Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 8295 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 8295 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 01/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CIVITAVECCHIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il PG, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso udito il difensore, avvocato COGNOME del foro di ROMA, in difesa di COGNOME NOME, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Roma, in data 13 giugno 2023, ha confermato la sentenza del Tribunale di Civitavecchia del 6 marzo 2013 di condanna di NOME COGNOME in ordine al reato di cui all’art. 589, commi 1 e 2, cod. pen. in danno di NOME COGNOME, commesso in Santa Marinella il 30 settembre 2009, alla pena di mesi 6 di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione, oltre che alla sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per la durata di mesi 4 e al risarcimento del danno in favore della parte civile da liquidarsi in separata sede.
Il processo ha ad oggetto un incidente stradale ricostruito nelle conformi sentenze di merito nel modo seguente. L’imputato, percorrendo la INDIRIZZO nel centro abitato di Santa Marinella, nel tratto denomiNOME INDIRIZZO (denso di servizi pubblici), alla guida del motociclo “Kymco 250” a velocità sostenuta, pari a 72 km/h, superiore al limite presente in loco (50 km/h) e non adeguata alle condizioni della strada, aveva investito il pedone NOME COGNOME, intento ad attraversare detta strada senza servirsi dell’attraversamento pedonale presente a 50 metri: per effetto dell’impatto il pedone era stato sbalzato 12 metri in avanti ed aveva riportato “trauma contusivo polidistrettuale a maggiore estensione cranio-encefalica” in conseguenza del quale era deceduto.
A COGNOME sono stati addebitati, quali profili di colpa, la negligenza, l’imprudenza e l’imperizia e la violazione degli artt. 141 e 142 del d.lgs 30 aprile 1992 n. 285, per non aver adeguato la velocità alle condizioni della strada e non avere rilevato la presenza del pedone.
Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso l’imputato, à mezzo di difensore, formulando sei motivi.
2.1. Con il primo motivo, ha dedotto la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della responsabilità penale. Il difensore contesta l’assunto per cui l’addebito di colpa fosse stato causale rispetto all’evento: una velocità ridotta del ciclomotore- sostiene il ricorrente- non avrebbe evitato l’investimento del pedone, posto che l’attraversamento era stato improvviso e che anche una eventuale manovra di emergenza con deviazione a sinistra sarebbe stata di difficile realizzazione. Il ciclomotore stava marciando ben lontano dalle strisce pedonali e nella propria corsia di marcia,’ sicché la condotta dell’imputato non aveva aumentato il rischio di verificazione dell’evento. Piuttosto doveva rilevarsi che l’attraversamento del pedone, in quel punto ed in quelle condizioni, era azzardato e come tale imprevedibile e atipico, con la conseguenza
che esso GLYPH aveva rappresentato una causa eccezionale dell’evento da sola sufficiente a produrlo.
2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della penale responsabilità. Il difensore riprende gli stessi argomenti già sviluppati nel primo motivo e ribadisce che la condotta della vittima avrebbe interrotto il nesso causale fra condotta dell’imputato e l’evento. L’istruttoria avrebbe chiarito che il pedone aveva attraversato la strada in maniera improvvisa e fuori dalle strisce, addirittura lasciando lo sportello dell’auto dall’altro lato della strada aperto e con il telefono cellulare sul sedile e che si era fermato, dapprima, sulla linea di mezzeria coperta dalle file di autovetture, per poi affacciarsi all’improvviso nella corsia di marcia di COGNOME, sicché l’evento si era verificato per caso fortuito. Sia per effetto dell’applicazione dell’art. 41, comma 2, cod. pen. sia per effetto dell’applicazione dell’art. 45 cod. pen. la eventuale colpa dell’imputato, consistita nell’aver marciato ad una velocita superiore ai limiti presenti in loco, non aveva avuto rilevanza causale.
