all’orientamento, già espresso da risalenti pronunce e consolidatosi in tempi più recenti, (Sez. 6, n. 23024 del 04/02/2004, COGNOME, Rv. 230440; Sez. 5, n. 4984 del 19/12/2006, COGNOME, Rv. 236318), anche in relazione al disposto dell’art.609, comma 2, cod.proc.pen., che aveva ritenuto che rientri nei poteri del giudice di legittimità la corret qualificazione giuridica del fatto e quello di escludere, a seguito di tal riqualificazione, l’applicazione di una causa di estinzione del reato, considerato che ciò non comporta alcuna variazione in ordine al trattamento sanzioNOMErio e che, pertanto, non verrebbe vulnerato il divieto di reformatio in peius, il quale è unicamente preordiNOME a conservare l’integrità RAGIONE_SOCIALE pena ed a salvaguardare la preclusione nascente dal giudicato in ordine al trattamento sanzioNOMErio operato dal giudice a quo in assenza di impugnazione da parte del p.m. (con i conseguenti riflessi in materia di computo dei termini di prescrizione).
In specifica relazione al giudizio di secondo grado, già Sez. 2, n. 11935 del 08/03/2007, Tricarico, Rv. 236134, in ordine alla questione del divieto di reformatio in peius in appello aveva rilevato che «il principio in questione consiste esclusivamente nell’impossibilità di irrogare all’imputato, in assenza d’impugnazione del P.M., una sanzione più grave di quella già inflittagli, e non implica affatto l’intangibilità del trattamento penale nel suo complesso, tanto che l’art. 597 c.p., comma 3 prevede espressamente la facoltà del giudice di dare al fatto una definizione giuridica più grave. Il ricorrente non può quindi dolersi dell’allungamento dei termini di prescrizione derivato dalla nuova definizione giuridica». Si tratta di una lettura espressamente avvalorata da successive pronunce quali Sez. 6, n. 11055 del 30/01/2008, COGNOME, Rv. 239424; Sez. 5, Sentenza n. 3246 del 22/10/2008, dep. 2009, COGNOME, Rv. 242953; Sez. 2, n. 36217 del 16/06/2011, COGNOME; Sez. 1, n. 474 del 17/12/2012, COGNOME, Rv. 254207; Sez. 2, n. 26729 del 05/03/2013, COGNOME, Rv. 256649; Sez. 6, n. 32710 del 16/07/2014, COGNOME, Rv. 260663; nonché Sez. 1, n. 49671 del 24/09/2019, COGNOME, Rv. 277859, nella cui parte motiva era stato rilevato che «va chiarito che l’art. 597, comma 3, cod. proc. pen., nell’occuparsi dell’appello proposto dal solo imputato, fa salva la possibilità di una definizione giuridica più grave i relazione ai fatti ai quali si riferiscono i motivi, ma pone determinati limiti rispe alle modifiche in peius. Si ha al riguardo una precisa elencazione che vieta
l’irrogazione di una pena più grave, l’applicazione di una misura di sicurezza nuova o più grave, il proscioglimento dell’imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza impugnata, la revoca dei benefici. Tale specificazione non garantisce così un trattamento sotto ogni COGNOMEo aspetto uguale o migliore rispetto a quello intervenuto in primo grado. L’errore nella qualificazione giuridica riscontrato in sede di appello può RAGIONE_SOCIALE giovare all’imputato solamente in detti tassativi casi. Mentre per il resto rimane preminente l’interesse dell’ordinamento giuridico a vedere la decisione giurisdizionale uniformarsi correttamente al diritto. E ci si riferisce non solo alta prescrizione, ma anche alle COGNOMEe cause estintive del reato o RAGIONE_SOCIALE pena e, più in generale, a tutti i rimanen effetti RAGIONE_SOCIALE condanna dovuti alla riqualificazione giuridica del fatto».
Ancora più recentemente, Sez. 2, n. 23410 del 01/07/2020, Ndiaye, Rv. 279772, ha osservato in parte motiva che «(non) sussiste alcuna irragionevolezza RAGIONE_SOCIALE previsione normativa così interpretata. Il legislatore si è preoccupato, invero, di consentire, in presenza di un errore del primo giudice in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, al giudice di appello di porvi rimedio e ciò al di garantire una corretta applicazione RAGIONE_SOCIALE legge penale. È evidente che da una diversa e più grave qualificazione possono derivare effetti negativi per l’imputato (in termini di impossibilità di applicare cause estintive o benefici), (v. in materia di confisca obbligatoria Sez. 6, 10708/2016, Rv. 266558; in ordine all’aggravamento del trattamento penitenziario Sez. 2, n. 2884/2015; con riferimento alla diminuzione di pena proporzionalmente inferiore in relazione alle ritenute attenuanti generiche Sez. 5, 4118/2014), ma questa è una conseguenza necessaria collegata allo “statuto” RAGIONE_SOCIALE fattispecie giuridica individuata una volt qualificato diversamente il fatto. Il legislatore nel prevedere tale possibilità, ritenuto preminente l’interesse alla corretta applicazione RAGIONE_SOCIALE legge».
Mentre la successiva Sez. 6, Sentenza n. 47488 del 17/11/2022, F., 15/12/2022, Rv. 284025 (specificamente citata dalla Corte territoriale) ha ritenuto di aderire a tale orientamento puntualizzando che « Questa Corte di cassazione ha reiteratamente puntualizzato come il potere di dare la corretta qualificazione giuridica al fatto contestato e accertato costituisce espressione diretta del potere giurisdizionale, dunque aspetto immanente al sistema processuale: compito che spetta anche al giudice di impugnazione laddove la questione, pur esaminata d’ufficio, sia strettamente connessa ad un capo o ad un punto RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata che ha costituito oggetto del ricorso e che sia stato così devoluto alla sua cognizione (in questo senso Sez. 6, n. 3716 del 24/11/2015, COGNOME, Rv. 266953; Sez. 2, n. 3211 del 20/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258538; Sez. 2, n. 37413 del 15/5/2013, COGNOME, Rv. 256653)» (decisioni, queste ultime, perCOGNOMEo relative specificamente al giudizio di legittimità).
Altresì espressiva di analogo principio, da ultimo, va citata anche Sez. 5, n. 41534 del 09/10/2024, G., Rv. 287231 – 02; la quale ha evidenziato in parte motiva che «nella specie non può parlarsi di violazione del diritto di difesa, evocata in quelle pronunce (quali Sez. 2, n. 37795 del 28/06/2019, Rv. 277087 – 02), qui non condivise, che vedono nella mera riqualificazione del fatto la «reviviscenza dell’imputazione, che alla data RAGIONE_SOCIALE pronunzia di secondo grado doveva ritenersi già estinta per intervenuta prescrizione». Invero, ad avviso RAGIONE_SOCIALE Corte non può parlarsi di “estinzione” e “reviviscenza” RAGIONE_SOCIALE fattispecie di reato ab origi contestata e rimasta assolutamente immutata, laddove (con sviluppo – si ripete del tutto prevedibile e comunque fatto oggetto di possibile discussione per le parti: il che elide anche qualsivoglia ipotesi di violazione del diritto di difesa) ci si ad applicare la corretta disposizione di legge a quel determiNOME fatto reato: che, a ben vedere, se interpretato nel giusto modo sin dall’inizio, deve ritenersi non essersi mai prescritto, evidentemente».
25. In sintesi, deve quindi rilevarsi che tutte le argomentazioni giuridiche poggianti sui limiti di applicazione dell’articolo 597 cod. proc. pen., come risul evidente dalla lettura RAGIONE_SOCIALE motivazioni nonché RAGIONE_SOCIALE correlative massime ufficiali, si fondano sul dato fondamentale RAGIONE_SOCIALE espressa esclusione originaria RAGIONE_SOCIALE circostanza aggravante da parte del giudice di primo grado; esclusione che come sopra visto e sulla base dell’esame del complessivo tessuto argomentativo, non è stata affatto disposta da parte del Tribunale, evincendosi anzi, dai citati passaggi testuali, il dato in base alla quale la sussistenza dell’aggravante sarebbe – in realt – stata, di fatto, ritenuta dal giudice di primo grado.
Correttamente, pertanto, la Corte d’appello ha fatto applicazione del principio iura novit curia, di cui l’art.597, comma 3, cod.proc.pen. – con i correlativi poteri attribuiti al giudice dell’impugnazione di attribuire la corr qualificazione giuridica al fatto, ferma restando l’intangibilità del trattame sanzioNOMErio – deve ritenersi diretta applicazione.
26. Va COGNOMEesì rilevato che la relativa statuizione RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello sull specifico punto è stata posta alla base di espresse censure anche da parte di imputati assolti nel corso del primo grado di giudizio; essendo tale deduzione posta a fondamento del primo motivo del ricorso proposto dal COGNOME, dell’undicesimo motivo del ricorso proposto dal COGNOME, del terzo motivo del ricorso proposto dal COGNOME, del sesto motivo del ricorso proposto dal COGNOME nonché del dodicesimo motivo proposto dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Le argomentazioni difensive espresse sul punto si fondano, in sintesi, sul dato attinente alla violazione del principio devolutivo, in quanto il p.m. n
avrebbe – nel proprio atto di appello – fatto espresso riferimento al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE predetta circostanza aggravante anche nei confronti dei coimputati assolti all’esito del giudizio di primo grado.
I motivi sono manifestamente infondati.
Difatti, ferma restando l’assoluta irrilevanza del riferimento al disposto dell’art.597, comma 3, cod.proc.pen. (disposizione applicabile nel caso di appello proposto dal solo imputato), deve rilevarsi come l’atto di appello del p.m. contenesse un’esplicita richiesta di condanna dei suddetti imputati in ordine a tutti “i reati loro rispettivamente ascritti”; con conseguente diretto rimando per relationem al contenuto dell’originaria imputazione e alla conseguente violazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni sulla sicurezza RAGIONE_SOCIALE circolazione RAGIONE_SOCIALEle, perCOGNOMEo da ritener ampiamente richiamate in sede di illustrazione del motivo di impugnazione.
I motivi di ricorso attinenti alle modalità di escussione del perito
27. Vanno a questo punto esaminati, in quanto attinenti a questioni processuali suscettibili di riverberarsi sul piano RAGIONE_SOCIALE risultanze probator utilizzabili ai fini RAGIONE_SOCIALE decisione, i motivi di ricorso attinenti – in riferimento all’art.606, comma 1, lett.c), d), ed e), cod.proc.pen. – al rigetto dei motivi appello con i quali era stata censurata l’ordinanza pronunciata dal Tribunale il 12/09/2018, emessa nel momento processuale immediatamente antecedente rispetto all’esame del perito nomiNOME dal giudice.
In quella sede, il Tribunale aveva rigettato la richiesta di consentire a che l’esame del perito venisse svolto direttamente dai consulenti di parte; quella formulata al termine dell’esame stesso – di disporre il confronto tra il perito e consulenti e quella, formulata in via subordinata sempre all’esito dell’esame dell’ausiliario, di consentire nuovamente l’escussione dei consulenti medesimi.
La Corte territoriale, specificamente alle pagg.149-152 RAGIONE_SOCIALE sentenza gravata, ha rigettato le impugnazioni proposte in ordine a tali profili e tale punt di decisione è stato oggetto del quarto motivo di ricorso formulato dal COGNOME, del secondo motivo di ricorso formulato dal COGNOME, del terzo motivo di ricorso formulato dal COGNOME, del primo motivo di ricorso formulato dal COGNOME (contenente un’ulteriore censura che verrà successivamente esaminata) e del secondo motivo di ricorso formulato dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, fondati su argomentazioni reciprocamente sovrapponibili.
In particolare, le difese hanno sottolineato – quanto alla prima richiesta la complessiva illogicità RAGIONE_SOCIALE decisione dei giudici di primo e di secondo grado, nella parte in cui non avevano consentito che l’escussione del perito fosse direttamente condotta da parte dei consulenti tecnici, in considerazione RAGIONE_SOCIALE
questioni spiccatamente specialistiche sulle quali doveva essere espletato l’esame dell’ausiliario; in ordine alla richiesta di confronto, hanno contestato la coerenz RAGIONE_SOCIALE decisione in considerazione dei marcati contrasti che sussistevano tra la relazione di perizia e le consulenze di parte, con specifico riferimento all metodologia adottata per la ricostruzione RAGIONE_SOCIALE dinamica del sinistro; mentre, in ordine al terzo profilo – in relazione alla quale la Corte ha ritenuto vertersi un’ipotesi di nullità, perCOGNOMEo tardivamente eccepita nella sola sede dei motivi d appello – hanno ritenuto (richiamando, ai fini dell’autosufficienza del ricorso, contenuto del verbale del 12/09/2018) che la stessa fosse, in realtà, stata dedotta già anteriormente rispetto all’adozione RAGIONE_SOCIALE ordinanza impugnate.
28. I motivi sono infondati.
28.1 Va osservato che il complesso RAGIONE_SOCIALE predette deduzioni difensive trae spunto da alcuni recenti arresti di questa Corte e, in particolare, da quello espresso da Sez. 2, n. 19134 del 17/03/2022, COGNOME Noia, Rv. 283187, ove è stato espresso il principio di diritto in base al quale, in tema di prova scientifica, il dir contraddittorio deve essere tutelato in tutte le fasi che ne caratterizzano l formazione, con la conseguenza che i tecnici di parte: a) devono avere la possibilità di presenziare al conferimento dell’incarico e alla formulazione del quesito; b) devono essere posti in condizione di partecipare alle operazioni tecniche; c) ove la parte lo richieda, devono essere esaminati in contraddittorio nel dibattimento (o nell’incidente probatorio), senza che a tal fine sia necessario che la partecipazione dei medesimi allo svolgimento RAGIONE_SOCIALE operazioni peritali sia stata “reattiva”, in quanto caratterizzata dalla proposizione di specifiche critic avverso il metodo utilizzato dal tecnico d’ufficio.
Venendo, più specificamente, a esaminare la parte motiva di tale ultima sentenza, va premesso che il principio è stato espresso in una fattispecie concreta, in realtà, non sovrapponibile a quella oggetto di esame in questa sede e nella quale il giudice di merito aveva negato il diritto all’escussione del consulente di part (nonché all’acquisizione RAGIONE_SOCIALE relazione dallo stesso redatta) in ragione RAGIONE_SOCIALE mancata partecipazione di quest’ultimo alle operazioni peritali e in assenza quindi del presupposto, ritenuto necessario nella pronuncia di merito, RAGIONE_SOCIALE partecipazione “reattiva” ad opera del consulente di parte.
La Corte – sempre nel predetto arresto – ha quindi affrontato la tematica rilevando che il contraddittorio nella formazione RAGIONE_SOCIALE prova scientifica deve essere salvaguardato nel corso di tutte le fasi che caratterizzano la formazione RAGIONE_SOCIALE prova medesima, a partire dal conferimento dell’incarico fino allo svolgimento RAGIONE_SOCIALE operazioni peritali e all’esame dibattimentale del perito e dei consulenti di parte osservando che il diritto al contraddittorio nella formazione RAGIONE_SOCIALE prova scientific
è garantito, oltre che dalla nostra Carta fondamentale, anche dal diritto convenzionale, che ha chiarito come in tale area lo stesso si risolva nel tutelare la “parità RAGIONE_SOCIALE armi” (art. 6 Convenzione EDU), ovvero nell’offrire all’accusato la possibilità di contrastare le tesi del tecnico di parte o di ufficio – attraverso la veicolata nel processo dal proprio consulente.
Il Collegio COGNOMEesì ha fatto riferimento alla giurisprudenza espressa dalla Corte RAGIONE_SOCIALE nel caso COGNOME v. Russia (27 aprile 2014), ove questa ha identificato la lesione del contraddittorio proprio nella mancata acquisizione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE tecniche di parte e, segnatamente, nella mancata escussione degli esperti dell’accusa dei quali era stata acquisita la relazione; mentre, nel caso COGNOME v. Francia (18 marzo 1997), la Corte RAGIONE_SOCIALE ha rilevato l’iniquità del processo e la violazione dell’art. 6, par.1, RAGIONE_SOCIALE CEDU, perché ai ricorrenti non era stat consentito di partecipare alle operazioni peritali extraprocessuali, sviluppatesi attraverso l’audizione di persone in possesso di informazioni decisive.
Osservando che, sul versante interno, questa Corte era stata inv costante nel ritenere che la violazione del diritto al contraddittorio fosse ri solo nel caso dell’omesso esame di consulenti di parte “attivi”, che avessero cioè fornito un concreto contributo allo svolgimento RAGIONE_SOCIALE operazioni peritali in ambiente extraprocessuale: si era infatti affermato che il giudice, dopo l’esame del perito, fosse tenuto ad integrare il contraddittorio con l’esame del consulente tecnico dell’imputato, qualora questi avesse assunto iniziative di sollecitazione e di contestazione rispetto all’attività peritale ed ai relativi esiti (Sez. 1, n. 5449 05/04/2017, COGNOME, Rv. 271899 – 01; Sez. 6, n. 27928 del 01/04/2014, COGNOME, Rv. 261641; Sez.6, n. 12610 del 14/01/2010, Rv 246725; Sez. 1, Sentenza n. 11867 del 26/10/1995, COGNOME, Rv. 203247).
28.2 Questa Corte – nella citata pronuncia 19134/2022 – ha quindi ritenuto che tale giurisprudenza meritasse di essere aggiornata nella parte in cui legittimava l’omesso esame del tecnico di parte nei casi in cui questo non avesse tenuto un atteggiamento “reattivo” nel corso RAGIONE_SOCIALE operazioni peritali.Tanto su presupposto in forza del quale la tutela del diritto al contraddittorio nel formazione RAGIONE_SOCIALE prova scientifica assume una configurazione più complessa di quella del semplice diritto al controesame, che connota la prova dichiarativa e si concretizza – di contro – nel costante confronto tra tecnico d’ufficio e consulenti parte che deve essere tutelato dalla fase del conferimento dell’incarico, durante lo svolgimento RAGIONE_SOCIALE operazioni peritali, fino alla esposizione in contradditori dibattimentale dei pareri. Non ritenendo, conseguentemente, sussistere alcuna ragione che legittimi il condizionamento dell’audizione del tecnico di parte – ove richiesta – ad una partecipazione “reattiva” e non acquiescente alle operazioni extradibattimentali: non essendo caso insolito, infatti, che i tecnici ch
rappresentano gli interessi RAGIONE_SOCIALE parti condividano il metodo proposto dal perito e, dunque, non si oppongano all’uso dello stesso, pur avendo opinioni diverse quanto alle valutazioni finali, espresse nella relazione. Ha ritenuto che il non consentir alla parte che lo richiede che il proprio tecnico esprima in contraddittorio le ragion del dissenso sulle conclusioni del perito, denegando l’esame sulla base RAGIONE_SOCIALE acquiescenza mostrata nel corso RAGIONE_SOCIALE operazioni peritali, integri – invece – una lesione del diritto di difesa, dato che si impedisce alla parte di “contraddire” un prova sfavorevole con le armi disponibili, che, nel caso RAGIONE_SOCIALE prova scientifica, si traducono nella veicolazione nel processo di un parere tecnico antagonista.
La Corte ha quindi espresso il principio di diritto suddetto ritenendo che tale interpretazione, oltre ad essere coerente con la tensione verso la massima tutela del diritto al contraddittorio, che si ricava tanto dalla Costituzione quanto dal CEDU, trova conforto anche nel tessuto codicistico, tenuto conto che: (a) l’art. 230 cod. proc. pen. riconosce ai consulenti di parte il diritto ad assistere conferimento dell’incarico e a partecipare attivamente allo stesso, presentando al giudice richieste, osservazioni e riserve RAGIONE_SOCIALE quali è fatta menzione nel verbale; (b) lo stesso articolo riconosce ai consulenti il diritto a “partecipare” alle operazio peritali, “anche” e “non solo” attraverso la proposizione di specifiche indagini, osservazioni e riserve; (c) l’art. 468 cod. proc. pen. facoltizza le parti ad inser in lista i consulenti e ad ottenerne l’esame, anche attraverso la presentazione diretta in dibattimento.
Rilevando che il diritto al contraddittorio nella formazione RAGIONE_SOCIALE prova scientifica è tutelato anche dalla previsione del diritto a nominare consulenti tecnici «dopo l’esaurimento RAGIONE_SOCIALE operazioni peritali» nonché anche in caso di mancata nomina di un perito d’ufficio (art. 230, comma 3 e 233 comma 1 cod. proc. pen.), norme che risulterebbero incompatibili con la contrazione RAGIONE_SOCIALE tutela RAGIONE_SOCIALE prerogative del consulente di parte endoperitale.
Ha quindi ritenuto che il predetto quadro normativo disegnasse una griglia di tutela, che – all’evidenza – sostiene tutto l’iter di formazione RAGIONE_SOCIALE pr scientifica (e si dipana anche “oltre”, con la previsione del diritto alla nomina consulenti extraperitali); la quale non appare compatibile con la limitazione del diritto all’esame del consulente di parte nei soli casi in cui questi, nel corso del operazioni peritali, abbia manifestato il suo parere contrario rispetto al metodo proposto e in concreto utilizzato (in senso conforme, successivamente, Sez. 1, n. 39832 del 17/03/2023, Piccoli, Rv. 285328).
28.3 Tali principi hanno poi trovato RAGIONE_SOCIALE rilevanti specificazioni, in punto d rito, ad opera RAGIONE_SOCIALE successiva Sez. 3, n. 12815 del 08/02/2023, P, Rv. 284350; nella quale è stato espresso il principio in forza del quale il rigetto in udienza del richiesta di esaminare il proprio consulente in contraddittorio con il perito
iq- determina una nullità di ordine generale a regime intermedio ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che deve essere dedotta, dalla parte che vi assiste, prima del compimento dell’atto, ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo, secondo quanto previsto dall’art.182, comma 2, cod.proc.pen.; principio espresso in una fattispecie concreta in cui, nel corso di un incidente probatorio, il giudice aveva negato il diritto all’escussione del consulente di parte successivamente all’esame del perito.
29. Riassumendo l’incidenza dei predetti principi nel caso concreto in esame, questa Corte ritiene che la questione attinente al diniego RAGIONE_SOCIALE richiesta di consentire l’esame diretto del perito ad opera dei consulenti di parte sia infondata, trattandosi di profilo insuscettibile di essere collocato all’origine di qualsiasi pr di patologia processuale.
Premettendo che si verte in una tematica già oggetto di attenzione da parte RAGIONE_SOCIALE dottrina (e con conclusioni non sempre convergenti) va ritenuta conforme alla legge processuale la valutazione compiuta dalla Corte, la quale ha fatto perno – oltre che sul principio RAGIONE_SOCIALE tassatività RAGIONE_SOCIALE ipotesi di nullità sull’incompatibilità RAGIONE_SOCIALE relativa istanza con il principio di assistenza tecn dell’imputato che permea il nostro sistema processuale e che attribuisce al solo difensore la prerogativa di procedere all’esame dei testimoni e dei periti.
Aspetto in relazione al quale già risalente giurisprudenza aveva invece ritenuto possibile ricorrere allo strumento del confronto, rilevando che nessuna violazione di legge sia riscontrabile, di per sé, nella predisposizione di confronto dibattimentale tra periti e consulenti, dato che l’art. 211 del codice di rito n limita il confronto a categorie di soggetti predeterminati e l’art. 501, comma 1, cod.proc.pen., fornisce una indicazione di massima nel senso RAGIONE_SOCIALE assimilazione RAGIONE_SOCIALE posizione dei periti e consulenti a quella dei testimoni: Sez. 1, n. 34947 del 24/05/2006, COGNOME, Rv. 235253.
Va perCOGNOMEo ricordato che il confronto non costituisce adempimento di cui sia imposta obbligatoriamente l’effettuazione da parte di alcuna norma processuale, in quanto, a fronte di contrastanti versioni fornite dai dichiaranti, spetta al giud apprezzare, secondo il proprio libero convincimento, il grado di attendibilità dell’una piuttosto che dell’COGNOMEa dichiarazione (Sez. 6, n. 20269 del 20/04/2016, COGNOME, Rv. 266747; Sez. 6, n. 37691 del 16/09/2022, B., Rv. 283935 – 02); con la conseguenza che l’omessa disposizione del confronto non è suscettibile di concretizzare alcuna ipotesi di nullità.
Deve invece ritenersi – alla luce RAGIONE_SOCIALE considerazioni predette – che il rigett RAGIONE_SOCIALE richieste di ascoltare i consulenti di parte all’esito dell’esame dell’ausilia
anche in contraddittorio con quest’ultimo, sia astrattamente suscettibile di concretizzare un’ipotesi di nullità a regime intermedio.
Tutto ciò premettendo, in adesione a quanto ritenuto dalla stessa Corte d’appello, che la questione del contributo eventualmente “reattivo” fornito dai consulenti di parte deve ritenersi superato alla luce RAGIONE_SOCIALE citata giurisprudenza e che, in ogni caso, i consulenti di parte hanno preso parte allo svolgimento RAGIONE_SOCIALE operazioni peritali ed erano già stati escussi in dibattimento antecedentemente all’esame del perito, per cui il loro contributo critico era risultato già sicurame acquisito nel corso del giudizio e faceva parte RAGIONE_SOCIALE piattaforma probatoria utilizzabile ai fini RAGIONE_SOCIALE decisione.
Sul punto, va quindi espresso il seguente principio di diritto: “In tema di prova scientifica, il rigetto in udienza RAGIONE_SOCIALE richiesta RAGIONE_SOCIALE parte di esaminare il pro consulente in contraddittorio con il perito, all’esito dell’esame di quest’ultim determina una nullità di ordine generale a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che deve essere dedotta, dalla parte che vi assiste, prima del compimento dell’atto, ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo nelle modalità previste dall’art.182, comma 2, cod.proc.pen.”.
30. Va quindi esamiNOME il profilo di diritto attinente alla sussistenz patologie prospettate dalla difesa – con particolare riferimento al d dell’art.606, comma 1, lett.c), cod.proc.pen. – in relazione alla valu compiuta dalla Corte territoriale la quale, pur ravvisando un’astratta ipotesi di nullità a regime intermedio e conformandosi ai principi sopra citati, ha ritenuto tardiva la relativa eccezione.
Ricordando, sul punto, che, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la Corte di legittimità è giudice anche del fatto processuale e, pe risolvere la relativa questione, può accedere all’esame diretto degli atti processuali, che resta, invece, precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugNOME contenuto nella lett. e), del citato articolo, quando risulti denunziata l mancanza o la manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092, in senso conforme Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., Rv. 273525).
Ritiene il Collegio che la valutazione compiuta dalla Corte territoriale specifico riferimento al contenuto del verbale del 12/09/2018 (richiamato suddette difese a fondamento dei relativi motivi), sia stata conforme alle disposizioni processuali di riferimento; non potendosi ritenere che, antecedentemente o immediatamente dopo l’esame del perito, avvenuto nel corso RAGIONE_SOCIALE predetta udienza e anteriormente ovvero all’esito RAGIONE_SOCIALE pronuncia RAGIONE_SOCIALE
ordinanza del Tribunale (emessa successivamente all’esame stesso), sia stata formulata un’effettiva eccezione di nullità valutabile ai sensi dell’art.182, comma 2, cod.proc.pen.
A tale proposito, deve premettersi come l’eccezione di una nullità processuale rilevabile su impulso di parte non possa essere ricavata da una lettura sinottica e interpretativa RAGIONE_SOCIALE argomentazioni utilizzate dalle parti, così com verbalizzate, ma che la stessa debba essere (pur senza necessità RAGIONE_SOCIALE specifica e corretta indicazione RAGIONE_SOCIALE norme di riferimento) esplicita nella sua richiesta d dichiarazione di invalidazione dell’atto processuale.
Dall’esame diretto del verbale del 12/09/2018, si evince dunque che -immediatamente prima dell’esame del perito, l’AVV_NOTAIO – a nome di tutti gli imputati dipendenti da RAGIONE_SOCIALE – aveva richiesto di poter consentire l’esame diretto dell’ausiliario da parte dei consulenti, mentre l’AVV_NOTAIO (difensore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) aveva illustrato argomentazioni a sostegno RAGIONE_SOCIALE prede specifica richiesta.
TermiNOME l’esame ad opera del p.m. e nella fase immediatamente antecedente al controesame da parte RAGIONE_SOCIALE difese, l’AVV_NOTAIO aveva sviluppato argomentazioni univocamente riferibili alla richiesta di consentire l’esame del perito direttamente da parte dei consulenti tecnici; mentre l’AVV_NOTAIO, nel riferirsi al disposto dell’art.189 cod.proc.pen., aveva replicato analoga richiesta e aveva chiesto al giudice di valutare l’opportunità di disporre un confronto tra perito e consulenti di parte, sollecitando il Tribunale in tal senso.
All’esito dell’esame del perito, l’AVV_NOTAIO aveva richiamato il principio attinente all’onere previsto per il Giudice di escutere nuovamente il consulente di parte, in caso di contributo “attivo” alle operazioni peritali, sollecitando il Tribunale a disporre un confronto ovvero a escutere nuovamente i consulenti di parte; mentre, dopo la pronuncia dell’ordinanza citata, sempre l’AVV_NOTAIO, in relazione a una richiesta di acquisizione di nuovi documenti formulata dal p.m., aveva sottolineato che “a noi si è negato il confronto, si è negata la responsabilità di risentire i consulenti su una serie di punti”.
Va quindi condivisa da questa Corte – quale giudice del fatto ai sensi dei richiamati principi – la valutazione operata dalla Corte di appello, nella parte in c ha ritenuto che le predette deduzioni, sollecitanti il confronto tra perito e consulent di parte ovvero la nuova escussione di questi ultimi, non abbiano sollevato alcuna eccezione di nullità, con conseguente tardività dell’eccezione medesima proposta nei successivi atti di appello e con i connessi riflessi in punto di inaapplicabilità disposto dell’art.604, comma 5, cod.proc.pen..
Deve difatti ritenersi, proprio sulla base RAGIONE_SOCIALE lettura del predetto verbale, che la questione attinente all’omesso e nuovo esame dei consulenti di parte sia
stata sollevata dalle difese unicamente sotto il profilo logico-giuridico e non sott quello strettamente processuale se non, intempestivamente, nel successivo atto di impugnazione.
Ne consegue, alla luce del principio di diritto sopra espresso, l’infondatezza di tutte le deduzioni poste alla base dei relativi motivi di ricorso.
I motivi di ricorso attinenti all’omesso accoglimento RAGIONE_SOCIALE istanze di rinnovazione istruttoria
31. Alle suddette argomentazioni difensive in punto di dedotta violazione del contraddittorio nella fase di escussione del perito, si riconnettono direttamente alcuni ulteriori motivi di ricorso incentrati sul rigetto RAGIONE_SOCIALE richiesta di rinnovaz istruttoria, anche – perCOGNOMEo – afferenti alla tematica relativa alla ricostruzione de esatta dinamica del sinistro e che verrà più avanti esaminata.
In particolare, con doglianza specificamente formulata nell’ambito del quarto motivo di ricorso (incentrato sulla dedotta violazione del contraddittorio conseguente al mancato esame dei consulenti di parte dopo l’escussione del perito), la difesa del COGNOME ha censurato alcune ordinanze RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale (emesse il 25/03/2021, il 30/09/2021 e il 03/02/2022), attinenti alla richiesta di rinnovazione istruttoria, specificamente nella parte in cui non è stato consentito un nuovo esame dei consulenti di parte; lamentando, COGNOMEesì, il rigetto RAGIONE_SOCIALE richiesta di integrazione istruttoria già avanzata nel corso del primo grado di giudizio, ai sensi dell’art.507 cod.proc.pen., avente quale oggetto l’escussione dell’AVV_NOTAIO.
Con il terzo motivo di ricorso, la difesa del COGNOME ha censurato, per analoghe considerazioni, le suddette ordinanze emesse dalla Corte territoriale, incentrandosi in particolare sul rigetto RAGIONE_SOCIALE richiesta di rinnovazione istruttoria, da opera mediante nomina di un nuovo perito; sottolineando il carattere contraddittorio tra tale parte dell’ordinanza e quella che aveva disposto un nuovo esame del perito nomiNOME nel corso del primo grado di giudizio, in realtà non richiesto da alcuna RAGIONE_SOCIALE parti processuali.
Con l’ultimo punto del secondo motivo di ricorso, la difesa del COGNOME ha pure censurato la decisione RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale di non nominare un nuovo per o comunque di non disporre un effettivo confronto tra quello già nomiNOME e i consulenti di parte.
Mentre, con il terzo motivo di ricorso, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha censurato il rigetto RAGIONE_SOCIALE richiesta di rinnovazione del dibattimento, come formulata nei motivi di appello e in quelli aggiunti del 10/01/2020, mediante il confronto tra consulenti e perito e un nuovo esame dei consulenti di parte ovvero la richiesta di procedere
a una rinnovazione integrale RAGIONE_SOCIALE perizia, nonché la richiesta di ascoltare un nuovo consulente di parte, nomiNOME dopo la pronuncia RAGIONE_SOCIALE sentenza.
32.1 I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, data la loro stretta affinità tematica, sono infondati.
Va quindi preliminarmente rilevato, in riferimento alle argomentazioni sviluppate da parte del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che non può porsi questione inerente all’applicazione dell’art.604, comma 5, cod.proc.pen. in punto di richiesta di rinnovazione RAGIONE_SOCIALE perizia; difatti, come sopra sottolineato, deve ritenersi corretta la decisione RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale nella parte in cui ha ritenuto sanata la nullità regime intermedio derivante dalla mancata escussione dei consulenti di parte in contraddittorio con il perito, ragione per la quale non sussisteva alcun obbligo di disporre la relativa assunzione al fine di sanare la nullità medesima.
Per l’effetto, anche la correttezza dei rilievi . formulati dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – così come di quelli formulati nei motivi di ricorso sopra riassunti – deve essere esaminata, come condivisibilmente ritenuto dalla Corte territoriale, alla lu disposto dell’art.603, commi 1-3, cod.proc.pen., ai sensi dei quali la riassunzione di RAGIONE_SOCIALE già acquisite nel dibattimento ovvero l’assunzione di nuove RAGIONE_SOCIALE viene disposta dal giudice di appello qualora: a) a seguito di istanza di parte, lo stesso ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti; b) ovvero, si trat di RAGIONE_SOCIALE sopravvenute rispetto al giudizio di primo grado; c) ovvero, ancora, sia ritenuta assolutamente necessaria, sulla base di una valutazione compiuta d’ufficio; il tutto chiarendo, ulteriormente, che si tratta di tematiche esulanti profili di patologia processuale invece dedotti con l’ordine di motivi esaminati nel precedente punto.
32.2 Deve quindi pregiudizialmente rilevarsi, in ordine alla richiesta di attivazione dei poteri conferiti al giudice di appello da parte degli artt. 603, commi 1 e 3, cod.proc.pen., che l’istanza medesima deve essere condotta sulla scorta dei principi RAGIONE_SOCIALE assoluta necessarietà e decisività RAGIONE_SOCIALE prova, in relazione ai quali l’intervento del giudice di legittimità non può che essere ricondotto, prescindendo da strette valutazioni di merito, sui parametri RAGIONE_SOCIALE coerenza e logicità RAGIONE_SOCIALE decisione adottata da parte del giudice di appello.
Specificamente, questa Corte ha rilevato che deve ritenersi consolidato il principio secondo cui la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nel giudizio di appello costituisce un’evenienza eccezionale, subordinata a una valutazione giudiziale di assoluta necessità conseguente all’insufficienza degli elementi istruttori già acquisiti, che impone l’assunzione di ulteriori mezzi istruttori pur le parti non abbiano provveduto a presentare la relativa istanza nel termine stabilito dall’art. 468 cod.proc.pen. (Sez. 2, n. 3458 del 01/12/2005, COGNOME Il Grande, dep. 2006, Rv. 233391).
Proprio in ragione del carattere eccezionale RAGIONE_SOCIALE rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello, il mancato accoglimento RAGIONE_SOCIALE richiesta intanto può essere censurato in sede di legittimità, in quanto risulti dimostrata la oggettiva necessità dell’adempimento in questione e, dunque, l’erroneità di quanto esplicitamente o implicitamente ritenuto dal giudice di merito circa la possibilità di «decidere allo stato degli atti», come previsto dall’art. 603, comma 1, cod. proc. pe n..
Ne discende che il ricorrente deve dimostrare l’esistenza, nell’apparato motivazionale posto a base RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate qualora fosse stato provveduto, come richiesto, all’assunzione o alla riassunzione di determinate RAGIONE_SOCIALE in sede di appello (Sez. 1, n. 9151 del 28/06/1999, Capitani, Rv. 213923; Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, dep. 2024, Cozzetto, Rv. 258236; Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014, dep. 2015, PR, Rv. 261799), essendo quindi essenziale la desumibilità, dal tessuto argomentativo RAGIONE_SOCIALE sentenza, posto in relazione alle censure difensive, di una grave lacuna del ragionamento probatorio e RAGIONE_SOCIALE sua rappresentazione a livello motivazionale (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Rv. 273577).
D’COGNOMEo canto, sempre in riferimento alle censure suddette, costituisce pure principio consolidato quello per il quale la mancata assunzione di una prova decisiva, quale motivo d’impugnazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l’ammissione ai sensi dell’art. 495, comma 2, cod. proc. pen., sicché iI motivo non potrà essere validamente articolato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l’invito al giudice di merito ad avvaler dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all’art. 507 cod. proc. pen e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini RAGIONE_SOCIALE decisione (Sez. 2, n. 841 del 18/12/2012, COGNOME, Rv. 254052; Sez. 5, n. 4672 del 24/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269270; Sez. 2, n. 884 del 22/11/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285722); mentre, come sottolineato dalla Corte territoriale, deve essere ritenuta eccentrica rispetto al sistema disegNOME dall’art.603 cod.proc.pen. la richiesta di escussione di consulenti tecnici nominati dopo il giudizio di primo grado, non vertendosi evidentemente nella specifica ipotesi prevista dall’art.603, comma 2, cod.proc.pen. e relative alle RAGIONE_SOCIALE «sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado».
32.3 Dal complesso RAGIONE_SOCIALE predette argomentazioni consegue che non sussisteva – in linea di principio – alcun obbligo da parte RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale attivare i poteri di rinnovazione istruttoria conferiti dall’art.603, comma 1 -3,
cod.proc.pen.; con la conseguenza che il rigetto RAGIONE_SOCIALE relative richieste deve essere valutato in riferimento alla sola tenuta logica RAGIONE_SOCIALE parte argomentativa RAGIONE_SOCIALE sentenza coinvolgente le valutazioni tecniche del perito e che saranno oggetto di trattazione successiva.
Risultano quindi non censurabili, in questa sede e in relazione ai motivi suddetti, le determinazioni RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale adottate nell’udienza del 03/02/2022; nella quale questa ha ritenuto non sussistere i presupposti per la rinnovazione RAGIONE_SOCIALE operazioni peritali, attesa la carenza del pregiudiziale presupposto inerente alla non decidibilità del giudizio allo stato degli atti.
I motivi di ricorso attinenti alla ricostruzione RAGIONE_SOCIALE dinamica del sinistro
33. Devono, a questo punto – in quanto attinenti alla sussistenza dell’elemento oggettivo dei reati contestati al capo C) – essere esaminate le questioni relative alla correttezza RAGIONE_SOCIALE decisioni di merito (che, su questo aspetto, hanno espresso argomentazioni del tutto conformi) in ordine al tema RAGIONE_SOCIALE esatta ricostruzione RAGIONE_SOCIALE dinamica del sinistro, censurate dalle difese sotto molteplici profili.
Considerazioni rispetto alle quali – riconnettendosi per via logica alle argomentazioni sopra esposte a proposito RAGIONE_SOCIALE censure spiegate in riferimento all’art.603, commi 1-3, cod.proc.pen. – devono essere prioritariamente esaminati i punti di doglianza afferenti alla necessaria qualificazione RAGIONE_SOCIALE e professionale del perito nomiNOME nel corso del primo grado di giudizio.
In particolare, con censura espressamente sottoposta nell’ambito del secondo motivo spiegato dalla difesa del COGNOME e del primo motivo spiegato dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ma con argomentazioni da ritenersi sottese al complesso RAGIONE_SOCIALE deduzioni difensive inerenti alla ricostruzione RAGIONE_SOCIALE dinamica dell’evento, sono state formulate ad opera RAGIONE_SOCIALE parti RAGIONE_SOCIALE valutazioni con le quali è stata contestata l’adeguata qualificazione professionale del perito nomiNOME dal giudice (l’AVV_NOTAIO), in quanto soggetto asseritamente non esperto in materia di problematiche riguardanti la corrosione RAGIONE_SOCIALE barriere RAGIONE_SOCIALEli e che avrebbe operato la ricostruzione RAGIONE_SOCIALE dinamica del sinistro secondo un metodo scientifico ritenuto superato.
Si tratta di profili di diritto che, perCOGNOMEo, devono essere esaminati unitamente a quelli attinenti alla ricostruzione del sinistro, essendo da ritenere in astratto – non rilevanti le deduzioni inerenti ai titoli di qualificaz professionale dell’esperto nomiNOME dal giudice, dovendosi invece porre l’attenzione esclusivamente sulla oggettiva attendibilità RAGIONE_SOCIALE sue conclusioni alla
luce del metodo di analisi adoperato e RAGIONE_SOCIALE complessiva valutazione RAGIONE_SOCIALE ulteriori emergenze processuali.
33.1 Ciò premesso, il suddetto profilo di fatto – attinente alla corretta valutazione dei parametri di ricostruzione del sinistro – è stato dedotto nei ricorsi proposti da tutti gli imputati in servizio presso RAGIONE_SOCIALE (co l’eccezione del COGNOME) nonché dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Ci si riferisce, in particolare, al terzo motivo articolato dalla difesa del COGNOME, al terzo motivo articolato dalla difesa del COGNOME, al quarto motivo articolato dalla difesa del COGNOME, al secondo e terzo motivo del ricorso presentato dall’AVV_NOTAIO per conto del COGNOME e del COGNOME, al secondo motivo articolato dalla difesa del COGNOME, al sesto motivo articolato dalla difesa del COGNOME, al secondo, al terzo e al quarto motivo (strettamente connessi e unitariamente esaminabili) articolati dalla difesa del COGNOME, al primo punto del secondo motivo articolato dalla difesa del COGNOME e al primo motivo articolato dalla difesa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
33.2 Atteso che i predetti motivi attengono a un profilo strettamente fattuale, ovvero alla validità dei parametri adottati dai giudici di primo e secondo grado nella complessiva ricostruzione RAGIONE_SOCIALE dinamica dell’evento, va necessariamente ribadito – in via logicamente pregiudiziale – che eccede dai limiti di cognizione RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pe alla sola verifica dell’esposizione RAGIONE_SOCIALE ragioni giuridicamente apprezzabili che l’hanno determinata, dell’assenza di manifesta illogicità dell’esposizione e, quindi, RAGIONE_SOCIALE coerenza RAGIONE_SOCIALE argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l’utilizzo e RAGIONE_SOCIALE non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugNOME o da COGNOMEi atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, COGNOME, Rv. 284556, tra le COGNOMEe). E’ sempre da tener presente, COGNOMEesì, che non è consentita in sede di legittimità una rivalutazione nello stretto merito RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali, essendo preclusa in questa sede la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 27429 del 4/7/2006, COGNOME, RV. 234559; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, B., Rv. 280601); essendo, infatti, stato più volte
ribadito che la Corte di cassazione non può sovrapporre la propria valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio (Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, COGNOME, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, COGNOME, Rv. 253099), restando esclusa la possibilità di una nuova valutazi RAGIONE_SOCIALE risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di attraverso una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità RAGIONE_SOCIALE fonti di pr (Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina, Rv. 235716).
