Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 9174 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 9174 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BIANCAVILLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
E presente l’avvocato COGNOME NOME del foro di PISTOIA in difesa di COGNOME NOME, che insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 4.11.2022, la Corte di appello di Firenze ha confermato la declaratoria di responsabilità di NOME COGNOME in relazione al reato di cui all’art. 589-bis cod. pen., per avere, alla guida di un autocarro marca Citroen, investito con la parte anteriore destra del mezzo il pedone NOME COGNOME, cagionandogli gravissime lesioni che ne causavano il decesso (fatto del 20.12.2019).
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputata, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione sotto i seguenti profili.
Deduce che i giudici di merito non hanno preso in considerazione eventuali ipotesi alternative dell’evento morte, affermando la responsabilità della prevenuta per il solo fatto in sé dell’investimento, pur non essendo stato possibile ricostruire la dinamica del sinistro e le condotte dei soggetti coinvolti. giudici non hanno preso in considerazione le osservazioni del c.t. della difesa per quanto attiene alla luminosità della strada, alla mancanza di strisce pedonali nel tratto di strada considerato, alla velocità moderata tenuta dalla prevenuta, tutti elementi dai quali si sarebbe dovuto desumere un ragionevole dubbio circa la responsabilità dell’imputata.
Rileva l’erroneità della motivazione con riferimento ai principi sanciti dagli artt. 40, 43, cod. pen. e 141 cod. strada in punto di accertamento della colpa e della c.d. causalità della colpa. Dalla lettura delle risultanze processuali emerge che l’imminenza e la gravità della situazione di pericolo non erano percepibili né prevedibili dall’imputata, avendo la vittima tenuto un comportamento repentino, improvviso e opinabile da interrompere il nesso causale tra l’evento e la condotta dell’imputata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I dedotti motivi di censura sono infondati.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la sentenza impugnata si poggia su una non illogica “lettura” del compendio probatorio, facendo corretta applicazione del principio in forza del quale il conducente di un veicolo è tenuto a vigilare al fine di avvistare il pedone, il cui avvistamento, poi
implica la percezione di una situazione di pericolo, in presenza della quale il conducente è tenuto a porre in essere una serie di accorgimenti (in particolare, moderare la velocità e, all’occorrenza, arrestare la marcia del veicolo) al fine di prevenire il rischio di un investimento. Da ciò consegue che, nel caso di investimento di un pedone, perché possa essere affermata la colpa esclusiva di costui per le lesioni subite o per la morte, rileva la sua “avvistabilità” da part del conducente del veicolo investitore. È cioè necessario che quest’ultimo si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido ed inatteso; occorre, inoltre, che nessuna infrazione alle norme della circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza sia riscontrabile nel comportamento del conducente del veicolo (cfr., tra le tante, Sez. 4, n. 33207 del 02/07/2013, Rv. 255995).
Tale situazione di non avvistabilità del pedone non ricorre nella fattispecie in esame, né vi è spazio in questa sede per operare ricostruzioni fattuali alternative sulla scorta di una nuova “lettura” del compendio probatorio, la cui analisi spetta in via esclusiva al giudice di merito, le cui valutazioni sono insindacabili in sede di legittimità se logicamente argomentate e prive di errori in diritto.
Nel caso di specie, la Corte territoriale, conformemente al primo giudice, ha plausibilmente evidenziato che le particolari condizioni del luogo teatro dell’incidente, caratterizzato dalla presenza di una strada urbana con andamento rettilineo, dotata di illuminazione pubblica e con marciapiede riservato ai pedoni, quindi con la prevedibile presenza di persone a piedi, avrebbero imposto all’imputata, in ossequio al disposto dell’art. 141 cod. strada, di ispezionare la strada con la massima attenzione e di viaggiare ad una velocità prudenziale, idonea all’avvistamento di eventuali pedoni. È stato anche evidenziato che il pedone era stato investito sul lato sinistro del corpo; quindi, mentre stava attraversando la strada in maniera tale da poter essere avvistato. Il ragionamento implicito, coerente con le risultanze processuali, è che tutto ciò avrebbe consentito la sicura avvistabilità del pedone, qualora l’imputata avesse ridotto ulteriormente la velocità e prestato maggiore attenzione al tratto di strada davanti a sé.
Trattasi di motivazione che ha adeguatamente trattato sia il tema della colpa, sia quello della sussistenza del nesso eziologico, risultando ampiamente provato il devastante impatto della parte anteriore destra del veicolo contro il pedone che si trovava sulla strada.
Il tutto secondo una ponderata valutazione di merito, certamente congrua, razionale e priva di evidenti vizi logico-giuridici, nella quale non è stata delineata alcuna ipotesi di responsabilità oggettiva ed in cui non è dato riscontrare alcuna violazione del principio di attribuzione dell’onere probatorio in capo all’accusa.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in data 11 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente