Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 45986 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 45986 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato ad Acquaviva delle Fonti il 17 novembre 1966;
avverso la sentenza n. 2592/2023 della Corte di appello di Bari del 23 maggio 2023;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott., NOME COGNOME il quale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
sentito, altresì, per il ricorrente, l’avv. NOME COGNOME del foro di Bari, in sostituzione dell’avv. NOME COGNOME del foro di Bari, il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Bari, con sentenza del 23 maggio 2023, pronunziata in sede di giudizio di rinvio, dopo che questa Corte di cassazione, con sentenza n. 39126 del 8 luglio 2022 emessa dalla Quarta Sezione penale, aveva annullato la precedente sentenza, emessa in data 24 febbraio 2021, con la quale Corte barese aveva confermato la dichiarazione di penale responsabilità di NOME in relazione al reato di omicidio colposo in danno di tale NOME NOME precedentemente pronunziata dal Tribunale di Bari, ha ribadito la conferma della sentenza affermativa della penale responsabilità del Leo, nonché della condanna del medesimo alla pena di giustizia, oltre accessori, ivi compresa la condanna al risarcimento del danno, da liquidarsi in separato giudizio, in favore della costituita parte civile.
L’imputato, ad avviso del giudice del rinvio, agendo in qualità di committente di opere – afferenti fra l’altro alla movimentazione di talune lastre di cristallo – da lui affidate alla impresa RAGIONE_SOCIALE di Fedele COGNOME e da questa, con riferimento alle attività di carico e trasporto delle predette lastre, alla RAGIONE_SOCIALE di Tassi Cosimo, avrebbe omesso di verificare preventivamente la idoneità tecnica di tale impresa a svolgere l’incarico in questione e nel corso della realizzazione del quale si era verificato un incidente (la caduta da un automezzo di una serie di lastre di cristallo, rovinate addosso al Ripa) a causa del quale il predetto Ripa – soggetto che avrebbe dovuto operare per conto della RAGIONE_SOCIALE, ma che, in realtà, in quel momento stava coadiuvando il personale della RAGIONE_SOCIALE, in quanto di ciò richiesto dal titolare di essa, nella attività di spettanza di questa – aveva perso la vita ed avrebbe, altresì, omesso di esercitare l’opportuna vigilanza sui lavori in corso per suo conto.
Avverso la sentenza emessa in sede di giudizio di rinvio ha nuovamente interposto ricorso per cassazione, tramite la sua difesa fiduciaria, il Leo, deducendo due motivi di impugnazione, entrambi incentrati sulla violazione dell’art. 627 cod. proc. pen.
Con il primo motivo, in particolare, la difesa ricorrente ha lamentato il fatto che, in quanto la sentenza della Corte di cassazione emessa in sede rescindente abbia segnalato che non era rilevabile nella condotta dei soggetti incaricati dal Leo un profilo di imperizia nello svolgere il mandato operativo loro affidato ma solo di negligenza o imprudenza, non era possibile sostenere che il Leo fosse responsabile di culpa in eligendo.
Peraltro, ha aggiunto il ricorrente, il COGNOME aveva collaborato con il COGNOME titolare della RAGIONE_SOCIALE al di fuori dei suoi compiti, essendo dipendente, in qualità di fabbro, della altra impresa addetta allo svolgimento dei lavori commissionati dall’imputato.
Con il secondo motivo di ricorso la difesa dell’imputato ha lamentato il fatto che la Corte di Bari, proprio in considerazione della autonoma disponibilità del Ripa di svolgere una mansione che non gli era propria, non abbia tenuto conto della circostanza che questi, in tale modo, aveva attivato una ipotesi di pericolo del tutto eccentrica rispetto a quella, connessa alla prestazione lavorativa che lo stesso avrebbe dovuto offrire, rientrante nell’ambito di rischio in relazione al quale l’imputato aveva assunto la posizione di garanzia che spetta al committente una prestazione d’opera.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e, pertanto, lo stesso deve essere, di conseguenza, accolto.