33.3 Va quindi rilevato che la complessiva ricostruzione RAGIONE_SOCIALE dinamica del sinistro è stata operata dal Tribunale alle pagg.119 e ss. RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado, nella quale è stato ampiamente dato atto RAGIONE_SOCIALE conclusioni raggiunte dai consulenti del p.m. – all’esito RAGIONE_SOCIALE operazioni disposte ai sensi dell’art.36 cod.proc.pen. – nonché di quelle, ritenute sostanzialmente coincidenti, raggiunte dal perito successivamente nomiNOME.
A propria volta, il giudice di appello – nell’esaminare i motivi di impugnazione spiegati sul punto (alle pagg.183-198) – ha pure fatto riferimento alle conclusioni dei consulenti tecnici del p.m. e a quelle del perito, al fine sconfessare la ricostruzione alternativa ipotizzata dalle difese le quali, fondandosi essenzialmente sulla ricostruzione operata dai consulenti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ci avevano contestato le conclusioni medesime in punto di effettiva individuazione dell’angolo di impatto tra l’autobus e le barriere nel momento immediatamente antecedente all’uscita dalla sede RAGIONE_SOCIALEle e alla precipitazione del mezzo nel vuoto; tematica, a propria volta, strettamente connessa a quella RAGIONE_SOCIALE valenza causal riconoscersi in ordine al fenomeno di ammaloramento RAGIONE_SOCIALE barriere latera (aspetto che sarà successivamente esamiNOME).
33.4 Il giudice di appello, in estrema sintesi, ha dato conto RAGIONE_SOCIALE valutazioni dei consulenti del p.m. e del perito in ordine alla velocità tenuta dal mezzo – dopo i ripetuti urti conseguenti al primo contatto con la barriera laterale rispettivamente stimata in 85 km/h e 89 km/h e RAGIONE_SOCIALE valutazione dell’angolo di impatto con le barriere, che i consulenti del p.m. avevano indicato in un range compreso tra i 9° e i 13° e che il perito, facendo riferimento alla traiettoria di ti curvilineo assunta dal mezzo prima dell’urto, ha quantificato in 11,9°
I motivi di ricorso proposti dai suddetti imputati si fondano su linee argomentative comuni, che ne impongono una trattazione di tipo unitario.
In particolare, le difese hanno censurato la ricostruzione operata dai giudici di merito – in una valutazione a tutti gli effetti costituente una doppia conforme sotto il profilo dell’illogicità, per avere aderito a conclusioni formulate dal per sulla base di un metodo di analisi ritenuto obsoleto, in tal modo violando il canone dell'”oltre ogni ragionevole dubbio” (specificamente evocato nel secondo motivo
articolato dalla difesa del COGNOME e nel quarto motivo, oltre che nell’undicesimo, articolati dalla difesa del COGNOME).
Si deve quindi ricordare, in limine e ribadendo osservazioni già sopra esplicitate, che il principio dell'”oltre ogni ragionevole dubbio”, introdotto nell’ 533 cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, non ha mutato la natura del sindacato RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione sulla motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza e non può essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell’appello, giacché la Corte è chiamata ad un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva per mezzo di una valutazione unitaria e globale dei singoli atti e dei motivi di ricorso su di es imperniati, non potendo la sua valutazione sconfinare nel merito (Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, COGNOME, Rv. 270519; Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023, dep. 2024, Lombardi, Rv. 285801).
33.5 Tanto premesso, le difese hanno censurato la sentenza di appello nella parte in cui non ha accolto la prospettazione difensiva – essenzialmente fondata sulle conclusioni raggiunte nella consulenza espletata da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – in base alla quale l’angolo di impatto dovesse essere stimato nella diversa misura di 19°, elemento di fatto che avrebbe comunque reso impossibile alle barriere – anche se, ipoteticamente, in stato di perfetta manutenzione – di evitare lo sfondamento RAGIONE_SOCIALE medesime e la successiva precipitazione del mezzo.
Al fine di sostenere la complessiva illogicità del ragionamento seguito dai giudici di merito, le difese hanno dedotto che gli stessi avrebbero sposato la ricostruzione operata dal perito, pur essendo la medesima fondata su un metodo scientifico (il c.d. metodo COGNOME) da ritenersi obsoleto, con la conseguenza che le relative conclusioni sarebbero state raggiunte con adozione di una tipologia di elaborazione concettuale non più condivisa all’interno RAGIONE_SOCIALE comunità scientifica; le difese, ulteriormente, hanno contestato il riferimento – operato dall’ausiliario alle norma RAGIONE_SOCIALE UNI EN 1317-1-2000, che avrebbe trascurato versioni aggiornate RAGIONE_SOCIALE medesima disposizione e nelle quali sarebbe stato dato conto del carattere eccessivamente approssimativo di tale metodo, rispetto a quelli denominati COGNOME e Ls-RAGIONE_SOCIALE, adoperati invece dai consulenti del p.m. e da quelli RAGIONE_SOCIALE difesa (e menzionati nella stessa più recente versione RAGIONE_SOCIALE norma UNI EN 1317 e in quella EN 16303 2020, che cita solo tale ultime metodologie), fondati sulla meccanica computazionale; è stata COGNOMEesì contestata – in implicito riferimento al vizio di travisamento per omissione – la conclusione dei giudici di merito in punto di mancata valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze del crash test eseguito dai consulenti RAGIONE_SOCIALE difesa presso il centro RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il 29/12/2016 e nel corso del
quale sarebbe stata replicata la dinamica del sinistro, riproducendo le condizioni RAGIONE_SOCIALE barriere al momento del fatto, sulla base dell’angolo di impatto già ipotizzato dai consulenti medesimi.
34. Tutti i motivi sono infondati, dovendo ritenersi che – mediante gli s – siano state contestate valutazioni operate dai giudici di merito sul piano RAGIONE_SOCIALE sola ricostruzione in fatto e non ravvisandosi vizi di illogicità in ordine allo specifi punto RAGIONE_SOCIALE valutazione dei contributi tecnici forniti nel corso dell’istruzio dibattimentale; con la conclusione che i giudici di merito sono giunti a una valutazione del tutto congrua e non palesemente illogica in punto di ricostruzione dell’evento.
Si deve necessariamente ricordare, in via di premessa, che in particolare riferimento alla tematica in esame – strettamente attinente alla ricostruzione del decorso causale dell’evento e alla conseguente formulazione del cd. giudizio esplicativo – deve puntualizzarsi che la necessità del raggiungimento RAGIONE_SOCIALE certezza processuale in ordine all’evoluzione eziologica RAGIONE_SOCIALE susseguenza tra i fattori determinativi implica comunque che il giudice di merito, al fine di raggiungere la certezza medesima, possa fondarsi sull’esame combiNOME degli elementi probatori acquisiti al processo, anche in applicazione RAGIONE_SOCIALE regola di giudizio dettata dall’art.192, comma 2, cod.proc.pen. e quindi desumere l’esistenza del fatto e RAGIONE_SOCIALE pertinenti correlazioni causali anche sulla base di elementi di fatto gravi, precisi e concordanti (Sez. 4, n. 2030 del 21/11/2024, dep. 2025, Oneda, Rv. 287517 – 02).
In ordine ai principi di diritto rilevanti nel caso di specie e attin alla valutazione dei contributi tecnici utilizzabili ai fini RAGIONE_SOCIALE decisione, va alt richiamato il principio, costantemente ribadito da questa Corte, in base al quale il giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito d’ufficio, in difformità quelle del consulente di parte, non può essere gravato dell’obbligo di fornire, in motivazione, autonoma dimostrazione dell’esattezza scientifica RAGIONE_SOCIALE prime e dell’erroneità, per converso, RAGIONE_SOCIALE COGNOMEe, dovendosi al contrario considerare sufficiente la dimostrazione del fatto che le conclusioni peritali siano state valutate in termini di affidabilità e completezza e che non siano state ignorate argomentazioni dei consulenti di parte (Sez. 6, Ordinanza n. 5749 del 09/01/2014, COGNOME, Rv. 258630; Sez. 5, n. 18975 del 13/02/2017, COGNOME, Rv. 269909).
Mentre, di contro, questa Corte ha evidenziato la diversa posizione processuale dei consulenti di parte rispetto ai periti, essendo i primi, a di degli COGNOMEi, chiamati a prestare la loro opera nel solo interesse RAGIONE_SOCIALE parte nominati, senza assunzione, quindi, dell’impegno di obiettività previsto, per i soli periti, dall’art. 226 cod.proc.pen.; tale distinzione riverbera, richiamando
predetto principio, nel diverso onere motivazionale gravante sul giudice di merito, il quale, nel caso in cui ritenga di aderire alle conclusioni del perito d’ufficio, n condivise da consulenti di parte, non dovrà per ciò necessariamente fornire, in motivazione, la dimostrazione autonoma RAGIONE_SOCIALE loro esattezza scientifica e RAGIONE_SOCIALE erroneità, per converso, RAGIONE_SOCIALE COGNOMEe; in tale ipotesi è difatti sufficiente che e dimostri di aver comunque criticamente valutato le conclusioni del perito d’ufficio, senza ignorare le argomentazioni dei consulenti, ragione per cui potrà configurarsi vizio di motivazione solo quando risulti che queste ultime fossero tali da dimostrare in modo assolutamente lampante ed inconfutabile la fallacia di quanto affermato dal perito e recepito dal giudice (Sez. 5, n. 9831 del 15/12/2015, dep.2016, COGNOME, Rv. 267566; Sez. 3, n. 17368 del 31/01/2019, NOME, Rv. 275945; Sez. 2, n. 49742 del 10/10/2023, B., Rv. 285866).
35. D’COGNOMEa parte, in riferimento alle specifiche argomentazioni difensive inerenti alla intrinseca correttezza del metodo scientifico adottato dal perito, va ricordato che non è compito del giudice di legittimità quello di stabilire la maggiore o minore attendibilità scientifica RAGIONE_SOCIALE acquisizioni esaminate dal giudice di merito e, quindi, se la tesi accolta sia esatta ma solo se la spiegazione fornita sia razionale e logica; la Corte, infatti, non è giudice del sapere scientifico ed è solo chiamata a valutare la correttezza metodologica dell’approccio del giudice di merito al sapere tecnico-scientifico, che riguarda la preliminare, indispensabile verifica critica i ordine all’affidabilità RAGIONE_SOCIALE informazioni utilizzate ai fini RAGIONE_SOCIALE spiegazione del fa
Ne deriva che il giudice di legittimità non può operare una differente valutazione degli esiti di una perizia o di una consulenza, trattandosi di un accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato (Sez. 5, n. 6754 del 07/10/2014, dep. 2015, C., Rv. 262722; Sez. 1, n. 47678 del 04/10/2024, M., Rv. 287327).
Da ciò consegue che la parte che intenda contestare, in sede di ricorso per cassazione, il risultato di un metodo scientifico sul quale si basa la decisione, ha l’onere di criticare specificamente l’esito RAGIONE_SOCIALE prova, non già per sostituire all RAGIONE_SOCIALE adoperata dal perito e convalidata dal giudice di merito un’COGNOMEa e diversa metodologia reputata di maggiore autorevolezza ed elevata persuasività, ma esclusivamente per invalidarla, dimostrando l’insufficienza di essa a poter essere posta, nel caso specifico, a fondamento del ragionamento probatorio (Sez. 3, n. 15891 del 17/11/2015, dep. 2016, C., 266629).
36. Alla luce dei predetti principi, deve quindi ritenersi – in via logicamente pregiudiziale e in riferimento alle argomentazioni spiegate dalle difese – che non possa attribuirsi alcun valore decisivo, al fine di sconfessare la validità del metodo
di analisi seguito dal perito, al richiamo alle prescrizioni contenute nelle norme UNI, con particolare riferimento alla versione aggiornata RAGIONE_SOCIALE norma UNI 1317-5 (perCOGNOMEo, come ricordato dalla Corte territoriale alla pag.190 RAGIONE_SOCIALE sentenza di appello, riguardante lo specifico profilo dei requisiti di prodotto e RAGIONE_SOCIALE regol imposte ai fabbricanti dei dispositivi di ritenuta ai fini del riconoscimento del marcatura CE) ovvero alla norma EN 16303, relativa all’accuratezza, alla credibilità e all’affidabilità nei risultati RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE d’urto virtuali sui sistemi di ritenuta s attraverso la definizione di procedure per la verifica, la validazione e lo sviluppo di modelli numerici per l’applicazione RAGIONE_SOCIALE sicurezza RAGIONE_SOCIALEle.
Ne consegue che le predette disposizioni non assumono valore vincolante per l’interprete, salvo il caso in cui legislatore RAGIONE_SOCIALE o europeo abbia fatto espresso rinvio ricettizio al contenuto RAGIONE_SOCIALE medesime, potendo – in assenza RAGIONE_SOCIALE stessa – eventualmente essere richiamate, nel quadro di una normativa contenente una clausola elastica, come elementi idonei a conformare il comportamento del relativo destinatario.
A tale proposito, in linea generale, va premesso che le disposizioni UNI sono norme tecniche espresse dall’RAGIONE_SOCIALE, accanto alle quali si collocano quelle EN espresse nell’ambito dell’Unione Europea, adottate da un’organizzazione RAGIONE_SOCIALE di normazione; si tratta di disposizioni che, come desumibile dal testo RAGIONE_SOCIALE I. 21 giugno 1986, n.317 (intitolata «Disposizioni di attuazione di disciplina RAGIONE_SOCIALE in materia di normazione RAGIONE_SOCIALE e procedura d’informazione nel settore RAGIONE_SOCIALE regolamentazioni tecniche e RAGIONE_SOCIALE regole relative ai servizi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dell’informazione»), sono emesse in attuazione RAGIONE_SOCIALE direttiva n. 83/189/CEE relativa alla procedura d’informazione nel settore RAGIONE_SOCIALE norme e RAGIONE_SOCIALE regolamentazioni tecniche e che, all’art.1, definisce la “norma” emanata da tali organismi, in sede RAGIONE_SOCIALE o RAGIONE_SOCIALE, come una «specifica RAGIONE_SOCIALE, approvata da un organismo riconosciuto ed abilitato ad emanare atti di normazione, la cui osservanza non sia obbligatoria ed appartenente ad una RAGIONE_SOCIALE seguenti categorie: norme internazionali, norme europee, norme nazionali. Sono norme internazionali, europee o nazionali, le norme adottate e messe a disposizione del AVV_NOTAIO rispettivamente da un’organizzazione interRAGIONE_SOCIALE, da un organismo europeo o da un organismo RAGIONE_SOCIALE di normazione». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Nel caso di specie, ne consegue che alcuna valenza vincolante può essere attribuita alle norme richiamate dalle difese (UNI EN 1317, nella versione aggiornata, ovvero la norma EN 16303), in quanto – come detto – specificamente attinenti ai soli criteri dettati per la marcature CE RAGIONE_SOCIALE barriere di sicurezza e fine di valutare l’impatto sulle medesime degli agenti esterni; si tratta, quindi, disposizioni – oltre che non vincolanti – attinenti alla misurazione del grado di resistenza RAGIONE_SOCIALE barriere ma in alcun modo pertinenti alla specifica tematica
oggetto dei predetti motivi di ricorso e che invece riguarda, puntualmente, tutt’COGNOMEa problematica, ovvero la correttezza RAGIONE_SOCIALE valutazione del perito in ordine all’individuazione dell’angolo di impatto tra il mezzo e le barriere.
37. Operate tali premesse, deve ritenersi che le argomentazioni seguite d giudici di merito si siano pienamente raffrontate con i predetti principi, rimanendo immuni da qualsiasi censura di illogicità.
Difatti, in relazione alle argomentazioni già spiegate dalle difese in sede di motivi di appello, la Corte ha chiarito il valore non vincolante RAGIONE_SOCIALE richiamata disposizione UNI-EN 1317, proprio in quanto attinente a un oggetto non strettamente pertinente alla problematica in esame e quindi, astrattamente, non idonea a invalidare la correttezza del metodo e RAGIONE_SOCIALE conclusioni raggiunte dal perito.
Ma, d’COGNOMEa parte – come si evince dalla lettura sinottica RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo e di secondo grado – i giudici di merito hanno posto alla base RAGIONE_SOCIALE valutazione RAGIONE_SOCIALE specifica tematica RAGIONE_SOCIALE misurazione dell’angolo di impatto anche le conclusioni raggiunte dai consulenti del p.m.; sottolineando, con argomento intrinsecamente logico, come i motivi di impugnazione non si fossero adeguatamente confrontati con la circostanza in forza RAGIONE_SOCIALE quale i rela accertamenti erano stati compiuti dagli ausiliari del p.m., specificamente mediante utilizzo del software COGNOME, ovvero proprio uno di quelli puntualmente menzionati dalle citate norma tecniche, all’esito dei quali l’angolo di impatto era stato determiNOME in misura compresa tra i 9 0 e i 13° (pag.544 RAGIONE_SOCIALE relazione di consulenza).
Ulteriormente, conformandosi ai predetti principi, che stabiliscono comunque un onere per il giudice di confrontarsi con le divergenti conclusioni raggiunte dai consulenti di parte, la Corte territoriale ha sottoposto a specifica critica le premesse poste alla base RAGIONE_SOCIALE consulenza depositata dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; in particolare evidenziando che: a) il dato costituito da una ipotizzata volontaria sterzata verso destra del conducente dell’autobus dopo l’impatto con un’COGNOMEa vettura (modello Opel NOME) era fondato su un elemento privo di certezza e ricavato dal dato che il mezzo, in condizioni di riposo, era stato rinvenuto c ruote anteriori sterzate verso destra, obliterando il dato attinente alla lunghezza del volo conseguente alla precipitazione e alla avvenuta rotazione di 270 0 sul proprio asse, evidenziando come tale conclusione fosse anche smentita dall’assenza di tracce RAGIONE_SOCIALE manovra sull’asfalto; b) l’elemento rapprese dell'”effetto sponda” derivante dall’impatto dell’autobus contro COGNOMEi due mezz da incidere sull’originaria traiettoria, doveva ritenersi intrinsecamen
credibile sulla base RAGIONE_SOCIALE limitata massa dei due predetti veicoli a fronte di quella di un mezzo pesante.
D’COGNOMEa parte, la Corte di appello ha fatto riferimento anche agli elementi desumibili da COGNOMEe emergenze processuali – sulla base di valutazioni oggetto di censure, a opera RAGIONE_SOCIALE parti, del tutto aspecifiche – e rappresentati dalle analisi condotte nell’immediatezza del sinistro dall’autore dei rilievi tecnici sulla RAGIONE_SOCIALE (che, sulla base dell’esame RAGIONE_SOCIALE tracce gommose, aveva individuato nel 7° la misura dell’angolo di impatto) nonché con le risultanze RAGIONE_SOCIALE prova dichiarativa resa dalla teste NOME COGNOME, trasportata a bordo dell’autobus e collocata sul lato dei finestrini di destra, la quale ha riferito che il mezzo, prima di precipita nel vuoto, si era collocato pressoché in parallelo con il ciglio RAGIONE_SOCIALEle.
Alla luce del complesso di tali elementi, deve quindi ritenersi che la Corte abbia adeguatamente replicato alle argomentazioni RAGIONE_SOCIALE difese – riproposte in questa sede – in ordine all’assenza di elementi tali da invalidare la correttezza del metodo di ricostruzione adoperato dal perito e alla assenza di elementi idonei a sostenere la validità RAGIONE_SOCIALE prospettata ricostruzione alternativa, analiticamente confutata mediante specifico confronto con le argomentazioni contenute nella consulenza di parte.
38. Alcun elemento di illogicità derivante da travisamento per omissione può COGNOMEesì ravvisarsi nella mancata presa in considerazione degli esiti RAGIONE_SOCIALE predetta simulazione eseguita nel dicembre 2016 dai consulenti RAGIONE_SOCIALE difesa, ricordando che tale vizio è deducibile in cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., quando manchi la motivazione in ordine alla valutazione di un elemento probatorio acquisito nel processo e potenzialmente decisivo ai fini RAGIONE_SOCIALE decisione (Sez. 6, n. 8610 del 05/02/2020, P., Rv. 278457).
Difatti, nel caso di specie, deve ritenersi che i giudici di merito abbiano, del tutto correttamente, escluso tale elemento dalla piattaforma probatoria utilizzabile ai fini RAGIONE_SOCIALE decisione; rilevando che il predetto test – proprio in relazione principio suddetto – è stato operato, oltre che in assenza di contraddittorio con i consulenti del p.m., del tutto al di fuori RAGIONE_SOCIALE dinamica processuale, di modo che allo stesso non può attribuirsi alcuna valenza di esperimento giudiziale e nemmeno di prova atipica valutabile ai sensi dell’art.189 cod.proc.pen..
E ciò fermo restando che i giudici di merito hanno comunque evidenziato, con ulteriore argomento di fatto rimasto priva di specifica censura, la non attendibilità dei relativi risultati con specifico riferimento alla utilizzazi nell’ambito RAGIONE_SOCIALE predetta simulazione – di tirafondi apposti sulle barriere adoperate nel test da ritenere in una condizione non corrispondente a quella effettiva riscontrata sulle barriere precipitate.
Infine, sempre in relazione al contenuto dei predetti motivi, questa Corte deve rilevare la assoluta non pertinenza del riferimento, operato dalle difese, ad alcuni precedenti di legittimità, tra cui quello espresso da Sez. 4, n. 43786 del 17/09/2010, COGNOME, Rv. 248943 (recante spunti pure recepiti nella successiva Sez. 4, n. 16237 del 29/01/2013, COGNOME, Rv. 255105, relativa alla responsabilità del sanitario).
Difatti, in tale arresto (avente a oggetto la tematica, del tutto distinta riguardante le patologie derivanti per i lavoratori sottoposti alla continua esposizione alle polveri di amianto), la Corte aveva dettato alcune direttive fondamentali in punto di valutazione RAGIONE_SOCIALE prova scientifica.
Tale valutazione, giova ripeterlo, attiene al fatto, è al servizi dell’attendibilità dell’argomentazione probatoria ed è dunque rimessa al giudice di merito che dispone, soprattutto attraverso la perizia, degli strumenti per accedere al mondo RAGIONE_SOCIALE scienza. Al contrario, il controllo che la Corte Suprema è chiamato ad esercitare attiene alla razionalità RAGIONE_SOCIALE valutazioni che a tale riguardo il giudice di merito esprime.
In base ad esse «La razionale ponderazione, naturalmente, trova il su momento di obiettiva emersione nella motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza, in cui occorre in primo luogo dar conto del controllo esercitato sull’affidabilità RAGIONE_SOCIALE basi scientifiche del giudizio. Si tratta di valutare l’autorità scientifica dell’esperto trasferisce nel processo la sua conoscenza RAGIONE_SOCIALE scienza; ma anche di comprendere, soprattutto nei casi più problematici, se gli enunciati che vengono proposti trovino comune accettazione nella comunità scientifica. Da questo punto di vista il giudice è effettivamente, nel senso più alto, peritus peritorum: custode e garante RAGIONE_SOCIALE scientificità RAGIONE_SOCIALE conoscenza fattuale espressa dal processo. Le indicate modalità di acquisizione ed elaborazione del sapere scientifico all’interno del processo rendono chiaro che esso è uno strumento al servizio dell’accertamento del fatto e, in una peculiare guisa, parte dell’indagine che conduce all’enunciato fattuale. Ne consegue con logica evidenza che la Corte di legittimità non è per nulla detentrice di proprie certezze in ordine all’affidabili RAGIONE_SOCIALE scienza, sicché non può essere chiamata a decidere, neppure a Sezioni Unite, se una legge scientifica di cui si postula l’utilizzabilità nell’inferenza probatoria s o meno fondata. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Del resto questa Corte Suprema ha già avuto modo di enunciare che il giudice di legittimità “non è giudice del sapere scientifico, e non detiene proprie conoscenze privilegiate. Esso è chiamata a valutare la correttezza metodologica dell’approccio del giudice di merito al sapere tecnico-scientifico, che riguarda la preliminare, indispensabile verifica critica in ordine all’affidabilit
informazioni che utilizza ai fini RAGIONE_SOCIALE spiegazione del fatto” (Cass.4, 30 settembre 2008, n. 42128)».
Sulla base di tali considerazioni, come ulteriormente chiarite dalla Corte nel prosieguo RAGIONE_SOCIALE motivazione e attinenti alla corretta indicazione di una adeguata legge di copertura scientifica in ordine alla sussistenza del rapporto causale tra esposizione a determinate sostanze e sopravvenienza di una successiva patologia, si evince che le stesse non sono assolutamente pertinenti al caso di specie, in cui si dibatte in ordine all’adeguatezza di una metodologia afferente alla corretta rappresentazione di un ben preciso e individuato evento fenomenico; aspetto in relazione al quale, come detto, la ricostruzione operata dalla Corte territoriale appare incensurabile sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE non manifesta illogicità.
La tematica riguardante la sussistenza di una posizione di garanzia in capo all’Amministratore Delegato e agli COGNOMEi esponenti dell’amministrazione centrale di RAGIONE_SOCIALE in punto di manutenzione RAGIONE_SOCIALE rete RAGIONE_SOCIALEle
40. Operate le predette considerazioni in punto di ricostruzione dell’evento – sulla base RAGIONE_SOCIALE quale è stata individuata la sicura rilevanza in punto di nesso causale dello stato RAGIONE_SOCIALE barriere autoRAGIONE_SOCIALEli, profilo che verrà successivamente e ulteriormente esamiNOME – occorre prendere in esame la tematica attinente alla posizione di garanzia in punto di manutenzione RAGIONE_SOCIALE sede RAGIONE_SOCIALEle, in riferimento al principio dettato dall’art.40, comma 2, cod.pen. e in relazione alla generale problematica RAGIONE_SOCIALE responsabilità per omissione nell’ambito dell’organizzazione di impresa.
Posizione di garanzia che, in sede di decreto di citazione, è stata ravvisata – sia pure sotto diversi profili – tanto in capo ad esponenti dell’amministrazione centrale di RAGIONE_SOCIALE, quanto nei confronti di soggetti in servizio presso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE autoRAGIONE_SOCIALEle.
Proprio in riferimento a tale tematica e in stretta correlazione con l’apparato argomentativo RAGIONE_SOCIALE sentenza di appello, devono pregiudizialmente essere esaminati il quinto motivo articolato dalla difesa del COGNOME, l’ottavo motivo articolato dalla difesa del COGNOME, il secondo motivo articolato dalla difesa del COGNOME, il dodicesimo motivo articolato dalla difesa del COGNOME e il decimo motivo articolato dalla difesa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
In tutti i predetti motivi di impugnazione è stata dedotta la violazion principio di correlazione dettato dall’art.521 cod.proc.pen.; ciò in quanto la Corte territoriale, in riferimento alla differenza tra attività di manutenzione e attivit riqualifica (su cui, infra), avrebbe attribuito anche agli imputati in servizio presso
y
la sede centrale una competenza in materia di manutenzione dell’efficienza RAGIONE_SOCIALE rete e quindi rilevato una componente di condotta colposa che non sarebbe stata fatta oggetto, in realtà, di alcuna effettiva contestazione nell’atto di eserciz dell’azione penale.
Mentre, nell’ottavo motivo di ricorso proposto dalla difesa del COGNOME, è stata espressamente contestata la sussistenza di una posizione di garanzia in capo all’Amministratore Delegato (in relazione specifica all’attività di riqualifica introducendo la tematica relativa alla delega di funzioni e alla distribuzione RAGIONE_SOCIALE competenze nell’ambito RAGIONE_SOCIALE struttura centrale; così come, nel sesto motivo articolato dalla difesa del COGNOME, è stata pure contestata la sussistenza di una posizione di garanzia RAGIONE_SOCIALE relativa unità operativa in punto di manutenzione RAGIONE_SOCIALE barriere di sicurezza di bordo laterale.
40.1 I motivi sono complessivamente infondati, sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che seguono.
In particolare (pag.254 e ss. RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata), la Corte territoriale ha preso in esame la conclusione raggiunta da parte del Tribunale, il quale ha ritenuto – sulla base RAGIONE_SOCIALE distinzione, prospettata dalla difesa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, tra interventi di riqualificazione, interventi di manutenzione ordinaria interventi di manutenzione straordinaria – che alle strutture centrali spettassero i soli interventi di riqualificazione, rimanendo quindi riservati alle struttu periferiche e, quindi, alle Direzioni di RAGIONE_SOCIALE, gli interventi attinenti manutenzione in senso stretto.
Conclusioni, a propria volta, che hanno tratto ampio spunto dalle argomentazioni contenute nella consulenza di parte redatta da parte del Prof. NOME COGNOME, escusso nel corso del giudizio di primo grado su istanza dell’imputato COGNOME e che ha ricostruito l’articolazione organizzativa di “RAGIONE_SOCIALE“, specificamente individuando le responsabilità dell’Amministratore Delegato, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE centrale e RAGIONE_SOCIALE Direzioni di RAGIONE_SOCIALE con argomentazioni – come ulteriormente desumibili dalla relazione scritta acquisita ai sensi dell’articolo 501, comma 2, cod.proc.pen. – strettamente attinenti alla responsabilità in materia di manutenzione RAGIONE_SOCIALE rete autoRAGIONE_SOCIALEle.
La Corte territoriale è giunta invece a conclusioni, in punto di fatto, espressamente difformi rispetto a quelle raggiunte dal Tribunale e tanto sulla scorta dell’espresso esame degli organigrammi aziendali vigenti nel periodo in questione oltre che RAGIONE_SOCIALE documentazione allegata alla predetta consulenza di parte.
In particolare, sulla base degli ordini di servizio numero 5, 8 e 14 del 2008 la Corte ha riscontrato che, al di sotto dell’Amministratore Delegato si collocava direttamente la RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, diretta dall’ingegner COGNOMECOGNOME tra i cu
yr compiti rientrava espressamente quello RAGIONE_SOCIALE manutenzione RAGIONE_SOCIALE opere relative alle reti in servizio, in coordinamento con la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e le Direzioni di RAGIONE_SOCIALE con poteri di intervento anche sul relativo budget di finanziamento.
D’COGNOMEa parte, la Corte ha rilevato che da questa RAGIONE_SOCIALE dipendeva direttamente la struttura RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, diretta dall’ingegner COGNOME, tra cui i compiti rientrava quello di definire e aggiornare, d’intesa con la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e le Direzioni di RAGIONE_SOCIALE, il budget e il piano di interventi relativi alla manutenzione RAGIONE_SOCIALE pavimentazioni e alla riqualifica dell barriere di sicurezza oltre che alla cura RAGIONE_SOCIALE progettazione per il loro potenziamento; struttura centrale nella quale, a propria volta, era inserita l’unità denominata RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RRAGIONE_SOCIALED, diretta dal COGNOME a partire dal 2010.
40.2 La Corte ha quindi esposto che, a seguito dell’ordine di servizio numero 5 del 2011, il COGNOME aveva assunto la carica di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE direzione RAGIONE_SOCIALE nuova struttura denominata RAGIONE_SOCIALE, istituita con l’ordine di servizio n.4/2011),alle cui dipendenze era la struttura già denominata Pavimenti e RAGIONE_SOCIALE di sicurezza e nel cui ambito erano state inserite le Direzioni di RAGIONE_SOCIALE, il tutto al fine di assicurare la corre gestione RAGIONE_SOCIALE rete in esercizio allo scopo di curare il profilo RAGIONE_SOCIALE manutenzione RAGIONE_SOCIALE opere e la predisposizione del piano annuale di interventi.
La conclusione raggiunta dalla Corte territoriale, compendiata alla pagina 256 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, è quindi quella – espressamente contraria rispetto a quella raggiunta dal Tribunale – in forza RAGIONE_SOCIALE quale anche le strutture centrali fossero investite di competenze dirette in ordine, oltre che al finanziamento, anche all’organizzazione RAGIONE_SOCIALE manutenzione, il tutto d’intesa con le Direzioni di RAGIONE_SOCIALE; derivandone pertanto che, all’interno RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sussistesse una direzione fondata su due livelli, in base alla quale le strutture centrali avevano assunto a tutti gli effetti i compiti di coordinamento e di direzione anche in ordine all’attività di manutenzione, d’intesa con le Direzioni di RAGIONE_SOCIALE, con la conseguente assoluta insostenibilità RAGIONE_SOCIALE tesi in base alla quale la struttura centrale fosse del tutto estranea alle problematiche attinenti alla manutenzione medesima.
Ha quindi concluso ritenendo, in modo esplicito, che tutte le decisioni inerenti alla programmazione RAGIONE_SOCIALE manutenzione di tipo “ciclico” o “predittivo” distinzione su cui si ritornerà e a propria volta definibile, quest’ultima, come una RAGIONE_SOCIALE manutentiva che monitora le prestazioni e le condizioni RAGIONE_SOCIALE apparecchiature e RAGIONE_SOCIALE varie parti del bene da mantenere e attraverso l’anali dati rilevati, individua possibili anomalie e/o difetti in modo da poterli correggere prima del verificarsi di eventuali guasti – rientrassero a tutti gli effetti
competenza, sotto la specie di quella di coordinamento RAGIONE_SOCIALE strutture periferiche, anche degli uffici centrali.
40.3 Deve quindi ritenersi, sulla base dell’ analisi RAGIONE_SOCIALE sentenza di appello (e dovendosi ritenere sicuramente radicata, a propria volta, la condizione dell’interesse a ricorrere avverso il suddetto passaggio motivazionale), che il giudice di secondo grado abbia configurato, in relazione ai profili di colpa originariamente contestati – e facenti riferimento, per le strutture centrali, al specifica violazione dell’obbligo di “riqualificazione” RAGIONE_SOCIALE rete – anche la necessaria posizione di garanzia in punto di manutenzione, configurando in via logicamente successiva ben precisi profili di colpa per omissione nell’ambito RAGIONE_SOCIALE gestione di tali attività, in relazione ai quali le suddette difese hanno quindi dedotto l violazione del principio di correlazione desumibile dagli articoli 521 e 522 cod. proc. pen..
Ciò premesso – come accenNOME in precedenza in riferimento alla posizione RAGIONE_SOCIALE ricorrente COGNOME – sul relativo profilo di diritto le Sezioni Unite han affermato in più occasioni il principio in base al quale, in relazione al rispetto de combiNOME disposto degli artt. 521 e 522 cod.proc.pen., per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, RAGIONE_SOCIALE fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, cosicché si pervenga ad una incertezza sull’oggetto RAGIONE_SOCIALE imputazione da cui scaturisca, un reale pregiudizio dei diritti RAGIONE_SOCIALE difesa; conseguendone che l’indagine non va esaurita nel mero e pedissequo confronto puramente letterale tra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l’iter de processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto RAGIONE_SOCIALE imputazione (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, COGNOME, Rv. 205619; Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, COGNOME, Rv. 248051).
Specificamente, sulla base di argomentazioni speculari, questa Corte ha ritenuto violato il principio di correlazione – in materia di addebiti colposi – s nel caso di radicale mutamento, negli aspetti costitutivi essenziali, RAGIONE_SOCIALE condotte contestate e RAGIONE_SOCIALE regole cautelari che si ritengono violate, produttivo di un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti RAGIONE_SOCIALE difesa (Sez. 4, n. 18366 del 17/01/2024, T., Rv. 286379).
Come pure sopra rilevato, tali principi sono coerenti con quelli costituzionali racchiusi nella norma di cui all’art. 111 RAGIONE_SOCIALE Carta fondamentale, ma anche con l’art. 6 RAGIONE_SOCIALE CEDU, siccome interpretato dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, a partire dalla pronuncia RAGIONE_SOCIALE c. RAGIONE_SOCIALE (CEDU 2 sez. 11 dicembre 2007); ma anche, successivamente, con la pronuncia del 22 febbraio 2018, RAGIONE_SOCIALE c. RAGIONE_SOCIALE (n.2), con la quale la Corte di Strasburgo ha escluso la violazione dell’art. 6 cit
nel caso in cui l’interessato abbia avuto una possibilità di preparare adeguatamente la propria difesa e di discutere in contraddittorio sull’accusa alla fine formulata nei suoi confronti (così, in motivazione, Sez.4, n.3922 del 17/12/2020, dep.2021, COGNOME, n.m.), rammentando che le disposizioni dell’articolo 6 non impongono alcuna forma particolare per quanto riguarda il modo in cui l’imputato deve essere informato RAGIONE_SOCIALE natura e del motivo dell’accusa formulata a suo carico.
Specificamente, la Corte Europea ha rilevato che l’art. 6, par. 3, CEDU esprime l’esigenza che sia prestata particolare attenzione alla notifica dell’accusa all’interessato, dato che l’atto di accusa gioca un ruolo cruciale nei procedimenti penali e la citata disposizione riconosce all’imputato il diritto ad essere informato non solo RAGIONE_SOCIALE causa dell’accusa, cioè dei fatti materiali posti a suo carico e sui quali si fonda l’accusa stessa, ma anche RAGIONE_SOCIALE loro qualificazione giuridica (cfr. COGNOME e Sassi c. Francia sentenza del 25 marzo 1999).
In materia penale, l’informazione precisa e completa in ordine all’accusa gravante su un soggetto, e quindi anche RAGIONE_SOCIALE qualificazione giuridica dei fatti addebitati, costituisce condizione essenziale di equità del procedimento; poiché vi è un legame tra le disposizioni di cui alle lettere a) e b) dell’art. 6, par. 3, CEDU il diritto ad essere informato RAGIONE_SOCIALE natura RAGIONE_SOCIALE causa dell’accusa deve essere delineato alla luce del diritto dell’imputato a preparare la propria difesa.
Se, quindi, il giudice ha la facoltà di riqualificare i fatti, deve comunque assicurarsi che gli accusati abbiano avuto l’opportunità di esercitare il proprio diritto alla difesa in modo concreto ed effettivo.
Ciò implica che gli stessi imputati siano informati, in tempo utile, non solo RAGIONE_SOCIALE causa dell’accusa, cioè dei fatti materiali posti a loro carico, ma anche, in modo dettagliato, RAGIONE_SOCIALE qualificazione giuridica data ad essi.
40.4 In applicazione del suddetto principio e a proposito dell’ambito specifico dei reati colposi, è stato quindi affermato che la sostituzione o l’aggiunta di un particolare profilo di colpa, sia pure specifica, al profilo di co originariamente contestato, non vale a realizzare diversità o immutazione del fatto ai fini dell’obbligo di contestazione suppletiva di cui all’art. 516 cod. proc. pen. dell’eventuale ravvisabilità, in carenza di valida contestazione, del difetto di correlazione tra imputazione e sentenza ai sensi dell’art. 521 stesso codice (Sez. 4, n. 18390 del 15/02/2018, COGNOME, Rv. 273265; Sez. 4, n. 7940 del 25/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280950; Sez. 4, n. 6564 del 23/11/2022, COGNOME, Rv. 284101); specificamente rilevandosi che non sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza se la contestazione concerne globalmente la condotta addebitata come colposa essendo consentito al giudice di aggiungere, agli elementi di fatto contestati, COGNOMEi
estremi di comportamento colposo o di specificazione RAGIONE_SOCIALE colpa, emergenti dagli atti processuali e, come tali, non sottratti al concreto esercizio del diritto di dife ciò in quanto, nei reati colposi, il mutamento dell’imputazione, non comporta mutamento del fatto e non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza, qualora l’imputato abbia avuto la concreta possibilità di apprestare in modo completo la sua difesa in relazione ad ogni possibile profilo dell’addebito (Sez. 4, n. 53455 del 15/11/2018, COGNOME, Rv. 274500).
40.5 Nel caso di specie, deve quindi ritenersi – come dato atto dalla stessa Corte d’appello – che la questione di fatto inerente alla violazione degli obblighi di manutenzione da parte RAGIONE_SOCIALE strutture centrali sia stata, a tutti gli effet pienamente inserita nell’ambito RAGIONE_SOCIALE trattazione processuale.
In primo luogo, deve farsi riferimento alla esatta interpretazione del capo di imputazione, che – nell’ambito RAGIONE_SOCIALE normativa di riferimento – ha espressamente citato, gli artt.1 e 14 del d.lgs. 30 aprile 1992, n.285.
Ebbene, indipendentemente dalla idoneità di tale ultima norma a costituire una fonte di regole cautelari (aspetto sul quale si tornerà successivamente), è indubbio che la stessa costituisca il fondamento RAGIONE_SOCIALE posizione di garanzia in capo ai soggetti responsabili degli enti proprietari RAGIONE_SOCIALE strade e dei soggett concessionari in riferimento specifico all’obbligo di manutenzione RAGIONE_SOCIALE stesse (Sez. 4, n. 14634 del 23/03/2021, Bellavia, Rv. 281017 – 02).
Ne consegue che il profilo relativo all’osservanza degli obblighi connessi alla corretta manutenzione anche in capo ai soggetti incardinati presso la sede centrale doveva intendersi, di fatto, come originariamente contestato nei confronti di tutti gli imputati in servizio presso la concessionaria e non solo nei confronti di quelli in forza alle Direzioni di RAGIONE_SOCIALE.
D’COGNOMEa parte, proprio sulla base RAGIONE_SOCIALE produzione in atti dei suddetti ordini di servizio, a propria volta allegati alla consulenza di parte acquisita nel corso del primo grado di giudizio e disposta su mandato del suddetto imputato, deve ritenersi che il tema RAGIONE_SOCIALE suddivisione interna RAGIONE_SOCIALE competenze in materia di manutenzione sia stato, a tutti gli effetti, introdotto nell’ambito del giudizio.
Ulteriormente, il tema relativo alla violazione degli obblighi di manutenzione ordinaria da parte RAGIONE_SOCIALE strutture centrali di RAGIONE_SOCIALE, ha formato oggetto di uno specifico punto di impugnazione da parte del AVV_NOTAIO ministero avverso la sentenza di primo grado; difatti, l’organo dell’accusa ha espressamente individuato nelle due predette strutture centrali una specifica e diretta competenza nel piano generale dell’attività di manutenzione RAGIONE_SOCIALE barriere di bordo laterale oltre che nell’ambito dell’attività di riqualifica RAGIONE_SOCIALE stesse.
D’COGNOMEa parte, il AVV_NOTAIO ministero ha fatto un espresso riferimento agli obblighi derivanti dalla Convenzione Unica conclusa nel 2007 – tra l’RAGIONE_SOCIALE
)
concedente RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE – il cui articolo 3 imponeva al concessionario l’obbligo di provvedere al mantenimento RAGIONE_SOCIALE funzionalità RAGIONE_SOCIALE barriere attraverso la manutenzione e la riparazione tempestiva RAGIONE_SOCIALE stesse, in tal modo individuando nell’intera struttura RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE una puntuale responsabilità in tema di attività costante ed efficiente di manutenzione.
38.6 Va quindi ritenuto che il relativo tema sia stato introdotto a tutti gl effetti nell’ambito RAGIONE_SOCIALE trattazione e del contraddittorio processuale e che, in considerazione RAGIONE_SOCIALE scansioni concrete in cui lo stesso è stato sollevato tanto da parte dell’organo d’accusa quanto da parte del giudice, gli imputati siano stati pienamente garantiti nel loro diritto di difesa a fronte dell’aggiunta di tale ulterio profilo di colpa rispetto a quelli originariamente contestati, di modo da far ritenere del tutto compatibile l’introduzione nel giudizio del profilo medesimo rispetto ai richiamati profili convenzionali. In relazione a questi ultimi, va ribadito, no sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso in cui nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza, posto che l’immutazione si verifica solo laddove ricorra tra i due episodi un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale per essersi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell’addebito nei confronti dell’imputato, messo così, a sorpresa, di fronte a un fatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità d’effettiva difesa (Sez. 2, n. 10989 del 28/02/2023, Pagano, Rv. 284427).
La necessaria posizione di garanzia è stata quindi correttamente ravvisata nei confronti del COGNOME e del COGNOME (titolare dell’unità denominata “RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE“), quali responsabili RAGIONE_SOCIALE suddette strutture organizzative oltre che nei confronti del COGNOME, evocato in giudizio quale soggetto RAGIONE_SOCIALE dell’unità operativa denominata “RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE“, pure collocata presso l’amministrazione centrale.
40.6 D’COGNOMEa parte, va ritenuto che la relativa posizione di garanzia sia stata correttamente individuata anche nei confronti dell’Amministratore Delegato, sulla base di una lettura complessivamente conforme – va incidentalmente rilevato – a quella esposta nell’ambito RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado (pagg.273 274).
40.6.1 In tale senso, devono difatti essere letti i principi espressi da questa Corte in ordine alla responsabilità degli organi apicali, con specifico riferimento alle organizzazioni aziendali di grandi dimensioni; profilo in ordine al quale, in parte motiva, Sez. U, Sentenza n. 38343 del 24/04/2014, COGNOME Rv. 261108 (attinente, va ricordato, alla normativa in materia di prevenzione antinfortunistica) ha rilevato che «occorre tener conto da un lato dei poteri gerarchici e funzionali che costituiscono base e limite RAGIONE_SOCIALE responsabilità; e dall’COGNOMEo del ruolo d
vigilanza e controllo. Si può dire, in breve, che si tratta di soggetti la cui sfera responsabilità è conformata sui poteri di gestione e controllo di cui concretamente dispongono. Dette definizioni di carattere generale subiscono specificazioni in relazione a diversi fattori, quali il settore di attività, la conformazione giuri dell’azienda, la sua concreta organizzazione, le sue dimensioni. Ed è ben possibile che in un’organizzazione di qualche complessità vi siano diverse persone, con diverse competenze, chiamate a ricoprire i ruoli in questione. Queste considerazioni di principio evidenziano che, soprattutto in realtà complesse come quella in esame, nell’ambito dello stesso organismo può riscontrarsi la presenza di molteplici figure di garanti. Tale complessità suggerisce che l’individuazione RAGIONE_SOCIALE responsabilità penale passa non di rado attraverso una accurata analisi RAGIONE_SOCIALE diverse sfere di competenza gestionale ed organizzativa all’interno di ciascuna istituzione. Dunque, rilevano da un lato le categorie giuridiche, i modelli di agente, dall’COGNOMEo i concreti ruoli esercitati da ciascuno. Si tratta, in breve, di una ricognizione essenziale per un’imputazione che voglia essere personalizzata, in conformità ai sommi principi che governano l’ordinamento penale; per evitare l’indiscriminata, quasi automatica attribuzione dell’illecito a diversi soggetti».
Si tratta di argomentazioni, quindi, coerenti con il principio in base al quale la posizione di garanzia deve essere ancorata a considerazioni di tipo sostanziale e funzionale, dovendosi tenere conto dei compiti realmente esercitati in concreto; ponendosi, quindi, la predetta pronuncia in sostanziale linea di continuità con quanto già enunciato nel risalente arresto espresso da Sez. U, n. 9874 del 01/07/1992, COGNOME, Rv. 191185.
40.6.2 II tema di diritto rilevante nel caso di specie è, dunque, quello relativo ai limiti di operatività RAGIONE_SOCIALE delega di funzioni conferita da parte RAGIONE_SOCIALE figure apicali nell’ambito RAGIONE_SOCIALE organizzazioni complesse, problematica in relazione alla quale il disposto dell’art.16 del d.lgs. 9 aprile 2008, n.81, specificamente relativo alla materia RAGIONE_SOCIALE prevenzione antinfortunistica – oggetto, come detto del citato arresto RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite – assume perCOGNOMEo una sicura valenza espansiva; avendo questa Corte rilevato che, pur essendo l’istituto RAGIONE_SOCIALE delega di funzioni espressamente discipliNOME con riferimento alla prevenzione nei luoghi di lavoro, tuttavia, al di fuori di tale settore, i requisiti RAGIONE_SOCIALE delega non possono ritene meno rigorosi di quelli tipizzati dal legislatore, occorrendo cioè, oltre la forma scritta, che il soggetto delegato possegga tutti i requisiti di professionalità richiesti dalla specifica natura RAGIONE_SOCIALE funzioni delegate e che al delegato sia attribuita l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento RAGIONE_SOCIALE funzioni delegate, ferma restando la necessità che la delega abbia un contenuto specifico rispetto ai settori di competenza attribuiti (Sez. 3, n. 31421 del 27/03/2018, COGNOME Rocca, Rv. 273758 – 01) e ciò fermo restando, sempre sulla base RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALE
sentenza COGNOME, che costituisce principio basilare quello per cui la delega, per produrre l’effetto liberatorio che la caratterizza, deve trasferire insieme ai dover tutti i poteri necessari all’efficiente governo del rischio.
Deve COGNOMEesì precisarsi che il trasferimento può avere ad oggetto un ambito definito e non l’intera gestione aziendale, ma che in tale circoscritto territorio ruolo del soggetto delegato deve essere caratterizzato da pienezza di poteri, in primo luogo quelli di spesa, con il corollario per cui il trasferimento dei poter inoltre, deve essere effettivo e non meramente cartolare.
40.6.3 Ciò posto, deve ritenersi che – nel caso di specie e in conformità con il complesso RAGIONE_SOCIALE argomentazioni contenute nelle pronunce di merito – la posizione di garanzia in capo al soggetto rivestito RAGIONE_SOCIALE funzioni apicali (e, specificamente, all’Amministratore Delegato) debba essere ravvisata sulla base di un duplice ordine di considerazioni, che, come detto, traggono origine dalla valenza espansiva RAGIONE_SOCIALE disposizioni dettate in materia di delega dal d.lgs. n.81/1998.
Sotto un primo profilo, deve difatti ritenersi che ab origine non siano delegabili da parte del soggetto in posizione apicale le funzioni strettamente attinenti ai profili strutturali dell’organizzazione e direttamente coinvolgenti scelte strategiche di fondo dell’organizzazione aziendale.
Mentre, sotto un secondo e complementare argomento, deve farsi riferimento al disposto dell’art.16, comma 3, del d.lgs. n.81/2008, ai sensi del quale «La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato RAGIONE_SOCIALE funzioni trasferite»; con la conseguenza che il conferimento RAGIONE_SOCIALE delega comporta il permanere, in capo alla figura apicale, di una vigilanza che deve essere “alta” (secondo il lessico adoperato dalle Sezioni Unite) e che quindi riguarda, non il merito RAGIONE_SOCIALE singole scelte – in ordine al quale non può rinvenirsi un obbligo di controllo puntiforme sulle condotte tenute dal delegato – ma il complessivo compito di protezione e controllo affidato al delegato medesimo.
40.6.4 Si tratta di un principio che questa Corte ha avuto modo di affermare già antecedentemente rispetto alla sentenza COGNOME; in particolare, Sez. 4, n. 4968 del 06/12/2013, dep. 2014, Vascellari, Rv. 258617, ha rilevato che il conferimento RAGIONE_SOCIALE delega non è idoneo a escludere integralmente la posizione di garanzia dell’organo in posizione apicale, poiché non possono comunque essere trasferiti i doveri di controllo sul generale andamento RAGIONE_SOCIALE gestione e di intervento sostitutivo nel caso di mancato esercizio RAGIONE_SOCIALE delega medesima; gravando su tutti i componenti di tale organo il compito di vigilare sulla complessiva politica RAGIONE_SOCIALE sicurezza dell’azienda.
Premessa che ha indotto la Corte ad affermare che «in presenza di strutture aziendali complesse, la delega di funzioni esclude la riferibilità di eventi lesivi deleganti se sono il frutto di occasionali disfunzioni; quando invece sono determinate da difetti strutturali aziendali e del processo produttivo, permane la responsabilità dei vertici aziendali [….] Diversamente opinando, si violerebbe il principio del divieto di totale derogabilità RAGIONE_SOCIALE posizione di garanzia, il quale prevede che pur sempre a carico del delegante permangano obblighi di vigilanza ed intervento sostitutivo».
D’COGNOMEa parte, tale principio risulta deducibile anche dal citato arresto RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite, dal quale pure si evince la conclusione in base alla quale la delega di funzioni non può riguardare ambiti involgenti le scelte strategiche di fondo che caratterizzano l’attività RAGIONE_SOCIALE struttura.
Ancora più recentemente, nel riferirsi proprio al principio dettato dalla citata sentenza 4968/2014, questa Corte ha ribadito il dato dell’assenza di effetto liberatorio RAGIONE_SOCIALE delega in caso di eventi dipendenti da carenze strutturali derivanti da gravi carenze organizzative di fondo ascrivibili ad insufficienze organizzative imputabili, a monte, alla politica degli organi di vertice (Sez. 4, n. 40682 del 03/10/2024, Parenti, Rv. 287206 – 02).
40.6.5 Applicando tali principi al caso di specie, deve ritenersi che nell’ambito dei citati profili strutturali di organizzazione, non delegabili da parte dell’organo apicale – non possano non farsi rientrare (tenendo evidentemente in considerazione l’oggetto dell’attività sociale) le modalità di effettuazione dei controlli sulla complessiva sicurezza RAGIONE_SOCIALE struttura per gli utenti RAGIONE_SOCIALE medesima; affermazione che, nel caso di specie, è avvalorata e confermata anche dalla natura di servizio AVV_NOTAIO dell’attività affidata in concessione all’organizzazione.
Ne consegue che devono ritenersi di competenza dell’organo apicale le scelte in ordine a tipologia, frequenza e modalità dei controlli, potendo essere delegate al management subordiNOME e alle strutture locali solo aspetti attinenti alle concrete scelte operative.
Ne deriva quindi – in relazione specifica a quanto dedotto dal COGNOME nell’ottavo motivo di ricorso – che i profili inerenti alla frequenza e alla modalità effettuazione dei controlli non possano che ritenersi, anche in specifica considerazione dell’oggetto sociale RAGIONE_SOCIALE concessionaria, a tutti gli effetti, come “strategici”.
D’COGNOMEa parte, in relazione ai citati poteri di alta vigilanza desumibili d disposto dell’art.16, comma 3, d.lgs. n.81/2008, permane comunque in capo alla figura apicale un obbligo di sorveglianza e un potere/dovere di intervento sostitutivo in caso di inadempimento del delegato rispetto ai propri obblighi.
Potere/dovere che, come detto, non comporta l’obbligo di una verifica puntuale dell’adempimento degli obblighi nascenti dalla delega ma, in ogni caso la predisposizione di un sistema organizzativo idoneo alla valutazione dell’atti del delegato, la cui mancata attuazione è tale – in caso di evento avverso radicare la responsabilità dell’organo in posizione apicale a titolo di coopera colposa.
Tanto in conformità con il principio di diritto espresso da Sez. 4, n. 51 del 05/10/2023, Fiochi, Rv. 285535, in base al quale, nell’ambito specifico de sicurezza sul lavoro, la delega di funzioni, disciplinata dall’art. 16 d.lgs. 2008, n. 81, non esclude l’obbligo di vigilanza del datore di lavoro sul cor espletamento RAGIONE_SOCIALE funzioni trasferite, ma quest’ultimo, afferendo alla corrett RAGIONE_SOCIALE complessiva gestione del rischio da parte del delegato, non può avere oggetto il controllo, momento per momento, RAGIONE_SOCIALE modalità di svolgimento RAGIONE_SOCIALE singole lavorazioni (in senso analogo, già Sez. 4, n. 22837 del 21/04/20 Visconti, Rv. 267319), permanendo quindi una funzione di alta vigilanza che, i ordine alla corretta adozione dei criteri in tema di manutenzione RAGIONE_SOCIALE strutt non può comunque esulare dai compiti dell’organo di vertice.
Applicando tali principi al caso di specie, deve ritenersi che – al di l controllo sulle singole lavorazioni – incombesse sull’Amministratore Delegato u generale obbligo di controllo sull’adeguatezza RAGIONE_SOCIALE regole adottate in tema efficienza RAGIONE_SOCIALE strutture apposte sulla rete autoRAGIONE_SOCIALEle, individuandosi i obbligo l’espressione di una regola cautelare generale la cui sussisten sicuramente ravvisabile nel caso di specie e non esistendo alcuna incompatibili tra i relativi compiti di alta vigilanza e quelli propri del ruolo prettamente str e di indirizzo attribuiti alla relativa figura apicale.
Pertanto, sulla base RAGIONE_SOCIALE predette considerazioni, deve essere affermato seguente principio di diritto: “Nell’ambito RAGIONE_SOCIALE organizzazioni imprenditoriali complesse, non possono essere oggetto di delega, da parte dell’organo in posizione apicale, i compiti attinenti ai profili strutturali di organizzazione, tr quali devono farsi rientrare quelli attinenti alla scelta RAGIONE_SOCIALE modalità e RAGIONE_SOCIALE frequenza dei controlli sulla integrità e la sicurezza RAGIONE_SOCIALE strutture e dei beni facenti parte del complesso aziendale. In ogni caso, anche in presenza di delega di funzioni, rimangono di competenza RAGIONE_SOCIALE figura apicale i poteri di sorveglianza e di eventuale intervento sostitutivo nei confronti del delegato”.
Ne consegue, nel caso di specie, che l’attribuzione RAGIONE_SOCIALE relative deleg nei confronti RAGIONE_SOCIALE subordinate strutture dirigenziali centrali (e, in particolar RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, cui poi era subentrata la RAGIONE_SOCIALE) e di quelle locali, rappresentate dalle Direzioni di RAGIONE_SOCIALE, in ordin ai compiti attinenti alla manutenzione complessiva RAGIONE_SOCIALE re te, non ha comportat
il venire meno RAGIONE_SOCIALE posizione di garanzia in capo all’organo apicale sotto i due distinti profili sopra individuati.
I motivi di ricorso attinenti alla sussistenza RAGIONE_SOCIALE posizione di garanzia in ordine alla manutenzione RAGIONE_SOCIALE barriere in capo al personale del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
41. Le considerazioni che precedono si riverberano direttamente sul tema RAGIONE_SOCIALE sussistenza RAGIONE_SOCIALE posizione di garanzia in capo agli esponenti RAGIONE_SOCIALE articolazioni periferiche RAGIONE_SOCIALE struttura societaria.
A tale proposito, con valutazione conforme, le sentenze di merito hanno concordemente ravvisato, in relazione al disposto dell’art.40, comma 2, cod.pen., la sussistenza RAGIONE_SOCIALE necessaria posizione di garanzia in capo ai Direttori e ai responsabili RAGIONE_SOCIALE Aree RAGIONE_SOCIALE in servizio presso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nelle date indicate nel capo di imputazione (COGNOME, COGNOME e COGNOME in qualità di direttori, tra il 05/03/2001 sino alla data dell’event COGNOME, COGNOME e NOME in qualità di responsabili dell’Area RAGIONE_SOCIALE dal 03/10/2003 sino alla data dell’evento).
Prescindendo, in questa sede, dalla problematica inerente al collegamento temporale tra la condotta ascritta e l’evento, che verrà successivamente esaminata, vanno pregiudizialmente analizzate le censure inerenti alla preesistenza RAGIONE_SOCIALE relativa posizione di garanzia.
Tale aspetto, in particolare, è stato fatto oggetto:
del quinto di motivo di ricorso articolato dallo RAGIONE_SOCIALE, che ha dedotto – a fondamento logico RAGIONE_SOCIALE censura e pure non spiegando rilievi in ordine alla propria posizione organizzativa – la circostanza in base alla quale l’attività d manutenzione non potesse che essere svolta secondo le procedure vigenti, rilevando che la normativa specifica in materia (quale quella contenuta nella circolare 62032 del 2010 e nel d.lgs. n.35/2011) era in gran parte sopravvenuta rispetto alla cessazione del proprio incarico;
del quinto motivo di ricorso articolato dal COGNOME, che – con puntuale riferimento al contenuto degli ordini di servizio richiamati (quali il 24/2008 e 13/2008) – ha evocato il ruolo fondamentale e preminente svolto, in tema di manutenzione, da parte degli organi centrali appartenenti alla struttura RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, anche sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE autonormazione cautelare;
del quinto motivo articolato dalla difesa del COGNOME, la quale ha fatto riferimento al contenuto dell’istruzione di servizio n.1 del 2005 e RAGIONE_SOCIALE procura notarile del 13/10/2009, esponendo che l’attività di monitoraggio conferita al
Direttore di RAGIONE_SOCIALE dovesse necessariamente trarre spunto dagli elementi forniti dalle relative articolazioni interne oltre che da quelle centrali; facendo anche riferimento al testo RAGIONE_SOCIALE successiva istruzione di servizio del 04/02/2013 che, nell’aggiornare il precedente provvedimento, aveva rilevato che l’area di responsabilità del Direttore di RAGIONE_SOCIALE era quella di monitorare lo stato dell’infrastruttura “anche” attraverso gli elementi forniti dalle strutture inter aggiunta che lasciava intuire che – nel periodo precedente – tale attività avvenisse “solo ed unicamente attraverso gli elementi forniti dalle competenti strutture e non ‘anche attraverso” (pag.91 del ricorso); evidenziando ulteriormente il contenuto RAGIONE_SOCIALE citata procura notarile, facente riferimento alle disposizioni interne tra cui la citata istruzione di servizio n.1 del 2005; ritenendo, di conseguenza, che la posizione di garanzia fosse limitata in riferimento al necessario presupposto rappresentato dagli elementi forniti dalle competenti strutture interne, evidenziando il dato rappresentato dalla mancanza – nel corso del periodo di svolgimento RAGIONE_SOCIALE funzioni – di segnalazioni RAGIONE_SOCIALEnienti dalle strutture medesime;
dal quinto motivo articolato dalla difesa del COGNOME (nel ricorso sottoscritto dall’AVV_NOTAIO), nel quale è stato censurato il ragionamento RAGIONE_SOCIALE Corte per non avere individuato la fonte effettiva RAGIONE_SOCIALE ritenuta posizione di garanzia, asserit dal giudice di appello ma non fondata su effettivi elementi istruttori;
dal quarto motivo di ricorso articolato dalla difesa del COGNOME, nel quale lo stesso ha dedotto che le modalità di adeguata manutenzione individuate dal Tribunale non rientrassero tra i compiti dell’imputato, specificamente attinenti al monitoraggio RAGIONE_SOCIALE viabilità e non alle manutenzioni RAGIONE_SOCIALE strutture, con particolare riferimento alla manutenzione straordinaria; aggiungendo di non essere mai venuto a conoscenza di anomalie direttamente riguardanti le barriere di sicurezza sul INDIRCOGNOME Acqualonga.
42. I suddetti motivi sono infondati, tendendo gli stessi a sollecitare questa Corte a operare una non consentita rivisitazione in fatto in ordine allo stretto profilo attinente alla distribuzione dei compiti – con riferimento agli organi central ai titolari RAGIONE_SOCIALE direzione di COGNOME e ai responsabili dell’Area RAGIONE_SOCIALE – co particolare riferimento all’obbligo di manutenzione; tutti elementi, a propria volta, valutati dai giudici di merito con argomentazioni immuni dalle sollevate censure di illogicità e fondate su un’adeguata lettura degli elementi emersi dall’istruzione dibattimentale, con particolare riferimento a quelli documentali rappresentati dagli ordini e dalle istruzioni di servizio.
Deve quindi rilevarsi – sulla base di una lettura sinottica RAGIONE_SOCIALE due sent di merito – che già il Tribunale (esaminando, specificamente, proprio il conte RAGIONE_SOCIALE citata consulenza di parte) e con considerazioni che non sono state poste
base di alcuna effettiva censura da parte dei suddetti imputati, ha evidenziato (una volta delineati i compiti dell’Amministratore Delegato e RAGIONE_SOCIALE strutture centrali) che le Direzioni di RAGIONE_SOCIALE costituivano, all’interno RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, “lo strumento più operativo per il presidio diretto sul territorio al fine di ottimizz l’impiego e l’efficienza RAGIONE_SOCIALE risorse al livello territoriale”, coordinandosi con le strutture centrali rappresentate dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e, successivamente, dalla RAGIONE_SOCIALE, sottolineando il carattere del tutto autonomo RAGIONE_SOCIALE stesse Direzioni di RAGIONE_SOCIALE, attesa la loro competenza decisionale e di spesa; ulteriormente, è stato richiamato dal Tribunale l’ordine di servizio n.15 del 09/07/2004, nel quale era stata delineata la struttura organizzativa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, cui faceva capo, tra le COGNOMEe, l’Area RAGIONE_SOCIALE.
D’COGNOMEa parte, un particolare rilievo assume il contenuto dell’istruzione di servizio n.1/2005 – pure richiamata dalle difese – che ha definito le aree di competenza RAGIONE_SOCIALE Direzioni di RAGIONE_SOCIALE, attribuendo alle stesse il compito di «monitorare lo stato dell’infrastruttura attraverso elementi forniti dalle competenti strutture interne [….] e mettere in atto, secondo le vigenti procedure, le azio necessarie per mantenere un adeguato livello di sicurezza RAGIONE_SOCIALE rete», «definire […] il budget e ed il piano annuale RAGIONE_SOCIALE manutenzioni di competenza relative all’infrastruttura RAGIONE_SOCIALEle e agli impianti, curandone l’esecuzione», «garantire i rispetto degli standard previsti dalle normative di riferimento in tema di sicurezza[….]»; mentre, quanto alla figura del RAGIONE_SOCIALE dell’Area RAGIONE_SOCIALE, la stessa istruzione attribuiva allo stesso l’obbligo di «garantire il mantenimento degli standard qualitativi di servizio e sicurezza RAGIONE_SOCIALE circolazione, dell’esercizi autoRAGIONE_SOCIALEle e RAGIONE_SOCIALE sue pertinenze attraverso la formulazione e realizzazione dei piani di manutenzione ordinaria ed effettuando anche gli interventi non pianificati» nonché di «individuare gli interventi necessari per il miglioramento RAGIONE_SOCIALE sicurezza». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
E’ poi intervenuto l’ordine di servizio n.5 del 2011, avente decorrenza dal 27/06/2011, che ha definito i compiti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e l’istruzione di servizio n.9/2013, avente decorrenza dal 04/02/2013, la quale ha precisato che compito RAGIONE_SOCIALE Direzioni di RAGIONE_SOCIALE era quello, tra l’COGNOMEo, di «monitorare lo stato dell’infrastruttura, anche attraverso gli elemen forniti dalla strutture interne […]» e di «mettere in atto le azioni necessarie mantenere un adeguato livello di sicurezza RAGIONE_SOCIALE rete», ribadendosi i compiti dell’Area RAGIONE_SOCIALE in ordine alla sicurezza RAGIONE_SOCIALE circolazione, alla realizzazione degli interventi necessari al mantenimento degli standard qualitativi e al miglioramento RAGIONE_SOCIALE sicurezza.
43. Fatto salvo quanto sopra esposto in ordine alla tematica relativa all’ambito RAGIONE_SOCIALE competenze conferite alle strutture centrali in materia di manutenzione, il contenuto RAGIONE_SOCIALE predette disposizioni interne non lascia evidentemente dubbi in ordine alle attribuzioni RAGIONE_SOCIALE Direzioni di RAGIONE_SOCIALE in materia di manutenzione RAGIONE_SOCIALE rete autoRAGIONE_SOCIALEle (sotto il profilo di quella che la Corte territoriale ha definito manutenzione “correttiva”) e di attribuzione dell correlativa posizione di garanzia in capo ai Direttori pro tempore, con particolare riguardo a tutte le incombenze necessarie per la manutenzione ordinaria RAGIONE_SOCIALE rete; elemento, incidentalmente, ritenuto corroborato dal Tribunale proprio sulla base RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni rese da alcuni testi menzionati dalle difese (COGNOME, COGNOME e COGNOME), i quali hanno confermato l’ambito di responsabilità RAGIONE_SOCIALE Direzioni di RAGIONE_SOCIALE.
Mentre i citati ordini di servizio inducono a ritenere infondate le censure spiegate dai soggetti che hanno rivestito posizioni apicali all’interno dell’Area RAGIONE_SOCIALE in ordine alla competenza RAGIONE_SOCIALE stessa nell’ambito RAGIONE_SOCIALE manutenzione.
Si deve, sul punto, ritenere del tutto congrua e coerente con le predette risultanze istruttorie la considerazione in base alla quale al Direttore di RAGIONE_SOCIALE anche in funzione RAGIONE_SOCIALE propria autonomia di spesa – spettassero i compiti di nnonitoraggio generale e direttivi in punto di manutenzione RAGIONE_SOCIALE rete nonché la relativa interlocuzione con le strutture centrali (come si evince dal contenuto dell’ordine di servizio n.14/2008, richiamato dalla difesa del COGNOME, indirettamente idoneo a individuare anche le competenze di queste ultime in tale ambito), tanto sulla base del flusso informativo RAGIONE_SOCIALEniente dalle strutture interne, tra cui quella costituita dall’Area RAGIONE_SOCIALE, le cui competenze sono state sopra delineate.
Deve quindi ritenersi del tutto congrua la motivazione RAGIONE_SOCIALE Corte di appello nella parte in cui – smentendo l’argomentazione difensiva posta anche alla base dei sopra riassunti motivi – la stessa ha rilevato che l’esercizio RAGIONE_SOCIALE manutenzione si fondava, sulla scorta RAGIONE_SOCIALE istruzioni di servizio, su uno scambio circolare di informazioni tra RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, Aree interne alla stessa e organi centrali; rilevando, in riferimento ad argomentazioni già spiegate in sede di appello e riproposte in questa sede, che nessun elemento autorizzava a ritenere che il Direttore di RAGIONE_SOCIALE, dati i suoi compiti di supervisione dello stato complessivo RAGIONE_SOCIALE arterie, avesse il dovere di organizzare l’attività di monitoraggio solo sulla base RAGIONE_SOCIALE condizione costituita da una specifica segnalazione operata dal RAGIONE_SOCIALE dell’Area RAGIONE_SOCIALE.
In tal senso, è infondata l’argomentazione spesa dalla difesa del COGNOME – già spiegata nel corso del primo grado di giudizio – in ordine alla valenza RAGIONE_SOCIALE modifica lessicale riscontrabile tra l’istruzione di servizio n.1/2005 e l’istruzione di servi n.9/2013, pure alla luce RAGIONE_SOCIALE conferita procura notarile (che richiamava il
complesso dei vigenti ordini e istruzioni di servizio) – dovendosi ritenere, in conformità alla valutazione compiuta sul punto dalla Corte territoriale, che l’aggiunta RAGIONE_SOCIALE parola “anche” rispetto alla previsione dell’istruzione di servizio precedente non abbia implicato obiettivamente un concreto mutamento dei compiti e RAGIONE_SOCIALE responsabilità del Direttore di RAGIONE_SOCIALE, ribadendosi semplicemente la necessità di una linea comunicativa con il RAGIONE_SOCIALE dell’Area RAGIONE_SOCIALE e, semmai, sottolineando i precipui compiti spettanti alla figura apicale periferica nell’ambito RAGIONE_SOCIALE relativa tematica.
44. Va quindi ricordato, in linea generale, che la posizione di garanzia rilevante ai sensi dell’art.40, comma 2, cod.pen., può essere generata non solo da investitura formale ma anche dall’esercizio di fatto RAGIONE_SOCIALE funzioni tipiche RAGIONE_SOCIALE diverse figure di garante, purché l’agente assuma la gestione dello specifico rischio mediante un comportamento di consapevole presa in carico del bene protetto (Sez. 4, 34975 del 29/01/2016, Biz, Rv. 267539; Sez. 4, n. 19558 del 14/01/2021. Mussano, Rv. 281171; Sez. 4, n. 21869 del 07/06/2022, COGNOME, Rv. 283387).
Si deve, quindi, ritenere – richiamandosi arresti giurisprudenziali già citati a proposito del personale apicale – che le conclusioni espresse dai giudici di merito siano del tutto allineate con la giurisprudenza di questa Corte in base alla quale con argomentazione spiegata in specifico riferimento alla materia antinfortunistica, pure caratterizzata da peculiarità intrinseche ma i cui principi sono richiamabili anche nel presente contesto – ai fini dell’individuazione del garante nelle strutture aziendali complesse, occorre fare riferimento al soggetto espressamente deputato alla gestione del rischio essendo, comunque, generalmente riconducibile alla sfera di responsabilità del dirigente il sinistro riconducibile al dettag dell’organizzazione dell’ attività lavorativa e a quella del datore di lavoro, invece l’incidente derivante da scelte gestionali di fondo (cfr. sez. 4 n. 24136 del 06/05/2016, COGNOME, Rv. 266853; Sez. 4, n. 22606 del 04/04/2017, COGNOME, Rv. 269972).
Deve quindi ritenersi che, in relazione alla posizione di garanzia fissata dall’art.14, d.lgs. n.285/1992 in ordine alla sicurezza RAGIONE_SOCIALE circolazione e in riferimento alla quale, ai sensi del comma 3: «Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell’ente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito», le suddette disposizioni interne abbiano stabilito una valida investitura formale in ca titolari RAGIONE_SOCIALE Direzioni di COGNOME e ai responsabili dell’Area RAGIONE_SOCIALE; risultando quindi del tutto logiche e consequenziali le considerazioni spiegate sul punto dalle sentenze di merito.
I motivi di ricorso attinenti alle cause dell’ammaloramento dei tirafondi e alla consequente prevedibilità dell’evento
45. Ritenuta, quindi, l’infondatezza RAGIONE_SOCIALE deduzioni formulate dai suddetti ricorrenti in punto di sussistenza RAGIONE_SOCIALE posizione di garanzia relativa alla manutenzione RAGIONE_SOCIALE barriere autoRAGIONE_SOCIALEli, occorre esaminare i motivi di ricorso attinenti alle cause del cedimento RAGIONE_SOCIALE barriere e, in diretta conseguenza logica, quelli riguardanti la prevedibilità dell’evento; profili cui si riconnettono, per dir derivazione argomentativa, i motivi di ricorso attinenti alla effettiva preesistenza e violazione di una regola cautelare (in tale sede, con specifico riferimento ai Direttori di RAGIONE_SOCIALE e ai responsabili dell’Area RAGIONE_SOCIALE e poi, in dirett conseguenza, agli esponenti RAGIONE_SOCIALE sede centrale), con conseguente causalità RAGIONE_SOCIALE colpa.
45.1 In ordine al relativo profilo, deve essere premesso che – per quanto inerisce alla questione attinente alla carenza manutentiva – il relativo addebito è stato formulato nei confronti dei predetti ricorrenti a titolo di cooperazione colposa in riferimento all’art.113 cod.pen. e nell’ambito di quella definibile come diacronica.
Va premesso sul punto che, nel risalente dibattito dottrinale e giurisprudenziale attinente all’interpretazione dell’istituto RAGIONE_SOCIALE cooperazione colposa e alla correlativa distinzione rispetto al fenomeno dell’evento determiNOME da cause colpose indipendenti, è stata attribuita decisiva rilevanza al collegamento soggettivo tra le condotte dei cooperanti, conseguendone che la cooperazione nel delitto colposo si verifica quando più persone pongono in essere una autonoma condotta ma nella reciproca consapevolezza di contribuire con l’azione od omissione COGNOMEui all’ esplicazione di una determinata attività, dalla quale poi deriverà l’evento non voluto (Sez. 4, n. 16978 del 12/02/2013, Porcu, Rv. 255274); essendo, quindi e ancora più specificamente, stato rilevato che, per aversi cooperazione nel delitto colposo, non è necessaria la consapevolezza RAGIONE_SOCIALE natura colposa dell’COGNOMEui condotta, essendo sufficiente la coscienza dell’COGNOMEui partecipazione nello stesso reato, intesa come consapevolezza, da parte dell’agente, del fatto che COGNOMEi soggetti sono investiti di una determinata attivit con una conseguente interazione rilevante anche sul piano cautelare, nel senso che ciascuno è tenuto a rapportare prudentemente la propria condotta a quella degli COGNOMEi soggetti coinvolti (Sez. 4, n. 49735 del 13/11/2014, COGNOME, Rv. 261183; Sez. 4, n. 6499 del 09/01/2018, COGNOME, Rv. 271972; Sez. 4, n. 25846 del 26/03/2019, COGNOME, Rv. 276581).
Un corollario di particoiare rilievo è rappresentato da quello in base al quale, ai fini del perfezionamento RAGIONE_SOCIALE figura RAGIONE_SOCIALE cooperazione colposa, non è necessario che il cooperante sia titolare di una posizione di garanzia rispetto alla tutela del bene giuridico protetto, essendo sufficiente che lo stesso contribuisca con la propria condotta cooperativa all’aggravamento del rischio, fornendo un contributo causale giuridicamente apprezzabile alla realizzazione dell’evento, ancorché la condotta del cooperante in sé considerata, appaia tale da non violare alcuna regola cautelare, essendo sufficiente l’adesione intenzionale dell’agente all’COGNOMEui azione negligente, imprudente o inesperta, assumendo così sulla sua azione il medesimo disvalore che, in origine, è caratteristico solo dell’COGNOMEu comportamento (Sez. 4, n. 43083 del 03/10/2013, COGNOME, Rv. 257197; Sez. 4, n. 46408 del 14/12/2021, COGNOME, Rv. 282556).
Proprio il riferimento alla sola nozione di “aggravamento” del risch comporta, quindi, che la sussistenza di una cooperazione colposa non richiede che il rischio medesimo sia stato creato da parte del cooperante, ravvisandosi la fattispecie prevista dall’art.113 cod.pen. quando si verta in un’ipotesi di successiva gestione comune del rischio medesimo, determinata da esigenze organizzative ovvero quando questa sia una contingenza oggettivamente definita RAGIONE_SOCIALE quale gli stessi soggetti risultino pienamente consapevoli (Sez. 4, n. 22214 del 12/04/2019, Scidone, Rv. 276685).
Costituisce COGNOMEesì una diretta conseguenza RAGIONE_SOCIALE distinzione tra cooperazione colposa e concorso di cause colpose indipendenti quella per cui la disciplina RAGIONE_SOCIALE cooperazione nel delitto colposo ha funzione estensiva dell’incriminazione, coinvolgendo anche condotte meramente agevolatrici e di modesta significatività, le quali, per assumere rilevanza penale, devono necessariamente coniugarsi con comportamenti in grado di integrare la tipica violazione RAGIONE_SOCIALE regola cautelare interessata (Sez. 4, n. 1786 del 02/12/2008, Tomaccio, Rv. 242566); potendosi quindi assumere che la valenza specifica dell’istituto RAGIONE_SOCIALE cooperazione colposa sia proprio quella RAGIONE_SOCIALE sua “funzione incriminatrice”, tale da attribuire rilievo penale a condotte atipiche rispetto a quell proprie RAGIONE_SOCIALE fattispecie incriminatrice.
Anche sulla base di tali arresti devono quindi essere letti i principi espressi da questa Corte in ordine alla responsabilità degli organi apicali, con specifico riferimento alle organizzazioni aziendali di grandi dimensioni; profilo in ordine alla quale, in parte motiva e come già ricordato, Sez. U, Sentenza n. 38343 del 24/04/2014, COGNOME Rv. 261108 ha rilevato che «occorre tener conto da un lato dei poteri gerarchici e funzionali che costituiscono base e limite RAGIONE_SOCIALE responsabilità; e dall’COGNOMEo del ruolo di vigilanza e controllo. Si può dire, in brev che si tratta di soggetti la cui sfera di responsabilità è conformata sui poteri d
gestione e controllo di cui concretamente dispongono. Dette definizioni di carattere generale subiscono specificazioni in relazione a diversi fattori, quali il settore attività, la conformazione giuridica dell’azienda, la sua concreta organizzazione, le sue dimensioni. Ed è ben possibile che in un’organizzazione di qualche complessità vi siano diverse persone, con diverse competenze, chiamate a ricoprire i ruoli in questione. Queste considerazioni di principio evidenziano che, soprattutto in realtà complesse come quella in esame, nell’ambito dello stesso organismo può riscontrarsi la presenza di molteplici figure di garanti. Tale complessità suggerisce che l’individuazione RAGIONE_SOCIALE responsabilità penale passa non di rado attraverso una accurata analisi RAGIONE_SOCIALE diverse sfere di competenza gestionale ed organizzativa all’interno di ciascuna istituzione. Dunque, rilevano da un lato le categorie giuridiche, i modelli di agente, dall’COGNOMEo i concreti ruoli esercitati da ciascuno tratta, in breve, di una ricognizione essenziale per un’imputazione che voglia essere personalizzata, in conformità ai sommi principi che governano l’ordinamento penale; per evitare l’indiscriminata, quasi automatica attribuzione dell’illecito a diversi soggetti».
Si ricordi come – in relazione al complesso RAGIONE_SOCIALE argomentazioni contenute nell’arresto citato – l’eventuale sussistenza di una pluralità di garanti dipendent dal concreto assetto dell’impresa non esonera comunque da responsabilità i soggetti aventi tale veste in virtù del loro ruolo formale (specificamente, nel caso RAGIONE_SOCIALE oggetto RAGIONE_SOCIALE predetta pronuncia, era stata ravvisata la congiunta responsabilità dell’Amministratore Delegato unitamente a quella dei membri di COGNOMEe figure di vertice inquadrate all’interno di un comitato esecutivo non forma lizzato).
Così come questa Corte ha espresso il principio in base al quale – sempre in relazione alla specifica materia RAGIONE_SOCIALE prevenzione antinfortunistica – la delega di funzioni prevista all’art. 16 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, realizza il for trasferimento dei poteri e obblighi datoriali di natura prevenzionistica al delegato, fermo restando in capo al delegante l’obbligo di vigilanza sul corretto svolgimento RAGIONE_SOCIALE funzioni affidate, mentre la delega gestoria ex art. 2381 cod. civ., all’intern di strutture aziendali complesse, affida, con potere illimitato di spesa, l attribuzioni relative all’organizzazione e alla gestione dell’impresa, anche in materia di sicurezza sul lavoro, ad un comitato ristretto del consiglio di amministrazione o a uno dei suoi componenti, già investito RAGIONE_SOCIALE funzione datoriale e dei relativi poteri, configurando in capo all’organo delegante solo un dovere di verifica in ordine al flusso informativo e all’assetto organizzativo generale e di intervento nel caso di conoscenza di situazioni di rischio non adeguatamente governate.
45.2 Va quindi premesso che le sentenze di merito, sulla base RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie (e, in particolare, sulla scorta RAGIONE_SOCIALE informazioni fornite d ausiliari, sul punto avvalorate anche dalla allegata documentazione fotografica), hanno concordemente argomentato in ordine al precario stato di manutenzione RAGIONE_SOCIALE barriere precipitate a seguito dell’impatto con l’autobus, in conseguenza RAGIONE_SOCIALE corrosione RAGIONE_SOCIALE componente rappresentata dai tirafondi. I quali, sulla base RAGIONE_SOCIALE completa descrizione dei componenti RAGIONE_SOCIALE barriere new jersey abbattute a seguito dell’urto con l’autobus, sono elementi costituiti da aste filettate dalla lunghezza d circa 40 cm, inserite in appositi fori praticati nel cordolo di cemento RAGIONE_SOCIALE barriere bloccati sulla sommità con specifici dadi o ronRAGIONE_SOCIALE e inseriti in apposite tasche, denominate camerette di espansione; le quali hanno la funzione di consentire, in caso di urto, lo spostamento dell’elemento in calcestruzzo e, contemporaneamente, di garantirne il trattenimento in sede, consentendo un movimento traslatorio in senso opposto rispetto a quello RAGIONE_SOCIALEniente dal contatto.
46. Deve quindi essere premesso, in limine, che sono inammissibili il primo motivo articolato nel ricorso presentato nell’interesse comune del COGNOME e del COGNOME e il primo motivo articolato dal COGNOME; nell’ambito dei quali sono state svolte considerazioni inerenti al dedotto approccio probabilistico seguito dai giudici di merito e all’asserita sovrapposizione tra principio di causalità materiale e causalità RAGIONE_SOCIALE colpa, oltre che al tema del giudizio controfattuale nell’ambito RAGIONE_SOCIALE causalità omissiva; senza che dal tenore complessivo dei motivi suddetti sia possibili individuare con certezza l’effettivo ambito di estensione RAGIONE_SOCIALE censure e, di conseguenza, le specifiche ragioni di contrapposizione con le sentenze di primo e di secondo grado.
Sul punto, va richiamata la costante giurisprudenza di questa Corte in base alla quale è inammissibile il ricorso per cassazione che si sviluppi mediante un’esposizione disordinata, generica, prolissa e caotica, che fuoriesca dai canoni di una ragionata censura del percorso motivazionale RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, senza consentire un ordiNOME inquadramento RAGIONE_SOCIALE ragioni di doglianza nella griglia dei vizi di legittimità deducibili ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen, e che ren quindi le ragioni dell’impugnazione incomprensibili a causa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE espositiva, caratterizzata da una pluralità di questioni eccentriche, tali da rendere l’illustrazione dei motivi ridondante e caotica (Sez. 2, n. 57737 de. 20/09/2018, COGNOME, Rv. 274471; Sez. 2, n. 29607 del 14/05/2019, COGNOME, Rv. 276748, tra le COGNOMEe).
47. Ciò posto, sulla base dell’analisi operata dal perito – a propria volta fondata sulla documentazione fotografica acquisita al momento dei primi rilievi
tecnici e su quella allegata alla specifica consulenza commissionata dal p.m. sul punto – è risultato, come dato oggettivo e non contestato, che, nelle tredici barriere distaccate a seguito dell’urto, i tirafondi fossero del tutto mancanti ovver interessati da un fenomeno corrosivo che ne aveva compromesso in modo radicale la funzione.
Elementi di fatto che, secondo la sintesi operata dal perito, hanno consentito di giungere alla conclusione che, proprio per effetto dell’ammalorannento di tale elemento RAGIONE_SOCIALE barriere, le stesse avessero fornito una risposta strutturale del tutto inadeguata, ponendosi come determinante fattore nella catena causale dell’evento; mentre, di contro, sulla base di una ricostruzione operata sulla base degli elementi propri del giudizio predittivo, i giudici di meri hanno ritenuto che barriere con tirafondi integri e in buono stato di manutenzione, sarebbero in concreto state idonee a scongiurare la fuoriuscita dell’autobus dal viadotto.
Va quindi rilevato che il profilo di fatto relativo all’effettiva incid dell’ammaloramento dei tirafondi nello sviluppo del nesso causale ha trovato argomenti di contestazione nell’ambito del terzo motivo articolato dalla difesa del COGNOME, nel quarto motivo articolato dalla difesa del COGNOME e nel quinto motivo articolato nel ricorso presentato nell’interesse comune del COGNOME e del COGNOME; il tutto sulla base di argomentazioni che hanno ritenuto che il peso RAGIONE_SOCIALE barriera avrebbe determiNOME una forza di contenimento comunque adeguata, pure in presenza RAGIONE_SOCIALE compromissione dell’efficienza dei tirafondi.
Le censure, che si riconnettono – in via logica – anche al tema (sopra esamiNOME) attinente all’effettiva individuazione dell’angolo di impatto tra il bus le barriere, sono infondate, non ravvisandosi nella lettura degli elementi istruttor compiuta dai giudici di merito alcun elemento di omissione motivazionale o di illogicità.
A tale proposito, difatti, la Corte territoriale – con argomentazioni coerent con le risultanze processuali – ha ritenuto che proprio il fattore rappresentato dal mancato, o comunque inefficiente, funzionamento dei tirafondi avesse impedito di attivare il meccanismo che consentiva il moto traslatorio e il mantenimento in sede RAGIONE_SOCIALE barriere, ponendosi quindi in diretto rapporto causale con il crollo al suolo non soltanto RAGIONE_SOCIALE barriere colpite, ma anche di quelle collegate, in virtù di un effetto cosiddetto a catena; evidenziando COGNOMEesì che, dopo il primo urto con le barriere, il bus aveva impattato contro COGNOMEi veicoli e che, proprio in ragione del corrosione dei predetti elementi, al momento del successivo urto queste non avessero più fornito un’adeguata risposta in termini di contenimento, determinando l’uscita di RAGIONE_SOCIALE del bus conseguente al crollo al suolo del protezioni.
In tal modo, secondo la prospettazione RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale, rendendo incontestabile la considerazione del perito in base alla quale l’inefficienza RAGIONE_SOCIALE quasi totalità dei tirafondi, constatata su ben tredici barriere, aveva compromesso del tutto il funzionamento RAGIONE_SOCIALE protezione e la risposta che essa avrebbe dovuto assicurare sulla base del crash test cui le stesse erano state originariamente sottoposte nell’anno 1987.
48. Di contro, a fronte di tale ricostruzione attinente al giudizio esplicativ – rimasta di fatto non contestata ad opera degli COGNOMEi imputati – le difese hanno formulato (sin dalla fase dell’appello) una serie di considerazioni inerenti all dedotta eccezionalità del fenomeno di ammaloramento, tanto in punto di momento dell’insorgenza quanto in riferimento alla concreta dinamica dello sviluppo del suddetto fenomeno corrosivo, di modo che, secondo tale prospettazione, dovrebbe escludersi la responsabilità dei soggetti incaricati RAGIONE_SOCIALE manutenzione per la dedotta sussistenza di un fattore causale del tutto autonomo e imprevedibile, in riferimento al disposto dell’art.41, comma 2, cod.pen.; tematica, a propria volta, direttamente intrecciata (tanto che, in alcuni motivi di ricorso, le stesse sono oggetto di trattazione sostanzialmente comune) a quella RAGIONE_SOCIALE effettiva violazione, da parte dei soggetti addetti alla manutenzione, di una regola cautelare preesistente rispetto al fattore determinante l’evento.
48.1 Si tratta di deduzioni poste alla base, in particolare, del quarto motivo articolato dalla difesa dello COGNOME, del sesto motivo articolato dalla difesa del COGNOME, del sesto motivo articolato dalla difesa del COGNOME, del secondo motivo articolato dalla difesa del COGNOME nel ricorso presentato dall’AVV_NOTAIO, del settimo motivo articolato dalla difesa del COGNOME, del sesto e settimo motivo articolato dalla difesa del COGNOME e del COGNOME nel ricorso presentato dall’AVV_NOTAIO (coinvolgente anche aspetti relativi al tema, oggetto di successiva trattazione, RAGIONE_SOCIALE violazione di regole cautelari), del terzo motivo articolato dalla difesa del COGNOME e del quinto motivo articolato dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; doglianze che, nel reiterare argomentazioni già spiegate in sede di giudizio di appello, hanno censurato sotto il profilo dell’illogicità e del travisamento pe omissione la sentenza gravata.
Si verte in tema di argomentazioni difensive contenenti valutazioni di carattere sostanzialmente sovrapponibile e trattabili, pertanto, in modo unitario e in conformità rispetto a quanto operato dalla Corte territoriale.
48.2 Secondo tali prospettazioni (specificamente richiamanti, in diversi punti, la consulenza depositata dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) i giudici di merito avrebbero appuntato la propria attenzione sul concetto di prevedibilità del fenomeno RAGIONE_SOCIALE corrosione degli elementi metallici senza tenere conto RAGIONE_SOCIALE
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particolarità del caso concreto, a propria volta caratterizzato deduttivamente da elementi patologici del tutto eccentrici e non conosciuti; in conseguenza dei quali si sarebbe determinata un’aggressione alle componenti dei tirafondi assolutamente, non solo non prevista, ma del tutto non prevedibile al momento RAGIONE_SOCIALE costruzione e dell’installazione degli elementi.
Fenomeno che, sulla base del sapere scientifico introdotto dai consulenti di parte, sarebbe stato caratterizzato (rispetto alle fisiologiche fasi di eventual corrosione già previste) da un fattore ulteriore, rappresentato da una corrosione localizzata del ferro dovuta all’accoppiamento tra lo stesso e la magnetite, ovvero un ossido di ferro che avrebbe imprevedibilmente agito all’interno del componente moltiplicandone i tempi fisiologici di degrado; dovendosi ritenere – sempre secondo la prospettazione difensiva – che la consapevolezza in ordine ai potenziali effetti del fenomeno sia stata raggiunta proprio a seguito del sinistro in questione; sulla base di tali argomentazioni, non sarebbe stato quindi da condividere il giudizio raggiunto dai giudici di merito – a propria volta fondato sul richiamo alle affermazioni del perito – attinente alla generica prevedibilità dei fenomeni corrosivi.
Tali argomentazioni, a propria volta, sarebbero state corroborate da quella relativa allo stato dei tirafondi constatato in occasione dei lavori di somma urgenza eseguiti nel corso del 2009 (su campate diverse rispetto a quelle interessate dall’urto), nelle quali lo stato di conservazione, dopo ventuno anni dall’installazione RAGIONE_SOCIALE barriere, si sarebbe dimostrato come ottimale; tutte argomentazioni poste alla base del dedotto carattere repentino del fenomeno di ammaloramento riscontrato sulla barriere in oggetto, ricondotto temporalmente a pochi anni prima dell’incidente e secondo uno sviluppo causale dell’episodio che non sarebbe stato comunque “né uniforme né generalizzato” (pag.7 RAGIONE_SOCIALE consulenza di RAGIONE_SOCIALE – sezione 3): essendo COGNOMEesì stata lamentata l’illogicità de affermazioni in base alle quali proprio l’assunzione di cautele finalizzate a evitare il contatto con l’acqua (utilizzo di una guaina in neoprene, spessore dei tirafondi superiore a quello necessario) avrebbe determiNOME la imprevedibilità del fenomeno in questione ed essendo anche stata evocato, in relazione specifica al profilo soggettivo degli imputati impiegati presso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il fatto che nessuno degli stessi fosse in possesso di conoscenze puntuali di rango scientifico (con conseguente evocazione del tema RAGIONE_SOCIALE inesigibilità RAGIONE_SOCIALE condotta alternativa lecita).
48.3 Tutte le censure sono infondate.
Al fine di sostenere la congruità RAGIONE_SOCIALE proprie argomentazioni, le difese hanno richiamato alcuni importanti arresti di questa Corte in punto di prevedibilità dell’evento in materia di reati commissivi per omissione; in particolare, è stato
fatto richiamo ad alcuni passaggi RAGIONE_SOCIALE citata Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, COGNOME e, specificamente, a quello in cui il Supremo Collegio ha evidenziato che «in materia di colpa la prevedibilità non debba essere accertata rispetto al solo evento finale, ma anche in relazione al decorso causale, almeno nelle sue linee essenziali. Si tratta di porre a confronto il decorso causale che ha origiNOME l’evento concreto conforme al tipo con la regola di diligenza violata; e di controllare se tale evento sia la realizzazione del pericolo in considerazione del quale il comportamento dell’agente è stato qualificato come contrario a diligenza. Si tratta quindi di verificare se lo svolgimento causale concreto fosse tra quelli presi in considerazione dalla regola violata».
Così come sono stati richiamati i principi espressi dalla, pure già citata, Sez. 4, n. 43786 del 17/09/2010, COGNOME, Rv. 248943, con particolare riferimento alla tematica inerente alle condizioni nelle quali possa essere stabilita la validità d una generalizzazione esplicativa scientifica e le modalità in cui debba essere articolato il ragionamento inferenziale che trasferisce le conoscenze scientifiche nell’indagine su un fatto storico; tematica che (in relazione a problematica, come sopra accenNOME, evidentemente ben distinta da quella oggetto del presente procedimento e avente a oggetto il decorso causale in tema di patologie derivanti dall’esposizione all’amianto) ha comunque rilevato come sia necessario valutare la sussistenza di una legge scientifica fondata su adeguate basi universali o probabilistiche e, in tale secondo caso, la necessità di valutare le circostanze del caso concreto alla luce di definite e significative acquisizioni fattuali.
48.4 Come accenNOME sopra, il tema in questione è strettamente interconnesso con quello attinente al contenuto RAGIONE_SOCIALE regola cautelare da ritenersi concretamente violata nel caso di specie da parte dei soggetti responsabili RAGIONE_SOCIALE manutenzione, per cui le conclusioni relative in ordine ai due ordini di motivi spiegati dalle difese devono essere lette in chiave sinottica, al fine di dedurne la relativa inidoneità a scalfire le conclusioni raggiunte dai giudici di merito.
In ogni caso, le allegazioni attinenti ai predetti motivi e introducenti un asserito deficit di prevedibilità del fenomeno corrosivo, per come concretamente manifestato, con conseguente e affermata inevitabilità dell’evento, sono da ritenersi sostanzialmente elusive dell’onere di specifico confronto con le analitiche argomentazioni del Tribunale e con quelle poi fatte proprie dalla Corte di appello, in senso sostanzialmente conforme, pure se divergenti su alcuni argomenti di dettaglio attinenti alla valutazione RAGIONE_SOCIALE prova testimoniale.
In particolare, la Corte ha richiamato le univoche considerazioni spiegate dal Tribunale – a propria volta da ritenersi coerenti con i richiamati princi giurisprudenziali espressi dalla richiamata sentenza COGNOME – in forza RAGIONE_SOCIALE quali sussisteva una oggettiva ed estesa consapevolezza, in seno alla comuni
scientifica e già in un momento antecedente rispetto al verificarsi del sinistro, i ordine al problema RAGIONE_SOCIALE corrosione RAGIONE_SOCIALE bulloneria in acciaio inossidabile, così come a quello attinente alla potenziale incidenza dell’ambiente in ordine alla capacità di resistenza dell’elemento, proprio in relazione alla corrosione.
48.5 Devesi, pertanto, in questa sede, integralmente ribadire le conclusioni sopra espresse in ordine agli oneri motivazionali imposti al giudice di merito, nella parte in cui ritenga di aderire alle conclusioni raggiunte dal perito nomiNOME d’ufficio rispetto a quelle fatte proprie dai consulenti di parte.
Deve infatti ulteriormente evidenziarsi il principio in base al quale il giudic che ritenga di aderire alle conclusioni del perito d’ufficio, in difformità da quelle consulente di parte, non può essere gravato dell’obbligo di fornire, in motivazione, autonoma dimostrazione dell’esattezza scientifica RAGIONE_SOCIALE prime e dell’erroneità, per converso, RAGIONE_SOCIALE COGNOMEe, dovendosi al contrario considerare sufficiente la dimostrazione del fatto che le conclusioni peritali siano state valutate in termini di affidabilità e completezza, e che non siano state ignorate le argomentazioni del consulente (Sez. 6, Ordinanza n. 5749 del 09/01/2014, Homnn, Rv. 258630; Sez. 5, n. 18975 del 13/02/2017, COGNOME, Rv. 269909).
Mentre, di contro, questa Corte ha evidenziato la diversa posizione processuale dei consulenti di parte rispetto ai periti, essendo i primi, a differenza degli COGNOMEi, chiamati a prestare la loro opera nel solo interesse RAGIONE_SOCIALE parte che li nominati, senza assunzione, quindi, dell’impegno di obiettività previsto, per i soli periti, dall’art. 226, cod.proc.pen.; tale distinzione riverbera, richiamando predetto principio, nel diverso onere motivazionale gravante sul giudice di merito, il quale, nel caso in cui ritenga di aderire alle conclusioni del perito d’ufficio, condivise da consulenti di parte, non dovrà per ciò necessariamente fornire, in motivazione, la dimostrazione autonoma RAGIONE_SOCIALE loro esattezza scientifica e RAGIONE_SOCIALE erroneità, per converso, RAGIONE_SOCIALE COGNOMEe; in tale ipotesi è sufficiente che egli dimostri di aver comunque criticamente valutato le conclusioni del perito d’ufficio, senza ignorare le argomentazioni dei consulenti; ragione per cui potrà configurarsi vizio di motivazione solo quando risulti che queste ultime fossero tali da dimostrare in modo assolutamente lampante ed inconfutabile la fallacia di quanto affermato dal perito e recepito dal giudice (Sez. 5, n. 9831 del 15/12/2015, dep.2016, COGNOME, Rv. 267566; Sez. 3, n. 17368 del 31/01/2019, NOME, Rv. 275945; Sez. 2, n. 49742 del 10/10/2023, B., Rv. 285866).
D’COGNOMEa parte, in riferimento alle argomentazioni difensive inerenti alla intrinseca correttezza del metodo scientifico adottato dal perito, va ricordato che il giudice di legittimità non deve stabilire la maggiore o minore attendibili scientifica RAGIONE_SOCIALE acquisizioni esaminate dal giudice di merito e, quindi, se la te accolta sia esatta ma solo se la spiegazione fornita sia razionale e logica; essa,
infatti, non è giudice del sapere scientifico ed è solo chiamata a valutare la correttezza metodologica dell’approccio del giudice di merito al sapere tecnicoscientifico, che riguarda la preliminare, indispensabile verifica critica in ordi all’affidabilità RAGIONE_SOCIALE informazioni utilizzate ai fini RAGIONE_SOCIALE spiegazione del fatt deriva che il giudice di legittimità non può operare una differente valutazione degli esiti di una consulenza, trattandosi di un accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato (Sez. 5, n. 6754 del 07/10/2014, dep. 2015, C., Rv. 262722; Sez. 1, n. 47678 del 04/10/2024, M., Rv. 287327).
48.6 A tale proposito, con argomentazioni del tutto coerenti con i predetti principi, i giudici di merito hanno preso spunto dalle univoche considerazioni spiegate dal perito che, nel prendere atto dell’oggettiva presenza di una importante percentuale di tirafondi, sul bordo del INDIRCOGNOME Acqualonga, non efficienti e in evidente stato di corrosione, ha evidenziato (pag.78 RAGIONE_SOCIALE relazione di perizia) che «non appare affatto congrua – rispetto all’importante ruolo svolto e al corrispondente onere assunto dalla più importante RAGIONE_SOCIALE concessionaria italiana – la giustificazione relativa al fatto che non si fosse maturata una pregressa esperienza circa la possibilità che gli elementi di ancoraggio potessero così gravemente degradarsi. Invero, si può facilmente argomentare in senso opposto, dal momento che sono ben noti gli effetti prodotti dall’ambiente aggressivo e dai cicli termici e igrometrici su tutte le componenti RAGIONE_SOCIALE opere civili, con particola considerazione degli elementi strutturali metallici. Dunque si poteva (e si doveva) valutare tale condizione che perCOGNOMEo, per analogia, era comunque desumibile dall’osservazione attenta sia degli COGNOMEi connettori metallici RAGIONE_SOCIALE barriere (piastri alla base, collegamenti tra le barre Dywidag) sia dai danni rilevati sulle strutture principali dell’impalcato (armatura RAGIONE_SOCIALE travi)»; concludendone che «l’affermazione dei consulenti tecnici di RAGIONE_SOCIALE che “il problema, quindi, non era conosciuto”, deve ritenersi grave e fuorviante se si considera che lungo le strade, con particolare riguardo a qualsiasi opera in calcestruzzo armato[….] gli effetti dei sali disgelanti a base di cloro costituiscono un atav problema, superato spesso solo con i rifacimenti fisici degli stessi manufatti nei tempi più opportuni e comunque programmati», ritenendo quindi che non fosse neanche necessaria o rilevante la pretesa esplicitazione di norme tecniche riferite alle barriere new jersey, rientrando la problematica RAGIONE_SOCIALE loro potenziale corrosione in quella tipica di qualsiasi manufatto in cemento armato presentante conness metalliche con compiti strutturali, concludendone che la presenza di umidità e cloruri all’interno del vano di alloggiamento di un ancoraggio non potesse essere considerata in alcun modo una sorpresa e che il fenomeno avrebbe potuto esse adeguatamente prevenuto solo per effetto di una «attenta, costante e sistema attività di manutenzione programmata». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Considerazioni del tutto univoche in relazione alle quali i giudici di merito hanno anche fatto riferimento alle norme tecniche elaborate in sede RAGIONE_SOCIALE ed eurounitaria – e sulla cui valenza ci si è già sopra soffermati -quali la UNI 73231980, già richiamata in sede di primo grado di giudizio e attinente alla bulloneria di acciaio inossidabile in punto di resistenza agli elementi chimici e agli agent ossidanti, in base alla quale, secondo la valutazione del Tribunale “Da tale norma RAGIONE_SOCIALE si ricava la conferma che il problema del possibile degrado da corrosione RAGIONE_SOCIALE bulloneria metallica era conosciuto già nel 1980 ed affrontato anche attraverso una disposizione che indicava le caratteristiche RAGIONE_SOCIALE bulloneria di acciaio inossidabile, ovvero di un materiale ritenuto resistente alla corrosione”; così come la TARGA_VEICOLO, citata dai consulenti RAGIONE_SOCIALE difesa (contenente le linee guida per il “benestare tecnico europeo” di ancoranti metallici da utilizzare nel calcestruzzo), dettante norme specifiche di prevenzione in caso di uso dell’ancorante in ambiente atmosferico particolarmente aggressivo, in cui sono prescritte particolari considerazioni e RAGIONE_SOCIALE tenenti conto RAGIONE_SOCIALE condizioni medesime e, in ordine alle argomentazioni formulate in sede di ricorsi, imponenti e specifici controlli proprio in caso di utilizzo, come nel caso di specie, di cloruri; avendo COGNOMEesì il Tribunale fatto riferimento alla pronuncia di un organismo europeo (l’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE), nella parte in cui ha stabilito che i tirafondi in acciaio inox possono essere utilizzati anche in ambient particolarmente umidi ma solo se non esistono condizioni aggressive particolari; avendo il giudice di primo grado rilevato che gli stessi difensori avevano concordato sulla stima RAGIONE_SOCIALE classe di aggressività dell’ambiente presente sul viadotto, valutata in quella C4/C5, ovvero nel maggior livello previsto dalla normativa di settore. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
48.7 In tale quadro probatorio e cognitivo, appare consequenziale e immune da qualsiasi vizio di illogicità la motivazione dei giudici di merito in forz RAGIONE_SOCIALE quale la conoscenza RAGIONE_SOCIALE valenza degli agenti esterni a incidere sulla tenuta RAGIONE_SOCIALE componenti metalliche era, sulla base RAGIONE_SOCIALE migliore scienza e conoscenza, preesistente sin dalla costruzione RAGIONE_SOCIALE barriere (installate, va ricordato, nel 1988) quindi idonea a denotare una piena consapevolezza, nell’ambito RAGIONE_SOCIALE comunità scientifica, di una potenziale problematica di corrosione, con tutte le conseguenze che ne derivano in ordine alla non plausibilità RAGIONE_SOCIALE ricostruzione operata dalla difesa in ordine al carattere imprevedibile del fenomeno; che comunque – va ricordato e con affermazione che risulterà rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALE trattazione de tema RAGIONE_SOCIALE causalità RAGIONE_SOCIALE colpa – anche sulla base RAGIONE_SOCIALE prospettazione difensiva si sarebbe perCOGNOMEo sviluppato, non certo repentinamente, ma nell’arco di alcuni anni.
48.8 A tale proposito, in ordine alle specifiche argomentazioni difensive (contenute, in particolare, nel ricorso proposto dalla difesa del COGNOME ed evocate COGNOMEesì dalla difesa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) va rilevato che non sussiste alcun vizio di travisamento RAGIONE_SOCIALE prova in ordine alle dichiarazioni rese in udienza dal perito il 12/09/2018 e al dedotto contrasto con le risultanze dell’elaborato scritto; in sede di esame, infatti, l’ausiliario ha dichiarato di concordare con le conclusioni espresse dai consulenti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ma unicamente in relazione alla causa scatenante del fenomeno di degrado – ovvero la formazione di magnetite e il suo accoppiamento con le componenti del tirante, con conseguente accelerazione del fenomeno di corrosione – ma non ha in alcun modo sposato la tesi dei consulenti di parte in riferimento ai concreti tempi di manifestazione del fenomeno e rispetto al suo dedotto carattere repentino.
In ordine al relativo punto, non possono che essere ulteriormente richiamati i principi già sopra evocati, in base ai quali, in riferimento al disposto dell’art.5 comma 1, cod.proc.pen., il dubbio idoneo ad introdurre una ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti è soltanto quello «ragionevole», ovvero quello che trova conforto nella logica, sicché, in caso di prospettazioni alternative, occorre comunque individuare gli elementi di conferma dell’ipotesi ricostruttiva accolta, non potendo il dubbio fondarsi su un’ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (Sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014, COGNOME, Rv. 259204; Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P., Rv. 281647 – 04).
Nel caso di specie, deve quindi ritenersi del tutto immune da vizi logici la conclusione RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale in forza RAGIONE_SOCIALE quale, al di là del riferimen all’accelerazione del fenomeno corrosivo, le concrete caratteristiche dello stesso specificamente sul piano RAGIONE_SOCIALE prospettiva temporale – siano rimaste ferme allo stato di una mera petizione di principio, non essendo stati i relativi contribut tecnici (specificamente nella parte richiamata nell’esposizione dei motivi di ricorso) idonei a collocare temporalmente tale fenomeno successivamente all’anno 2009.
48.9 A tale proposito, in riferimento al dedotto vizio di illogicità e travisamento, va rilevato che – con specifico riferimento a quanto argomentato dal giudice di primo grado – un determinante contributo tecnico è stato fornito dai consulenti del p.m. nella relazione dell’11/04/2014 (pag.476 e ss.); nella quale gli ausiliari, in specifico riferimento alle accertate condizioni dei tirafondi, han constatato come non fosse stata garantita l’ermeticità del pozzetto in cui erano inseriti e – in relazione alle norme UNI ivi citate, parametrate su specifiche class di corrosività, quali la UNI EN ISO 12944, la UNI EN ISO 17713/2010 e la ISO 9233 nonché del citato tasso di aggressività dell’ambiente di lavoro stimato nella classe C4/C5 – hanno ritenuto come «molto probabile che la zincatura fosse completamente sparita già nei primi due-tre anni di esposizione» e tanto anche
sulla base RAGIONE_SOCIALE teoria, poi fatta propria dai consulenti di parte, in ordi all’incidenza del fenomeno di accoppiamento galvanico tra acciaio e magnetit concludendone univocamente che «appare indubbio che dopo pochi anni dalla posa in opera, i tirafondi erano già in uno stato avanzato di degrado, con necessità urgente di provvedimenti di ripristino strutturale» (pag.478); ribadendo, in sede di conclusioni (pag.553 e ss.) che «lo stato di degrado dei tirafondi è la causa fisica principale del fatto che la barriera non è stata in grado di contenere il veicolo. Per quanto attiene alla manutenzione si è rilevato che non c’è stata alcuna attività di controllo dello stato dei tirafondi di ancoraggio RAGIONE_SOCIALE barriera, né tantomeno di manutenzione degli stessi, nonostante il prevedibile elevato rischio di corrosione dovuto all’aggressività chimica dell’ambiente nel quale lavorano i tirafondi stessi. I tirafondi di ancoraggio RAGIONE_SOCIALE barriera hanno subito, già nei primi anni dalla loro installazione, una estesa corrosione e in questo stato non è intervenuto alcun controllo o intervento manutentivo specifico, benché localmente siano stati eseguiti negli anni alcuni lavori che hanno richiesto la rimozione e il successivo ricollocamento degli elementi New Jersey. Quindi la situazione di potenziale pericolo, che ha avuto gli esiti catastrofici di cui si tratta, durava da più di decennio».
48.10 D’COGNOMEa parte, a completamento RAGIONE_SOCIALE considerazioni operate da par del giudice di primo grado, la Corte territoriale ha radicalmente smentito motivazione priva di elementi di palese illogicità – la valenza di alcuni el probatori addotti dalla difesa e asseritamente idonei a dimostrare che lo stato dei tirafondi interessati dall’urto potesse presentarsi come ottimale, almeno sino all’anno 2009.
In particolare, un primo elemento dedotto RAGIONE_SOCIALE difese è stato quello relativo alle condizioni dei tirafondi riscontrate su alcuni elementi presenti sul viadotto diversi rispetto a quelli interessati dall’urto – e, specificamente, sulle barri interessate dai lavori di manutenzione straordinaria eseguiti nell’anno 2009 sulle campate nn.3 e 7, in occasione dei quali, come dedotto dalle difese, tali condizi si sarebbero presentate complessivamente come adeguate; tanto in riferimento a quanto dichiarato in dibattimento dai testi RAGIONE_SOCIALE difesa NOME COGNOME e NOME COGNOME, che avevano preso direttamente parte a tali operazioni, le cui affermazioni sono state ritenute attendibili dal Tribunale (anche se non incidenti sulla tematica RAGIONE_SOCIALE prevedibilità del fenomeno corrosivo sulle barriere intere dall’urto) e invece non credibili da parte RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale.
Sul punto, va rammentato il principio in forza del quale non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità RAGIONE_SOCIALE motivazio la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità RAGIONE_SOCIALE fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la
divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, COGNOMEIppedico Rv. 271623); fermo restando, quindi, il necessario controllo sulla logicità RAGIONE_SOCIALE motivazione quando, come nel caso di specie, il relativo giudizio di attendibilità sia stat ribaltato in sede di appello.
Deve quindi evidenziarsi che le considerazioni RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale appaiono immuni da vizi di manifesta illogicità; difatti, i giudici di secondo grad hanno evidenziato che la circostanza di fatto attinente alla dedotta integrità dei tirafondi presenti sulle suddette parti del viadotto non risultava avvalorata da alcun elemento di tipo documentale, essendo presente in atti il solo certificato di collaudo attestante la correttezza dei lavori di nuova installazione RAGIONE_SOCIALE barriere.
A ciò aggiungendo, con considerazione non palesemente illogica, che il teste COGNOME era il titolare dell’area RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e, in quanto tal soggetto a un giudizio di problematica attendibilità in relazione alla sua partecipazione a lavori implicanti un complessivo monitoraggio, evidentemente non eseguito, sull’intero tratto in questione; mentre, quanto all’COGNOME, la Cor ha sottolineato il pregiudiziale elemento di fatto costituito dalla sua presenza nell sole fasi RAGIONE_SOCIALE rimozione RAGIONE_SOCIALE barriere e in quella del loro riposizionamento, con la conseguenza che nessun incarico risultava essergli stato conferito in relazione alla verifica dello stato dei tirafondi (avendo comunque lo stesso riferito in ordine al solo dato RAGIONE_SOCIALE condizioni dei bulloni posti alla sommità dei supporti); evidenziando, comunque, come nessuno dei due testi avesse potuto rendersi conto RAGIONE_SOCIALE condizioni integrali dei supporti medesimi.
Mentre, sempre in relazione alle deduzioni difensive, la Corte – con argomentazioni immuni da vizi di illogicità – ha evidenziato l’ irrilevanza di quanto dichiarato dal teste NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE dell’Ufficio territoriale di Rom nell’ambito del RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in precedenza in servizio presso l’RAGIONE_SOCIALE, il quale aveva effettuato RAGIONE_SOCIALE verifiche sullo stato RAGIONE_SOCIALE barriere nel l opposto RAGIONE_SOCIALE carreggiata.
48.11 Va quindi ritenuta non illogica, immune dai denunciati vizi di travisamento e coerente con le risultanze processuali, la considerazione RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello in base alla quale non sussistesse alcuna evidenza fattuale (ovvero scientifica) in ordine all’ipotesi alternativa sostenuta dalla difesa e inerente carattere repentino e imprevedibile del fenomeno di corrosione.
49. A propria volta, la suddetta tematica si riflette in modo diretto sull’individuazione – sul piano RAGIONE_SOCIALE scansione temporale – RAGIONE_SOCIALE posizioni di garanzia in riferimento alla accennata successione nelle cariche di direzione del
COGNOME e di RAGIONE_SOCIALE dell’Area RAGIONE_SOCIALE, in riferimento a quanto indicato nell’atto di esercizio dell’azione penale e in cui, come sopra si accennava, sono stati ritenuti responsabili i Direttori di COGNOME in carica dal 05/03/2001 sino a data del sinistro e i responsabili dell’Area RAGIONE_SOCIALE in carica dal 03/10/2003 sino alla data medesima, rilevando che i primi funzionari in carica – ovvero lo COGNOME e il COGNOME – avevano rivestito tale ruolo, rispettivamente, sino all’11/10/2009 e al 31/01/2010.
Sul punto, la sentenza di appello – con considerazioni del tutto coerenti con quelle sin qui espresse – ha esposto che il fenomeno corrosivo doveva considerarsi in via di sviluppo da diversi anni anteriormente rispetto al sinistro e che, d conseguenza, anche per i funzionari in servizio sino alle predette date poteva sicuramente ravvisarsi la permanenza nella posizione di garanzia derivante dalla loro collocazione nell’organigramma di RAGIONE_SOCIALE.
Mentre, quanto alla posizione di garanzia ravvisabile nei confronti dei vertici aziendali, data la acquisita sussistenza di competenze dirette nell’ambito RAGIONE_SOCIALE gestione RAGIONE_SOCIALE manutenzione RAGIONE_SOCIALE rete, va fatto riferimento alle argomentazioni sopra spiegate e specificamente relative alle posizioni del COGNOME, del COGNOME e del COGNOME.
I motivi attinenti alla violazione di una regola cautelare in capo al personale inquadrato presso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e presso la sede centrale
50. Devono quindi essere analizzati i motivi di ricorso attinenti all’effettiv violazione, da parte dei Direttori del RAGIONE_SOCIALE e dei Responsabili dell’Area RAGIONE_SOCIALE, come individuati nel capo di imputazione, di una regola cautelare da porre in correlazione con il constatato stato di corrosione dei tirafondi, a propria volta da collegare in diretto rapporto – sulla base dei criteri propri del giudi controfattuale – con il verificarsi dell’evento; con argomentazione, per quanto sopra detto, riferibile anche ai soggetti inquadrati presso i vertici RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Come accenNOME sopra, a propria volta, tale tematica si riconnette in modo diretto rispetto alla valutazione – oggetto di trattazione del punto precedente riguardante i tempi di manifestazione del fenomeno corrosivo, da considerare in chiave sinottica con i doveri insiti nelle ravvisate posizioni di garanzia.
Il relativo punto è stato oggetto, in particolare, del sesto motivo proposto dalla difesa del COGNOME (pure attinente, come sopra rilevato, al giudizio di prevedibilità del fenomeno corrosivo), del settimo motivo articolato dalla difesa del COGNOME (ma trattato, deve ritenersi, anche nell’ambito dell’ottavo motivo, attinente alla valutazione RAGIONE_SOCIALE cd. misura soggettiva RAGIONE_SOCIALE colpa), del terzo motivo articolato dalla difesa del COGNOME nel ricorso sottoscritto dall’AVV_NOTAIO
nonché del seguente quarto motivo (pure espressamente intitolato in riferimento alla contestazione RAGIONE_SOCIALE sussistenza di una posizione di garanzia), del sesto motivo articolato dalla difesa del COGNOME nel ricorso sottoscritto dall’AVV_NOTAIO, del ses motivo articolato dalla difesa del COGNOME e del COGNOME nel ricorso sottoscritto dall’AVV_NOTAIO (pure in questo caso, come si è visto, attinente anche alla prevedibilità del fenomeno corrosivo) nonché del quinto motivo articolato dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, anche in questo caso coinvolgente la pregiudiziale tematica RAGIONE_SOCIALE prevedibilità RAGIONE_SOCIALE corrosione e pure facente riferimento all’inesigibilità RAGIONE_SOCIALE condotta alternativa lecita.
Mentre, quanto alle difese del COGNOME, del COGNOME e del COGNOME, la relativa contestazione è stata operata nell’ambito dei motivi – sopra riassunti – inerent alla dedotta violazione dei principi dettati dagli artt. 521 e 522 cod.proc.pen..
Nell’esposizione dei motivi di ricorso – tutti congiuntamente valutabili in relazione alla sovrapponibilità RAGIONE_SOCIALE relative argomentazioni – le difese (con particolare riferimento a quelle dei soggetti inquadrati presso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) hanno contestato le argomentazioni RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello nella parte in c ravvisato, in capo ai titolari dell’obbligo di garanzia, un profilo di colpa specifica concretizzato dal mancato controllo RAGIONE_SOCIALE barriere, fondato sulla circostanza in base alla quale le stesse, nell’arco di tempo predetto, erano state sottoposte a sole verifiche di tipo meramente visivo; hanno difatti dedotto che, solo successivamente al sinistro in questione, la tipologia di controllo già adottata dall’ente concessionario si sarebbe rivelata inadatta.
Nello specifico, hanno sostenuto che l’ispezione visiva avesse rappresentato l’unica metodologia effettivamente disponibile per valutare lo stato di conservazione RAGIONE_SOCIALE barriere, richiamando sul punto alcune testimonianze assunte nel corso del primo grado di giudizio e ciò anche sulla base del fatto che pure le visite operate “in contraddittorio” con il concedente (in relazione ai poteri controllo allo stesso attribuiti sulla base RAGIONE_SOCIALE Convenzione Unica e dei relativ allegati) erano state svolte secondo tali modalità e senza estensione del controllo anche alle parti nascoste RAGIONE_SOCIALE barriera; hanno specificamente argomentato ordine alle modalità di controllo del serraggio RAGIONE_SOCIALE componenti esterne dei tirafondi mediante l’uso di una chiave dinamometrica, il cui utilizzo – secondo la Corte – sarebbe stato imposto da una norma armonizzata, ovvero la EN 1090 del 2008, deducendo che, in realtà, come chiarito dall’organismo di normazio (argomento, in particolare, sviluppato nella memoria difensiva depositata d difesa del COGNOME) la stessa non si riferirebbe alle barriere e comunque non sarebbe pertinente rispetto all’attività di manutenzione; deducendo, comunque, come si sarebbe in presenza di una RAGIONE_SOCIALE di verifica ancora in fase di sperimentazione e sicuramente non consolidata antecedentemente al sinistro oggetto del giudizio; ne
conseguirebbe, secondo le prospettazioni difensive, che i giudici di merito sarebbero incorsi nell’errore di fondarsi non su una regola cautelare previgente rispetto ai fatti bensì individuata ex post.
50.1 I motivi di ricorso – con i quali sono stati introdotti molteplici censu sotto il profilo dell’illogicità anche sotto la specie del travisamento probatori sono infondati in relazione a tutti i profili dedotti.
Sulla base del complessivo tenore dei predetti motivi occorre premettere alcune considerazioni in ordine al tema, sotteso rispetto ai motivi medesimi e sopra riassunti, attinente alla necessaria preesistenza RAGIONE_SOCIALE regola cautelare rispetto al comportamento ascritto a titolo colposo.
A tale proposito, in tema di colpa specifica deve ritenersi ontologicamente derivante dalla natura RAGIONE_SOCIALE disposizione contenuta nell’art.43, comma 3, cod.pen. il principio attinente alla necessaria preesistenza RAGIONE_SOCIALE regola cautelare “codificata” rispetto al fatto, ma la medesima tematica è stata risolta dalla giurisprudenza, in senso analogo, anche in ipotesi di colpa generica; caso nel quale deve ritenersi che – pur dovendosi necessariamente individuare la regola violata secondo una valutazione compiuta ex post – è però necessario che la regola comportamentale venga individuata con riferimento al momento e al contesto in cui la condotta, commissiva od omissiva, sia stata posta in atto, in modo da evitare che la stessa venga costruita a posteriori; con la conseguenza che, anche in caso di colpa generica, è necessario che le regole cautelari siano previamente e chiaramente individuabili in riferimento ai soggetti che svolgano un data attività al momento RAGIONE_SOCIALE condotta.
Sul punto, vanno citate le argomentazioni espresse da questa Corte nell sentenza resa nell’ambito del “caso Viareggio” (Sez. 4, n. 32899 del 08/01/2021, COGNOME, Rv. 281997).
In tale pronuncia questa Corte – nell’assumere quale fondamentale il principio, sopra accenNOME, in base al quale la sussistenza di una posizi garanzia non è, di per sé, idonea rispetto all’affermazione RAGIONE_SOCIALE respons colposa, dovendosi necessariamente verificare la violazione di una regola cautelare – ha rammentato che la recente riflessione teorica a riguardo RAGIONE_SOCIALE responsabilità colposa ha assunto come caposaldo l’alterità concettuale tra “dovere di diligenza”, inteso quale situazione giuridica soggettiva di dovere e più precisamente quale “dovere di adottare le cautele opportune per evitare il verificarsi degli event dannosi”, e “diligenza doverosa”, intesa come contenuto RAGIONE_SOCIALE predetta situazione giuridica soggettiva.
Il primo è posto da norme (di dovere), le quali vietano di agire in modo imprudente oppure impongono di agire in modo diligente; nella forma concettuale, tali norme non specificano le concrete modalità comportamentali che valgono a
soddisfare la prescrizione di astenersi da un agire imprudente o di agire in modo diligente.
Tale specificazione viene dalle regole cautelari, che identificano per l’appunto la diligenza doverosa; il tutto con l’importante precisazione in base alla quale la regola cautelare positiva può non esaurire il novero RAGIONE_SOCIALE cautele doverose, se il patrimonio scientifico ed esperienziale ha sedimentato pertinenti regole cautelari non ancora positivizzate.
PerCOGNOMEo, la dicotomia tra modalità di accertamento RAGIONE_SOCIALE regola cautelare non scritta e di quella dettata da “leggi, regolamenti, ordini e discipline”, trova u elemento di complicazione quando, nei reati colposi, venga violata una regola cautelare scritta e preesistente ma dal contenuto “elastico”, ovvero dal contenuto comportamentale non rigidamente predetermiNOME e in relazione alla quale è necessario, ai fini dell’accertamento RAGIONE_SOCIALE condotta impeditiva esigibile da parte del garante, procedere necessariamente ad una valutazione ex ante che tenga conto di tutte le circostanze del caso concreto sia per la definizione contenutistica, sia per la delimitazione dell’area di rischio tutelata dalla regola cautelare (in sens analogo, Sez. 4, n. 35016 del. 17/06/2024, Appendino, Rv. 286987 – 04).
In tale ottica, si è affermato che il contenuto dell’obbligo impeditivo viene, di volta in volta, calibrato sulla regola «elastica» che impone al destinatario generale dovere di tutelare determinati beni (cfr. Sez. 4, n. 57361 del 29/11/2018, Petti, Rv. 274949, nella quale vi è un riferimento al disposto dell’art.2087 cod.civ., ma con ragionamento estensibile anche ad COGNOMEe branche RAGIONE_SOCIALE normazione: si pensi, ad esempio, al complesso RAGIONE_SOCIALE regole dettate dall’art.141 C.d.s. in punto di regole concernenti la tenuta RAGIONE_SOCIALE velocità su RAGIONE_SOCIALE da parte del guidatore).
Deve quindi ritenersi che le norme prevenzionali “elastiche” si inseriscano, a pieno titolo, nell’ambito RAGIONE_SOCIALE disposizioni positive poste alla base RAGIONE_SOCIALE colp specifica, ma che il contenuto RAGIONE_SOCIALE regola debba essere individuato dal giudice sulla base di un processo ermeneutico non dissimile da quello imposto in tema di colpa generica – sulla base di una valutazione ex ante che tenga necessariamente conto di tutte le circostanze del caso concreto (riprendendo l’esempio dell’art.141 C.d.s., quindi, a fattori quali le caratteristiche del veicolo, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, d condizioni atmosferiche, del traffico e RAGIONE_SOCIALE COGNOMEe circostanze di ogni natura).
50.2 Tale premessa è necessaria al fine di operare un previo inquadramento RAGIONE_SOCIALE tipologia di colpa ascrivibile nei confronti dei predetti funzionari, alla luce tenore del capo di imputazione nonché RAGIONE_SOCIALE decisioni di merito, in quanto si tratta di elemento idoneo a riverberarsi sulla valutazione dell’eventuale fondatezza dei motivi proposti.
Va quindi ritenuto che la complessiva valutazione operata dalla Corte – che ha ricondotto i comportamenti ascritti al genus RAGIONE_SOCIALE colpa specifica – sia da
ritenere corretta, sia pure con alcune precisazioni e integrazioni da ritenersi consentite a questa Corte in relazione al disposto dell’art.619, comma 1, cod. proc. pen..
In particolare, nel caso di specie, ai predetti funzionari in servizio presso i RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE autoRAGIONE_SOCIALEle è stato ascritto un addebito consistente nel non avere adottato un “costante monitoraggio” sul tratto di RAGIONE_SOCIALE in questione e nell’omessa adozione dei necessari lavori di adeguamento funzionale, in riferimento al disposto dell’art.14 C.d.s., la quale – come già rilevato – costituisce una norma costitutiv del previo obbligo di garanzia in capo ai gestori RAGIONE_SOCIALE strade, oltre che l disposizione fondante l’obbligo di manutenzione (cfr. Sez. 4, n. 14634 del 23/03/2021, Bellavia, Rv. 281017, cit.).
D’COGNOMEa parte – contrariamente alla lettura proposta dalle difese (evocando COGNOMEesì quanto dedotto, specificamente, nel terzo motivo proposto dal COGNOME nel ricorso sottoscritto dall’AVV_NOTAIO) – deve ritenersi che lo stesso art.14 C.d.s. una disposizione da assimilare alla già citate norme “elastiche” e quindi idonea, qualora integrata da ulteriore e specifiche norme indicative RAGIONE_SOCIALE modalità di intervento poste a carico del soggetto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE manutenzione, a generare una regola cautelare (con i conseguenti riflessi in tema di qualificazione RAGIONE_SOCIALE colpa sotto l’ambito di quella specifica oltre che di rilevanza RAGIONE_SOCIALE violazion medesima a configurare la circostanza aggravante prevista dal previgente testo dell’art.589, comma 2, cod.pen., cfr. Sez. 4, n. 48754 del 09/10/2019, Aveni, Rv. 277871 – 01).
Va quindi affermato il seguente principio di diritto: “L’art.14 del dlgs. 30 aprile 1992, n.285, oltre a costituire la fonte RAGIONE_SOCIALE posizione di garanzia de soggetto incaricato del servizio di manutenzione RAGIONE_SOCIALE strade, costituisce anche una norma cautelare di tipo elastico, idonea a costituire la fonte RAGIONE_SOCIALE regola cautelare nei confronti del garante, qualora integrata da COGNOMEe specifiche disposizioni idonee a indicare le modalità di intervento a carico del soggetto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE manutenzione”.
Nel caso di specie, il disposto dell’art.14 C.d.s. va letto alla luce de contenuto RAGIONE_SOCIALE Convenzione Unica conclusa tra l’RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE e la concessionaria, il cui art.3, stabilisce, alla lett.b), l’obbligo in cap quest’ultima di provvedere «al mantenimento RAGIONE_SOCIALE funzionalità RAGIONE_SOCIALE infrastrutture concesse attraverso la manutenzione e la riparazione tempestiva RAGIONE_SOCIALE stesse».
Mentre, nell’incipit dell’allegato “E” alla Convenzione, contenente il piano finanziario, era specificato che la finalità principale RAGIONE_SOCIALE manutenzione consisteva nel garantire uno stato di conservazione RAGIONE_SOCIALE rete in linea con gli obiettivi d qualità del servizio e di sicurezza per l’utenza.
Si tratta di una Convenzione tra concedente e concessionario adottata secondo la formula dell’accordo sostitutivo di provvedimento amministrativo e il cui contenuto è stato comunque inserito a tutti gli effetti nell’ordinamento giuridico RAGIONE_SOCIALE per effetto dell’art.8duodecies dell’allegato 1 alla I. 6 giugno 2008, n.101, ai sensi del quale «Sono approvati tutti gli schemi di Convenzione con la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE già sottoscritti dalle RAGIONE_SOCIALE concessionarie autoRAGIONE_SOCIALEli alla data di entrata in vigore del presente decreto».
Deve quindi rilevarsi – e tale considerazione costituisce necessaria premessa logica di quelle che seguono – che la regola specifica attinente all’obbligo di manutenzione comporta, attesa la propria valenza elastica e in riferimento ai principi sopra riassunti, che – ai fini del giudizio in ordine al rispetto da par dell’agente – debba essere considerato necessario, in riferimento alla valutazione RAGIONE_SOCIALE concreta considerazione RAGIONE_SOCIALE caratteristiche del caso concreto, che la condotta del garante sia comunque ispirata ai canoni RAGIONE_SOCIALE migliore scienza ed esperienza utilizzabili in tale occasione, come desunti anche dal complesso RAGIONE_SOCIALE cognizioni tecniche disponibili in un certo momento storico.
A tal fine, il Collegio ritiene che possano essere utilmente richiamabili i principi costantemente sostenuti da questa Corte nello specifico campo RAGIONE_SOCIALE prevenzione antinfortunistica, ma dettanti regole di valenza generale in materia di responsabilità colposa, che sono pertanto da considerarsi senz’COGNOMEo pertinenti anche al caso di specie, in base alle quali – in particolare, in presenza di regole elastiche – il garante ha l’obbligo di analizzare e individuare con il massimo grado di specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione RAGIONE_SOCIALE scienza RAGIONE_SOCIALE, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti nel proprio ambito di intervento, in relazione alla singola problematica oggetto di attenzione (cfr. Sez. 4, n. 20129 del 10/03/2016, COGNOME, Rv. 267253), richiamando COGNOMEesì il principio – pure dettato in materia antinfortunistica – per il quale il garante deve prevenire il concretizzarsi di rischi riguardanti la verificazione anche di un “evento raro”, cui realizzazione non sia però ignota all’esperienza e alla conoscenza RAGIONE_SOCIALE scienza e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e, una volta individuato il rischio, predisporre le misur precauzionali e procedimentali, ove necessarie, per impedire l’evento (cfr. Sez. 4, n. 27186 del 10/01/2019, COGNOME, Rv. 276703).
50.3 Tanto premesso, le lamentate censure di illogicità sotto il profilo del travisamento sollevate dalle difese rispetto alle conclusioni formulate dalla Corte territoriale non si confrontano adeguatamente con l’effettivo contenuto RAGIONE_SOCIALE sentenza gravata, anche nella parte in cui questa ha fatto riferimento alla motivazione RAGIONE_SOCIALE decisione di primo grado; dovendosi incidentalmente ricordare, sotto tale profilo, che, il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio motivazione per travisamento RAGIONE_SOCIALE prova, non può limitarsi, pena yfr –
l’inammissibilità, ad addurre l’esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugNOME ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l’atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l’elemento fattuale o il dato probatorio che da tale att emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova RAGIONE_SOCIALE verità dell’elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché RAGIONE_SOCIALE effettiva esistenza dell’atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l’atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza RAGIONE_SOCIALE motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all’interno dell’impianto argomentativo del provvedimento impugNOME (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085).
Elementi di critica che, benché necessari, non sono presenti nei suddetti motivi di ricorso, nei quali le parti ricorrenti non hanno dedotto alcun vizio ch possa essere astrattamente ascritto al genus del travisamento, vertendosi piuttosto in una critica attinente alla coerente valutazione del complesso degli elementi istruttori, sviluppata con considerazioni comunque da ritenere complessivamente inidonee a smentire la conclusione RAGIONE_SOCIALE Corte.
50.4 In via logicamente pregiudiziale – e indipendentemente da alcune valutazioni di dettaglio in ordine all’oggetto RAGIONE_SOCIALE ispezioni e alle differenti modal con cui erano poste in essere quelle svolte motu proprio dal personale di RAGIONE_SOCIALE rispetto a quelle svolte in contraddittorio con il personale dell’ente concedente va sottolineato che, con valutazione congrua rispetto al contenuto dell’istruttoria espletata e, di fatto, non oggetto di alcuna censura, la Corte territoriale ha evidenziato come l’analisi dello stato RAGIONE_SOCIALE barriere (diverso rispetto a quello conseguente alla necessità di ripristino derivante da incidenti) fosse di tipo esclusivamente “visivo”, quindi basata su un’ispezione esterna rispetto allo stato RAGIONE_SOCIALE barriera medesima, non estesa alle componenti interne e, quindi, ontologicamente inadatta a prendere cognizione del loro effettivo stato di manutenzione, con particolare riferimento – per la tematica che qui interessa alla sezione dei tirafondi nascosti alla vista e che partivano dalla cameretta di espansione.
Sul punto, al fine di valutare la regola cautelare – individuata sulla base dei predetti criteri – non assume alcuna rilevanza, né quindi può concretizzare alcuna censura di manifesta illogicità, l’argomentazione, pure oggetto di ampie considerazioni da parte RAGIONE_SOCIALE difese, in base alla quale le modalità di controllo visivo fossero state costantemente adottate da parte del personale RAGIONE_SOCIALE concessionaria anche in occasione RAGIONE_SOCIALE visite operate in contraddittorio con il
y
personale dell’RAGIONE_SOCIALE e, successivamente, del RAGIONE_SOCIALE e, comunque, non fatte oggetto di rilievi da parte dell’ente concedente.
E’ chiaro, infatti, che l’argomentazione adottata dai ricorrenti finisce, sotto questo profilo, per ricadere – di fatto – sotto la sanzione dell’inammissibilità p aspecificità, non essendo stata operata alcuna effettiva censura rispetto al percorso motivazionale seguito RAGIONE_SOCIALE Corte (che di tali modalità ha univocamente rilevato il carattere oggettivamente non idoneo), ma finendo unicamente per sovrapporre indebitamente la nozione di abitualità di un dato comportamento di verifica e RAGIONE_SOCIALE conseguente prassi rispetto a quella RAGIONE_SOCIALE effettiva adeguatezza del comportamento medesimo in riferimento al rispetto RAGIONE_SOCIALE regola cautelare.
Utilizzando, come rilevato dai giudici di merito, un’argomentazione del tutto aspecifica e inconferente quale quella relativa alle modalità di controllo effettuata dopo il sinistro dai consulenti del p.m. in ordine allo stato RAGIONE_SOCIALE barriere present sull’COGNOMEo lato RAGIONE_SOCIALE carreggiata; atteso che i relativi controlli, pure se effettuat modalità visive, avevano da subito evidenziato il cattivo stato RAGIONE_SOCIALE testa dei tirafondi e la scarsa manutenzione RAGIONE_SOCIALE barriere, rendendo quindi superfluo un controllo di carattere ulteriore.
In tal senso, quindi, le argomentazioni difensive non sono idonee a denunciare vizi di illogicità del ragionamento RAGIONE_SOCIALE Corte, nella parte in cui la stessa ha evidenziato che – al di là RAGIONE_SOCIALE risalente prassi in base alla quale il control RAGIONE_SOCIALE barriere aveva contenuto meramente “visivo” – la regola di gestione RAGIONE_SOCIALE sicurezza degli utenti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE secondo la migliore scienza ed esperienza doveva ritenersi inadeguata alla luce RAGIONE_SOCIALE circostanze del caso concreto la cui conoscenza era già disponibile in capo ai garanti medesimi; con la conseguente violazione RAGIONE_SOCIALE regola cautelare desunta, come sopra evidenziato, dall’art.14 del Codice RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e dalle disposizioni dettate dalla Convenzione conclusa con l’ente concedente.
Sul punto, la Corte territoriale – con argomentazioni non palesemente illogiche – ha rilevato che la necessità, anche nell’ambito RAGIONE_SOCIALE attività ascrivibili settore RAGIONE_SOCIALE manutenzione, di controllo RAGIONE_SOCIALE strutture (in riferimento all richiamata norma UNI 11603 2003) esprime una importante differenza tra manutenzione di tipo meramente “correttivo” e manutenzione di tipo “predittivo” e ” ciclico”, rispondente a una generale esigenza di protezione e alla necessità di neutralizzare potenziali fonti di rischio, sottolineando che, proprio le caratteristiche intrinseche RAGIONE_SOCIALE barriere new jersey e l’articolazione concreta dei suoi componenti, avrebbero dovuto indurre il gestore a un controllo periodico non limitato alla sola componente esterna ma teso a garantirne la complessiva permanenza RAGIONE_SOCIALE capacità prestazionale.
50.5 In tale quadro interpretativo, la Corte ha sottolineato che il mero controllo visivo non era neanche idoneo a prendere cognizione dello stato RAGIONE_SOCIALE parte esterna dei tirafondi, con particolare riferimento al relativo serraggio.
Quindi, specificamente e solo a tale proposito, la Corte ha richiamato come presidio utilmente valorizzabile – quello dell’omesso controllo dei serraggi mediante chiave dinamometrica; la quale, pure essendo all’epoca dei fatti ancora una metodologia sperimentale (come sottolineato dal giudice di primo grado), era stata comunque già utilizzata per COGNOMEe arterie e avrebbe potuto fornire adeguati elementi di conoscenza e di prevenzione.
Considerazioni complessive dalle quali deriva la conseguente irrilevanza RAGIONE_SOCIALE argomentazioni, di mero fatto, spege dalle difese in ordine al dato fenomenico rappresentato dalla già avvenuta utilizzazione di tale metodo – come ritenuto dalla Corte territoriale – sin dall’anno 2012 su COGNOMEa autoRAGIONE_SOCIALE gestita dal medesimo concessionario (la Torino-Savona) e alla dedotta assenza di effettiva prova in ordine all’utilizzazione medesima RAGIONE_SOCIALE relativa modalità di controllo.
50.6 Ma, d’COGNOMEa parte, le argomentazioni difensive finiscono per non confrontarsi con COGNOMEa fondamentale e decisiva affermazione contenuta nelle sentenze di merito, in base alla quale lo stato di manutenzione RAGIONE_SOCIALE barriere avrebbe potuto essere assicurato mediante un adeguato e periodico controllo a campione dello stato RAGIONE_SOCIALE loro componenti interne attraverso lo smontaggio, con lo studio dei relativi risultati e con la successiva ed eventuale riprogrammazione RAGIONE_SOCIALE sostituzione RAGIONE_SOCIALE barriere stesse e che, come ricordato, nel tratto di RAGIONE_SOCIALE in questione erano state montate nell’anno 1988 e sottoposte a crash test l’anno precedente.
A tale proposito, l’argomentazione difensiva (in riferimento a quanto dedotto, in particolare, nei ricorsi presentati per conto del COGNOME e del COGNOME) in base alla quale tali controlli, sarebbero, di fatto, stati eseguiti, non è corrobora dagli esiti dell’istruzione dibattimentale riportati nel corpo dei motivi.
In particolare, le difese hanno fatto riferimento a quanto dichiarato dal teste NOME COGNOME, che ha parlato genericamente di controlli approfonditi eseguiti sulla barriere in occasione di incidenti, ma senza operare alcun riferimento alle modalità di controllo prima specificate, ovvero quelle da eseguire mediante il sollevamento RAGIONE_SOCIALE protezione, oltre che dei controlli eseguiti sulle barriere sostituite in caso interventi di somma urgenza; rilevando COGNOMEesì che, proprio dal tenore letterale RAGIONE_SOCIALE formulazione dei motivi, si evince che il controllo RAGIONE_SOCIALE barriere sul tratto questione avrebbe dovuto essere necessariamente più approfondito proprio in considerazione RAGIONE_SOCIALE particolarità orografiche e climatiche del tratto medesimo.
Considerazioni sulla base RAGIONE_SOCIALE quali deve pure escludersi qualsiasi profilo di travisamento per omissione in capo alla Corte territoriale, le cui affermazioni
devono ritenersi immuni da qualsiasi vizio di palese illogicità, nella parte in cu hanno rilevato le evidenti patologie riscontrate nel corso del primo livello d monitoraggio. Senza che risulti la mancanza di adeguati elementi tecnici o analitici astrattamente idonei per riscontrare l’oggettivo ammaloramento RAGIONE_SOCIALE componenti RAGIONE_SOCIALE barriere.
D’COGNOMEa parte deve ritenersi che, ai fini dell’individuazione RAGIONE_SOCIALE regol cautelare applicabile nel caso concreto, l’eventuale impossibilità di prendere effettiva cognizione dello stato complessivo RAGIONE_SOCIALE barriere mediante i sistemi utilizzati nella prassi (considerazione, di fatto, sottesa a tutti i predetti moti ricorso) avrebbe dovuto comportare, proprio in riferimento ai canoni RAGIONE_SOCIALE migliore scienza ed esperienza e in relazione al contenuto dei doveri di manutenzione di tipo ordinario, l’obbligo di provvedere a una sostituzione ciclica e programmata di tutte le barriere (come detto, predisposte sul tratto di RAGIONE_SOCIALE in questione nell’anno 1988).
50.7 A tali considerazioni, sulla base di un rinvio sopra operato, va perCOGNOMEo aggiunta un’ulteriore chiosa, idonea a escludere qualsiasi profilo di illogicità nell motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata ed a privare di qualsiasi valenza la ricostruzione alternativa operata dalle difese in ordine ai concreti tempi di corrosione dei tirafondi e che, come detto, è stata ascritta a un fenomeno deduttivamente repentino e imprevedibile.
Difatti, come sopra visto, tale corrosione si sarebbe verificata comunque nel corso di alcuni anni (con collocazione operata dal 2009 in avanti), periodo di tempo durante il quale non è stato evidentemente svolto il dovuto monitoraggio dello stato RAGIONE_SOCIALE barriere secondo le modalità descritte; conseguendone che, anche l’esistenza effettiva del dedotto fenomeno di ammaloramento accelerato, non avrebbe comunque fatto venire meno la responsabilità, derivante da omessa manutenzione, di tutti i predetti garanti.
50.8 In riferimento alla accennata argomentazione articolata nell’ottavo motivo di ricorso presentato dalla difesa del COGNOME e attinente alla c.d. misura soggettiva RAGIONE_SOCIALE colpa sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE inesigibilità (considerazione contenut anche nel quinto motivo del ricorso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), la stessa deve ritenersi inammissibile in quanto manifestamente infondata, oltre che aspecifica.
In ordine alla relativa tematica, va premesso che è stata evidenziata (da parte RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di legittimità) la necessità RAGIONE_SOCIALE sussistenza – accanto alla componente oggettiva RAGIONE_SOCIALE colpa – anche di una componente soggettiva, concretizzata dalla reale possibilità per l’agente di adeguarsi allo standard comportamentale previsto; problematica in relazione alla quale la giurisprudenza di questa Corte ha evidenziato che la valutazione in ordine alla prevedibilità dell’evento va compiuta avendo riguardo anche alla concreta capacità dell’agente
di uniformarsi alla regola cautelare in ragione RAGIONE_SOCIALE sue qualità personali, in relazione alle quali va individuata la specifica classe di agente modello di riferimento (Sez. 4, n. 53455 del 15/11/2018, COGNOME, Rv. 274500; Sez. 4, n. 20270 del 06/03/2019, COGNOME, Rv. 276238; Sez. 4, n. 9745 del 12/11/2020, dep. 2021, Dutu, Rv. 280696).
Le censure formulate in ordine al relativo profilo di diritto sono, perCOGNOMEo omissive del necessario raffronto con le argomentazioni contenute nelle sentenze di merito, nelle quali è stato evidenziato, con generale riferimento al personale in servizio presso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e al suddetto ricorrente in particolare, che lo stesso si trovava nelle piene condizioni per procedere, in virtù RAGIONE_SOCIALE competenze attribuite da parte RAGIONE_SOCIALE disposizioni interne, a un idoneo monitoraggio RAGIONE_SOCIALE barriere; essendo quindi del tutto inconferente, anche per le ragioni sopra esposte in ordine alla ravvisabilità RAGIONE_SOCIALE colpa specifica, il riferimento alla sussistenza di consolidato standard facente riferimento all’effettuazione del monitoraggio con sole modalità visive nonché a un non meglio determiNOME concetto di buona fede, in riferimento alla circostanza che tali modalità di controllo fossero condivise anche da parte dell’ente concedente ovvero a quella in base al quale il ricorrente non fosse personalmente in possesso di adeguate cognizioni tecniche, attenendo il comportamento alternativo lecito, individuato nel caso di specie, all’effettuazione di un’approfondita attività di monitoraggio e non alla concreta valutazione RAGIONE_SOCIALE degli agenti interferenti sullo stato di conservazione RAGIONE_SOCIALE barriere.
51. Va COGNOMEesì esamiNOME, sempre per derivazione logica rispetto a quelli precedenti, l’ottavo motivo proposto dalla difesa del COGNOME nel ricorso sottoscritto dall’AVV_NOTAIO, con il quale è stata dedotta la violazione del principi dell’affidamento, per avere il ricorrente – quale RAGIONE_SOCIALE dell’Area RAGIONE_SOCIALE legittimamente confidato nell’attività diligente dei soggetti preposti all preservazione RAGIONE_SOCIALE barriere di RAGIONE_SOCIALE atteso che gli standard di manutenzione e controllo erano fissati a livello centrale, ragione per la quale lo stess · RAGIONE_SOCIALE non avrebbe avuto ragione di mettere in dubbio l’efficacia del sistema di verifica fino ad RAGIONE_SOCIALE previsto; censurando la sentenza di appello anche sotto il profilo dell’assenza di motivazione in ordine al relativo motivo di impugnazione; rilevando, COGNOMEesì, che il principio di affidamento è stato evocato anche nell’ambito del terzo motivo articolato dalla difesa del COGNOME e nell’undicesimo mot articolato dalla difesa del COGNOME.
I motivi sono infondati.
Sul punto, come osservato in sede di sentenza di primo grado, in tema di rapporto di causalità nel reato commissivo mediante omissione, non può parlarsi di affidamento quando colui che si affida sia in colpa per aver violato determinate
norme precauzionali o per aver omesso determinate condotte, confidando che COGNOMEi rimuova o neutralizzi la situazione di pericolo o adotti dei comportamenti idonei a prevenirlo, atteso che – in tali casi – il mancato intervento del terzo non si configur come fatto eccezionale ed imprevedibile sopravvenuto da solo sufficiente a produrre l’evento, in base al principio di equivalenza RAGIONE_SOCIALE cause (principio enunciato da questa Corte tanto in caso di pluralità di garanti aventi distinti ambit di competenza quanto in materia di cooperazione multidisciplinare, Sez. 4, n. 22614 del 19/02/2008, Gualano, Rv. 239902; Sez. 4, n. 50038 del 10/10/2017, COGNOME, Rv. 271521).
Occorre, ancor più specificamente, rilevare che dal principio secondo cui , non si può parlare di affidamento quando colui che si affida sia in colpa per avere violato determinate norme precauzionali o per avere omesso determinate condotte e, ciononostante, confidi che COGNOMEi, che gli succede nella stessa posizione di garanzia, elimini la violazione o ponga rimedio alla omissione, deriva che qualora, anche per l’omissione del successore, si produca l’evento che una certa azione avrebbe dovuto e potuto impedire, esso avrà due antecedenti causali, non potendo il secondo configurarsi come fatto eccezionale, sopravvenuto, sufficiente da solo a produrre l’evento (Sez. 4, n. 692 del 14/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258127).
Nel caso di specie, come sopra evidenziato, la citata istruzione di servizio n.1/2005 attribuiva ai responsabili dell’Area RAGIONE_SOCIALE il compito di mantenere gli standard qualitativi di servizio e di sicurezza RAGIONE_SOCIALE circolazione anche attraverso la formulazione dei piani di manutenzione, rientrando quindi pienamente nel rispettivo ambito di competenza il rischio derivante dall’inefficienza del sistema di rilevamento dello stato RAGIONE_SOCIALE barriere autoRAGIONE_SOCIALEli; non essendo quindi invocabile sul punto – ed essendo anzi da ritenere radicalmente improprio – in riferimento al principio di affidamento, il mero rinvio alle modalità di controllo prescritte da par degli organismi centrali dell’organizzazione aziendale.
Nel caso in esame, la Corte territoriale – come detto – ha ampiamento dato conto dell’inadeguatezza di tale sistema di controllo, in relazione ad area di competenza espressamente affidata ai responsabili dell’Area RAGIONE_SOCIALE, per effetto dell’assoluta inadeguatezza del sistema di verifica visiva e in assenza anche di ispezioni esterne sullo stato effettivo RAGIONE_SOCIALE parti visibili dei tirafondi.
Pertanto, il mancato riferimento esplicito all’invocato principio di affidamento non è idoneo a concretizzare la dedotta omissione motivazionale tanto sulla base del principio per cui non è censurabile, in sede di legitt la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa RAGIONE_SOCIALE sentenza (Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256340; Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096).
Argomentazioni che sono, a propria volta, richiamabili anche nei confronti dei soggetti in servizio presso la sede centrale in riferimento al corrett adempimento degli obblighi di manutenzione da parte del personale in servizio presso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
52. D’COGNOMEa parte – una volta individuata, sulla base RAGIONE_SOCIALE predette considerazioni, una posizione di garanzia in ordine alla manutenzione anche in capo agli organi centrali – ne consegue l’infondatezza dei relativi motivi di ricors proposti dalle difese del COGNOME, del COGNOME, del COGNOME e del COGNOME, perCOGNOMEo prevalentemente appuntati – come sopra detto – sulla violazione del principio processuale di correlazione.
In riferimento a quanto sopra esposto – in ordine all’introduzione nella regiudicanda anche dei profili di responsabilità inerenti agli organi central nell’ambito RAGIONE_SOCIALE manutenzione ordinaria – deve ritenersi che il complesso dell’istruttoria espletata abbia fornito elementi idonei per ritenere sussistente tale profilo di colpa anche nei loro confronti e tanto in riferimento ai citati principi in tema di cooperazione, in riferimento all’art.113 cod.pen..
A tale proposito va fatto riferimento alla già citata distinzione, fatta propr dalla Corte territoriale in riferimento al contenuto RAGIONE_SOCIALE norma UNI 11603 del 2003, tra la manutenzione di tipo ordinario (o “correttivo”), in cui ricadono le attività rilevamento di guasti e varie e quella di tipo preventivo (definibile come “ciclica o “predittiva”), nella cui nozione rientrano quelle dirette a prevenire l verificazione dei guasti e RAGIONE_SOCIALE avarie medesime.
Ciò posto, proprio sulla base RAGIONE_SOCIALE istruzioni di servizio citate nell consulenza RAGIONE_SOCIALE di parte depositata nel primo grado di giudizio, è emerso incontrovertibilmente – con conseguente assenza di qualsiasi addebito di illogicità in relazione alle osservazioni svolte sul punto dalla Corte territoriale – u evidentemente inadempimento RAGIONE_SOCIALE strutture centrali (ovvero la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, cui poi è subentrata la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dalla stessa dipendente, al cui interno si trovava l’unità operativa “RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE &RAGIONE_SOCIALE RD”, gestita dal COGNOME) rispetto ai compiti derivanti dall’organigramma interno, in rapporto agli obblighi assunti con la Convenzione Unica e proprio con specifico riferimento all’attività – da ritenersi demandata agli stessi organi centrali, oltre che agli organi periferici – di programmazione e pianificazione RAGIONE_SOCIALE seconda tipologia di attività manutentiva.
In particolare, proprio sulla scorta RAGIONE_SOCIALE lettura di tali ordini di servi emerge – sulla base RAGIONE_SOCIALE valutazione congrua e non palesemente illogica operata dalla Corte territoriale – il totale difetto di coordinamento tra le strutture cen e le Direzioni di RAGIONE_SOCIALE in ordine al necessario supporto specialistico inerente alle
modalità di controllo dell’efficienza RAGIONE_SOCIALE struttura e, di conseguenza, all’adozione RAGIONE_SOCIALE più appropriate e adeguate misure idonee a prevenire l’obsolescenza RAGIONE_SOCIALE apparecchiature utilizzate.
Risulta, infatti, che gli organi centrali e periferici avevano avallato una modalità di controllo, ovvero quella di tipo visivo, di cui è stato ampiamente dato atto in ordine all’assoluta inadeguatezza e alla conseguente idoneità a violare la correlativa regola cautelare.
D’COGNOMEa parte, oltre che nei confronti dei responsabili RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (poi RAGIONE_SOCIALE) e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (rispettivamente dirette dal COGNOME e dal COGNOME), la correlativa responsabilità va individuata anche in capo all’organo apicale coincidente con l’Amministratore Delegato.
Facendo rinvio a quanto sopra esposto in ordine alla sussistenza RAGIONE_SOCIALE posizione di garanzia in riferimento allo strategico ambito RAGIONE_SOCIALE manutenzione RAGIONE_SOCIALE rete e all’estensione degli ambiti di intervento RAGIONE_SOCIALE figura apicale, anche in tal caso – conformemente alla valutazione del giudice di appello – deve ritenersi che sia emerso un totale inadempimento rispetto alla funzione di coordinamento degli COGNOMEi organi RAGIONE_SOCIALE struttura centrale e di quelli locali in ordine alle funzioni (com detto, non delegabili) inerenti alla scelta dei profili di programmazione riguardanti i compiti di controllo in ordine alla corretta manutenzione RAGIONE_SOCIALE rete autoRAGIONE_SOCIALEle.
In particolare, conformemente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, dall’espletata istruttoria non è emersa alcuna prova documentale idonea a dare conto dell’emanazione, da parte RAGIONE_SOCIALE figura apicale, di ordini e direttive riguardanti l’attività di controllo; risultando, quindi, che l’Amministratore Delegat si sia rimesso integralmente alle correlative scelte operate dal middle management e dalle strutture locali, con il conseguente adeguamento a criteri di controllo di tipo prasseologico e con omissione di qualsiasi intervento in ordine alle relative modalità; dovendosi ulteriormente ribadire, sempre in relazione alle argomentazioni difensive spese sul punto, la valenza assolutamente strategica da attribuire all’attività di controllo sulla sicurezza RAGIONE_SOCIALE rete e, in particolare, sull’efficienza prestazionale RAGIONE_SOCIALE protezioni.
Dovendosi sottolineare, in relazione a profilo di fatto evidenziato dalla difesa, che nessuna valenza esimente può essere attribuita al dato (pure emerso dall’istruttoria) riguardante la comprovata assenza di un flusso di informazioni RAGIONE_SOCIALEniente dagli organi locali e centrali nei confronti dell’Amministratore Delegato, non assumendo tale circostanza alcuna idoneità a esclude l’inadempimento rispetto ai necessari obblighi di coordinamento e programmazione.
D’COGNOMEa parte, in relazione ai doveri di alta vigilanza derivanti dalla posizio di garanzia, non è risultato dall’istruttoria che la figura apicale abbia adem necessari compiti di controllo in ordine al corretto adempimento RAGIONE_SOCIALE funzioni attribuite, in tale ambito, agli COGNOMEi organi RAGIONE_SOCIALE struttura centrale e a quelli strutture locali, dovendosi quindi ritenere comprovato, come – di fatto – assunto dalla Corte territoriale (pagg.256 e 257) il totale inadempimento, da parte dell’Amministratore Delegato, in ordine a tutti i compiti complessivamente derivanti dalla propria posizione di garante.
I motivi di ricorso proposti dall’Amministratore Delegato e dagli COGNOMEi dirigenti presso la RAGIONE_SOCIALE Centrale e attinenti alla violazione dell’obbligo di riqualifica RAGIONE_SOCIALE barriere
53. Come sopra esposto, la sentenza di secondo grado è giunta a un ribaltamento RAGIONE_SOCIALE pronuncia assolutoria adottata dal giudice di primo grado in riferimento alla posizione dei soggetti in servizio presso la struttura cen di RAGIONE_SOCIALE; e, in particolare, dell’Amministratore Delegato NOME COGNOME, del Direttore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (poi Condirettore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE & RAGIONE_SOCIALE) NOME COGNOME, del Direttore dell’articolazione “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE” NOME COGNOME nonché di NOME COGNOME, nella qualità di RAGIONE_SOCIALE dell’unità operativa “RAGIONE_SOCIALE“, nonché RAGIONE_SOCIALE unico del procedimento relativo al progetto di sostituzione e potenziamento RAGIONE_SOCIALE barriere del bordo laterale dell’autoRAGIONE_SOCIALE Napoli-Canosa (INDIRCOGNOME), in relazione specifica alle condotte originariamente contestate nel capo “C”, n.1), dell’imputazione e attinenti alla violazione dell’obbligo di riqualifica dell’intero viadotto Acqualo presente sull’autoRAGIONE_SOCIALE A16.
Mentre, come sopra rilevato, la Corte territoriale – anche in tal caso ribaltando le conclusioni del Tribunale – ha ravvisato dei puntuali profili di col in ordine ai compiti dei soggetti in servizio presso la sede centrale e puntualmente attinenti alla manutenzione RAGIONE_SOCIALE rete.
51. Va quindi rilevato che, nel terzo motivo proposto dalla difesa del COGNOME, nel sesto motivo proposto dalla difesa del COGNOME, nel terzo m proposto dalla difesa del COGNOME e nel primo motivo proposto dalla difesa del COGNOME nonché nel settimo motivo proposto dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – tutti attinenti specificamente alla suddetta condotta – è stato dedotto che la Corte territoriale sarebbe giunta a un ribaltamento RAGIONE_SOCIALE sentenza assolutoria pronunciata
Tribunale senza rispettare i principi, ormai enunciati da risalente giurisprudenza, in punto di necessità di una “motivazione rafforzata”.
Tali principi partono dal presupposto che – fatto salvo il solo caso particolare in cui il provvedimento assolutorio di primo grado abbia un contenuto motivazionale generico e meramente assertivo, posto che, in tale ipotesi, non vi è neppure la concreta possibilità di confutare argomenti e considerazioni alternative del primo giudice (Sez. 6, n. 11732 del 23/11/2022, dep. 2023, S., Rv. 284472) – il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l’obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALE prima sentenza, dando conto RAGIONE_SOCIALE ragioni RAGIONE_SOCIALE relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugNOME (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679); parlandosi, in questo caso, di obbligo di una motivazione “rafforzata”, che specificamente consiste nella compiuta indicazione RAGIONE_SOCIALE ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo conferire alla decisione una forza persuasiva superiore e da rispettare, in tale modo, il canone dell'”al di là di ogni ragionevole dubbio” (Sez. 1, n. 12273 del 05/12/2013, dep. 2014, Ciaramella, Rv. 262261; Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. NUMERO_DOCUMENTO, tra le COGNOMEe).
Ne consegue, sulla base RAGIONE_SOCIALE valutazione di questo Collegio, che il principio di motivazione rafforzata assume una duplice valenza in relazione a ordini di argomentazioni da ritenere reciprocamente ben distinte.
Da un lato, difatti, il giudice d’appello che riformi la sentenza assolutoria d primo grado è tenuto, sul piano strettamente processuale, a dare conto in modo analitico, sulla base degli elementi già acquisiti in primo grado ovvero derivanti dalla rinnovazione istruttoria (aspetto su cui in fra), RAGIONE_SOCIALE ragioni di disaccordo con la pronuncia del giudice a quo.
Dall’COGNOMEo, la potenziale valenza RAGIONE_SOCIALE sentenza di secondo grado a svellere, sul piano effettivo, la ricostruzione operata dal Giudice di primo grado deve comunque essere sottoposta – evidentemente alla luce RAGIONE_SOCIALE censure articolate dalla parte – a un controllo intrinseco di logicità al fine di ritenere la sussiste RAGIONE_SOCIALE forza persuasiva superiore.
La valutazione in ordine al rispetto del relativo canone motivazionale non può che prendere le mosse dal contenuto – già sopra riassunto in sede di esposizione del “ritenuto in fatto” – RAGIONE_SOCIALE rispettive pronunce rese dai giudici d
merito in ordine ai predetti imputati e in riferimento specifico alla condott consistente nella violazione dell’obbligo di riqualifica.
Rilevando, in tale sede, che i suddetti principi in tema di motivazione rafforzata sono anche richiamabili in relazione al predetto e ulteriore profilo d colpa, ravvisato in capi ai soggetti in servizio presso la struttura centrale, attinen alla violazione degli obblighi in tema di manutenzione.
55. La sentenza di primo grado (partendo dell’ipotesi accusatoria, facente riferimento alla omessa “riqualificazione” dell’intero INDIRCOGNOME Acqualonga con sostituzione RAGIONE_SOCIALE barriere di sicurezza con quelle marcate CE) ha ritenuto astrattamente sussistente un obbligo di garanzia in capo a tutti i predetti imputati in considerazione RAGIONE_SOCIALE competenze assunte all’interno RAGIONE_SOCIALE struttura, ivi compreso l’Amministratore Delegato in riferimento al potere di controllo, di indirizzo e di alta vigilanza allo stesso spettante; deducendo, COGNOMEesì, come anche gli COGNOMEi tre imputati, per i ruoli ricoperti all’interno RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, fossero RAGIONE_SOCIALE gestione del rischio connessa all’attività di riqualificazione RAGIONE_SOCIALE barrie autoRAGIONE_SOCIALEli.
Il Tribunale ha dedotto che la Convenzione Unica conclusa nel 2007 non impegnasse RAGIONE_SOCIALE a riqualificare tutte la barriere di bordo laterale, in assenza RAGIONE_SOCIALE necessarie indicazioni temporali, concludendone in ordine all’assenza di un obbligo normativo o convenzionale di adattamento di tutte le protezioni; ha COGNOMEesì ritenuto che, dalle risultanze istruttorie, sia emersa un’interpretazione alternativa degli strumenti di programmazione, sulla base RAGIONE_SOCIALE quale il piano di riqualifica adottato nel 2008, pur limitato alle barriere di primo impianto, avrebbe lasciato alla scelta discrezionale del progettista la decisione sull’eventuale inclusione nell’intervento di riqualifica anche di barriere di tipo diverso; in particolar Tribunale ha richiamato la testimonianza dell’ingegner COGNOME, progettista dell’intervento di riqualificazione sulle barriere dell’autoRAGIONE_SOCIALE Napoli-Canosa, i quale aveva riferito di avere individuato – all’interno del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEle i questione – i soli tratti significativi su cui intervenire e che il INDIRCOGNOME Acqualo non era stato inserito fra gli stessi, in quanto la barriera era stata ritenuta idone sulla base di una valutazione effettuata in virtù del crash test eseguito nel 198788, precisando che i tratti da non riqualificare erano stati indicati nella tabel allegata alla scheda di progetto con la sigla “RQ”.
Testimonianza che sarebbe stata avvalorata da quanto dichiarato dal teste NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE teste NOME COGNOME, la quale ha riferito che su interessati dai piani di riqualifica vi erano anche barriere non di primo impianto; i Tribunale ha quindi ritenuto (pag.271) che “le barriere presenti sul INDIRCOGNOME Acqualonga erano ricom prese nel piano di riqualifica, ma il progettista, sulla base
di una sua valutazione compiuta congiuntamente alla sua linea, decise di non sostituire le barriere presenti sullo stesso”, come attestato dalle schede di dettaglio del progetto esecutivo e in cui il tratto chilometro su cui correva il viad stato indicato con la predetta sigla “RQ” e quindi escluso dall’obbligo medesi
Il Giudice di primo grado ha quindi argomentato che il piano adottato il 18 dicembre 2008 – nei cui ambito si inseriva il successivo piano di riqualifica dei km 27-50 dell’autoRAGIONE_SOCIALE A16 – consentisse la riqualificazione di tutte le b presenti sulle tratte interessate senza limitazione a quelle di primo im essendo la relativa opzione da ritenere esclusivamente imputabile alla scelt del progettista sulla base RAGIONE_SOCIALE concrete caratteristiche RAGIONE_SOCIALE protezioni; ha quindi dedotto che non sussistesse alcun obbligo di sostituzione RAGIONE_SOCIALE barriere presenti sul INDIRCOGNOME, obbligo che non si imponeva in considerazione dell’appartenenza RAGIONE_SOCIALE barriere alla classe H3 ma, di fatto, corrispondente alla classe H4; mentre ha sostenuto che non potesse ravvisarsi una violazione di un obbligo cautelare nell’omessa verifica, nella fase di studio propedeutica alla progettazione, RAGIONE_SOCIALE effettive condizioni di manutenzione e conservazione RAGIONE_SOCIALE barriere.
In sostanza, il ragionamento complessivamente adottato dal Tribunale si basa sul fatto che l’accertamento preventivo RAGIONE_SOCIALE condizioni di efficienza RAGIONE_SOCIALE barriere non facesse parte dell’ attività di riqualificazione, a propria volta trae spunto unicamente dalle caratteristiche astratte RAGIONE_SOCIALE protezioni, essendo invece rimesso soltanto alla fase di verifica RAGIONE_SOCIALE corretta manutenzione RAGIONE_SOCIALE b l’accertamento RAGIONE_SOCIALE condizioni di efficienza medesime, compito da intendersi attribuito ad COGNOMEi soggetti operanti nella RAGIONE_SOCIALE e coincidenti con quelli titolar compiti connessi alla manutenzione stessa.
Di conseguenza, il ragionamento probatorio seguito dal Tribunale, fondato sull’interpretazione complessiva del piano di riqualifica ma anche dell’ambito di applicazione dell’art. 2 del d.m. 223/1992, si è basato sul dato RAGIONE_SOCIALE esclusiva responsabilità dei soggetti tenuti alla manutenzione RAGIONE_SOCIALE barriere e sulla mancanza di un obbligo di verifica RAGIONE_SOCIALE loro corretta manutenzione in capo al progettista esecutivo e a tutti i soggetti incaricati dell’eventuale attivit riqualifica; sottolineando, COGNOMEesì, che lo stesso decreto ministeriale sopr richiamato imponeva l’obbligo di sostituzione nei soli tratti qualificati com significativi, concludendone che, in conseguenza RAGIONE_SOCIALE classe di appartenenza RAGIONE_SOCIALE barriera, se la stessa fosse stata tenuta in adeguato stato di manutenzione sarebbe stata in grado di contenere l’urto alla base dell’evento.
La pronuncia assolutoria si fondava, quindi – come osservato dalla Corte di appello – su due fondamentali ordini di ragioni (pag.258 RAGIONE_SOCIALE sentenza di secondo grado) ovvero: a) l’insussistenza di un obbligo di riqualifica RAGIONE_SOCIALE b
collocate lungo il INDIRCOGNOME, in quanto dello stesso tipo di quelle “omologate”; b) l’oggetto assunto, di fatto, dal piano di riqualificazione adottato i 18 dicembre 2008, lasciando lo stesso al progettista esecutivo la possibilità di disporre la sostituzione anche di barriere di c.d. secondo impianto.
56. L’apparato argomentativo posto alla base RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado è stato integralmente ribaltato dalla motivazione resa dai giudici di secondo grado nell’esame dell’appello proposto dal p.m..
La Corte territoriale ha premesso che l’obbligo di riqualificazione RAGIONE_SOCIALE barriere laterali – nella loro interezza – era stato assunto da RAGIONE_SOCIALE nell’ambito dell’allegato “E” alla Convenzione Unica del 2007, senza limitazioni in ordine al tipo di barriere da riqualificare e precisando, in conformità con quanto perCOGNOMEo ritenuto dal Tribunale, che gli interventi di riqualifica dovevano essere intesi come quelli finalizzati al miglioramento RAGIONE_SOCIALE capacità prestazionale RAGIONE_SOCIALE barriere.
La Corte, in ordine a tale secondo aspetto, ha quindi ritenuto errata l’interpretazione lessicale operata dal Tribunale del contenuto del piano di riqualifica, ritenendo – invece – che lo stesso fosse espressamente attinente alla sola riqualificazione dei tratti con barriere metalliche di “primo impianto”, di modo che – in sede esecutiva – lo stesso non potesse legittimare alcun intervento sulla barriere new jersey in calcestruzzo; come argomentato sulla base del raffronto tra i diversi dati chilometrici contenuti nelle tabelle allegate al piano, dalle q era possibile evincere che gli interventi sulle barriere di prima generazione erano limitati a quelli sulle barriere metalliche “a doppia onda”, con esclusione RAGIONE_SOCIALE barriere in calcestruzzo, nemmeno menzionate (nell’ultima pagina del piano) tra le barriere di seconda generazione; elemento, questo, che sarebbe stato confermato dalla produzione del progetto esecutivo relativo alla Napoli-Canosa, atteso che, in tale ambito, le barriere in calcestruzzo non erano state né visionate, né fotografate e né, in ultima analisi, prese in esame in ordine al loro stato manutentivo.
Considerazione, questa, che è stata ritenuta confermata dalla stessa intestazione del successivo progetto relativo al tratto autoRAGIONE_SOCIALEle compreso tra il km 27 e il km 50 RAGIONE_SOCIALE A16, in quanto intitolato “Progetto di sostituzione e potenziamento RAGIONE_SOCIALE barriere metalliche di sicurezza per bordo laterale”, emergendo dalla lettura dei progetti esecutivi – e dall’interpretazione RAGIONE_SOCIALE relative sigle – che i tratti già dotati di barriere new jersey erano indicati come già riqualificati e, quindi, non oggetto di intervento sostitutivo; e che, tra questi, compreso proprio il tratto di viadotto ove è avvenuto il sinistro, emergendo dalla lettura complessiva degli atti che nessuna barriera new jersey era stata rimossa con l’eccezione di un breve tratto complessivo di 11 metri.
La Corte ha quindi ritenuto che il piano generale di riqualifica e i successivi progetti esecutivi avrebbero deliberatamente escluso dall’area di intervento le barriere in calcestruzzo, in considerazione RAGIONE_SOCIALE loro classe di valore nominale (parificato a quella di una barriera di tipo H3), prescindendo da qualsiasi valutazione in ordine al loro effettivo stato di idoneità.
I giudici di appello, in ordine all’estensione dell’obbligo di riqualificazio RAGIONE_SOCIALE barriere, hanno quindi argomentato che la Convenzione Unica del 2007 prevedeva un obbligo di riqualifica esteso all’intera rete autoRAGIONE_SOCIALEle e che la concreta delimitazione dell’obbligo non potesse essere interpretata alla luce di sole valutazioni nominali senza alcuna verifica di carattere concreto.
Hanno COGNOMEesì fatto riferimento al disposto del dm. 223/1992, il quale prevedeva un vero e proprio obbligo di progettazione esecutiva in tutte le attività consistenti, in particolare, nell’adeguamento di “tratti significativi” e qui imponendo l’intervento di un tecnico qualificato in tutte le occasioni di estes interventi sull’esistente; ritenendo che non potesse non considerarsi come “tratto significativo”, nella propria interezza, quello oggetto degli interventi eseguiti s primi 100 chilometri dell’autoRAGIONE_SOCIALE Napoli-Canosa; derivandone la contrarietà alle disposizioni di riferimento di una progettazione esecutiva non estesa alla totalità di tale tratto e che tale omissione avrebbe determiNOME l’impossibilità, in capo al progettista esecutivo, di prendere atto RAGIONE_SOCIALE concrete condizioni RAGIONE_SOCIALE barriere new jersey presenti sul viadotto, presa d’atto – a propria volta – propedeutica alla necessaria sostituzione RAGIONE_SOCIALE barriere medesime.
57. Tale sintesi RAGIONE_SOCIALE contrapposte tesi espresse dai giudici di merito è funzionale al rigetto dei motivi di ricorso con i quali – perCOGNOMEo con argomentazioni che, in riferimento alle considerazioni pregresse, attengono in realtà al profilo di logicità RAGIONE_SOCIALE conclusione raggiunta dalla Corte d’appello – è stata prospettata la violazione dell’obbligo di motivazione c.d. rafforzata.
Difatti, come risulta evidente dalla predetta sintesi, la Corte ha previamente individuato i profili di fatto posti dal Tribunale alla base dell’esclusione di asp di responsabilità colposa in capo all’Amministratore Delegato e agli COGNOMEi soggetti in servizio presso la sede centrale e li ha analiticamente esaminati e con operando una ricostruzione alternativa puntualmente attinente alla sussistenz un profilo di colpa specifica in ordine ai suddetti imputati; in tale modo dove ritenere che la Corte abbia offerto una completa esposizione RAGIONE_SOCIALE ragioni poste alla base RAGIONE_SOCIALE difforme conclusione raggiunta rispetto a quella fatta propria dal giudice di primo grado.
58. D’COGNOMEa parte, gli imputati hanno anche formulato specifici motivi di ricorso in ordine alla dedotta violazione dell’art.603, comma 3bis, cod.proc.pen., che, nel testo applicabile ratione temporis, prevedeva che «Nel caso di appello del AVV_NOTAIO ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione RAGIONE_SOCIALE prova dichiarativa, il giudice, ferme le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale».
Si tratta, nello specifico, di deduzioni contenute nel quarto motivo di ri articolato dalla difesa del COGNOME, nel settimo motivo di ricorso articola difesa del COGNOME, nel terzo motivo articolato dalla difesa del COGNOME e RAGIONE_SOCIALE parte dell’ottavo motivo articolato dalla difesa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, oltre a essere state richiamate espressamente anche nel primo motivo articolato dalla difesa del COGNOME.
I motivi sono infondati.
58.1 Come è noto, la questione relativa all’obbligo di rinnovazione istruttoria in caso di appello presentato dal p.m. avverso una pronuncia di assoluzione e fondato sulla valutazione di una prova dichiarativa si è posta in seguito alla sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte EDU nel caso Dan c. Moldavia, emessa il 5 ottobre 2011, che aveva stabilito che il c.d. overtuming in appello di una sentenza di assoluzione – per rendere il processo equo ai sensi dell’art. 6 CEDU – non poteva prescindere dalla rinnovazione dell’esame dei testimoni decisivi; principio poi recepito in via giurisprudenziale dalle Sezioni Unite nelle pronunce Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267487 e Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, COGNOME, Rv. 269785 (in relazione alla riforma di sentenza di assoluzione emessa all’esito di giudizio abbreviato non condizioNOME) e quindi positivizzato nell’ordinamento interno per effetto dell’introduzione dell’art.603, comma 3bis, cod.proc.pen. ad opera RAGIONE_SOCIALE I. 23 giugno 2017, n.103.
Nella copiosa elaborazione giurisprudenziale seguita all’affermazione del principio, questa Corte ha affermato che la necessità per il giudice di appello di procedere, anche d’ufficio, alla rinnovazione dibattimentale RAGIONE_SOCIALE prova ai sensi dell’art. 603, comma 3b/s, cod. proc. pen. concerne il solo caso in cui alla riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza di assoluzione si giunga esclusivamente sulla base di una diversa valutazione RAGIONE_SOCIALE prova dichiarativa e non anche nell’ipotesi in cui si pervenga al diverso approdo decisionale in forza RAGIONE_SOCIALE rivalutazione di un compendio probatorio di carattere documentale (Sez. 2, n. 53594 del 16/11/2017, Piano, Rv. 271694; Sez. 3, n. 36905 del 13/10/2020, COGNOME, Rv. 280448); conclusione che, d’COGNOMEa parte, è imposta proprio dal tenore letterale RAGIONE_SOCIALE disposizione cont nell’art.603, comma 3bis, cod.proc.pen., la quale chiarisce testualmente che la valutazione RAGIONE_SOCIALE prova effettuata dalla sentenza di primo grado di proscioglimento
impugnata dal AVV_NOTAIO ministero per motivi che a tale valutazione attengano, è esclusivamente quella avente ad oggetto la «prova dichiarativa».
58.2 Va quindi rilevato che il ribaltamento RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado in ordine al capo C1) – con specifico riferimento ai profili posti alla base dell sentenza di assoluzione – si è fondato su argomentazioni di carattere prettamente documentale; costituiti, in particolare, dall’esame del contenuto RAGIONE_SOCIALE Convenzione Unica conclusa nel 2007 tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, dalla valutazione del contenuto del piano di riqualifica adottato dal RAGIONE_SOCIALE di amministrazione con la delibera del 18 dicembre 2018 e dal contenuto RAGIONE_SOCIALE relazione generale e del progetto esecutivo di sistemazione e potenziamento RAGIONE_SOCIALE barriere metalliche di sicurezza per bordo laterale adottato da RAGIONE_SOCIALE nel novembre del 2011 e relativo all’autoRAGIONE_SOCIALE A16 Napoli-Canosa.
Mentre, quanto all’unica fonte dichiarativa citata nella parte argomentativa RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale – ovvero l’AVV_NOTAIO. NOME COGNOME (nella propria veste d ingegnere dipendente di RAGIONE_SOCIALE e progettista dell’intervento di riqualificazione RAGIONE_SOCIALE barriere bordo laterale dal Km INDIRCOGNOME al Km INDIRCOGNOME dell’A1 questi è stato escusso tanto nel corso del primo grado quanto nel secondo grado di giudizio, mentre pure è stata disposta la nuova audizione dei testi COGNOME e COGNOME.
Deve quindi ritenersi che la Corte territoriale non abbia posto in essere violazioni dell’art.603, comma 3bis, cod.proc.pen, pur in assenza RAGIONE_SOCIALE rinnovazione dell’escussione dei testi COGNOME, COGNOME e COGNOME ritenendo valutazione implicita ma inequivocabile, che le testimonianze stesse fossero tutto irrilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALE decisione; rammentando sul punto che al giudice di secondo grado, ai fini dell’adozione di una sentenza di condanna che ribalti un precedente esito assolutorio, non è richiesto necessariamente – fatto salvo il successivo controllo di logicità RAGIONE_SOCIALE motivazione – di disporre la rinnovazione di RAGIONE_SOCIALE dichiarative qualora ritenute, come nel caso di specie, di rilevanza del tutto marginale rispetto alle risultanze documentali ovvero quando la deposizione è valutata in maniera del tutto identica sotto il profilo contenutistico, ma il suo significato probatorio viene diversamente apprezzato nel rapporto con le a RAGIONE_SOCIALE (cfr. Sez. 5, n. 33272 del 28/03/2017, COGNOME, Rv. 270471; Sez. 6, n. 49067 del 21/09/2017, Bertolini, Rv. 271503; cfr. anche Sez. 2, n. 3129 del 30/11/2023, dep. 2024, Casoppero, Rv. 285826).
58.3 Alcun profilo di patologia processuale rilevante ai sensi RAGIONE_SOCIALE disposizione invocata è COGNOMEesì deducibile in ragione RAGIONE_SOCIALE mancata rinnovaz dell’escussione del perito (la cui audizione era stata disposta ex officio dalla Corte territoriale e al quale le parti, in considerazione del rigetto RAGIONE_SOCIALE richieste difens in ordine alle modalità di escussione, non avevano rivolto alcuna domanda), atteso che il ribaltamento RAGIONE_SOCIALE sentenza di condanna non è avvenuto sulla base di un
diversa lettura degli elementi deducibili dall’esame svolto in primo grado e dalla relazione ivi depositata, non essendo quindi stato operato alcun diverso apprezzamento di tale mezzo di prova; con la conseguenza che non si ravvisa alcuna violazione dei principi espressi, sul punto, da Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019, Pavan Rv. 275112 – 01.
Nemmeno (in relazione alle considerazioni contenute nel terzo motivo del ricorso proposto dalla difesa del COGNOME) profili di patologia derivano dal fatto che l Corte, dopo aver disposto d’ufficio la riconvocazione del perito, non gli abbia formulato alcuna domanda, non essendo l’invocata disposizione contenuta nell’art.151, comma 2, disp.att., cod.proc.pen., idonea a fondare qualsiasi aspetto di nullità.
A ciò va comunque aggiunta l’argomentazione ulteriore – in ordine all’escussione dei testi da ultimo citati – in base alla quale il giudice di appello c in forza di una diversa valutazione RAGIONE_SOCIALE prova dichiarativa, condanni l’imputato assolto in primo grado, non è tenuto a procedere a una nuova audizione dei testimoni, nel caso in cui le parti abbiano concordemente rinunciato alla rinnovazione dell’istruttoria (Sez. 5, n. 16286 del 28/03/2023, V., Rv. 284397; Sez. 4, n. 8283 del 16/11/2023, dep. 2024. COGNOME Monica, Rv. 285869); considerazione sicuramente applicabile al caso di specie, atteso che le difese – in sede di appello – non avevano richiesto l’audizione dei predetti testi e che le richieste di rinnovazione istruttoria proposte si fondavano esclusivamente sull’aspetto (già sopra esamiNOME e attinente a diversa tematica) RAGIONE_SOCIALE nuova audizione dei consulenti di parte.
59. Tanto premesso, devono quindi essere analizzati i motivi di ricorso attinenti all’effettiva violazione di una regola cautelare derivante dal contenuto dei predetti progetti (quello generale di riqualificazione e quello attinente alle barrier presenti sul tratto autoRAGIONE_SOCIALEle ove è avvenuto il sinistro), in rapporto alle fon normative di riferimento indicate nell’atto di esercizio dell’azione penale, sulla base di un’ipotesi accusatoria ritenuta fondata dai giudici di appello.
59.1 Come sopra riassunto in sede di “ritenuto in fatto”, la difesa dell’Amministratore Delegato COGNOME ha articolato, sul punto, quattro motivi di impugnazione, ovvero il settimo, l’ottavo, il nono e il decimo.
Nel settimo motivo è stato dedotto un indebito collegamento tra attività del progettista e condotta dell’Amministratore Delegato.
Nell’ottavo motivo – il cui contenuto è stato già esamiNOME anche in relazione al profilo attinente ai compiti in materia di manutenzione ordinaria – è stata dedotta l’assenza di una posizione di garanzia riferibile all’Amministratore Delegato in ordine all’attività di riqualificazione RAGIONE_SOCIALE rete (considerazione posta
alla base, in relazione a tutti i componenti degli organi centrali, anche del nono motivo proposto dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE).
Nel nono motivo (in cui è stata dedotta una violazione sanzionabile ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen.), il ricorrente ha premesso che i tempi di adozione del piano pluriennale di riqualificazione non erano previsti dall’art.3 RAGIONE_SOCIALE Convenzione Unica e che il richiamo al piano finanziario non potesse che ritenersi limitato agli interventi previsti dall’art.3, lett.f), dell’atto, i “il piano finanziario, infatti, per la sua natura e funzione, non può prevedere obblighi realizzativi aggiuntivi a quelli disciplinati dalla Convenzione”, che, pertanto, dallo stesso non potesse farsi discendere alcun obbligo per il concessionario in ordine alla riqualificazione RAGIONE_SOCIALE barriere di bordo ponte e che l’obbligo di sostituzione RAGIONE_SOCIALE barriere con quelle di “tipo TARGA_VEICOLO H3 su terra e H3TARGA_VEICOLOH4 su bordo ponte”, si trovava contenuto all’interno RAGIONE_SOCIALE sezione su “Relazione di manutenzione e piano di sicurezza”, per la quale non erano previste risorse specifiche né nella tabella né nel piano economico finanziario, discendendone che in alcun modo poteva dedursi dal testo RAGIONE_SOCIALE Convenzione l’obbligo di sostituzione RAGIONE_SOCIALE barriere new jersey presenti sul INDIRCOGNOME; in ciò richiamando anche gli esiti RAGIONE_SOCIALE prova per testi assunta nel corso del primo e del secondo grado di giudizio (con riferimento specifico alle dichiarazioni rese dal teste NOME COGNOME, in servizio presso il RAGIONE_SOCIALE, in ordine alla mancanza di un obbligo astratto di riqualificazione di barriere non adeguate); ha quindi argomentato che le barriere installate sul viadotto dovevano ritenersi RAGIONE_SOCIALE classe più elevata, con conseguente insussistenza di un obbligo di riqualificazione, atteso che molteplici risultanze istruttorie dimostravano che la barriera apparteneva alla classe H4, come confermato dallo stesso perito. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
In ordine alla nozione di “tratto significativo”, contenuta nell’art.2, comma 3, d.m. n.223/1992, ha dedotto che la normativa non si applicava alla manutenzione RAGIONE_SOCIALE barriera ma alla sola fase RAGIONE_SOCIALE progettazione esecutiva; concludendone che tutti gli interventi di manutenzione ordinaria non fossero soggetti al rispetto di tale disposizione; ha quindi desunto, nel merito RAGIONE_SOCIALE argomentazioni RAGIONE_SOCIALE Corte di appello, che la nozione di “tratto significativo” dovesse essere intesa in senso “funzionale”, intendendosi per tratto significativo quello che permette alla barriera di funzionare, con conseguente impossibilità di considerare nell’ambito di tale nozione l’intera tratta autoRAGIONE_SOCIALEle considerata dall’intervento di riqualifica; ritenendo che la Corte avesse invertito i termini del questione posta dal d.m. 223/1992, sulla base del quale doveva invece ritenersi dapprima necessaria la delimitazione dell’intervento di riqualificazione e, successivamente, la progettazione esecutiva; ritenendo COGNOMEesì che l’obbligo di progettazione non potesse farsi discendere dalla particolare collocazione
orografica del tratto e dalla sua conseguente pericolosità, essendosi ivi sposata una concezione aRAGIONE_SOCIALE del concetto relativo.
Nel decimo motivo, in cui è stato denunciato un vizio di illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione, la difesa ha COGNOMEesì contestato l’interpretazione conferita dalla Corte territoriale alla delibera del 18 dicembre 2008 adottata dal RAGIONE_SOCIALE di Amministrazione; ha infatti dedotto che nel piano relativo era stata disposta la riqualificazione di tutte le barriere presenti sulle tratte RAGIONE_SOCIALEli senza distinzi tra quelle metalliche e quelle in calcestruzzo, ribadendo che l’obbligo di sostituzione desumibile dalla relazione sul programma di manutenzione e sul piano di sicurezza non si estendesse alle barriere già aventi le caratteristiche di quelle d tipo TARGA_VEICOLO; ha comunque contestato la valutazione RAGIONE_SOCIALE Corte in ordine al fatto che la delibera adottata il 18 dicembre 2008 riguardasse solo barriere di tipo metallico confutando la complessiva interpretazione del contenuto del piano, esponendo che la stessa motivazione – soffermandosi sulle dichiarazioni degli imputati – aveva fatto riferimento alla sostituzione anche di barriere in calcestruzzo, per quanto su tratti esigui; richiamando, sul punto, anche alcuni progetti esecutivi depositati dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dai quali era desumibile che l’intervento di riqualificazion aveva riguardato anche barriere in calcestruzzo, ribadendo quindi l’erronea interpretazione RAGIONE_SOCIALE Corte in ordine al contenuto RAGIONE_SOCIALE delibera adottata dal consiglio di amministrazione.
59.2 La difesa del COGNOME, nell’ambito del sesto motivo – attinente alla dedotta insussistenza di una motivazione rafforzata – ha spiegato un’ampia serie di considerazioni in ordine alla ritenuta sussistenza di una condotta colposa derivante dalla mancata riqualificazione RAGIONE_SOCIALE barriere del INDIRCOGNOME Acqualonga.
Ha dedotto che il mero inserimento del tratto in questione in quello oggetto dell’intervento realizzato sulla A16 non implicasse alcun obbligo di sostituzione RAGIONE_SOCIALE barriere, atteso lo specifico coefficiente di contenimento di quelle collocate sul viadotto e ritenendo che dovesse applicarsi, nel caso di specie, un principio di affidamento, in capo al progettista esecutivo, in ordine al corretto adempimento degli obblighi di manutenzione da parte degli organi deputati; ha dedotto che la Corte territoriale avrebbe travisato il contenuto del piano di riqualificazion adottato nel 2008 e che, in ogni caso, le barriere in calcestruzzo non necessitavano di alcuna riqualificazione trovandosi già ad un massimo livello di sicurezza; deducendo che, tra gli obblighi del concessionario fissati in sede convenzionale, non figurasse quello di riqualificazione RAGIONE_SOCIALE barriere di contenimento; quanto alla valenza del d.m. n.223/1992 ha dedotto che, dalla relativa fonte, non poteva trarsi alcun obbligo di riqualificazione dell’intero tratto di RAGIONE_SOCIALE oggetto dell’interven proprio in quanto il concetto di significatività non poteva ritenersi esteso all barriere aventi già una valutazione prestazionale più elevata, sottolineando che,
in assenza di definizione normativa, già il Tribunale si era affidato per la chiarificazione RAGIONE_SOCIALE portata dell’espressione a quanto dichiarato da alcuni testi particolarmente qualificati, i quali tutti avevano escluso la sussistenza di un obbligo generalizzato di sostituzione RAGIONE_SOCIALE barriere sui tratti interessati dall’interven suddetto.
Ulteriormente, nell’ambito del decimo motivo di impugnazione, la difesa del COGNOME ha evidenziato come l’inottemperanza al dedotto obbligo di sostituzione non si sarebbe posto in rapporto causale con l’incidente, da ricondurre alla sola violazione degli obblighi di manutenzione.
59.3 La difesa del COGNOME ha articolato cinque distinti motivi (compresi tra il settimo e l’undicesimo) che sono tra di loro strettamente connessi sul piano logico, riguardando tutti la problematica in questione attinente alla sussistenza di un obbligo di riqualificazione RAGIONE_SOCIALE barriere in calcestruzzo e alla sua efficienz causale rispetto all’evento.
Ha dedotto (settimo motivo) l’erroneità RAGIONE_SOCIALE valutazione RAGIONE_SOCIALE Corte nella parte in cui aveva escluso dall’oggetto del piano di riqualificazione approvato il 18 dicembre 2008 anche l’intervento sulle barriere in calcestruzzo, atteso che le emergenze documentali dimostravano che si era operato anche su tale tipologia di barriere; evidenziando il dato rappresentato dalla corrispondenza RAGIONE_SOCIALE barriere presenti sul INDIRCOGNOME alla capacità prestazionale propria RAGIONE_SOCIALE barriere di ultima generazione; sottolineando l’erroneità RAGIONE_SOCIALE valutazione del giudice di appello in punto di mancanza di copertura finanziaria per l’intervento sulle barriere in calcestruzzo nonché l’illogicità RAGIONE_SOCIALE deduzioni inerenti alla asserita no credibilità dell’AVV_NOTAIO.
Ha COGNOMEesì dedotto (ottavo motivo) la violazione dell’art.2 del d.m. n.223/1992, atteso che lo stesso non conteneva nessun criterio relativo all’individuazione RAGIONE_SOCIALE barriere da sostituire ma si riferiva alla sola fase del progettazione esecutiva, a propria volta posteriore rispetto alla individuazione dei tratti significativi; individuazione da ricondurre al superiore livello di progettazi (ovvero quella generale) e che, nel caso di specie, aveva tenuto conto RAGIONE_SOCIALE già avvenuta riqualificazione RAGIONE_SOCIALE barriere; ha dedotto che il suddetto d.nn. non comportava comunque alcun obbligo per il progettista di eseguire un sopralluogo (nono motivo) ovvero di verificare lo stato manutentivo del dispositivo di ritenuta; ha comunque dedotto la carenza di un’adeguata analisi sul piano RAGIONE_SOCIALE causali RAGIONE_SOCIALE colpa e del giudizio controfattuale, atteso che gli stessi giudici avevano ricondotto la causa dell’evento a un difetto di manutenzione RAGIONE_SOCIALE bar (decimo motivo); assumendo, COGNOMEesì, che la sentenza non avrebbe dato conto dell’effettivo contributo del ricorrente all’adozione RAGIONE_SOCIALE delibera del consiglio amministrazione nonché del ragionevole affidamento che questi poteva riporre nel
corretto adempimento degli obblighi di manutenzione (undicesimo motivo); deducendo, quindi, che l’evento si sarebbe verificato per il solo inadempimento rispetto a tali ultimi obblighi.
59.4 La difesa del COGNOME ha dedicato alla questione in esame una parte (la 4.2) del quarto motivo di ricorso; ha contestato che il piano approvato nel 2008 impedisse la riqualificazione di barriere non metalliche, in realtà valutate in sede di progettazione esecutiva e ritenute già riqualificate; ha dedotto, inoltre l’insussistenza di un obbligo di riqualificazione RAGIONE_SOCIALE barriere discendente dalla Convenzione Unica ovvero dalla normativa di settore.
59.5 La difesa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha COGNOMEesì articolato sul punto il settimo motivo di impugnazione; nel quale ha negato, sul piano RAGIONE_SOCIALE fonti rilevanti, la sussistenza di un obbligo generalizzato di riqualifica RAGIONE_SOCIALE barrie laterali e negato comunque il fondamentale elemento rappresentato dalla causalità RAGIONE_SOCIALE colpa oltre che quello del necessario nesso causale.
60. L’esposizione RAGIONE_SOCIALE ragioni poste alla base RAGIONE_SOCIALE sentenze di merito – e, in particolare, di quella RAGIONE_SOCIALE Corte di appello – costituisce un preambolo necessario al fine di valutare la fondatezza RAGIONE_SOCIALE complessive censure spiegate dai suddetti ricorrenti sullo specifico punto attinente all’effettiva sussistenza di un obbligo riqualifica e all’ambito degli obblighi eventualmente desumibili dal testo del d.m. 223/1992; aspetti in ordine ai quali, sulla base RAGIONE_SOCIALE sinossi prima esposta, i ricorrenti in questione hanno formulato censure sostanzialmente sovrapponibili e che possono essere quindi oggetto di trattazione unitaria.
61. Anteriormente rispetto all’esame nel merito dei motivi di impugnazione deve essere esplicitato un necessario preambolo – rilevante anche ai sensi dell’art.619, comma 1, cod.proc.pen. – specificamente attinente alla distinzione, contenuta in entrambe le sentenze di merito, tra attività di manutenzione e attività di riqualificazione; distinzione che, prendendo spunto dal contenuto RAGIONE_SOCIALE norma UNI 11603 (nella versione vigente all’epoca del fatto) si fonda sul dato in base al quale, nello specifico settore RAGIONE_SOCIALE barriere di RAGIONE_SOCIALE vengono indicati il termine di “riqualifica” gli interventi che comportano la “sostituzione completa del bene”, con la finalità di conseguire più elevati standard prestazionali per l’infrastruttura, con la conseguenza che gli stessi debbano essere esclusi dall’ambito dell’attività di manutenzione ordinaria ovvero straordinaria.
Sul punto, ritiene questo Collegio che – in riferimento alla già richi disposizione contenuta nell’art.14 del Codice RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – l’attività d riqualificazione, da definire come sostituzione di elementi presenti sulla rete autoRAGIONE_SOCIALEle e diretti a garantire la sicurezza RAGIONE_SOCIALE circolazione, non possa che
essere ricompresa nella generale nozione di manutenzione (sotto la specie di quella “predittiva”) e, quindi, nell’ambito degli obblighi gravanti sull’ente gesto ai sensi RAGIONE_SOCIALE predetta disposizione che, come detto, va posta a base tanto dell’individuazione RAGIONE_SOCIALE posizione di garanzia quanto RAGIONE_SOCIALE configurazione RAGIONE_SOCIALE regola cautelare in virtù RAGIONE_SOCIALE sua interpretazione quale disposizione elastica.
Pertanto, in riferimento alle deduzioni inerente alla sussistenza RAGIONE_SOCIALE posizione di garanzia, risultano vieppiù richiamabili le precedenti argomentazioni, spese in ordine alla valenza strategica di tale attività e in ordine alla n delegabilità RAGIONE_SOCIALE stesse da parte RAGIONE_SOCIALE figure apicali, con particolare riferiment all’Amministratore Delegato.
Va quindi affermato il seguente principio di diritto: “nell’ambito dell’attività di manutenzione, di competenza dell’ente RAGIONE_SOCIALE de//a RAGIONE_SOCIALE ovvero de/ concessionario ai sensi dell’art.14 del d.lgs. 30 aprile 1992, n.285, va ricompresa tanto quella inerente alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli elementi finalizzati a garantire la sicurezza quanto quella di sostituzione degli stess finalizzata a garantire il miglioramento complessivo RAGIONE_SOCIALE struttura allo scopo di assicurarne un miglioramento prestazionale finalizzato alla tutela degli utenti”.
62. Ciò posto, ritiene il Collegio che tutti i predetti motivi di ricorso si infondati.
62.1 In ordine alle argomentazioni difensive – poste alla base di dedotti vizi di illogicità anche per travisamento, sotto il profilo dell’omissione – iner all’esclusione RAGIONE_SOCIALE barriere in calcestruzzo dall’ambito degli interventi deliberati sede di approvazione del piano pluriennale di riqualifica adottato il 18 dicembre 2008, le stesse vanno ritenute infondate, essendosi la Corte territoriale attenuta al contenuto letterale dell’atto e avendo adottato, in ordine allo stesso, adeguati criteri di interpretazione che sfuggono a qualsiasi censura di illogicità.
Al fine di prendere compiutamente in esame le argomentazioni difensive (che, nella loro generalità, si basano – a propria volta – sulla condivisione dell lettura degli atti operata nella pronuncia assolutoria del Tribunale di Avellino) occorre necessariamente prendere le mosse dall’interpretazione del contenuto degli obblighi assunti dal concessionario nell’ambito RAGIONE_SOCIALE Convenzione Unica conclusa tra la concedente RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art.2, Commi 82 e ss., dl. 3 ottobre 2006, n.262, conv., con modif., nella I. 24 novembre 2006, n.286; Convenzione che, come sopra rilevato, è stata fatta oggetto di una successiva disposizione, dettata dall’art.8duodecies dell’allegato 1 alla I. 6 giugno 2008, n.101, ai sensi del quale «Sono approvati tutti gli schemi di Convenzione con la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE già sottoscritti dalle RAGIONE_SOCIALE concessionarie autoRAGIONE_SOCIALEli alla data di entrata in vigore del presente decreto».
In tale atto, ai sensi dell’art.3, comma 1, lett.b), era previsto, in capo concessionario, l’obbligo del «mantenimento RAGIONE_SOCIALE funzionalità RAGIONE_SOCIALE infrastrutture concesse attraverso la manutenzione e la riparazione tempestiva RAGIONE_SOCIALE stesse», nonché (lett. d)) del «miglioramento del servizio attraverso la promozione di attività strumentali e ausiliarie del servizio autoRAGIONE_SOCIALEle»; mentre la successiva lett.f) prevedeva l’obbligo per il concessionario di provvedere alla «progettazione, alla stipula del contratto di appalto con l’appaltatore prescelto a norma dell’art.33 nonché agli oneri di collaudo ed alle COGNOMEe attività accessorie degli interventi adeguamento RAGIONE_SOCIALE rete [….] che risultano nel piano finanziario di cui all’art.11».
Nell’ambito dell’allegato “E” alla Convenzione, contenente il piano finanziario (redatto ai sensi del citato art.11 RAGIONE_SOCIALE medesima), era previsto, nell sezione intitolata “relazione sul programma di manutenzione e sul piano di sicurezza”, uno specifico inciso relativo alla barriere di sicurezza e alla segnaletica, prevedendosi che il concessionario – su una serie di arterie, nell’ambito RAGIONE_SOCIALE quali era espressamente citata la A 16 Napoli-Canosa – avrebbe dovuto avviare, già nel periodo 2007-2012, una complessiva riqualificazione RAGIONE_SOCIALE barriere spartitraffico con installazione di barriere di tipo H4; e che, dal 2008, avrebbe dovuto essere avviato un «piano pluriennale di riqualificazione di tutte le barriere later utilizzando barriere di tipo H2-H3 su terra e H3-H4 su bordo ponte», con interventi definiti come “diffusi” principalmente su una serie di arterie, tra le quali era pu espressamente menzionata la Napoli-Canosa, rilevandosi come gli interventi di manutenzione fossero resi necessari anche «dal degrado legato agli anni di esercizio e da esigenze di mantenimento in efficienza RAGIONE_SOCIALE barriere».
A tale proposito – e in riferimento a quanto argomentato nel nono motivo articolato dalla difesa del COGNOME – deve ritenersi, da un lato, che le disposizio contenute nella Convenzione e, specificamente, nell’allegato piano finanziario, non contenessero, come ivi dedotto, solo un generico impegno di spesa pattuito tra la parti contraenti ma fissassero specifici obblighi del concessionario in tema di mantenimento e di miglioramento degli standard di sicurezza RAGIONE_SOCIALEle, da porre (sulla base del predetto principio di diritto) in diretto collegamento con la cita disposizione generale contenuta nell’art.14 del d.lgs. n.285/1992.
Su tale aspetto, come accenNOME in precedenza, la Convenzione tra concedente e concessionario – adottata secondo lo schema classico RAGIONE_SOCIALE concessione-contratto – si colloca nell’ambito RAGIONE_SOCIALE categoria degli accordi sostitutivi di provvedimenti amministrativi, ai quali si applicano, ai sen dell’art.11, comma 2, RAGIONE_SOCIALE I. 7 agosto 1990, n.241 «ove non diversamente previsto, i principi del codice RAGIONE_SOCIALE in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili», ivi compresi, quindi, quelli in materia di interpretazione dettati dag artt. 1362 e ss. cod.civ., applicando i quali (sulla base del fondamentale criterio di
interpretazione letterale) appare evidente come si fosse in presenza di una specifica assunzione di obblighi da parte del concessionario, il tutto da valutare in relazione ai poteri conferiti al concedente nell’ipotesi di accertamento del grave inadempimento agli obblighi derivanti alla concessione; nel cui ambito, all’art.9 (come propedeutici rispetto alla valutazione in ordine alla dichiarazione di decadenza) erano espressamente citate le disposizioni contenute alle lett.b) ed f) dell’a rt.3.
Deve COGNOMEesì rilevarsi la palese infondatezza RAGIONE_SOCIALE argomentazioni, contenute nello stesso motivo, riguardanti l’inidoneità del piano finanziario – i considerazione RAGIONE_SOCIALE sua natura deduttivamente variabile – a fissare obblighi aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti nel testo “base” RAGIONE_SOCIALE Convenzione.
Difatti, ai sensi dell’art.11 del relativo testo, il piano finanziario «costitu parte integrante RAGIONE_SOCIALE Convenzione», fatta salva la possibilità di un suo aggiornamento quinquennale ai soli fini dell’adeguamento «dei valori previsionali presenti nel piano stesso» nonché RAGIONE_SOCIALE sua revisione, prevista ai commi 2 e 3, nei casi di sopravvenienza di cause di forza maggiore.
Deve quindi ritenersi del tutto congrua e logica la valutazione RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale nella parte in cui ha ritenuto che gli impegni adottati nel pia finanziario facessero parte, a tutti gli effetti, del contenuto contrattua conclusione – a propria volta – coerente con le disposizioni generali in tema di determinazione dell’oggetto RAGIONE_SOCIALE pattuizione ai sensi dell’art.1346 cod.civ..
Va, ulteriormente, ritenuta logica la conseguente conclusione in forza RAGIONE_SOCIALE quale l’operazione espressamente intitolata come “riqualificazione di tutte le barriere laterali” in relazione alla A16, da attuare a partire dall’anno 2008 costituisse uno specifico obbligo di RAGIONE_SOCIALE; “riqualificazione” che essendo espressiva di un concetto assunto nell’atto come distinto rispetto a quello di manutenzione – non poteva che essere intesa quale obbligo di sostituzione RAGIONE_SOCIALE barriere preesistenti con COGNOMEe di maggiore potenzialità performativa, come confermato dalla espressa menzione, nel relativo punto del piano finanziario, RAGIONE_SOCIALE prevista installazione (con specifico riferimento alle barriere di bordo ponte) di dispositivi inquadrati nelle classi H3 e H4.
62.2 Tanto premesso, occorre quindi incentrarsi su un profilo centrale nel ragionamento RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale e costituito dall’oggetto del piano pluriennale di riqualifica adottato dal RAGIONE_SOCIALE di amministrazione di RAGIONE_SOCIALE con delibera del 18 dicembre 2008, presieduto dall’Amministratore Delegato NOME COGNOME; delibera nella cui premessa si faceva riferimento alla finalità del “miglioramento degli standard di sicurezza” previsti nel complesso RAGIONE_SOCIALE Convenzione Unica.
Ciò posto, i punti dei motivi di ricorso attinenti alla esatta interpretazion del contenuto del piano di riqualifica – facenti, a propria volta, espresso riferiment alla complessiva lettura offerta dal Tribunale – sono infondati.
Specificamente, appare del tutto congrua l’interpretazione offerta dalla Corte territoriale, in base alla quale l’oggetto dell’intervento previsto dal piano riqualifica fosse espressamente limitato alle cosiddette barriere “di primo impianto” (dall’estensione di km 2.202) , ovvero definite, nel preambolo del piano medesimo, nell’ambito di quelle cd. “a doppia onda”, con previsione dell’installazione di barriere new jersey solo “limitatamente a qualche tratta” ma solo in relazione specifica alle barriere “spartitraffico”.
In particolare (come desunto nella parte riportata a pag.264 RAGIONE_SOCIALE sentenza di appello), nel piano venivano, infatti, espressamente differenziate rispetto alle barriere di primo impianto le barriere “di seconda generazione”, dall’estensione di km 1512 e sottoposte a crash test prima del 1993-1994, specificandosi che, in relazione alle stesse, “attualmente non sussiste obbligo di sostituzione”.
Deve quindi ritenersi che l’interpretazione fornita dalla Corte territoriale, oggetto di contestazione da parte RAGIONE_SOCIALE difese dei suddetti imputati, sia priva di elementi di palese illogicità.
A tale proposito, sempre richiamando la problematica dell’interpretazione degli atti amministrativi (quali quelli di pianificazione emessi da un concessionario di AVV_NOTAIO servizio, a tutti gli effetti inserito nel c.d. settore AVV_NOTAIO alla occorre rilevare che l’interpretazione degli stessi, ivi compresi quelli di natura generale e programmatica, soggiace alle stesse regole dettate dagli artt. 1362 e ss. cod. civ. per l’interpretazione dei contratti, tra le quali assume carattere preminente quella collegata all’interpretazione letterale – con esclusione di ogni ulteriore procedimento ermeneutico in caso di clausole assolutamente chiare – ma, in caso di omissioni od ambiguità RAGIONE_SOCIALE singole clausole, con la necessità del ricorso ad COGNOMEi canoni ermeneutici, tra cui quello dettato dall’art. 1363 cod. civ. e quello dell’interpretazione secondo buona fede (RAGIONE_SOCIALE di Stato, sez. III, 23/11/2022, n.10301; Sez. U civ., Sentenza n. 20181 del 25/07/2019; Sez. 1 civ., Ordinanza n. 15367 del 03/06/2024).
62.3 Deve quindi ritenersi che la Corte territoriale si sia adeguatamente confrontata con i predetti principi in tema di interpretazione degli at amministrativi.
Nella specie, i giudici di secondo grado hanno infatti valorizzato il dato (contenuto alla pag.4 del verbale RAGIONE_SOCIALE delibera approvativa del piano e alla pag.3 dello stesso) in base al quale, a partire dal 2009, i previsti interventi di riquali avrebbero interessato la sostituzione RAGIONE_SOCIALE barriere da bordo laterale di primo impianto “mai sottoposte a crash test”, a propria volta insistenti sull’estensione
complessiva RAGIONE_SOCIALE rete autoRAGIONE_SOCIALEle nella misura di km 2.202 (specificandosi, nella sottostante tabella, che si verteva in materia di barriere “a doppia onda” installate sino al 1991, pur comprendendosi nel calcolo anche tratti quali le trincee e le gallerie non richiedenti barriere di sicurezza).
Altresì, nella pagina successiva del piano, si faceva riferimento alla ripartizione nell’ambito RAGIONE_SOCIALE rete RAGIONE_SOCIALE sostituzione RAGIONE_SOCIALE barriere di prim impianto, specificandosi – nella sottostante tabella – che le stesse insistevano per una lunghezza di km 163,4 nel tratto di autoRAGIONE_SOCIALE A16 collocato nel RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; si faceva, COGNOMEesì, riferimento alle barriere di primo impianto nella stima generale del costo dell’intervento, quantificato in 138 milioni di euro e in relazione alle so barriere metalliche; mentre, in riferimento alla barriere di seconda generazione e di bordo laterale – come sopra definite – era solo prevista l’esecuzione di RAGIONE_SOCIALE di crash test sulla barriere definite come di “medio potenziale” e inquadrabili nella categoria H2 (pag.268 RAGIONE_SOCIALE sentenza di appello).
Deve quindi ritenersi del tutto logica – sulla base dell’adozione dei citat criteri di interpretazione letterale, RAGIONE_SOCIALE menzione espressa RAGIONE_SOCIALE sole barriere di prima generazione a doppia onda e RAGIONE_SOCIALE mancata menzione di quelle del tipo new jersey (se non, nella delibera, rispetto alla “pavimentazione” propedeutica all’installazione RAGIONE_SOCIALE barriere spartitraffico e, nel piano, rispetto a tale tipolog protezioni, diverse rispetto a quelle di bordo laterale) – la conclusione espressa dalla Corte territoriale che, nello smentire le argomentazioni del Tribunale, ha rilevato che il piano di riqualifica in alcun modo facesse riferimento alla sostituzione di barriere in calcestruzzo del tipo new jersey, pure espressamente indicate nell’allegato “E” al piano finanziario come oggetto di interventi di riqualificazion da effettuare anche sull’autoRAGIONE_SOCIALE Napoli -Canosa; a ciò dovendosi comunque aggiungere, in quanto rilevante nel caso in esame, che in nessuna parte del piano si faceva specifico riferimento alla riqualificazione RAGIONE_SOCIALE barriere di bordo latera in calcestruzzo presenti sulla A16 e, specificamente, sul INDIRCOGNOME Acqualonga.
63. Operate tali considerazioni, occorre quindi procedere all’esame RAGIONE_SOCIALE censure difensive le quali – anche volendo interpretare nel senso suddetto il contenuto del piano di riqualifica – hanno sostenuto che non vigesse comunque alcun obbligo di sostituzione RAGIONE_SOCIALE barriere in calcestruzzo (come perCOGNOMEo riportato, sulla base di quanto sopra esposto, nello stesso testo del provvedimento) e tanto sulla scorta proprio di quanto previsto dal piano finanziario, che prevedeva la riqualificazione mediante installazione di barriere di tipo H3 o H4 su “bordo ponte” da eseguire, tra le COGNOMEe, sull’autoRAGIONE_SOCIALE INDIRCOGNOME.
Sulla base di tale prospettazione, dalle risultanze dell’istruttoria sarebbe emerso che le barriere precipitate in occasione dell’evento avessero un’astratta
capacità di contenimento stimabile in quella corrispondente alla classe H4 (come, di fatto, affermato anche dal perito nella deposizione resa all’udienza del 12/09/2018), con la conclusione che le stesse non sarebbero state ex ante individuabili quale possibile oggetto dell’intervento di sostituzione, in riferimen agli obblighi nascenti dalla Convenzione Unica.
63.1 Si tratta, perCOGNOMEo, di ragioni di impugnazione da ritenere complessivamente infondate.
In linea di premessa, va quindi rilevato che appare del tutto logica e congruente la lettura operata dalla Corte territoriale del contenuto dei piani esecutivi adottati da RAGIONE_SOCIALE in diretta attuazione RAGIONE_SOCIALE predetta delibera di approvazione del piano di riqualifica.
Soffermando l’attenzione, in particolare, sui piani esecutivi redatti in riferimento alla Napoli Canosa (documenti nn.6 e 11 degli allegati al ricorso depositato dal COGNOME) si evince, con argomentazione che – sulla base dei criteri di interpretazione suddetti – assume valenza del tutto determinante, che gli stessi erano stati espressamente intitolati come progetti “di sostituzione e potenziamento RAGIONE_SOCIALE barriere metalliche di sicurezza per bordo laterale”; evincendosi COGNOMEesì, dalla relazione di accompagnamento, che il sopralluogo eseguito dal progettista esecutivo aveva avuto a oggetto le sole barriere a due o tre onde, con esclusione RAGIONE_SOCIALE visione RAGIONE_SOCIALE barriere metalliche a tripla onda non rientranti nelle classi H2 (per quelle su terra) e H3 (per quelle su bordo ponte) ovvero di quelle di tipo new jersey, in quanto risultanti come già “riqualificate”.
Tale lettura è avvalorata dall’esame del progetto esecutivo di dettaglio relativo al tratto compreso tra il km 26 e il km 50 RAGIONE_SOCIALE Napoli Canosa (al cui interno è compreso il tratto di verificazione del sinistro), nel quale – accanto tratti dotati di barriere in calcestruzzo – è stata apposta la predetta sigla “RQ corrispondente, sulla base RAGIONE_SOCIALE legenda apposta in calce, alla nozione di “riqualificato”.
Deve quindi ritenersi del tutto logica la lettura degli elementi documentali – con specifico riferimento alla relazione contenuta nel progetto esecutivo – in base ai quali i sopralluoghi effettuati dal progettista esecutivo (NOME COGNOME) avessero interessato le sole barriere metalliche, con esclusione di qualsiasi tipologia di esame sulle barriere in calcestruzzo, indicate come già riqualificate in diretta attuazione RAGIONE_SOCIALE previsione contenuta nello strumento di pianificazione generale; elemento che, come dato atto espressamente dalla Corte, risulta corrispondente alla previsione di tutti gli COGNOMEi progetti esecutivi versati in at parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
D’COGNOMEa parte, tale lettura ha trovato una decisiva conferma proprio nelle dichiarazioni dello stesso teste COGNOME e allegate ai ricorsi di alcuni degli imputati
tanto in riferimento a quelle rese nel corso del primo grado di giudizio quanto a quelle rese in grado di appello in sede di rinnovazione istruttoria.
Difatti, il teste ha specificamente riferito che l’esclusione RAGIONE_SOCIALE barriere calcestruzzo dall’area di intervento era avvenuta a seguito di direttive imposte dalla propria “linea”, a propria volta costituita dagli Ingg. RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (cfr.pag.13 e ss. del verbale RAGIONE_SOCIALE deposizione resa in primo grado).
63.2 Va quindi ritenuta del tutto logica, in quanto non smentita da adeguati elementi probatori, la conclusione RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale in base alla quale l’esclusione dell’intervento sulle barriere in calcestruzzo fosse stata il frutto di vera e propria scelta strategica collocata “a monte” rispetto all’intervento e giustificata dalla catalogazione formale RAGIONE_SOCIALE barriere e dalla loro precedente sottoposizione (oltre venti anni addietro) a specifico crash test.
E’ quindi coerente con le predette premesse e immune dal denunciato vizio di illogicità, la conclusione raggiunta dalla Corte territoriale nella parte in cui ravvisato uno specifico inadempimento – in capo alla Concessionaria – rispetto agli obblighi nascenti dalla Convenzione e che imponevano un obbligo generalizzato di riqualifica; tra l’COGNOMEo giustificato, nel citato all. “E”, in relazione genera all’attività di manutenzione, oltre che dai danni derivanti da incidente, anche «dai normali interventi di ripristino resi necessari dal degrado legato agli anni d esercizio e da esigenze di mantenimento in efficienza RAGIONE_SOCIALE barriere a valle degli interventi di riqualificazione in corso».
Costituendo valutazione, quindi, non palesemente illogica quella formulata dalla Corte in ordine al fatto che il carattere generalizzato dell’obbligo di riqualif non potesse fondarsi solo sul dato RAGIONE_SOCIALE classificazione formale RAGIONE_SOCIALE barriere come detto, sottoposte a crash test alla fine degli anni Ottanta – in relazione alla preminente esigenza di salvaguardia dell’integrità RAGIONE_SOCIALE rete di contenimento specificamente richiamata nell’ali. “E”.
