Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 17542 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 17542 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/02/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a TRIESTE il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a TRIESTE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 27.3.2023, la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, in parz riforma della sentenza di primo grado – che aveva dichiarato NOME COGNOME responsabile del reato ascritto, qualificato ai sensi dell’art. 450 cod. pen. aveva assolto NOME COGNOME dallo stesso reato, con la formula “perché il fatt costituisce reato” – a seguito di appello proposto da NOME COGNOME Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE nei confronti di NOME COGNOME, ha così provveduto:
ha dichiarato NOME COGNOME responsabile del reato di cui all’art. 450 pen. e condanNOME il medesimo alla pena di mesi otto di reclusione;
ha ridotto la pena inflitta a NOME COGNOME a mesi sei di reclusione;
ha condanNOME gli imputati al risarcimento del danno subito dalla par civile nella misura del 60% a carico di COGNOME e del 40% a carico di COGNOME liquidarsi in separato giudizio; li ha, inoltre, condannati, in solido fra rifusione delle spese di difesa sostenute dalla parte civile, liquidate 3.200,00, oltre accessori;
ha confermato nel resto la sentenza appellata.
Secondo il capo di imputazione formulato dalla pubblica accusa, ag imputati si contesta, nelle rispettive qualità di dipendenti della RAGIONE_SOCIALE e di conducenti di automotrici in servizio nella linea tranviaria inter (OM E RAGIONE_SOCIALE – Opicina, il seguente fatto, qualificato bir disastr ferroviario.
La mattina del 16.8.2016, NOME COGNOME, alla guida della automotrice TARGA_VEICOLO, in regolare servizio di linea, stava percorrendo la tratta tranvia direzione RAGIONE_SOCIALE – Opicina; NOME COGNOME, invece, alla guida della automotri TARGA_VEICOLO, al fine di effettuare delle prove tecniche a seguito di lavori di manutenz stava percorrendo la stessa tratta ma con direzione opposta (Opicina – Triest due veicoli, alle ore 8.55, venivano a collisione frontale, sull’unico binari linea tranviaria (avente andamento curvilineo destrorso, con riferimento direttrice RAGIONE_SOCIALE – Opicina), all’altezza del civico INDIRIZZO della INDIRIZZO provocando il ferimento dei due conducenti e dei nove trasportati sulla vet 405.
I profili colposi addebitati ai conducenti sono i seguenti:
a carico di entrambi gli imputati, di non aver rispettato le lan semaforiche proiettanti, verso ambedue le direttrici di marcia, luce rossa effetto del congiunto attivarsi dei rispettivi sensori, sicché i conduce avevano arrestato la marcia delle vetture, come avrebbero dovuto.
Allo COGNOME, di essersi immesso nella tratta senza aver prima ricevuto dall’operatore del RAGIONE_SOCIALE l’autorizzazione (“esplicito consenso”) prevista dalla procedura in questione; inoltre, di avere affrontato la curva sinistrorsa (in direzione Opicina – RAGIONE_SOCIALE) antecedente la piattaforma di scambio di Conconello ad una velocità superiore a quella di 20 Km/h prescritta dal vigente ordine di servizio.
All’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, riqualificat fatto nel delitto di cui all’art. 450 cod. pen., ha dichiarato la responsabil colposa dello COGNOME, essenzialmente perché costui aveva sentito, o avrebbe potuto sentire, la segnalazione inviata dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in ordine al prossimo ingresso in linea della vettura condotta da COGNOME (c.d. “quarta vettura”), per cui avrebbe dovuto prestare particolare attenzione e avrebbe dovuto, comunque, arrestare il mezzo in presenza del semaforo rosso.
Quanto alla posizione di COGNOME, il Tribunale ne ha giustificato l’assoluzione in quanto, in sintesi, indimostrata l’esatta velocità cui procedeva la vettura TARGA_VEICOLO, ha ritenuto possibile che lo stesso non avesse potuto avvedersi del semaforo rosso, poiché non poteva escludersi che il relativo sensore avesse attivato la luce rossa solo dopo o durante il passaggio della vettura, e quindi che la prima lanterna che il conducente si era trovata accesa non fosse la TARGA_VEICOLO bensì la TARGA_VEICOLO, in prossimità della quale si era verificato l’urto; anche in relazione alla procedura di immissione in linea, il Tribunale ha argomentato nel senso che la stessa era avvenuta con modalità tali da giustificare il fraintendimento dello COGNOME riguardo alla ricevuta autorizzazione di immettersi nella tratta tramviaria in questione.
3.1. La Corte di appello ha confermato la declaratoria di responsabilità dell’imputato COGNOMECOGNOME Ha, invece, ribaltato l’esito assolutorio nei confront dell’imputato COGNOME, affermandone la responsabilità sulla scorta dei seguenti argomenti, di seguito sintetizzati: in primo luogo, l’imputato non aveva seguito la procedura prevista dall’ordine di servizio n. 62, secondo cui la sua vettura avrebbe potuto iniziare a muoversi sulla linea “solamente ad avvenuto esplicito consenso del RAGIONE_SOCIALE“, esplicito consenso che non era stato rilasciato, mentre nessuna diversa prassi era stata dimostrata esistente a tali fini. In secondo luogo, dalla relazione della RAGIONE_SOCIALE di inchiesta e dagli accertamenti effettuati dal consulente tecnico del Pm, era emerso che la vettura TARGA_VEICOLO avrebbe potuto vedere la lanterna rossa accesa TARGA_VEICOLO da una distanza di almeno 29 metri, per cui, ad una velocità prossima a quella consentita nell’approssimarsi alla curva, lo COGNOME avrebbe potuto frenare il mezzo e fermarsi prima del punto d’urto. In definitiva, la Corte territoriale ha concluso nel senso che l’imputato, negligentemente, non aveva prestato la dovuta attenzione alle
lanterne semaforiche ovvero, imprudentemente, aveva tenuto una velocità ‘ superiore a quella consentita, non riuscendo, per tale motivo, a frenare tempestivamente la vettura.
Avverso tale sentenza propongono distinti ricorsi per cassazione gli imputati sopra indicati, a mezzo dei rispettivi difensori.
Il difensore di NOME COGNOME lamenta quanto segue.
Violazione di legge e vizio di motivazione, per omessa valutazione della memoria difensiva depositata il 27.3.2023 innanzi alla Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, con particolare riguardo all’aspetto della non visibilità della lanterna semaforica da parte del ricorrente dalla distanza indicata dal consulente tecnico del pm.
Si deduce, in particolare, che nella foto presente a pag. 25 dell’elaborato del consulente tecnico del pm, AVV_NOTAIO COGNOME, non risulta visibile la lanterna semaforica.
II) Violazione di legge e travisamento della prova, per avere il Giudice di merito fondato il proprio convincimento su un risultato di prova diverso da quello reale.
Si deduce, quanto all’avvenuto consenso del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE all’uscita della quarta vettura, che la sentenza impugnata non ha considerato che il teste COGNOME, operaio trasportato a bordo dell’automotrice n. TARGA_VEICOLO, ha confermato che il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva comunicato a tutti la seguente informazione “entra la quarta vettura in linea e lo scambio avverrà a Conconello”, alla quale seguiva un “ricevuto”, a conferma della ricevuta autorizzazione in concreto.
Il teste COGNOME, responsabile del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, rilascia dichiarazioni autotutelanti, ma conferma di aver detto che “allo scambio di Conconello sarete in tre vetture”. Nessun elemento probatorio induce a ritenere che fosse necessaria una qualsiasi ulteriore conferma all’uscita della quarta vettura. Il teste COGNOME ha confermato che non era prevista alcuna “espressione codificata” per informare della presenza di una quarta vettura in linea e che, di consueto, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE confermava di aver avvisato che c’era una quarta vettura.
L’imputato COGNOME, contrariamente a quanto affermato in sentenza, non solo spiega in cosa consistesse la cosiddetta prassi relativa all’uscita della quarta vettura ma risulta evidente che tale modus operandi non differisce dalla disciplina dell’ordine di servizio n. 62 del 2008.
Sulla velocità mantenuta dalle vetture tranviarie la sentenza impugnata si limita ad affermare che il Tribunale avrebbe proposto “argomentazioni carenti”, nonostante sia vero che l’unico limite di velocità sulla linea, in curva, sia pari
20 km/h. La Corte territoriale trascura i seguenti aspetti: l’impatto tra le due vetture è avvenuto ad una velocità identica, pari a 17 km/h; il GPS presente sulle due vetture non ha consentito di stabilire con certezza la velocità pregressa dei mezzi; lo stesso consulente del Pm conclude nel senso per cui l’impatto non è conseguenza diretta della velocità delle vetture. Nonostante ciò, il giudice di appello fonda una responsabilità colposa per eccesso di velocità.