Si ritiene opportuno, anche in considerazione del fatto che le censure formulate dalla difesa dell’imputato avverso la sentenza emessa in sede di giudizio rescissorio dalla Corte territoriale di Bari attengono alla avvenuta violazione dell’art. 627 cod. proc. pen., procedere, per prima cosa, alla ricostruzione del dictum contenuto nella sentenza rescindente cui la Corte territoriale pugliese si sarebbe dovuta attenere.
Questa Corte, invero, con la sentenza n. 39126 del 2022, osservò che la sentenza a suo tempo impugnata e con la quale la Corte territoriale aveva confermato il giudizio espresso in primo grado in punto di responsabilità del Leo era viziata in quanto: pur essendo stata attribuita all’imputato una condotta violativa sia dei doveri informativi su di esso gravanti in relazione alla idoneità tecnica delle imprese, la RAGIONE_SOCIALE di Lenoci e la RAGIONE_SOCIALE di Tassi, da lui incaricate di eseguire le opere di movimentazione delle lastre di cristallo di cui si è parlato, sia di vigilanza sulla correttezza della esecuzione delle opere, nella sentenza della Corte territoriale non sarebbe stato chiarito quale sarebbe dovuto essere il comportamento alternativo lecito che il Leo avrebbe dovuto tenere sia per ottemperare all’obbligo di informazione su di lui gravante – essendosi verificato il sinistro a causa di una grave imprudenza commessa dal soggetto, dipendente della RAGIONE_SOCIALE, che aveva parcheggiato il camion con il quale dovevano essere caricate e quindi portate via le pesanti lastre di cristallo asportate dal salone commerciale
gestito dalla impresa nell’interesse della quale il Leo aveva concluso l’intesa contrattuale per la loro rimozione in maniera tale che le stesse, malferme per via della accentuata pendenza della rampa stradale ove era stato fermato il camion, erano rovinate addosso al Ripa . sia per vigilare sul corretto svolgimento dei lavori da parte delle imprese operanti, non avendo la Corte verificato se il Leo era stato messo a conoscenza del fatto che il ricordato camion era stato parcheggiato in maniera tale da determinare il concreto rischio della caduta delle lastre di cristallo caricate sul medesimo o che fosse comunque prassi quella di fermare i veicoli adibiti al trasporto delle lastre di cristallo senza rispettare i criteri di sicurezza volti a prevenire gli incidenti sul lavoro.
Ha aggiunto la Corte di cassazione che, con la sentenza a suo tempo annullata, non era stata verificata l’avvenuta attivazione da parte del Ripa, il quale si rammenta era dipendente della RAGIONE_SOCIALE con mansioni di fabbro, di un rischio eccentrico, cooperando con il personale della RAGIONE_SOCIALE, rispetto a quello per il quale, considerati i compiti che quello avrebbe dovuto svolgere per la RAGIONE_SOCIALE, il Leo, in quanto committente, aveva assunto una posizione di garanzia.
Questi essendo i temi suoi quali la Corte di Bari in sede di rinvio avrebbe dovuto meglio precisare i termini della eventuale responsabilità dell’imputato, rileva questa Corte di cassazione – in ciò accogliendo le censure formulate dalla difesa del prevenuto in relazione al non essersi il giudice del rinvio attenuto ai principi di diritto enunziati in sede rescindente – come la predetta Corte territoriale sia venuta meno all’incarico rimessole.
