Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 13350 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 13350 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/02/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PALERMO il 09/03/1956 COGNOME NOME nato a VITERBO il 09/02/1977
COGNOME NOME nato a ORVIETO il 09/10/1959
avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME udito il Procuratore generale, in persona della sostituta NOME COGNOME la quale ha concluso per l’annullamento con rinvio per COGNOME NOME e per il rigetto dei ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME; uditi, altresì, l’Avv. NOME COGNOME del foro di Terni, per COGNOME NOME e, in sostituzione dell’Avv. NOME COGNOME, anche per COGNOME NOMECOGNOME il quale ha chiesto l’accoglimento dei ricorsi e l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Torino; nonché l’Avv. NOME COGNOME del foro di Milano, in sostituzione dell’Avv. NOME COGNOME del foro di Milano, per NOME COGNOME NOMECOGNOME la quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Torino.
Ritenuto in fatto
1. La Corte d’Appello di Torino ha riformato la sentenza del Tribunale di Verb con la quale DI COGNOME NOME COGNOME NOME e COGNOME NOME erano stati assolti da reato di cui agli artt. 40, comma 2 e 450, cod. pen. (in Preglia di Crevoladossola il 2018), loro contestato nelle rispettive qualità, dichiarandoli, in accoglimento proposto dal pubblico ministero, responsabili della collisione occorsa tra un treno trasporto di persone lungo la tratta Milano – Ginevra e una macchina operatrice (un c idraulico di proprietà di RAGIONE_SOCIALE), all’interno della galleria f Preglia, ciascuno avendo contribuito a far sorgere, in conseguenza di tale collisione, di un disastro ferroviario. In particolare, in base all’editto accusatorio, si è rim RAGIONE_SOCIALE, n.q. di amministratore delegato dell’impresa affidataria dei lavori di fr consolidamento dei piedritti della suddetta galleria, per la realizzazione di cammin emergenza, di non avere redatto il POS ai sensi dell’art. 96, comma 1, lett. g 81/2008 e di non aver messo a disposizione dei lavoratori idonea attrezzatura, dell’art. 71, comma 3, stesso d. lgs., atta a scongiurare rischi per gli operator che, pur terzi rispetto all’impresa, percorressero la galleria; al DI MERCIONE, nella direttore dei lavori e dirigente di RAGIONE_SOCIALE, di non aver adottato misure per att prescritto dal coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, a seguito del sopral aprile 2018 (vale a dire il carico manuale del materiale di risulta della lavo COGNOME, infine, quale preposto dell’impresa RAGIONE_SOCIALE, di non aver vigilato sull’osser da parte dei singoli lavoratori, della disposizione che prevedeva, almeno a p sopralluogo del 10 aprile 2018, il caricamento manuale del materiale di risulta, scongiurare il rischio che, caricando detto materiale con la macchina operatrice, la questa potesse interferire pericolosamente con l’altro binario in esercizio. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Nella specie, la collisione tra la ruota gommata anteriore della macchina cari la parte anteriore destra dei locomotori elettrici del treno e la grave situazione erano realizzati quando, verso le ore 14:00 del 24 maggio 2018, poco prima che trans treno passeggeri sul binario attivo attiguo al n. 100, interrotto per i lavori, suddetta sviava dalle rotaie senza che si riuscisse a riportarla in sede in tempo sopraggiungere del treno alla velocità, pur rallentata, ma sempre pericolosa, di 60 K
Il Tribunale, riassunti gli elementi di prova e ricostruita la dinamica de ritenuto non dimostrato che la movimentazione della macchina caricatríce fosse avv senza applicazione del blocco di sicurezza, in presenza di elementi che sembravano avvalorare il contrario. Da ciò ha inferito l’assenza di un addebito colposo in capo COGNOME e al datore di lavoro COGNOME (quanto a costei, ancor prima di verificar rimproverabilità, in ragione della sfera di rischio dalla stessa governata), in r
pretesa violazione delle prescrizioni impartite dal coordinatore per la sicure esecutiva con l’ordine di servizio del 10 aprile 2018 e successivi, con í quali si e modalità di caricamento manuale del materiale di risulta. Ciò sia per l’eccentri violazione rispetto al verificarsi dell’evento (ritenendo assente la causalità l’evento essendo stato determinato dallo sviamento della macchina dalle rotaie), c riguardo alla perimetrazione del contenuto dell’ordine medesimo (avendo il primo g ritenuto che esso consentisse l’utilizzo del mezzo meccanico, purché in assett assicurarne il rispetto della sagoma, vale a dire applicando il blocco di sicurezza da impedirne la rotazione).
Inoltre, il Tribunale ha rilevato che la macchina era dotata del dispositivo che, al contrario, l’accusa aveva posto a fondamento dell’addebito mosso alla CE laddove la documentazione versata in atti aveva smentito anche l’addebito i all’omessa predisposizione del POS, viceversa redatto prima dell’attività di giudicato idoneo dal coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, geom. NOME COGNOME esso, peraltro, era previsto l’impiego del sistema di sicurezza con gli agenti di cop a dire soggetti espressamente incaricati di avvistare i treni in arrivo e di s bandiere rosse), che costituiva la cautela massima adottabile, atteso che l’agente a poteva interdire l’accesso del treno in galleria. Tale sistema non era stato inspi adottato sin dall’inizio dei lavori a febbraio 2018» ritenuta dal coordinatore COGNOME su la misura in concreto attuata (blocco della ralla e fermo della macchina sulla r posizionamento di cunei sotto le ruote), cautela tuttavia inidonea a prevenire concreto, posto che la macchina operatrice, posta tra due vagoni, doveva per forza m sulle rotaie anche ove inutilizzata, con immanente pericolo di svio.
Allo stesso modo, il Tribunale ha ritenuto che il direttore dei lavori RAGIONE_SOCIALE conto di RAGIONE_SOCIALE non poteva essere rimproverato per non aver governato il interferenziale, obbligo incombente sul coordinatore per la sicurezza nella progettazione, il primo svolgendo di regola un’attività limitata alla sorveglia attinente alla esecuzione del progetto, rispondendo degli infortuni solo ove abbia specifico compito di impartire ordini alle maestranze e di sovraintenderne le lavorazi
3. La Corte d’appello, nel ribaltare il verdetto assolutorio, ha preliminarment la inspiegabile, mancata escussione dei soggetti della scorta che accompagnava il co dentro la galleria, soprattutto considerata la presenza di un caricatore munito d punto, si era opposto all’assunto proposto da RFI per il tramite del teste COGNOME (se quale tale scorta non doveva essere presente dentro la galleria) quello sostenuto da RAGIONE_SOCIALE e per essa dai testi COGNOME e COGNOME e dal teste COGNOME della COGNOME, second quale detta scorta avrebbe dovuto rimanere all’interno della galleria durante le l posizioni contrapposte anche quanto all’esistenza di un canale di comunicazione tra e i lavoratori, negata dall’impresa. Il che spiegherebbe, secondo la Corte t l’anomalia data dal fatto che./ solo il 10 aprile 2018, a distanza di mesi dall’iniz 4
detta scorta si fosse resa conto del fatto che il convoglio contemplava quotidianamen la macchina carícatrice, riferendolo al coordinatore COGNOME
Sotto altro profilo, poi, la Corte ha dato atto della non perfetta corrispond addebiti contenuti nell’imputazione rispetto a quelli emersi nell’istruttoria di ent di giudizio, tuttavia non inferendone una violazione del principio di correlazione di 521, cod. proc. pen., per mancanza di una conseguente immutazione del fatto. Ha, richiamato l’obbligo di motivazione rafforzata rispetto all’esito non conforme, prec condividere la ricostruzione fattuale del primo giudice, fatta eccezione per alcu definiti irrilevanti. Ha, così, confermato che: le regole precauzionali adottate sin d lavori erano consistite nella chiusura del solo binario n. 100, nella riduzione della treni in transito sull’attiguo binario n. 200 e nell’adozione del sistema automatico grazie al quale un allarme segnalava l’arrivo del treno; dopo il 10 aprile 2018 ferroviaria si era avveduta dell’impiego della macchina caricatrice, pur prospet impresa, ma ignorata da RFI; la decisione era stata quella di mantenere l’originario di non adottare quello dell’agente di copertura, implementando il primo con la previ il caricatore fosse usato solo in intervalli preventivamente comunicati, così man inalterati i ritmi produttivi, nonostante la maggior sicurezza del sistema non app tuttavia, osservato che, a prescindere dal suo effettivo utilizzo e dal blocco de garantiva il rispetto della sagoma, il caricatore era comunque presente sul binario, muoversi per seguire la lavorazione, senza essere vincolato agli altri convogli di u mobile, utilizzato per fresare la parete rocciosa da sud verso nord, che si interromp concomitanza del passaggio di treni sul binario contiguo, segnalati dall’allarme d “Minime!”. Ciò aveva fatto sì che il manovratore della caricatrice, COGNOME dovess volte e quotidianamente spostare il mezzo al quale era addetto che sì trovava nel gli altri elementi del convoglio (cantiere di lavoro). Era del tutto prevedibile presenza di terriccio e detriti, stante la natura della lavorazione, laddove deragliamento doveva, con ogni probabilità, ravvisarsi proprio nella presenza di un os tal fatta sulla rotaia, non avendo potuto gli addetti riportare la macchina sulla st tempo assai ridotto dall’allarme al passaggio del treno. Pertanto, non si era at rischio eccentrico rispetto al prospettato pericolo e all’evento verificatosi: macchina dalla rotaia era stato preso in considerazione anche nel corso della riunio aprile 2018, nonché nel POS dell’impresa e, anche a voler addebitare al COSTANZO l’ome allarme alla scorta (della cui presenza, però, non si era acquisita certezza in ist non aveva rappresentato un fatto imprevedibile, egli avendo scelto di attivarsi senz per risolvere il problema. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Fatta tale premessa, la Corte ha affermato di non condividere le conseg giuridiche che il primo giudice aveva tratto da tali elementi fattuali.
La conoscenza di un fattore di rischio specifico (il forzato movimento sulla rot macchina caricatrice, anche ove inutilizzata) ne imponeva la relativa gestione, il che di ritenere, come aveva fatto il Tribunale, l’insussistenza di profili di colpa
derivanti dalla legge, alla luce dell’art. 2087 cod. civ. e di numerose norme de 81/2008, analíticamente richiamate alle pagg. 43-44 della sentenza impugnata. Nel det poi, ha rilevato, quanto alla COGNOME e al COGNOME, che dallo stesso verbale del 15 m 2018 emergevano con chiarezza i confini della responsabilità dell’impresa quanto a accadeva dentro la galleria e, in particolare, agli spostamenti dei macchinari in con sicurezza. Né, al contrario, poteva valere la sola previsione del sistema più sicuro n momento che quel sistema non era stato mai applicato dall’impresa stessa, re parimenti irrilevanti le ragioni di tale scelta, essendosi il datore di lavoro d dell’effettiva attuazione delle previsioni contenute nel documento, a com dall’assunzione, spettante all’appaltatrice, dì soggetti preposti ad agire com copertura. Lo stesso POS, peraltro, prevedeva l’impiego della macchina caricatrice der di un mezzo cioè intrinsecamente pericoloso, siccome a rischio di svio.