2.3. Con il terzo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della penale responsabilità. Il difensore osserva che la stessa Corte di Appello, nella sentenza impugnata, aveva affermato come ipotizzabile che “COGNOME non avesse potuto vedere il COGNOME prima che giungesse alla linea di mezzeria, perché era coperto da qualche vettura in transito, stante il traffico presente sulla corsia opposta a quella percorsa da detto imputato” ed in tal modo aveva insinuato il dubbio sulla inevitabilità dell’evento. Inoltre le circostanze concrete, ed in particolare il fatto che COGNOME avesse lasciato lo sportello dell’auto aperto, lasciavano supporre che egli avesse attraversato la strada a passo spedito e tale elemento non era stato preso in considerazione nel da consulente tecnico del Pubblico Ministero, dalla Corte di Appello. Ne deriva che la vittima avrebbe dovuto essere ritenuta corresponsabile della causazione dell’incidente, in quanto aveva posto in essere una condotta in violazione dell’art. 190 Cds che impone di servirsi degli attraversamenti pedonali per attraversare la carreggiata.
2.4. Con il quarto motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della responsabilità penale dell’imputato. Il difensore lamenta che la Corte di Appello:
-nell’esaminare le consulenze di parte introdotte nel processo, sarebbe incorsa nel’ vizio del travisamento della prova. In particolare la Corte avrebbe affermato che il Consulente Tecnico della difesa, ing. COGNOME, non aveva preso in esame i danni alla carrozzeria del motociclo, quando invece tale consulente li aveva esaminati e li aveva ritenuti mere abrasioni;
nell’esaminare la dichiarazione del teste oculare NOME COGNOME, il quale aveva riferito a dibattimento della presenza di un ulteriore scooter, le avrebbe ritenute non attendibili in maniera illogica e non avrebbe considerato che gli altri testimoni, che non avevano accenNOME ad altri mezzi (NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME) non avevano assistito all’impatto.
2.5. Con il quinto motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzioNOMErio. Il difensore lamenta che la Corte di Appello nel negare il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenunati con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante, non avrebbe considerato che vi era altro scooter che impegnava la strada nell’opposto senso di marcia; che COGNOME aveva attraversato in maniera repentina; che l’imputato aveva tenuto una corretta condotta processuale e aveva dimostrato rammarico per la morte della vittima; che l’evento era stato considerato inevitabile del Consulente Tecnico COGNOME e dal teste COGNOME; che il pedone era incorso nella violazione RAGIONE_SOCIALE regole del codice della strada.
2.6. Con il sesto motivo, ha dedotto la violazione di legge con riferimento alle statuizioni civili. Il difensore lamenta che la sentenza impugnata non avrebbe motivato in ordine alle statuizioni civili e non avrebbe tenuto conto dell’avvenuto risarcimento ad opera della RAGIONE_SOCIALE
Nel corso dell’udienza le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
I primi quattro motivi, tutti inerenti l’affermazione della responsabilità penale dell’imputato sotto il profilo della sussistenza del nesso di causa, sono meramente reiterativi RAGIONE_SOCIALE stesse doglianze già dedotte in appello, in assenza di confronto con la motivazione della decisione impugnata e comunque manifestamente infondati.
2.1. A tal fine si deve ricordare, quanto alla natura del ricorso in cassazione, che il contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione deve essere il confronto puntuale, con specifica indicazione RAGIONE_SOCIALE ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso, con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (in mothíazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, NOME e altri’Rv. 254584). Sono, perciò, estranei alla natura del sindacato di legittimità l’apprezzamento e la valutazione del significato degli elementi probatori attinenti al merito, che non possono essere apprezzati dalla Corte di RAGIONE_SOCIALEzione se non
nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capac dimostrativa e sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).
Da tale principio discende, quindi, che la ricostruzione di un incidente nella sua dinamica è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità, se sorretti da adeguata motivazione.
