Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 36125 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 36125 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/06/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a LA SPEZIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NOVENTA DI PIAVE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Procuratore Generale, che ha chiesto rigettarsi i ricorsi; udite le conclusioni del difensore RAGIONE_SOCIALE parti civili, il quale si è associato alle ric del Procuratore Generale ed ha depositato nota spese; udite le conclusioni dei difensori degli imputati, AVV_NOTAIO per COGNOME NOME, e AVV_NOTAIOCOGNOME AVV_NOTAIO per COGNOME NOME, i quali hanno illustrato i motivi di ricorso e ne hanno chiesto l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Genova, con la sentenza indicata in epigrafe, accogliend l’impugnazione proposta dalle parti civili, ha riformato la sentenza assolutoria pronunciata Tribunale di La Spezia in data 23 luglio 2021 ed ha condannato COGNOME NOME NOME risarciment dei danni; in primo grado, il COGNOME era stato assolto dal reato di omicidio colposo, dtlui con nella qualità di direttore dei lavori del fabbricato dove si era verificato il sinistro. Con pronuncia, la Corte ha confermato la precedente decisione di condanna del coimputato NOME COGNOME, al quale era stato contestato lo stesso reato, nella qualità di appaltatore e direttore te del cantiere.
Il fatto è stato così ricostruito: in data 12 settembre 2017, COGNOME NOMENOME a caus distacco della ringhiera posizionata in corrispondenza del balcone di una RAGIONE_SOCIALE camere da let della sua abitazione sita in La Spezia, INDIRIZZO, precipitava da un’altezza di circa 8 riportando gravi lesioni, con esito mortale.
Dal sopralluogo della polizia giudiziaria, effettuato nell’immediatezza del sinistro, ris che il parapetto, lungo circa 1,3 m, era stato ancorato al muro mediante quattro tasselli.
Ad avviso del perito, ingegner COGNOME, i tasselli utilizzati per il fissaggio del para rispettavano i parametri nominali di carico e di sovraccarico stabiliti dalla normativa vi all’epoca dell’installazione e non erano idonei ad assicurarne l’ancoraggio nel tempo, considera le caratteristiche del manufatto (sospeso) e del substrato in cui erano stati inseriti (m mattoni forati), avendo ceduto dopo il decorso di soli 14 anni dall’installazione, frazione di che doveva ritenersi breve e inadeguata rispetto alla prevedibile durata di una ringhiera edificio di nuova costruzione.
Il tipo utilizzato (di complessivi 8 cm di lunghezza) risultava essere corto ed insuffici garantire un fissaggio sicuro, perché non era in grado di ancorarsi ai due setti del laterizio, in considerazione dello spazio occupato dall’intonaco del fabbricato e dello spessore del pianton della ringhiera e della rondella; inoltre, era connotato da un valore nominale di resist consigliato dalla ditta produttrice (kg 25 per ciascuno) inferiore a quello richiesto dalle tecniche per la categoria dei balconi (categoria 5), a cui doveva essere ricondotta l’ delimitata dal parapetto crollato.
Inoltre, i tasselli rinvenuti sulla ringhiera precipitata al suolo presentavano tracce di originata da un non completo inserimento nella muratura e lo schiacciamento della capsula di nylon; queste condizioni pregiudicavano la tenuta nel tempo dell’ancoraggio.
Le operazioni peritali permettevano di riscontrare che AVV_NOTAIO identici parapetti, utilizzando tasselli dello stesso tipo, si presentavano staccati dall’intonaco e privi di tenu
Sebbene, quindi, il sistema di ancoraggio mediante tasselli meccanici, anche su mattone forato, rientrasse tra quelli utilizzabili all’epoca dell’installazione della ringhiera consigliato ma non obbligatorio l’uso di tasselli chimici, sicuramente conforme a normativa e p adatto nel caso di specie ad assicurare un ancoraggio stabile e duraturo), la scelta di utili
quel tipo di tassello meccanico (in nylon ad espansione, di 8 cm di profondità) risultava e sia perché sottodimensionato, sia perché foriero di “enormi criticità”, specie se applicato ad muratura composta da mattoni forati, di scarsa consistenza e friabili.
Oltre a ciò, il perito effettuava anche prove di resistenza utilizzando il medesimo t tasselli inseriti su fori realizzati sulla stessa muratura con trapano a rotazione (di tenuta), verificando che due tasselli su tre superavano il test di resistenza, secondo i richiesti dalle norme tecniche. Uno di essi non superava la prova sfilandosi ad un carico mo inferiore.
Nel caso del foro eseguito con il trapano a rotopercussione, modalità che determina for irregolari e perciò con minore aderenza, i tasselli si sfilavano a forza di carico molto b 60-70 kg). Altro tipo di tasselli, quelli a fissaggio chimico che garantiva la perfetta aderen pareti del foro, pure utilizzati per il fissaggio di AVV_NOTAIO parapetti del medesimo edificio, re a carichi elevatissimi (di 410 kg).
Quanto alle posizione degli imputati, l’architetto COGNOME NOME risultava direttore dei essendosi pure occupato di rilasciare la dichiarazione di conformità dell’opera al progett signor COGNOME NOME costruttore/appaltatore e direttore tecnico del cantiere; la forni l’installazione RAGIONE_SOCIALE ringhiere era stata affidata in subappalto alla ditta RAGIONE_SOCIALE.
I giudici di merito hanno ritenuto, conformemente, che entrambi gli imputati rivestiss una posizione di garanzia, salvo poi argomentare diversamente in ordine alla esigibilità controllo sulla corretta installazione RAGIONE_SOCIALE ringhiere, che il Tribunale escludeva per il so laddove invece la Corte distrettualerha ravvisatck per entrambi gli imputati.
La Corte d’appello, per l’imputato COGNOMECOGNOME dopo aver evidenziato la centralità del suo r per il fatto che il disciplinare di incarico affidatogli comprendeva, oltre alla direzione stesura del capitolato di appalto in cui figuravano le ringhiere, ha ritenuto che rientra compiti del medesimo- tanto più in mancanza di un progetto dettagliato- fornire indicazioni su modalità di installazione e vigilare affinché la stessa fosse eseguita a regola d’arte, nel r RAGIONE_SOCIALE norme di sicurezza, utilizzando un sistema di ancoraggio conforme alla normativa tecnica ed altresì di verificare quale sistema di fissaggio venisse adottato dalla ditta incaricata dell in opera, valutandone l’idoneità e vigilando sulla corretta installazione.
La Corte ha dissentito rispetto alle valutazioni effettuate dal Tribunale che – discosta dai risultati dei test effettuati dal perito -, aveva individuato nella sola errata posa in tasselli la causa dell’evento, senza considerare che quel tipo di tasselli, anche nelle pro carico effettuate, aveva manifestato cedevolezza (uno su tre era collassato).
La Corte ha considerato ascrivibile al COGNOME la colpa di non aver preteso l’installazi tasselli chimici, di gran lunga più resistenti alla trazione, tanto più considerato che risultava dal compendio probatorio – per il montaggio di altre ringhiere dello stesso edificio stati utilizzati tasselli chimici, il cui impiego era risultato esente da criticità, a differen accertato in AVV_NOTAIO balconi e parapetti per i quali erano stati impiegati i medesimi tasselli
interessato al sinistro; questi ultimi apparivano laschi e non in grado di assicurare una te adeguata.
In ordine alla posizione del COGNOME, è stato ritenuto che il subappalto non aveva fatto v meno gli obblighi di protezione dell’appaltatore, il quale nel contratto stipulato committenza, si era impegnato a gestire a proprio rischio la realizzazione dell’edificio e d le parti accessorie, anche ricorrendo al subappalto, con ciò mantenendo doverosi obblighi d vigilanza e protezione rispetto alle opere subappaltatep
Inoltre, l’imputato aveva assunto la qualifica di direttore tecnico di cantiere, ruolo obbligava a verificare la sicurezza del cantiere, le modalità di esecuzione RAGIONE_SOCIALE opere e la cor esecuzione dei lavori; ed in tal veste, egli era tenuto, nel rispetto della normativa di richiamata in sentenza, a curare l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione d cantiere: compiti che comportavano anche la verifica dell’impiego dei materiali, il controllo impegni contrattuali e la conformità RAGIONE_SOCIALE opere al progetto.
Sul nesso causale, la Corte ha affermato che il crollo della ringhiera, con altissimo grad probabilità, non si sarebbe verificato, in caso di impiego di tasselli a tenuta chimica, pure ut per l’ancoraggio di altre ringhiere nello stesso cantiere, senza manifestare il minimo segno cedimento.
COGNOME NOME, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione per seguenti motivi, preceduti da una premessa di carattere generale sull’onere di motivazione rafforzata per il giudice d’appello, in caso di riforma di pronuncia assolutoria.
2.1 D ricorrente, lamentando violazione di legge, nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ha eccepito l’erroneo inquadramento del balconcino o si era verificato il sinistro (caratterizzato da una sporgenza massima di 70 cm, con soli 15 c spazio intercorrente tra lo stipite della porta e la ringhiera), alla categoria n. 5 dell allegata al D.M. 16/1/1996 che comprende “balconi, ballatoi e scale comuni”, da riferirsi – a su avviso – solo a spazi comuni e perciò suscettibili di maggior affollamento e sovraccarico, tal giustificare indici di resistenza maggiori per i sistemi di ancoraggio. Il corretto inquadra sarebbe stato all’interno della categoria n. 1 del prospetto, dedicata a “ambienti non suscet di affollamento (locali abitazione e relativi servizi, alberghi, uffici non aperti al pubblico) terrazzi a livello praticabili”.
Il tipo di tassello utilizzato era indicato dal costruttore come indicato per il fissaggi di ringhiere su muratura piena e forata e presentava un adeguato coefficiente di sicurezza ricavabile dalla scheda tecnica che indicava una forbice tra 0,25 kN (pari a circa 25 kg) fi 0,9 kN (pari a circa 90 kg), considerato inspiegabilmente dal perito solo nel suo valore minim
Non era stata neppure considerata la necessità di applicare il coefficiente moltiplicator sicurezza che, comunque, avrebbe elevato il valore al di sopra del limite previsto dalle nor tecniche.
Inoltre, la normativa in vigore non sanciva la necessità di utilizzare un sistema di ancora mediante tasselli chimici, come riconosciuto anche dal perito.
Peraltro, pur volendo ritenere che il tassello prescelto non garantisse la tenuta ai li carico previsti dalla normativa per i balconi, la valutazione del nesso causale non avre superato la prova del giudizio controfattuale.
Al riguardo la Corte distrettuale – ad avviso del ricorrente -, si è limitata di fatto a c la violazione di una regola cautelare – quella che avrebbe richiesto la scelta di un diverso t tassello – senza però interrogarsi sull’efficacia causale della violazione, rispetto all’evento Diversamente, il giudice di primo grado l’aveva esclusa con adeguata motivazione; il riferiment è alla richiamata affermazione del perito di non poter escludere che, se i tasselli non si fo rivelati fortemente compromessi al momento del sinistro, pur rimanendo essi non correttamente dimensionati, l’evento non si sarebbe verificato; circostanza pure confermata dal fatto che balconcini dello stabile, installati con tasselli identici a quelli ancorati alla ringhiera non presentassero alcun problema di tenuta (pag. 17 e 18 della sentenza di primo grado).
Si censura inoltre che la Corte d’Appello, pur avendo fatto ampio richiamo alle prov sperimentali effettuate dal perito, non si è interrogata sulle consistenti discrasie dei risu in particolare sull’anomalia rappresentata dal valore di sfilamento di uno dei tre tasselli ut per il test (80-90 kg), di gran lunga inferiore a quella degli AVV_NOTAIO due, spiegabile ragionevo soltanto in virtù di problemi di funzionamento della strumentazione tecnica utilizzata pe prova.
Si sostiene altresì che non sono stati vagliati decorsi causali alternativi, ricavab mancato rinvenimento, successivamente al sinistro, di uno dei quattro tasselli di sostegno a ringhiera precipitata.
D’altro canto, per la residua ipotesi di colpa collegata alla violazione di quella specifica cautelare che prevedeva l’utilizzo del trapano a rotazione e non a rotopercussione, rimproverabilità soggettiva del garante risulterebbe esclusa dalla impraticabilità del control parte del direttore dei lavori, impossibilitato alla verifica sulle effettive modalità di es dei fori.
NOME ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia proponendo i seguenti motivi.
3.1 Mancanza e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 comma 1 lett. e) Cod Proc. Pen, con riguardo alla responsabilità del COGNOME quale Direttore Tecnico del Cantiere .
Il COGNOME, secondo il giudice a quo, nella veste di direttore tecnico, era tenuto a l’organizzazione, la gestione tecnica, e la conduzione del cantiere: compiti che comportavan anche la verifica dell’impiego dei materiali, il controllo degli impegni contrattuali e la co al progetto.
E’ stata evidenziata la contraddittorietà della decisione nella quale, dopo aver accertato non era stato redatto un progetto RAGIONE_SOCIALE ringhiere e del loro sistema di fissaggio, ha rit
contestabile al direttore tecnico di cantiere di non aver effettuato la verifica d progetto; ed in particolare, in assenza di indicazioni precise sulle caratteristiche ovverosia sulla scelta dei tasselli (meccanici o chimici) da utilizzale per il fissaggi
Il motivo si completa con la censura di assoluta mancanza e manifesta illogi motivazione della sentenza impugnata, circa le doglianze difensive sviluppate nei appello, in punto della assoluta carenza di responsabilità del direttore tecnico, il essere ritenuto alter ego del direttore dei lavori né, altresì, indentificato quale s incombeva l’obbligo giuridico di impedire l’evento ai sensi dell’art. 40 Cod. Pen., ossia di garanzia (che spetta unicamente al direttore dei lavori).-
3.2 Con il secondo motivo lamenta violazione di legge, con riguardo all’art. 6 d aprile 200 n.145, ed illogicità della motivazione, Si contesta innanzitutto l’inc richiamo ad una sentenza di questa Corte (sez. 4 del 16/09/2020 n. 27574), che il merito avrebbe citato a conferma della individuazione della posizione di garanzia direttore tecnico di cantiere, evidenziando che il caso esaminato in quella sede questioni di diritto differenti ( violazione della normativa urbanistica).
Vengono poi riproposte censure riguardo alla ritenuta esigibilità di controlli e particolare, ad avviso del ricorrente, non poteva imputarsi al COGNOME – diversament ritenuto dalla Corte di merito – la mancata verifica dei materiali, in quanto l’impie meccanici, deliberato esclusivamente dalla ditta RAGIONE_SOCIALE, era comunque compat l’opera in questione; per la posa in opera RAGIONE_SOCIALE ringhiere da parte del subappaltator tecnico del cantiere non avrebbe potuto verificare le modalità di esecuzione dei fori; dell’opera a posteriori (cioè la solidità RAGIONE_SOCIALE ringhiere) spettava al direttore dei l
Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Il difensore RAGIONE_SOCIALE parti civili ha depositato conclusioni, chiedendo il rigetto nota spese,
I difensori degli imputati hanno illustrato i motivi di ricorso e ne ha l’accoglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Alla trattazione dei due ricorsi è utile premettere l’esposizione dei principi c il sindacato di legittimità in relazione a questioni come quelle proposte in questa
E’ stato affermato che compito della Corte di legittimità non è quello di ripetere conoscitiva del giudice di merito, bensì quello di verificare se il ricorrente dimostrare, in questa sede di legittimità, l’incompiutezza strutturale della motivazion
6 COGNOME
A
di appello; incompiutezza che derivi dal non aver tenuto presente fatti decisivi, di dirompente dell’equilibrio della decisione impugnata.
La Corte di RAGIONE_SOCIALEzione deve circoscrivere il suo sindacato di legittimità, sul disc giustificativo della decisione impugnata, alla verifica dell’assenza, in quest’ultima, di arg viziati da evidenti errori di applicazione RAGIONE_SOCIALE regole della logica, o fondati su dati con con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insorm incongruenze tra loro, oppure inconciliabili, infine, con “atti del processo”, specificamente i dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa, tale ch loro rappresentazione disarticoli l’intero ragionamento svolto, determinando al suo inte radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazio (Sez. IV 08/04/2010 n. 15081 ; Sez. 6^, Sentenza n. 38698 del 26/09/2006, Rv. 234989, imp. COGNOME COGNOME AVV_NOTAIO).
E dato che le questioni sottoposte ad esame incidono su aspetti tecnici valutati dal giud di merito anche attraverso il contributo scientifico di un perito, va pure ricordato che rispe esiti di una perizia, valutata in maniera congrua in sede di merito, è inibito al giudice di leg di procedere a una differente valutazione, poiché si è in presenza di un accertamento in fat come tale insindacabile dalla Corte di cassazione, se non entro i limiti del vizio motivazionale RAGIONE_SOCIALEzione, infatti, non può interloquire sulla maggiore o minore attendibilità scientifica apporti scientifici esaminati dal giudice, ossia non deve stabilire se la tesi accolta sia esa solo se la spiegazione fornita sia spiegata in modo razionale e logico. Ciò in quanto la Cort legittimità non è giudice del sapere scientifico, giacché non detiene proprie conoscen privilegiate: essa, in vero, è solo chiamata a valutare la correttezza metodologica dell’appro del giudice di merito al sapere tecnico-scientifico, che riguarda la preliminare, indispens verifica critica in ordine all’affidabilità RAGIONE_SOCIALE informazioni che vengono utilizzate ai spiegazione del fatto (Sez. 4, 13/05/2011, n. 24573 ).
2. Il ricorso di COGNOME NOME è infondato.
2.1 Nel ricorso del suddetto imputato, sono dapprima compendiati, in un unico motivo, una serie di profili di censura diretti a contestare la valutazione di inidoneità dei tasselli per ancorare la ringhiera al muro.
Al riguardo la Corte d’appello ha dato esaustiva risposta, che non risulta superata da alc rilievo critico, avendo affermato (a pagina 19) che” se è vero che non si poteva pretendere direttore dei lavori un controllo capillare sulla esecuzione di ciascun foro, è proprio la prev incertezza sulla condizione di sicurezza, non verificabile a posteriori (la corretta esecuzion foro utilizzando la corretta modalità del trapano) che obbligava il professionista a vigilar non venisse utilizzato quel tipo di tassello per il fissaggio dei parapetti in questione e a pre dall’esecutore dell’opera che l’ancoraggio venisse adeguatamente fatto con i tasselli chimici-pu utilizzati in AVV_NOTAIO ancoraggi-o con altro tipo di tassello meccanico adeguatamente dimensionat
conforme alla normativa”; e ciò, anche per far fronte alle variabili del tutto casuali verificabili a posteriori determinate dalla modalità di esecuzione dei fori.
In sintesi, la Corte ha sottolineato che la regola cautelare da osservarsi doveva considera anche i prevedibili errori dell’operatore incaricato dell’installazione dei tasselli per l’an della ringhiera e della non agevole controllabilità, ex post, della corretta esecuzione dei fori, essendo perciò necessaria l’adozione di tasselli che permettevano di bypassare questi rischi.
Su questo specifico punto, la sentenza non è attaccata, dovendosi perciò applicare i principio secondo cui “l’impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogn indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle post a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità”: Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007 – de 10/09/2007, COGNOME, Rv. 236945.
La Corte d’appello ha inoltre richiamato gli esiti della prova di resistenza alla tra espletata dal perito, con la quale è stato dimostrato che, utilizzando il medesimo tipo di ta inseriti su fori realizzati sullo stesso tipo di muratura con la miglior tecnica (fori ese trapano a rotazione, di elevata tenuta), due tasselli su tre superavano il test di resis secondo i valori richiesti dalle norme tecniche, ma uno di essi non superava la prova, sfiland ad un carico molto ridotto. Ed il rapporto percentuale (uno su tre) evidenzia il considere rischio di scarsa tenuta della installazione.
Nella asseverazione del risultato è stata altresì significativamente considerata la circosta che i tasselli rinvenuti sulla ringhiera crollata presentavano una lunghezza (8 cm) insuffici a far presa sui due setti del laterizio forato con cui era stata realizzata la muratura di sos
Sul punto la censura del ricorrente, secondo cui la notevole discrasia tra gli esiti della sui tre campioneavrebbe potuto indurre il sospetto di un difettoso funzionamento della macchina utilizzata per il test, risulta generica perché meramente ipotetica ed inidonea a disarticol logico argomentare della sentenza.
Quanto alla prevedibilità della scarsa resistenza dei tasselli la Corte distrettuale, dopo dato atto del corretto inquadramento dell’area dov’era posizionata la ringhiera nella catego dei balconi di cui alla tabella allegata al D.M. 16/1/1996 (sia per il dato letterale, s necessita di una maggiore forza di resistenza dell’ancoraggio dovuto alla protensione verso vuoto), ha evidenziato che anche i valori consigliati dalla casa produttrice dei tassellig inferiori a quelli richiesti dalla normativa tecnica,
2.2 Infondato è il motivo con cui è stata contestata la ritenuta esistenza del nesso causa perché – ad avviso del ricorrente- non adeguatamente sottoposto alla prova del giudizio controfattuale.
Il riferimento è alla richiamata affermazione del perito di non poter escludere che, tasselli non si fossero rivelati fortemente compromessi al momento del sinistro, pur rimanend essi non correttamente dimensionati, l’evento non si sarebbe verificato; il ricorrente ha ded che il difettoso posizionamento non fosse concretamente rilevabile dal direttore dei lavori .
L’articolata motivazione del giudice d’appello supera l’obiezione, attraverso una seri passaggi logici.
La Corte d’appello ha innanzitutto richiamato il principio espresso da questa Sezion secondo cui il direttore dei lavori deve assicurare l’accertamento della conformità sia d progressiva realizzazione dell’opera al progetto, sia RAGIONE_SOCIALE modalità dell’esecuzione di ess capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l’adozione di tutti i necessari accorgimenti t volti a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi. Ne consegue che sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opp disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore particolare l’attività del direttore dei lavori si concreta nell’alta sorveglianza RAGIONE_SOCIALE opere non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni natura elementare, comporta comunque il controllo della realizzazione dell’opera nelle sue vari fasi e pertanto l’obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e diretti con gli organi tecnici dell’impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fas state osservate le regole dell’arte e la corrispondenza dei materiali impiegati (v. Cass. Se 26/1/21 n. 5799),
Il COGNOME, direttore dei lavori, venendo meno ai predetti obblighi, non aveva previ fronteggiato le variabili, non verificabili a posteriori, determinate dalla modalità di esecuzione dei fori; non aveva indicato, e neppure controllato al momento della verifica di conform l’impiego di tasselli adeguati per dimensione e capacità di resistenza, quali quelli chimi impiegati in altre parti dello stesso edificio dalla ditta RAGIONE_SOCIALE– , lascia a discapito della sicurezza degli occupanti- che venissero promiscuamente utilizzati anche quel di tipo meccanico, di fatto impiegati per la ringhiera crollata, insufficienti per dimension 8 cm) e capacita di resistenza, anche in considerazione del supporto in cui erano inseriti (matt forato).
La causalità della colpa rimproverabile all’architetto COGNOME, in qualità di direttore dei stata perciò correttamente collegata al dovere di vigilanza che gli imponeva di controllare l’esecutore dell’opera non utilizzasse nel fissaggio dei parapetti quel tipo di tassello mecca sottodimensionato e non controllabile ex post nella sua corretta installazione; a tal fine avr dovuto dare specifiche indicazioni prima dell’installazione e, a fissaggio ultimato, vision ringhiere e controllare quale tassello era stato inserito, prima di asseverare la corretta esecu dell’opera (è stato specificato al riguardo che l’installazione del tassello chimico era ricono per la mancanza di un dato della vite sulla ringhiera, presente solo in quello meccanico).
La Corte ha ritenuto che la violazione di questa regola cautelare si è rivelata decisiva non aver impedito l’evento, posto che proprio lo sfilamento dei tasselli meccanici, e comunqu sottodimensionati, che il COGNOME non ha impedito di utilizzare, ha causato il crollo della rin il quale, con altissimo grado di probabilità, non si sarebbe verificato, in caso di impiego di t a tenuta chimica, pure utilizzati per l’ancoraggio di altre ringhiere nello stesso cantiere, manifestare il minimo segno di cedimento.
In tal modo la Corte di Appello ha pure motivato in ordine della valenza impeditiva del condotta alternativa lecita.
La conclusione corrisponde al criterio affermato dalla giurisprudenza secondo cui, nei rea omissivi impropri, il giudizio di accertamento del nesso causale si atteggia come giudi prognostico sull’idoneità della condotta doverosa omessa di evitare l’evento lesivo, sulla base un giudizio di credibilità logica che consenta di affermare con elevato grado di credibilità razi che, una volta individuati tutti gli elementi che incidono sulla causa dell’evento, ipotizz come realizzata la condotta dovuta, l’evento lesivo sarebbe stato evitato al di là di ragionevole dubbio. A sua volta il giudizio condizionalistico deve essere fondato, oltre che su ragionamento di deduzione logica basato sulle generalizzazioni scientifiche, anche su un giudizi di tipo induttivo elaborato sull’analisi della caratterizzazione del fatto storico e sulle pa del caso concreto (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, RG., R.C., COGNOME e AVV_NOTAIO, Rv. 26110301).
E la Corte ha pure logicamente spiegato perché la condotta doverosa individuata fosse l’unica in grado di coprire il rischio concretizzatosi; e ciò in quanto l’impiego in concreto tipologia di tasselli, peraltro inadeguati per dimensioni e capacita di resistenza rispet caratteristiche dell’installazione, oltre che non sicuri come dimostrato dall’espletamento prova espletata dal perito (uno su tre si era sfilato ad una trazione alquanto contenu nonostante la perfetta installazione), lasciava ampio margine di insicurezza dovuto ad eventua errori nella posa in opera, non controllabili mediante una verifica a montaggio avvenuto (n potendosi ispezionare il foro e la sua integrità, dopo l’inserimento del tassello).
Pure infondata è la censura riferita al fatto che non sarebbero stati vagliati decorsi ca alternativi, ricavabili dal mancato rinvenimento, successivamente al sinistro, di uno dei qua tasselli di sostegno alla ringhiera precipitata.
La corte, in proposito, ha logicamente richiamato l’osservazione del perito, il quale ave evidenziato che, sulla base RAGIONE_SOCIALE tracce lasciate dalla rondella della vite sulla ringhiera all’ del quarto fissaggio mancante, era possibile affermare che, sicuramente, quel fissaggio era stat inserito al momento dell’installazione e che vi è rimasto per lungo tempo.
Infine, non coglie nel segno la censura secondo cui la Corte d’appello, non abbia assolt all’onere di motivazione rafforzata, avendo riformato la precedente pronuncia assolutoria con ricorso ad argomenti logici e decisivi. Il dissenso infatti è stato logicamente ricollegato che il giudice di primo grado non avesse adeguatamente individuato la regola cautelare di maggior prudenza, idonea a prevenire anche non controllabili difetti in fase esecutiva, e neppur considerato gli esiti RAGIONE_SOCIALE prove espletate dal perito.
Per tali ragioni, il ricorso di COGNOME NOME deve essere rigettato.
Il ricorso di NOME è inammissibile.
3.1 Manifestamente infondato è il primo motivo, con cui è stata evidenziata l contraddittorietà della decisione nella quale, dopo aver accertato che non era stato redatto
progetto RAGIONE_SOCIALE ringhiere e del loro sistema di fissaggio, è stato ritenuto contestabile al di tecnico di cantiere di non aver effettuato la verifica di conformità al progetto.
In realtà la Corte, dopo aver premesso che nella persona del COGNOME erano concentrate le posizioni di appaltatore e direttore tecnico del cantiere, ha richiamato – e fatto buon uso principio affermato da questa Corte (sez 4, del 16/9/20 n. 27574) che, affrontando la tematic dei doveri di vigilanza, ha puntualizzato che i compiti di organizzazione, gestione tecni conduzione del cantiere spettanti al direttore tecnico, comportano la verifica dell’impiego materiali, il controllo degli impegni contrattuali e la conformità RAGIONE_SOCIALE opere al progetto.
Il controllo della conformità dell’opera al progetto, tuttavia, è solo uno dei generalmente riferiti al direttore di cantiere; ma, nel caso di specie, la Corte ha fatto rife agli AVV_NOTAIO, e precisamente al dovere di vigilare affinchè venisse realizzato un sistema di fis sicuro attraverso l’impiego di materiale idoneo ad assicurare la tenuta nel tempo. Tanto pi avendo piena cognizione, come costruttore e subappaltatore, della tipologia RAGIONE_SOCIALE ringhier installate e RAGIONE_SOCIALE caratteristiche del muro su cui andavano affisse.
Quindi la sentenza non presenta affatto la denunciata contraddizione.
3.2 Così pure priva di alcuna rilevanza è l’obiezione secondo cui la suindicata sentenza dell Corte di RAGIONE_SOCIALEzione, richiamata dal giudice di merito, riguarderebbe differenti violazioni norme urbanistiche), atteso che il principio non soffre limitazioni, a seconda del tipo di viola e d’altro canto, il richiamo alla suddetta decisione era espressamente finalizzato a sottoline che la responsabilità del direttore tecnico di cantiere si estende nella successiva fase, per dire, “statica”, anche rispetto ai terzi fruitori a qualunque titolo dell’opera, una volta che realizzata ( nel caso di specie, l’inquilina rimasta vittima della caduta provocata dal crollo ringhiera),
3.3 Manifestamente infondato è pure l’ultimo profilo di censura, avendo la Corte ben motivato che la responsabilità del direttore di lavori, non valeva ad escludere quella del dire di cantiere, nel vigilare affinchè venisse realizzato un sistema di fissaggio sicuro attra l’impiego di materiale idoneo ad assicurare la tenuta nel tempo; in ciò, essendo pure agevolat dalla piena cognizione, come costruttore e subappaltatore, della tipologia RAGIONE_SOCIALE ringhi installate e RAGIONE_SOCIALE caratteristiche del muro su cui andavano affisse. Quanto all’impiego dei tas di tipologia e dimensioni inadeguate, su cui pure il COGNOME, in virtù del suo ruolo avrebbe d vigilare, ed all’omesso controllo in fase esecutiva (il perito ha riferito che quelli chimi riconoscibili anche ad istallazione avvenuta) valgono le osservazioni già formulate per coimputato in ordine alla coerenza e logicità della motivazione contenuta nella sentenz impugnata.
In conclusione, al rigetto del ricorso di COGNOME NOME consegue la condanna alle spe processuali.
Per COGNOME NOME, all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali. Rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il
ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve esser disposto a carico del medesimo, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere di versare somma di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE, somma così determinata in considerazione RAGIONE_SOCIALE ragioni di inammissibilità.
Entrambi gli imputati sono tenuti alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di questo giudizio di legit alle parti civili NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME, liquidate come dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di COGNOME NOME e condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Condanna gli imputati alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di questo giudizio di legittimità alle civili NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME, liquidate in euro 4.800,00, o accessori come per legge se dovuti.
Il Pres ente
Così deciso il 13 giugno 2024 Il consigliere estensore COGNOME