Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 7003 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 7003 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASTELBUONO il 01/01/1951
avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Procuratore generale, in persona del Sostituto dott. NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata o in subordine per l’annullamento senza rinvio.
udito il difensore Avv. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe, riformando la sentenza emessa il 22 febbraio 2022 dal Tribunale di Termini Imerese nei confronti di un coimputato, ha invece confermato la condanna di NOME per il reato previsto dall’art. 589, commi 1 e 3, cod. pen. per avere cagionato la morte di COGNOME NOME e COGNOME NOME nonché lesioni a COGNOME NOME, guaribili in giorni 30, i quali viaggiavano a bordo dell’automobile condotta da COGNOME NOME che, mentre percorreva il tratto stradale SP 52, aveva perso il controllo del mezzo per cause ignote, cosicché il mezzo era fuoriuscito dalla carreggiata percorsa precipitando nella scarpata nella parte opposta della carreggiata.
Ad NOME NOME si imputa, nella qualità di capo cantoniere, la violazione dell’art. 4, comma 11 lettera e), del Regolamento speciale per il personale cantoniere della Provincia regionale di Palermo, adottato con Delibera n. 150 del 22 giugno 2007, per aver omesso di eseguire la ricognizione dei manufatti stradali e di segnalare subito le avarie riscontrate, anche se di lieve entità; in particolare, per non avere eseguito adeguate ricognizioni che potessero accertare l’insussistenza di barriere di contenimento adeguate ai margini della strada in quanto il livello di contenimento offerto era di 2,5 kg/joule circa a fronte del livello di contenimento richiesto dalla normativa di 82 kJ. Fatto occorso in San Mauro Castelverde il 17 ottobre 2016.
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione i censurando la sentenza, con il primo motivo, per violazione dell’art. 40 cod. pen. nonché per motivazione inesistente o comunque illogica in ordine alla ritenuta configurabilità in capo all’imputato di una condotta omissiva idonea a evitare l’evento con elevato grado di probabilità logica. Il 16 febbraio 2024 la difesa aveva osservato come dall’istruttoria dibattimentale di primo grado fosse emerso pacificamente che il muretto di contenimento posto sul margine della carreggiata era stato realizzato contestualmente ai lavori di ristrutturazione della strada provinciale, progettati e collaudati dalla Provincia intorno alla metà degli anni ’70, ed era rimasto nel tempo inalterato nelle sue dimensioni e nella sua struttura, dovendosene desumere che gli uffici tecnici della Provincia fossero perfettamente a conoscenza delle caratteristiche strutturali di una strada che avevano progettato e realizzato. La Corte di appello, si assume, ha omesso di motivare sui seguenti elementi probatori evidenziati dalla difesa: a) alla fine del 2013 il Commissario straordinario della Provincia regionale di Palermo si era posto il problema della
messa in sicurezza delle strade provinciali con atto di indirizzo prot. n. 90602 del 22 novembre 2013, chiedendo ai dirigenti dei settori, e in particolare alla dott.ssa COGNOME, competente per la viabilità, la formazione di un elenco analitico di tutti i provvedimenti necessari per la messa in sicurezza delle strade provinciali; b) la COGNOME, con nota del 12 dicembre 2013 indirizzata a tutti i tecnici, aveva trasmesso una scheda di ricognizione delle criticità, chiedendone la compilazione e la riconsegna; c) la scheda relativa alla SP 52 era stata assegnata al geom. COGNOME e al geom. COGNOME, in forza all’Ufficio viabilità della Provincia di Palermo; d) i due tecnici avevano segnalato, con riferimento alla voce barriere, un rischio modesto relativo ai tratti stradali ispezionati, ivi incluso il luogo del sinistro, e avevano segnalato come insufficiente la segnaletica orizzontale e verticale; e) la COGNOME, con nota dell’Il marzo 2014 prot. n. 18826, aveva rappresentato al Commissario Tucci la necessità di predisporre un piano di manutenzione programmata della segnaletica e delle barriere di sicurezza esistenti, ormai vetuste e non conformi alle norme vigenti, precisando come occorresse dotare i cantonieri di un’adeguata fornitura di segnali e materiali tali da consentire di predisporre un piano di rifacimento della segnaletica orizzontale e un piano di sostituzione dei segnali usurati e fuori norma, nonché di predisporre un organico piano di interventi per la messa a norma delle barriere; f) a marzo del 2014 il vertice tecnico della Provincia aveva messo nero su bianco che le barriere delle strade provinciali non erano a norma e che la segnaletica orizzontale andava ripristinata; g) l’ex dirigente del Servizio Viabilità della Provincia, all’udienza del 6 luglio 2021, aveva spiegato di aver personalmente redatto per la strada SP 52 un intervento di manutenzione dell’importo di euro 3,5 milioni, non più finanziato per scelta dell’amministrazione, e che tale progetto già nel 2010 aveva avuto il nullaosta della Soprintendenza prevedendo il guard rail dal km.1 al km.21; g) all’udienza del 1 dicembre 2021 l’ing. COGNOME rispondendo alle domande del giudice, aveva dichiarato che l’ing. COGNOME aveva predisposto un progetto che prevedeva la collocazione di una barriera nel luogo dell’incidente e che lo stesso COGNOME aveva emesso una Determina di assegnazione delle somme in data 13 ottobre 2016, cioè quattro giorni prima che avvenisse l’incidente, spiegando che il problema se lo erano posto. Sulla base di tali elementi, la difesa aveva indicato la necessità che il giudice spiegasse in che modo l’omessa comunicazione proveniente dall’imputato avesse inciso sulla causazione dell’evento, in quanto, secondo il metodo del giudizio controfattuale, la comunicazione di un fatto già noto sarebbe stata ininfluente. In particolare, la rilevanza causale della mancata condotta informativa contestata all’Arena sarebbe esclusa dalla circostanza che l’informazione sulla carenza strutturale era Corte di Cassazione – copia non ufficiale
già in possesso dei vertici tecnici della Provincia almeno dal 2010. Inoltre, deduce l’incompetenza del capo cantoniere a segnalare deficit di natura strutturale; la sentenza impugnata non si confronta con le su/indicate deduzioni difensive.
Con il secondo motivo, deduce violazione dell’art. 133 cod. pen. nonché motivazione illogica in ordine alla mancata riduzione della pena inflitta in primo grado. La difesa aveva chiesto la riduzione della pena e all’udienza del 21 novembre 2023 aveva prodotto la nota Allianz S.p.A. dell’Il aprile 2019, tale da dimostrare che la Compagnia assicurativa si era costituita parte civile al solo fine di ottenere il risarcimento per i premi assicurativi non percepiti corrispondendo ai congiunti di COGNOME NOME COGNOME e COGNOME NOME e a COGNOME NOME, che aveva riportato lesioni, la somma di euro 1.545.398,39. Tale risarcimento, unitamente all’incensuratezza dell’imputato, avrebbe dovuto essere valutato, ma è stato preterrnesso.
Il difensore delle persone offese COGNOME NOME, COGNOME NOME e NOME ha depositato memoria.
Il difensore della parte civile RAGIONE_SOCIALE ha depositato comparsa conclusionale.
All’odierna udienza, disposta la trattazione orale ai sensi degli artt.23, comma 8, di. 28 ottobre 2020, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, 16 d.l. 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n.69, 35, comma 1, lett. a), 94, comma 2, d. Igs. 10 ottobre 2022, n.150, 1, comma 1, legge 30 dicembre 2022, n.199 e 11, comma 7, d.l. 30 dicembre 2023, n.215, le parti hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso supera il vaglio di ammissibilità, non essendo stati proposti motivi manifestamente infondati (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, COGNOME, Rv. 217266 – 01). Ciò impone, preliminarmente, di rilevare l’intervenuta estinzione dei reati di omicidio e lesioni colposi contestati al ricorrente. Il reato di omicidi colposo plurimo non è, infatti, configurabile come reato unico ma come concorso formale di più reati, unificati soltanto quoad poenam, sicché il termine di prescrizione del reato va computato con riferimento a ciascun evento di morte o
di lesioni, dal momento in cui ciascuno di essi si è verificato (Sez. 4, n. 12328 del 08/02/2024, Rihai, Rv. 286195 – 01; Sez. 4, n. 20340 del 07/03/2017. COGNOME, Rv. 270167 – 01; Sez. 4, n. 36024 del 03/06/2015, COGNOME, Rv. 264408 – 01; Sez. 4, n. 47380 del 29/10/2008, COGNOME, Rv. 242827 – 01). Trattandosi di delitti commessi in data 17 ottobre 2016, in relazione ai quali trova applicazione la disciplina dettata dalla legge 5 dicembre 2005, n.251, il termine massimo di prescrizione per tali reati deve ritenersi stabilito in sette anni e sei mesi, in virtù del combinato disposto degli artt. 157,160, comma 3, e 161, comma 2, cod.pen. E’ necessario precisare che nel presente processo la circostanza aggravante della violazione delle norme in materia di circolazione stradale è stata esclusa sin dal giudizio di primo grado, come si evince dal fatto che il Tribunale ha applicato le circostanze attenuanti generiche senza previo giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee. Va, quindi, osservato che, pur tenendo conto della sospensione disposta all’udienza del 20 giugno 2023, alla data odierna è venuto a maturare il termine massimo prescrizionale previsto dalla legge per i reati contestati, compiutosi in data successiva alla pronuncia della sentenza di appello.