Va, infatti, in primo luogo rimarcata la genericità della valutazione operata dalla Corte di appello in ordine sia alla colposa inadeguatezza della scelta compiuta dal ricorrente della ditta che avrebbe dovuto operare il caricamento ed il trasporto delle lastre di cristallo – attività queste invero non caratterizzate da una particolare complessità tecnica di tal che la individuazione di una impresa adeguatamente attrezzata per una siffatta operazione – quale indubbiamente sarebbe stata la RAGIONE_SOCIALE dotata di un camion di ragguardevoli dimensioni appositamente allestito per il trasporto delle lastre del tipo ora in questione – avrebbe esaurito l’onere di diligenza gravante sul Leo, mentre la circostanza che nell’occasione i responsabili della RAGIONE_SOCIALE non avessero predisposto una squadra di operai dipendenti da tale ditta numericamente sufficiente per eseguire le opere in questione (tanto che era stato necessario ricorrere al supporto del personale della Meta! Sud)
non è mancanza che può essere attribuita al Leo, laddove non sia dimostrato che lo stesso aveva fornito alla predetta ditta delle informazioni inadeguate in ordine alla complessità delle operazioni da svolgere tali da indurre questa in errore in ordine alla adeguatezza della dotazione numerica di manodopera da impiegare – sia riguardo alla carenza di vigilanza da parte del Leo in relazione alla fase di concreta esecuzione delle opere, essendo stato segnalato come la serie causale che ha innescato il sinistro sia originata dalla palese imprudenza – della quale il Leo non solo non era a conoscenza ma della quale neppure avrebbe, razionalmente, potuto ritenere la ricorrenza, essendo stata la condotta del personale della RAGIONE_SOCIALE non improntata ad una prassi che, ancorché elusiva di regole volte alla tutela della sicurezza dei lavoratori, sarebbe stato ragionevole ritenere realizzabile, avendo, invece, la Corte di cassazione segnalato come il pericoloso “stato dei luoghi era immediatamente percepibile e visibile, qualsiasi soggetto di normale capacità intellettiva poteva essere nella condizione di comprendere quanto pericoloso fosse posizionare un camion di grosse dimensioni sulla suddetta rampa, apparendo intuitivo il rischio del suo possibile ribaltamento” – con la quale era stato scelto il luogo ove parcheggiare il predetto camion.
Ma va, altresì, osservato come la Corte di merito, anche in questo senso eludendo un altro dei tema di indagine che le era stato rimesso da questa Corte in occasione della precedente sentenza di annullamento, abbia in termini meramente assertivi escluso che nella condotta del Ripa, soggetto che operava con mansioni di fabbro alle dipendenze della Metal Sud, il quale si è, sia pure generosamente, prestato a collaborare con il personale della RAGIONE_SOCIALE nel caricamento delle lastre di cristallo, sia ravvisabile l’attivazione di un rischio eccentrico rispetto a quello ricadente nel fuoco della garanzia che il titolare della relativa posizione (pacificamente attribuibile al Leo stante il fatto che egli era, sia pure per conto della RAGIONE_SOCIALE, il committente delle opere che avrebbe dovuto svolgere la RAGIONE_SOCIALE, impresa alle cui dipendenze operava il Ripa) deve assicurare.
Invero, come questa Corte con la più volte ricordata sentenza n. 39126 del 2022 ha ribadito, costituisce fattore idoneo ad interrompere il nesso di causalità fra l’evento verificatosi e gli obblighi spettanti al titolare della posizione di garanzia, non solo la condotta che esorbita dalle mansioni del affidate al lavoratore (e già in relazione a tale requisito sarebbe stato onere della Corte dare dimostrazione del fatto che fra i compiti del Ripa, dipendente della Metal Sud, vi era anche quello di cooperare con la Vetrosystem), ma anche quella che attiva un rischio eccentrico rispetto ad esse, eccentricità
sulla quale la Corte di merito si è limitata ad osservare, in termini meramente affermativa, che, essendo la condotta del Ripa “sicuramente rientrante nelle mansioni di assistenza al caricamento delle vetrate sul camion a lui affidate nell’occasione dal COGNOME, (essa ndr) rientrasse sicuramente nell’area di rischio definita dall’attività lavorativa in corso”, trascurando del tutto di considerare che, svolgendo i propri compiti – peraltro di carattere specialistico avendo le mansioni di fabbro – il Ripa alle dipendenze della RAGIONE_SOCIALE di Lenoci, il COGNOME, titolare della RAGIONE_SOCIALE nessun potere gerarchico o comunque di direzione avrebbe potuto esercitare sul Ripa, la cui condotta, per come descritta nella sentenza impugnata, appare, invece, in quanto non “doverosa” da parte del Ripa, eccentrica rispetto all’area coperta dall’ambito della garanzia gravante sul Leo.
Nei termini che precedono la sentenza impugnata deve essere, perciò, nuovamente annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari che, decidendo in sede di rinvio sulla base dei rilievi ora formulati, provvederà anche in relazione al regolamento delle spese processuali affrontate dalle parti private interessate nelle precedenti fasi di merito del presente giudizio.
PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente