Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41832 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41832 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/10/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti nell’interesse di COGNOME NOME, nata a RAGIONE_SOCIALE DATA_NASCITA, RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), contro la sentenza della Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE del 22.11.2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla parte civile RAGIONE_SOCIALE e per et.A.:3 r elre, · nel resto;
udito l’AVV_NOTAIO, in difesa della parte civile NOME COGNOME che ha concluso riportandosi alle conclusioni scritte;
udito l’AVV_NOTAIO, in difesa delle parti civili NOME e NOME COGNOME, che ha concluso riportandosi alle conclusioni scritte;
udito l’AVV_NOTAIO, in difesa della parte civile NOME COGNOME, che ha concluso riportandosi alle conclusioni scritte;
udito l’AVV_NOTAIO, in difesa di RAGIONE_SOCIALE che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO, in difesa di NOME COGNOME, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO, in difesa di NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 15.2.2018 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE aveva riconosciuto NOME COGNOME responsabile dei reati a lui ascritti ai capi C) , E), F), G), I) e L ed agli altri capi ulteriormente contestati con riguardo ai fatti commessi in danno di NOME COGNOME, NOME, e NOME COGNOME; esclusa , per tutte le predette ipotesi,l’aggravante di cui all’art. 61 n. 7 cod. pen., ritenuti i fatti avv dal vincolo della continuazione, l’aveva condannato alla pena complessiva di anni 1 e mesi 4 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali; aveva condannato il COGNOME al risarcimento dei danni patiti dalle costituite parti civi ivi indicate, tra le quali la COGNOME NOME; aveva infine, escluso l responsabilità dei soggetti citati in qualità di responsabili civili;
la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, giudicando sull’appello proposto dall’imputato nonché da alcune delle parti civili nei confronti dei responsabili civili RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in riforma della sentenza impugnata,ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del COGNOME per intervenuta estinzione di tutti i reati in quanto ne frattempo prescritti; ha confermato le statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado disponendo, tuttavia, la condanna, in solido con il COGNOME, di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE quali responsabili civili in ordine al risarcimento dei danni in favore delle parti civili appellanti cui h liquidato una provvisionale immediatamente esecutiva;
ricorrono per cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE deducendo:
3.1 l’AVV_NOTAIO nell’interesse di NOME COGNOME titolare della RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME:
3.1.1 mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione – travisamento delle prove: osserva che la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto la responsabilità civile della odierna ricorrente sul presupposto, errato, che il COGNOME fosse un dipendente, un collaboratore o mandatario della propria RAGIONE_SOCIALE; segnala, inoltre, che i giudici di secondo grado hanno valorizzato le dichiarazioni rese dalla COGNOME e riportate nella sentenza del GIP di RAGIONE_SOCIALE che, tuttavia, sono riferite ad un periodo (il 2009) diverso e lontano da quello in cui si sono consumati i fatti per cui è processo (2010-2011) quando l’odierna ricorrente, avvedutasi delle condotte dell’ex marito, l’aveva allontanato ed aveva ripreso a condurre personalmente la propria RAGIONE_SOCIALE; richiama, inoltre, la documentazione già prodotta nel giudizio di primo grado, da cui emerge che il COGNOME era un lavoratore autonomo che operava del tutto autonomamente rispetto alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE della COGNOME; aggiunge che / in tal senso, avevano riferito le stesse parti civili nelle dichiarazioni correttamente riportate dal giudi di prime cure;
3.1.2 inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale; erronea applicazione dell’art. 2049 cod. civ.: rileva che la Corte d’appello ha applicato la disposizione di cui all’art. 2049 cod. civ. al di fuori del suo ambito di operatività che suppone l’esistenza di rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione, del tutto assente nel caso che ci occupa; segnala come sia irrilevante il fatto che il COGNOME fruisse di uno spazio all’interno dei locali d RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non potendosi peraltro pretendere una attività di vigilanza da parte della COGNOME;
