Responsabilità del Conducente: Non Basta Rispettare i Limiti di Velocità
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale in tema di circolazione stradale: la responsabilità del conducente non viene meno solo perché la sua velocità era inferiore ai limiti consentiti. Il caso analizzato riguarda un tragico incidente mortale e chiarisce come il contesto stradale e la prevedibilità del pericolo siano elementi determinanti per valutare la condotta di guida.
I Fatti del Caso
Un automobilista veniva condannato in primo e secondo grado per il reato di omicidio colposo, previsto dall’art. 589 del codice penale. L’imputato, alla guida della sua auto, aveva investito un pedone, causandone la morte. La difesa del conducente si era sempre basata su due punti principali: la sua velocità di marcia era inferiore al limite massimo consentito e la condotta del pedone era stata atipica e imprevedibile, configurando una causa eccezionale dell’evento.
Sia il Tribunale che la Corte d’Appello, tuttavia, avevano respinto questa tesi, confermando la condanna. I giudici di merito avevano evidenziato che la strada in questione, pur avendo un determinato limite di velocità, era caratterizzata dalla presenza di abitazioni private, esercizi commerciali e, soprattutto, da un cartello che segnalava specificamente il “pericolo per attraversamento pedonale”. La presenza di pedoni, quindi, non solo era prevedibile, ma addirittura preannunciata.
Il Ricorso in Cassazione
L’imputato ha proposto ricorso in Cassazione, sollevando due motivi di doglianza:
1. Violazione di legge sulla responsabilità: L’automobilista insisteva sul fatto che la sua condotta fosse esente da colpa, data la velocità moderata e il comportamento imprevedibile della vittima.
2. Vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio: Si contestava l’entità della pena inflitta, ritenuta eccessiva.
L’Analisi della Corte e la Responsabilità del Conducente
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rigettando entrambi i motivi. La decisione si fonda su argomentazioni precise che rafforzano il principio della prudenza alla guida.
I giudici supremi hanno sottolineato che il primo motivo era inammissibile per “difetto di specificità”. L’imputato, infatti, si era limitato a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte nei gradi di merito, senza confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza d’appello. Quest’ultima aveva chiaramente spiegato perché la velocità, seppur formalmente legale, era da considerarsi “non adeguata” alle condizioni concrete della strada.
Anche il secondo motivo, relativo alla pena, è stato giudicato inammissibile in quanto mera riproposizione di una censura già valutata e rigettata dalla Corte d’Appello, la quale aveva peraltro specificato che la pena era stata determinata secondo criteri di “mitezza”.
Le Motivazioni
Il cuore della decisione risiede nella valutazione della condotta di guida. La Cassazione conferma l’interpretazione dei giudici di merito: la responsabilità del conducente non si valuta solo sul rispetto formale delle norme, come i limiti di velocità, ma sulla capacità di adattare la propria guida al contesto. Una strada con case, negozi e un segnale di pericolo pedoni impone un dovere di prudenza superiore.
La presenza del cartello stradale rendeva la comparsa di un pedone un evento non solo possibile, ma altamente prevedibile. Di conseguenza, il conducente avrebbe dovuto tenere una velocità tale da consentirgli di arrestare il veicolo in sicurezza di fronte a qualsiasi evenienza. In questo quadro, l’eventuale concorso di colpa della vittima non è stato ritenuto sufficiente a eliminare del tutto la responsabilità penale dell’automobilista.
Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante per tutti gli utenti della strada. Dimostra che la guida sicura va oltre il semplice rispetto dei limiti di velocità. È necessario un costante esame delle condizioni ambientali e della segnaletica per anticipare i potenziali pericoli. La prevedibilità di un ostacolo, come un pedone in un centro abitato, fa scattare un obbligo di prudenza rafforzato che, se disatteso, può portare a conseguenze penali molto gravi, anche quando si viaggia a velocità apparentemente moderate.
Rispettare il limite di velocità è sufficiente per escludere la propria responsabilità in caso di incidente?
No. Secondo la Corte, il conducente ha l’obbligo di tenere una velocità adeguata alle condizioni concrete della strada e del traffico. Anche se la velocità è inferiore al limite massimo consentito, può essere ritenuta non adeguata se il contesto (presenza di case, negozi, segnaletica di pericolo) richiedeva una maggiore prudenza.
Il comportamento imprudente di un pedone esclude sempre la colpa del conducente?
No. Il concorso di colpa della vittima può essere valutato, ma non esclude automaticamente la responsabilità del conducente. Se il pericolo (come la presenza di pedoni) era prevedibile o addirittura preannunciato da apposita segnaletica, il conducente mantiene una quota di responsabilità per non aver adottato tutte le cautele necessarie.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso è dichiarato inammissibile, tra le altre cause, quando manca di specificità, ovvero quando si limita a ripetere le stesse argomentazioni già respinte nei precedenti gradi di giudizio senza contestare in modo puntuale e critico le ragioni della decisione impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8533 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8533 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME ha presentato ricorso avverso la sentenza del 18 ottobre 2022 della Corte d’appello di Roma del 18.10.2022 di conferma della sentenza del Tribunale di Tivoli di condanna in ordine al delitto di cui all’art. 589 commi 1 e 2 cod. pen. commesso in San Polo dei Cavalieri il 22 ottobre 2012.
Rilevato che il primo motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge in relazione alla affermazione della responsabilità, è inammissibile per difetto di specificità. Il ricorrente si limita a ribadire che la condotta del pedone avrebbe dovuto essere considerata atipica e non prevedibile e che la velocità di marcia dell’imputato era inferiore ai limiti consentiti, ma non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata. I giudici hanno dato atto che l’imputato aveva tenuto una velocità non adeguata alle condizioni della strada, caratterizzata dalla presenza di abitazioni private e esercizi commerciali e nella quale figurava anche un cartello indicante “pericolo per attraversamento pedonale” e che, dunque, la presenza dei pedoni era addirittura preannunciata, mentre il concorso di colpa della vittima non valeva ad elidere la sua responsabilità.
Considerato che il secondo motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, è inammissibile in quanto reiterativo della censura già disattesa dalla Corte di Appello che ha evidenziato come la individuazione della pena era stata improntata a criteri di mitezza.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2024