D’COGNOMEa parte, sempre in relazione alle argomentazioni difensive (come detto, richiamanti quelle sviluppate dal Tribunale nella sentenza assolutoria) nessun elemento in senso contrario è desumibile dalle cifre riportate nelle tabelle contenute nel piano, atteso che il valore di km 2.202 era – ivi – espressamente riferito alle “barriere di 1° impianto a doppia onda” e che del tutto aspecifiche devono ritenersi le argomentazioni relative alla dedotta capienza finanziaria dello strumento di programmazione in ordine alla sostituzione anche RAGIONE_SOCIALE barriere in calcestruzzo.
64. Atteso il tenore dell’imputazione e i puntuali argomenti articolati dalle difese, deve COGNOMEesì essere presa in esame la valutazione compiuta dalla Corte e inerente alla contestata violazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni contenute nel d.m. 18
febbraio 1992, n.223, specificamente richiamato nell’atto di esercizio dell’azione penale.
In particolare, l’art.2 di tale testo normativo prevede che:
«1. I progetti esecutivi relativi alle strade pubbliche extraurbane ed a quelle urbane con velocità di progetto maggiore o uguale a 70 km/h devono comprendere un apposito allegato progettuale, completo di relazione motivata sulle scelte, redatto da un ingegnere, riguardante i tipi RAGIONE_SOCIALE barriere di sicurezza da adottare, la loro ubicazione e le opere complementari connesse (fondazioni, supporti, dispositivi di smaltimento RAGIONE_SOCIALE acque, ecc.), nell’ambito RAGIONE_SOCIALE sicurezza RAGIONE_SOCIALEle.
I progetti relativi alla costruzione di nuovi tronchi RAGIONE_SOCIALEli dovranno prevedere la protezione RAGIONE_SOCIALE zone precisate nelle istruzioni tecniche di cui al successivo art. 8.
Analoga RAGIONE_SOCIALE progettazione RAGIONE_SOCIALE dovrà RAGIONE_SOCIALE essere RAGIONE_SOCIALE svolta RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE occasione dell’adeguamento di tratti significativi di tronchi RAGIONE_SOCIALEli esistenti, oppure ne ricostruzione e riqualificazione di parapetti di ponti e viadotti situati in posizi pericolosa per l’ambiente esterno alla RAGIONE_SOCIALE o per l’utente RAGIONE_SOCIALEle; i ripristini danni localizzati potranno invece essere eseguiti con le tipologie preesistenti».
In tali ipotesi, il legislatore – in sede di regolamento adottato ai sens dell’art.17, comma 3, I.n.400 del 1988 – ha espressamente previsto l’obbligo di progettazione esecutiva, per i tratti RAGIONE_SOCIALEli, tanto nell’ipotesi di «adeguamento di tratti significativi di tronchi RAGIONE_SOCIALEli esistenti» quanto di «ricostruzio riqualificazione di parapetti di ponti e viadotti situati in posizione pericolosa p l’ambiente esterno alla RAGIONE_SOCIALE o per l’utente RAGIONE_SOCIALEle».
Progettazione esecutiva, a propria volta, contenente necessariamente una completa valutazione – da parte del progettista – del tipo di barriera da adottare; il tutto ricordando che, ai sensi dell’art.33 del regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici applicabile ratione temporis (ovvero il d.P.R. 5 ottobre 2010, n.207), «Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l’intervento da realizzare», costituendo contenuto necessario dello stesso anche il piano di manutenzione dell’opera e RAGIONE_SOCIALE sue parti.
64.1 Va quindi rilevato che alcune RAGIONE_SOCIALE censure sopra riassunte si sono appuntate sulla definizione – legislativamente non esplicitata – RAGIONE_SOCIALE nozione di “tratto significativo”, allo stesso concetto attribuendosi – sulla scia de motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado, sul punto comunque non smentita dalla sentenza di appello (pag.278) – una generica definizione “funzionale”, finendo per ritenere che la ratio RAGIONE_SOCIALE norma sia quella di attribuire alla responsabilità esclusiva del progettista esecutivo la scelta dei tratti da riqualificare.
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Come ritenuto, con stringata ma adeguata motivazione, da parte RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale, deve ritenersi del tutto non consentita un’interpretazione dell suddetta disposizione slegata dai normali criteri di interpretazione letterale e sistematica e, di fatto, affidata alla lettura operatane dal perito e dai consulen tecnici; ritenendosi, in particolare, che nessun argomento idoneo a sostenere la tesi difensiva possa essere tratto dalla differenziazione, contenuta nel testo RAGIONE_SOCIALE norma, tra “RAGIONE_SOCIALE” e “tratto” e su cui pure i tecnici si sono soffermati.
Deve invece ritenersi che la Corte, con argomentazione congrua e coerente con il testo RAGIONE_SOCIALE disposizione, abbia individuato la nozione di “significativi nell’ampiezza del tratto RAGIONE_SOCIALEle soggetto a riqualificazione, divenendo poi la progettazione esecutiva non – in senso incompatibile con la ratio dell’istituto – la sede in cui operare una scelta dello stesso carattere significativo, bensì il luogo i cui decidere le modalità di intervento alla luce RAGIONE_SOCIALE concreta situazione di fatto RAGIONE_SOCIALE barriere. Dovendosi considerare del tutto congrua la valutazione operat giudice di appello in base alla quale la predetta interpretazione finire per vanificare la valutazione richiesta dalla normativa, ovvero l’esame funzionale e preventivo RAGIONE_SOCIALE barriere, da concludere con un giudizio in ordine alla loro effettiva capacità prestazionale.
64.2 Alla luce del complesso RAGIONE_SOCIALE predette considerazioni – e con valutazione da ritenere espressa anche ai sensi dell’art.619, comma 1, cod.proc.pen. – deve ritenersi che, sulla base del tenore del piano generale di riqualifica e dei progetti esecutivi di intervento sulla tratta A16, risulti dag come il concessionario abbia violato gli obblighi derivanti dalla Convenzione e abbia conseguentemente vanificato le esigenze poste alla base del d.m. 223/1992, con conseguente infondatezza RAGIONE_SOCIALE censure spiegate dai ricorrenti suddetti in ordine ai dedotti vizi di violazione di legge e di illogicità.
Rilevando, a tale proposito, che le istruzioni tecniche allegate al suddetto d.m., tra l’COGNOMEo, contengono all’art.2 l’enunciazione (applicabile a tutte indipendentemente dalla tipologia e contenente una vera e propria disposizione di chiusura) in base alla quale «Le barriere di sicurezza RAGIONE_SOCIALEle e gli COGNOMEi dispositi di ritenuta sono posti in opera essenzialmente al fine di realizzare per gli utent RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e per gli esterni eventualmente presenti, accettabili condiz sicurezza in rapporto alla configurazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, garantendo, entro limiti, il contenimento dei veicoli che dovessero tendere alla fuoriuscita dalla carreggiata RAGIONE_SOCIALEle.
Le barriere di sicurezza RAGIONE_SOCIALEle e gli COGNOMEi dispositivi di ritenuta devon quindi essere idonei ad assorbire parte dell’energia di cui è dotato il veicolo i movimento, limitando contemporaneamente gli effetti d’urto sui passeggeri».
64.2.1 Difatti, in primo luogo, il piano generale di riqualificazione mediante la suddetta esclusione RAGIONE_SOCIALE barriere in calcestruzzo da qualsiasi ambito di intervento – ha complessivamente violato gli obblighi discendenti dalla Convenzione; e ciò in relazione specifica a quelli derivanti dal citato art.3, nell parte in cui imponevano al concessionario tanto la complessiva manutenzione e riparazione degli elementi presenti sulla rete (interpretando nel citato senso estensivo il concetto di “manutenzione”) quanto il complessivo miglioramento del servizio.
Nonché in relazione agli obblighi derivanti dall’allegato “E”, nella parte in cui imponevano un obbligo di riqualificazione funzionalmente collegato anche alla preventiva valutazione dello stato di obsolescenza degli elementi strutturali presenti sulla rete.
64.2.2 Di conseguenza, analogo profilo di inadempimento deve ritenersi concretizzato in ordine ai progetti esecutivi (e, specificamente, di quelli relativi a Napoli – Canosa) nella parte in cui, ritenendo aprioristicamente come già riqualificate le barriere in calcestruzzo, ne hanno disposto la conseguente esclusione dai tratti da considerare come “significativi” ai sensi del d.m. n.223/1992, nonostante si trattasse di barriere apposte sulla rete nell’anno 1989 e sottoposte a crash test nel 1987/88.
In tale modo, di conseguenza, la programmazione dell’intervento ha aprioristicamente escluso, in capo al progettista esecutivo, la possibilità di prendere cognizione dello stato effettivo RAGIONE_SOCIALE barriere; tanto, come det in conformità con quanto dichiarato in sede di giudizio di primo e secondo grado dal progettista medesimo, nella parte in cui ha riferito che le stesse barriere erano state programmaticamente escluse da qualsiasi ambito di eventuale riqualificazione.
64.2.3 Ne consegue che, nel legare il concetto di tratto significativo all’interpretazione operata in ordine al contenuto dell’obbligo di riqualificazione alla conseguente esclusione RAGIONE_SOCIALE barriere già astrattamente ritenute come idonee, l’ente concessionario si è reso inadempiente rispetto agli obblighi nascenti dall’art.14 C.d.s. letto alla luce RAGIONE_SOCIALE Convenzione conclusa dalla concedente e che avrebbe imposto una necessaria verifica in ordine all’effettivo stato di tutte l barriere presenti sul tratto oggetto di intervento nonché RAGIONE_SOCIALE richiamate istruzioni tecniche allegate al d.m. n. 223/1992
Di fatto, deve quindi ritenersi coerente con il complessivo quadro normativo l’interpretazione operata da parte RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale; nella parte in cui ritenuto che, nel caso di specie, vi sarebbe stata una valutazione del tutto omessa, da parte del progettista esecutivo, in ordine all’effettiva idoneità RAGIONE_SOCIALE barriere in calcestruzzo – pure alle quali avrebbe dovuto estendersi l’obbligo di progetta
esecutiva – in considerazione di una scelta operata a monte e con la quale era stato deciso di escludere da ogni attività di riqualificazione le barriere medesime (elemento, questo, perCOGNOMEo confermato in sede testimoniale dallo stesso progettista, che ha riferito che la zona del INDIRCOGNOME non era stata neanche sottoposta a sopralluogo in quanto non ritenuta “tratto significativo”).
64.3 Sulla base di tale lettura, devono evidentemente ritenersi del tutto distoniche rispetto all’apparato motivazionale RAGIONE_SOCIALE sentenza le censure difensive – di cui sopra si è dato atto – in ordine all’insussistenza di un obbligo generalizzat di sostituzione RAGIONE_SOCIALE barriere ovvero di un’appartenenza RAGIONE_SOCIALE relativa tematica alla sola area manutentiva.
Difatti, sotto il primo aspetto, la Corte territoriale non ha affatto riten (né ha fatto assoluta menzione di tale profilo) che, attesa la ritenuta significativi del tratto autoRAGIONE_SOCIALEle, il d.nn. 223/1992 imponesse un generalizzato obbligo di sostituzione di tutte le barriere, ritenendo invece che l’avvio di tali lavori avrebbe dovuto comportare un obbligo generalizzato di valutazione RAGIONE_SOCIALE permanente efficacia prestazionale RAGIONE_SOCIALE barriere stesse indipendentemente dalla loro originaria classe di appartenenza; il tutto, incidentalmente, in coerenza proprio con gli obblighi nascenti dalla Convenzione come sopra interpretati, nonché RAGIONE_SOCIALE citate istruzioni tecniche allegate al d.m. n.223/1992.
Mentre, sotto il secondo profilo (che costituisce una diretta conseguenza del primo), ha rilevato che – indipendentemente dalle tematiche relative all’omessa manutenzione ordinaria e oggetto di diversi addebiti di colpa – fosse onere RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE concessionaria, in occasione di estesi lavori di riqualificazione, quello di procedere a una valutazione parcellizzata dell’efficienza RAGIONE_SOCIALE barriere, ritenendo che costituisse un’evidente violazione dei doveri discendenti dall’art.14 C.d.s. l’esclusione aprioristica basata sulla classe di appartenenza RAGIONE_SOCIALE barriere stesse; oltre tutto, come nel caso di specie, installate oltre venti anni prima de sinistro e in modo pure da ignorare l’espresso inciso contenuto nel citato punto RAGIONE_SOCIALE Convenzione che imponeva di tenere obbligatoriamente conto RAGIONE_SOCIALE vetustà RAGIONE_SOCIALE protezione.
64.4 A tale proposito, contrariamente rispetto agli assunti difensivi, deve ritenersi pertinente il richiamo operato dalla Corte territoriale a due atti emessi d parte del RAGIONE_SOCIALE in date 25/08/2024 e 21/07/2010 (espressamente richiamato, quest’ultimo, in sede di capo di imputazione).
In particolare, nel primo atto (espressamente intitolato come “direttiva” emessa nei confronti degli enti proprietari e di quelli gestori RAGIONE_SOCIALE strade) rammentava, in espresso riferimento al d.m. n.223/1992, il ruolo determinante svolto «dai dispositivi di ritenuta nelle costruzioni RAGIONE_SOCIALEli e tra essi in primo lu
RAGIONE_SOCIALE barriere di sicurezza RAGIONE_SOCIALEle, la cui progettazione, RAGIONE_SOCIALE e impiego sono disciplinati dal D.M. 18 febbraio 1992, n.223 e successivi aggiornamenti», richiamando l’attenzione dei progettisti – in sede di redazione degli elaborati esecutivi e facendo rinvio alle istruzioni tecniche allegate al d.m. – sulla necessit di curare l’adattamento dei singoli dispositivi omologati alla sede RAGIONE_SOCIALEle e che «in alcuni casi tale adattamento può comportare l’esigenza di modificare alcuni elementi del dispositivo che di conseguenza può essere, per tali elementi, difforme da quello omologato, in modo particolare per quanto attiene ai montanti ed ai sistemi di ancoraggio nonché nelle zone di transizione tra dispositivi diversi», invitando di conseguenza gli enti destinatari a verificare le condizioni di efficienz e manutenzione dei dispositivi di ritenuta con particolare riferimento alle modalità di installazione, provvedendo eventualmente a disporne l’adeguamento alle disposizioni vigenti.
Nella successiva circolare n.62032 del 21/07/2010 (che, in relazione alla deduzione RAGIONE_SOCIALE difesa del COGNOME, è successiva rispetto all’adozione del piano di riqualifica ma ben anteriore rispetto all’esecuzione dei lavori sulla tratta A16), RAGIONE_SOCIALE – nel premettere che le disposizioni contenute nel d.m. 223/1992 si riferivano strettamente alla fase RAGIONE_SOCIALE progettazione e non a quella RAGIONE_SOCIALE verifica RAGIONE_SOCIALE condizioni di efficienza RAGIONE_SOCIALE o al ripristino RAGIONE_SOCIALE funzionalità dei dispositivi danneggiati – ha perCOGNOMEo precisato c gli interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all’adeguamento dei dispositivi di ritenuta a più elevati standard di sicurezza non potessero essere ritenuti “ripristini di danni localizzati” e rientrassero pertanto nel campo applicazione RAGIONE_SOCIALE norma.
64.5 A tale proposito, in relazione alle argomentazioni difensive, va rilevato che le direttive e le circolari amministrative interpretative sono atti interni pubblica amministrazione, che si risolvono in un mero ausilio ermeneutico e non esplicano alcun effetto vincolante non solo per il giudice penale, ma anche per gli stessi destinatari, poiché le stesse non possono comunque porsi in contrasto con l’evidenza del dato normativo (Sez. 3, Ordinanza n. 25170 del 13/06/2012, La Mura, Rv. 252771).
PerCOGNOMEo, pure non costituendo pacificamente fonti del diritto, le circolari amministrative (in quanto comprese nella categoria degli atti amministrativi connessi alla sussistenza di un rapporto interorganico, quale è quello tra concedente e concessionario di AVV_NOTAIO servizio) sono comunque idonee a individuare dei criteri rilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALE modalità di applicazione RAGIONE_SOCIALE nor sempre fatto salvo il controllo RAGIONE_SOCIALE rispondenza di tale interpretazione rispetto ai criteri generali.
Ne consegue che, nell’ambito RAGIONE_SOCIALE colpa specifica e in riferimento alla nozione di “ordini e discipline”, la loro violazione ben può essere assunta quale parametro per la concreta individuazione RAGIONE_SOCIALE regola cautelare da seguire in un determiNOME frangente dell’attività amministrativa, ciò anche alla luce RAGIONE_SOCIALE citata interpretazione dell’art.14 C.d.s. quale disposizione cautelare elastica.
65. Ma, d’COGNOMEa parte, questo Collegio deve rimarcare che a conclusioni non diverse si giungerebbe sposando la tesi difensiva, in base alla quale la individuazione del “tratto significativo” sarebbe stata rimessa alla esclusiva valutazione del progettista, il quale ben avrebbe potuto – come, di fatto, avvenuto – escludere dal relativo ambito gli interventi su barriere ritenute come già riqualificate.
Difatti, tale interpretazione rimetterebbe alla assoluta discrezionalità (di tipo tecnico) del personale RAGIONE_SOCIALE concessionaria la scelta in ordine alla barriera da riqualificare e al conseguente onere di redazione del progetto esecutivo.
Ciò non toglie, perCOGNOMEo, che tale scelta discrezionale – nel caso di specie, da ascrivere alle strutture centrali – non possa essere sindacata in sede giudiziale; ciò sulla base del principio per il quale se il giudice ordinario non ha alcun potere di sindacare le scelte discrezionali RAGIONE_SOCIALE p.a. nella disciplina RAGIONE_SOCIALE su organizzazione interna, ha però l’obbligo di verificare se quelle scelte, qualora vengano in rilievo ai fini dell’incidenza causale su fatti di reato, siano compatib con una condotta che possa essere complessivamente considerata come irreprensibile sul piano RAGIONE_SOCIALE liceità penale (Sez. 4, n. 7026 del 15/10/2002, dep. 2003, Loi, Rv. 223746; ma cfr. anche Sez. 4, n. 34748 del 04/05/2010, Vollono, Rv. 248343).
E’ quindi evidente, calando tali principi nel caso di specie e sulla base RAGIONE_SOCIALE valutazione – anche in tale caso da ritenere congrua – operata dalla Corte territoriale, che si verterebbe in un cattivo uso RAGIONE_SOCIALE discrezionalità, del tu sindacabile in questa sede, nella individuazione del “tratto significativo” operata sulla base di una scelta effettuata, come riferito dal progettista, sulla scorta valutazioni meramente cartolari e svincolate dalla constatazione dell’effettivo stato dell’esistente.
Si deve, d’COGNOMEonde, evidenziare, in relazione anche alle fonti richiamate nel capo di imputazione, che l’individuazione RAGIONE_SOCIALE significatività del tratto è stat eseguita in diretta conseguenza dell’illegittima esclusione RAGIONE_SOCIALE barriere in calcestruzzo da qualsiasi attività propedeutica alla loro eventuale riqualificazione.
66. In conclusione, le censure difensive si rappresentano in alcuni casi come radicalmente aspecifiche (in quanto omissive di un effettivo confronto con le ragioni esposte nella sentenza impugnata) – e, comunque, infondate.
Difatti, deve ritenersi che la Corte territoriale abbia fatto adeguato governo dei principi in tema di responsabilità colposa, a propria volta confutando le argomentazioni del Tribunale, sulla base dei predetti criteri, in linea con i richiamat arresti in tema di motivazione rafforzata.
66.1 In particolare, la motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza di appello – in primo luogo – sottintende una adeguata distinzione tra posizione di garanzia e regola cautelare violata, sulla base del fondamentale presupposto in forza del quale la sussistenza RAGIONE_SOCIALE prima non si riflette automaticamente sul giudizio in ordine al secondo aspetto.
Tanto in conformità con la giurisprudenza in base alla quale la titolarità di una posizione di garanzia non comporta, in presenza del verificarsi dell’evento, un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante, imponendo il principio di colpevolezza la verifica in concreto sia RAGIONE_SOCIALE sussistenza RAGIONE_SOCIALE violazione – da parte del garante – di una regola cautelare (generica o specifica), sia RAGIONE_SOCIALE prevedibilità ed evitabilità dell’evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire (cosiddetta concretizzazione del rischio), sia RAGIONE_SOCIALE sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l’evento dannoso (Sez. 4, n. 5404 del 08/01/2015, COGNOME, Rv. 262033; Sez. 4, n. 24462 del 06/05/2015, COGNOME, Rv. 264128; Sez. 4, n. 32216 del 20/06/2018, COGNOME, Rv. 273568; Sez. 4, n. 21554 del 05/05/2021, COGNOME, Rv. 281334).
In particolare, in un rilevante passaggio argomentativo di Sez. 4, n. 32899 del 08/01/2021, COGNOME, 281997 (relativa alla già citata e nota vicenda dell’incidente ferroviario di Viareggio) questa Corte ha affermato che, una volta operata l’individuazione RAGIONE_SOCIALE posizione di garanzia «i concreti contenuti RAGIONE_SOCIALE stessa, il come fare, risultano descritti da regole cautelari, ovvero da prescrizioni che hanno necessariamente contenuto modale [….]».
66.2 Nel caso di specie, deve ritenersi che la Corte territoriale si sia adeguatamente confrontata con i predetti principi, non incorrendo quindi nei denunciati vizi di violazione di legge e di illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione; e che, sempre in relazione ai principi sopra evocati, le argomentazioni poste alla base RAGIONE_SOCIALE riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado siano pienamente idonee a rispettare i parametri propri RAGIONE_SOCIALE motivazione rafforzata.
Difatti, nell’ambito RAGIONE_SOCIALE specifica definizione RAGIONE_SOCIALE regola cautelare violata (avendo riservato a un passaggio successivo la concreta individuazione RAGIONE_SOCIALE posizioni di garanzia), la Corte territoriale ha fatto riferimento agli obblig derivanti dalla Convenzione Unica in punto di obbligo di mantenimento RAGIONE_SOCIALE
funzionalità dell’infrastruttura e agli specifici obblighi di riqualificazione conten nel piano finanziario nonché al citato disposto dell’art.14 del d.lgs. n.285/1992 e agli obblighi di “gestione” e “controllo tecnico dell’efficienza” RAGIONE_SOCIALE strade imposto, tanto nei confronti dei proprietari-gestori quanto in quelli degli ent concessionari e ciò alla luce di una implicita ma corretta valutazione RAGIONE_SOCIALE suddetta disposizione come fonte anche RAGIONE_SOCIALE regola cautelare.
Dovendosi quindi richiamare le sopraesposte considerazioni in base alle quali – in tale caso – il contenuto dell’obbligo impeditivo viene, di volta in vol calibrato sulla regola «elastica» che impone al destinatario il generale e generico dovere di tutelare determinati beni (cfr. Sez. 4, n. 57361 del 29/11/2018, Petti, Rv. 274949).
Presupposti sulla base dei quali la Corte territoriale ha ritenuto che – nel generale dovere di adeguata gestione RAGIONE_SOCIALE sicurezza RAGIONE_SOCIALE rete RAGIONE_SOCIALEle costituisca obbligo degli enti gestori, in fase di esecuzione di opere di riqualificazione, quello di tenere conto RAGIONE_SOCIALE concreta efficienza prestazionale del complesso RAGIONE_SOCIALE barriere RAGIONE_SOCIALEli, indipendentemente dal dato RAGIONE_SOCIALE loro pregressa qualificazione categoriale; efficienza la cui valutazione è da riservare specificamente (in relazione alle disposizioni contenute nel d.m n.223/1992) alla fase RAGIONE_SOCIALE progettazione esecutiva, in tal modo individuando adeguatamente la regola cautelare violata nel caso concreto.
Coerentemente con tale assunto, la Corte ha quindi concluso che la aprioristica esclusione RAGIONE_SOCIALE barriere in calcestruzzo dall’attività di riqualificazio sulla base RAGIONE_SOCIALE dedotta non “significatività” dei relativi tratti, nell’impedir concreta valutazione del loro stato di conservazione ed efficienza, a una distanza di oltre venti anni dalla sottoposizione a crash test (circostanza del caso concreto da ritenere rilevante alla luce dei suddetti principi) abbia costituito una violazione RAGIONE_SOCIALE predette regole cautelari; sicuramente tese a evitare la classe categoriale di eventi al cui interno si colloca il sinistro in questione.
Violazione, a propria volta, da porre, sulla base dei principi generali in tema di giudizio controfattuale, in diretto rapporto causale con il sinistro concretamente verificatosi; dovendosi, COGNOMEesì, ritenere del tutto consequenziale e logica (sempre in relazione alle deduzioni difensive sul punto) la valutazione in ordine al carattere solo concausale da attribuire alla violazione degli obblighi di manutenzione facenti carico sul personale del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e non essendo in alcun modo invocabile il richiamato principio di affidamento.
Non potendosi – come sopra esposto – evocare il relativo principio in ipotesi di rischio goverNOME da una pluralità di garanti e nel caso del garante intervenuto, come nel caso di specie, in epoca successiva e che si sia trovato nel possesso degli strumenti giuridici e fattuali per evitare la concretizzazione del rischio medesimo.
I motivi di ricorso proposti dall’Amministratore Delegato e dagli COGNOMEi imputati in servizio presso la sede centrale in ordine alla sussistenza RAGIONE_SOCIALE posizione di garanzia in punto di riqualificazione RAGIONE_SOCIALE barriere
67. Seguendo l’ordine logico RAGIONE_SOCIALE sentenza gravata, deve quindi porsi attenzione alla questione relativa alla concreta individuazione dei titolari dell posizioni di garanzia, argomentazione oggetto di trattazione nell’ottavo motivo di ricorso proposto dalla difesa del COGNOME, nel sesto motivo proposto dalla difesa del COGNOME, nel tredicesimo motivo proposto dalla difesa del COGNOME e del quarto motivo proposto dalla difesa del COGNOME nonché nel nono motivo proposto dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e in ordine al profilo attinente alla riqualificazione RAGIONE_SOCIALE barrier
Sul punto va osservato, in limine, che risulta infondato il primo motivo formulato dalla difesa del COGNOME e tendente a sostenere l’originaria inammissibilità dell’appello formulato dal p.m. in ordine alla relativa posizione per difetto del requisito RAGIONE_SOCIALE specificità.
Difatti, l’appello conteneva – attraverso il riferimento al complesso dei fatti ascritti e alla specifica posizione assunta dal COGNOME nell’ambito RAGIONE_SOCIALE vicenda in esame, in relazione alla posizione rivestita – un’adeguata esposizione RAGIONE_SOCIALE ragioni poste alla base dell’impugnazione, ai sensi dell’art.581 cod.proc.pen.
68. Nel merito, la difesa del COGNOME ha dedotto che l’evento lesivo si sarebbe verificato a causa di un difetto manutentivo – elemento comune alla due decisioni di merito – e che non poteva individuarsi una violazione di regole cautelari derivante dall’omesso esercizio dell’attività di riqualificazione per barrier dotate di astratta idoneità prestazionale, come nel caso di specie; il cui deficit avrebbe potuto essere constatato solo in sede di “accidentale” verifica manutentiva da parte del progettista esecutivo dei lavori di riqualificazione; concludendone che l’Amministratore Delegato non era il concreto gestore del rischio in questione, connesso alla riqualificazione e non alla manutenzione; ha COGNOMEesì ritenuto che il giudice di appello non avrebbe tenuto adeguato conto del contenuto RAGIONE_SOCIALE richiamate istruzioni di servizio – alla luce di quanto esposto dal consulente di parte escusso nel primo grado_ di giudizio – in base alle quali le attività strettamente tecniche di monitoraggio RAGIONE_SOCIALE infrastrutture erano da ritenersi delegate alle strutture tecniche quali la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (poi RAGIONE_SOCIALE) e le Direzioni di RAGIONE_SOCIALE, non essendo concretamente ravvisabile alcuna ingerenza dell’Amministratore Delegato nella predisposizione del piano di riqualifica, ferma restando la decisione sullo stanziamento RAGIONE_SOCIALE risorse finanziarie e l’assenza di responsabilità in ordine a decisioni squisitamente tecniche quali la
scelta RAGIONE_SOCIALE barriere da sostituire; la difesa ha COGNOMEesì sottolineato che l’esecuzione RAGIONE_SOCIALE delibera contenente il piano di riqualificazione era stata assunta dal Condirettore RAGIONE_SOCIALE, facendo anche riferimento alla distribuzione RAGIONE_SOCIALE competenze derivanti dal codice degli appalti pubblici.
68.2 La difesa del COGNOME, al punto 6.3.4 del proprio ricorso, ha dedotto che il rischio gestito dall’imputato atteneva alla sola riqualificazione prestazionale dell barriera e non al controllo manutentivo; avendo la struttura centrale adeguatamente gestito il proprio rischio mantenendo barriere appartenenti alle classi prestazionali più elevate.
68.3 La difesa del COGNOME, nel tredicesimo motivo, ha dedotto che – in relazione alla fonte dell’obbligo di garanzia, individuata nell’art.14 del C.d.s. struttura RAGIONE_SOCIALE gestita del ricorrente aveva quale unica funzione la riqualifica e il potenziamento in materia di barriere e non la loro manutenzione.
68.4 Ai punti 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 del proprio ricorso, la difesa del COGNOME ha COGNOMEesì articolato varie osservazioni in ordine alla sussistenza RAGIONE_SOCIALE propria posizione di garanzia.
Nello specifico, in ordine alla posizione soggettiva di RAGIONE_SOCIALE dell’unità organizzativa RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, ha esposto che la sentenza gravata ne aveva unicamente evidenziato la dipendenza gerarchica dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (poi RAGIONE_SOCIALE), per poi richiamarne il solo ruolo di supporto tecnico nella scelta RAGIONE_SOCIALE operata in sede di adempimento dell’obbligo di riqualificazione RAGIONE_SOCIALE barriere, omettendo di considerare che il COGNOME era divenuto RAGIONE_SOCIALE dell’unità predetta solo nel 2010, mancando comunque in capo allo stesso qualsiasi potere di influire sulle scelte strategiche.
In ordine alla posizione di RAGIONE_SOCIALE unico del procedimento (RUP) in ordine ai lavori di riqualificazione, ha dedotto che la Corte non avrebbe richiamato le fonti normative da cui sarebbe derivata la posizione di garanzia e il perimetro dei poteri concretamente spettanti, non potendosi desumere indicazioni utili in tale senso dell’art.10 del codice dei contratti pubblici e comunque dovendosi escludere la responsabilità in ordine alle scelte progettuali.
69. I suddetti motivi sono infondati.
Va premesso che non sono ammissibili, in quanto manifestamente infondati, i punti di doglianza sollevati dai ricorrenti e attinenti – in punto d posizione di garanzia – alla violazione del citato obbligo di motivazione rafforzata.
A tale proposito, va difatti rilevato che la sentenza di primo grado (pur avendo dedicato uno specifico paragrafo, il 3.4, agli aspetti di fatto inerenti all’organizzazione interna di RAGIONE_SOCIALE), nulla aveva statuito in punto di sussistenza RAGIONE_SOCIALE posizione di garanzia in riferimento all’inadempimento rispetto
all’obbligo di riqualificazione contestato al capo C); ciò in quanto, al successivo paragrafo 3.8, aveva escluso comunque in radice la violazione RAGIONE_SOCIALE regola cautelare ascritta nel capo di imputazione sulla base RAGIONE_SOCIALE ragioni prima riassunte.
E’ quindi richiamabile, nel caso di specie, il già citato principio in forza de quale, in tema di motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza, il giudice di appello che riformi la decisione di assoluzione pronunciata in primo grado, pervenendo ad una sentenza di condanna, non ha l’obbligo di fornire una motivazione rafforzata nel caso in cui il provvedimento assolutorio abbia un contenuto motivazionale generico e meramente assertivo, posto che, in tale ipotesi, non vi è neppure la concreta possibilità di confutare argomenti e considerazioni alternative del primo giudice, essendo la decisione di appello l’unica realmente argomentata (Sez. 5, n. 12783 del 24/01/2017, COGNOME, Rv. 269595; Sez. 6, n. 11732 del 23/11/2022, dep. 2023, Rv. 2844720); principio che appare pienamente adattabile al caso in esame, in cui alcun riferimento era stato operato nella sentenza impugnata in punto di sussistenza RAGIONE_SOCIALE posizione di garanzia.
70. Richiamando, quindi, quanto sopra esposto in tema di cooperazione colposa, la motivazione RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale in punto di responsabilità dell’Amministratore Delegato appare congrua e immune da censure.
Dovendosi integralmente fare riferimento, a tale proposito, alle considerazioni sopra espresse in ordine alla valenza strategica di tutte le questioni inerenti ai controlli sull’efficienza RAGIONE_SOCIALE rete e alla conseguente manutenzione, intesa nel senso ampio sopra esplicitato; con conseguente non delegabilità dei relativi compiti e del mantenimento, in ogni caso, dei compiti di alta vigilanza rimessi alla figura apicale.
PerCOGNOMEo, ai fini RAGIONE_SOCIALE valutazione RAGIONE_SOCIALE logicità RAGIONE_SOCIALE conclusione RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale, può farsi anche riferimento alla delibera di approvazione del piano pluriennale di riqualifica adottato dal RAGIONE_SOCIALE di amministrazione il 18 dicembre 2008; in tale sede, l’Amministratore Delegato aveva riferito personalmente in ordine agli obblighi derivanti dalla Convenzione Unica e agli obiettivi sottesi al piano medesimo – nel cui ambito, come detto e come reso evidente dalla lettura RAGIONE_SOCIALE delibera, non era stata prevista alcuna attività di riqualificazione dell barriere new jersey già sottoposte a crash test -indicando l’entità RAGIONE_SOCIALE risorse necessarie per la relativa attuazione (euro 138 milioni).
All’esito dell’esposizione, il RAGIONE_SOCIALE di amministrazione aveva poi espressamente conferito, in forma disgiunta, la delega per la relativa attuazione al Presidente, all’Amministratore Delegato e al Direttore per i servizi tecnici.
70.1 Va quindi osservato che l’attività oggetto RAGIONE_SOCIALE delibera, ovvero il piano di riqualificazione – comportante un’attività di estesa sostituzione RAGIONE_SOCIALE barriere
laterali – comportava, sia per il suo oggetto e sia per l’ampiezza dell’impegno finanziario, un’attività di evidente rilievo strategico per la RAGIONE_SOCIALE; e che la rela delibera è stata adottata dal RAGIONE_SOCIALE di amministrazione su impulso e proposta dell’Amministratore Delegato.
La diretta assunzione RAGIONE_SOCIALE proposta e del relativo contenuto del piano con la citata esclusione dall’attività di riqualificazione RAGIONE_SOCIALE barriere in calcestruz non di primo impianto – fa sì, anche alla luce dei citati principi in tema d cooperazione colposa, che alla figura dell’Amministratore Delegato sia senza dubbio ascrivibile la condotta imputata al capo C), n.1), rimanendo quindi irrilevante il dato in forza del quale la gestione RAGIONE_SOCIALE fase esecutiva del pian (comunque, come visto, espressamente affidata al COGNOME nella delibera del 18 dicembre 2008) sia stata materialmente delegata nei confronti del management intermedio e, quindi, di figure di rango dirigenziale; ravvisandosi in capo all’Amministratore Delegato la piena gestione del rischio concretamente attribuito e derivante dall’approvazione del piano e dalle sue modalità, trattandosi di atto pienamente rientrante nella propria sfera di competenza e, comunque, concretamente adottato su sua proposta (ricordando, in via incidentale, che la fonte dell’obbligo giuridico di impedire l’evento può consistere anche in un’assunzione volontaria ed unilaterale dei compiti di tutela fondata su un comportamento concludente dell’agente, consistente nella presa in carico del bene protetto anche indipendentemente da un’investitura formale, Sez. 4, n. 50606 del 05/04/2013, Manca, Rv. 258126; Sez. 4, n. 21869 del 25/05/2022, COGNOME, Rv. 283387).
Sulla scorta dei richiamati principi, deve quindi dedursi la infondatezza in alcuni casi manifesta – RAGIONE_SOCIALE argomentazioni difensive.
In particolare, sulla base dalle considerazioni precedenti e riguardanti l’individuazione RAGIONE_SOCIALE regola cautelare violata, sono del tutto irrilevanti considerazioni riguardanti l’inserimento, nella complessa fase eziologica dell’evento, di condotte attinenti all’omessa manutenzione RAGIONE_SOCIALE barriere e, in quanto tali, non rientranti nelle attribuzioni del management.
Ugualmente distoniche rispetto alla motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata devono ritenersi i riferimenti all’allegato ordine di servizio n.5 del 09/05/2008 e nel quale era semplicemente stabilito che all’Amministratore Delegato dovevano intendersi “riportate”, sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE gerarchia interna, alcune articolazio quali la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE gestita dal COGNOME, le cui competenze erano – a propria volta state definite dall’allegato ordine di servizio n.14/2008, con il riferimento alla mera “predisposizione del piano annuale degli interventi”; così come analoghe considerazioni vanno formulate in relazione al contenuto
dell’ordine di servizio n.5 del 22/06/2011, individuante la competenze d RAGIONE_SOCIALE.
Si tratta, difatti, di documenti idonei a comprovare l’avvenuta delega degli aspetti operativi dell’attuazione del piano ma che nessuna incidenza possono assumere in ordine alle valutazioni attinenti alla responsabilità direttamente assunta dall’Amministratore Delegato in punto di predisposizione e presentazione del piano di riqualificazione, attività (quest’ultima) pacificamente riconducibile a vertici aziendali data la sua rilevanza strategica e fermo restando quanto sopra rilevato in ordine alla non delegabilità RAGIONE_SOCIALE funzioni generali di controllo.
Così come, in conformità con quanto espresso sul punto dalla Corte territoriale (in riferimento ad argomentazione difensiva meramente reiterata in questa sede), appare del tutto priva di fondamento la lettura in base alla quale l’Amministratore Delegato si sarebbe limitato a fare da “portavoce” rispetto alle valutazioni espresse dalle strutture tecniche, elemento che non farebbe comunqu neanche potenzialmente venire meno gli ascritti profili di responsabilit in relazione ai principi in tema di cooperazione colposa.
Elemento di fatto, incidentalmente, che non risulta affatto confermato contrariamente alla deduzione difensiva dalle dichiarazioni spontanee rese dal COGNOME all’udienza del 12/09/2018, nell’ambito RAGIONE_SOCIALE quali tale ultimo impu aveva esposto che «Nel 2008, a seguito RAGIONE_SOCIALE stipula RAGIONE_SOCIALE Convenzione unica del 2007, ho condiviso con l’Amministratore Delegato di RAGIONE_SOCIALE i principi con cui avremmo potuto strategicamente affrontare l’iniziativa. Ovviamente da un lato c’era la volontà di ottenere il massimo beneficio dall’azione che stavamo facendo, dall’COGNOMEo lo dovevamo rendere compatibile con le esigenze RAGIONE_SOCIALE rete»; non recando tali dichiarazioni elementi favorevoli per il ricorrente e rimanendo quindi assorbito il profilo relativo all’inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALE dichiarazi spontanee rese contra alios da colui che si sia sottratto all’esame RAGIONE_SOCIALE parti in sede dibattimentale (su cui Sez. 5, n. 29252 del 05/05/2011, COGNOME, Rv. 250454).
Mentre nessuna rilevanza assume, evidentemente, il dato RAGIONE_SOCIALE mancata assunzione, in capo all’Amministratore Delegato, RAGIONE_SOCIALE veste formale di committente del successivo appalto, trattandosi di aspetto del tutto avulso rispetto al tema dell’individuazione RAGIONE_SOCIALE posizione di garanzia.
70.2 Sono manifestamente infondate le deduzioni spiegate sul punto dalle difese del COGNOME e del COGNOME, in ordine alla sussistenza RAGIONE_SOCIALE gestione del rischio derivante dal piano di riqualificazione e dalle sue modalità attuative.
Sul punto, va pregiudizialmente rilevato come entrambi gli imputati fossero addetti (nell’ambito RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e poi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) ed espressamente delegati, sulla base dei
citati ordini di servizio, all’ambito di funzioni inerenti alle barriere pavimentazioni RAGIONE_SOCIALEli.
D’COGNOMEa parte, sulla base degli atti e come agevolmente desumibile dalla documentazione depositata, gli stessi imputati hanno materialmente predisposto il piano di riqualifica RAGIONE_SOCIALE barriere laterali, con la correlativa esclusione dell’amb RAGIONE_SOCIALE riqualificazione RAGIONE_SOCIALE barriere in calcestruzzo di seconda generazione.
Ulteriormente, gli stessi hanno assunto un ruolo decisivo anche nella concreta fase di attuazione del piano, come si evince dalle dichiarazioni (allegate ai ricorsi e, in particolare, a quello del COGNOME) rese dal progettista esecutivo NOME COGNOME. Il quale, come detto, ha riferito in modo univoco, all’udienza del 17/02/2017, di avere ricevuto verbalmente l’incarico di provvedere alla progettazione esecutiva da parte del COGNOME e del COGNOME e che, di concerto con la stessa linea operativa e con il COGNOME, era stato deciso di escludere dall’area RAGIONE_SOCIALE riqualificazione le barriere situate lungo il INDIRCOGNOME, per effetto del previo “giudizio di idoneità su quella che era la barriera preesistente nell’intero RAGIONE_SOCIALE autoRAGIONE_SOCIALEle” (pag.85 RAGIONE_SOCIALE trascrizione del verbale d’udienza).
70.3 Sono COGNOMEesì infondati i motivi proposti sul punto dalla difesa del COGNOME, nei cui confronti la Corte territoriale ha individuato due profili di responsabilit derivanti dalla titolarità dell’articolazione aziendale avente competenza diretta nelle scelte tecniche operative da spiegare in sede di attuazione del piano e dalla sua veste di RAGIONE_SOCIALE unico del procedimento di esecuzione dell’appalto, che lo avrebbe gravato dell’obbligo di segnalare l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE scelta progettuale in ordine all’esclusione dalla riqualificazione RAGIONE_SOCIALE barriere new jersey.
Va premesso, in riferimento ai richiamati principi in tema di cooperazione colposa, che risulta irrilevante che – al momento dell’approvazione del piano di riqualificazione (nel dicembre del 2008) – il COGNOME non fosse il RAGIONE_SOCIALE dell’unità barriere di RAGIONE_SOCIALE posta nell’organigramma alle dipendenze RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE diretta dal COGNOME.
Difatti, risulta pacifico che l’imputato fosse comunque il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE suddetta unità al momento di attuazione del piano e RAGIONE_SOCIALE predisposizione del progetto esecutivo.
D’COGNOMEa parte, non è manifestamente illogica la conclusione RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale in ordine alla gestione del rischio derivante dai compiti connessi alla carica di RAGIONE_SOCIALE unico del procedimento; atteso che, in base all’art.10 del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163 (contenente il codice dei contratti pubblici applicabile ratione temporis) a tale figura era attribuito il compito di curare il «corretto svolgimento RAGIONE_SOCIALE procedure» e di segnalare «eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell’attuazione degli interventi».
PerCOGNOMEo, in riferimento al regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici pure applicabile ratione temporis e, in particolare, all’art.10, comma 1, lett.o), del d.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, il RAGIONE_SOCIALE unico del procedimento «effettua, prima dell’approvazione del progetto in ciascuno dei suoi livelli, le necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti del documento alla normativa vigente»; ragione per la quale, come ritenuto dalla Corte, sicuramente rientrava nei compiti dell’imputato quello di verificare la conformità del progetto esecutivo rispetto alle fonti richiamate, quali l’art.14 C.d.s., il d.m. 223/1992 e Convenzione Unica del 2007, in punto di estensione effettiva dell’obbligo di riqualifica.