3.1.3 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 538 e ssgg. cod. proc. pen.: rileva che il giudice d’appello ha omesso di dar conto dei criteri utilizzati per la liquidazione delle spese che deve rispondere ai criteri stabili dal DM 55/2014; segnala, in particolare, che la Corte non ha indicato le voci che hanno concorso alla determinazione complessiva dell’importo liquidato in favore delle parti civili; rileva, inoltre, il difetto di motivazione circa l’entità della s liquidata in via provvisionale;
3.2 l’AVV_NOTAIO, nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE:
3.2.1 violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo agli artt. 8g/e ssgg., 86 cod. proc. peri., 2043, 2049 cod. civ.: segnala che la Corte d’appello ha reso una motivazione meramente apparente sulla responsabilità civile di RAGIONE_SOCIALE quale franchisor nel rapporto con RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME; richiama, a tal proposito, la motivazione resa dal giudice di prime cure che aveva invece escluso la responsabilità civile di RAGIONE_SOCIALE come
anche di RAGIONE_SOCIALE con cui, aveva spiegato, era già intervenuta – in data 31.5.2010 – la risoluzione del contratto di affiliazione; ricostruisce le caratteristich del contratto di franchising e sottolinea, per altro verso, i presupposti necessari perché il franchisor possa essere chiamato a rispondere del fatto del franchisee con riguardo, in particolare, alla congrua allegazione, di una condotta colposa da parte del primo non potendo configurarsi, a suo carico, una responsabilità di natura meramente oggettiva che non può estendersi ad ogni inadempimento del franchisee nei confronti del cliente finale; sotto altro profilo, segnala che nulla era stato dedotto per allegare e dimostrare una posizione di direzione e coordinamento del franchisor tale, nel caso di specie, da incidere, escludendola o limitandola, l’autonomia imprenditoriale ed organizzativa dell’affiliato; segnala che la Corte d’appello ha violato i principi di diritto sopra richiamati nel contempo escludendo ogni rapporto o collegamento diretto tra il COGNOME ed la stessa società odierna ricorrente;
3.2.2 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 538 e ssgg. cod. proc. pen.: rileva che il giudice d’appello ha omesso di dar conto dei criteri utilizzati per la liquidazione delle spese che deve rispondere ai criteri stabili dal DM 55/2014; segnala, in particolare, che la Corte non ha indicato le voci che hanno concorso alla determinazione complessiva dell’importo liquidato in favore delle parti civili; rileva, inoltre, il difetto di motivazione circa l’entità della s liquidata in via provvisionale;
la difesa della parte civile NOME COGNOME ha trasmesso una ampia e dettagliata memoria con cui insiste sulla inammissibilità, per genericità o, comunque, manifesta infondatezza dei ricorsi;
la difesa della parte civile .NOME ha trasmesso una memoria con cui conclude per il rigetto dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi, di cui è opportuna COGNOME una trattazione distinta, sono, complessivamente, infondati.
Sui termini del presente giudizio
Come è noto, recentemente, le SS.UU. di questa Corte sono state chiamate a pronunciarsi sulla questione controversa “… se, nel giudizio di appello promosso avverso la sentenza di condanna dell’imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l’estinzione del reato per prescrizione, possa
pronunciare l’assoluzione nel merito, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, sulla base della regola di giudizio processual-penalistica dell’oltre ogni ragionevole dubbio, ovvero debba far prevalere la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, pronunciandosi sulle statuizioni civili secondo la regola processual-civilistica del “più probabile che non”; con sentenza n. 36208 del r,,, pi&sc,,21.3 28/3/2024,,(le SS.UU. hanno affermato che “… nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell’imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l’estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte Costituzionale n.182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l’assoluzione nel merito”.
Tanto premesso, si deve tuttavia prendere atto che la sentenza della Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE non è stata impugnata dal COGNOME ma soltanto dai due responsabili civili di tal ché la responsabilità dell’imputato, fondante l’azione civil proposta nel processo penale dalle persone offese che si sono ritualmente ivi costituite, rappresenta un dato ormai indiscutibile come, invero, indiscutibile, perché non oggetto di impugnazione, è il diritto al risarcimento del danno statuito in favore delle parti civili.
L’unico aspetto controverso, pertanto, rimane quello della sussistenza degli elementi costitutivi di una responsabilità civile in capo, per un verso, alla COGNOME (quale titolare della RAGIONE_SOCIALE) e, per altro verso, della RAGIONE_SOCIALE, (già) legata alla prima da un rapporto di franchising.
Il ricorso di NOME COGNOME
1. Il primo ed il secondo motivo del ricorso della COGNOME possono 2-542-,^e-affrontati insieme ma in ordine inverso rispetto a quello prospettato nell’atto di impugnazione: con il secondo motivo, infatti, la difesa dei responsabile civile propone una censura, in diritto, attinente all’ambito di operatività della disposizione dettata dall’art. 2049 cod. civ.; con il primo motivo, quindi, contesta la congruità della motivazione con cui ia Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, riformando la sentenza di primo grado, ha affermato la responsabilità civile dell’odierna ricorrente per i fatti commessi da NOME COGNOME.
La prima censura è evidentemente errata.
È pacifico, infatti, nella giurisprudenza di questa Corte, che, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2049 cod. civ., non è affatto necessario che l’agente sia legato al responsabile da un rapporto di lavoro subordinato ma è
sufficiente che il fatto illecito sia commesso da un soggetto legato da un rapporto di preposizione con il responsabile, ipotesi che ricorre non solo in caso di lavoro subordinato ma anche quando per volontà di un soggetto (committente) un altro (commesso) esplichi un’attività per suo conto (cfr., Sez. 2 , Ordinanza n. 28852 del 19/10/2021, Rv. 662515 – 01; Sez. 3, 15/06/2016, n. 12283).
Si è anzi chiarito che la responsabilità del committente per fatto proprio dell’ausiliario di cui all’art. 2049 cod. civ. sussiste non solo in presenza di u rapporto contrattuale, ma anche in presenza di un rapporto di fatto che leghi due soggetti, dei quali l’uno esplichi, in posizione di sostanziale subordinazione, una attività per conto dell’altro, il quale conservi un potere di direzione e sorveglianza sulla condotta del primo (cfr., Sez. 3, Sentenza n. 8668 del 09/08/1991, Rv. 473448 – 01, secondo cui va considerato committente ai fini previsti dall’art. 2049 cod. civ., anche chi si avvalga, nella esecuzione di un determinato lavoro, dell’attività lavorativa di persona che, seppure nominalmente figurante alle dipendenze di altri, debba peraltro rispondere verso di lui, o verso entrambi, del proprio operato, senza che sia necessario accertare, e qualificare, la natura del rapporto intercorrente tra l’effettivo committente ed il datore di lavoro solo nominale dell’ausiliario).
Al fine di delineare l’ambito di applicabilità della previsione in esame, sono stati individuati i requisiti necessari per la configurabilità di tale tip responsabilità, escludendo, da un lato, che possa darsi rilievo alla tendenziale autonomia del preposto nell’espletamento delle mansioni a questo affidate (cfr., Sez. 3, 26.09.2019, n. 23973) e, precisando, dall’altro, che, ai fini dell’imputazione della responsabilità in capo al preponente, è sufficiente la sussistenza di un rapporto di occasionalità necessaria, da intendersi nel senso che l’incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l’evento dannoso, anche se il dipendente abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, purché sempre nell’ambito dell’incarico affidatogli, così da non configurare una condotta del tutto estranea al rapporto di lavoro (cfr., Sez. 3, , 24/01/2007, n. 1516).
Per affermare il nesso di occasionalità necessaria tra le incombenze dell’agente e il danno subìto dal terzo è necessario, ma anche sufficiente, che le funzioni esercitate ovvero la posizione ricoperta nell’ambito dell’organizzazione del preponente abbiano determinato, agevolato o reso possibile la realizzazione del fatto lesivo, nel qual caso è irrilevante che il preposto abbia superato i limit delle mansioni affidategli o abbia agito con dolo e per finalità strettamente personali, a condizione, però che la sua condotta abbia costituito il non
imprevedibile sviluppo dello scorretto esercizio delle mansioni (cfr., ad esempio, Sez. 3 , Ordinanza n. 31675 del 14/11/2023, Rv. 669473 – 01, in cui la Corte ha cassato con rinvio la sentenza che aveva escluso la responsabilità dell’RAGIONE_SOCIALE e della impresa di assicurazione, per la falsificazione di polizze fideiussorie ad opera di un subagente, sulla base del rilievo che l’illecito era stato commesso per finalità di carattere personale ed in contrasto con quelle perseguite dall’RAGIONE_SOCIALE assicurativa dell’ente di appartenenza).
