Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15766 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15766 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/04/2025
Osserva, inoltre, la difesa della ricorrente:
che l’imputato COGNOME non ha mai rivestito il ruolo di consulente finanziario o di intermediario finanziario della FinecoBank, come comprovato da certificazione dell’Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo dei Consulenti finanziari (prodotta agli atti);
che la RAGIONE_SOCIALE non ha mai conferito al COGNOME un incarico formale o sostanziale per la promozione, il procacciamento o il collocamento nei confronti del pubblico di contratti di prestito personale come quello de qua o di strumenti finanziari, per lo svolgimento di servizi e attività di investimento;
che l’imputato non Ł mai stato destinatario di provvigioni o di compensi per mediazione provenienti da FinecoBank;
che FinecoBank non si Ł mai resa conto, nØ avrebbe potuto rendersi conto dell’operazione
posta in essere dal COGNOME essendosi la parte civile limitata a prendere contatti solo con l’amministratore di altro responsabile civile.
Secondo la difesa della ricorrente avrebbe quindi errato la Corte territoriale nel pervenire alla condanna in solido della responsabile civile FinecoBank sui presupposti della disposizione di cui all’art. 31, comma 3, TUIF, ritenendo che la persona offesa, sulla base della situazione che le si era presentata, non avrebbe mai potuto immaginare che il COGNOME non era stato formalmente incaricato ad agire dalla odierna ricorrente.
La decisione della Corte di appello non avrebbe quindi fatto corretta applicazione del principio dell’apparenza del diritto (gravitante attorno alla figura del mandato ex art. 1703 e segg. cod. civ.) con la conseguenza che la decisione assunta nei confronti di FinecoBank sarebbe stata assunta in violazione degli artt. 2049 e 1228 cod. civ. oltre che essere fondata sul presupposto dell’esistenza di un mandato ex art. 31 TUIF ritenuto accertato ma di fatto inesistente.
A ciò si aggiunge, prosegue la difesa della ricorrente, che:
la COGNOME ha affermato non aver neppure letto il contratto quando ebbe a firmarlo;
non risulta che il COGNOME abbia esibito alla persona offesa un biglietto da visita o che gli incontri con la persona offesa siano avvenuti in luoghi tali da creare l’apparenza dell’esistenza di un mandato di FinecoBank all’imputato;
il contratto di prestito non Ł stato neppure firmato dal COGNOME;
l’indebita consegna all’imputato anzichØ alla Di Capua dell’assegno circolare Ł avvenuta ad opera di altro istituto bancario.
Infine, ricorda la difesa della ricorrente, richiamando sul punto sentenze delle Sezioni civili di questa Corte di legittimità, che non risulta che la Corte di appello abbia accertato e motivato circa una condotta colposa dell’apparente rappresentata idonea a determinare nella persona offesa l’idea di un coinvolgimento di FinecoBank nell’operato dell’imputato COGNOME.
Per le ragioni indicate la difesa della ricorrente ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata.
Con memoria difensiva e di replica alle conclusioni della Procura generale datata 28 marzo 2025, presentata nell’interesse dell’imputato NOME COGNOME COGNOME il difensore di ufficio, avv. NOME COGNOME ha richiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso presentato nell’interesse di FinecoBank in quanto l’atto di impugnazione non rispetterebbe i requisiti dell’autosufficienza e non si confronterebbe specificamente con le sentenze di merito. Il difensore dell’imputato ha, poi, aggiunto che non risponde a verità il fatto che l’imputato COGNOME Ł soggetto del tutto estraneo all’Istituto di credito ricorrente il quale, a seguito della sottoscrizione dei contratti, ha beneficiato dell’attività di intermediazione dell’imputato.
Sarebbe, poi privo di rilevanza il fatto che il responsabile civile sia stato citato in giudizio ai sensi dell’art. 2049 del codice civile anzichØ ai sensi dell’art. 31 del TUIF.