In particolare, quanto alla COGNOME, la Corte ha rilevato che la smentita dell predisposizione del POS andava valutata alla stregua della testimonianza COGNOME a m della quale quello redatto in data 11 dicembre 2017 e giudicato dal CERULO idoneo febbraio 2018 aveva l’esiziale difetto di non riguardare il singolo cantiere, riduce sorta di modello valido per ogni situazione più o meno analoga.
Quanto al DI MERCIONE, le sue mansioni erano state correttamente individuate d Tribunale x ma da esse il primo giudice non aveva tratto conclusioni corrette: al me spettava, infatti, di verificare il rispetto degli obblighi di legge da parte dell’ . ggla corretta esecuzione dell’opera; di disporre in ordine al coordinamento del lavoro eventuali appalti e con RFI; di mantenere il contatto con il coordinatore per l’e CERULO. A ciò la Corte ha pure aggiunto la scelta, di sua competenza, di proc attraverso un sistema di sicurezza diverso da quello previsto, scelta che non in esecuzione, bensì – a monte – alla definizione degli aspetti tecnici del contratto, sicurezza così come l’aspetto economico dell’accordo. Infine, egli si era inge decisione assunta il 17 aprile 2018, in atto al momento dell’incidente, ciò che, risultava del tutto coerente con i suindìcati compiti.
In conclusione, secondo la Corte territoriale, era rimasto accertato che il si sicuro (quello, cioè, che prevedeva il c.d. agente di copertura), pur previsto, non e applicato nel corso dei lavori inerenti a quell’appalto; che quello adottato era pericoloso e chesolo il 10 aprile 20181 era stato implementato con due cautele (rallen della velocità dei treni e allarme sonoro con 20 secondi di anticipo rispetto al tra sistema adottato non teneva conto del pericolo di deragliamento del caricatore; che s 17 aprile 2018 era stato previsto un terzo sistema, variante del secondo, con l’aggiu ulteriore previsione cautelare, quella cioè di consentire il carico con la macchina so finestre temporali, individuate in collaborazione con RFI, sì che tale attività potes solo quando non era previsto il transito di treni sul binario n. 200; che neppur sistema poteva ritenersi sicuro, avuto riguardo alla mera presenza dentro la gall macchina caricatrice e al suo movimento necessitato da quello dell’intero convogli
scorta di tali evidenze, dunque, la Corte ha ritenuto che nessuno degli imputa considerato, ciascuno nella propria qualità, Io specifico rischio del deragliam carìcatrice, rischio non scongiurato neppure dal blocco della ralla e dalla presen sotto le ruote della macchina, restando del tutto irrilevante accertare se, nelle g quali non era prevista la “contemporanea”, il caricatore facesse o meno parte del convo
4. I difensori degli imputati hanno proposto separati ricorsi.
4.1. La difesa della COGNOME ha formulato dodici motivi.
Con il primo, ha dedotto erronea applicazione della legge penale in relazione al p della correlazione tra accusa e sentenza, rilevando l’aggiunta di profil originariamente non contestati da parte della Corte territoriale. Si è rimprov COGNOME di non aver redatto il POS, di non aver fornito ai lavoratori attrezzatura facendo impiegare una macchina caricatrice o la ui ralla non era dotata di apposito dispositi di blocco, con il rischio di invasione dell’altro binario; di non aver controll verificare l’idoneità della segnaletica approntata per segnalare l’arrivo di treni; aver agito al fine di attuare quanto richiesto dal coordinatore per la sicure esecutiva, in ordine alla necessità che il materiale di risulta della lavorazione ven manualmente e non mediante la macchina caricatrice. La Corte d’appello, per come stessa ammesso in premessa, avrebbe ravvisato profili di colpa diversi rispetto ai dai quali l’imputata era stata assolta, avendo ritenuto che costei avesse condivis MERCIONE la scelta di non applicare la previsione di sicurezza contenuta nel POS adottare il sistema meno sicuro, intrinsecamente pericoloso; scelto, quale stru lavoro, la macchina caricatrice poi deragliata, insicura in ragione del luogo e del d’impiego; infine, redatto un POS non concepito per quella lavorazione, ma valevole modello generale per qualsiasi situazione analoga. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ciò avrebbe determinato un vulnus difensivo, posto che, dopo la sentenza assolutoria sugli originali profili di colpa, l’imputata non avrebbe avuto la possibilità di in testimoni o altre fonti di prova a discarico, rispetto a condotte non co nell’imputazione e articolare, di conseguenza, anche le relative censure in sede di g merito, atteso l’esito assolutorio.
Con il secondo motivo, ha dedotto inosservanza degli artt. 63 comma 2e 191, proc. pen., con riferimento alla utilizzabilità del riferito del teste COGNOME nel corso d di primo grado, atteso che lo stesso avrebbe dovuto essere sentito come indagato connesso: la conclusione che era stata la COGNOME, in concerto con il DI MERCIONE decidere di adottare il sistema meno sicuro è stata tratta dalla testimonianza d quale tuttavia non era stato sentito, come avrebbe dovuto, ai sensi dell’art. 210, pen., ad onta del fatto che egli, quale coordinatore della sicurezza, aveva avut centrale nella gestione della sicurezza stessa, aveva approvato il POS della CEPRINI deciso di porre nel nulla la previsione contenuta nel POS (che prevedeva il sistema p
dell’agente di copertura) per passare a quello “Minime!” e aveva l’obbligo di legge di che le imprese esecutrici adottassero gli adeguamenti del POS ritenuti necessari. P egli era stato quantomeno corresponsabile dell’accaduto, sulla scorta di elementi gi all’udienza di escussione, considerato altresì che, secondo la testimonianza COGNOME, sentita prima del COGNOME all’udienza del 7/2/2020, il POS presentat dall’appaltatrice era stato approvato proprio dal CERULO nella qualità.
Con il terzo motivo, ha dedotto vizio della motivazione, sub specie contraddittorietà, rispetto alla testimonianza della COGNOME: una volta accertato che il sistema previ POS era quello più sicuro, la motivazione tradisce la premessa nella misura in cui ha per la inadeguatezza del documento, considerato peraltro che, con l’imputazione, contestato all’imputata di avere omesso la redazione del POS, non di averne redat aspecifico. Tale equivoco sarebbe emerso dalla deposizione della COGNOME, espone dell’organo di controllo che aveva opposto alla COGNOME la genericità del DVR e non del P
Con il quarto motivo, ha dedotto analogo vizio, sub specie di apparenza della motivazione, quanto alla testimonianza COGNOME, anche in relazione all’obbligo di rafforzamento, stante la difformità dei due giudizi di merito. Il primo profilo di res sarebbe stato ricavato dalle dichiarazioni del COGNOME, rispetto alle quali sarebbe d mancata ogni valutazione di attendibilità e, sulla scorta di tale riferito, í giu hanno ritenuto che la COGNOME avesse concordato con il DI MERCIONE di lasciare che sistema più sicuro, previsto nel POS, rimanesse lettera morta, circostanza emersa sol di riapertura dell’istruzione in appello, poiché il teste in primo grado non lo av essendosi anzi interrogato sui motivi della mancata utilizzazione del sistema, da approvato, dell’agente di copertura. Inverosimile, dunque, secondo la difesa, la con e secondo la quale il coordinatore per la sicurezza non si era pronunciato su tale d mentre il Tribunale l’aveva attribuita proprio al CERULO. E, in ciò, ha ravvisato una contraddizione nella valutazione dì attendibilità del teste, il quale sì era pr allontanare da sé ogni addebito: in primo grado, infatti, aveva spiegato la prevision del sistema più sicuro in termini di mero refuso; in appello, aveva corretto il tiro, l’abbandono del sistema a un accordo tra gli imputati COGNOME e COGNOME, aggiungendo per la prima volta che l’agente di copertura avrebbe rappresentato un costo econom l’impresa. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Con il quinto motivo, ha dedotto mancanza della motivazione o sua apparenza qua alla ritenuta riconducibilità della decisione di adottare il c.d. “terzo sistema”, in l previsto nel POS, alla CEPRINI, senza chiarire in che modo l’imputata avrebbe appres era in corso l’applicazione del sistema meno garantito, né considerare corresponsabilità profilatasi in capo allo stesso COGNOME.
Con il sesto motivo, ha dedotto analogo vizio quanto all’altro profilo di colp all’imputata, specificamente inerente alla scelta di utilizzare la macchina carica strumento di lavoro: si trattava, infatti, di un mezzo previsto nel POS, del qual prospettato l’uso nel cantiere Preglia, come sapevano anche RFI e il coordinatore COGNOME e la
macchina era in regola e omologata. Il pericolo del caricatore è stato individuato ne lo stesso doveva operare in galleria, il che però costituiva un problema per tut d’opera, dovendo essi muoversi per entrare e uscire, laddove la Corte non avrebbe precisato per quale motivo la macchina caricatrice fosse un mezzo più pericoloso degli
Con il settimo motivo, ha dedotto vizio di contraddittorietà della motivazione all’addebito inerente alla inadeguatezza del POS adottato da RAGIONE_SOCIALE ragionamento della Corte territoriale, che pure aveva riconosciuto la maggiore sicur sistema previsto nel POS, colliderebbe con la conclusione secondo cui il documen inidoneo perché generico, posto che quel sistema era certamente il più sicuro e neutralizzare qualsiasi interferenza, tra cui anche lo svio del caricatore.
Con l’ottavo motivo, ha dedotto vizio motivazionale con riferimento alla prevedibi pericolo, evento del reato contestato: la colpa dell’imputata avrebbe dovuto essere rispetto al c.d. “terzo sistema”, vigente al momento della collisione e descritto come variante del secondo, al quale erano state aggiunte ulteriori cautele. Orbene, la prospettazione difensiva, tale sistema non sarebbe stato adeguatamente valutato profilo della sicurezza e neppure della prevedibilità dell’evento da parte dell trattandosi di accorgimenti idonei a scongiurare il rischio di invasione del binario presenza delle scorte di RFI, poi, avrebbe dovuto essere considerata agli stessi adempimento dovendosi ritenere decisivo quanto al pericolo di ingombro, a tal fine rep inefficace la mera affermazione della non eccentricità del comportamento tenu manovratore COGNOME posto che l’avviso alla scorta non doveva essere dato dopo sblocco della ralla, ma ogni volta che si fosse profilata l’esigenza di impegnare attiguo, non avendo i giudici del merito neppure spiegato l’assenza delle scorte e l identificazione dei componenti.
