Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 10472 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 10472 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MORTARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inannmissibilita del ricorso.
In difesa del ricorrente COGNOME NOME è presente l’avvocato COGNOME NOME del foro di ASTI che, dopo aver sintetizzato i principali motivi di ricorso, insistendo nell’accoglimento chiede l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 9.6.2023, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha concesso a NOME COGNOME il beneficio della sospensione condizionale della pena; per il resto, ha confermato la declaratoria di responsabilità del medesimo per il reato di lesioni personali colpose in danno di NOME COGNOME, aggravato dalla violazione della normativa prevenzionistica, in quanto veniva accertato che il COGNOME, dipendente del COGNOME, nel corso di attività lavorativa in una vigna, era caduto dal cassone traiNOME da una trattrice, senza che l’imputato avesse adottato le idonee misure di prevenzione e protezione, con particolare riferimento al divieto di trasporto sul cassone di lavoratori.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue.
Vizio di motivazione, per non avere il giudice territoriale revocato la provvisionale immediatamente esecutiva di C 30.000,00, nonostante la persona offesa avesse ottenuto un risarcimento da parte dell’RAGIONE_SOCIALE ed il c.t. del PM (COGNOME) avesse escluso la sussistenza di un danno permanente all’organo della prensione.
II) Vizio di motivazione, per avere il giudicante pronunciato sentenza sull’erronea convinzione della compatibilità tra la documentazione tecnicomedica e il racconto in sede dibattimentale della parte civile costituita e dei familiari della stessa, la cui attendibilità non è stata motivatamente vagliata.
III) Vizio di motivazione, in relazione al diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il primo motivo è palesemente inammissibile.
E’ consolidato l’orientamento della Corte di legittimità secondo cui non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisíone di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente
motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall’effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento (cfr. Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Rv. 277773 – 02; Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, Rv. 263486 – 01; Sez. 2, n. 49016 del 06/11/2014, Rv. 261054 – 01).
Sul punto, peraltro, la gravata sentenza ha valutato espressamente la richiesta di revoca della provvisionale avanzata dal COGNOME, rilevando che non era stata in alcun modo dimostrata dall’appellante la circostanza che il COGNOME avesse ottenuto un risarcimento dall’RAGIONE_SOCIALE, e rimettendo – correttamente – al giudice civile la questione.
Il secondo motivo attiene al merito e reitera generiche doglianze già avanzate in sede di appello, e come tale è inammissibile.
Il mezzo di impugnazione in esame, del resto, non si confronta adeguatamente con l’articolato percorso argomentativo della sentenza impugnata, la quale ha specificamente indicato le plurime circostanze dalle quali è stato logicamente desunto che l’incidente era avvenuto con le modalità descritte dal COGNOME (anche tenuto conto delle dichiarazioni rese da COGNOME NOME e da COGNOME NOME). La sentenza, inoltre, ha motivatamente ritenuto non credibile la versione dei fatti resa dal COGNOME, attraverso considerazioni che non sono state specificamente confutate nel motivo di ricorso in esame, che sotto questo profilo pecca anche di aspecificità.
In particolare, la decisione, mediante considerazioni logiche e plausibili, si dilunga sulle numerose incongruenze della versione resa dal COGNOME, smentite anche da quanto risultante dai tabulati telefonici acquisiti, circa l’assenza di comunicazioni telefoniche – diversamente da quanto sostenuto dal prevenuto tra il medesimo e il padre NOME, asseritamente conducente del furgone dal quale sarebbe caduta la persona offesa; e, per contro, circa la presenza del dipendente NOME – colui che, secondo il COGNOME, era alla guida del trattore al momento dell’incidente – proprio nel luogo del sinistro, a riscontro delle dichiarazioni del COGNOME e diversamente da quanto riferito dal COGNOME.
Sotto questo profilo, il provvedimento impugNOME, in definitiva, ha legittimamente, e quindi insindacabilnnente, confermato che il lavoratore era caduto dal cassone traiNOME dal trattore guidato dal NOME, e non dal furgone di proprietà dell’azienda, come prospettato dalla difesa del ricorrente.
Anche il terzo motivo è inammissibile, atteso che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis,
disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489 – 01).
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha motivatamente negato la diminuente in ragione della gravità della condotta e del grado della colpa dell’imputato, secondo un ponderato e non arbitrario giudizio di merito, come tale insindacabile nella presente sede di legittimità.
Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 10 gennaio 2024
Il ConsiQtre estensore
Il Presidente