Alla luce di queste premesse in diritto, si deve concludere per la assoluta linearità e correttezza della sentenza impugnata che ha reso, sul punto della responsabilità civile dell’odierna ricorrente, una motivazione esaustiva ed incensurabile in questa sede.
I giudici della Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE hanno infatti congruamente e puntualmente richiamato la sentenza resa dal GUP capitolino che aveva prosciolto la COGNOME dal delitto di calunnia (per avere falsamente denunciato il furto di assegni che erano risultati abusivamente emessi dal COGNOME sul conto corrente dell’RAGIONE_SOCIALE); in quel procedimento, infatti, la COGNOME aveva fatto presente di essere a conoscenza dei problemi del marito, anche legati all’uso di stupefacenti, che, tuttavia, non le avevano impedito, nel 2007, volendo dedicarsi maggiormente alla famiglia, di rimettere sostanzialmente al coniuge la gestione dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE pur nella consapevolezza della mancanza di iscrizione del COGNOME nell’albo dei mediatori immobiliari; la stessa COGNOME aveva nella stessa occasione precisato che nel 2009 aveva appreso che il marito aveva contratto anche il vizio di gioco e che si era per questa ragione appropriato delle caparre consegnategli dai clienti vedendosi di conseguenza costretta “… più volte ad intervenire personalmente esponendosi economicamente” (cfr., pag. 17 della sentenza).
La Corte ha quindi correttamente motivato, in diritto, sui presupposti della responsabilità civile della COGNOME rilevando che “… in tutti gli episodi che vedono coinvolte le parti civili … emerge che si sono recati presso la sede della RAGIONE_SOCIALE in INDIRIZZO … ovvero hanno telefonato al numero corrispondente all’RAGIONE_SOCIALE ed hanno ricevuto dal COGNOME biglietti da visita con sopra indicato, oltre al nome dello stesso COGNOME, la RAGIONE_SOCIALE nonché l’affiliazione della RAGIONE_SOCIALE al RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE“; era altresì emerso, come ha dato conto la sentenza impugnata, che “… in alcuni casi … i contratti di proposta RAGIONE_SOCIALE erano predisposti su cart intestata della RAGIONE_SOCIALE nella quale si rimarcava l’affiliazione dell’RAGIONE_SOCIALE al RAGIONE_SOCIALE” (cfr., pagg. 17-18 della sentenza mentre alle pagg.
3-5 la Corte ha passato in rassegna proprio le dichiarazioni delle persone offese che si erano espresse in tal senso).
La sentenza impugnata, pertanto, ha correttamente potuto concludere nel senso che l’imputato aveva utilizzato proprio la RAGIONE_SOCIALE per “ammantare” il suo operato di una parvenza di legalità in quanto, per l’appunto, i clienti si erano recati, per parlare con COGNOME, presso gli uffici dell’agenz intestata alla moglie, contattandolo telefonicamente al numero dell’RAGIONE_SOCIALE stessa ovvero ricevuto biglietti da visita con l’indicazione della RAGIONE_SOCIALE e la sua affiliazione alla RAGIONE_SOCIALE cui loghi risultavano sui moduli di contratto talvolta utilizzati dall’imputato.
Per altro verso, ha osservato la Corte d’appello, e non è stato oggetto di alcun rilievo rilievo difensivo, ti era indubbia la consapevolezza, in capo alla odierna ricorrente, della mancanza del titolo abilitativo per l’esercizio della professione di mediatore RAGIONE_SOCIALE da parte del COGNOME, titolo obbligatorio ai sensi dell’art. 6 della legge 253 del 1958.
Il complesso di siffatti elementi ha consentito, perciò, ai giudici romani di ravvisare la sussistenza del requisito della “occasionalità necessaria” fondante la responsabilità della titolare dell’RAGIONE_SOCIALE per aver posto in essere o non aver rimosso le condizioni che avevano consentito o agevolato l’imputato nel realizzare gli illeciti penali per i quali era stata ravvisata la sua responsabilità anche dal punt di vista risarcitorio.
Il ricorso di RAGIONE_SOCIALE
Richiamate le considerazioni di ordine alla nozione di “occasionalità necessaria”, preme evidenziare che il presupposto fattuale della responsabilità ex art. 2049 cod. civ. prescinde anche dall’esistenza di un rapporto diretto tra “committente” e “preposto”; si è affermata, ad esempio, la responsabilità indiretta della compagnia assicuratrice per il fatto illecito del sub-agente, che è stata fondata, ai sensi dell’art. 2049 c.c., sui nesso di occasionalità necessaria tra le incombenze di quest’ultimo e il danno subìto dal cliente, sul rilievo secondo cui il fatto dannoso sia stato agevolato o reso possibile dall’inserimento del sub-agente nell’organizzazione dell’impresa e sussistendo, pertanto, nonostante la tendenziale autonomia della posizione del sub-agente rispetto all’assicuratore, nell’ipotesi in cui quest’ultimo, quale primo preponente, abbia conferito al sub-agente un autonomo e diretto potere rappresentativo oppure mantenga comunque un controllo diretto anche sul suo operato o, ancora, si avvalga di un’organizzazione imprenditoriale articolata in un reticolo di agenzie che operano di regola a mezzo
di sub-agenti abilitati a vendere i suoi prodotti assicurativi, nonché nell’ipotesi i cui ricorra la prova di un’apparenza di rapporto diretto del sub-agente con la compagnia per ottenere prodotti assicurativi in nome e per conto di essa (così, Sez. 3 , n. 23973 del 26/09/2019, Rv. 655173 – 01).
Passando, quindi, all’esame della posizione della RAGIONE_SOCIALE, la Corte d’appello ha fatto presente che la responsabilità civile della società ricorrente era stata esclusa, dal Tribunale, sul rilievo, considerato dirimente, secondo cui il rapporto di franchising instaurato con RAGIONE_SOCIALE si era risolto alla data del 31.5.2010 ovvero in data antecedente alla maggior parte delle condotte decettive poste in atto dal COGNOME.
I giudici di secondo grado hanno tuttavia valorizzato, in punto di fatto, la circostanza secondo cui, quantomeno in alcune occasioni, i fatti ascritti all’imputato erano avvenuti in costanza del rapporto di franchising (cfr., pag. 19 della sentenza); per altro verso, hanno sottolineato che, indipendentemente dalla risoluzione, la affiliazione dell’RAGIONE_SOCIALE al RAGIONE_SOCIALE risultava “… chiaramente pubblicizzata sia nella sede dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sia nello stampato apposto sui biglietti da visita utilizzati dal COGNOME sia nel corpo dei contratti stand proposti …” (cfr., ivi, pag. 20).
La Corte d’appello, quindi, ha ravvisato la responsabilità di RAGIONE_SOCIALE “… sottolineando che la società ricorrente ha mancato di esercitare il proprio controllo sull’operato dell’affiliato RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME, in particolare omettendo ogni verifica in ordine all’affidamento a COGNOME, soggetto non abilitato alla professione di mediatore e non iscritto alla RAGIONE_SOCIALE, della gestione dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE affiliata; omettendo, inoltre, il controllo in ordine all’assenza di copertura assicurativa in capo al soggetto affiliato; omettendo, infine, di operare verifiche e controlli finalizzati a rendere chiara ai terzi la distinzione e l’autonomia del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE rispetto alla RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME (cfr., pag. 21 della sentenza).
Si tratta di considerazioni corrette; particolarmente, l’ultima di esse, ( , la Corte d’appello ha formulato una valutazione di merito che trova coerente e puntuale riscontro negli atti processuali e che, pertanto, non è sindacabile in questa sede non contrastando con i principi di diritto sopra richiamati applicati al rapporto contrattuale che legava RAGIONE_SOCIALE con RAGIONE_SOCIALE NOME RAGIONE_SOCIALE.