2. La delibazione dei motivi sopra indicati fa, peraltro, escludere l’emergere di un quadro dal quale possa trarsi ragionevole convincimento dell’evidente innocenza del ricorrente. Sul punto, l’orientamento della Corte di Cassazione è univoco. In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee a escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, cosi che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di constatazione, ossia di percezione ictu ()culi, che a quello di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n.35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244275 01). Nel caso di specie, restando al vaglio previsto dall’art. 129, comma 2, cod.proc.pen., l’assenza di elementi univoci dai quali possa trarsi, senza necessità di approfondimento critico, il convincimento di innocenza dell’imputato, impone l’applicazione della causa estintiva, con annullamento della sentenza agli effetti penali.
3. La presenza della parte civile impone, d’altro canto, in base al disposto dell’art. 578 cod. proc. pen., di esaminare nel merito il primo motivo di ricorso. enkel giudizio di impugnazione, in presenza di una condanna al risarcimento dei
danni o alle restituzioni pronunziata dal primo giudice o dal giudice di appello ed essendo ancora pendente l’azione civile, il giudice penale, secondo il disposto dell’art. 578 cod.proc.pen., è tenuto, quando accerti l’estinzione del reato per prescrizione, ad esaminare il fondamento dell’azione civile.
4. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Le doglianze difensive non tengono conto di quanto accertato nel primo grado di giudizio in merito agli obblighi informativi gravanti sul capo cantoniere indipendentemente dalla sussistenza di altri garanti. Le condizioni del tratto stradale interessato dal sinistro, secondo i giudici di merito, presentavano una serie di rischi che sono stati ritenuti in diretta correlazione causale con l’evento.
A margine della strada è, infatti, presente una profonda scarpata e la carreggiata era delimitata da un muretto di contenimento di 24 centimetri, in violazione delle disposizioni introdotte dal D.M. n. 223/1992, in base al quale è stabilito che nelle strade con presenza di scarpate è obbligatorio proteggere il margine laterale con barriere di sicurezza adeguate; la caduta dell’autovettura nella scarpata ha costituito concretizzazione del rischio che una barriera del tipo «guard-rail classe H2 Bordo Ponte – Barriera 3 per manufatto W5» avrebbe evitato, in quanto idonea a contenere un veicolo a pieno carico marciante fino alla velocità di km/h 100.
Inoltre, la segnaletica orizzontale e verticale era assente ovvero sbiadita e poco efficace. La segnaletica, si legge a pag. 27, avrebbe dovuto evidenziare l’esistenza della curva, dei margini stradali e della pericolosità del tratto anche per via della scarpata; era del tutto assente la linea di separazione delle due corsie di marcia ed erano sbiadite le linee di delimitazione dei margini destro e sinistro. Un segnale stradale di limite km/h 30 era posto in posizione tale che chi percorreva la strada provinciale potesse essere indotto in errore, non essendo chiaro che quel tratto prevedeva all’epoca un limite di km/h 90.
Il giudice di primo grado, accertato che il conducente dell’autovettura viaggiava a una velocità inferiore al limite ivi previsto, ha ritenuto che rientrasse nell’area di rischio di competenza di chi aveva un ruolo di responsabilità nella gestione della strada assicurare agli utenti le massime condizioni di sicurezza entro quel limite.