Con il nono motivo, ha dedotto erronea applicazione dell’art. 4310 cod. pen., in punto imprevedibilità dell’evento, avendo la difesa rilevato che il dterzo siste t , iquando non vi era l’interruzione contemporanea dei due binari attigui, subordinava co l’impiego del mezzo a diversi accorgimenti e controlli incrociati, rispetto ai quali er ruolo del personale RFI, dotato pure di poteri inibitori su richiesta del capo cantiere
Con il decimo motivo, ha dedotto vizio della motivazione con riferimento valutazione di alcuni documenti (tra i quali, la procura speciale e delega delle funzi dell’art. 16 d. Igs. n. 81/2008 conferita da COGNOME NOME a COGNOME NOME, l’affi dell’incarico di direttore di cantiere a COGNOME NOME e il POS redatto 11/12/2017). Secondo la prospettazione difensiva, la Corte avrebbe ricavato la non della delega a COGNOME NOME da parte dell’imputata dalla circostanza che era stata costei ad affidare, successivamente, la direzione del cantiere al COGNOME, cadendo i in contraddizione per travisamento dei relativi documenti, poiché solo il primo rispo requisiti formali della delega ai sensi dell’art. 16 d. Igs. n. 81/2008, espressamente la facoltà del delegato di delegare le funzioni in materia di sicurez direttori di cantiere, ciò che il COGNOME aveva fatto con il COGNOME. Quest’ultim
tuttavia, non costituirebbe una delega autonoma, ma una sub delega che non farebbe meno i poteri-doveri del delegante. Il contenuto ampio di tale sub delega, non s neppure dal ruolo di direttore di cantiere in capo al delegato COGNOME, conferme semmai il potere di delega in capo al COGNOME Quest’ultimo, peraltro, quale de principale alla sicurezza, non avrebbe potuto, a differenza del COGNOME, sub-del assumere contemporaneamente il ruolo di direttore del cantiere, i cui compiti in o esulano dal campo della sicurezza sul luogo di lavoro, inerendo piuttosto alla ver progetto esecutivo e all’organizzazione tecnico-logistico-esecutiva dei macchinari.
Con l’undicesimo motivo, la difesa ha dedotto manifesta illogicità della motiv quanto alla ritenuta inefficacia del sistema delle deleghe di funzioni, motivata sulla fatto che l’imputata aveva redatto il POS del 2017 e del 2018 e replicato personalme osservazioni prescrittive dello SPRESAL, ciò da cui la Corte ha inferito che la stess fatta carico della sicurezza. La difesa ha, però, osservato che la redazione del obbligo non delegabile del datore di lavoro, la risposta allo SPRESAL (peraltro inerent all’addebito di omessa redazione del POS, sul quale solo il datore di lavoro avrebb rispondere) avendo al più dimostrato che la RAGIONE_SOCIALE si era fatta carico della si aziendale a far data da quella interlocuzione nel settembre 2018, cioè dopo i fatt processo.
Infine, con il dodicesimo motivo, ha dedotto erronea applicazione della legge pena riferimento alla colpa~, sempre in relazione al tema della delega delle funzioni. osservato la difesa, ridefinisce la posizione datoriale e, nella specie, avrebbe avu scusante, essendo divenuto garante, a titolo derivativo, il delegato NOME COGNOME ric nella specie tutti i requisiti di forma richiesti dalla norma di riferimento. all’obbligo di vigilanza permanente in capo al datore di lavoro, trattasi di alt avente a oggetto il corretto svolgimento delle funzioni da parte del delegato, dive svuotandosi dì contenuto l’istituto stesso. Nella specie, la COGNOME aveva delegato le di sicurezza a NOME COGNOME che aveva accettato, sub-delegando le funzioni in mater sicurezza al COGNOME, come consentito per specifiche funzioni della sicurezza che la ha individuato nella indicazione del singolo cantiere.
Pertanto, l’adozione del sistema preventivo diverso da quello previsto nel POS d addebitarsi agli addetti alla sicurezza e non all’imputata, al pari della decisione disposizione dei lavoratori la macchina caricatrice, risolutivamente osservando che il in atto al momento della collisione prevedeva la movimentazione non libera dei m peraltro subordinata a plurime cautele (valutazione caso per caso in relazi caratteristiche dei luoghi; rispetto della sagoma; benestare del personale RFI interruzione del binario).
4.2. La difesa del COGNOME ha formulato otto motivi (sebbene il quinto costit ripetizione del primo).
Con il primo, anche questa difesa ha dedotto una violazione del principio di corr tra accusa e sentenza, pregiudicante il diritto di difesa dell’imputato: in pa COGNOME, già assolto in primo grado dall’accusa di non avere, quale preposto dell’i sovrinteso e vigilato sull’osservanza, da parte dei lavoratori, della disposizione ch caricamento manuale del materiale di risulta, la Corte d’appello avrebbe mosso a diversi (mancata, tempestiva segnalazione dell’inosservanza del POS e delle istruzion protezione del cantiere; mancata segnalazione della intrinseca pericolosità del mac adottato), così impedendogli di conoscere tempestivamente gli addebiti a suo c predisporre, in conseguenza, le sue difese.
Con il secondo, anche questa difesa censura l’utilizzabilità delle dichiarazion coordinatore per la sicurezza COGNOME, deducendo inosservanza della legge processual relazione agli artt. 63, comma e 191, cod. proc. pen., costui dovendo essere sent indagato di reato connesso, essendo emersi, già nel giudizio di primo grado, element farne ritenere la qualità di indagato, tenuto anche conto della posizione ricopert nell’intero sistema della sicurezza. Trattasi di prova decisiva, posto che dal COGNOME la Corte d’appello avrebbe tratto conferma delle omissioni ritenute in ca COGNOME. Peraltro, era stato proprio il CERULO ad approvare il sistema previsto dal P l’impiego della macchina carícatrice, salvo poi a disporne la non utilizzazione, per sistema “Minimel”.
Con il terzo motivo, ha dedotto analogo vizio anche con riferimento alla testimo COGNOME: dallo stesso tenore del capo d’imputazione sarebbe emerso che il re contestato era correlato al verificarsi della collisione tra il treno e la macchin manovrata proprio dal COGNOME, l’istruttoria avendo acclarato che la stessa non po muoversi, mentre si era trovata in movimento in occasione dell’evento.
Con il quarto motivo, ha dedotto vizio motivazionale quanto alla ravvisata respon colposa del COGNOME, per difetto della indicazione dei criteri di valutazione della pr (CERULO) e per violazione dell’obbligo di motivazione rafforzata, ancora una volta ril la non perfetta coincidenza dei profili di colpa ritenuti rispetto a quelli c responsabilità dell’imputato è stata correlata alla sua posizione di preposto, os cantiere, in forza della quale gli si è rimproverato di non aver segnalato la perico macchina caricatrice, per insufficienza della sola interruzione contemporanea dei b riferito del CERULO sarebbe stato inteso a difendere se stesso e, pur di fronte a ta la Corte d’appello si sarebbe limitata a richiamarne le affermazioni, traendone dell’inadeguatezza del POS e della responsabilità del FERRE l il per non aver segn criticità.
Il quinto motivo, come anticipato, è una ripetizione del primo.
Con il sesto motivo, la difesa ha dedotto vizio della motivazione in ordine all’a colpa (mancata segnalazione della pericolosità del caricatore) nella qualità di nonostante la macchina, in regola e omologata, fosse stata indicata nel POS e la cir nota a RFI e, per essa, anche al coordinatore COGNOME. La Corte d’appello avrebbe correl
pericolosità della macchina alla possibilità del suo deragliamento, pericolo tuttavia tutti í mezzi d’opera presenti in galleria, nulla avendo invece precisato sull pericolosità di quel macchinario, il rischio di svio essendo neutralizzato dal siste nel POS.
Il settimo motivo, specificamente inerente al giudizio sulla prevedibilità dell reato, è sostanzialmente sovrapponibile all’ottavo motivo dedotto nell’interesse dell CEPRINI e ad esso si rinvia per comodità espositiva.
Infine, con l’ottavo motivo, la difesa ha dedotto la nullità della sentenza p valutazione della documentazione prodotta nel corso del giudizio di primo grado in ord individuazione, al momento del fatto, del preposto, nella specie, il geom. COGNOME che a sostituito il COGNOME il giorno della collisione. Il giudice d’appello non avrebbe mot punto, limitandosi ad affermare che la mancata vigilanza e la mancata segnalazione dov intervenire ancor prima dei fatti, l’attività svoltasi il giorno dell’incidente essend a quella dei giorni, delle settimane e dei mesi precedenti.
4.3. La difesa del COGNOME ha formulato quattro motivi.
Con il primo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione con rife alla valutazione della responsabilità dell’imputato, avuto riguardo alla individuazion posizione di garanzia, quale direttore dei lavori/dirigente RFI, cui si è rimpr violazione dell’art. 18, comma 1, lett. f); d. Igs. n. 81/2008, per non avere lavoratori l’osservanza delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza. Il pr aveva escluso qualsivoglia posizione di garanzia del DI MERCIONE sotto tale profilo, la la Corte d’appello ha abbandonato la contestazione sub art. 18 citato, senza preci A t ” scorta di quali elementi potesse ritenersi che il predetto y ‘ assunto il ruolo di dirigente per la sicurezza, avendo sempre e solo svolto compiti di direzione dei lavori, ruolo e compiti antinfortunistici. Pertanto, non essendo individuabile una sua posizione dì non sarebbe stato possibile ascrivergli le omissioni ritenute in sentenza, contes conclusione dei giudici territoriali, per la quale al DI MERCIONE sarebbero stati a compiti in qualche modo connessi con la sicurezza del cantiere. Avrebbe perciò errato l territoriale a sostenere che siano le mansioni a giustificare il coinvolgime MERCIONE, egli non avendo mai ricevuto l’incarico di coordinatore per la sicurezz sostituito quello nominato. Né vale, corna fa la Corte d’appello, valorizzare il c direttore dei lavori di interfacciarsi con il coordinatore per inferirne una in cogestione o condivisione della sicurezza: in tal modo verrebbero a confondersi i dive di operatività delle due figure, quello cioè tecnico/economico del direttore dei lavo della sicurezza proprio del coordinatore, M u “s 4 pecie difettando l’individuazione di funzioni, ulteriori e tipiche del garante della sicurezza del cantiere, funzioni che non ricavarsi, come avrebbe fatto il giudice del gravame, dalle ordinarie attività del d lavori, in assenza di un’ingerenza di costui nel settore della sicurezza.