La circostanza che la responsabilità del sinistro sia attribuibile in vi esclusiva alla condotta del coimputato COGNOME non può ritenersi esclusa, avendo costui ammesso di essere passato col semaforo rosso.
Sulla pretesa visibilità della lanterna TARGA_VEICOLO, il video prodotto dal consulente della difesa (ingAVV_NOTAIO COGNOME) dimostra che il semaforo risulta visibile dal terzultimo palo ed egli ha correttamente misurato la distanza tra tale punto e la lanterna stessa. Non vi è alcuna certezza circa il fatto che la lanterna TARGA_VEICOLO fosse accesa al momento del passaggio di COGNOME. Nessuna emergenza dimostra che la lanterna fosse accesa perché entrambe le vetture avevano già passato i rispettivi sensori, come affermato dalla Corte di appello sulla base delle conclusioni cui giunge la RAGIONE_SOCIALE Ustif ed il consulente del Pm, i quali, tuttavia, non avevano considerato, nei relativi calcoli, l’ampio margine di errore del GPS, utilizzando però i relativi dati per il calcolo delle velocità.
La Corte di appello non argomenta in ordine alla circostanza – prospettata dal consulente della difesa COGNOME – che la lanterna fosse spenta, quantomeno fino a che il tram condotto dal ricorrente si è trovato a 15 metri dalla medesima. Non considera che il consulente del pm aveva infine ammesso che la foto riportata a pag. 25 del suo elaborato era stata scattata (non da terra ma) dalla posizione di guida del conducente. Trascura l’aspetto relativo alla velocità massima sul tratto precedente a quello curvilineo, che avrebbe ben potuto essere maggiore ai 20 km/h, anche in considerazione delle prove di frenata che erano in corso.
La sentenza impugnata, in definitiva, non indica precisamente quale sarebbe la regola cautelare violata ed il comportamento doveroso prescritto.
III) Eccessività della pena, derivante da una immotivata attribuzione di responsabilità prevalente della condotta mantenuta da COGNOME rispetto a quella del coimputato COGNOME, sulla base della “mera immissione nella circolazione”. Per contro, il danno prodotto si è rivelato minimo come il grado della colpa, le modalità dell’azione risultano quasi riconducibili al caso fortuito e la causa del sinistro va addebitata in via prevalente al coimputato COGNOME, transitato con lanterna semaforica proiettante luce rossa.
6. Il difensore di NOME COGNOME lamenta quanto segue.
Erronea mancata assoluzione per difetto di nesso causale in ordine al sinistro, per essere la colpa esclusiva del conducente dell’altro mezzo, che non doveva trovarsi sulla linea tramviaria, così innescando un rischio nuovo e del tutto eccentrico. La velocità dello COGNOME era adeguata e la condotta dello COGNOME era imprevedibile, non essendo stata conclusa la procedura di immissione e la notizia portata agli altri operatori.
Si deduce che il giorno del sinistro la vettura condotta dal ricorrente non poteva circolare perché le prove di frenatura erano scadute in data 13.7.2016, circostanza su cui non vi è stata alcuna motivazione da parte della Corte territoriale. Le prove di frenatura svolte nel corso delle operazioni peritali sono state espletate con una vettura diversa da quelle incidentate e con condizioni differenti rispetto a quelle del sinistro. In ogni caso, la manovra di frenatura sarebbe stata inutile ed inefficace ad evitare il sinistro, in quanto non vi sarebbe stato il tempo materiale per porla in essere.
Quanto al passaggio con luce semaforica rossa, si sostiene che non era chiaro né univocamente noto ai dipendenti della RAGIONE_SOCIALE il funzionamento delle lanterne di colore rosso poste in prospicienza della stazione di Conconello ed il comportamento da adottare in caso di luce rossa, in quanto il manuale di esercizio in uso ai tramvieri era omissivo sul punto.
II) Error in procedendo: mancata ammissione della perizia d’ufficio, nonostante la richiesta in primo grado ed in atto di appello, al fine di accertare e chiarire tutte le “zone d’ombra” della decisione.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento con rinvio.
La parte civile RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria e conclusioni scritte con cui chiede la reiezione dei ricorsi.
Il difensore di COGNOME ha depositato memoria di replica con cui insiste per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Si deve premettere che il reato ascritto agli imputati, odierni ricorrenti, non è ancora estinto per prescrizione.
Dagli atti risulta, infatti, che durante il giudizio di primo grado, l’udien fissata al 31 marzo 2020 è stata rinviata a causa della nota pandemia da Covid19. Ne discende l’applicazione del noto principio secondo cui, in tema di
disciplina della prescrizione a seguito dell’emergenza pandemica da Covid-19, sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dal legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai procedimenti la cui udienza sia fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all’il maggio 2020, nonché a quelli i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un te processuale (cfr. Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020 – dep. 2021, Rv. 280432 – 02
Nella specie, quindi, la sospensione del termine di prescrizione ha oper dal 31 marzo all’il maggio 2020, per complessivi quarantuno giorni; sicch tenuto conto del termine massimo di prescrizione del reato in riferimento, pa sette anni e sei mesi, aumentato di quarantuno giorni, e avuto riguardo decorrenza di tale termine dalla data del commesso reato (16 agosto 2016), avrà che la prescrizione non maturerà prima del 28 marzo 2024; quindi in dat successiva a quella della presente decisione.
Passando al merito dei ricorsi, sarà in primo luogo esamiNOME que proposto dalla difesa di NOME COGNOMECOGNOME
2.1. Il primo motivo – con cui si deduce una nullità per omessa valutazio della memoria difensiva depositata il 27.3.2023 innanzi alla Corte di appell RAGIONE_SOCIALE, con particolare riguardo all’aspetto della non visibilità della l semaforica da parte dello COGNOME, come si evincerebbe dalla foto presente a p 25 dell’elaborato del consulente tecnico del Pm (AVV_NOTAIO COGNOME) – è infondato.
2.1.1. La censura non coglie nel segno, non essendovi dimostrazione del fatto che la memoria non sia stata valutata dai giudicanti, a fronte d sentenza che ha fornito specifiche ed esaurienti risposte alle questioni soll Peraltro, la doglianza – che in parte sconfina nel merito, pretendendo di ott una non consentita “rilettura” dei fatti in chiave a sé favorevole – non spi inquadra la rilevanza della foto a pag. 25 di che trattasi rispetto al compl accertamento svolto dal consulente tecnico del Pm e dai Giudici territoriali, scorta di quanto processualmente emerso; né la censura puntualizza le ragioni decisività di tale dato rispetto alle complessive argomentazioni offerte sentenza di merito, rispetto alle quali il ricorrente omette di confr compiutamente, in tal modo fallendo nel proposito di dedurre il vizio travisamento della prova, ravvisabile ed efficace solo se l’errore accerta idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogic motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell’elemento fraintes ignorato, ferma restando l’intangibilità della valutazione nel merito del ris probatorio (cfr. Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758 – 01). P aggiungersi che, in tema di ricorso per cassazione, ai fini dell’osservanz
principio di specificità in relazione alla prospettazione di vizi di motivazione e d travisamento dei fatti, è necessario che esso contenga la compiuta rappresentazione e dimostrazione di un’evidenza – pretermessa o infedelmente rappresentata dal giudicante – di per sé dotata di univoca, oggettiva ed immediata valenza esplicativa, in quanto in grado di disarticolare il costrutto argomentativo del provvedimento impugNOME per l’intrinseca incompatibilità degli enunciati (Sez. 1, n. 54281 del 05/07/2017, Rv. 272492 – 01); una simile evenienza non risulta soddisfatta dalla doglianza in esame.
2.1.2. Si deve, infine, osservare che, in ogni caso, l’omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive (Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Rv. 279578 – 01); anche tale evenienza non ricorre nel caso di specie, per le ragioni che saranno di seguito indicate.
2.2. Il secondo motivo – con cui si articolano diverse censure, le prime delle quali deducono, essenzialmente, il travisamento della prova in ordine all’avvenuto consenso del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE all’uscita della quarta vettura ed in riferimento all’interpretazione della cosiddetta “prassi” relativa all’uscita del quarta vettura, in rapporto all’ordine di servizio n. 62 del 2008 – è privo d pregio.
2.2.1. Si tratta perlopiù di inammissibili censure di merito, che cercano di imporre una diversa ricostruzione dei fatti su aspetti che attengono all’uscita della quarta vettura sulla linea tramviaria, il giorno dell’incident Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza impugnata ha adeguatamente ricostruito la vicenda, con particolare riguardo all’interpretazione dell’ordine di servizio n. 62, là dove era espressamente previsto quanto segue: “La quarta vettura inizierà a muoversi sulla linea solamente ad avvenuto esplicito consenso del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE“. I giudici distrettuali hanno dato conto dei risultati dell’istruttoria svolta, secondo cui la prima fase di tale procedura si era svolta in modo conforme al regolamento, in quanto lo COGNOME (addetto al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) aveva preannunciato che sarebbe uscita la quarta vettura e che alla fermata di “Conconello sarete in tre” (cioè tre vetture, stante il terzo tram in partenza da Opicina). Senonché, è stato anche accertato che, a questo punto, la procedura si era interrotta, in quanto lo COGNOME non aveva aggiunto altro, poiché nel frattempo impegNOME in altre questioni attinenti alla circolazione degli autobus. Nonostante tale interruzione, lo COGNOME era partito e si era immesso sulla linea. La Corte territoriale ha plausibilmente desunto, da tale comportamento del ricorrente, l’assenza di qualsivoglia fraintendimento nel quale sarebbe incorso lo COGNOME, visto
il contenuto dell’ordine di servizio che imponeva alla quarta vettura di atten in ogni caso, un “esplicito consenso del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE” prima di uscire. Anche sulla esistenza di una presunta “prassi” diversa, i giudici hanno congruame affermato che tale prassi, neanche descritta dall’imputato, non era confermata dall’addetto al RAGIONE_SOCIALE radio, ossia dallo COGNOME, il quale aveva in precisato che avrebbe dovuto dare un esplicito “ok” all’immmissione in quant altrimenti, lo scambio non poteva avvenire.
2.3. Quanto alle ulteriori doglianze – relativamente alla velocità manten dalle vetture tranviarie ed in ordine alla pretesa visibilità della lanterna parte del ricorrente – sviluppate nel secondo motivo di ricorso, le s continuano a debordare (peraltro confusamente) nel merito, a fronte di u sentenza che ha congruamente e logicamente motivato anche in ordine a tal questioni.
2.3.1. I giudici territoriali hanno insindacabilmente accertato che planimetrie, dalla relazione della commissione d’inchiesta e dagli accertame effettuati dal consulente del pubblico ministero, era possibile evincere provenendo da Opicina con direzione RAGIONE_SOCIALE, la vettura TARGA_VEICOLO avrebbe potut A ‘:4.3 vedere la lanterna accesa TARGA_VEICOLO da una distanza dis .~1v 29 metri, ossia una posizione sita tra il palo 148 ed il palo 149. Per contro, la distanz metri sostenuta dal consulente tecnico della difesa (COGNOME), a detta d Corte triestina, contrasta con il dato emergente dalle misurazioni riporta tutte le planimetrie in atti e da quanto accertato dalla commissione d’inchi Nella sostanza, è stato riscontrato che la lanterna TARGA_VEICOLO era accesa in quant di là di un calcolo perfetto delle velocità, entrambe le vetture dovevano aver ‘passato i rispettivi sensori. Inoltre, dalla relazione della commissione desunto che, in quello specifico tratto, le prove effettuate avevano consenti accertare che, con frenatura rapida con sabbia, a 20 Km/h la vettura si fermata in 8,5 metri, e a 23 Km/h in 12,5 metri. La conclusione dei giudic stata che nel raggio di visibilità della lanterna centrale, ad una velocità pr a quella consentita nell’approssimarsi alla curva, lo COGNOME avrebbe potuto fre il mezzo. Da tali considerazioni – fondate su dati oggettivi, che non poss essere rimessi in discussione in questa sede – i giudicanti hanno plausibilm tratto la considerazione che lo COGNOME, tenendo una velocità congrua e rispet dei limiti imposti, avrebbe potuto vedere la lanterna TARGA_VEICOLO e ferm tempestivamente il mezzo, prima del punto d’urto. La velocità congrua di c parla la Corte di appello è chiaramente quella vicina ai 20 k nell’approssimarsi della curva avente quel limite di velocità. E’ chiaro, infat il tram avrebbe dovuto rallentare già prima della curva per rispettare quel li sicché il ragionamento logico della Corte distrettuale è nel senso che la
rossa del semaforo era visibile alla velocità consentita, mentre poteva non esserlo ad una velocità superiore ai limiti consentiti (non importa sapere di quanto), con conseguente violazione della regola cautelare specificamente indicata.
2.3.2. In definitiva, i giudici ne hanno desunto che l’imputato, nell’occorso, non aveva prestato la dovuta attenzione alle lanterne semaforiche ovvero, imprudentemente, aveva tenuto una velocità superiore a quella consentita, non riuscendo, per tale ragione, a frenare tempestivamente la vettura. Tale alternativa ha legittimamente fondato il giudizio di responsabilità, in linea con i costante orientamento secondo cui, in tema di rapporto di causalità, la responsabilità dell’imputato per la determinazione di un dato evento naturalistico deve essere affermata anche nei casi in cui l’innesco della serie causale – sulla base delle prove raccolte – possa essere attribuito a più condotte colpose alternative e possano essere configurate sequenze alternative di produzione dell’evento, purché ciascuna tra esse sia riferibile allo stesso imputato, e debba essere esclusa l’incidenza di meccanismi eziologici indipendenti (cfr. Sez. 4, n. 32216 del 20/06/2018, Rv. 273567 – 01; Sez. 4, n. 22147 del 11/02/2016, Rv. 266858 – 01).
2.4. Il terzo motivo – con cui si deduce eccessività della pena in rapporto alla condotta tenuta dallo COGNOME rispetto a quella del coimputato COGNOME – è inammissibile.
2.4.1. E’ noto il principio giurisprudenziale secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – dep. 2014, Rv. 259142 – 01). Inoltre, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che il giudice dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243 – 01).
2.4.2. Nel caso di specie, la pena irrogata (mesi otto di reclusione) è inferiore alla media edittale e, in ogni caso, i giudici territoriali ha
congruamente e diffusamente argomentato sui criteri seguiti ex art. 133 cod. pen. per la determinazione della pena, riconoscendo allo COGNOME una responsabilità prevalente nella misura del 60% in ragione del fattore originario di rischio dovuto alla sua indebita immissione nella circolazione e avuto riguardo alla condotta di non avere prestato attenzione alle lanterne semaforiche e/o di non avere moderato la velocità, nonostante fosse a conoscenza del fatto che avrebbe dovuto incrociare la vettura che saliva da RAGIONE_SOCIALE. Si tratta indubbiamente di una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile nella presente sede di legittimità.
Con riferimento al ricorso presentato dalla difesa di NOME COGNOME, si osserva quanto segue.
3.1. Il primo motivo – la cui prima parte deduce la colpa esclusiva del conducente dell’altro mezzo, che non si sarebbe dovuto immettere nella linea tramviaria, così innescando un rischio nuovo e del tutto eccentrico, a fronte di una velocità adeguata del mezzo condotto dallo COGNOME e della imprevedibilità dell’occorso – non può trovare accoglimento.
3.1.1. Si tratta di doglianze ai limiti della inammissibilità, atteso che, pe buona parte, sviluppano non consentite censure di merito, anche reiterative di analoghe doglianze proposte in sede di appello, rispetto alle quali la Corte territoriale ha fornito risposte congrue e adeguate, rispettose e coerenti con le risultanze processualmente emerse, di cui ha dato debito conto.
3.1.2. I giudici territoriali hanno insidacabilmente accertato, nelle conformi sentenze di merito, che lo COGNOME, mentre guidava la carrozza n. 405, dopo una fermata e dopo il passaggio del Purich con la vettura nTARGA_VEICOLO, si reimmetteva in linea in direzione Opicina, passava sul sensore M5 e di seguito impattava, a velocità moderata, con la carrozza n. 404 (condotta dallo COGNOME) / proveniente dalla direzione contraria / all’altezza della lanterna semaforica TARGA_VEICOLO. Un simile comportamento – ritenuto colposo per non avere il conducente freNOME il mezzo, nonostante la lanterna fosse accesa con segnale “rosso” – è stato ragionevolmente inserito a pieno titolo nella sequenza causale che ha determiNOME l’incidente di che trattasi. I giudici hanno anche legittimamente escluso che la condotta colposa dell’altro conducente abbia escluso il contributo causale (e colposo) dello COGNOME nella determinazione dell’evento, in tal senso richiamando il disposto dell’art. 41 cod. pen. che esprime il principio dell’equivalenza delle cause, con le eccezioni previste dal secondo comma della norma citata, che nel caso sono state ritenute non ricorrenti in quanto la condotta dello NOME non è stata reputata eccezionale o imprevedibile, secondo una ponderata valutazione di merito che non è censurabile in questa sede. Anche
i rilievi difensivi concernenti la mancata conoscibilità della condotta da tenere in presenza delle lanterne accese sono stati plausibilmente ritenuti del tutto privi di fondamento dalla Corte territoriale, la quale, al di là della regola generale per cui il semaforo con luce rossa implica sempre un obbligo di fermata, ha logicamente precisato che le lanterne in oggetto erano apposte ai pali sulla curva del tratto caratterizzato da un’unica rotaia, proprio al fine di segnalare la presenza di un tram proveniente dalla parte opposta, sicché, in presenza di luce accesa, il comportamento dovuto non poteva che essere quello di fermarsi immediatamente, stante l’arrivo di una vettura in senso contrario.
3.1.3. In definitiva, i giudici di merito hanno riscontrato che lo COGNOME non aveva prestato la dovuta attenzione nel guardare lo stato delle lanterne e, quindi, non si era accorto tempestivamente di dover frenare; in tal senso, è stato appurato che l’imputato aveva tenuto una condotta colposa idonea a determinare lo scontro frontale poi verificatosi.
3.2. Sotto altro profilo, il ricorrente si duole del fatto che la vettura da condotta non poteva circolare nel giorno del sinistro, perché le prove di frenatura erano scadute in data 13.7.2016, circostanza su cui non vi sarebbe stata alcuna motivazione da parte della Corte territoriale; eccepisce poi che le prove di frenatura svolte nel corso delle operazioni peritali erano state espletate con una vettura diversa da quelle incidentate e con condizioni differenti rispetto a quelle del sinistro.
3.2.1. Si tratta di rilievi privi di pregio, che non considerano come sia stato pacificamente accertato, nel giudizio di merito, che il sinistro in disamina non avvenne per un malfunzionamento delle vetture ma per le condotte non osservanti di precise regole cautelari da parte dei conducenti dei mezzi coinvolti; pertanto, nessuna rilevanza assume in questa sede la problematica sollevata da parte ricorrente in ordine all’asserita scadenza delle prove annuali di frenatura della vettura in questione, ovvero relativamente all’affidabilità delle prove di frenatura svolte nel corso delle operazioni peritali. Peraltro, dalla memoria prodotta dalla difesa di parte civile si evince che le “Prove annuali di frenatura” acquisite agli atti non vennero effettuate in data 13 luglio 2015, trattandosi, in realtà, di un errore di battitura, come reso evidente documentalmente dal NUMERO_DOCUMENTO, già allegato dalla difesa di parte civile in sede di merito e qui riallegato, ove risulta che le prove, con la doverosa partecipazione anche dell’ente pubblico competente RAGIONE_SOCIALE, vennero effettuate in data 13 agosto 2015, con la conseguenza che “la vettura può continuare a prestare servizio fino al 31/08/2016”; conseguendone che la stessa era tecnicamente abilitata a circolare il giorno dell’incidente.
3.3. Il secondo motivo di ricorso lamenta la mancata ammissione della richiesta perizia d’ufficio, che sarebbe stata necessaria – assume il ricorrente – al fine di accertare e chiarire tutte le “zone d’ombra” della decisione impugnata.
3.3.1. La censura è inammissibile per la sua evidente genericità, a fronte di una sentenza che ha esaurientemente risposto sul punto, evidenziando che l’istruttoria dibattimentale svolta nel primo grado si era rivelata esaustiva e completa, tanto da rendere non necessario l’espletamento di una perizia. Tale decisione appare in linea con l’orientamento secondo cui, in tema di istruzione dibattimentale, quando sia necessario svolgere indagini od acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze, il giudice può ritenere superflua la perizia quando pensi di poter giungere alle medesime conclusioni di certezza sulla base di altre e diverse prove (cfr. Sez. 5, n. 9047 del 15/06/1999, Rv. 214295 – 01), nel caso compiutamente vagliate anche attraverso il raffronto fra le risultanze tecniche fornite dagli esperti nominati dal Pm e dalla difesa.
Alle superiori considerazioni consegue il rigetto di entrambi i ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
I ricorrenti vanno anche condannati, in solido fra loro, a rifondere alla parte civile RAGIONE_SOCIALE le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione, in solido, delle spese di giudizio sostenute, nel presente grado di legittimità, dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE, che liquida in euro tremila, oltre accessori come per legge.
Così deciso il 22 febbraio 2024
Il Consigliere estensore