Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 22833 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 22833 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 15/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PATERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; .C.41
gr1=1 Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME,
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/PEM5e=en conclude per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
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RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza pronunciata in data 6 marzo 2015 dal Tribunale di Catania r per aver disposto la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, ha confermato la responsabilità di COGNOME NOME perché, alla guida dell’autobus Fiat Iveco della linea RAGIONE_SOCIALE, per colpa consistita in negligenza ed imprudenza, nonché in violazione delle norme (art. 191) del codice della strada, che impongono di arrestare la marcia in presenza di pedoni in attraversamento sulle strisc pedonali, cagionava il decesso del pedone NOME NOME, travolto dall’automezzo mentre era impegnato nell’attraversamento della piazza lungo i prescritti segnali di attraversamento.
Avverso la sentenza di appello ricorre il difensore dell’imputato per i seguenti motivi:
2.1. Vizi di motivazione, travisamento della prova, erronea interpretazione e violazione di legge con riferimento all’affermazione di responsabilità. Il ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia travisato la consulenza tecnica difensiva dell’ing. COGNOME, nella parte ove questi aveva evidenziato che l’attraversamento del pedone è certamente avvenuto non sulle strisce pedonali e certamente davanti all’autovettura in quel momento in sosta. La sentenza impugnata non avrebbe poi valutato le ulteriori circostanze evidenziate dal predetto consulente e cioè che il pedone aveva eseguito negligentemente ed imprudentemente l’attraversamento circa otto metri dopo le strisce, sbucando dagli alberi posizionati sul marciapiede e dinnanzi l’autovettura parcheggiata; che l’incidente era avvenuto dopo che l’autobus aveva impegnato l’area di incrocio e che il pedone si trovava necessariamente nella zona cieca, non coperta dallo specchietto retrovisore esterno destro; che la velocità del mezzo doveva essere certamente modesta (compresa tra i 10 e i 20 km/h ); che il pedone, data l’età avanzata, aveva perso l’equilibrio, rovinando sul selciato. La sentenza impugnata avrebbe omesso altresì di valutare la “causalità” della colpa in termini di effetti sussunzione del rischio concretizzatosi in quello che la norma cautelare violata mirava a scongiurare, oltre che in ordine all’eventuale interruzione del nesso eziologico, in ragione dell’eccentricità del rischio derivato dal condotta del pedone, già ritenuto imprevedibile dal Giudice di prime cure, che aveva ravvisato un concorso di colpa. La Corte di appello avrebbe dovuto considerare non solo la velocità tenuta dal conducente ma anche quella
adeguata ad evitare l’evento, alla luce di tutte le circostanze del fatto e stregua di un giudizio formulato ex ante. Quanto alla causa della morte, la Corte territoriale ha sorvolato sulle conclusioni del consulente di parte, quale ha chiarito che le fratture riportate dal pedone non risultano compatibil con l’arrotamento e il travolgimento dello stesso, dovendo queste ascriversi alla perdita di equilibrio dell’uomo#
2.2. Vizi di motivazione, travisamento della prova, erronea interpretazione e violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio, proprio in considerazione di quanto testé detto sull’assenza di prova certa che l’imputato abbia agito in violazione delle norme sulla circolazione stradale.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
La doglianza, contenuta nel primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente riporta ampi stralci della consulenza tecnica dell’ing. COGNOME, assumendone il travisamento, è inammissibile per violazione del consolidato principio della cosiddetta “autosufficienza del ricorso”, a mente del quale “È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il vizio di manifesta illogicità del motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stess autosufficiente con riferimento alle relative doglianze” (Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, COGNOME e altri, Rv. 256723). È stato, in particolare, precisat che “la condizione della specifica indicazione degli con riferimento ai quali, l’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pe configura il vizio di motivazione denunciabile in sede di legittimità, può essere soddisfatta nei modi più diversi (quali, ad esempio, l’integral riproduzione dell’atto nel testo del ricorso, l’allegazione in copi l’individuazione precisa dell’atto nel fascicolo processuale di merito), purché detti modi siano comunque tali da non costringere la Corte di cassazione ad una lettura totale degli atti, dandosi luogo altrimenti ad una causa d inammissibilità del ricorso, in base al combinato disposto degli artt. 581, comma primo, lett. c), e 591 cod. proc. pen.” (Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994). Ne discende che devono ritenersi inammissibili i motivi formulati secondo una tecnica redazionale di
trascrizione parziale di singoli brani di prove dichiarative, per agganciare passaggi selezionati, estrapolati dal complessivo contenuto dell’atto processuale, le proposte censure motivazionali, traendone rafforzamento dall’indebita frantumazione dei contenuti probatori (cfr. Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, dep. 2015, COGNOME e altri, Rv. 263601; nello stesso senso, Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, dep. 2008, Buzi, Rv. 241023).
Tanto premesso, la doglianza sul travisamento della prova in ordine al punto di attraversamento del pedone (se sulle strisce o meno) è fuorviante. Proprio in base alle richiamate conclusioni dell’ing. COGNOME in ordine al punto di impatto, la sentenza impugnata ha affermato che quesi:o è avvenuto quando il pedone attraversava la strada costeggiata da alberi e da un’auto in sosta, “in prossimità delle strisce pedonali”, ciò che esclude di per qualsiasi contraddittorietà (od illogicità) rispetto a quanto sostenuto d consulente.
Al riguardo, preme sottolineare che la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il conducente di un veicolo è tenuto ad osservare, in prossimità degli attraversamenti pedonali, la massima prudenza e a mantenere una velocità particolarmente moderata, tale da consentire l’esercizio del diritto d precedenza, spettante in ogni caso al pedone che attraversi la carreggiata nella zona delle strisce zebrate, essendo al riguardo ininfluente che l’attraversamento avvenga sulle dette strisce o nelle vicinanze (Sez. 4, n. 47204 del 14/11/2019, RAGIONE_SOCIALE C/ Mangano Carlotta, Rv. 277703; Sez. 4, n. 47290 del 09/10/2014, S., Rv. 261073; Sez. 4, n. 13916 del 27/03/2012, COGNOME, Rv. 252488).
Occorre, tuttavia, precisare che, nella ricostruzione dell’accaduto e nella conseguente attribuzione di responsabilità, non rileva l’attraversamento del pedone sulle strisce ma la sua avvistabilità da parte dell’imputato. In tema di violazione stradale, invero, il conducente di un veicolo è tenuto a vigilar al fine di avvistare il pedone, implicando il relativo avvistamento l percezione di una situazione di pericolo, in presenza della quale egli è tenuto a porre in essere una serie di accorgimenti (in particolare,, moderare la velocità e, all’occorrenza, arrestare la marcia del veicolo) al fine di preveni il rischio di un investimento. Da ciò consegue che, nel caso di investimento di un pedone, perché possa essere affermata la colpa esclusiva di costui per le lesioni subite o per la morte, rileva la sua “avvistabilità” da parte conducente del veicolo investitore. È cioè necessario che quest’ultimo si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i
movimenti, attuati in modo rapido ed inatteso; occorre, inoltre, che nessuna infrazione alle norme della circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza sia riscontrabile nel comportamento del conducente del veicolo (Sez. 4, n. 40908 del 13/10/2005, Tavoliere, Rv. 232422). Sul conducente, in sostanza, gravano doveri di attenzione tesi ad avvistare il pedone, i qual si traducono nella continua ispezione della strada che sta per impegnare, mantenendo un costante controllo del veicolo in rapporto alle c:ondizioni della stessa e del traffico, e nel prevedere tutte quelle situazioni che la comun esperienza comprende, dovendosi altresì ribadire il principio per il quale thh “in tema di omicidio colposo, per escludere la responsabilità del conducente per l’investimento del pedone è necessario che la condotta di quest’ultimo si ponga come causa eccezionale ed atipica, imprevista e imprevedibile dell’evento, che sia stata da sola sufficiente a produr (Sez. 4, n. 10635 del 20/02/2013, COGNOME, Rv. 255288: fattispecie nella quale è stata ritenuta la responsabilità di un motociclista per l’investimen di un anziano pedone i cui movimenti erano agevolmente avvistabili). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha escluso, con motivazione congrua e non manifestamente illogica, che l’attraversamento del pedone rivestisse caratteri di eccezionalità ed imprevedibilità, tali da comportare l’interruzion del nesso eziologico, sul rilievo che «l’imputato avrebbe dovuto considerare possibile l’eventuale sopravvenienza del pedone e, quindi, tenere un’andatura ed un livello di attenzione idonei ad evitare di investirlo (… altresì considerato che «non è credibile che la vittima, in ragione della su età avanzata, abbia attraversato la strada repentinamente e velocemente». La motivazione si appalesa parimenti congrua laddove ha disatteso l’assunto difensivo secondo cui l’imputato non poteva avvedersi del pedone, perché questi si sarebbe venuto a trovare in un punto non compreso nella visuale offerta dagli specchietti retrovisori del veicolo (il c.d. triangolo cie evidenziando che l’impatto è avvenuto quando il pedone aveva già iniziato l’attraversamento della carreggiata. Ne ha tratto, pertanto, la conclusione per la quale l’imputato ha violato sia le regole di diligenza e prudenza – ch gli imponevano di mantenere la massima attenzione sulla strada davanti a lui, in particolare in prossimità di un attraversamento pedonale in un centro abitato -, sia le disposizioni del codice della strada, attesa la non conformi del suo comportamento alle prescrizioni dettate dall’art. 191 dello stesso, a norma del quale egli aveva l’obbligo di arrestare la marcia del proprio veicoio ed attendere l’attraversamento del pedone. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Individuata in questi termini la regola cautelare che sovraintendeva alla condotta doverosa omessa, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione
del consolidato principio di legittimità secondo cui, ai fini dell’accertament della responsabilità per fatto colposo, è sempre necessario individuare la regola cautelare, preesistente alla condotta, che ne indica le corrett modalità di svolgimento, non potendo il giudice limitarsi a fare ricorso ai concetti di prudenza, perizia e diligenza senza indicare in concreto quale sia il comportamento doveroso che tali regole cautelari imponevano di adottare (Sez. 4, n. 31490 del 14/04/2016, Belli, Rv. 267387; nello stesso senso, Sez. 4, n. 12478 del 19/11/2015, dep. 2016, P.G. in proc. e altri in proc. Barberi e altri, Rv. 267813).
Quanto alla causa della morte, la Corte di appello di Catania ha offerto adeguata risposta al rilievo difensivo secondo cui le gravi lesioni riportat dalla vittima non sarebbero compatibili con il suo “arrotamento” e “travolgimento”, assumendosi invece che esse siano state provocate da una perdita di equilibrio dell’uomo, dovuta all’età avanzata. Sostiene al riguard la sentenza impugnata che detto rilievo difensivo vada disatteso proprio sulla base della consulenza medico-legale, nella quale si dà atto che, pur non sussistendo elementi per dimostrare con assoluta certezza l’arrotamento, «le gravi lesioni riportate dal pedone sono compatibili con un’azione meccanica traumatica di natura contusiva, in particolare dovuta a schiacciamento, configurabile nell’investimento della vittima»; senza poi trascurare la testimonianza, richiamata nella sentenza impugnata, di COGNOME NOME, che si trovava a bordo del veicolo, la quale ha dichiarato di ave avuto la sensazione che il pullman fosse salito su un dosso o su un marciapiede.
In ragione della ravvisata sussistenza della colpa, per come illustrata nella sentenza impugnata, deve essere respinto anche il secondo motivo di ricorso che sulla asserita assenza di colpa fonda la censura relativa al trattamento sanzionatorio. Quanto, in particolare, al diniego della prevalenza delle già riconosciute attenuanti generiche sulla contestata aggravante, giova ricordare che il giudizio di bilanciamento delle circostanze è un tipico giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità se sorretto motivazione, come nel caso in disamina, esente da errori logico-giuridici. La Corte dì Catania ha individuato la ragione del diniego nella «grave disattenzione ed imperizia dell’imputato nella condotta di guida».
Come si vede, l’impianto argomentativo a sostegno del decisum e puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l’iter logico-giuridico seguito dal Giudice e, perciò, a superare scrutinio di legittimità, avendo i Giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni
attraverso un itinerario logico-giuridico in alcun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto no qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e per insindacabili in questa sede,
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 15 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Pr1sdnte