Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 23421 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 23421 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/04/2025
confermava, viceversa, la gravità indiziaria quanto al reato di cui al capo c), previa esclusione dell’aggravante dell’avere commesso il fatto «contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio»;
sostituiva, per l’effetto, la misura della custodia in carcere con gli arresti domiciliari.
Il Tribunale del riesame – pur dando atto della presenza di NOME COGNOME classe ’57, assieme ad NOME COGNOME e a NOME COGNOME già nella fase antecedente l’esplosione del colpo di pistola da parte della vittima – riteneva che tale presenza fosse durata pochi secondi (esattamente 24, rispetto all’odierno indagato) e che nessuno dei tre avesse potuto così arrecare alcun contributo all’azione delittuosa.
Il rilevo del dolo omicida, in questa fase, sarebbe inoltre incompatibile con gli avvenimenti successivi, descritti nel capo c), allorché NOME COGNOME, classe ’57, aveva impedito al nipote omonimo, classe ’06, impossessatosi dell’arma, di sparare al poliziotto.
Secondo il Tribunale, i testimoni, che pure avevano riferito di un’aggressione sferrata da cinque persone, avevano reso dichiarazioni incoerenti con le immagini filmate; inoltre, la stessa vittima, ricoverata in ospedale, aveva ricondotto l’iniziale aggressione a due soli soggetti e non vi erano motivi per dubitare della sua attendibilità, anche perché lo stato confusionale era insorto solo dopo lo sparo.
Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, denunciando, mediante unico motivo, l’illogicità manifesta e la contraddittorietà della motivazione, quanto all’esclusione della gravità indiziaria per il reato di cui al capo a).
Il rilievo – secondo il quale la presenza di breve durata del terzetto (NOME COGNOME classe ’57, NOME COGNOME e NOME COGNOME) sul luogo, nella fase immediatamente precedente l’esplosione del colpo del colpo di pistola, porterebbe ad escludere la responsabilità concorsuale -rifletterebbe una massima d’esperienza «astratta e invalidata dalle circostanze del caso concreto». La compartecipazione ad un’azione violenta di gruppo non sarebbe misurabile sulla base di dati meramente cronologici.
Non sarebbe, poi, logico desumere l’esclusione del dolo omicida dal fatto che l’indagato, nel successivo sviluppo degli accadimenti, avesse disarmato il nipote. Le due condotte erano differenti e, a separarle, era altresì intervenuto il decesso di NOME COGNOME.
Il preteso contrasto tra le dichiarazioni dei testimoni COGNOME e COGNOME e le riprese filmate avrebbe rilievo, se le immagini filmate fossero state continue e complete, mentre il Tribunale stesso aveva dato atto che la scena antecedente lo sparo, che direttamente coinvolge l’odierno indagato, non era stata compiutamente ripresa. Non esisterebbero, dunque, dati oggettivi a smentita dei narrati testimoniali.
Infine, proprio la vittima aveva dichiarato di essere stato aggredito da altre persone, che si erano unite alle due iniziali, prima di riuscire a fare fuoco. E il Tribunale stesso, autocontraddicendosi, aveva ritenuto il deponente attendibile.
Il difensore dell’indagato, avvocato NOME COGNOME ha depositato rituale memoria, eccependo in via pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso del Pubblico ministero territoriale per carenza d’interesse attuale e concreto, non avendo il ricorrente sviluppato alcuna censura in ordine al grado delle esigenze cautelari e alla conseguente opzione del Tribunale del riesame a favore della misura gradata degli arresti domiciliari.
In subordine, il difensore ha argomentato a sostegno dell’infondatezza del ricorso.
All’odierna udienza di trattazione le parti hanno concluso come in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’eccezione di inammissibilità del ricorso è infondata, sulla base del principio per cui, in tema di impugnazioni cautelari, sussiste sempre l’interesse del pubblico ministero a proporre ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame che, pur avendo confermato la sussistenza della gravità indiziaria in relazione ad alcuni dei delitti contestati e avendo disposto il mantenimento del regime di custodia cautelare, abbia, purtuttavia, annullato parzialmente il provvedimento genetico in relazione ad altri delitti concorrenti per i quali la misura stessa risultava adottata (Sez. 5, n. 4748 del 11/12/2024, dep. 2025, P., Rv. 287525-01; Sez. 4, n. 22694 del 21/04/2023, Salluce, Rv. 284775-01; Sez. 5, n. 19540 del 20/04/2022, COGNOME, Rv. 283073-02; Sez. 1, n. 20286 del 17/06/2020, Petito, Rv. 280123-01).
Tali arresti di legittimità, dal Collegio condivisi, spiegano infatti che il Pubblico ministero ha, in ogni caso, interesse alla cristallizzazione del c.d. giudicato cautelare, con riguardo ai delitti di cui il tribunale del riesame abbia
escluso la configurabilità con decisione di cui il ricorrente contesti la validità o la bontà.
E l’interesse del Pubblico ministero ad impugnare sussiste anche qualora non venga richiesto l’aggravamento della misura già disposta, bensì esclusivamente l’estensione di essa anche agli altri reati contestati, per i quali il provvedimento impugnato abbia ritenuto insussistenti i gravi indizi di colpevolezza (Sez. 2, n. 2230 del 04/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259834-01).
2. Il ricorso è fondato.
L’ordinanza impugnata riflette il palese malgoverno delle risultanze indiziarie, nel momento in cui essa svilisce il contributo dichiarativo dei testimoni oculari COGNOME e COGNOME – che avevano, entrambi e concordemente, riferito di avere visto, prima del fatidico sparo, NOME COGNOME e altri suoi quattro familiari (evidentemente, NOME classe ’57, NOME classe ’06, NOME e NOME), intenti a colpire con estrema violenza il poliziotto – perché asseritamente non corroborato da immagini che, tuttavia, lo stesso Tribunale del riesame ha evocato (alle pagg. 18 e 19) dando atto, con specifico riferimento alla parte dell’aggressione che vede coinvolti i tre indagati sopraggiunti (tra cui lo stesso NOME, classe ’57), della loro incompletezza e parzialità rappresentativa.
I tre soggetti entrano ed escono più volte dal cono dell’inquadratura e, per lunghi istanti, ad essere registrato è il solo audio, da cui peraltro si ricavano i rumori della colluttazione e le ingravescenti grida di aiuto della vittima.
Il clou del pestaggio, a ridosso dello sparo che costerà poi la vita a NOME COGNOME non è ripreso compiutamente dalle telecamere, sicché è palesemente illogico sostenere che le immagini possano servire a contrastare narrati testimoniali che, in modo convergente, confermano il coinvolgimento di tutti e cinque gli aggressori con partecipazione attiva.
Circostanza, quest’ultima, invero coerente con il resoconto fornito dalla stessa persona offesa. Sortino, per come testualmente riportato dall’ordinanza impugnata, aveva dichiarato di aver subito la brutale aggressione ad opera di NOME COGNOME e NOME COGNOME (classe ’06), dando atto però «dell’arrivo di altri soggetti che si univano ai due per colpirlo». Tale descrizione si riferisce a quanto impressosi nella memoria del teste in data antecedente lo sparo e l’insorgere dello stato confusionale, e il Tribunale giudica il racconto perfettamente attendibile.
Già per queste ragioni si impone l’annullamento del provvedimento impugnato, affinché il giudice del rinvio rivaluti la posizione dell’indagato, tenuto