Ma, come detto, risulta dagli atti di causa prodotti dalle parti in allegato ai propri ricorsi e, in particolare, dalla citata testimonianza dell’COGNOME, come i COGNOME abbia operato una concreta ingerenza in ordine alle modalità esecutive del piano e, specificamente, in relazione all’esclusione RAGIONE_SOCIALE barriere del viadotto Acqualonga dai tratti significativi oggetto di intervento.
Risulta pertanto del tutto logica la conclusione RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale in ordine alla sussistenza, in capo all’imputato, di una cooperazione colposa nelle fattispecie ascritte.
I motivi di ricorso riguardanti l’effettiva sussistenza RAGIONE_SOCIALE circostanza aggravante prevista dall’art.589, comma 2, cod.pen.
71. E’ stata in precedenza affrontata la questione inerente alla legittimità RAGIONE_SOCIALE decisione RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale, nella parte in cui ha ritenuto ravvisabile un ragione di colpa specifica in ordine alla contestazione dell’aggravante RAGIONE_SOCIALE violazione RAGIONE_SOCIALE norme sulla disciplina RAGIONE_SOCIALE circolazione RAGIONE_SOCIALEle, ascritta a tutti g imputati ai sensi dell’art.589, comma 2, cod.pen., nel testo applicabile ratione temporis, smentendo la valutazione del Tribunale in ordine alla presenza di una sola ragione di colpa generica con i conseguenti riflessi in termini di calcolo del termine di prescrizione.
Devono quindi essere esaminati i motivi di ricorso con i quali alcuni imputati – e sempre in via strumentale rispetto alla richiesta di dichiarare la prescrizione del reato – hanno contestato l’effettiva sussistenza dell’aggravante medesima.
In particolare, la relativa censura è stata proposta nel secondo motivo articolato dalla difesa del COGNOME, nel secondo motivo articolato dalla difesa del COGNOME nel ricorso presentato dall’AVV_NOTAIO (nel quale è stato anche dedotto un profilo di patologia derivante dall’omissione di una motivazione rafforzata in relazione alla conclusione raggiunta dal Tribunale), nell’ottavo motivo articolato dalla difesa del COGNOME e del COGNOME, nel ricorso sottoscritto dall’AVV_NOTAIO.
COGNOME, nel quarto motivo articolato dalla difesa del COGNOME nonché nell’undicesimo motivo articolato dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con specifico riferimento alla posizione del Direttore RAGIONE_SOCIALE; analoga censura è stata COGNOMEesì spiegata nell’ambito del quarto motivo formulato dalla difesa dello COGNOME.
I motivi sono infondati sulla base di considerazioni coincidenti con quelle poste alla base del rigetto dei motivi di ricorso attinenti alla dedotta prescrizion del reato contestato ai sensi dell’art.589 cod.pen.
Va, infatti, richiamato il consolidato orientamento di questa Corte in forza del quale, in tema di responsabilità per omicidio colposo da sinistro RAGIONE_SOCIALEle, la circostanza aggravante RAGIONE_SOCIALE violazione RAGIONE_SOCIALE normativa sulla circolazione RAGIONE_SOCIALEle è ravvisabile non solo quando la violazione RAGIONE_SOCIALE normativa di riferimento sia commessa da utenti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alla guida di veicoli ma anche nel caso di violazione di qualsiasi norma che preveda a carico di un soggetto, pur non impegNOME in concreto nella fase RAGIONE_SOCIALE circolazione, un obbligo di garanzia finalizzato alla tutela RAGIONE_SOCIALE sicurezza degli utenti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (Sez. 4, n. 44811 de 03/10/2014, COGNOME, Rv. 260643; Sez. 4, n. 45576 del 28/10/2021, COGNOME, Rv. 282546).
Si devono richiamare COGNOMEesì le predette considerazioni in ordine alla valenza di norma cautelare elastica da riconoscere all’art.14 C.d.s., avendo la Corte territoriale evidenziato le fonti specifiche idonee a integrare il relativo precett mediante il richiamo alle norme UNI nazionali e armonizzate e alla Convenzione Unica del 2007 nonché al d.m. 223/1992 (tanto in conformità con il già richiamato principio espresso da Sez. 4, n. 48754 del 09/10/2019, Aveni, Rv. 277871).
I motivi di ricorso attinenti alla contestazione del delitto di disa colposo
72. La quasi totalità degli imputati ha contestato l’addebito di responsabilità per il delitto di disastro colposo, ai sensi degli artt. 449 e 434 cod.pen..
Ciò, in particolare, con il settimo motivo di ricorso articolato dalla difesa de COGNOME, con il nono motivo di ricorso articolato dalla difesa del COGNOME, con il quint motivo di ricorso articolato dalla difesa del COGNOME (nell’atto sottoscritt dall’AVV_NOTAIO), con il quarto motivo di ricorso articolato dalla difesa del COGNOME (nel ricorso sottoscritto dall’AVV_NOTAIO), con il decimo motivo di ricorso articola dalla difesa del COGNOME e del COGNOME (nel ricorso sottoscritto dall’AVV_NOTAIO. COGNOME), con il quinto motivo di ricorso articolato dalla difesa del COGNOME, con l’undicesimo motivo articolato dalla difesa del COGNOME, con il dodicesimo motivo articolato dalla difesa del COGNOME, con il quinto motivo articolato dalla difesa d COGNOME, con il quinto motivo articolato dalla difesa del COGNOME, con il dodicesimo
motivo articolato dalla difesa del COGNOME e con il tredicesimo motivo articolato dalla difesa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
72.1 In limine, deve essere esamiNOME il secondo motivo articolato dalla difesa del COGNOME e attinente alla dedotta violazione RAGIONE_SOCIALE legge processuale ravvisata in capo alla sentenza di appello, per essersi la stessa pronunciata sul delitto di disastro – dal quale l’imputato era stato assolto nel primo grado di giudizio – in assenza di impugnazione da parte del p.m..
Il motivo è manifestamente infondato.
Difatti, nell’atto di appello il p.m. ha sviluppato argomentazioni inerenti all’assoluzione pronunciata dal giudice di primo grado in relazione a entrambe le fattispecie, concludendo con la richiesta di condanna degli imputati assolti in ordine ai “reati rispettivamente ascritti”; ragione per la quale il giudice di appello è stato ritualmente investito in ordine al relativo capo RAGIONE_SOCIALE regiudicanda.
72.2 Nel merito dei motivi, i suddetti ricorrenti, con argomentazioni diversamente sviluppate ma sostanzialmente coincidenti nei loro elementi essenziali, hanno sostenuto che l’interpretazione del concetto di “disastro” passerebbe per la correlativa potenzialità, in capo all’evento fenomenico, di riverberarsi su un numero indistinto e indeterminabile di soggetti, sulla base di un giudizio fondato su una valutazione da compiere ex ante; hanno, quindi, ritenuto che la sentenza gravata avrebbe errato nel ritenere che l’evento avrebbe coinvolto un numero non previamente determinabile di persone e che la stessa non avrebbe tenuto conto RAGIONE_SOCIALE concreta situazione di fatto, giungendo a ritenere perfezionata la fattispecie – non sulla base RAGIONE_SOCIALE condizioni sussistenti al momento dell’evento di pericolo – ma in riferimento a quanto, di fatto, verificatosi; richiamando, su punto, anche l’insussistenza di una capacità diffusiva, derivante dalle concrete condizioni dell’area sottostante alla precipitazione del mezzo, privo di centri abitati, facendo riferimento alla necessaria valutazione del principio di offensività.
In ulteriori argomentazioni difensive, è stato sottolineato che la lettura operata dalla Corte di appello avrebbe finito per ritenere che l’art.449 cod.pen. punisca una generica condizione di pericolosità all’infuori RAGIONE_SOCIALE necessaria interpretazione del concetto di “disastro”, presupponente (secondo lo schema del reato di evento) la creazione di uno stato di fatto determinativo di un pericolo comune, finendo per sostituire alla nozione di pericolo predetta quella semplice di “rischio” e omettendo di valutare la necessità di considerare elementi quali la diffusività potenziale dell’evento, l’incontrollabilità degli effetti e la comples nonché il luogo di verificazione, la dinamica e la presenza effettiva o ragionevolmente probabile di un numero indetermiNOME di persone.
72.3 I motivi, riproduttivi di censure già spiegate di fronte alla Corte territoriale e da questa ritenute infondate, vanno rigettati.
Va premesso che, vertendosi nella fattispecie di disastro colposo “innomiNOME” (trattandosi di contestazione operata ai sensi dell’art.449 cod.pen., in relazione alla nozione di “COGNOMEo disastro”, a propria volta contemplata dall’art.434 cod.pen. in riferimento alla corrispondente ipotesi dolosa), ai fini RAGIONE_SOCIALE relativ definizione un fondamentale contributo è stato offerto dalla giurisprudenza costituzionale nella sentenza del 30 luglio 2008, n.327, specificamente riferita alla questione di legittimità dell’art.434 cod.pen. citato, nella quale il giudi remittente aveva sollevato la questione stessa sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE violazione del principio di tassatività in relazione all’art.25 Cost..
In tale sede, il giudice RAGIONE_SOCIALE leggi ha rilevato che: «L’art. 434 cod. pen., nella parte in cui punisce il disastro innomiNOME, assolve difatti – pacificamente ad una funzione di “chiusura” del predetto sistema. La norma mira «a colmare ogni eventuale lacuna, che di fronte alla multiforme varietà dei fatti possa presentarsi nelle norme […] concernenti la tutela RAGIONE_SOCIALE pubblica incolumità»; e ciò anche e soprattutto in correlazione all’incessante progresso tecnologico, che fa continuamente affiorare nuove fonti di rischio e, con esse, ulteriori e non preventivabili modalità di aggressione del bene protetto (in questo senso, la relazione del AVV_NOTAIO al progetto definitivo del codice penale). D’COGNOMEa parte, alla stregua di un criterio interpretativo la cui validità appare di immediata evidenza, allorché il legislatore – nel descrivere una certa fattispecie criminosa fa seguire alla elencazione di una serie di casi specifici una formula di chiusura, recante un concetto di genere qualificato dall’aggettivo «COGNOMEo» (nella specie: «COGNOMEo disastro»), deve presumersi che il senso di detto concetto – spesso in sé alquanto indetermiNOME – sia destiNOME a ricevere luce dalle species preliminarmente enumerate, le cui connotazioni di fondo debbono potersi rinvenire anche come tratti distintivi del genus. Entrambi i criteri ora indicati convergono, dunque, nel senso che l’«COGNOMEo disastro», cui fa riferimento l’art. 434 cod. pen., è un accadimento sì diverso, ma comunque omogeneo, sul piano RAGIONE_SOCIALE caratteristiche strutturali, rispetto ai «disastri» contemplati negli COGNOMEi art compresi nel capo relativo ai «delitti di comune pericolo mediante violenza»: conclusione, questa, confortata anch’essa dai lavori preparatori del codice». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ha quindi argomentato, proprio sulla base di tale premessa, la necessità di individuare – al fine di evitare qualsiasi dubbio di costituzionalità RAGIONE_SOCIALE norma sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE tassatività – alcuni fondamentali indici rivelatori tipici RAGIONE_SOCIALE fattispecie “nominate” di disastro, argomentando che: «Al riguardo, s evidenziato in dottrina come – al di là RAGIONE_SOCIALE caratteristiche particolari dell singole figure (inondazione, frana, valanga, disastro aviatorio, disastro ferroviario, ecc.) – l’analisi d’insieme dei delitti compresi nel capo I del titolo VI consenta, in effe di delineare una nozione unitaria di «disastro», i cui tratti qualificanti si ap
sotto un duplice e concorrente profilo. Da un lato, sul piano dimensionale, si deve essere al cospetto di un evento distruttivo di proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immani, atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi. Dall’COGNOMEo lato, sul piano RAGIONE_SOCIALE proiezione offensiva, l’evento deve provocare – in accordo con l’oggettività giuridica RAGIONE_SOCIALE fattispecie criminose in questione (l «pubblica incolumità») – un pericolo per la vita o per l’integrità fisica di un numero indetermiNOME di persone; senza che perCOGNOMEo sia richiesta anche l’effettiva verificazione RAGIONE_SOCIALE morte o RAGIONE_SOCIALE lesioni di uno o più soggetti. Tale nozione avvalorata una volta ancora dai lavori preparatori del codice (e, segnatamente, dalla relazione ministeriale al progetto definitivo, nella parte illustrativa «disastro ferroviario», di cui all’attuale art. 430 cod. pen.) – corrispond sostanzialmente alla nozione di disastro accolta dalla giurisprudenza di legittimità, con un indirizzo che – contrariamente a quanto sostiene il rimettente – appare apprezzabile, ai presenti fini, in termini di «diritto vivente». Pronunciandosi, infat non soltanto sul delitto di disastro innomiNOME doloso, di cui all’art. 434 cod. pen. e sulla corrispondente ipotesi colposa, di cui all’art. 449 cod. pen. (figure in ordin alle quali si registrano plurime recenti pronunce RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione), ma anche sugli COGNOMEi delitti del capo I del titolo VI rispetto ai quali viene in rilievo il sostantivo in questione, la giurisprudenza ha da tempo enucleato – senza oscillazioni significative rispetto a quanto qui rileva – un concetto di «disastro» che fa perno, per l’appunto, sui due tratti distintivi (dimensionale e offensivo) i precedenza indicati».
72.4 In aderenza alle linee orientative indicate dalla sentenza RAGIONE_SOCIALE Consulta e comunque coerentemente con la giurisprudenza già sviluppata sul punto, questa Corte ha quindi ritenuto – con lettura da ritenersi costante – che, ai fini RAGIONE_SOCIALE configurabilità RAGIONE_SOCIALE fattispecie di disastro innomiNOME colposo, necessario che si verifichi un accadimento macroscopico, dirompente e quindi caratterizzato per il fatto di recare con sé una rilevante possibilità di danno all vita o all’incolumità di un numero collettivamente non individuabile di persone, anche se appartenenti a categorie diverse, in un modo non precisamente definibi o calcolabile e, COGNOMEesì, che l’eccezionalità RAGIONE_SOCIALE dimensione dell’evento desti un senso di allarme per la effettiva capacità diffusiva del nocumento (Sez. 4, n. 15444 del 18/01/2012, COGNOME, Rv. 253500; Sez. 4, n. 14859 del 13/03/2015, Gianca Rv. 263146; Sez. 4, n. 45836 del 20/07/2017, COGNOME, Rv. 271025); rilevand COGNOMEesì che, contrariamente rispetto ad alcune prospettazioni difensi fattispecie di disastro innomiNOME colposo va inquadrata non tra i reati di danno ma tra quelli di pericolo astratto, a propria volta concretizzato dai richiamat elementi costitutivi (Sez. 4, n. 36639 del 19/06/2012, COGNOME, Rv. 254163;
yt
Sez. 4, n. 14263 del 14/11/2018, dep. 2019, Ratze, Rv. 275364; Sez. 4, n. 46876 del 07/11/2019, Chiodi, Rv. 277702).
72.4 D’COGNOMEa parte, in relazione al complesso RAGIONE_SOCIALE ipotesi comprese nell’ambito dell’art.449 cod.pen., la giurisprudenza di questa Corte ha rilevato come la considerazione in punto di capacità diffusiva del nocumento debba essere necessariamente operata sulla base di una valutazione effettuata ex ante verificando quindi se, alla luce degli elementi concretamente determinatisi, dell’espansività e RAGIONE_SOCIALE potenza del danno materiale, il fatto fosse in grado di esporre a pericolo l’integrità fisica di un numero potenzialmente indetermiNOME di persone (Sez. 4, n. 14263 del 14/11/2018, Ratze, Rv. 275364, cit.).
Nell’ambito di una più recente decisione, pure evocata dalle difese (ovvero Sez. 4, n. 35840 del 15/06/2021, Canella, Rv. 281884 – 01), questa Corte ha rilevato che «In tali ipotesi non è affidata al giudice di merito la concret valutazione postuma RAGIONE_SOCIALE pericolosità RAGIONE_SOCIALE condotta, bensì è la norma stessa che descrive alcune situazioni tipicamente caratterizzate, nella comune esperienza, per il fatto di recare con sé un rilevante potenziale di danno alla vita o all’incolumit personale. Pertanto, rispetto a tali eventi, non è richiesta l’analisi a posteriori specifici decorsi causali che è invece propria degli illeciti che coinvolgono una o più persone determinate. Al contrario, ciò che caratterizza il pericolo per la pubblica incolumità è semplicemente la tipica, qualificata possibilità che le persone si trovino coinvolte nella sfera d’azione dell’evento disastroso descritto dalla fattispecie, esposte alla sua forza distruttiva» e che «l’incolumità personale collettiva entra nella previsione normativa del disastro innomiNOME solamente sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE pericolosità, quale proiezione offensiva RAGIONE_SOCIALE condotta nel senso che il giudizio di probabilità deve informare la valutazione sulla obiettiva idoneità condotta o dell’evento. Tale pericolo funge, quindi, da connotato ulteriore del disastro e serve a precisarne, sul piano RAGIONE_SOCIALE proiezione offensiva, le caratteristiche; il persistere del pericolo, e tanto meno il suo concretizzarsi nell lesione dell’incolumità, non sono richiesti per la realizzazione del delitto in quanto, non essendo elementi del fatto tipico, non possono segnare la consumazione del reato, che si determina con l’inveramento dell’evento pericoloso e non con gli effetti che ne sono derivati». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
72.5 Deve quindi ritenersi che la Corte territoriale si sia adeguatamente confrontata con i predetti principi, non incorrendo nei denunciati vizi di violazione di legge e di illogicità.
In particolare, deve ritenersi congrua la confutazione RAGIONE_SOCIALE argomentazioni difensive nell’ambito RAGIONE_SOCIALE quali era stata dedotta l’assenza RAGIONE_SOCIALE diffusività del pericolo sulla base RAGIONE_SOCIALE caratteristiche dell’area sottostante alla caduta del mezzo, in quanto priva di centri abitati (osservazioni che traggono spunto dalla parte
motiva di pronunce quali Sez. 4, n. 50222 del 03/12/2019, Fiorentino, Rv. 277879).
Nel caso di specie, appare del tutto rispondente ai necessari criteri in ordine alle dimensioni del sinistro e alla potenziale diffusività, il riferimento al nume RAGIONE_SOCIALE barriere inidonee (numero, va ricordato, eccedente quello RAGIONE_SOCIALE barriere concretamente precipitate per effetto dell’urto) a contenere il pericolo di fuoriuscita dalla sede RAGIONE_SOCIALEle e al numero potenzialmente indeterminabile dei soggetti esposti al pericolo generato dalla relativa situazione di fatto, in presenza dell’ingente volume di traffico presente sul viadotto; così come appare del tutto congruo il riferimento, senz’COGNOMEo operato sulla scorta di una valutazione operata ex ante, alla circostanza per la quale il sinistro era avvenuto in una giornata festiva con la correlativa limitazione al traffico dei veicoli pesanti.
E’ quindi infondata la valutazione difensiva in base alla quale la Corte territoriale sarebbe giunta a un giudizio di penale responsabilità sulla scorta di una mera valutazione ex post fondata unicamente sull’elevato numero di soggetti concretamente coinvolti, avendo il giudice di appello formulato una conclusione non manifestamente illogica sulla scorta dell’astratta situazione di pericolo preesistente rispetto al concreto verificarsi dell’evento.
72.6 Si deve quindi sottolineare che, al di là del concreto sviluppo eziologico verificatosi, quest’ultimo costituiva solo uno dei possibili esiti dello st preesistente di pericolo, il quale avrebbe potuto potenzialmente riguardare un numero maggiore e comunque non previamente determinabile di soggetti.
Deve COGNOMEesì rilevarsi che non possono essere accolte le osservazioni spiegate dal AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE – comunque attinenti a tematiche non fatte oggetto di motivi di ricorso – in ordine alla non configurabilità, nel caso concreto, di un concorso tra la fattispecie di omicidio plurimo colposo e quello di disastro colposo; l’osservazione stessa, difatti, è sostanzialmente fondata sul dato RAGIONE_SOCIALE carenza dell’elemento, da ritenersi invece sussistente sulla base RAGIONE_SOCIALE predette considerazioni, del pericolo per un numero indetermiNOME di persone.
Ciò ricordando, in relazione ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine all’art.649 cod.proc.pen., che l’identità del fatto deve esser valutata unicamente con riferimento all’elemento materiale del reato nelle sue componenti essenziali relative alla condotta, all’evento e al relativo nesso causale (Sez. 1, n. 42630 del 27/04/2022, COGNOMEmo, Rv. 283687) dovendovi quindi essere corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. 1, n. 41867 del 26/06/2024, COGNOME, Rv. 287251 nonché Sez. 4, n. 30615 del 09/05/2024, COGNOME, Rv. 286884, relativa al concorso tra omicidio colposo e disastro
innomiNOME, la quale – anche sulla base dell’esame RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte EDU – ha escluso l’identità nel differente caso in cui dalla medesima condotta dell’agente siano derivati eventi naturalisticamente diversi).
Nel caso in esame, quindi, non è ravvisabile il fondamentale presupposto rappresentato dall’idem factum, perCOGNOMEo posto a fondamento di una richiesta di esclusione dell’ipotesi di concorso formale, in realtà fondata sulla dedotta insussistenza del delitto di disastro innomiNOME.
72.7 A conclusioni coincidenti si giunge sulla base dell’esame RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte EDU, in relazione alla quale, in tema di divieto di bis in idem, è principio acquisito che la preclusione tipica del giudicato non opera più in automatico, anche nello specifico caso di cumulo tra procedimenti penali e sostanzialmente penali per il medesimo fatto.
Essendo la sua operatività subordinata alla mancata “connessione materiale e temporale” tra i procedimenti che, ove sussistente, escluderebbe una violazione del principio, permettendo di considerare i due distinti procedimenti come parti complementari di uno solo; rapporto di complementarietà che dovrebbe essere accertato ricorrendo a un “test di connessione” che consiste in una duplice verifica: l’accertamento del legame cronologico tra i due procedimenti e la verifica del legame “materiale” sulla base di quattro noti indici elaborati dalla Corte EDU: a) la prevedibilità del cumulo procedinnentale; b) la complementarietà degli scopi dei due procedimenti così che sia possibile ritenere che ciascuno dei due miri a sanzionare diversi aspetti RAGIONE_SOCIALE condotta antidoverosa; c) il coordinamento tra i due procedimenti volto a evitare, per quanto possibile, una duplicazione nella raccolta e nella valutazione RAGIONE_SOCIALE prova; d) la proporzionalità complessiva RAGIONE_SOCIALE sanzione integrata.
In queste ipotesi quindi – con principi specificamente enunciati in ordine all’apertura di un procedimento amministrativo dopo quello penale – anche dopo la definizione del primo procedimento non sarebbe illegittima l’apertura del secondo, qualora fossero rispettate le diverse condizioni poste dal test di connessione (cfr. Corte EDU, 15 novembre 2016, ric. Nn.24130/2011 e 29758/2011, A e B c. Norvegia; Corte EDU, 6 aprile 2021, ricorso n. 35623/11, Tsonyo Tsonev c. Bulgaria).
I motivi di ricorso attinenti alla commisurazione del trattamento sanzioNOMErio e la mancata concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche
73. Le questioni inerenti al trattamento sanzioNOMErio irrogato nei confronti dei soggetti in servizio presso RAGIONE_SOCIALE sono state fatte oggetto di alcuni motivi di ricorso.
In particolare: con il sesto motivo di ricorso, la difesa dello COGNOME ha censurato la concreta determinazione RAGIONE_SOCIALE pena e la mancata concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche; con l’ottavo motivo di ricorso, la difesa del COGNOME ha censurato la valutazione RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale, in riferimento al disposto dell’art.133 cod.pen., sotto il profilo attinente al parametro del grado RAGIONE_SOCIALE colpa; con l’undicesimo motivo di ricorso, la difesa del COGNOME ha contestato la sentenza sul piano RAGIONE_SOCIALE dosimetria RAGIONE_SOCIALE pena e RAGIONE_SOCIALE mancata concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche; con l’undicesimo motivo di ricorso, la difesa del COGNOME ha pure contestato la congruità RAGIONE_SOCIALE pena irrogata e la mancata concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche; con il tredicesimo e quattordicesimo motivo di ricorso, la difesa del COGNOME ha contestato la violazione degli artt. 132, 133 e 62b1s cod.pen.; con il settimo motivo di ricorso, la difesa del COGNOME ha censurato la sentenza sul piano RAGIONE_SOCIALE commisurazione RAGIONE_SOCIALE pena e RAGIONE_SOCIALE mancata concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche; con il quattordicesimo motivo di ricorso, la difesa del COGNOME ha contestato la commisurazione RAGIONE_SOCIALE pena e la mancata concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche oltre alla commisurazione dell’aumento irrogato ai sensi dell’art.81 cod.pen..
74. I motivi attinenti alla correttezza RAGIONE_SOCIALE commisurazione RAGIONE_SOCIALE pena, in riferimento al disposto degli artt. 132 e 133 cod.pen., sono infondati.
Sul punto, questa Corte ha avuto più volte modo di precisare che la graduazione RAGIONE_SOCIALE pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione – non sindacabile in sede di legittimità – è sufficiente che dia conto dell’impiego dei crite di cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia superiore alla misura media di quella edittale (ex multis, Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017. Mastro, Rv. 271243); essendosi COGNOMEesì stato precisato che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto RAGIONE_SOCIALE media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano
il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288).
75. Ciò posto, in ordine alla posizione degli imputati che hanno rivestito la carica di Direttore di RAGIONE_SOCIALE (non avendo i responsabili dell’area RAGIONE_SOCIALE formulato motivi attinenti al trattamento sanzioNOMErio), la determinazione RAGIONE_SOCIALE pena base in relazione al reato avente il trattamento edittale più grave (ovvero quello di omicidio plurimo colposo), in relazione al disposto dell’art.81, comma 1, cod.pen., è stata operata nell’ambito di una forbice che, in riferimento al combiNOME disposto dei commi primo e quarto dell’art.589 cod.pen., applicabili ratione temporis (e alla luce RAGIONE_SOCIALE modifica del comma quarto introdotta dall’art.’, comma 1, lett.c). n.3, del d.l. 23 maggio 2008, n.92, convertito nella I. 24 luglio 2008, n.125), prevedeva una pena detentiva astrattamente compresa tra un minimo di sei mesi e un massimo di quindici anni di reclusione.
Per l’effetto, i giudici di appello – nella determinazione RAGIONE_SOCIALE pena base nella misura di cinque anni per i Direttori di RAGIONE_SOCIALE, sono giunti a una quantificazione RAGIONE_SOCIALE sanzione inferiore rispetto alla media edittale, come sopra determinata; con la conseguenza che non è da intendersi richiesta una specifica e analitica determinazione sul punto e che, in ogni caso, non si ravvisa alcuna illogicità in riferimento al rapporto tra commisurazione RAGIONE_SOCIALE sanzione e valutazione del complesso degli elementi indicati dall’art.133 cod.pen.
La Corte territoriale, nell’accogliere i relativi motivi di appello, ha ritenu di non operare alcuna differenziazione nella posizione dei Direttori di RAGIONE_SOCIALE in termini di trattamento sanzioNOMErio, riformando in tal senso la decisione del Tribunale in rapporto a criteri quali la vicinanza RAGIONE_SOCIALE condotta omissiva rispetto all’evento ovvero la durata RAGIONE_SOCIALE carica ricoperta, con statuizione non tangibile in questa sede in assenza di ricorso sul punto.
Analoga conclusione va formulata in relazione alla posizione dei soggetti in servizio presso la sede centrale, in ordine ai quali si è giunti a una determinazione RAGIONE_SOCIALE pena base in misura superiore rispetto a quella irrogata ai Direttori di RAGIONE_SOCIALE sulla base di un criterio ovvero quello «del dispregio per le esigenze di massima realizzazione del bene interesse RAGIONE_SOCIALE sicurezza nella circolazione e per le indicazioni offerte in tal senso anche alle strutture sottoordinate» da ritenersi non manifestamente illogico e quindi intangibile in questa sede; rilevando comunque che, anche in relazione a tali posizioni, la sanzione inflitta è inferiore rispetto a media edittale.
76. In relazione al punto di censura spiegato dalla difesa del COGNOME in ordine all’entità dell’aumento previsto per il reato unito dal vincolo del concorso
formale, ovvero quello previsto dall’art.449 cod.pen., può essere richiamato l’arresto – pure dettato specificamente a proposito del reato continuato – espresso da Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269 – 01, nel quale è stato rilevato che il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite; con la determinante precisazione, perCOGNOMEo, che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra l pene, anche in relazione agli COGNOMEi illeciti accertati, che risultino rispettati i previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene.
Nel caso di specie – con considerazioni estese all’Amministratore Delegato e agli COGNOMEi soggetti in servizio presso la sede centrale – la Corte territoriale ritenuto di determinare l’aumento a titolo di concorso formale in modo omogeneo rispetto a quella intervenuta per i coimputati, in misura comunque evidentemente contenuta (un anno di reclusione) e quindi tale da non richiedere, alla luce dei principi predetti, un approfondito onere motivazionale.
77. Quanto alle considerazioni, spiegate in alcuni dei motivi di ricorso, inerenti alla mancata differenziazione analitica RAGIONE_SOCIALE posizioni e a una determinazione del trattamento sanzioNOMErio che (riprendendo quanto argomentato dalla difesa del COGNOME) è sostanzialmente avvenuta sulla base RAGIONE_SOCIALE diverse funzioni esplicate dagli imputati, appare utilmente richiannabile il principio – pure dettato specificamente a proposito del concorso nel reato – in base al quale, in tema di determinazione RAGIONE_SOCIALE misura RAGIONE_SOCIALE pena, il giudice del merito, nell’ipotesi di più soggetti imputati dello stesso reato, non è gravato dell’onere motivazionale di procedere alla valutazione comparativa RAGIONE_SOCIALE singole posizioni e di motivare in ordine alla eventuale differenziazione RAGIONE_SOCIALE pene inflitte (Sez. 2, n. 7191 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 266446; Sez. 2, n. 1886 del 15/12/2016, COGNOME, Rv. 269317).
Rilevando, comunque, che il criterio rappresentato dalla diversa responsabilità gestionale, in rapporto alle differenti funzioni rivestite, appar congruo rispetto alle acquisizioni processuali e non censurabile sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE manifesta illogicità.
78. Anche i motivi formulati dai soggetti investiti RAGIONE_SOCIALE funzioni di Direttore di RAGIONE_SOCIALE e da quelli in servizio presso la sede centrale, inerenti al diniego RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, sono infondati.
A tale proposito va ricordato che il mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62b1s cod.pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto RAGIONE_SOCIALE quale, ai fini RAGIONE_SOCIALE concessione RAGIONE_SOCIALE diminuente, non è più sufficiente il sol stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489); mentre, sul punto, il giudice esprime un giudizio di merito, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considera preponderanti ai fini RAGIONE_SOCIALE concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, Sentenza n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549, che ha specificato che al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità d esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente); tutto ciò fermo restando c è illegittima la motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza d’appello che, nel confermar giudizio di insussistenza RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, si limiti a condividere il presupposto dell’adeguatezza RAGIONE_SOCIALE pena in concreto inflitta, omettendo ogni apprezzamento sulla sussistenza e rilevanza dei fattori attenuanti specificamente indicati nei motivi d’impugnazione (Sez. 6, n. 46514 del 23/10/2009, COGNOME, Rv. 245336; Sez. 6, n. 20023 del 30/01/2014, Gligora, Rv. 259762). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Nel caso di specie, la Corte – pur se con stringata motivazione – ha giustificato il diniego RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche sulla base del grave grado RAGIONE_SOCIALE colpa, con implicito rimando alle considerazioni che sono state poste a fondamento RAGIONE_SOCIALE determinazione RAGIONE_SOCIALE pena base e all’assenza di elementi idonei a giustificare la concessione del beneficio; mentre non manifestamente illogico deve ritenersi anche il riferimento alla negativa valutazione del comportamento processuale tenuto dagli imputati e alla loro dedotta insistenza nel sostenere una ricostruzione dei fatti ritenuta “infondata e inverosimile”.
Sul punto, come già sopra accenNOME, sussistono – nella giurisprudenza di questa Corte – letture parzialmente diverse in ordine alla potenziale rilevan comportamento processuale tenuto dall’imputato ai fini RAGIONE_SOCIALE concessione de circostanze attenuanti generiche.
In particolare, secondo un orientamento, la condotta processuale dell’imputato che, contro ogni evidenza RAGIONE_SOCIALE sussistenza del reato, protesti la propria estraneità ai fatti, costituisce di per sé idonea motivazione in ordine al diniego RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche in quanto, seppure l’esercizio del diritto di difesa rende, per scelta del legislatore, non penalmente perseguibili le dichiarazioni false rese a propria difesa dall’imputato, ciò non equivale a rendere quel tipo di dichiarazioni irrilevanti per la valutazione giudiziale del comportamento tenuto durante lo svolgimento del processo, agli effetti e nei limiti di cui all’art. 133 c pen. (Sez. 2, n. 28388 del 21/04/2017, Leo, Rv. 270339; Sez. 4, n. 20115 del 04/04/2018, Prendi, Rv. 272747).
Mentre, secondo COGNOMEa lettura, la protesta d’innocenza o la scelta di rimanere in silenzio o non collaborare con l’autorità giudiziaria, pur di front all’evidenza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di colpevolezza, non può essere assunta, da sola, come elemento decisivo sfavorevole, non esistendo nel vigente ordinamento un principio giuridico per cui le attenuanti generiche debbano essere negate all’imputato che non confessi di aver commesso il fatto, quale che sia l’efficacia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di reità (Sez. 5, n. 32422 del 24/09/2020, COGNOME, Rv. 279778, in senso sostanzialmente conforme anche Sez. 4, n. 5594 del 04/10/2022, dep.2023, COGNOME, Rv. 284189).
Nel caso di specie, perCOGNOMEo, non sussiste alcun fattore di intrinseca illogicità nella valutazione RAGIONE_SOCIALE Corte in relazione alla lettura del complesso dei principi predetti, in quanto la negativa valutazione del contegno processuale non è stata posta, da sola, alla base del diniego del beneficio, essendo state prese in considerazione – oltre alla mancanza di elementi di segno positivo – anche i profili attinenti alla gravità RAGIONE_SOCIALE condotta in relazione ai parametri desunti dall’art.13 cod.pen..
Il motivo formulato dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in ordine alla rispettiva quantificazione percentuale del contributo causale rispetto all’evento
79. Con il quattordicesimo motivo di impugnazione, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha contestato la motivazione RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale nella parte in cui ha disposto una quantificazione del contributo causale in termini percentuali e, in particolare, – nel punto in cui il giudice di appello ha confermato la statuizione del giudice di r primo grado, che aveva indicato nella misura del 40% la percentuale ascrivibile al personale in servizio presso RAGIONE_SOCIALE (perCOGNOMEo, in sede di giudizio del Tribunale, circoscritto a quello in servizio presso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE).
Il motivo è inammissibile in quanto non sostenuto dalla condizione rappresentata dall’interesse a ricorrere, ai sensi dell’art.581, comma 1, lett.), cod.proc.pen..
Va premesso che, sul punto, in varie pronunce questa Corte ha sottolineat che, specificamente in tema di accertamento RAGIONE_SOCIALE percentuale del concor colposo RAGIONE_SOCIALE vittima nel fatto illecito, le stesse sono frutto di una valutazione merito non censurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 43159 del 20/06/2013, COGNOME, Rv. 258083; Sez. 4, n. 45797 del 22/06/2017, COGNOME, Rv. 271053).
In ogni caso, è stato evidenziato che non è accoglibile il ricorso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (con ragionamento logicamente estensibile anche al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ordine alla quantificazione RAGIONE_SOCIALE percentuali di concorso RAGIONE_SOCIALE colpe del reo e RAGIONE_SOCIALE vittima nella determinazione causale dell’evento, trattandosi di accertamento che non ha efficacia di giudicato nell’eventuale giudizio RAGIONE_SOCIALE per le restituzioni e risarcimento del danno (Sez. 4, n. 4607 del 20/09/2017, Collodel, Rv. 271953; Sez. 4, n. 17219 del 20/03/2019, NOME, Rv. 275874; Sez. 4, n. 14074 del 05/03/2024, Cafarella, Rv. 286187).
In tale ultimo e recente arresto, in particolare, è stato evidenziato che «quanto, invece, al giudizio RAGIONE_SOCIALE per danni: a. la sentenza di condanna di cui all’art. 651 cod. proc. pen. Ha efficacia di giudicato solo con riferimento all’accertamento del fatto – reato, RAGIONE_SOCIALE sua illiceità penale, RAGIONE_SOCIALE sua commissione da parte dell’imputato, ma non fa stato su tutti i fatti accertati nel corso de processo penale; b. la sentenza di assoluzione ha efficacia di giudicato solo con riferimento all’accertamento che il fatto non sussiste, che l’imputato no commesso, che è stato compiuto in presenza dell’esimente di cui all’art. 51 cod. proc. pen. (non anche, pertanto, con riferimento alle COGNOMEe ipotesi assolutorie, quali la mancanza dell’elemento psicologico del reato, l’esistenza di una causa di giustificazione diversa da quella dell’art. 51, l’esistenza di una causa di non imputabilità o non punibilità dell’autore del reato); c. la sentenza di non doversi procedere (che ha per oggetto esclusivamente l’accertamento di una situazione processuale di inesistenza di una condizione di procedibilità, ex art. 529 cod. proc. pen., ovvero di esistenza di una causa di estinzione del reato, ex art.531 cod. proc. pen.) non ha mai efficacia di giudicato nei confronti dell’imputato (né a suo favore, né contro di lui), in quanto l’oggetto RAGIONE_SOCIALE decisione non è il previo accertamento del fatto – reato, onde passare alla successiva declaratoria di non doversi procedere, bensì l’accertamento dell’inesistenza di una condizione di procedibilità o di estinzione del reato stesso. Va anche ricordato che, secondo costante insegnamento, per “fatto” accertato dal giudice penale deve intendersi il nu oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica costituita dall’accadimento oggettivo, accertato dal giudice penale, configurato dalla condotta, evento e nesso di causalità materiale tra l’una e l’COGNOMEo (fatto principale) e le circostanze luogo e modi di svolgimento di esso. Ne consegue che, mentre nessuna efficaci vincolante esplica nel giudizio RAGIONE_SOCIALE il giudizio penale – e cioè l’apprezzam
la valutazione di tali elementi – la ricostruzione storico-dinamica di essi è invece preclusiva di un nuovo accertamento da parte del giudice RAGIONE_SOCIALE, che non può procedere ad una diversa ed autonoma ricostruzione dell’episodio. Altresì rimesso all’accertamento ed alla valutazione del giudice RAGIONE_SOCIALE è l’elemento soggettivo del fatto, escluso dalla nozione obbiettiva di esso, e non comprensibile nella nozione di “illiceità penale” di cui all’art. 651 cod. proc. pen.».
Sulla base di tali principi, deve quindi ritenersi – in relazione alla valenz RAGIONE_SOCIALE sentenza penale di condanna e in riferimento al disposto dell’art.651 cod.proc.pen. – che la valenza preclusiva del giudicato non si estenda ai prof percentualizzazione del grado di colpa, con ragionamento estensibile anche alla distribuzione del medesimo tra coimputati nel medesimo reato.
Conclusioni
80. Per effetto RAGIONE_SOCIALE predette considerazioni, deve quindi concludersi per l’annullamento senza rinvio RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata in ordine alle posizioni RAGIONE_SOCIALE COGNOME e del COGNOME, con contestuale rideterminazione dell’entità RAGIONE_SOCIALE pena rispettivamente inflitta.
Tutti gli COGNOMEi ricorsi devono essere rigettati.
Gli imputati nei cui confronti è stato disposto il rigetto del ricorso vanno COGNOMEesì condannati al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di costituzione e difesa sostenute dalle costituite parti civili nel presente giudizio di legittimità, liquidate come dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME limitatamente alla misura RAGIONE_SOCIALE pena, che ridetermina in anni quattro di reclusione per COGNOME NOME e in anni nove di reclusione per COGNOME NOME. Rigetta nel resto i ricorsi di COGNOME NOME e di COGNOME NOME.
Rigetta i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME nonché il ricorso proposto dal RAGIONE_SOCIALE e condanna i predetti ricorrenti a pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e alla rifusione, in solido, RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio sostenute nel presente grado di legittimità dalle parti civili costituite, COGNOME
NOME e COGNOME NOME, che liquida in complessivi euro tremilanovecento, per tutti oltre accessori come per legge.
Roma, 11 aprile 2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Intestazione
Ritenuto in fatto
RAGIONE_SOCIALE
-La vicenda e le imputazioni
RAGIONE_SOCIALE
-La sentenza di primo grado
-La sentenza di appello
DEPOSITATOVI
og
INDICE RAGIONE_SOCIALE
NOME
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pag.9
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RAGIONE_SOCIALE
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–
I ricorsi degli imputati e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE pag.36
Considerato in diritto
RAGIONE_SOCIALE
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-I ricorsi proposti da NOME COGNOME e NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE pag.104
-I motivi di ricorso attinenti alla dedotta prescrizione del reato contestato al capo B) RAGIONE_SOCIALE pag.131
-I motivi di ricorso attinenti alle modalità di escussione del perito
pag.142
-I motivi di ricorso attinenti all’omesso accoglimento RAGIONE_SOCIALE istanze di rinnovazione istruttoria RAGIONE_SOCIALE pag.149
-I motivi di ricorso attinenti alla ricostruzione RAGIONE_SOCIALE dinamica del sinistro pag.152
-La tematica riguardante la sussistenza di una posizione di garanzia in capo all’Amministratore Delegato e agli COGNOMEi esponenti dell’amministrazione centrale di RAGIONE_SOCIALE in punto di manutenzione RAGIONE_SOCIALE rete RAGIONE_SOCIALEle
pag.162
4
-I motivi di ricorso attinenti alla sussistenza RAGIONE_SOCIALE posizione di garanzia in ordine alla manutenzione RAGIONE_SOCIALE barriere in capo al personale del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE pag.173
-I motivi di ricorso attinenti alle cause dell’ammaloramento dei tirafondi e alla conseguente prevedibilità dell’evento RAGIONE_SOCIALE pag.178
-I motivi attinenti alla violazione di una regola cautelare in capo al personale inquadrato presso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e presso la sede centrale RAGIONE_SOCIALE pag.192
-I motivi di ricorso proposti dall’Amministratore Delegato e dagli COGNOMEi dirigenti presso la RAGIONE_SOCIALE Centrale e attinenti alla violazione dell’obb di riqualifica RAGIONE_SOCIALE barriere RAGIONE_SOCIALE pag.206
-I motivi di ricorso proposti dall’Amministratore Delegato e dagli COGNOMEi imputati in servizio presso la sede centrale in ordine alla sussistenza RAGIONE_SOCIALE posizione di garanzia in punto di riqualificazione RAGIONE_SOCIALE barriere pag.234
-I motivi di ricorso riguardanti l’effettiva sussistenza RAGIONE_SOCIALE circost aggravante prevista dall’art.589, comma 2, cod.pen. RAGIONE_SOCIALE pag.240
-I motivi di ricorso attinenti alla contestazione del delitto di disastro colposo
pag.241
-I motivi di ricorso attinenti alla commisurazione del trattamento sanzioNOMErio e la mancata concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche RAGIONE_SOCIALE pag.247
-Il motivo formulato dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in ordine alla rispettiva quantificazione percentuale del contributo causale rispetto all’evento
-Conclusioni RAGIONE_SOCIALE
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