Ha, poi, contestato la valutazione delle prove orali, tra tutte la testimonianza CE quale aveva spiegato l’iter relativo alla scelta del sistema di prevenzione, ma anch COGNOME il quale aveva chiarito che il ruolo del direttore dei lavori era quello rapporti con l’impresa da un punto di vista tecnico e contabile, collaborando con il non nel campo della sicurezza. Né potrebbe valere il personale convincimento espress COGNOME peraltro in termini dubitativi, secondo cui la mancata attuazione del siste sicuro era da attribuirsi all’impresa di concerto con la direzione dei lavori opponendo anche un travisamento del riferito del CERULO che aveva chiarito più avanti i pensiero, rivendicando la paternità della decisione sul sistema da adottare, da approvato, senza che possa essere individuato alcun contributo del DI MERCIONE autonomo rilevante sul punto, egli essendo stato assente in più riunioni di coordi cooperazione, come confermato nei verbali richiamati in ricorso.
La criticità dell’accusa nei confronti del DI MERCIONE, peraltro, si coglierebbe, s la difesa, anche nel ricorso della Corte territoriale alla figura dell’ingerenza di fa stessa ammesso che neppure la continuità dell’intervento del direttore dei lavori può costituire indice di essa, essendo necessaria una prova rigorosa che, tuttavia, no trarsi, come ha fatto la Corte d’appello, dalle affermazioni del CERULO o dalla documentale, sull’assunto che la scelta del sistema di prevenzione interessass tecnici, economici e temporali del contratto e la sicurezza nella fase della prog elementi dai quali quel giudice ha inferito tale ingerenza, ritenendoli coerenti c delle competenze dell’imputato, senza indicare i comportamenti indicativi di detta ing
Infine, sotto altro profilo, la difesa ha rilevato un ulteriore, grave vizio ine volta, al tema della esigibilità della condotta dovuta: arroccatasi sulla tesi della c Corte d’appello non avrebbe neppure operato la necessaria valutazione personalizzata relativa verifica, concludendo nel senso che tutti i soggetti coinvolti erano stati della pericolosità della macchina caricatrice, senza fornire riscontri circa l’effetti del DI MERCIONE, di eventuali sue insistenze sul coordinatore ai fini dell’adozione del dell’altra misura, sulle direttive date dall’appaltatore, sulla conoscenza eff condizioni di lavoro nel cantiere.
Con il secondo motivo, la difesa ha dedotto inosservanza della legge processu relazione all’obbligo di motivazione rafforzata, rispetto al ribaltamento dell’ass primo grado, evidenziando due, distinti profili: da un lato, la Corte del gravam Jv omesso flminimo confronto con diversi elementi di prova valorizzati dal Tribunale, sia ai compiti spettanti al direttore dei lavori, che avuto riguardo alla valutazio operativa in ordine all’utilizzo delle interruzioni temporanee; dall’altro, avrebbe revisione di elementi probatori senza dare ragione delle proprie scelte e della considerazione accordata ad elementi diversi o diversamente valutati, nella stessa censurata dandosi conto della non perfetta corrispondenza tra imputazione e profili emersi dall’istruttoria. Infatti, la regola di cautela individuata sarebbe dive contenuta nell’imputazione, laddove si addebitava all’imputato di non aver provved
l’attuazione delle disposizioni del coordinatore per la sicurezza che oggi costit l’oggetto del rimprovero mossogli. L’istruttoria avrebbe dimostrato che l’appaltator consapevole delle misure da adottare, ma che inspiegabilmente non erano state po essere dal preposto COGNOME (il riferimento è, in particolare, all’avviso della scorta laddove la Corte non avrebbe neppure spiegato come il DI MERCIONE si fosse intromesso nella scelta della doppia regola di sicurezza, ingerendosi nella relativa adozio elementi di conoscenza avesse avuto quanto alla mancata attuazione del siste sicurezza.
Con il terzo motivo, ha dedotto analogo vizio, oltre a vizio della motivazione, qua modalità di audizione del teste COGNOME il cui ruolo decisivo nella valut dell’adeguatezza del sistema di prevenzione era perfettamente noto sulla bas motivazione della sentenza assolutoria: la stessa prospettazione adottata dai g seconde cure, quella cioè della cogestione della scelta del sistema di prevenzione, conferma della sussistenza di possibili profili di responsabilità in capo al coordina sicurezza, non avendo la Corte neppure ricercato elementi a conferma del suo riferito.
Con il quarto motivo, infine, ha dedotto violazione di legge e vizio della moti quanto al diniego delle generiche: la Corte ha valorizzato la non partecipazione al dell’imputato, viceversa presente all’udienza di rinnovazione istruttoria, nonch importanti udienze, quelle cioè del 7 e 21 febbraio 2020; sotto altro profilo, ha rilievo alla consistenza del pericolo, meramente prospettata e non ancorata ad alcun concreto, laddove, con specifico riferimento alla distanza, definita dai giudici abissale, tra ciò che era esigibile e ciò che era stato posto in essere in c avrebbero dimenticato il segno diametralmente opposto della decisione appellata.
L’udienza del 06/11/2024 è stata rinviata per adesione dei difensori all’as dalle udienze proclamata dagli organismi di categoria.
Considerato in diritto
1. I ricorsi vanno rigettati.
2. In via preliminare vanno affrontate le questioni inerenti alla dedotta vio dell’art. 521, cod. proc. pen. e alla utilizzabilità di alcune testimonianze ( COGNOME).
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, intan evocarsi la violazione del principio di cui all’ad 521, cod. proc. pen., in quanto se la compromissione delle facoltà difensive. Infatti, il principio di correlazione tra co e sentenza è funzionale alla salvaguardia del diritto di difesa dell’imputa conseguenza che la sua violazione è ravvisabile quando il fatto ritenuto nella dec trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità, ovvero quand
d’imputazione non contenga l’indicazione degli elementi costitutivi del reato ri sentenza, né consenta di ricavarli in via induttiva (Sez. 6, n. 10140 del 18/02/201 Rv. 262802 – 01, in fattispecie in cui la RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto sussistere la violazione d nella condanna per il delitto di abuso d’ufficio in luogo della contestata concussione, il capo d’accusa non conteneva alcuna indicazione in ordine alla norma di legge vio all’ulteriore requisito, richiesto dall’art. 323 cod. pen., dell’ingiustizia patrimoniale procurato o del danno arrecato; Sez. 2, n. 21089 del 29/03/2023, NOME 284713 – 02, in cui, nell’affermare lo stesso principio, si è precisato che detta v ravvisabile, non solo nel caso in cui il fatto ritenuto nella decisione si trovi, ris contestato, in rapporto di eterogeneità, ovvero quando il capo d’imputazione non co l’indicazione degli elementi costitutivi del reato ritenuto in sentenza, ma anche qu non consenta di ricavarli in via induttiva, tenendo conto cioè di tutte le risultanze portate a conoscenza dell’imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contesta Sez. 5 n. 7984 del 24/09/2012, dep. 2013, lovanovic, Rv. 254648 – 01). Tali princip peraltro, coerenti con quelli costituzionali racchiusì nella norma di cui al novell Costituzione, ma anche con l’art. 6 della Convenzione E.D.U., siccome interpretato, alla sua competenza esclusiva, dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, a partire d pronuncia Drassich c. Italia (Corte EDU 2 sez. 11 dicembre 2007), ma anche, più di re con la pronuncia del 22 febbraio 2018, COGNOME c. Italia (n.2), con la quale l Strasburgo ha escluso la violazione dell’art. 6 cit. nel caso in cui l’interessato abb possibilità di preparare adeguatamente la propria difesa e di discutere in contra sull’accusa alla fine formulata nei suoi confronti.
Sotto altro aspetto, va poi ribadita la fondamentale distinzione tra fatto “nuov “diverso”, ai fini di una corretta lettura dell’art. 521, comma 2, cod. proc. pe nuovo” si intende un fatto ulteriore ed autonomo rispetto a quello contestato, ossia u storico che non si sostituisce ad esso, ma che eventualmente vi si aggiunge, affia quale autonomo thema decidendum, trattandosi di un accadimento naturalisticamente e giuridicamente autonomo; per “fatto diverso”, invece, deve intendersi non solo un f integri una imputazione diversa, restando esso invariato, ma anche un fatto che connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria necessaria una puntualizzazione nella ricostruzione degli elementi essenziali del rea n. 26284 del 26/03/2013, COGNOME Rv. 256861 – 01).
Pertanto, in tema di reati colposi, non sussiste la violazione del di correlazione tra l’accusa e la sentenza di condanna se la contestazione globalmente la condotta addebitata come colposa, essendo consentito al giudice di agg agli elementi di fatto contestati altri estremi di comportamento colposo o di specificaz colpa, emergenti dagli atti processuali e, come tali, non sottratti al concreto eserciz di difesa (Sez. 4, n. 35943 del 07/03/2014, COGNOME, Rv. 260161 – 01; n. 7 25/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280950 – 01; n. 53455 del 15/11/2018, COGNOME, RV. 274500 -01; n. 32899 del 08/01/2021, COGNOME, Rv. 281997 – 09, in cu
ribadito che il ricorso per cassazione con cui si deduca la violazione del principio di tra accusa e sentenza, ai fini della sua ammissibilità, sotto il profilo della speci limitarsi a segnalare la mancanza formale dì coincidenza tra l’imputazione originaria ritenuto in sentenza, dovendo altresì allegare il concreto pregiudizio che ne è d l’esercizio del diritto di difesa, non sussistendo la violazione predetta ove, sulla del fatto operata dal giudice, le parti si siano confrontate nel processo).
Nel caso in esame, gli addebiti di colpa sono stati puntualizzati dalla Corte t (che ha infatti parlato, al § 6.1.2., di “non perfetta corrispondenza” tra i profili di in imputazione e quelli emersi nel corso dell’istruttoria) alla stregua dell implementate anche a seguito della disposta rinnovazione r e sulle stesse le parti hanno ampiamente dedotto, difettando una lesione del diritto di difesa, alla cui salv principio di correlazione è direttamente funzionale, non apprezzandosi un rap eterogeneità del fatto ritenuto rispetto a quello contestato (Sez. 6, n. 10140 del COGNOME, Rv. 262802 – 01): le condotte contestate non costituiscono profili inediti di ac sviluppo degli addebiti espressamente evocati nell’editto accusatorio, tra i quali inidoneità del POS (per profili che si andranno di seguito ad esaminare), la decisi darvi attuazione nella parte in cui era previsto il sistema di allarme più sicuro e della macchina caricatrice, pur inattiva, all’interno della galleria, in mezzo al con agganciata ai locomotori.
Ne deriva la infondatezza del primo motivo formulato nell’interesse dell’im COGNOME, del primo e del quinto (sovrapponibile) formulati nell’interesse dell’ COGNOME e del terzo formulato nell’interesse del DI MERCIONE.
Il secondo motivo formulato nell’interesse dell’imputata COGNOME e dell’im COGNOME e il terzo motivo, formulato nell’interesse dell’imputato COGNOME, inere specificamente alla inutilizzabilità delle dichiarazioni del CERULO, nonché il terz formulato nell’interesse del COGNOME, inerente alla inutilizzabilità delle dic testimoniali dì COGNOME, sono infondati.
L’art. 63, comma 1, cod. proc. pen. disciplina le c.d. “dichiarazioni indizi davanti all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria una persona non imputata persona non sottoposta alle indagini rende dichiarazioni dalle quali emergono indizi suo carico, l’autorità procedente ne interrompe l’esame, avvertendola che a segui dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e la invita a n difensore. Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona rese»), laddove, al comma 2, disciplina il divieto assoluto di utilizzazione delle d rese da un soggetto che doveva esser sin da subito sentito quale imputato o sottoposta alle indagini.
Orbene, deve ritenersi ancora attuale il principio fissato dal diritto vivente prova dichiarativa, per il quale, allorché venga in rilievo la veste che può a dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali e, quind
riscontro di indici formali, come l’eventuale già intervenuta iscrizione nominativa ne delle notizie di reato, l’attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel mom dichiarazioni vengano rese, e il relativo accertamento si sottrae, se congruamente m al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 15208 del 25/2/2010, Mills, Rv. 246584 – 01, successivamente ripreso da Sez. 2, n. 8402 del 17/02/2016, COGNOME, Rv. 267729 – 01; S n. 25425 del 04/03/2020, COGNOME, Rv. 279606 – 01; Sez. 5, n. 39498 del 25/06 COGNOME, Rv. 282030 – 01). Tuttavia, ai fini di tale verifica, è necessario che, a car soggetti, risulti l’originaria esistenza di precisi, anche se non gravi, indizi condizione non può automaticamente farsi derivare dal solo fatto che i dichiaranti r essere stati in qualche modo coinvolti in vicende potenzialmente suscettibili di dar formulazione di addebiti penali a loro carico (Sez. 2, n. 51732 del 19/11/2013, Ca 258109 – 01; Sez. 1, n. 48861 del 11/07/2018, COGNOME, Rv. 280666 – 01), occorrendo che vicende, come percepite dall’autorità inquirente, presentino connotazioni tali da formare oggetto di ulteriori indagini se non postulando necessariamente l’esist responsabilità penali a carico (Sez. 4, n. 29918 del 17/06/2015, COGNOME, Rv. 264476
In altri termini, la sanzione di inutilizzabilítà “erga omnes” delle dichiarazio senza garanzie difensive da un soggetto che avrebbe dovuto fin dall’inizio essere se qualità di imputato o persona soggetta alle indagini implica che a carico dell’interes già acquisiti, prima dell’escussione, indizi non equivoci di reità, come tali dall’autorità procedente, non rilevando a tale proposito eventuali sospetti od personali dell’interrogante (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, COGNOME, Rv. 243417 – 01).
In perfetta coerenza con i principi testé delineati, quindi, si è pre l’omissione dell’avvertimento previsto dall’art. 64, comma 3, lett. c), cod. proc confronti del soggetto che riveste la qualità di indagato o di imputato in un proc connesso o collegato (art. 210 cod. proc. pen.) dà luogo all’inutilizzabilità delle di assunte, a condizione che la situazione di incompatibilità a testimoniare, ove risultante dagli atti, sia stata dedotta prima dell’esame (Sez. 5, n. 13391 del 2 COGNOME, Rv. 275624 – 01), essendo onere della parte interessata ad opporsi all’assunzione della testimonianza allegare, prima della assunzione delle dichiarazioni, le circostanz da cui risultano situazioni di incompatibilità a testimoniare, sempre che la posi dichiarante non risulti già dagli atti nella disponibilità del giudice e non s i presupposti perché questi si attivi d’ufficio, in conseguenza di una richiesta di prova sul punto dalle parti, ex art. 493 cod. prov. pen, ovvero in ragione dell’assoluta n disporre l’escussione del dichiarante, ai sensi dell’art. 507 dello stesso codice 12379 del 26/02/2016, COGNOME, Rv. 266422 – 01).
Nella specie, l’asserita esistenza di indizi a carico del CERULO e del COGNOME prima della loro escussione (o la sopravvenienza di essi nel corso della stessa) non e ictu oculi dal tenore della imputazione, essendo rimasta affidata a una elaborazione pos delle parti, considerata la posizione ritenuta in capo ai predetti. Il presupposto dovrebbe giustificare l’inutilizzabilità del riferito dei due dichiaranti è i in realtà i strettamente
correlato a un apprezzamento di merito e al collegamento dei predetti con le vicende è processo. E, sul punto, è già stato spiegato che la questione dell’inuti delle dichiarazioni rese senza le necessarie garanzie difensive da chi sin dall’ini essere sentito in qualità di imputato o indagato non può essere proposta per la prima sede di legittimità se richiede valutazioni di fatto su cui è necessario il prev contraddittorio, da parte del giudice di merito (Sez. 6, n. 18889 del 28/02/2017, Toma 269891 – 01; Sez. 4, n. 2586 del 17/12/2010, dep. 2011, COGNOME, Rv. 249490 Sez. 6, n. 43534 del 24/04/2012, Lubiana, Rv. 253798 – 01, in cui si è ribadito il con riferimento alle questioni di inutilizzabilità che richiedono, al di là del mero e atti processuali, approfonditi accertamenti in fatto di esclusiva competenza del g merito).
4. Ciò posto, deve operarsi una premessa quanto ai singoli addebiti colposi, p procedere all’esame degli ulteriori motivi dei ricorsi, dapprima con riferimento alle degli imputati COGNOME e COGNOME, anche per la sovrapponibilità di alcune censure difens quindi a quella del COGNOME, soggetto il cui ruolo è correlato alla committenza dell’o
Quanto alla COGNOME, la sua responsabilità è stata strettamente correlata a quel DI MERCIONE, per avere i due condiviso la scelta di non dare applicazione al POS, ladd era precipuo compito dell’appaltatore non solo prevedere su un foglio di carta le m prevenzione, ma anche vigilare sulla loro applicazione, sia richiedendone l’osservan organizzando il relativo servizio. Inoltre, l’imputata aveva scelto la macchina caric quel lavoro, senza tener conto del fatto che il mezzo poteva sviare dal binario, m utilizzato in un luogo attiguo a un binario in pieno esercizio. Infine, aveva presentat POS mancante di un essenziale requisito, la previsione cioè per lo specifico cantie costituiva una sorta di modello valevole per qualsiasi situazione, come del resto av dalla circostanza che, nonostante la previsione dell’impiego del carìcatore, non si co il rischio di un suo deragliamento. Peraltro, í giudici del gravame hanno ritenuto irr delega al figlio nel lontano 2011 (in sentenza essendosi erroneamente indicato il COGNOME pur rinviandosi al § 5.1.2. che riguarda la delega notarile del febbraio 2011 in COGNOME NOME): essa, intanto, contemplava un’autonomia del tutto insufficiente per po carico della ditta gli oneri connessi all’adozione di uno dei sistemi di prevenzione e inoltre, l’adozione di sistemi insicuri, poi in concreto implementati, era stata strategica del vertice aziendale; infine, a due giorni di distanza da:conferimen delega, il delegato COGNOME aveva trasferito al COGNOME le stesse attribuzioni confe dalla madre, per le quali l’autonomia di spesa era stata contenuta nella misur 10.000,00; peraltro, era stata la stessa imputata, nel 2017, a indicare COGNOME direttore di cantiere per l’attuazione delle misure di sicurezza contenute nel PSC, nel DVR, prevedendone lo stabile rapporto con il direttore tecnico e con il dirett produzione NOME COGNOME Dall’insieme di tali elementi in fatto, la Corte ha tr conclusione che la delega in questione non valesse ad esonerare la COGNOME in ordine
addebiti emersi a suo carico, poiché superata all’epoca dei fatti, il COGNOME, diret produzione aziendale, non essendo mai stato presente nelle sedute di cui ai verbali p dal coordinatore COGNOME. In ogni caso, la predisposizione del POS costituisce compito delegabile del datore di lavoro e, nella specie, era stata proprio l’imputata a so quello del 2017 e quello corretto del 2018, la stessa avendo replicato personalmente a sollevati dall’organo di controllo, dando prova di essere il soggetto cui facev sicurezza e prevenzione dell’azienda.
Quanto al COGNOME, invece, la Corte ne ha ritenuto la responsabilità in quali preposto che, presente quotidianamente in cantiere, aveva avuto consapevolezza d intrinseca pericolosità del macchinario, ancor prima del giorno dell’incidente e a almeno dal 10 aprile 2018, dirigendone come capo cantiere anche i movimenti, così c della inadeguatezza, rispetto allo specifico rischio di deragliamento, della prescrizion il mezzo solo durante l’interruzione contemporanea su entrambi i binari, ciò che costituito in capo allo stesso l’obbligo di riferirne al proprio datore di lavor l’ininfluenza della circostanza che, il giorno del fatto, le mansioni di preposto fosser terzi, trattandosi di un obbligo perdurante, rimasto da tempo inadempiuto.
5. Ciò posto, il terzo e il settimo motivo formulati nell’interesse dell’imputata sono manifestamente infondati. Le doglianze sono state articolate senza un eff confronto con il tenore della decisione. Infatti, l’inidoneità del POS è stata di collegata alla sua genericità, siccome consistente in un modello adattabile ad ogni cantiere, senza contenere indicazioni riferibili a quello specifico di Preglia. l’argomento che fa leva su una presunta contraddizione della sentenza nella parte in atto della previsione, in quel documento, del sistema di allarme più sicuro, sconta tal rispetto alle considerazioni sulla scorta delle quali i giudici territoriali ha dimostrata la inidoneità di quel documento. Allo stesso modo, la difesa assu travisamento della testimonianza COGNOME nella parte in cui la dichiarante avrebbe pa della genericità del DVR, inferendone per ciò solo una trasposizione automatica del mede giudizio al POS. Viceversa, la Corte ha fatto espresso riferimento proprio a tale doc richiamando la circostanza che la RAGIONE_SOCIALE” solo a seguito della relativa prescrizione d 4 1 dell’organo di controllo> aveva provveduto a redigerne uno conforme ai requisiti di legg pag. 52 della sentenza impugnata) e che proprio il fatto che il POS contemplasse l’ della macchina caricatrice avrebbe imposto anche la previsione dei rischi collegati possibile deragliamento.