Con il contratto di affiliazione commerciale (o “franchising”) un produttore o rivenditore di beni od offerente di servizi (“franchisor”) ed un distributore (“franchisee”), al fine di allargare il proprio giro commerciale e di aumentare le
proprie capacità di penetrazione nel mercato – creando una rete di distribuzione senza dover intervenire direttamente nelle realtà locali – concede, verso corrispettivo, di entrare a far parte della propria catena di produzione o rivendita di beni o di offerta di servizi ad un autonomo ed indipendente distributore (“franchisee”), che, con l’utilizzarne il marchio e nel giovarsi del suo prestigio ha modo di intraprendere un’attività commerciale e di inserirsi nel mercato con riduzione del rischio (cfr., così, ad esempio, Sez. 3, n. 647 del 15/01/2007, Rv. 598237 – 01).
Si è affermato, dunque, che la causa di un simile contratto è ravvisabile nella possibilità, per il franchisor, di allargare il proprio giro commerciale e di aumentare le proprie capacità di penetrazione nel mercato, creando una vera e propria rete autonoma di distribuzione del proprio bene o servizio, senza dover intervenire direttamente nella realtà locale ed assumere i costi relativi ad immobilizzazioni materiali e di personale; per il franchisee, la possibilità di intraprendere un’attività commerciale con un margine di rischio ridotto, potendo fare affidamento sul marchio del franchisor, e, quindi, giovandosi della posizione di affidabilità e prestigio acquisita dallo stesso e, conseguentemente, di inserirsi sul mercato; una simile organizzazione esclude, naturalmente, la completa identificazione del franchisor con il franchisee, i quali, sebbene legati contrattualmente, restando indipendenti ed autonomi sia dal punto di vista giuridico che dal punto di vista economico.
Tale schema è quello già instaurato tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e di cui sono significative le clausole contrattuali (cfr., il contratto allegat ricorso) che disegnano un rapporto di collaborazione che prevede non soltanto l’obbligo dell’affiliato di installare insegne luminose con il marchio RAGIONE_SOCIALE, conformi agli standard ed alle caratteristiche indicate dall’affiliante e, comunque, di esporre, nel suo punto vendita, le vetrofanie che evidenzino il marchio RAGIONE_SOCIALE (cfr., art. 2 “operatività”); ma, anche, l’utilizzo di un portale comune per gli incarichi professionali acquisiti, con espressa regolamentazione di quelli “in esclusiva” (cfr., art. 3).
Molteplici, pertanto, sono gli elementi ed i profili di compenetrazione tra la figura dell’affiliante e l’attività dell’affiliato, resi evidenti dagli obblighi posti a dell’affiliato e funzionali a consentire una diffusione del marchio RAGIONE_SOCIALE di cui costui era tenuto a garantire l’immagine (cfr., art. 2 “tutela dell’immagine”) anche attraverso il rispetto di modalità operative comuni e riversate in un apposito manuale operativo.
Ed è proprio per questa ragione, ovvero per la naturale “immedesimazione” del franchisee nella organizzazione e nel marchio dell’affiliante, che il contratto
aveva espressamente previsto (cfr., art. 2, lett. d) “attività di intermediazione”) l’obbligo, per l’affiliato, di riportare su qualsiasi documento recante il marchio RAGIONE_SOCIALE la dicitura “Ogni RAGIONE_SOCIALE è giuridicamente e finanziariamente indipendente”.
All’atto della cessazione del rapporto contrattuale (cfr., ancora, art. 11 del contratto)Al’affiliato era stato imposto di cessare l’utilizzo del marchio e dell’insegna RAGIONE_SOCIALE che, anzi, era obbligato a rimuovere unitamente a tutte le finiture ed installazioni recanti quella dicitura “… per non generare confusione nel pubblico”.
È ) dunque la stessa struttura e l’esame del contratto che conforta le conclusioni cui è pervenuta anche la giurisprudenza amministrativa, puntualmente richiamata dalla Corte d’appello, secondo cui il contratto di franchising e l’appartenenza del franchisee ad una catena in franchising finiscono con il creare nel cliente finale un affidamento sia sull’identità tra franchisor e franchisee, sia sull’esistenza nel franchisee dei medesimi standard qualitativi e di correttezza commerciale posseduti dal franchisor sicché è proprio dai rischi connessi a tali affidamenti che deriva un obbligo di controllo a carico del franchisor sull’operato del suo franchisee,la cui omissione colposa comporta una sua responsabilità extracontrattuale nei confronti del cliente finale della catena (cfr., TAR del Lazio, 3/5/2019).
Le suesposte considerazioni consentono, pertanto, di affermare la correttezza della sentenza impugnata laddove ha ravvisato il presupposto fattuale della responsabilità civile di RAGIONE_SOCIALE proprio nel non aver vigilato adeguatamente onde evitare una persistente “confusione” tra la posizione dell’affiliato (e di chi, utilizzando i locali ed i contatti dell’affiliato pur non es ad esso legato da un rapporto di lavoro dipendente) e l’affiliante; e ciò, in particolare, anche all’esito e successivamente alla intervenuta risoluzione del rapporto di franchising che, come si è visto, imponeva all’affiliato di rimuovere ogni “apparenza” di affiliazione e di “confusione” con l’affiliante che, omettendo di verificare tale adempimento, ha contribuito a creare quella “occasionalità” che ha permesso al COGNOME di continuare a sfruttare la notorietà del marchio diffuso sul territorio RAGIONE_SOCIALE per indurre le vittime a confidare (vanamente) nella affidabilità delle sue proposte.
Sulle spese
Entrambi i ricorsi censurano inoltre la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d’appello ha liquidato le spese in favore delle costituite parti civili
misura complessiva e senza indicare le singole voci concorrenti a determinarne l’importo totale.
Si è chiarito, infatti, che è inammissibile, per difetto di specificità, il rico per cassazione – proposto dall’imputato avverso la statuizione della sentenza di patteggiamento relativa alla condanna alla rifusione delle spese di parte civile, liquidate in base al D.M. n. 55 del 2014, recante i nuovi parametri forensi, in attuazione della legge di riforma dell’ordinamento professionale, n. 247 del 2012 – che non alleghi le ragioni concernenti la manifesta e oggettiva illegalità del quantum liquidato a proprio carico, e ciò tanto più se la liquidazione del giudice si sia attestata al di sotto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 55 de 2014 (cfr., Sez. 5, n. 5053 del 27/11/2015, dep. 08/02/2016, Cilia, Rv. 266053 01; conf., Sez. 5, n. 49007 del 14/06/2017, Perelli, Rv. 271443 – 01, in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui si censura la statuizione sulle spese processuali liquidate in favore della parte civile senza indicare le voci tabellari i cui limiti, minimo o massimo, sarebbero stati violati, non essendo peraltro sufficiente un riferimento solo sommario, nel ricorso, a tali voci tabellari).
Sulla provvisionale
Inammissibile, da ultimo, è la censura articolata sul riconoscimento della provvisionale in favore delle costituite parti civili essendo pacifico, nell giurisprudenza di questa Corte, che il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall’effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento (cfr., tra le tante, Sez. 2 , n. 44859 del 17/10/2019, NOME, Rv. 277773 – 02; Sez. 2 , n. 43886 del 26/04/2019, COGNOME COGNOME, COGNOME Rv. 277711 COGNOME – COGNOME 01; Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, Rv. 263486 – 01; Sez. 6, n. 50746 del 14/10/2014; Sez. 2, n. 49016 del 6/11/2014, NOME; Sez. 3, n. 18663 del 27/1/2015).
Il rigetto dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di assistenza e rappresentanza, nel grado, delle costituite parti civili liquidate nella misura indicata in disposit alla luce delle notule depositate e tenuto conto dell’entità e della natura dell’attivit professionale svolta.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese process Condanna, inoltre, i ricorrenti, in via solidale tra loro, alla rifusio spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti COGNOME NOMENOME, COGNOME NOME e COGNOME NOMENOME che liquida in complessivi euro 4.791,80 oltre accessori di legge, per cia parte civile.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, il 2.10.2024