Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12587 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12587 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MARLENGO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Il ricorso di NOME avverso la sentenza in epigrafe indicata, reca l’affermazione di penale responsabilità in ordine al reato di cui agli artt. 11 co. 1, 3 e 5, cod. pen. è inammissibile.
NOME COGNOME era stato contestato che, in qualità di presidente del consigl amministrazione della RAGIONE_SOCIALE e committente dei lavori, violazione delle norme previste per la tutela degli infortuni sul lavoro, (artt. del d.lgs n.81/2008), durante i lavori eseguiti nel magazzino della coopera suddetta, a causa della omessa protezione di una pila di cassette di legno pos adiacenza al cantiere, cagionava ad un operaio dipendente della ditta che esegui lavori edili lesioni personali a causa della caduta delle predette cassette di l non erano ancorate ad un mezzo di fissaggio.A COGNOME era stata contestata la violazi dell’art. 63 Delgs n.81/2008, in relazione all’Ali. IV del suddetto decret prevedeva che i posti di lavoro e di passaggio devono essere adeguatamente prote dalla caduta o investimento di materiali in dipendenza dell’attività lavorativa.
Il ricorrente deduce vizio di motivazione con cui si lamenta la manca risposta ai motivi di appello concernenti :1) il fatto di non sapere che una delle della cella in cui erano poste le cassette di legno sarebbe stata abbattuta; ancorato il titolo di responsabilità ad omissioni riguardanti il luogo di lavoro, sicurezza del cantiere, trattandosi di dipendente dell’impresa appaltatri l’esclusiva responsabilità del coordinatore per la sicurezza, e non del committ 4) la mancata assunzione di una prova decisiva (rinnovata perizia d’ufficio avrebbe potuto confermare la valutazione del consulente di parte circa l’imprevedibilità dell’evento) nonché che venga dichiarata l’estinzione del reat avvenuta prescrizione.
Si tratta di motivi di ricorso non consentiti dalla legge in sede di legitti quanto ripropongono una pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appell puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli s considerare non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la ti funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 24383801). È invero inammissibile ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati co di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticame con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in manier generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazi (Sez. 2 – , Sentenza n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970 – 01).
Né è idonea a confutare detta conclusione la memoria depositata da ricorrente.
Contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata, esauriente e diffusa motivazione, basata su definite e significative acquis probatorie ed immune da vizi logico-giuridici.
In particolare, la Corte territoriale evidenzia che il ricorrente, in qualità rappresentante della ditta che aveva ordinato la demolizione delle pareti, avr dovuto sapere che parte della cella in cui erano staccate le cassette di legno s rimasta aperta; inoltre, si sottolinea che l’evento si è verificato in un’area d non separata dal luogo di lavoro, oggetto di vari sopralluoghi anche da parte del insieme al coordinatore per la sicurezza; in proposito, è stata richiamata la co giurisprudenza secondo cui le norme antinfortunistiche sono dettate a tutela soltanto dei lavoratori nell’esercizio della loro attività, ma anche dei ter trovino nell’ambiente di lavoro, indipendentemente dall’esistenza di un rapport dipendenza con il titolare dell’impresa, di talché, ove in tali luoghi si verif danno del terzo, i reati di lesioni o di omicidio colposi, è ravvisabile la violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, purché sussis siffatta violazione e l’evento dannoso, un legame causale e la norma violata m prevenire l’incidente verificatosi (Sez. 4 – , n. 32178 del 16/09/2020; Rv. 280 -01Sez. 4, n. 32899 del 08/01/2021, Rv. 281997 – 01). Pertanto è stato diffusamen osservato che la responsabilità dell’imputato non può altresì essere esclusa dal che ci sia un concorso di responsabilità da parte del coordinatore per la sicu avendo l’imputato comunque violato le norme di cui all’art. 63, co. 1, D.Igs 81/2 La Corte ha altresì escluso, con motivazione del tutto immune da vizi logic possibilità di qualificare l’evento come assolutamente imprevedibile, non essend alcun modo neppure dedotta una eccezionalità dell’evento meterologico (raffiche vento) che aveva causato la caduta delle cassette, anzi, detto evento era descritto da tutti i testimoni escussi come del tutto prevedibile. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
A fronte di tale esauriente motivazione, il ricorrente non si confronta con i argomenti sopra sintetizzati, riproponendo le medesime doglianze già vagliate da Corte territoriale.
L’inammissibilità dei motivi proposti dalla difesa riverberano i loro effetti riguardo al motivo relativo alla dedotta prescrizione del reato, atte l’inammissibilità del ricorso per cassazione, conseguente alla manifesta infondat dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e precl la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità, a norma dell’ cod. proc. pen., ivi compreso l’eventuale decorso del termine di prescrizione Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266). Pertanto, benché la prescrizione maturata in epoca successiva alla pronuncia della sentenza di appello, essa spiega alcuna efficacia nel caso in esame.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrent pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende che si stima equo quantificare nella somma di euro tremila a titolo sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 20 marzo 2024
Il C nsiglie
Il Presidente