La Corte di Appello, in coerenza con la sentenza di primo grado, ha rilevato che:
2.3. Il Tribunale aveva ricostruito la dinamica del sinistro sulla base RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei testi, dei rilievi della polizia giudiziaria e dei danni riportati d motociclo, oltre che RAGIONE_SOCIALE lesioni della vittima; aveva aderito alle conclusioni del Consulente Tecnico del Pubblico Ministero (Ing. COGNOME) a proposito della eccessiva velocità di marcia dell’imputato, pari a 72 km/h, in quanto fondate su metodologia corretta, disattendendo le conclusioni del Consulente Tecnico della difesa (Ing. COGNOME), in quanto fondate su applicazione di coefficienti più favorevoli in “virtù di valutazioni talvolta non corrispondenti a quelle reali” ( quali la mancata considerazione dei danni riportati dal mezzo, la sottovalutazione RAGIONE_SOCIALE tracce di scarrocciamento, l’entità dello sbalzo della vittima e RAGIONE_SOCIALE lesioni riportate). Laddove COGNOME avesse marciato a velocità adeguata e comunque non superiore ai limiti in loco, – ha osservato il Tribunale- sarebbe arrivato al punto d’urto in un tempo più lungo, tale da consentirgli di effettuare una manovra di deviazione per evitare l’impatto, ovvero tale da consentire al pedone di completare l’attraversamento, sicché l’incidente sarebbe stato evitato. Le dichiarazioni del teste NOME COGNOME, il quale a dibattimento, a distanza di due anni rispetto ai fatti, aveva riferito della presenza di un scooter mai menzioNOME prima, sono state ritenute dal giudice di primo grado non attendibili e, comunque, contraddittorie. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
– la ricostruzione della dinamica del sinistro era stata effettuata dal Consulente Tecnico del Pubblico Ministero sulla base dei rilievi in atti e di dati oggettivi, attraverso l’utilizzo di un software apposito e di applicativi per determinare le sollecitazioni subite da un coro umano. Tale ricostruzione, secondo cui l’imputato viaggiava alla velocità di circa 68/70 km/h e COGNOME era visibile, quantomeno nel momento in cui aveva raggiunto la linea di mezzeria, era stata verificata anche attraverso formule matematiche;
-le diverse valutazioni del Consulente Tecnico della difesa con particolare riferimento alla velocità di marcia del motoveicolo e alla velocità dell’andatura del pedone, non potevano essere condivise, in quanto, al contrario, fondate sulla sottovalutazione RAGIONE_SOCIALE evidenze in atti;
il Consulente di Parte aveva fondato la sua valutazione sulla inevitabilità dell’impatto, ipotizzando che il pedone stesse correndo, mentre tale dato non era stato in alcun modo riscontrato;
le dichiarazioni a dibattimento del teste COGNOME, il quale dallo specchietto retrovisore avrebbe visto il pedone fermarsi lungo la linea di mezzeria e improvvisamente avanzare per evitare un motoveicolo, che marciava contromano in direzione Civitavecchia superando le fila di auto incolonnate, sono state valutate inattendibili, con una motivazione (pag. 10) esente da profili di illogicità.
La Corte di Appello ha, così, ritenuto che la condotta dell’imputato fosse stata causale rispetto all’evento e che la condotta pure colposa della vittima non avesse interrotto il nesso di causalità, in quanto non eccezionale, né atipica: il tratto tradale in cui era avvenuto l’incidente era un arteria urbana rettilinea, caratterizzata da incroci e dalla presenza di molteplici servizi.
2.3. A fronte di tale ricostruzione e RAGIONE_SOCIALE conseguenze che i giudici di merito ne hanno tratto in ordine alla riconducibilità del sinistro e RAGIONE_SOCIALE lesioni alla condotta colposa del COGNOME, il difensore sottopone alla Corte una differente lettura dei dati probatori, inammissibile. La motivazione di entrambe le sentenze di merito nella individuazione della dinamica dell’incidente appare esente da censure in quanto fondata su approfondita disamina RAGIONE_SOCIALE fonti di prova, su argomentata e logica adesione alle conclusioni del Consulente Tecnico dell’accusa e su altrettanto argomentata valutazione di inattendibilità del teste che solo a dibattimento e a distanza di anni era stato in grado di ricordare particolari che mai prima aveva riferito.
2.4. Il percorso argomentativo fatto proprio dalla Corte di Appello, dunque, contrariamente a quanto osservato nel ricorso, tiene conto dei rilievi effettuati in sede di impugnazione e si confronta anche con i dati di fatto evidenziati.