6. Il quarto motivo formulato nell’interesse dell’imputata COGNOME e dell’imp COGNOME il sono infondati, al pari del quinto e del sesto motivo formulati nell’intere COGNOME e del sesto motivo formulato nell’interesse del COGNOME (segnatamente inerenti ag addebiti di colpa), gli ultimi tre essendo anche generici e privi del necessario confro argomentazioni alle quali la Corte territoriale ha affidato le sue conclusioni.
Premesso che, nella specie, non vi è questione di rinnovazione della p dichiarativa, avendo peraltro la Corte proceduto a nuova audizione dei testi COGNOME e COGNOME e all’acquisizione di documenti allegati da questi ultimi due ciononostante, è necessaria una premessa ai fini dell’inquadramento dell’obbl motivazione rafforzata che le difese assumono tradito dalla Corte territoriale.
Il diritto vivente ha ormai definitivamente delimitato i confini dell’apprezz dell’onere motivazionale in ipotesi di overturning di verdetto assolutorio, ormai puntualmente fissati dalla giurisprudenza di legittimità (a partire da Sez. U, n. 33748, del 1 COGNOME, Rv. 231679): in tale ipotesi, infatti, il giudice di appello ha l’obbligo di linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specif i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provv impugnato, «non essendo altrimenti razionalmente giustificata la riforma». Tali princip stati poi recepiti dal legislatore, all’esito del percorso avviato dalla giuri legittimità che, all’indomani della sentenza della Corte E.D.U. 5/7/2011 nel caso Dan Moldavia, aveva ritenuto affetta da vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma e), cod. proc. pen., per mancato rispetto del canone di giudizio “al di là di ogni r dubbio”, di cui all’art. 533, comma 1, cod. proc. pen., la sentenza di appell impugnazione del pubblico ministero, affermasse la responsabilità dell’imputato, in rifo una sentenza assolutoria, operando una diversa valutazione di prove dichiarative r decisive, delle quali non era stata disposta la rinnovazione a norma dell’art. 603, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267491 – 01; Sez. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269787 – 01, in cui, in motivazione, si è evidenz stretta correlazione tra il dovere di motivazione rafforzata da parte del giud impugnazione, in caso di dissenso rispetto alla decisione di primo grado, il canone “al ogni ragionevole dubbio”, il dovere di rinnovazione della istruzione dibattimentale e alla reformatio in peius, affermandosi che l’assoluzione pronunciata dal giudice di primo grad travalica ogni pretesa di simmetria tra il primo e il secondo grado di giudizio, im l’esistenza di una base probatoria che induce «quantomeno il dubbio sulla effettiva delle prove dichiarative …»). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Anche successivamente, il Supremo organo della nomofilachia, richiamando tal principi, ha ricordato che «La disposizione che ha introdotto nel sistema codicistico i dell’oltre ogni ragionevole dubbio è stata riferita dal legislatore all’esclus applicazione dell’art. 533 cod. proc. pen., che attiene alla pronuncia di una se condanna, mentre dall’art. 530 cod. proc. pen., che disciplina il diverso esito assolu soltanto non emerge un criterio di giudizio analogo, ma ne affiora, nella sostan opposto. Nel comma 2 di tale articolo, infatti, si prevede che il giudice debba pron assoluzione in tutti i casi in cui un dubbio sussiste e non può essere superato equivale a descrivere – dalla prospettiva dell’assoluzione – il mancato soddisfacimen regola del ragionevole dubbio. . Sulla medesima linea interpretativa tracci
sentenza Dasgupta si è posta successivamente la prevalente elaborazione giurisprudenz della Corte (Sez. 5, n. 42443 del 07/06/2016, G., Rv. 267931; Sez. 5, n. 352 06/04/2017, COGNOME, Rv. 270721; Sez. 5, n. 2499 del 15/11/2016, dep. 2017, COGNOME, 269073; Sez. 3, n. 46455 del 17/02/2017, M., Rv. 271110; Sez. 6, n. 55748 del 14/09/2 Macrì, non mass.), sul rilievo che “l’assoluzione dopo una condanna non deve superare dubbio, perché è la condanna che deve intervenire al di là di ogni ragionevole dubb certo l’assoluzione, possibile anche ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen.”». La pres d’innocenza e il ragionevole dubbio impongono, dunque, soglie probatorie asimmetrich relazione al diverso epilogo decisorio, la certezza della colpevolezza per la condanna, processualmente plausibile per l’assoluzione, differenza che ha evidenti riflessi a piano della estensione dell’obbligo di motivazione. Esso, infatti, si atteggia in modo seconda che si verta nell’una o nell’altra ipotesi: in caso di sovvertimento di una assolutoria, al giudice d’appello si impone l’obbligo di argomentare circa la plausi diverso apprezzamento come l’unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dub ragione di evidenti vizi logici o inadeguatezze probatorie che abbiano inficiato la per sostenibilità del primo giudizio; per il ribaltamento di una condanna, invece, egli può a giustificare la perdurante sostenibilità di ricostruzioni alternative del fatto, s un’operazione di tipo essenzialmente demolitivo (in motivazione, Sez. U, n. 1480 21/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272430 – 01: n. 11586 del 30/09/2021, dep. 2022, Tale obbligo può venir meno, in caso di ribaltamento di pronuncia di assoluzione, solo provvedimento assolutorio abbia un contenuto motivazionale generico e merament assertivo, posto che, in tale ipotesi, non vi è neppure la concreta possibilità d argomenti e considerazioni alternative del primo giudice, essendo la decisione di l’unica realmente argomentata (Sez. 6, n. 11732 del 23/11/2022, dep. 2023, S. Rv. 2 -01).
6.1. Ditali principi la Corte territoriale si è dimostrata perfettamente edotta e fatto corretta applicazione, nel caso in esame.
Infatti, quel giudice ha condiviso la ricostruzione fattuale della vicenda, c operata dal primo giudice, sviluppando il proprio difforme ragionamento quanto conseguenze giuridiche ricavate da quegli stessi elementi fattuali, ribaditi in appello attorno al quale ruotano gli addebiti di colpa mossi ai due imputati è rappresenta circostanza, non inedita, che per l’esecuzione dei lavori di fresatura appaltati alla RAGIONE_SOCIALE sin dal mese di febbraio fosse stato usato un cantiere mobile r presso la stazione di Preglia che, quando era operativo, si muoveva lungo il binar parallelo a quello percorso dal treno entrato in collisione con la macchina caricat cantiere mobile era costituito da tre blocchi: due locomotori, in mezzo ai quali si tr l’appunto la macchina in questione, munita di benna (oltre ad un carro intermedio per igienici di cantiere). Ciò aveva implicato che la macchina caricatrice doveva muoversi quando inattiva, per la semplice ragione che la stessa faceva parte di un unico convog
costituiva il cantiere mobile all’interno della galleria. Il che, a sua volta, ha p della disamina della Corte proprio il rischio correlato a tale movimento sulla rotaia, q dello svio da essa delle ruotine in ferro della macchina. Il sistema di sicurezza momento dell’incidente era quello c.d. “Minime!” (dispositivo sonoro che dava solo il te lavoratori di mettersi al sicuro per l’imminente passaggio del treno proveniente dalla direzione sul binario attivo (il n. 200), procedente alla velocità ridotta di 60 K situazione di pericolo si era accorto il citato COGNOME il quale aveva promosso una revisione, con sospensione dei lavori, disponendo che il caricamento del materiale di fosse effettuato manualmente, con la previsione di implementare il “Minime!” con la pre dei cc.dd. agenti di copertura (personale RFI che doveva agire da avvistatore e sospen circolazione nel caso di interferenze). Tale implementazione, però, non era stata in realizzata, essendosi invece disposta la sospensione dell’intervento della ditta RAGIONE_SOCIALE incaricata della miglioria a verbale del 10/04/2018: infatti, si era l’utilizzo della macchina solo negli intervalli nei quali la circolazione era interrotta i binari (cd. contemporanea), il che comportava, però, la presenza del caricatore (s distanza dagli altri mezzi del convoglio, che veniva “staffato” con cunei sotto le ruot rafia bloccata al fine di scongiurare invasioni della sagoma del mezzo sull’altro bina sistema era stato applicato quotidianamente secondo direttive precise e sotto la supe del capo cantiere COGNOME. L’incidente, peraltro, era avvenuto fuori dall’att caricamento, ma durante lo spostamento obbligato della macchina che doveva assecondare movimento del cantiere mobile.
Il Tribunale ha ritenuto infondata la contestazione perché la stessa presupp l’inosservanza dell’ordine del CERULO che vietava il caricamento meccanico, posto l’incidente era avvenuto in un momento nel quale non si stava procedendo impropriament tali operazioni, quindi sul piano della causalità della colpa, l’impatto non avendo co ralla della macchina ed essendosi lo svio dalla rotaia verificato a prescindere dall’u consentito del mezzo, ma a causa della composizione del convoglio. Sul punto, peral Tribunale aveva dato atto delle previsioni dei verbali dì riunione, dal quali era eme movimentazione dei mezzi all’interno della galleria era rimessa all’appaltatrice, previ della compatibilità di tale utilizzo con le caratteristiche dei luoghi e dell’es necessarie condizioni di sicurezza e di garanzia del mantenimento della sagoma.
Quanto, poi, al POS, quel giudice ha rilevato che, nello stesso, era stato pr sistema di protezione più sicuro, pur essendosi interrogato sulla sua mancata applicaz sistema adottato essendo stato approvato anche dal CERULO.
Tale ragionamento è stato censurato dal giudice del gravame nella parte in c maniera implicita, il Tribunale aveva sostanzialmente concluso nel senso che gli add colpa fossero eccentrici rispetto al rischio conoscibile che gli imputati erano c gestire, laddove quello dello sviamento del mezzo dalla rotaia non poteva consider anomalo, né eccentrico, né imprevedibile, nonostante la pericolosità della macchina stata ritenuta dal CERULO (che, infatti, aveva indicato il caricamento manuale come moda
sicura per implementare il sistema “Minimel”) e preannunciata nello stesso POS che RAGIONE_SOCIALE aveva rassegnato a RFI, essendo rimasta indimostrata anche la presenza “scorta” dì RFI. Tuttavia, la circostanza che il caricatore non fosse utilizzato pe detriti non escludeva che il mezzo, una volta facente parte del convoglio, dovesse movimentato, perdurando dunque, a causa della sola presenza, il rischio del suo svi rotaia, rischio che non era stato gestito da alcuno dei soggetti chiamati a gov sicurezza sul cantiere e che il sistema dell’agente di copertura avrebbe cons prevenire, come previsto nel POS, rimasto però inattuato in parte qua.
6.2. Orbene, proprio muovendo da tale premessa, la Corte ha evidenziato l’erron dell’affermazione del primo giudice, secondo cui nessuna inosservanza fosse imputabil COGNOME e al COGNOME nelle rispettive qualità: alla prima spettava, infatti, il com gestire la movimentazione dei mezzi all’interno della galleria, al secondo di supervisio le modalità lavorative fossero sicure, in caso contrario avendo l’obbligo di ri l’attenzione del datore di lavoro. In altri termini, secondo la Corte territoriale, la sicurezza del POS era rimasta lettera morta, essendosi deciso di adottare un diverso che, tuttavia, era inadeguato rispetto allo specifico rischio di sviamento, deri semplice presenza inattiva della macchina caricatrice all’interno della galleria. Qua alla idoneità del POS, ha sì richiamato la testimonianza COGNOME per affermarn genericità, ma anche elementi a conforto sopra evidenziati (modifica successiva ai SPRESAL, mancata previsione, nonostante la presenza della macchina in galleria, del ris di un suo svio). Pertanto, tirando le fila di tale analitico ragionamento, quel ritenuto che la decisione di introdurre il caricatore nel convoglio e quella di u sistema di allarme implementato solo dalla c.d. contemporanea, fosse attrib all’appaltatore, cui non compete solo l’adempimento formale di prevedere il sistema nel ma anche dì adottare tutte le misure necessarie, vigilando sulla loro applic organizzando il relativo servizio, la scelta di impiegare comunque la macchina cari essendo stata rimessa alla ditta, restando ininfluente (stante la causa dello sv macchina fosse dotata di tutte le certificazioni del caso. Inoltre, il POS non era stat per quello specifico cantiere, pur contenendo la previsione del sistema di sicur idoneo, non avendo contemplato, accanto alla previsione dell’impiego della macchi rischio connesso al suo deragliamento. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Trattasi di motivazione del tutto congrua e coerente con gli ammonimenti del giu di legittimità: la Corte del gravame, infatti, non si è limitata a un interv demolitorio del difforme ragionamento probatorio, avendo – al contrario – messo in ch vizi logici rilevati e l’inadeguata ricostruzione probatoria operata dal Tribunale, g un apprezzamento conclusivo che ha motivatamente esposto come l’unico ricostruibile al di ogni ragionevole dubbio.
6.3. Dal canto loro, le difese hanno riproposto temi vagliati analiticamente dal del gravame, rimanendo silenti rispetto agli argomenti ai quali la Corte territoriale le proprie conclusioni e, sul punto, va ricordato che è del tutto estraneo al vaglio di l’esame degli aspetti del giudizio che si sostanzino nella valutazione e nell’apprezza significato degli elementi probatori che attengono interamente al merito e non p essere valutati dalla Corte di cassazione se non nei limiti in cui risulti viziat giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità d che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probat principio costituisce il diretto precipitato di quello, altrettanto consolidato, per precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi dì fatto posti a fond decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruz valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dota migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. del 7/10/2015, COGNOME, Rv. 265482 – 01; n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 28 – 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747 – 01; Sez. 3, n. 173 24/01/2023, Chen, Rv. 284556 – 01), stante la preclusione per questo giudice di sovra la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, COGNOME, Rv. 253099 – 01) ed essen cognizione della Corte di cassazione funzionale a verificare la compatibilità della mot della decisione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibi rientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto l ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione (Sez. 1, n. 45331 del 17 Rezzuto, Rv. 285504 – 01). Inoltre, il tenore di alcuni rilievi, con i quali si è sos lamentato un asserito “silenzio” motivazionale in ordine a specifiche osservazioni di impone di precisare che – in sede di legittimità – non è censurabile una sentenza silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando risulti che l sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (Se 27825 del 22/05/2013, COGNOME, Rv. 256340 – 01; Sez. 5 n. 6746 del 13/12/2018, 2019, COGNOME, Rv. 275500 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Del tutto eccentrica, poi, rispetto agli addebiti ritenuti, è l’affermazione secondo cui tutti i mezzi che lavorano in galleria sarebbero a rischio svio: trattasi che tralascia di considerare quanto affermato nella sentenza impugnata, laddove si e atto che la macchina caricatrice era isolata in mezzo al convoglio, non era cioè aggan locomotori, circostanza che fonda il diverso rischio di sviamento ritenuto dai giudici t (vedi pag. 21, § 5.1.9. dove si richiama il verbale di sopralluogo del 10/4/18: “il lavora autonomamente staccato dal treno cantiere”).
7. L’ottavo e il nono motivo formulati nell’interesse della COGNOME e il s formulato nell’interesse del COGNOME sono manifestamente infondati.
Errano le difese nel sostenere che la Corte non avrebbe valutato l’idone sistema in atto al momento della collisione: in tal modo, infatti, hanno omesso di con l’assunto dal quale la Corte è partita, vale a dire la circostanza che il caricat muoversi in sintonia con il convoglio, a prescindere cioè dal suo utilizzo e che la sua nella galleria non era stata accompagnata dal sistema più sicuro (quello dell avvistatore), rimasto lettera morta. Peraltro, la pericolosità della macchina, co rischio specifico di svio dalla rotaia, era stata alla base della revisione del sistema in atto fino al 10/04/2018 e, rispetto ad esso, la Corte ha valutato l’i implementazione disposta da quel momento in avanti. Anche con riferimento a tali mot pertanto, pare sufficiente un richiamo ai principi esposti al § 5.3. che precede.
Sono infondati anche il decimo, undicesimo e dodicesimo motivo formula nell’interesse della CEPRINI, tutti inerenti allo specifico punto riguardante l’esiste delega idonea ai sensi dell’art. 16 d. Lgs. n. 81/2008.
Il principio dal quale occorre muovere è espresso dal diritto vivente: gli obb prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono trasferiti, con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che al delegante, a condizione che il relativo atto di delega ai sensi dell’art. 16 del d. 2008 riguardi un ambito ben definito e non l’intera gestione aziendale, sia espr effettivo, non equivoco ed investa un soggetto qualificato per professionalità ed esp che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa ( 38343 del 24/04/2014, COGNOME, Rv. 261108 – 01; principio ripreso anche da Sez. 4 4350 del 16/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 265947 – 01), fermo restando, comunq l’obbligo – per il datore di lavoro – di vigilare e controllare che il delegato usi cor delega, secondo quanto la legge prescrive (Sez. 4, n. 24908 del 29/01/2019, F Rv. 276335 – 01). Anche più di recente, il principio è stato calibrato con la precisaz in ogni caso, la delega di funzioni, disciplinata dall’art. 16 d.lgs. 9 aprile 200 esclude l’obbligo di vigilanza del datore dì lavoro sul corretto espletamento delle trasferite, ma, afferendo alla correttezza della complessiva gestione del rischio del delegato, non può avere ad oggetto il controllo, momento per momento, delle modali svolgimento delle singole lavorazioni (Sez. 4, n. 51455 del 05/10/2023, COGNOME, Rv. 28 01). Uno degli indici di valutazione della idoneità della delega è, peraltro, conferimento del correlato potere di spesa in capo al delegato, le scelte imprenditoriali rimanendo, in ogni caso, in capo alla figura datoriale (Sez. 4, n. 08/07/2021, COGNOME, Rv. 282717 – 01). Trattasi di un principio espresso anche con rif all’operata distinzione tra la delega di funzioni ai sensi dell’art. 16 d.lgs. 9 aprile la delega di gestione ai sensi dell’art. 2381 cod. civ.: la prima, infatti, tras soggetto, non qualificabile come datore di lavoro, le funzioni del predetto, dive delegato garante a titolo derivativo; la seconda attiene, nell’ambito di strutture complesse, alla ripartizione di ruoli e competenze tra i membri del consiglio amministr
concentrando i poteri decisionali e di spesa in capo al delegato, già qualificabile co di lavoro a titolo originario (Sez. 4, n. 40682 del 03/10/2024, Parenti, Rv. 287206 in motivazione, la Corte ha precisato che, in caso di delega di funzioni, residua, delegante, l’obbligo di vigilanza sul delegato, che risulta assolto, ove sia adottato e efficace modello organizzativo ai sensi dell’art. 30, comma 4, d.lgs. cit., mentre, in delega gestoria di cui all’art. 2381 cod. civ., l’obbligo di adottare le misure antin e di vigilare sulla loro osservanza si trasferisce dal consiglio di amministrazione a residuando, in capo all’organo consiliare, i doveri di controllo sul generale andamen gestione e di intervento sostitutivo).
Tanto premesso, nel caso all’esame, la Corte territoriale ha motivatamente es l’idoneità della delega rilasciata in data 08/02/2011 dall’imputata al proprio fig COGNOME, così come dell’atto, con il quale quest’ultimo, due giorni dopo, aveva trasf funzioni delegategli dalla madre a NOME COGNOME: la prima, a fronte di un lungo el descrittivo del mandato, contemplava una generica indicazione sulla necessaria auton finanziaria (limitandosi a rinviare ai singoli appalti); la seconda precisava tale a contenendola tuttavia nella somma di diecimila euro, con obbligo di rendiconto. La richiamato il contenuto di tali documenti, ha precisato che, anche ove effettivamente ritenuta tale delega (e, si aggiunge, anche quella da NOME COGNOME a COGNOME, ai s dell’art. 16, comma 3 -bis, d. Igs. n. 81/2008, come evidenziato a difesa), la stessa, ol contemplare un’autonomia di spesa del tutto insufficiente, al fine di porre a car società oneri derivanti dall’adozione del sistema di prevenzione più sicuro, avrebbe com riguardato un aspetto della sicurezza del tutto strategico che chiamava in causa dire il vertice societario, quello cioè di lasciare solo sulla carta il sistema di prevenzion prevedendo la presenza della macchina a rischio di svio all’interno della galleri sistema di prevenzione inadeguato rispetto ad esso. A tal fine, peraltro, la valorizzato anche la circostanza che, in epoca assai più prossima all’esecuzione dell’ap che trattasi, l’imputata aveva nominato il citato COGNOME direttore del cantiere, con per costui dì tenersi in costante collegamento con NOME COGNOME indicato quale Dire della produzione aziendale . e il COGNOME assistente del COGNOME, questultimo aven assegnato al primo in pari data il ruolo di preposto. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Pertanto, la conclusione secondo la quale la CEPRINI avesse mantenuto il contr diretto delle questioni inerenti alla sicurezza riposa su precisi dati fattuali, i insindacabili, inerenti, da un lato, alla inidoneità intrinseca del risalente sistema dall’altro, alla precisa scelta di “tradire” il POS, pur adottato dalla stessa CEPRINI datoriale, concordando un sistema diverso e inadeguato rispetto al rischio collega voluta presenza della macchina caricatríce (pur inattiva e a ralla bloccata) in convoglio-cantiere mobile, operante all’interno della galleria. In ogni caso, la delega in favore di NOME COGNOME anche ove ritenuta idonea nonostante il difetto del requisito all’art. 16, comma 1, lett. d), d. Igs. n. 81/2008, non esonerava il delegante dagli cui al comma 3 dello stesso articolo, punto sul quale la difesa nulla ha osservato.
Infine, l’ottavo motivo formulato nell’interesse del COGNOME, oltre ad esser tutto generico, è anche manifestamente infondato.
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è stato più volte precisat fini dell’individuazione del garante nelle strutture aziendali complesse, occ riferimento al soggetto espressamente deputato alla gestione del rischio essendo, comu generalmente riconducibile alla sfera di responsabilità del preposto l’infortunio occ dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa, a quella del dirigente i riconducibile al dettaglio dell’organizzazione dell’attività lavorativa e a quella d lavoro, invece, l’incidente derivante da scelte gestionalì di fondo (Sez. 4, n. 04/04/2017, COGNOME, Rv. 269972 – 01; n. 14915 del 19/02/2019, COGNOME, Rv. 27557 01). Nella specie, la difesa, oltre ad avere formulato una generica critica, ha considerare la circostanza, ben evidenziata nella sentenza impugnata, che il COGNOME perfettamente consapevole del sistema in atto durante i lavori in questione, ciò risu maniera incontestata dagli atti. Egli aveva assistito quotidianamente alla i pericolosità correlata alla presenza della macchina caricatríce, dirigendone anche i spostamenti (si ricordi che la movimentazione delle macchine era compito speci dell’appaltatore), nella consapevolezza che il caricatore, a rischio di svio, doveva all’interno della galleria, anche se inattivo e che il sistema di prevenzione previsto inapplicato, essendone impiegato uno diverso. Pertanto, egli aveva condiviso quella che, pur coerente con le direttive datoriali, restava illegittima, siccome del tutto al rischio generico di svio della macchina dalla rotaia, rischio che il sistema “Mini come implementato, non era in grado di prevenire. In altri termini, quella prassi la contra legem si era consolidata, nella specie, anche grazie all’apporto attuativo del FERRE
10. Il primo e il secondo motivo formulati nell’interesse dell’imputato COGNOME sono infondati, operandosi un rinvio, quanto al secondo, ai principi esposti al § l’obbligo dì motivazione rafforzata, anche in questo caso assolto dai giudici d’appello.
La Corte territoriale ha ritenuto la responsabilità del DI MERCIONE, nella quali direttore dei lavori e dirigente di RFI S.p.RAGIONE_SOCIALE, ravvisandola in primo luogo nella adozione del sistema previsto ne! POS, essendosi avviata l’opera partendo dal presup che detto sistema dovesse restare solo sulla carta, adottandosene uno diverso e meno attraverso scelte che rientravano nell’ambito delle competenze dell’imputato, riferibil all’esecuzione, bensì, a monte, alla definizione stessa degli aspetti tecnici del con specifico riferimento all’aspetto economico e della sicurezza. Inoltre, secondo i gi gravame, egli si era ingerito nella determinazione dell’assetto della sicurezza stab aprile 2018, in atto al momento dell’incidente, esitato nel mantenimento del originario con la sola aggiunta delle limitazioni di utilizzo della macchina, come er documentalmente (verbale di accordi tra DI MERCIONE, FROSININI e COGNOME sulla protezione dei cantieri, pag. 22 della sentenza impugnata § 5.1.11, richiamato a pa
alla luce del riferito del COGNOME, ritenendo tale ingerenza coerente con le compe dell’imputato, essendosi trattato di una modifica che interessava aspetti tecnici, e temporali del contratto e involgeva la sfera della sicurezza non sul piano dell’es bensì, a monte, su quello della progettazione, anche perché frutto di accordi appaltatori, RFI e la società ferroviaria svizzera quanto alla previsione delle i contemporanee del transito dei treni. In sostanza, gli addebiti di colpa riten all’imputato attengono sia a un profilo più formale, direttamente correlato alla po direttore dei lavori e dirigente per RFI, ma anche al ruolo di fatto svolto in ves proprio rappresentante della committente che aveva preso parte alle fasi salienti ri la gestione del rischio specifico, avendo concordato con la CEPRINI la decisione di “lettera morta” il sistema previsto dal POS e dalla Istruzione per la Protezione de (IPC) della stessa RFI (che, all’art. 12, prevedeva, per l’appunto, quello del c. copertura), nonostante la presenza del caricatore in mezzo al convoglio/cantiere mobil
Quanto al primo punto, va precisato, con le dovute distinzioni correlate al esame (quello previsto dall’art. 450, cod. pen., cioè un reato di pericolo – nella verificarsi di un disastro ferroviario) che la posizione del DI MERCIONE è stata diret collegata al ruolo di dirigente tecnico della committenza, al quale spettava il c conformità dell’opera (fresatura delle pareti della galleria) alle previsioni pro anche di soggetto al quale è stata ricondotta la decisione (di concerto con la CEPRINI dare attuazione alla specifica previsione di sicurezza, nonostante la presenza della caricatrice in mezzo al convoglio/cantiere mobile. Pertanto, correttamente la Corte de ne ha valutato la posizione avuto riguardo al rischio specifico in esame, che aveva ri una lavorazione intrinsecamente pericolosa che prevedeva la presenza della macchi galleria, anche se inattiva.
Ora, è vero che il direttore dei lavori, nominato dal committente, é colui ch normalmente un’attività limitata alla sorveglianza tecnica attinente all’esecuzione de nell’interesse di questi (Sez. 4 n. 471 del 14/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 2579 ma è anche vero che il progetto esitato e la sua conformità aì lavori eseguiti dev conto della esistenza di specificità proprie del contesto in cui essi vanno effett responsabilità a titolo di colpa è stata, perciò, ritenuta anche nel caso di sua cantiere, spettando al predetto di esercitare un’oculata attività di vigilanza s esecuzione delle opere edilizie e adottare, ove necessario, le dovute precauzioni tecnico, ovvero scindere immediatamente la propria posizione di garanzia da dell’esecutore dei lavori, mediante la rinunzia all’incarico ricevuto (Sez. 4, n 14/09/2018, A., Rv. 273991 – 01, in fattispecie in tema di omicidio colposo, in cui la ritenuto immune da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità del diret lavori per aver consentito che questi iniziassero senza la nomina di un responsabile formazione di un documento di valutazione dei rischi, in zona soggetta a rischio di per la pubblica incolumità, dedotto in una ordinanza comunale interdittiva; n. 17 14/03/2024, COGNOME, Rv. 286198 – 01, in fattispecie in tema di disastro colposo, in cu
ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva affermato la penale responsabili direttore dei lavori per aver consentito che la demolizione di un edificio fosse e assenza di un programma e con modalità divergenti dalle leges artis e dalle regole della buona tecnica nella subiecta materia; Sez. 4, n. 18445 del 21/02/2008, Strazzanti, Rv. 240157 – 01 n. 2378 del 08/07/2016, dep. 2017, Benedetto, Rv. 268874 – 01).
10.1. Nella specie, secondo il tenore dell’editto accusatorio, si è contestato al dì aver omesso di adottare “provvedimenti” intesi ad attuare quanto rilevato dal coordi seguito del sopralluogo del 10/04/2018 e, in tal modo, si è in sostanza operato un rinv prescrizioni inerenti alla fase ideativa dell’opera, bensì agli aggiustamenti in cor seguito dei rilievi operati dal COGNOME, soggetto individuato dalla stessa committenza. E, la Corte d’appello, nel lavoro di puntualizzazione degli addebiti sostenuto dalle istruttorie, ha definito il DI MERCIONE “gestore della fase esecutiva dell’appalto” (pag. sentenza impugnata), nonché interlocutore della ditta appaltatrice quanto agli aspett ed economici del contratto e alla verifica della corretta esecuzione dell’opera, necess coordinamento con eventuali altri appalti e con l’esercizio dell’attività ferroviar muovendo da tali compiti, lo ha perciò ritenuto responsabile (di concerto con la CEPRINI) scelta di fondo, quella cioè di lasciare “lettera morta” il sistema di sicurezza previ della appaltatrice e nella IPC della committenza, in ciò ravvisando quella ingerenza nel di sicurezza approntato dall’appaltatore e non il semplice avallo di una decisi adottata, il che costituisce, secondo i principi sopra richiamati, il fondamento fattuale della ritenuta responsabilità.
Quanto, poi, all’obbligo motivazionale richiesto, esso è stato esaurientemente dalla Corte d’appello che ha ricavato prova della suddetta ingerenza, non solo dal ri COGNOME, ma anche dal ruolo svolto dal DI MERCIONE in sede di interlocuzioni con la appaltatrice inerenti, per l’appunto, alla protezione del cantiere secondo le prevision nel POS e nella IPC (il rinvio è al § 5.1.11. della sentenza impugnata, richiamata da territoriale alla pag. 51, nel quale sì dà atto della presenza, rilevata dalla firma a MERCIONE in sede di verbale di accordi).
11. Il quarto motivo, formulato nell’interesse del RAGIONE_SOCIALE è infondato.
Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la personalità del sogg richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il d concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590 Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489-01, in cui si è preci conseguenza, che il loro diniego può essere legittimamente motivato dal giudice con l’ di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’ar bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge
2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione di esse, non è più s il solo stato di incensuratezza dell’imputato).
Nella specie, i giudici del merito hanno giustificato il giudizio di non meritevole già limitandosi a richiamare il dato normativo (art. 62 bis, comma 3, cod. pen.), vale a dire il difetto di elementi positivi a tal fine valutabili, ma – a fronte di una pena base cer elevata – hanno valorizzato la consistenza del pericolo e la distanza, definita “abissal che era richiesto agli imputati e quanto da costoro posto in essere. Nonostante la Cor richiamato, a sostegno della decisione, anche l’assenza degli imputati dal processo, ar al quale la difesa ha obiettato la partecipazione del DI MERCIONE all’udienza di rinnova istruttoria in grado dì appello, deve osservarsi che la decisione censurata, muov principio della insufficienza della sola condizione di incensuratezza a fondare il ben dato debito rilievo ad altri elementi, certamente rientranti nel novero dei parametri le all’art. 133 cod. pen., tali da neutralizzare ampiamente la imprecisione rilevata e da g idoneamente la decisione adottata che, pertanto, non può essere considerata arbitraria.
12. Al rigetto segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processual
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Deciso il 25 febbraio 2025