Con memoria datata 28 marzo 2025 presentata nell’interesse della parte civile NOME COGNOME il difensore della stessa, avv. NOME COGNOME ha insistito per il rigetto o per la declaratoria di inammissibilità del ricorso evidenziando la ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 31 del TUIF, essendo emerso (quantomeno a livello di apparenza) che l’imputato COGNOME ha operato come soggetto non estraneo alla FinecoBank, poi aggiungendo che il ricorso non rispetta il principio dell’autosufficienza e prospetta una inammissibile rilettura del materiale probatorio.
In via del tutto preliminare deve darsi atto che il difensore della parte civile NOME COGNOME in data 21 marzo 2025 ha trasmesso per via telematica alla Cancelleria di questa Corte richiesta di trattazione orale del procedimento, richiesta risultata non meritevole di accoglimento in quanto formulata oltre il termine di cui all’art. 611 cod. proc. pen. essendo stato l’avviso di fissazione dell’udienza comunicato telematicamente al difensore in data 5 marzo 2025.
2. Il ricorso Ł fondato.
Il responsabile civile RAGIONE_SOCIALE con il proprio atto datato 22 novembre 2017 e depositato in data 27 novembre 2017 aveva formulato alla Corte di appello un articolato atto di impugnazione segnalando una serie di errori che asseritamente viziavano la decisione del Tribunale e, in particolare, evidenziando, tra l’altro:
l’assenza di un rapporto di preposizione tra l’imputato COGNOME e la Banca, richiamando al riguardo il contenuto dell’art. 31 del TUIF e sostenendo che detto imputato non Ł mai stato un promotore finanziario dell’Istituto di credito;
che il contratto di finanziamento non Ł stato sottoscritto dall’imputato ma da NOME COGNOME amministratore della RAGIONE_SOCIALE
che anche dagli accertamenti compiuti dall’Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo Unico dei Consulenti Finanziari Ł emerso che il COGNOME non Ł mai stato iscritto a tale albo;
che il Tribunale avrebbe errato nella valutazione delle dichiarazioni del teste NOME COGNOME
Osserva il Collegio che la Corte di appello non ha dato alcuna specifica risposta alle doglianze formulate con l’atto di gravame dal responsabile civile RAGIONE_SOCIALE essendosi limitata ad affermare nella sentenza in esame che le persone offese tennero un comportamento corretto e responsabile e si affidarono all’intermediario nella convinzione della bontà del suo operato, che i contratti di finanziamento furono effettivamente stipulati, che – per la parte qui di interesse – RAGIONE_SOCIALE ha beneficiato dell’attività di intermediazione e che le persone offese, a fronte dell’effettiva conclusione dei contratti di finanziamento non potevano in alcun modo immaginare che l’imputato non fosse formalmente incaricato dalle finanziarie.
Quanto evidenziato integra un vizio di motivazione della sentenza impugnata rilevabile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. ed impone l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni riguardanti il responsabile civile RAGIONE_SOCIALE per un nuovo giudizio sul punto.
Per quanto riguarda, poi, l’individuazione del giudice di rinvio lo stesso deve ritenersi il giudice civile competente per valore in grado di appello ricorrendo le condizioni indicate da questa Corte di legittimità in applicazione del principio secondo il quale «Il responsabile civile Ł legittimato a ricorrere per cassazione avverso la sentenza di non doversi procedere per l’intervenuta prescrizione del reato pronunziata dal giudice d’appello, soltanto se la stessa contiene anche statuizioni concernenti le richieste avanzate dalla parte civile ed in tal caso l’eventuale annullamento della sentenza può essere disposto esclusivamente con rinvio al giudice civile ai sensi dell’art. 622 cod. proc. pen.» (Sez. 4, n. 37992 del 09/07/2008, Zurigo, Rv. 241026).
P.Q.M
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili a carico di RAGIONE_SOCIALE e rinvia per nuovo giudizio sul punto avanti al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Così deciso il 15/04/2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME