Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 9260 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 9260 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME NOMECOGNOME nato a Milazzo il 04/06/1945
avverso la sentenza del 21/10/2024 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la rquisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procur generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore, Avv. NOME COGNOME che ha chie l’accoglimento del ricorso;
lette le conclusioni del difensore della parte civile, Avv. NOME COGNOME ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Messina, a seguito gravame interposto dalla parte civile NOME COGNOME avverso la sentenza emes il 22 marzo 2023 dal Tribunale di Barcellona P.G., in riforma della decisio riconosciuta la responsabilità dell’imputato NOME COGNOME per il reato di ca ai danni del COGNOME per averlo falsamente accusato di diffamazione, ha condanna il predetto imputato al risarcimento del danno in favore della medesima par civile.
All’imputato è ascritto di aver falsamente accusato di diffamazione NOME COGNOME in relazione a un esposto di quest’ultimo, indirizzato al Consiglio notar Messina, con il quale aveva attribuito al predetto, notaio, di aver redatto quanto in questa sede di interesse – un atto di vendita di un immobile, in rela al quale era garantita l’assenza di vizi o ipoteche, mentre sullo stesso imm pendeva una ipoteca giudiziale iscritta in data 12.04.1994 in favore di una soci
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato che, con atto a mezzo del difensore, deduce con unico motivo vizio cumulativo dell motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità desunta illogicamente d preteso ricordo che, al compimento dell’atto nel 2017, l’imputato doveva ave della trascrizione della domanda giudiziale nel 2004 e dalla pretesa cointeresse dello stesso imputato con la parte stipulante l’atto e senza che vi sia prova conoscenza da parte dello stesso imputato dell’esito del giudizio civile. Né, sec il ricorrente, può desumersi la intenzione di voler pregiudicare eventuali diri terzi solo dalla inosservanza da parte del notaio rogante dell’obbligo di effe visure ipocatastali. Infine, risulta che per nessuno degli immobili realizzati due particelle indicate nell’esposto del Vitale è possibile affermare che la ve sia avvenuta sulla base di dichiarazioni di assenza di pregiudizi, successivame risultate non veritiere, con conseguente difetto, pertanto, della condotta mate del delitto di calunnia.
In assenza di istanza di trattazione orale, le parti hanno concluso per isc come in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto versato in fatto rispetto alla ineccep in quanto scevra da vizi logici e giuridici, attribuzione al ricorrente della c delittuosa ascrittagli in ragione della infondatezza della accusa da lui moss confronti del COGNOME essendo stata dimostrata la consapevolezza del notaio NOME
al momento della redazione da parte sua dell’atto di assegnazione dell’immobi della iscrizione pregiudizievole sullo stesso immobile e della finalità di trasferimento, volto a sottrarre garanzie a terzi, avendo – quale suo effetto p – quello di far uscire l’immobile dal patrimonio sociale, così sottraendolo garanzia dei creditori della società (v. pg. 5 della sentenza impugnata).
2. La sentenza impugnata, dopo aver incensurabilmente affermato la consapevolezza da parte del ricorrente e del COGNOME – sulla base delle st dichiarazioni dell’Alioto – della esistenza della trascrizione della do giudiziale a carico del bene in questione, così da configurarsi una conc volontaria falsità della dichiarazione contenuta nell’atto, ha smentito l’a assolutorio del primo Giudice in ordine alla inoffensività della mancata indicaz nell’atto notarile del pregiudizio esistente sul bene in quanto esso era noto all’assegnatario che, pertanto, non era stato in alcun modo leso nella sua l contrattuale.
A tal riguardo ha considerato la consapevole finalità dell’atto di trasferi della proprietà, rilevando che «appena un mese prima della stipula dell’att assegnazione del bene al RAGIONE_SOCIALE era stata pronunciata la sentenza della Corte cassazione con la quale veniva dichiarata, in via definitiva, la null simulazione dell’iniziale atto con il quale i danti causa della RAGIONE_SOCIALE av acquisitato il terreno e, quindi, era del tutto prevedibile, anche alla lu diffida del 28.4.2005 indirizzata, tra gli altri, anche alla suddetta soci sarebbe stata intrapresa un’azione giudiziale nei confronti della st quantomeno, per ottenere il risarcimento dei danni; circostanza questa, in segu effettivamente verificatasi, come si evince dall’atto di citazione acquis Cosicchè «l’atto di assegnazione in parola aveva proprio l’effetto di far l’immobile dal patrimonio sociale; ne consegue quindi – prosegue la sentenza essendo la società in questione a responsabilità limitata, che il bene per t veniva sottratto alla garanzia dei creditori».
3. In costanza della accertata finalità perseguita, esula dalla fattisp prospettata irrilevanza dell’omissione richiamata nelle conclusioni difensive quanto, secondo condivisibile orientamento di legittimità, al quale la decis risulta essersi conformata, ai sensi degli artt. 27 e 28 della I. n. 89 del notarile), il notaio è obbligato a prestare il suo ministero e, dunque, t rogare gli atti che gli vengono richiesti col solo divieto inerente agli atti non può comunque rogare l’atto richiesto se è consapevole che esso, benché no nullo, è potenzialmente idoneo ad arrecare pregiudizio a terzi, perché le c disposizioni, dettate eminentemente a fini disciplinari e deontologici, non esim il professionista dal generale dovere di “neminem laedere” e, cioè, di astens
da comportamenti produttivi di danni (Cass. civ. Sez. 3, 09/01/2025, n. 486, R 673203 – 02).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equ determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché all rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giud dalla parte civile costituita che liquida in complessivi euro 3.686,00 oltre acc di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de Ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese d rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.
Così deciso il 19 febbraio 2025.