La Corte territoriale ha precisato che il cartello segnalante la curva pericolosa era affisso in modo irregolare e tale da non essere visibile per chi percorreva la SP 52.
Mancavano barriere laterali di contenimento conformi al dato normativo e adeguate al limite di velocità consentito (pag. 6 sentenza di appello).
L’obbligo, di fonte normativa, del capo cantoniere di eseguire i dovuti controlli sulla rete stradale e segnalare ai superiori l’esistenza di qualsiasi elemento di pericolo per gli utenti, date le condizioni del luogo, non avrebbe richiesto per essere adempiuto particolari competenze tecniche ed è stato accertato che l’Arena omise ogni segnalazione ai superiori in ordine alla pericolosità del tratto stradale interessato dal sinistro, in violazione dell’art. 4 comma 11 lett. e), Regolamento speciale di cui alla delibera della Provincia n. 150 del 22 giugno 2007.
La difesa del ricorrente trascura che i giudici di merito hanno fondato su tale omessa segnalazione il giudizio di assoluzione degli organi superiori, con funzioni apicali nel servizio deputato alla manutenzione della rete stradale. A tale esito i giudici di merito sono pervenuti sulla base di un preciso organigramma e – Una ripartizione di competenze su base gerarchica, secondo i quali il responsabile e il dirigente dell’ufficio non avrebbero avuto alcun dovere di intervento senza una segnalazione scritta proveniente dal capo cantoniere; segnalazione che, nel caso di specie, non è pervenuta.
In ogni caso, si legge a pag. 33 della sentenza di primo grado, oltre alle sostituzioni delle barriere di contenimento si sarebbero potute porre in essere altre misure volte a migliorare le condizioni di sicurezza della strada, quali la collocazione di un’adeguata segnaletica verticale e l’ammodernamento di quella orizzontale, certamente rientranti tra i compiti di vigilanza del ricorrente.
5. Il motivo di ricorso, prospettando l’inerzia degli organi apicali sul presupposto di aver fornito la prova che le condizioni di pericolosità della strada fossero loro ben note da tempo, pretende una diversa valutazione del fatto, non consentita nella fase di legittimità, laddove nelle fasi di merito si è adeguatamente e logicamente spiegato sia quale è la fonte della posizione di garanzia del ricorrente sia in base a quali prove si è accertata la violazione dell’obbligo di vigilanza e di segnalazione del pericolo al medesimo spettante, ponendo in correlazione tale violazione con l’evento sul presupposto che il ruolo del capo cantoniere, in base a precise disposizioni regolamentari, era il primo anello della catena che avrebbe dovuto attivare la predisposizione di segnaletica e barriere idonee alla sicurezza della circolazione stradale.
Nel percorso causale che dall’omissione ascritta al primo garante conduce all’evento non è richiesta la prova che ciascuno dei successivi garanti si sarebbe attivato; inoltre, la causalità della colposa omissione dell’obbligo di impedire un evento non deriva esclusivamente dalla titolarità in capo al garante di poteri direttamente impeditivi dello specifico rischio concretizzatosi, potendosi anche affermare sulla base dell’omissione di meri poteri sollecitatori dell’agire altrui. La
sentenza impugnata ha fatto , in altre parole, buon governo del principio secondo il quale, allorquando l’obbligo di impedire l’evento ricada su più persone, che devono intervenire in tempi diversi, il nesso di causalità tra l’evento e la condotta omissiva o commissiva di uno dei soggetti titolari di una posizione di garanzia non viene meno per effetto del successivo mancato intervento di un altro garante, configurandosi, eventualmente, un concorso di cause ai sensi dell’art. 41, comma 1, cod. pen. (Sez. 4, n.17887 del 02/02/2022, Bello, Rv. 283208 – 01; Sez. 4, n. 43078 del 28/04/2005, Poli, Rv. 232416 – 01).
Il secondo motivo di ricorso, inerente al trattamento sanzionatorio, è superato dalla dichiarazione di prescrizione dei reati.
Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali perché i reati sono estinti per prescrizione e il ricors deve essere rigettato agli effetti civili. Non si provvede alle spese in favore della parte civile, assente alla discussione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio agli effetti penali la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.
Rigetta il ricorso agli effetti civili.
Così deciso il 16 gennaio 2025 Il Consigliere estensore
Il/Presidente,