Responsabilità Concorsuale nel Reato: La Cassazione Dichiara Inammissibile il Ricorso
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti sulla responsabilità concorsuale nel diritto penale, un tema cruciale quando più soggetti partecipano alla commissione di un illecito. La Corte ha dichiarato inammissibile un ricorso, cogliendo l’occasione per ribadire principi consolidati sulla struttura unitaria del reato commesso in concorso e sui requisiti di ammissibilità dei motivi di ricorso. Analizziamo nel dettaglio la vicenda e la decisione dei giudici.
I Fatti del Caso
La vicenda nasce dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Brescia. La difesa sollevava principalmente due questioni.
La prima riguardava l’asserita inutilizzabilità di alcune dichiarazioni rese dall’imputato alla polizia giudiziaria. Secondo la tesi difensiva, tali dichiarazioni erano state acquisite senza le dovute garanzie legali, nonostante l’uomo fosse già di fatto un indagato.
Il secondo motivo di ricorso contestava invece i presupposti della responsabilità concorsuale. La difesa sosteneva che mancassero le prove della partecipazione cosciente e volontaria del proprio assistito al reato commesso insieme ad altri.
La Decisione della Corte e la Responsabilità Concorsuale
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambe le censure, dichiarando il ricorso inammissibile. Le argomentazioni della Suprema Corte sono state nette e precise, fornendo una guida chiara su entrambi i punti sollevati.
Il Primo Motivo: Genericità e Irrilevanza delle Dichiarazioni
In merito alla prima doglianza, la Corte ha definito il motivo di ricorso “del tutto generico”. La ragione di tale valutazione risiede nel fatto che la difesa non si è confrontata con la motivazione della Corte d’Appello. Quest’ultima, infatti, aveva già chiarito che la condanna non si basava esclusivamente sulle dichiarazioni contestate, ma su una serie di altri elementi di prova, solidi e convergenti, che erano sufficienti a fondare il giudizio di colpevolezza. Il ricorso, ignorando questo passaggio cruciale, è risultato inefficace.
Il Secondo Motivo: La Struttura Unitaria del Reato Concorsuale
Sul tema centrale della responsabilità concorsuale, la Corte ha giudicato il motivo “manifestamente infondato”. I giudici hanno ribadito un principio cardine del nostro ordinamento: il reato commesso in concorso ha una struttura unitaria. Ciò significa che la combinazione delle volontà e delle azioni di più persone porta alla produzione di un unico evento lesivo. Di conseguenza, ogni partecipe è chiamato a rispondere per l’intero fatto, sia per gli atti compiuti personalmente, sia per quelli compiuti dai suoi correi, purché rientrino nel piano criminoso concordato.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che, affinché si configuri la responsabilità concorsuale, non è necessario che ogni concorrente ponga in essere l’azione tipica descritta dalla norma penale. È sufficiente che la sua condotta si inserisca con efficienza causale nel determinismo dell’evento, fondendosi con quella degli altri. L’evento finale è considerato l’effetto dell’azione combinata di tutti, anche di chi ha realizzato solo una parte della condotta, magari priva di per sé dei requisiti di tipicità.
Riguardo all’elemento psicologico del dolo, la Cassazione ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva logicamente desunto l’intenzione criminosa dell’imputato dalla sua condotta complessiva, valorizzando elementi oggettivi, inclusi i comportamenti tenuti anche dopo la commissione dei fatti. In sostanza, le azioni successive al reato possono essere un valido indicatore della consapevolezza e volontà di avervi partecipato.
Le Conclusioni
L’ordinanza conferma due importanti lezioni pratiche. In primo luogo, un ricorso in Cassazione deve essere specifico e confrontarsi puntualmente con le argomentazioni della sentenza impugnata; motivi generici che ignorano la ratio decidendi del giudice precedente sono destinati all’inammissibilità. In secondo luogo, viene riaffermata la visione ampia della responsabilità concorsuale: chiunque fornisca un contributo causalmente rilevante alla realizzazione di un reato risponde per l’intero, a prescindere dalla natura del suo apporto. Questa decisione consolida un orientamento giurisprudenziale volto a garantire che tutti i contributi a un progetto criminoso siano adeguatamente sanzionati.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato “generico”?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è generico quando non tiene conto e non si confronta con le considerazioni e le motivazioni già espresse dal giudice del grado precedente (in questo caso, la Corte d’Appello) su un punto specifico.
Per essere ritenuti responsabili in un reato commesso da più persone è necessario compiere l’azione principale?
No. La Corte chiarisce che l’evento criminoso è l’effetto dell’azione combinata di tutti i concorrenti. Pertanto, si è responsabili anche se si è posta in essere solo una parte della condotta, purché questa si sia inserita con efficienza causale nella produzione dell’evento.
Come può essere dimostrata l’intenzione (dolo) di partecipare a un reato in concorso?
La sentenza evidenzia che il dolo può essere motivato facendo leva su elementi oggettivi, come la condotta tenuta dall’imputato anche in momenti successivi alla commissione dei fatti, se questi elementi sono valutati in modo non manifestamente illogico.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10286 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10286 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a FRANCICA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo del ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge in ordine alla inutilizzabilità, anche nel giudizio abbreviato, delle dichiarazion rese dal COGNOME alla PG in quanto già raggiunto da indizi di colpevolezza e, ciò non meno, acquisite senza le garanzie di legge, risulta del tutto generico perché non tiene conto e non si confronta con le considerazioni già spese, sul punto specifico, dalla Corte d’appello che, vagliando la omologa censura, ha spiegato che la responsabilità dell’imputato si fonda su una serie di elementi di prova – di cui ha dato puntuale conto – in grado di condurre al giudizio di colpevolezza indipendentemente dal contenuto delle dichiarazioni che si assumono non utilizzabili (cfr., pag. 3 della sentenza);
rilevato che il secondo motivo del ricorso, formulato in relazione ai presupposti della responsabilità concorsuale, è manifestamente infondato essendo appena il caso di ribadire che la struttura unitaria del reato concorsuale implica la combinazione di diverse volontà finalizzate alla produzione dello stesso evento, sicché ciascun compartecipe è chiamato a rispondere sia degli atti compiuti personalmente, sia di quelli compiuti dai correi nei limiti della concordata impresa criminosa per cui, quando l’attività del compartecipe si sia estrinsecata e inserita con efficienza causale nel determinismo produttivo dell’evento, fondendosi indissolubilmente con quella degli altri, l’evento verificatosi è da considerare come l’effetto dell’azione combinata di tutti i concorrenti, anche di quelli che non hanno posto in essere l’azione tipica del reato. detto reato, deve essere considerato l’effetto della condotta combinata di tutti i concorrenti, anche di quelli che ne hanno posto in essere una parte priva dei requisiti di tipicità (cfr., Sez. 2 Sentenza n. 51174 del 01/10/2019, Rv. 278012, COGNOME; Sez. 5, Sentenza n. 40449 del 10/07/2009, Rv. 244916, COGNOME); quanto al dolo, la Corte d’appello ha motivato facendo leva sulla condotta tenuta dall’imputato anche successivamente ai fatti, valorizzando perciò elementi oggettivi in termini non manifestamente illogici con cui, in ogni caso, la difesa non si confronta;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 09/01/2024
Il Presidente