2.5. La motivazione adottata è altresì coerente con la elaborazione giurisprudenziale in ordine alla responsabilità colposa del conducente nel caso di investimento di pedone. In linea generale si è consolidato l’assunto per cui “in tema di circolazione stradale, il principio dell’affidamento trova un temperamento nell’opposto principio, secondo il quale l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite della prevedibilità” (ex plurimis Sez.4 n. 24414 del 06/05/2021, Busdraghi Rv. 281399; Sez. 4, n. 5691 del 02/02/2016, COGNOME, Rv. 265981; Sez. 4, n. 27513 del 6 10/05/2017, Mulas, Rv. 269997; Sez. 4, n. 7664 del 06/12/2017,
dep. 2018, Bonfrisco, Rv. 272223). Con particolare riferimento al tema dell’investimento del pedone, si è sostenuto che il conducente del veicolo va esente da responsabilità quando, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile (Sez. 4, n. 33207 del 02/07/2013, COGNOME, Rv. 255995; Sez. 4,n. 10635 del 20/02/2013, COGNOME, Rv. 255288). Il conducente di un veicolo è tenuto a vigilare al fine di avvistare il pedone, implicando il relativo avvistamento la percezione di una situazione di pericolo, in presenza della quale è tenuto a porre in essere una serie di accorgimenti (in particolare, moderare la velocità e, all’occorrenza, arrestare la marcia del veicolo) al fine di prevenire il rischio di un investimento. Da ciò consegue che, nel caso di investimento di un pedone, perché possa essere affermata la colpa esclusiva di costui per le lesioni subite o per la morte, rileva la sua “avvistabilità” da parte del conducente del veicolo investitore. È cioè necessario che quest’ultimo si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido ed inatteso; occorre, inoltre, che nessuna infrazione alle norme della circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza sia riscontrabile nel comportamento del conducente del veicolo. Nel caso di specie i giudici di merito si sono soffermati sulla avvistabilità del pedone da parte dell’imputato, valutata sulla base dei rilievi del Consulente Tecnico, e sulla prevedibilità della sua presenza da parte di COGNOME, sicché hanno motivatamente escluso che l’incidente fosse imputabile alla esclusiva condotta della vittima, ovvero al caso fortuito.
3. Il quinto motivo, attinente al trattamento sanzioNOMErio, è manifestamente infondato. Deve essere ribadito il consolidato principio per cui il giudizio di bilanciamento deve essere rimesso alla discrezionalità del giudice di merito sulla base degli indici di cui all’art. 133 cod. pen. e la relativa motivazione è sottratta al sindacato di legittimità se aderente ad elementi tratti dalle risultanze processuali e logicamente corretti (ex plurimis Sez. 2, n. 4969 del 12/01/2012, Doku, Rv. 251809). In coerenza con tale assunto, la Corte ha condiviso il giudizio del Tribunale relativo al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenunati generiche con giudizio di sola equivalenza in ragione della gravità della colpa dell’imputato, consista nel viaggiare a velocità sostenuta in un centro abitato in una strada fiancheggiata da edifici.
4.11 sesto motivo è inammissibile, in quanto non dedotto nei motivi di appello e comunque manifestamente infondato. Sotto il primo profilo, si deve ricordare
che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte «non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugNOME con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura “a priori” un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello» (fra le tante: Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316; Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, COGNOME, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, COGNOME, Rv. 279903; Sez. 2, n. 46765 del 09/12/2021, COGNOME, Rv. 282322). Sotto il secondo profilo si osserva che la conferma della statuizioni civili consegue alla conferma della sentenza di primo grado nella quale si era dato atto che in mancanza di prove attinenti alla esatta entità del danno, lo stesso doveva essere liquidato in separata sede e che poteva essere liquidata una provvisionale di euro 10.000 “per la quale può dirsi raggiunta la prova, tenuto conto anche del danno morale”.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE, somma così determinata in considerazione RAGIONE_SOCIALE ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.